REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 DICEMBRE 2005 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 22 dicembre 2005, n. 19.
Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Autorizzazione all'effettuazione di operazioni finanziarie

1.  L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato alla contrazione di mutui ed all'effettuazione di altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 riconosciuti alla Regione a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto. Le quote annuali riconosciute dallo Stato per le predette finalità sono utilizzate dalla Regione per far fronte a spese di investimento.
Art.  2.
Riforma del servizio regionale di riscossione

1.  Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di cui al comma 3.
2.  In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di cui al comma 3.
3.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della "Riscossione Sicilia S.p.A.", con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la partecipazione comunque maggioritaria della Regione.
4.  Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e credito dell'Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti parasociali.
5.  La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.
6.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.
7.  La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno 2008 e 1.860 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.
8.  Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione Sicilia S.p.A e la società dalla stessa partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
9.  A decorrere dall'1 ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni.
10.  La durata delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in scadenza il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dall'1 ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate mediante la società di cui al comma 3.
11.  Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno 2006, dal concessionario e dalla società di cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:
a) per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00, sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella prevista per gli anni 2004 e 2005;
b) per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad euro 1.700.000,00;
c) per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro 3.000.000,00.
12.  Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, da adottare entro il 30 aprile 2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
13.  La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua, in dodicesimi.
14.  L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle somme non utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Possono altresì essere utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.
15.  Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
Art.  3.
Oneri della contrattazione collettiva regionale

1.  Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale per il personale della Regione con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, comprensivi degli oneri sociali e dell'IRAP a carico della Amministrazione regionale, sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio economico 2002-2003, in 25.750 migliaia di euro e, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 11.148 migliaia di euro. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale per il biennio economico 2004-2005, comprensivi degli oneri sociali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, sono quantificati per l'esercizio finanziario 2005 in 31.384 migliaia di euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 17.381 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215707) e di 20.384 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215705).
2.  Gli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, relativi al personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio economico 2002-2003, in 1.847 migliaia di euro e, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 673 migliaia di euro, mentre i medesimi oneri relativi al personale con qualifica non dirigenziale degli stessi enti regionali sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 2.636 migliaia di euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 2.520 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99, capitolo 213304) e di 2.636 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99, capitolo 213305). Le somme iscritte nei fondi di cui al presente comma sono da intendersi a destinazione vincolata.
3.  Gli oneri da destinare per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 alle contrattazioni collettive regionali di cui ai commi 9 e 10 sono quantificati ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21.
4.  All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. l0, le parole "derivante dalla" sono sostituite dalle parole "da destinare alla".
Art.  4.
Interventi a sostegno del comparto agricolo

1.  Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 4.2.2.7.99, capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000 migliaia di euro, da iscrivere in un fondo unico da destinare, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità di effettuare compensazioni tra i vari interventi:
a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura F1A del Regolamento CE n. 1257/99 applicata all'intero territorio regionale;
b)  25.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per il mantenimento del paesaggio agrario della vite;
c)  6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, per programmi sperimentali e innovativi;
d)  20.000 migliaia di euro per le finalità previste dagli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater del Regolamento CE n. 1257/99 introdotti dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;
e)  9.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 24 quinquies del Regolamento CE n. 1257/99 introdotto dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003;
f)  3.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
g)  6.000 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC, con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi alle disposizioni del Regolamento CE n. 1/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede in Sicilia nonché 3.000 migliaia di euro per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane;
h) 3.000 migliaia di euro da destinare all'integrazione regionale dei fondi rischi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede o unità operative nel territorio siciliano, per la concessione delle agevolazioni sotto forma di garanzia previste dall'articolo 16 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.
Art.  5.
Assegnazioni ai comuni

1.  Per l'esercizio finanziario 2005, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è incrementata di 105.000 migliaia di euro, di cui 40.000 migliaia di euro destinata a spese di investimento. Una quota delle assegnazioni, ai sensi del presente comma, pari a 1.000 migliaia di euro è destinata ad incremento del fondo in favore delle unioni dei comuni.
2.  La somma di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, non destinata a spese di investimento, è comprensiva della quota assegnata al comune di Palermo ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "31 marzo 2005" aggiungere le parole "o successivamente".
3.  I comuni sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.  6.
Integrazione del fondo sanitario

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  Per la copertura del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno 2005, nonché per gli oneri discendenti dall'applicazione del comma 1, del comma 2 e del comma 4, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di euro, 2.000 migliaia di euro e 1.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva di 645.276.179,77 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340). Per gli esercizi finanziari successivi, all'integrazione del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art.  7.
Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque

1.  Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ente strumentale della Regione e di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio.
2.  L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici.
3.  L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:
a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;
b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;
c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche;
e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato;
f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;
g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeoclimatici;
h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;
i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;
l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;
m) al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;
n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde;
o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe);
p) alla gestione delle emergenze infrastrutturali;
q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;
r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;
s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe;
t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere.
4.  Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'art. 19, comma, 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché:
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
c) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.
5.  Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.
6.  Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in cinque settori, cui è preposto un direttore, concernenti:
-  la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 3;
-  l'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) a n) del comma 3;
-  infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3;
-  osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 4, i) ed l) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
-  rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle lettere n) ed nbis) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
7.  Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all'Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell'Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo, nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale utilizzato, sempre alla stessa data, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica e dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, transitare all'Agenzia. Transitano altresì all'Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite all'Agenzia stessa.
8.  Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale.
9.  Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore generale, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi nominati dal Presidente della Regione tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in sette anni; i poteri dei membri del collegio, in deroga al disposto dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti non possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
10.  Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata settennale non rinnovabile, anche tra docenti universitari, magistrati e dirigenti regionali anche in quiescenza. Con il contratto è stabilito il trattamento giuridico ed economico, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni e per le autorità istituite con legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive. Il direttore generale ha la rappresentanza dell'Ente e svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma 1 e dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; nomina in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i direttori di settore, cui competono le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Qualora direttore generale e direttori di settore vengano scelti tra dirigenti regionali, questi ultimi possono essere collocati a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, complessivamente goduto presso l'Agenzia costituisce base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.
11.  L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
12.  Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di quanto previsto al comma 11, per assicurare una migliore funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'Agenzia il personale utilizzato dagli uffici del Commissario delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere comandato il personale dell'Ente di sviluppo agricolo inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale di direzione e guardiania delle opere trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale comandato, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta presso l'ente di provenienza.
13.  Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.
14.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'esercizio finanziario 2006, in 10.000 migliaia di euro, si provvede con parte della spesa determinata dall'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
15.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse previste dall'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni.
16.  Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato per l'attuazione del presente articolo su proposta dei competenti dirigenti generali, ad apportare al bilancio delle Regione le necessarie variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia.
Art.  8.
Disposizioni concernenti il personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo e aziende autonome provinciali per l'incremento turistico

1.  Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo conserva la posizione giuridica ed economica posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è, prioritariamente, assegnato ai servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo di cui al comma 4 nonché all'Assessorato del bilancio e delle finanze.
4 ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende autonome soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento è erogata dalla Regione che continua a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo.
4quater. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 8.000 migliaia di euro annui, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 4ter e quanto a 5.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004 del bilancio della Regione per gli esercizi 2005-2007. L'onere a carico dell'esercizio finanziario 2007 trova riscontro nel medesimo bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001. Per l'attuazione dei precedenti commi il Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.".
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  9.
Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8.  E' fatto obbligo ai commissari liquidatori previsti dal comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, di definire la liquidazione dei soppressi consorzi di bonifica individuati nella tabella allegata alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, entro il 31 dicembre 2006 e di rendere contestualmente il conto della loro gestione all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali. L'incarico di liquidatore cessa in ogni caso entro il 31 dicembre 2006 e le residue attività sono curate direttamente dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali.
9.  Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati, per l'esercizio finanziario 2006, in 7.000 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1 del bilancio pluriennale della Regione. Gli stessi sono iscritti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
10.  Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147301). Il finanziamento è finalizzato all'assolvimento di esigenze istituzionali derivanti da carenze di organico accertate in base al POV già approvato dalla Giunta regionale e sino alla concorrenza di queste ultime, ivi compreso il personale in atto in servizio con contratti a termine da utilizzare fino al 31 dicembre 2006.
Art.  10.
Indicazione del prezzo di vendita dei prodotti in euro ed in lire

1.  All'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Il prezzo è indicato in euro ed, a solo scopo informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita al pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i farmacisti ed i direttori di farmacia limitatamente ai prodotti farmaceutici, per le rivendite di giornali e per i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b) ed e) della presente legge. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo è esteso ai servizi a domanda individuale erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani e da tutti gli enti, istituti, consorzi, imprese, società o aziende da essi rispettivamente dipendenti o vigilati; tali servizi sono quelli specificati in un apposito regolamento emanato dal Governo regionale previo parere delle associazioni di categoria.
1ter. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 22, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria compresa tra un minimo di euro 10 ed un massimo di euro 50 per ciascuno dei prodotti che singolarmente o per gruppi sono sprovvisti di cartello recante il prezzo di vendita al pubblico senza il corrispondente ammontare in lire.
1 quater. Al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvede la polizia annonaria del comune ove si svolge la vendita al pubblico. I comuni sono autorizzati a stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori miranti ad estendere i controlli di cui ai commi precedenti.
1quinquies. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del comma 1ter e limitatamente alla violazione dello specifico obbligo dettato dal comma 1bis, sono ripartiti nella misura del 30 per cento alla Regione siciliana e del restante 70 per cento ai comuni, i quali possono destinare una quota fino al 10 per cento di quella di propria spettanza alla stipula delle convenzioni previste dal comma 1quater.
1sexies. Un regolamento emanato dal Governo regionale, previo parere delle associazioni di categoria, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente articolo.
1septies. Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi deve essere tracciato in maniera esplicita per il consumatore, il prezzo in euro e in lire, tra la produzione e la vendita.
1octies. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, stabilirà le modalità di regolamentazione di quanto indicato al comma precedente, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
1nonies. Al fine di verificare la trasparenza della tracciabilità del prezzo dei prodotti di cui al comma 1septies è istituita una Commissione presieduta dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o suo delegato, e composta da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori, da un rappresentante delle Associazioni degli agricoltori e da un rappresentante delle Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative.".
Art.  11.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  12.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  13.
Disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi degli APQ e del POR

1.  Nell'ambito della quota massima dello 0,65 per cento delle risorse destinate ai programmi regionali di cui al punto 3.6 della delibera CIPE n. 20/2004, nonché delle risorse conseguite a titolo di premialità in applicazione del punto 1.2 della medesima delibera CIPE, nonché delle risorse a tal fine destinate dalla delibera CIPE n. 35/2005 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite a favore della stessa, per il raggiungimento degli obiettivi degli Accordi di Programma Quadro (APQ) e del POR Sicilia ed, in particolare, per l'attività preparatoria, di sorveglianza, di valutazione e di controllo.
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta di riparto dell'Autorità di gestione del POR Sicilia, sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'attuazione del presente articolo.
Art.  14.
Interventi a favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966

1.  Per le unità immobiliari della città di Agrigento ricadenti nelle zone fatte sgomberare, a seguito della frana del 19 luglio 1966, e dichiarati inagibili in base alle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966, nonché in base alla successiva ordinanza sindacale n. 29 del 4 febbraio 1967 e successivamente demolite, i proprietari possono accedere alla corresponsione dell'indennità di espropriazione per tutte le unità immobiliari site entro e fuori il perimetro del rione Addolorata, qualora non abbiano esercitato per decorrenza dei termini, o abbiano esercitato in ritardo, l'opzione prevista dall'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza dei ritardi nella perimetrazione dell'area interessata prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della citata legge 5 giugno 1974, n. 283.
2.  Alla quantificazione dell'indennizzo si procede mediante la valutazione degli stati di consistenza redatti ai fini contabili della demolizione del Genio civile di Agrigento. Per gli immobili crollati la valutazione è eseguita mediante documenti probatori forniti dai proprietari, previo accertamento d'ufficio presso il comune e l'ufficio del catasto.
3.  Per gli immobili costruiti in difformità alle norme urbanistiche vigenti al momento dell'evento calamitoso, il contributo è commisurato alla sola indennità di espropriazione prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283.
4.  La domanda e la documentazione relativa devono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio del Genio civile di Agrigento. Si applica l'articolo 14 della legge 5 giugno 1974, n. 283. L'ufficio del Genio civile predispone gli atti e le valutazioni per le procedure di pagamento.
5.  Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con il proprietario dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile, successivamente deceduto, succedono nella facoltà, previa esibizione dell'atto di successione, di presentare l'istanza per beneficiare dell'indennizzo.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva di 7.000 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 6.2.1.3.2, capitolo 273705) e 3.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1004 del bilancio pluriennale della Regione.
Art.  15.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  16.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  17.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  18.
Disposizioni relative alla Presidenza della Regione

1.  Al comma 5 dell'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "somma di 300 milioni" aggiungere il seguente periodo: "Le somme trasferite possono essere altresì utilizzate dal Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionale (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia di sviluppo euromediterraneo dei poteri locali e regionali (ASEM) e l'acquisizione delle quote sociali.".
2.  La Regione siciliana riconosce ai propri cittadini, alle persone giuridiche ed alle associazioni che abbiano sede sociale nel territorio il diritto a presentare petizioni all'Assemblea regionale siciliana o alla Giunta regionale. La petizione può riguardare una richiesta o una lagnanza individuale o generale o un invito affinché l'Assemblea regionale siciliana o la Giunta regionale prenda posizioni su questioni di interesse pubblico. La petizione può essere presentata per iscritto o per via telematica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, disciplina le modalità di presentazione nonché le forme ed i tempi di risposta. Per le petizioni da presentare all'Assemblea regionale siciliana si applicano le disposizioni del Regolamento interno.
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti di cui all'Elenco n. 1, allegato alla presente legge, applicano il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, secondo le modalità e le eventuali modifiche disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti, per i quali le leggi regionali prevedano la soppressione, la liquidazione, la trasformazione o altra forma di modifica della natura giuridica, mantengono la precedente disciplina contabile. Gli altri enti privi di specifica normativa contabile adeguano i propri regolamenti contabili ai principi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, a partire dall'esercizio finanziario 2007 secondo le direttive dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di concerto con il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa. Con decreto del Ragioniere generale della Regione di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa, possono essere approvati schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti.
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9.  Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di 100 migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105722), per l'esercizio finanziario 2005, da assegnare ai proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi del 21 novembre 2002, verificatisi nel territorio del comune di Misterbianco, per fare fronte alle spese di ripristino degli immobili stessi.
10.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13.  Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è aggiunto il periodo: "Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima".
14.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
15.  Agli oneri di cui ai commi 13 e 14 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 3.1.2.3.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
16.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
18.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
19.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
20.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  19.
Disposizioni relative al personale

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7.  All'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Regione siciliana, in servizio o in quiescenza.".
8.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13.  All'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, dopo il primo comma inserire il seguente:
"Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.".
14.  Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, si intendono nel senso che la percentuale del 5 per cento ivi prevista è aggiuntiva rispetto alle quote di riserva sui posti in organico previste dalla legge del 12 marzo 1999, n. 68, ed è relativa ai seguenti soggetti:
a) in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) non vedenti o sordomuti, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
15.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
16.  All'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
"a) le parole "Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa" sono soppresse;
b) dopo le parole "controllo" la parola "e" è sostituita con "e/o";
c) le parole "dipartimento bilancio e tesoro" sono sostituite con "dipartimento presso cui il personale è comandato";
d) il periodo "restano a carico delle amministrazioni o enti di provenienza" è sostituito con "sono a carico dell'Amministrazione di destinazione";
e) nell'ultimo periodo le parole "A detto personale" sono sostituite con le parole "Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale" e la parola "esclusivamente" è soppressa;
f) alla fine del comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, aggiungere il seguente periodo "Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.".
Per le finalità di cui al presente comma la spesa, valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 1.000 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
17.  Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
"a) sostituire le parole "presso il dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica" con le parole "presso l'Assessorato regionale della sanità";
b) le parole "cinque unità" sono sostituite con le parole "35 unità";
c) le parole "dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica" sono sostituite con "dipartimento presso cui il personale è comandato";
d) le parole "restano a carico degli enti di provenienza" sono sostituite con le parole "sono a carico dell'Amministrazione di destinazione";
e) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo "Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41."".
18.  Per le finalità di cui al comma 17 la spesa, valutata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, in 1.480 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
19.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
20.  Le società partecipate dalla Regione possono procedere alla dislocazione del personale sulla base delle effettive esigenze comprovate con motivata richiesta delle Soprintendenze.
21.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
22.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
23.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
24.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
25.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
26.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
27.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28.  All'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sostituire "31 dicembre 2004" con "31 dicembre 2005".
29.  Nei comuni nei quali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato istituito il Polo catastale comunale, in forma singola o associata per la gestione del catasto, il sindaco è autorizzato a riconoscere le funzioni agli addetti per l'istituzione ed il funzionamento dei servizi demandati ai "Poli catastali comunali".
30.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
32.  Al fine di fare fronte al fabbisogno organico della qualifica di agente con funzioni di agente forestale che in prima applicazione viene fissato in n. 400 unità, il Dirigente generale del dipartimento foreste è autorizzato ad adottare gli atti relativi alla procedura concorsuale. La predetta procedura concorsuale è disciplinata dalle norme in atto in vigore per l'assunzione degli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato. Il trattamento economico fondamentale spettante è quello previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 per la categoria B posizione economica "1" (allegato I) oltre l'indennità di amministrazione (allegato J) e l'indennità integrativa speciale (allegato H).
33.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
34.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
37.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
38.  Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si estendono al personale medico titolare di guardia medica compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati.
39.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
40.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
41.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
42.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
43.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
44.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
45.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
46.  Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, inserire il seguente:
"1bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.".
47.  I benefici previsti dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, vengono previsti anche per i cittadini siciliani uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata, fuori dal territorio siciliano.
Art.  20.
Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio

1.  Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunta la seguente lettera:
"p) al Consorzio lapidei siciliani, con sede in Palermo.".
2.  Nell'ambito delle disponibilità dell'UPB 8.1.2.3.2, capitolo 342525, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, in riferimento a quanto indicato dall'intesa del 30 maggio 2002 stipulata tra il Ministero delle attività produttive e la Regione siciliana, relativa all'istituzione dello Sportello regionale per l'internalizzazione del sistema delle imprese (denominato e di seguito indicato SPRINT Sicilia) ed al relativo "Protocollo operativo per la costituzione dello Sportello regionale per l'internalizzazione del sistema delle imprese" stipulato tra i soggetti promotori ossia, Ministero delle attività produttive, Regione siciliana, Istituto per il commercio con l'estero (ICE), Società italiana per le imprese all'estero (Simest S.p.A.), Istituto per i servizi assicurativi del Commercio con l'estero (SACE) e l'Unione regionale delle camere di commercio della Sicilia (UNIONCAMERE Sicilia), è autorizzato a finanziare le spese relative al "Piano di attività dello Sprint Sicilia", comprensive delle spese di funzionamento dello Sportello, delle spese relative alla dotazione di beni strumentali necessari allo sviluppo delle attività e delle spese relative al personale assegnato inclusi i relativi costi di missione. Il Piano di attività dello SPRINT Sicilia, di cui al comma 1, viene approvato dal Comitato di coordinamento istituito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su proposta del Responsabile dello SPRINT Sicilia.
3.  Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli ai sensi degli articoli 47 e seguenti del Titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il controllo sulle delibere dei consigli di amministrazione dell'ESA, dell'IRVV, dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia viene così disciplinato: il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni al bilancio, il programma annuale e triennale sull'attività dell'ente, adozione ed eventuali modifiche dello Statuto, del regolamento di organizzazione, del regolamento di contabilità e del regolamento organico dell'ente nonché tutte le ulteriori delibere inerenti l'organico, lo stato giuridico ed economico del personale, l'amministrazione contabile dell'ente, l'acquisto od alienazione di immobili; sono trasmesse, entro dieci giorni dall'adozione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, titolare del controllo e della vigilanza sugli enti, il quale entro trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo il termine di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisizione, ove richiesto del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, deve disporne l'approvazione o l'annullamento, con provvedimento motivato, o, nei casi previsti per legge, la trasmissione, con le proprie osservazioni, alla Giunta regionale per il conclusivo esame.
Le delibere di cui alla presente disposizione diventano esecutive se, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, salvo eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo non si conclude con l'approvazione o con motivato provvedimento di annullamento da parte dell'Assessorato; il suddetto termine non opera nell'ipotesi di trasmissione alla Giunta regionale. Il predetto termine di trenta giorni, rimane sospeso se, prima della scadenza, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ritenga di chiederne il riesame, debba richiederne il parere all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o intenda acquisire un parere da organi consultivi, il quale deve essere reso entro trenta giorni. Una volta che la delibera sia riproposta dagli enti o sia pervenuto il parere, l'atto diviene esecutivo trascorsi venti giorni senza che ne sia stato disposto l'annullamento o l'approvazione.
Tutte le deliberazioni devono essere sottoposte, prima della loro adozione, al visto di legittimità da parte del direttore generale dei rispettivi enti il quale può negare il proprio visto motivando in merito. Eventuali deliberazioni adottate senza il predetto visto, devono essere trasmesse entro dieci giorni, con allegata la relazione del direttore generale, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rispettando i termini di cui alle disposizioni precedenti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 e seguenti del Titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le composizioni dei collegi dei revisori dei conti dell'Istituto regionale della vite e del vino e dell'Ente di sviluppo agricolo, dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e dei consorzi di bonifica, sono così modificate: un componente effettivo, presidente, designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in rappresentanza dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; due componenti effettivi, designati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di cui uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; due componenti supplenti designati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. I componenti dei collegi attualmente già costituiti decadono automaticamente con la nomina dei nuovi componenti nominati ai sensi del presente comma e comunque cessano dalle funzioni dal 15 gennaio 2006.
4.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311) in favore delle province regionali, quale concorso per le spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria, nella misura del 70 per cento della somma totale prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle singole province. A partire dall'anno 2006 le province regionali che hanno attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista, ai fini dell'impegno delle risorse finanziarie da trasferirsi dalla Regione a titolo di contributo, devono presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il programma di gestione del servizio per un periodo non eccedente la validità del bilancio pluriennale della Regione. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede con proprio decreto ad impegnare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le somme dovute alle province regionali a titolo di contributo. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste eroga alle province regionali le somme loro assegnate a cadenza trimestrale e dietro presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute.
5.  Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 9, dopo le parole "la lavorazione" aggiungere le seguenti "o alla laurea in scienze erboristiche o denominazioni affini, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 e del 4 agosto 2000, ai fini della coltivazione, lavorazione e commercializzazione".
6.  La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è così sostituita:
"b) un dirigente dell'Amministrazione regionale anche in quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione.".
7.  Al comma 5, lettera a), dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la parola "due" è sostituita con la parola "quattro".
8.  In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione scaturenti dal proprio conto consuntivo esercizio finanziario 2001, 2002, 2003, decurtate dell'importo utilizzato ex articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, per i seguenti fini istituzionali:
a) ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili e relativi impianti (capitolo 252);
b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali (capitolo 260);
c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, delle sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);
d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);
e) spese di manutenzione straordinaria di strade (capitolo 267);
f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507).
9.  Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è aggiunto il seguente comma:
"7bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito, esclusivamente, tramite ufficio postale o banche.".
10.  Il comitato nazionale per la sicurezza alimentare CNSA, istituito con l'intesa Stato, Regioni, Province autonome del 17 giugno 2004, costituisce l'interfaccia regionale dell'autorità europea per la sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del 20 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo la parola "sviluppo" aggiungere le parole "e di conseguire le finalità previste dall'intesa Stato, Regioni e Province autonome del 17 giugno 2004.".
11.  La durata minima delle operazioni di credito agrario attivate da imprese agricole singole e/o associate, è pari a mesi diciotto. Al fine di agevolare la ripresa delle aziende agricole siciliane singole e/o associate, colpite dalla grave crisi di mercato nel corso del 2004 e del 2005, gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005, nonché per le aziende agrumicole, ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza al 31 maggio 2006, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento della scadenza della passività.
12.  I prodotti freschi, i prodotti alimentari da essi derivati ed i succhi provenienti dallo loro spremitura, aventi succo e polpa pigmentata di colore rosso derivante dalla naturale presenza di coloranti appartenenti alla famiglia chimica degli antociani e delle antocianine, ottenuti conformemente alle vigenti disposizioni di legge, ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, assumono le denominazioni commerciali sotto indicate:
a) per il prodotto agrumicolo fresco - "vulcanina o vulcanico";
b) per il succo - "sanguinello".
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di cui al presente comma anche in sede comunitaria ed internazionale ed a dettare direttive per le modalità di applicazione della presente disposizione.
13.  All'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, la parola "equina" è sostituita dalla parola "equida" e dopo la parola "suina" sono aggiunte le parole "avicola e cunicola".
14.  Alla fine dell'articolo 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, dopo le parole "legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.", aggiungere il seguente periodo: "Per i macchinari e le attrezzature il vincolo di destinazione all'impiego previsto per il quale è stato concesso l'aiuto è di almeno cinque anni dalla data di collaudo.".
15.  Le agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed all'articolo 99 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, si applicano per tutti gli atti traslativi da chiunque posti in essere a partire dal 1° gennaio 2002 fino alla data del 31 dicembre 2006, alla sola condizione che abbiano ad oggetto terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla data di stipula dell'atto e loro pertinenze; il riferimento al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, vale solo ai fini dell'individuazione delle tipologie di atti agevolati. La presente disposizione costituisce interpretazione autentica dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
16.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
18.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
19.  Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, si applicano in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia.
20.  Dopo l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è inserito il seguente:
"Art. 8bis. - 1. Il comune deve rilasciare entro novanta giorni le autorizzazioni per attività commerciali di esercizi di vicinato e di medie strutture nei centri polifunzionali. Per centri polifunzionali si intendono quelli in cui le superfici destinate ad attività diverse da quelle commerciali siano non inferiori al 20 per cento di quelle commerciali.".
21.  Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in recepimento della direttiva 2002/91/CE si applicano in Sicilia. Gli enti competenti devono effettuare annualmente ispezioni su almeno il 20 per cento degli impianti presenti sul territorio. Per gli impianti che sono dotati di generatori calore di età superiore a quindici anni le autorità competenti effettuano, con le stesse cadenze di cui al presente comma, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati. Le operazioni di ispezione degli impianti devono essere condotte da organismi i cui operatori abbiano i requisiti minimi previsti dall'allegato I del D.P.R. 23 agosto 1993, n. 412, come modificato e integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. L'Ente competente ha l'obbligo di riscossione diretta delle tariffe di ispezione. L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni competenti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto, a promuovere l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio e alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale. Per gli enti competenti che entro il 30 giugno 2006 non attuino le procedure di cui alla presente legge, verrà nominato un commissario ad acta per l'applicazione del presente comma.
22.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
23.  Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è sostituito dal seguente:
"2. L'Assessorato regionale dell'industria provvede a trasferire alla Provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle azioni strategiche da realizzare, inserite nel "Piano utilizzo" approvato dalla Giunta regionale.".
24.  Per gli interventi previsti dall'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 1.000 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147309). Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 17 aprile 1999, n. 10. Rientrano, altresì, nella previsione dell'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, gli invasi "Gibbesi" e "Villarosa" trasferiti dal disciolto EMS ai consorzi di bonifica.
25.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad elevare la propria partecipazione azionaria di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, anche mediante l'integrale trasferimento delle quote degli altri soci, per una spesa massima di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione, UPB 8.2.2.6.5. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca predispone un piano di razionalizzazione dell'attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni siciliane, anche mediante il riordino e la trasformazione degli enti di cui all'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così come modificato dal comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, partecipati dalla Regione stessa e dei quali si avvale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
26.  Il dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, ad erogare ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario la somma di 200 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.2, capitolo 148102), quale contributo per le spese di funzionamento. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
27.  E' soppresso il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
28.  Il dipartimento regionale dell'industria è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, a trasferire alle autorità portuali, la somma complessiva di 200 migliaia di euro (UPB 5.2.2.6.1, capitolo 642845) per l'erogazione di contributi in favore delle imprese portuali finalizzati al rinnovamento delle strutture produttive e dei beni strumentali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
29.  Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2005-2006 e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente di sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2006. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403).
30.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
32.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
33.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
34.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36.  All'articolo 51, secondo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, le parole "del tasso ufficiale di sconto" sono sostituite dalle parole "dell'euribor a sei mesi," e dopo le parole "determinato alla data" sostituire le parole "di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo medesimo" con le seguenti "dell'effettiva riscossione da parte del destinatario dell'anticipazione". Dopo il terzo comma dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:
"3bis. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli stati di avanzamento di cui al comma 9 dell'articolo 49. Dall'ultima quota è trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse che sarà erogato alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte del destinatario ed all'effettuazione del collaudo finale.".
37.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
38.  La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, freschi o trasformati incluso il settore vitivinicolo che siano ottenuti in Sicilia e nel rispetto delle regole di qualità e sicurezza alimentare.
39.  L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad approvare i disciplinari di produzione, i sistemi di qualità in conformità al Regolamento UE n. 1783/03 che introduce l'articolo 24 nel Regolamento n. 1257/99, e ad adottare il relativo marchio certificativo.
40.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
41.  Nelle more della definizione delle esposizioni debitorie e dei servizi erogati, i consorzi di bonifica messi in liquidazione ai sensi della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati a sospendere i ruoli emessi, riferiti ai servizi resi negli anni antecedenti all'entrata in vigore della legge istitutiva dei nuovi enti di bonifica del 1995 ed a procedere al ritiro delle azioni giudiziarie, sino al 31 dicembre 2006.
42.  Sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nelle more dell'approvazione dei piani di classifica, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad emettere ruoli provvisori di contribuenza relativi alle spese di funzionamento non coperte dal contributo regionale, mediante ripartizione calcolata secondo indice pari alla unità, per tutti i consorziati. Approvati i piani di classifica, i consorzi di bonifica sono obbligati ad effettuare l'emissione di ruoli di contribuenza a conguaglio, relativamente agli anni interessati, facendo le dovute compensazioni in dare e avere.
43.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
44.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
45.  A valere sul contributo a favore dell'Istituto di incremento ippico una quota pari a 50 migliaia di euro è destinata all'istituzione dell'anagrafe regionale degli equidi.
46.  Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, è sostituito dai seguenti:
"2. E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino al 1° gennaio 2006 relative a:
a) finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito della Sicilia S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
b) crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
2bis. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.
2ter. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente.
2quater. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.
2quinquies. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB 5.2.2.7.1, capitolo 645608). Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB 8.2.2.7.1, capitolo 745611).".
47.  Al comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "Nelle more della definizione" sono sostituite con le parole "Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa".
48.  Ai commi 5 bis dell'articolo 14 e 4 bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, così come rispettivamente modificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "Nelle more della definizione" sono sostituite con le parole "Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa".
Art.  21.
Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

1.  Gli operatori economici che nell'ambito dei Patti territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con decisione del 29 dicembre 1998 (Piano operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con decreto del 20 gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l'altro, l'attuale destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  Dopo il comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 21, e integrato e modificato dall'articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
"1bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione.".
4.  Il numero 1) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:
"1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.".
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell'espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.
7.  All'articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, dopo le parole "al Presidente e agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti locali" sono aggiunte le parole "al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT" e alla fine dell'articolo dopo le parole "Consorzio fra enti locali" sono aggiunte le seguenti parole "e dei Comuni in convenzione".
8.  Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:
a) favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;
b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;
c) realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.
Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).
9.  Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni".
Sono abrogati i commi 4 e 5 bis dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
10.  Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, sostituire le parole "30 novembre" con le parole "30 luglio" e, al comma 5, sostituire le parole "31 ottobre" con le parole "30 giugno".
11.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
14.  Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, è abrogato.
Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
"3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:
a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni:
d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.".
15.  Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari all'1 per cento delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma.
16.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17.  E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.
18.  All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo la parola "rimane" aggiungere le parole "ogni anno" e sostituire le parole "si avvalgono" con le parole "devono avvalersi".
19.  Le quote di trasferimento di fondi dalla Regione agli enti locali individuate dalla vigente normativa sono subordinate all'attivazione, a cura degli stessi enti beneficiari, del monitoraggio e della classificazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate secondo lo standard APA 2005 SIAE 0504789 del 21 ottobre 2005. I trasferimenti regionali di cui al presente comma sono graduati anche in funzione delle risultanze del predetto monitoraggio di sistema dell'ente locale.
20.  Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 - capitolo 109301).
21.  Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321704). Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
22.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
23.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
24.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
25.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
26.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
27.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
29.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
30.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
32.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
33.  Al comma 2bis dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, come integrato dall'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "civili" sono aggiunge le parole "e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra".
34.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  22.
Disposizioni relative ai lavori pubblici

1.  Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2006.
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  Dopo il comma 4 dell'articolo 124 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente:
"4 bis. Oltre agli interventi indicati al comma 2, sono considerati di preminente interesse regionale il decoro e la pulizia delle parti degli edifici e di decoro e la pulizia delle parti degli edifici e di altri manufatti edilizi siti nei centri storici, che prospettano su spazi pubblici o dagli stessi comunque visibili. Pertanto, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti tutte le opere occorrenti per il rifacimento e la pulizia di dette parti di edifici e di altri manufatti. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare l'esecuzione delle predette opere sulla proprietà pubblica o privata.".
4.  All'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, come modificato dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, dopo le parole "legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche" inserire le parole "integrata dal Presidente della commissione edilizia comunale e da due esperti designati dal sindaco";
b)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il parere della commissione tecnica integrata di cui al comma 1 è obbligatorio, costituisce attestato di conformità allo strumento urbanistico, ed è propedeutico all'approvazione del progetto. Le spese di funzionamento della commissione tecnica trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge.";
c)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. l'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo case popolari di Messina, con successiva presa d'atto da parte della giunta municipale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità d'urgenza e indifferibilità delle opere previste e determina l'applicazione dell'articolo 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.";
d)  al comma 6, dopo le parole "incarichi di progettazione" sono inserite le parole "e di studi di fattibilità anche di interventi di trasformazione urbana".
5.  Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. L'assegnazione degli alloggi è, altresì, subordinata all'esibizione dei contratti di utenza con i soggetti erogatori di energia elettrica ed acqua, che provvedono alla loro stipulazione a seguito dell'esibizione della domanda di assegnazione con la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'istituto competente. Gli istituti autonomi case popolari comunicano ai sopradetti enti erogatori l'eventuale rigetto dell'istanza di assegnazione.".
6.  Il canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, determinato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, non può essere inferiore ad euro 52,00 e superiore a euro 208,00.
7.  La Regione siciliana, Assessorato regionale dei lavori pubblici, per far fronte alle obbligazioni scaturenti dalla Convenzione 20 aprile 2004 e del successivo atto integrativo di affidamento del servizio di fornitura idrica alla società Siciliacque, relativamente agli impegni contrattuali di AMAM per il periodo 1 luglio 2004-30 giugno 2009, è autorizzata ad utilizzare parte della somma di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, fino alla concorrenza di 8.000 migliaia di euro.
8.  Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni, le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1990, n. 104, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, pari a 1.917.463,15 euro, sono destinate nell'esercizio 2005 agli interventi di cui all'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672432).
9.  La Regione, al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari il perseguimento dei propri fini istituzionali e di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo delle assegnazioni e/o delle residue economie fino alla concorrenza delle intere assegnazioni già attribuite nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica emanati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le disponibilità di cui al presente comma, anche mediante accorpamento, possono essere utilizzate dagli istituti beneficiari per ulteriori lavori di completamento dei progetti originari ovvero per la realizzazione di nuovi interventi compresi nell'ambito di una delle categorie ammissibili dalle originarie leggi di spesa, tramite la presentazione presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici dei relativi progetti, debitamente validati ed approvati.
10.  Qualora ricorrano le condizioni di carenze di organico o di adeguate professionalità all'interno dell'ente, previste dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il parere in linea tecnica è espresso dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici o dall'Ispettorato tecnico regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Detto parere è espresso mediante una conferenza dei servizi, convocata con le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, comma 7, dall'organo competente ad esprimere il parere.
11.  Nell'ambito della Regione, per quanto attiene i componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, nominati in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del lavoro, le indicazioni sono effettuate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale e l'emigrazione, che provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza a designare un proprio rappresentante. In sede di prima applicazione della presente norma si provvederà alle designazioni a far data dal 1° gennaio 2006.
12.  Al comma primo dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni, sostituire le parole "con delibera del consiglio comunale" con le parole "dal dirigente generale o dal funzionario apicale".
13.  Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 500 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.2, capitolo 273704).
Art.  23.
Disposizioni relative al lavoro

1.  Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è sostituito dal seguente:
"5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi.".
2.  All'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
"6bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.".
3.  La Regione promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante forme di sostegno finanziario alle imprese private che procedano alla utilizzazione, con contratto di prestazione d'opera o mediante assunzione di lavoratori detenuti in espiazione di pena. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 743301).
4.  Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
"e) esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16".
5.  Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette".
6.  Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2006, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime ed il finanziamento delle misure di stabilizzazione, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato istituito con l'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
7.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8.  Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, aggiungere il seguente periodo:
"Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306.".
9.  Dopo il comma 5 quater dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:
"5quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento di quello prescritto nel provvedimento di concessione e si applica anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 5 ter.".
10.  Al fine di procedere ad una più rapida attuazione delle riforme in materia di lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assegnare le risorse a tal fine stanziate dallo Stato al dipartimento regionale agenzia per l'impiego e la formazione professionale ed ai servizi periferici e centrali, ivi compresi quelli ispettivi, del dipartimento regionale del lavoro, nel rispetto della ripartizione territoriale prevista dallo Stato.
11.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12.  Il secondo comma dell'articolo 4ter della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è sostituito dal seguente:
"Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, scelti anche fra i componenti della Consulta regionale dell'emigrazione".
13.  Il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è soppresso.
14.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è pari al quintuplo del contributo annuale erogato dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
15.  L'intesa tra l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani stipulata o da stipularsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni si applica sia per il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al predetto Istituto dai datori di lavoro già autorizzati, sia per quelli dovuti dai datori di lavoro che hanno presentato domanda di autorizzazione allo sgravio contributivo ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e non l'hanno ancora ottenuta alla data di entrata in vigore della presente legge. L'aiuto di cui ciascun datore di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, può beneficiare in applicazione della disposizione contenuta al comma 1 è finanziato entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321311). Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 7.4.1.3.99, capitolo 320517, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
16.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad approvare il piano regionale dell'offerta formativa 2006, dando corso allo stesso con effetto dal 1° gennaio 2006, nei limiti del monte ore complessivo approvato per il piano regionale dell'offerta formativa 2005. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006 la spesa destinata al piano regionale dell'offerta formativa è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
17.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
18.  Le procedure di decadenza dai lavori socialmente utili, previste dalla vigente disciplina, non trovano applicazione nei confronti di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia venuto meno per cause esterne e comunque non imputabili alla volontà dei soggetti interessati alla stabilizzazione.
19.  A far data dall'1 gennaio 2006 ai componenti i consigli di amministrazione dei CIAPI non trova applicazione il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Art.  24.
Disposizioni relative ai beni culturali

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  Al fine di consentire l'immediata attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario per l'Università di Enna, nelle more della definizione delle procedure per l'istituzione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario secondo quanto previsto dalla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, il Presidente della Regione nomina, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, un commissario che esercita le competenze proprie degli ERSU.
4.  Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, dopo le parole "da essa dipendenti" sono aggiunte le parole "nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza della Regione medesima.".
5.  All'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
"10bis. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, in deroga a quanto disposto al comma 1, ad erogare a partire dall'anno accademico 2005-2006, i finanziamenti come previsto nel presente articolo al Consorzio ennese universitario fino alla chiusura dei corsi regolarmente attivati dalle università di Palermo e di Catania e non ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna.".
6.  Alla determinazione della spesa da autorizzare per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, si provvede, a decorrere dell'esercizio finanziario 2006, annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.
7.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11.  L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad effettuare interventi per consentire la realizzazione di impianti di sorveglianza e di misure antiterrorismo nelle zone archeologiche, nelle biblioteche, nei monumenti e nei musei ed istituzioni aventi carattere musicale.
12.  L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a consentire la realizzazione di locali idonei per lo svolgimento di servizi aggiuntivi negli istituti e nei luoghi di cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
13.  Per le finalità dei commi 11 e 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 3.000 migliaia di euro di cui 1.000 migliaia di euro per le finalità del comma 11 (UPB 9.3.2.6.3, capitolo 776060) e 2.000 migliaia di euro per le finalità del comma 12 (UPB 9.3.2.6.3, capitolo 776061) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3, capitolo 381701. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
14.  Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 500 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 376562) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3, capitolo 381701.
15.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
16.  Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n.16, aggiungere le seguenti parole: " -  n. 2 rappresentanti della Regione siciliana designati dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione".
17.  L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con la Società italiana degli autori ed editori per il controllo dei proventi derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso per l'accesso a monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici e mostre.
18.  Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 50 migliaia di euro cui si provvede con una quota fino ad un massimo del 3 per cento dei proventi di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 2007 la spesa valutata in 100 migliaia di euro trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
19.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
20.  All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, dopo le parole "ripartizione delle somme" aggiungere ", in base al numero complessivo degli iscritti della sede regionale e delle sedi provinciali, di ciascuna associazione,".
21.  Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "centrali e periferici" aggiungere le parole "e di fondazioni dallo stesso costituite".
22.  I servizi di prenotazione e biglietteria a distanza per i siti direttamente gestiti dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione sono realizzati, anche con procedure automatizzate (teleticketing), mediante la Fondazione Federico II istituita con legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a), comma 3, dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
23.  L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con la Fondazione Federico II apposita convenzione ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.
24.  L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato nell'esercizio finanziario 2005, a concedere alla "Fondazione Federico II" un contributo straordinario, pari a 597 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377757), a titolo di ristoro per i proventi derivanti dalla fruizione del complesso monumentale del Palazzo Reale di Palermo incassati dalla Regione per conto dell'Assemblea regionale siciliana nel periodo giugno 2004-giugno 2005. All'articolo 18 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 dopo le parole "della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15" sono aggiunte le parole "e vengono direttamente versate alla Fondazione Federico II".
25.  La lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituita "d) per un importo non inferiore al 75 per cento dello stanziamento del capitolo 109704 UPB 1.4.1.3.1 per la formazione linguistica dei partecipanti al master Euromediterraneo, del personale della Regione siciliana e di enti pubblici aventi sede nel territorio della Regione siciliana.".
26.  All'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "con il presente articolo" aggiungere le parole "ed alla normativa vigente".
27.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
29. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
30.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31.  Al fine di perseguire l'obiettivo della rivitalizzazione sociale e culturale dell'area interessata, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 9.3.2.6.99, capitolo 776411) al comune di Naro per il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di un edificio di proprietà comunale da adibire a centro servizi alla produzione musicale, Casa della musica.
32.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
33.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
34.  Al fine di valorizzare il complesso architettonico e l'annesso giardino storico della villa Merlo, è concesso al comune di Ficarazzi un contributo, per l'esercizio finanziario 2005, di 150 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.3, capitolo 377337), quale concorso della Regione nelle spese di gestione, manutenzione e per le attività culturali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
35.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
37.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
38.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
39.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
40.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
41.  Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 950 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377765).
42.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
43.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
44.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
45.  Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sono aggiunte le seguenti parole "e per l'esercizio finanziario 2006".
Art.  25.
Disposizioni relative alla sanità

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  I soggetti accreditati per le branche a visita di cui al decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni, possono, richiedendolo all'Assessorato regionale della sanità e alle AUSL territorialmente competenti, trasferire la propria attività ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato regionale della sanità, dipartimento del F.S.R., provvede con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra le aziende sanitarie territorialmente competenti.
3.  La Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri destinati alla sepoltura di animali d'affezione. Con successivo provvedimento l'Assessore regionale per la sanità disciplina, in armonia con la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, le modalità per la loro realizzazione.
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla data di entrata in vigore dell'articolo 123 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, comprese quelle validate e confermate dalle soppresse USL, per l'erogazione delle prestazioni di terapia fisica oltre che di radiologia, possono continuare ad erogare tali prestazioni ai sensi del decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 purché provviste di ambulatorio di medicina fisica riabilitativa diretto da un fisiatra.
7.  Le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate alle seguenti categorie:
a)  mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
b)  vittime civili di guerra ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
8.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un programma regionale unitario per l'autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda unità sanitaria locale della Regione siciliana attiva un centro per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l'autismo.
9.  Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed al fine di consentire l'attuazione del progetto sperimentale per l'impiego delle cellule staminali cordonali nella rigenerazione della parete cardiaca in soggetti colpiti da infarto, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la spesa di 500 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
10.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, un contributo di 150 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425310), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Trapani istituito con deliberazione del direttore generale n. 394 del 19 febbraio 2003. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
11.  Al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie della popolazione residente nella zona sud della provincia di Siracusa e nella zona montana del Siracusano, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 2005, all'azienda sanitaria locale n. 8 un contributo straordinario di 400 migliaia di euro (UPB 10.7.2.6.1, capitolo 832401) per la realizzazione di un impianto di elisoccorso per l'ospedale d'area Avola-Noto, nello spazio attiguo all'ospedale "Di Maria" di Avola, già zona di pronto intervento per i casi di calamità pubblica.
12.  Al punto 6, lettera a) quarto capoverso dell'allegato alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, in materia di requisiti tecnici delle case di cura private, sono cassate le parole da "ed" fino a "equipollente".
13.  Per le finalità di assistenza dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer, di cui all'articolo 34 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per la sanità attribuisce alle aziende unità sanitarie locali una quota vincolata pari ad almeno lo 0,1 per cento dell'assegnazione finanziaria di ogni azienda unità sanitaria locale. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad attribuire ad ogni azienda unità sanitaria locale il relativo riparto di spesa con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
15.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
16.  Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
17.  Per una maggiore efficienza complessiva del sistema regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, ed a completamento del quadro istituzionale organizzato con la stessa legge in modo da perseguire anche il razionale utilizzo delle pubbliche risorse che vi sono destinate, il finanziamento a carico del fondo sanitario regionale previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere annualmente determinato in misura non inferiore al 3 per mille del monte salari complessivo del personale stesso. Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma 1 secondo principi di continuità e funzionalità, la dotazione organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure professionali caratterizzati, in tutte le loro articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno dell'ente o che comunque tenga conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso centro.
18.  Il farmaco "insulina galargine lantus" nelle sue diverse modalità di somministrazione è distribuito gratuitamente ai diabetici in terapia insulinica.
19.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425311), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Siracusa.
Art.  26.
Disposizioni relative al territorio

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  Al primo capoverso del comma 82 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "coadiuvanti e concimi" aggiungere le parole "tossici e molto tossici".
3.  In caso di approvazione di un nuovo piano regolatore generale, le lottizzazioni o le convenzioni in precedenza approvate, le cui opere di urbanizzazione non siano state avviate nei cinque anni successivi e comunque entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono adeguate ai nuovi parametri urbanistici, secondo gli indici delle aree destinate a zona di espansione (zona C) se più restrittivi.
4.  I soggetti assegnatari di beni acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni in quanto confiscati, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, possono svolgere l'attività per cui l'immobile è stato assegnato anche qualora lo stesso immobile sia stato realizzato in totale o parziale difformità con le norme urbanistiche.
5.  Il termine di cui all'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è prorogato fino al 30 novembre 2005.
6.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8.  Al comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "somme dovute" sono aggiunte le parole "con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notizia agli interessati del relativo importo".
9.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
14.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
15.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
16.  Per la predisposizione del piano particolareggiato del centro storico del comune di Agrigento, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 11.3.2.6.1, capitolo 846401).
Art.  27.
Disposizioni relative al turismo

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, dopo le parole "Regione siciliana" inserire le parole "ed il turismo interno".
4.  Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:
a)  tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:
1) unità di rete Egadi      euro 370.000; 
2) unità di rete Eolie      euro 660.000; 
3) unità di rete Pantelleria      euro  40.000; 
4) unità di rete Pelagie      euro 180.000; 

b)  tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:
1) unità di rete Eolie      euro 250.000. 

Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno unicamente essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituitesi in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. Restano comunque in vigore le norme di cui ai commi 11, 12, e 13 dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresa nel D.D.G. n. 1058/2004, la Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel D.D.G. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.
7.  Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, è sostituito dal seguente:
"3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto.".
All'onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
8.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9.  Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 1".
10.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11.  Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "che si realizzano nel territorio regionale".
12.  Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:
"1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.
1bis.  Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004.".
13.  Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.
14.  Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole da "interna" a "Finanze" sono sostituite con le parole "costituita con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione".
Art.  28.
Variazioni di spesa per l'anno 2005

1.  Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2005 dalle leggi sotto elencate sono modificate degli importi, in migliaia di euro, indicati a fianco delle medesime:
a)  legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, articolo 74 (UPB 6.2.1.3.4, capitolo 274101) - 920;
b)  legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 10 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322104) - 516;
c)  legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo 41 (UPB 1.4.1.1.2, capitolo 108537) + 5;
d)  legge regionale 12 maggio 2005, n. 5, articolo 23, comma 1 (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377756) + 150.
Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 19, comma 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.2.6.1, capitolo 583304) è ridotto di 3.500 migliaia di euro.
Alla tabella H di cui al comma 7 dell'articolo 128 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
UPB 1.3.1.3.99  Capitolo 104539 +  500; 
UPB 1.3.1.3.99  Capitolo 105718 +  200; 
UPB 1.3.2.7.1  Capitolo 507602 +    50; 
UPB 2.2.1.3.2  Capitolo 143708 +  200; 
UPB 2.2.2.6.1  Capitolo 542861 -    50; 
UPB 2.3.1.3.1  Capitolo 147303 -  536; 
UPB 2.3.1.3.2  Capitolo 147302 +  280; 
UPB 2.3.2.6.2  Capitolo 546805 -    20; 
UPB 3.2.1.3.1  Capitolo 183752 +    50; 
UPB 3.2.2.7.1  Capitolo 583301 + 1.000; 
UPB 7.2.1.3.1  Capitolo 313710 +  150; 
UPB 8.2.1.3.99  Capitolo 344116 +  500; 
UPB 9.2.1.3.1  Capitolo 373701 + 5.900; 
UPB 9.2.1.3.3  Capitolo 372528 +  200; 
UPB 9.2.1.3.3  Capitolo 373304 +  400; 

(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
UPB 9.3.1.3.1  Capitolo 377713 +  200; 
UPB 9.3.1.3.2  Capitolo 377730 +    78; 
UPB 9.3.1.3.4  Capitolo 377701 +  304; 

(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
UPB 9.3.1.3.6  Capitolo 377314 +  300; 
UPB 9.3.1.3.6  Capitolo 377318 +  500; 
UPB 9.3.1.3.7  Capitolo 377702 -      4; 
UPB 9.3.1.3.7  Capitolo 377718 +      4; 

(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
UPB 10.2.1.3.3  Capitolo 413718 +  300; 
UPB 12.2.1.3.4  Capitolo 473301 + 1.000; 
UPB 12.2.1.3.4  Capitolo 473302 + 1.060. 

Alla Tabella G allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
UPB 2.3.1.3.1  Capitolo 147301 -  305; 
UPB 7.3.1.3.1  Capitolo 318110 +  394; 
UPB 2.3.1.3.1  Capitolo 147307 -    10. 

Alla Tabella I allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro:
UPB 5.2.2.6.3  Capitolo 642802 - 2.000. 

2.  All'articolo 128, comma 1, tabella A della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  accantonamenti positivi:
ripianamento deficit Aziende sanitarie ed ospedaliere + 259.274 migliaia di euro;
b)  accantonamenti negativi:
dismissioni beni del patrimonio disponibile delle Aziende sanitarie + 259.274 migliaia di euro.
Art.  29.
Variazioni al quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2005

1.  Al quadro delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di euro:
ENTRATA
CENTRI DI RESPONSABILITA'
BILANCIO E FINANZE
BILANCIO E TESORO
Interventi regionali      + 953.000.
SPESA
CENTRI DI RESPONSABILITA'
BILANCIO E FINANZE
BILANCIO E TESORO
Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa
Capitolo 215711 - Interventi regionali:    + 953.000.
Art.  30.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "A".
Art.  31.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "B".
Art.  32.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

1.  Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse Tabelle "C" e "D".

Art.  33.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 22 dicembre 2005.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LEONTINI 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  PAGANO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CINTOLA 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  LO MONTE 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  STANCANELLI 
Assessore regionale per l'industria  D'AQUINO 
Assessore regionale per i lavori pubblici  PARLAVECCHIO 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  SCOMA 
Assessore regionale per la sanità  PISTORIO 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  CASCIO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  GRANATA 



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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 2, commi 1, 2, 5, 8, 9, 10 e 14:
- L'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, così dispone:
"Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto".
-  L'art. 37 dello statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, così dispone:
"Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima".
-  L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria", così dispone:
"Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.
Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.
Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni".
-  L'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante: "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, così dispone:
"Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.
2.  Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della "Riscossione S.p.A.", con un capitale iniziale di 150 milioni di euro.
3.  All'atto della costituzione della Riscossione S.p.A. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dall'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4.  La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:
a)  effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b)  può effettuare:
1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate;
2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il corpo della guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.A., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il comandante generale dello stesso corpo della guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. La Riscossione S.p.A. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.A., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.A.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.A. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
8.  Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.A. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.A. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate.
9.  I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11.  A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.A., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.
12.  Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società acquistate dalla Riscossione S.p.A. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008.
13.  Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:
a)  le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
c)  gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
d)  la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione S.p.A.
15.  A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16.
16.  Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non acquistate dalla Riscossione S.p.A., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.A., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto personale non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento di miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito.
17.  Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
18.  Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.
19.  Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006 alla Riscossione S.p.A. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20.  Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.
21.  La Riscossione S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
22.  Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.A. e le società dalla stessa acquistate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
a)  per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
b)  successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
23.  Le società partecipate dalla Riscossione S.p.A. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.A., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le società concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a)  fino al 31 dicembre 2008 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
b)  la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino al 31 dicembre 2008, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7.
26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.A. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a)  per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità;
b)  per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.
28.  A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.A. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni.
29. Ai fini di cui al capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31.  Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.
32.  Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.A. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33.  Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
34.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35.  In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
36.  Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: "agli uffici" a: "telematica" sono sostituite dalle seguenti: ", gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici";
2)  al comma 3, dopo la parola: "decreto", sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare";
3)  dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.";
b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: "segnalazioni", sono inserite le seguenti: "di azioni esecutive e cautelari";
c)  nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.";
d)  nell'articolo 59:
1)  è abrogato il comma 4-bis;
2)  il comma 4-quater, è sostituito dal seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006.";
3)  al comma 4-quinquies, le parole: "1° ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2006".
37.  All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  nel comma 118:
1)  le parole: "Nell'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2004, 2005 e 2006";
2) dopo le parole: "un importo", è inserita la seguente: "annuo";
b) nel comma 119, la parola: "2004" è sostituita dalle seguenti: "degli anni 2004, 2005 e 2006".
38.  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005";
b)  nel comma 426-bis:
1) le parole da: "30 ottobre 2003" a: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003";
2) le parole: "30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";
3) le parole: "1° novembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2006";
c)  dopo il comma 426-bis è inserito il seguente: "426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.";
d)  nel comma 427, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".
39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "29 dicembre 2005".
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  dopo l'articolo 47, sono inseriti i seguenti: "Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e a svolgere gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.
2.  Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.";
b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: "72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile, l'ordine di pagare:
a)  nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.".
41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503 del Ministro delle finanze.
42.  All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole da: "già" a: "2004," sono sostituite dalla seguente: "autorizzati".".
-  L'art. 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, recante: "Provvedimenti urgenti in materia finanziaria", così dispone:
"Compensi per l'attività di riscossione relativa all'anno 2004 - 1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è corrisposto, nell'anno 2004, al concessionario regionale della riscossione un importo di euro 46.682.133, quale remunerazione per il servizio svolto, in luogo dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2.  Con provvedimento del dirigente generale del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, da emanare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 1 è ripartito tra i nove ambiti territoriali della Sicilia, secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516".
-  L'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante: "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337", così dispone:
"Remunerazione del servizio. - 1. L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi;
b)  situazione sociale ed economica di ciascun àmbito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione.
2.  L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso àmbito o, in caso esso sia variato, per àmbito corrispondente. Tale percentuale è determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.
3.  L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore è dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura è determinata con il decreto previsto dal comma 1.
4.  Per i ruoli emessi da uffici statali le modalità di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.
5.  (Comma abrogato).
5-bis.  Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario è stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.
6.  Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:
a)  dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1;
b)  del debitore, negli altri casi.
7.  In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis.  In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
7-ter.  Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,56; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze".
-  L'art. 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante: "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:
"Gestione del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia relativa all'anno 2005 - 1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia, in scadenza al 31 dicembre 2004 e nelle more che nell'ambito nazionale vengano definite le nuove modalità di gestione, fino al 31 dicembre 2005 il predetto servizio resta affidato, nei singoli ambiti, alla società Montepaschi Serit S.p.A., che in atto lo gestisce.
2.  Per il servizio svolto dalla Montepaschi Serit S.p.A. nell'anno 2005 la remunerazione è corrisposta nella misura in atto vigente, con le modalità previste, per l'anno 2004, dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9.
3.  L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2 valutato in 46.683 migliaia di euro trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2005, nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.3.1.5.3, codice 020211".
-  L'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, così dispone:
"Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.
Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.
Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.".
Note all'art. 3, comma 2:
-  L'art. 4, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa", così dispone:
"Oneri contrattuali - 1. Agli oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il biennio economico 2002-2003 relativi al personale degli enti regionali ed al personale a tempo determinato in servizio presso l'Amministrazione regionale, valutati in 8.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1004 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Le relative somme sono iscritte nei pertinenti capitoli con provvedimenti del ragioniere generale della Regione, su richiesta delle competenti amministrazioni".
-  L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone: "Finalità e ambito di applicazione - 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a)  accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
3.  Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
4.  Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004".
Nota all'art. 3, comma 3:
L'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante: "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale." come modificato dall'art. 11, commi 3 e 4, della legge regionale n. 6/2001 e dall'art. 12, comma 1, della legge reigonale n. 21/2001, così dispone:
"1. Nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, Assessorato al bilancio e finanze, è istituito un fondo destinato alla contrattazione economica biennale, il cui ammontare è determinato, con riguardo a ciascun anno del triennio, da apposita norma della legge finanziaria.
2.  Il Governo regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può deliberare spese di importo superiore a quelle determinate ai sensi del comma 1.
3.  Alle spese scaturenti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi e ricadenti nell'esercizio di competenza si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del fondo di cui al comma 1 previsto per l'esercizio finanziario medesimo.
4.  Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
5. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in cui viene stipulato l'accordo economico biennale sono iscritti nei pertinenti capitoli di spesa per il personale relativi sia al trattamento fondamentale, che al trattamento accessorio sulla base di criteri di ripartizione definiti dall'accordo economico e da successive modifiche.
6.  Nella relazione al bilancio della regione sono delineate le compatibilità generali delle spese per il personale scaturenti dagli accordi contrattuali; in detta relazione il Governo regionale riferisce altresì sullo stato di attuazione degli accordi medesimi, nonché sui livelli di produttività sulle eventuali disfunzioni e sui tempi ed i costi dell'azione amministrativa formulando eventuali proposte.".
Nota all'art. 3, comma 4:
L'art. 28 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Oneri per la contrattazione, verifica, assegnazione di bilancio.  - 1. L'Assessore per il bilancio e le finanze quantifica l'onere da destinare alla contrattazione collettiva regionale a carico del bilancio della Regione con apposita norma da inserire nella legge di bilancio. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione per la contrattazione integrativa.
2. Per gli enti di cui all'articolo 1, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
3.  I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4.  Per l'esercizio in corso la spesa derivante dalla contrattazione collettiva regionale grava sul capitolo 21262 "Fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale".
5.  Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, ove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno".
Nota all'art. 4, comma 1, lett. a):
Il regolamento CE n. 1257/99 del 17 maggio 1999, reca: "Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 26 giugno 1999, n. L 160.
Nota all'art. 4, comma 1, lett. b):
L'art. 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", così dispone:
"Aiuti per la ricostituzione e il mantenimento del paesaggio agrario tradizionale. - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere per il periodo 2000-2006 agli agricoltori, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, aiuti volti a compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dalle limitazioni degli usi agricoli, dalla ricostituzione e dal mantenimento del paesaggio agrario tradizionale o comunque derivanti dall'imposizione del vincolo.
2.  Gli aiuti sono parametrati alle effettive perdite di reddito e ai costi aggiuntivi sostenuti e comunque non possono superare i 600 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di colture perenni terrazzate, e i 400 euro all'anno per ettaro per il mantenimento di colture perenni non terrazzate, subordinatamente all'assunzione dell'impegno da parte del beneficiano a porre in essere la presente misura agroambientale per un periodo minimo di sei anni.
3.  Nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo e ai fini della valutazione di compatibilità comunitaria del relativo regime di aiuto, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a definire gli elementi necessari richiesti dalla Commissione europea per la predetta valutazione.
4.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.".
Nota all'art. 4, comma 1, lett. c)
L'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, recante: "Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in agricoltura", così dispone:
"Per le finalità di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare e coordinare le iniziative e gli interventi per l'assistenza tecnica e le attività promozionali, previsti dalla presente legge, quelli attinenti alla sperimentazione ed alla ricerca applicata in agricoltura nonché quelli riguardanti materie connesse ai predetti settori di attività, avvalendosi all'uopo:
a)  di non più di tre "sezioni specializzate", che hanno sede presso le Università, aderenti all'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata prevista dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni;
b)  delle "sezioni operative per l'assistenza tecnica e le attività promozionali", che hanno sede periferica ed operano su larghe basi territoriali.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il "Sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica e le attività promozionali" di cui all'art. 5 della presente legge, e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, determina con propri decreti per ciascuna delle anzidette sezioni operative le aree territoriali di competenza che coincidono di norma con quelle delle comunità montane o delle condotte agrarie, nonché il numero e le qualifiche del personale di cui al successivo art. 10 che può essere destinato alle sezioni medesime. Analoghi criteri si applicano per le sezioni specializzate di cui alla precedente lett. a, nonché per le sezioni di cui al successivo art. 3.".
Nota all'art. 4, comma 1, lett. d) e lett. e):
Gli articoli 24bis, 24ter, 24quater e 24quinquies del regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, recante: "Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti" - introdotti dall'art. 1 del regolamento CE n. 1783/2003, e abrogati con regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ma applicabili alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento CE n.1257/1999 anteriormente al 1° gennaio 2007 - così, rispettivamente, dispongono:
"Articolo 24bis: Il sostegno ai metodi di produzione agricola intesi a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e a promuoverli contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a)  assicurare i consumatori della qualità del prodotto o del processo produttivo impiegato mediante la partecipazione degli agricoltori ai sistemi qualità di cui all'articolo 24 ter;
b)  conseguire un valore aggiunto per i prodotti agricoli di base e potenziare gli sbocchi di mercato;
c)  informare i consumatori circa la disponibilità e le specifiche di tali prodotti.
Articolo 24 ter: 1. Il sostegno è erogato agli agricoltori che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3.
Esso interessa unicamente i prodotti destinati al consumo umano.
2.  I sistemi qualità della Comunità ai sensi dei seguenti regolamenti e disposizioni sono ammissibili al sostegno:
a)  regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
b)  regolamento CEE n. 2082/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;
c)  regolamento CEE n. 2092/91 del consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
d)  titolo VI concernente i vini di qualità prodotti in regioni determinate del regolamento CE n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo.
3.  Per essere ammissibili al sostegno, i sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri devono essere conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a e):
a)  la specificità del prodotto finale ottenuto nell'ambito diali sistemi è riconducibile agli obblighi precisi relativi ai metodi di produzione che garantiscono:
i) caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure
ii) una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b)  i sistemi prevedono specifiche di produzione vincolanti, il rispetto delle quali è verificato da un organismo di controllo indipendente;
c)  i sistemi sono aperti a tutti i produttori;
d)  i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;
e)  i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.
4.  Non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria o nazionale.
Articolo 24quater: 1. Il sostegno è erogato sotto forma di un incentivo annuale di importo non superiore al massimale per azienda indicato nell'allegato. L'importo del pagamento è definito sulla base dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi che fruiscono di finanziamenti ed è fissato ad un livello tale da prevenire compensazioni eccessive.
2.  La durata di tale sostegno non supera i cinque anni.
Articolo 24quinquies: 1. Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori per le attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24bis, 24ter e 24quater.
2.  Il sostegno comprende attività di informazione, di promozione e pubblicitarie.
3.  Il valore totale del sostegno è limitato al 70% dei costi ammissibili dell'azione.".
Nota all'art. 4, comma 1, lett. f):
L'art. 68 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003", così dispone:
"Istituzione di centri di assistenza alle cooperative.  - 1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.1.3.1, al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad istituire centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore riconosciute ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
2.  I centri svolgono a favore delle imprese cooperative siciliane attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie connesse al miglioramento delle attività aziendali, nonché le attività finalizzate alla certificazione di qualità e al controllo di gestione delle cooperative. I centri possono inoltre, nell'àmbito dei finanziamenti di cui al comma 1, effettuare attività di scambio di buone prassi cooperative, promuovere iniziative di promozione e formazione cooperativa in collaborazione con scuole ed università e dotarsi di sistemi tecnologicamente avanzati finalizzati all'assistenza in rete delle cooperative siciliane.
3.  Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese cooperative utenti.".
Note all'art. 4, comma 1, lett. g):
-  L'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:
"Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC. - 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.
2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.
3.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.".
-  Il regolamento CE n. 1/2004 del 23 dicembre 2003, reca: "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli." ed è pubblicato nella G.U.U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1.
-  Gli articoli 87 e 88 del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea così rispettivamente dispongono:
"Articolo 87: 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a)  gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
b)  gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
c)  gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3.  Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a)  gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b)  gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c)  gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d)  gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
e)  le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".
"Articolo 88: 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2.  Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".
Nota all'art. 4, comma 1, lett. h):
L'art. 3, comma 1, e l'art. 16 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante: "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.", così rispettivamente dispongono:
"Art. 3 Integrazione regionale fondi rischi. - 1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per ogni impresa e di 3.000.000 di euro per ciascun confidi. Quest'ultimo limite è elevato a 6.000.000 di euro in caso di fusioni tra confidi effettuate ai sensi del comma 2. I nuovi apporti possono essere conferiti dalle imprese anche sotto forma di fideiussione, fino ad un massimo del 30 per cento rispetto alle somme versate.
Omissis.".
"Art. 16 Regimi di aiuto per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. - 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agevolazioni sotto forma di garanzia, come previste al titolo I, e di contributo in conto interessi secondo le modalità stabilite all'articolo 11, nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti esenti previste dal regolamento CE n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L1 del 3 gennaio 2004 nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti concessi sotto forma di garanzia 2000/C 71/07 dell'11 marzo 2000.
2.  Beneficiarie degli aiuti sono le piccole e medie imprese attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che realizzino gli interventi previsti dal regolamento CE n. 1/2004 alle condizioni in esso stabilite e che aderiscano a confidi.
3.  In ordine agli investimenti nelle aziende agricole e agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il controllo sulla conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 26 del regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 è effettuato, sulla base di un campione comprendente almeno il 5 per cento delle imprese interessate, dall'ufficio speciale per i controlli di secondo livello della Presidenza della Regione. Devono, inoltre, essere disponibili prove sufficienti che esistono in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti agricoli trasformati. Tale valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base dell'allegato I al P.O.R. Sicilia 2000-2006 "Le tendenze di fondo del sistema agroalimentare siciliano - Analisi dei normali sbocchi di mercato".
4.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai confidi i contributi di cui all'articolo 99, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni alle condizioni stabilite nella decisione C 2004 (3352 Fin dell'8 settembre 2004) della Commissione europea.
5.  I confidi del settore agricolo sono tenuti ad adeguarsi ai parametri economico-finanziari previsti dalla presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.".
Nota all'art. 5, commi 1 e 2:
L'art. 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto della modifica introdotta dal comma 2 dell'articolo che si annota risulta il seguente:
"Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2005-2007. - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dall'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni si applicano per il triennio 2005-2007.
2.  L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione delle somme assegnate ai comuni di cui al comma 1, al netto delle quote destinate a spese di investimento e delle quote destinate a specifiche finalità in base a legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
3.  Per l'esercizio finanziario 2005, a valere sulle risorse di cui al comma 1, la quota di 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per le spese relative al completamento del progetto entro il 31 marzo 2005 o successivamente, ivi comprese quelle sostenute nell'anno 2004.
4.  Per il triennio 2005-2007 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
5.  Per il triennio 2005-2007 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
6.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nell'ambito delle attribuzioni annuali da effettuarsi in favore dei comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente a titolo di sostegno allo sviluppo, è assicurato in favore dei comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un trasferimento pari alle somme assegnate per lo stesso titolo nell'anno precedente maggiorate del tasso programmato di inflazione. I comuni interessati sono autorizzati ad iscrivere i relativi importi nel corrispondente bilancio di previsione.
7.  Al comma 5 dell'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "somme" a "marzo 2002, n. 2," sono sostituite con le parole "entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Sulla base dei dati comunicati da ciascuna provincia regionale al dipartimento regionale delle finanze e del credito, in base alle risultanze dei rendiconti entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio."
8. Dopo il comma 7 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"7-bis. Qualora il personale di cui al comma 6 venga collocato nell'organico dell'ente locale, in una qualifica o in profilo professionale diverso, l'onere relativo al trattamento economico resta a carico del fondo."".
Nota all'art. 6, comma 5:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 7, commi 4 e 6:
L'art. 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.", così dispone:
"Competenze delle Regioni. - 1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei princìpi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a)  la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;
b)  la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
c)  l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
d)  l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
e)  l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f)  le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
g)  la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
i)  la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m)  la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n)  la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le Regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (36), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
4. Le Regioni, sulla base di metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo".
Note all'art.7, comma 9, lett. b):
-  L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili", così dispone:
"Registro dei revisori contabili. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
2.  L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile.".
-  L'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, recante: "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale.", così dispone:
"Disposizioni sulla durata, la proroga e la decadenza degli organi amministrativi. - 1. Le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 si applicano con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge agli organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle Province e dei Comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale.
2. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi, da comunicare alla Presidenza della Regione entro il 30 giugno di ogni anno relativamente alle nomine o designazioni da effettuare l'anno successivo.
3.  Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura della Presidenza della Regione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco delle nomine e designazioni di cui al comma 1. L'elenco indica la denominazione di ciascun organo o ente in seno al quale la nomina deve essere effettuata, le fonti normative che prevedono la nomina o la designazione, l'organo regionale competente alla nomina, il termine di scadenza del mandato dell'organo o dell'ente, il termine entro cui lo stesso deve essere ricostituito, nonché i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico e le indennità previste per ogni incarico.".
-  L'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.", e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.".
Note all'art. 7, comma 10:
L'art. 2, l'art. 9 e l'art. 13, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così rispettivamente dispongono:
"Articolo 2. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità. - 1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a)  le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b)  la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e)  le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f)  le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;
g)  gli altri atti indicati dalla legge.
2.  Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.
3bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.
3ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata del dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'assessore da questi delegato.
3quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori.
4. Il Presidente della Regione e gli Assessori non possono annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone comunicazione alla Giunta regionale. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità del Presidente della Regione.".
"Articolo 9. Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali. - 1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'Amministrazione regionale e di quelli degli enti di cui all'articolo 1 sono conferiti a tempo determinato. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico ha carattere onnicomprensivo.
3.  Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza.
4.  L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8.
5.  Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.
6.  I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. A seconda della complessità dell'attività da esercitare, l'incarico viene attribuito a dirigenti di prima o seconda fascia e successivamente, per motivate necessità di servizio, a dirigenti di terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza.
7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti dal dirigente generale. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti ai dirigenti di prima fascia con le modalità di cui al comma 4 ed ai dirigenti di seconda o terza fascia dal dirigente generale.
7-bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis costituiscono norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti.
8.  Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4 ed entro il limite del 20 per cento della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
9.  Ai soggetti esterni ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente si applicano, per la durata dell'incarico stesso, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste dall'ordinamento regionale.".
"Articolo 13 Trattamento economico
1. 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita per tutti i rami dell'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
2.  Con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3.  Per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali della Regione e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
4.  Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.".
-  Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.".
-  La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.".
-  La legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, reca: "Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione.".
Note all'art. 7, comma 14:
-  L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione Siciliana.".
-  L'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, recante: "Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo.", così dispone:
"Per l'attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge all'ente è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione di oneri entro i limiti che saranno fissati, per ciascun esercizio finanziario, con la legge di bilancio.
Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, a carico del proprio bilancio, all'Ente, per l'attuazione delle finalità di cui agli artt. 12 e 14, le somme all'uopo necessarie, da determinarsi in rapporto alle effettive esigenze con legge di bilancio.
Le somme così anticipate saranno restituite con versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione in rapporto alle modalità di recupero nei confronti dei beneficiari fissate nei citati articoli.".
Nota all'art. 7, comma 15:
L'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, recante: "Interventi nel settore delle acque. Contributo per la mostra-mercato Medivini e altre norme riguardanti l'agricoltura.", così dispone:
"Per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe indicate nell'art. 1, primo comma, è autorizzata la spesa di lire 1.662.000 milioni, di cui lire 146.000 milioni nell'anno 1986, lire 139.500 milioni nell'anno 1987, lire 285.000 milioni nell'anno 1988, lire 591.500 milioni nell'anno 1989 e lire 500.000 milioni nell'anno 1990.
Nel finanziamento delle opere debbono essere osservati seguenti criteri di priorità:
1) costruzione delle reti di distribuzione irriguache utilizzano risorse idriche già disponibili;
2) realizzazione delle opere che conseguono completezza funzionale nel minore tempo di esecuzione.
Tutti gli atti e gli adempimenti dell'Amministrazione regionale nel settore delle acque irrigue sono vincolati ai criteri di priorità di cui al precedente comma.
Per gli interventi pubblici di provenienza extraregionale, rivolti all'utilizzo plurimo delle acque, il Presidente della Regione coordina gli interventi degli Assessorati regionali per la realizzazione degli interventi medesimi riguardanti sia il completamento degli invasi, che la realizzazione delle relative opere di adduzione e di distribuzione delle acque, nel rispetto dei criteri di priorità di cui al secondo comma.
A carico della spesa autorizzata al primo comma è posto, per il complessivo importo di lire 70.000 milioni, il finanziamento delle opere derivanti dall'integrale utilizzazione a fini irrigui delle acque del fiume Sosio - Verdura, comprendente gli impianti di derivazione, sollevamento e distribuzione ai territori sottesi, le opere di derivazione, sollevamento ed adduzione al serbatoio Arancio e le opere di adduzione alla esistente traversa sul fiume Magazzolo, nonché il finanziamento, a carico dell'esercizio 1986, per l'importo di lire 16.000 milioni, per il completamento e l'ammodernamento delle strutture irrigue consortili delle "acque Cardinali" in territorio di Canicattini - Bagni.
E' altresì autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 20.000 milioni per lo sterrimento del serbatoio Pozzillo ed il collegamento ai fini irrigui di quest'ultimo al serbatoio dell'Ancipa.".
Nota all'art. 8, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante: "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e istituzione dei servizi turistici regionali. - 1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le aziende autonome di soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e soppresse.
2.  Il bilancio finale di liquidazione delle aziende è sottoposto ad approvazione della giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.
3. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Sulla base di specifiche direttive assessoriali, i commissari liquidatori, a pena di decadenza, provvedono, nel termine perentorio di centottanta giorni dalla nomina, alla definizione dello stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti, al riassetto della cassa integrazione pensioni nonché alla redazione del bilancio finale di liquidazione. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per comprovati ed eccezionali motivi e per non più di sessanta giorni.
4.  In luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia.
4 bis. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo conserva la posizione giuridica ed economica posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è, prioritariamente, assegnato ai servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo di cui al comma 4 nonché all'Assessorato del bilancio e delle finanze.
4 ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende autonome soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento è erogata dalla Regione che continua a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo.
4 quater. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 8.000 migliaia di euro annui, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 ter e quanto a 5.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004 del bilancio della Regione per gli esercizi 2005-2007. L'onere a carico dell'esercizio finanziario 2007 trova riscontro nel medesimo bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001. Per l'attuazione dei precedenti commi il Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni."
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro: U.P.B. 12.2.1.3.4, capitolo 473303 + 4.100.
All'onere derivante dal presente comma si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.".
Note all'art. 9, comma 8:
-  L'art. 31, comma 5, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per le funzioni non trasferite ai consorzi di nuova istituzione di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nomina un commissario liquidatore, scelto tra i funzionari in servizio dell'amministrazione regionale, per ogni singolo gruppo di consorzi soppressi e ricompresi nel territorio del consorzio di bonifica in conformità a quanto previsto dalla tabella A allegata alla citata legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.".
-  La tabella A allegata alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante: "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.", contiene gli elenchi rispettivamente dei consorzi di bonifica soppressi e dei consorzi di bonifica di nuova istituzione.
Nota all'art.9, comma 9:
-  L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana."
Nota all'art. 9, comma 10:
L'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante: "Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura.", così dispone:
"1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.".
Nota all'art. 10, comma 1:
L'art. 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante: "Riforma della disciplina del commercio.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Pubblicità dei prezzi. - 1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
"1 bis. Il prezzo è indicato in euro ed, a solo scopo informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita al pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i farmacisti ed i direttori di farmacia limitatamente ai prodotti farmaceutici, per le rivendite di giornali e per i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b) ed e) della presente legge. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo è esteso ai servizi a domanda individuale erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani e da tutti gli enti, istituti, consorzi, imprese, società o aziende da essi rispettivamente dipendenti o vigilati; tali servizi sono quelli specificati in un apposito regolamento emanato dal Governo regionale previo parere delle associazioni di categoria.
1 ter. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 22, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria compresa tra un minimo di euro 10 ed un massimo di euro 50 per ciascuno dei prodotti che singolarmente o per gruppi sono sprovvisti di cartello recante il prezzo di vendita al pubblico senza il corrispondente ammontare in lire.
1 quater. Al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvede la polizia annonaria del comune ove si svolge la vendita al pubblici. I comuni sono autorizzati a stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori miranti ad estendere i controlli di cui ai commi precedenti.
1 quinquies. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del comma 1 ter e limitatamente alla violazione dello specifico obbligo dettato dal comma 1 bis, sono ripartiti nella misura del 30 per cento alla Regione siciliana e del restante 70 per cento ai comuni, i quali possono destinare una quota fino al 10 per cento di quella di propria spettanza alla stipula delle convenzioni previste dal comma 1 quater.
1 sexies. Un regolamento emanato dal Governo regionale, previo parere delle associazioni di categoria, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente articolo.
1 septies. Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi deve essere tracciato in maniera esplicita per il consumatore, il prezzo in euro e in lire, tra la produzione e la vendita.
1 octies. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, stabilirà le modalità di regolamentazione di quanto indicato al comma precedente, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
1 nonies. Al fine di verificare la trasparenza della tracciabilità del prezzo dei prodotti di cui al comma 1 septies è istituita una Commissione presieduta dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o suo delegato, e composta da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori, da un rappresentante delle Associazioni degli agricoltori e da un rappresentante della Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative.",
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
5. Nella Regione siciliana trovano applicazione le disposizioni statali in materia di vendita sottocosto.".
Note all'art. 13, comma 1:
-  La delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20/2004, recante: "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge n. 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004)", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2004, n. 265.
-  La delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 35/2005, recante: "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento della legge n. 208/1998 - periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005)", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2005, n. 237.
Note all'art.14, commi 1 e 3:
-  Gli artt. 1 e 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283, recante: "Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale e danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'art. 5-bis della L. 28 settembre 1966, n. 749.", e successive modifiche e integrazioni, rispettivamente così dispongono:
"1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, a cura e spese dello Stato, al trasferimento in altra sede del rione Addolorata del comune di Agrigento.
Il perimetro del rione da trasferire è delimitato dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto, sentita l'amministrazione comunale di Agrigento.
L'ufficio del Genio civile di Agrigento predispone, sentito il comune di Agrigento, il programma dei lavori di sistemazione generale, ivi compresi i necessari collegamenti viari, e gli interventi di consolidamento e di risanamento del rione, tenute presenti le indicazioni fornite dalla commissione di studio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.
All'espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delimitato a norma del precedente secondo comma, alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombero dei materiali risultanti dalle demolizioni provvede a proprie spese la Cassa per il Mezzogiorno nelldel programma relativo ai lavori di sistemazione generale e di consolidamento dell'abitato di Agrigento, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.
I materiali risultanti dalle demolizioni sono acquisiti dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le aree nonché le opere e gli impianti realizzati o da realizzare dallo Stato per la sistemazione idrogeologica del rione sono acquisiti al patrimonio del comune di Agrigento.".
"6. I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata possono conseguire, a loro scelta, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario:
a) il pagamento dell'indennità di espropriazione;
b) la cessione gratuita in proprietà dell'alloggio o del locale ad essi assegnato dalla commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749;
c) la concessione del contributo di cui all'articolo 7 e l'assegnazione gratuita dell'area ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 12.
I proprietari delle unità immobiliari di cui al comma precedente potranno scegliere tra la definitiva sistemazione in località Villa Seta o in altra zona di sviluppo di Agrigento appositamente prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
I proprietari delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso, non comprese nel perimetro del rione Addolorata, possono conseguire, a loro scelta, i benefici previsti dalle lettere b) e c) del precedente primo comma, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario.
Ai proprietari delle unità immobiliari che esercitano la facoltà di scelta prevista dalla lettera b) del primo comma del presente articolo, sono restituiti i canoni di affitto versati dal giorno di entrata in possesso sino a quello del trasferimento in proprietà delle unità stesse.
Al rimborso previsto dal precedente comma si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della presente legge.
La facoltà di scelta deve essere esercitata mediante dichiarazione scritta ricevuta dal segretario del comune, entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al decimo comma dell'articolo 3, nelle ipotesi previste dal precedente primo comma, e dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi prevista dal precedente terzo comma.
La dichiarazione di scelta è irrevocabile.".
Nota all'art. 14, comma 4:
L'art. 14 della legge 5 giugno 1974, n.283, recante: "Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale e danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'art. 5-bis della L. 28 settembre 1966, n. 749.", e successive modifiche e integrazioni, così dispone:
"Le domande, gli atti, i provvedimenti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali nonché dagli emolumenti dovuti dai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.".
Nota all'art. 18, comma 1:
L'art. 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Organismi di cooperazione internazionale. - 1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro-mediterranea.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei ventisette Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.
3. Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1 e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale del Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica e del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo.
4. Per l'adesione della Regione alla federazione regionale siciliana dell'AICCRE è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale.
5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3 la Presidenza della Regione trasferisce annualmente al Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) una somma di lire 300 milioni. Le somme trasferite possono essere altresì utilizzate dal Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionale (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia di sviluppo euromediterraneo dei poteri locali e regionali (ASEM) e l'acquisizione delle quote sociali.
5-bis. Alla copertura delle spese di gestione del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo si provvede mediante la corresponsione dei contributi previsti a carico dell'UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116 del bilancio della Regione.
6. La Presidenza della Regione dispone il distacco di tre dipendenti, di cui almeno uno con qualifica dirigenziale, presso il Comitato medesimo.
7. Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 35-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.
8. All'onere derivante dal comma 5 del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4 del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
9. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi del l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 18, comma 4:
Il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, reca: "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70".
Nota all'art. 18, comma 13 e all'art. 19, comma 46:
L'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante: "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", e successive modifiche e integrazioni, per effetto della modifica apportata dal comma che si annota e dall'art. 19, comma 46, risulta il seguente:
"Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni. - 1. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
1 bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli Enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere. Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima.
3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli Enti di cui al comma 1.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.
6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 19, comma 7:
L'art. 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, recante: "Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fuori dai casi previsti dall'art. 5, le nomine degli amministratori nelle società in cui la partecipazione diretta o indiretta della Regione o degli enti pubblici regionali è pari o superiore al 20 per cento del capitale, devono essere comunicate, nei quindici giorni successivi, alla Commissione di cui all'art. 1.
In ogni caso la Commissione può richiedere chiarimenti e riferire all'Assemblea.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Regione siciliana, in servizio o in quiescenza.".
Nota all'art. 19, comma 13:
L'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante: "Istituzione della Provincia regionale.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Funzioni amministrative. - Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la Provincia regionale provvede sulle seguenti materie:
1) servizi sociali e culturali:
a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;
b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;
c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;
d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la Provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;
e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
2) sviluppo economico:
a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;
b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei Comuni;
c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;
3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente:
a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;
c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i Comuni interessati;
e) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;
f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i Comuni singoli o associati non possono provvedervi.
Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.
La Provincia regionale svolge, altresì, le attribuzioni delle soppresse amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità delle disposizioni di legge, può essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.".
Note all'art. 19, comma 14:
-  L'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante: "Interventi a favore dell'occupazione.", e successive modifiche e integrazioni, così dispone:
"Riserve di posti nei pubblici concorsi. - 1. Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni "ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni" è riservata nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso.
2. Ferme restando le quote di riserva previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ai soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego relativamente alle categorie protette, è riservata una quota pari al 5 per cento dei posti messi a concorso dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2.".
-  La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili.".
-  La legge 30 marzo 1971, n. 118, reca: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
L'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante: "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291.", così dispone:
"1. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministro della sanità, con la medesima procedura, può apportare eventuali modifiche e variazioni.
2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermità specificamente individuate alle quali è attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresì espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacità lavorativa, le infermità alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso.".
-  La legge 27 maggio 1970, n. 382, reca: "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili".
La legge 26 maggio 1970, n. 381, reca: "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.".
-  Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, reca: "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.".
Nota all'art. 19, comma 16:
L'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", e successive modifiche e integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Art. 26. Enti vigilati - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.
2 ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.
2 quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.
2 quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell'inadempimento.
2 sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.".
2. Fermi restando la riduzione di spese e l'incremento di entrate previsti per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, aggiunti con il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le riduzioni dei contributi regionali derivanti dalla mancata ottemperanza a dette disposizioni, gli enti, le aziende e gli istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale ai quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio del bilancio adeguano le spese e le entrate secondo le disposizioni dei commi seguenti.
3. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello massimo di spese per acquisto di beni e servizi non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2001, come risultante dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
4. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello minimo delle entrate autonome è determinato aumentando le medesime entrate accertate nell'esercizio 2001, secondo le risultanze del conto consuntivo, rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato incremento fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
5. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite con le parole "di cui al comma 2".
6. Il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
"6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.".
7. In deroga agli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo restando il limite massimo di durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree di sviluppo industriale.
8. La disposizione di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, deve intendersi nel senso che le norme ivi richiamate sono estese ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione anche se già insediati alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9. Nell'ambito delle proprie attribuzioni concernenti il livello di realizzazione dell'incremento delle entrate della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce semestralmente alla Giunta regionale in ordine alla situazione finanziaria della liquidazione degli enti di cui alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, acquisendo, dal commissario liquidatore, stati di avanzamento trimestrali delle liquidazioni.
10. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle Associazioni stesse. Le convenzioni devono basarsi sugli stessi criteri in atto vigenti e definiti dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
11. In ragione dell'autonomia finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, articolo 18, è recepito il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363.
12. Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di quindici unità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41".
Nota all'art. 19, comma 17:
L'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante: "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", e successive modifiche e integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Misure straordinarie per il pareggio di bilancio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. - 1. L'Amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l'equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio.
2. Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto al comma 1.
3. Per l'anno 2004 alla copertura del disavanzo dell'assistenza farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissate dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 relativamente alla quota a carico del Servizio sanitario nazionale.
4. Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l'ammontare degli aggregati economici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, relativamente all'assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004.
5. Possono essere rilasciate dagli organi competenti autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di nuove strutture ambulatoriali purché in regime di attività libero-professionali. L'autorizzazione non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e non costituisce titolo giuridico per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.
6. È fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed alle strutture in regime di accreditamento provvisorio ed alle strutture sanitarie in regime di sperimentazione gestionale, nonché alle strutture private che a qualunque titolo hanno rapporti con il servizio sanitario regionale di istituire, sino al 31 dicembre 2006, nuove unità operative complesse, ambulatori e servizi. Possono essere autorizzate nuove unità operative semplici purché non si determini aumento di posti letto né maggiori oneri. Nuove istituzioni di unità complesse possono essere finanziate dai risparmi di spesa conseguiti con la contestuale soppressione di altre unità operative, ambulatori e servizi preesistenti e nel limite massimo del 90% di tali risparmi. Tali nuove strutture possono essere autorizzate previa verifica di compatibilità sull'offerta sanitaria dei servizi e delle strutture esistenti nel bacino di riferimento.
7. (Comma abrogato).
8. Al fine di assicurare l'appropriatezza delle prestazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità viene determinata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la percentuale di decurtazione da applicare alla remunerazione dei D.R.G. (Diagnosys Related Group) ad elevato rischio di inappropriatezza, ferma restando la non remunerabilità delle prestazioni inappropriate.
9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il ripiano definitivo dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relativi all'anno 2003 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 460.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413333).
10. Per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria, presso l'Assessorato regionale della sanità può essere disposto il comando di personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel numero massimo di 35 unità da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41".
Nota all'art. 19, comma 28:
L'art. 13 della legge regionale 19 maggio 2005 n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Mantenimento posti di dirigente pedagogista. - 1. L'articolo 115 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:
"Art. 115 - Mantenimento posti di dirigente pedagogista. - 1. Le aziende sanitarie sono autorizzate a mantenere, sino all'emanazione dei principi fondamentali in materia di professioni sanitarie non mediche a cura dello Stato, i posti di dirigente pedagogista, ruolo sanitario, vacanti e disponibili nelle proprie dotazioni organiche rideterminate al 31 dicembre 2005".".
Nota all'art. 19, comma 29:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.".
Nota all'art. 19, comma 38:
L'art. 33, quinto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.", così dispone:
"5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.".
Nota all'art. 19, comma 46 e all'art. 18, comma 13:
L'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante: "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", e successive modifiche e integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota e dall'art. 18, comma 13, risulta il seguente:
"Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni. - 1. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
1 bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli Enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere. Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima.
3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli Enti di cui al comma 1.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.
6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 19, comma 47:
La legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 reca: "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.".
Nota all'art. 20, comma 1:
L'art. 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Determinazione contributi con la legge finanziaria. - 1. Sono determinati annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli interventi di cui:
a)  al consorzio di diritto pubblico costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, nel settore del prodotto biologico siciliano;
b)  all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3;
c)  all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 12;
d)  alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 20;
e)  all'articolo 48 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4;
f)  all'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
g)  all'articolo 172, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
h)  all'articolo 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
i)  all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
l)  all'articolo 28 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
m)  all'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
n)  agli articoli 80 e 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
o)  all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 2;
p)  al Consorzio lapidei siciliani, con sede in Palermo.".
Note all'art. 20, comma 3:
-  Gli articoli 47 e seguenti del Titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", disciplinano i controlli degli enti, istituti e aziende sottoposti a vigilanza e tutela della Regione.
-  Il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:
"1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro quarantacique giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di presentare le proprie osservazioni. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.".
Nota all'art. 20, comma 4:
L'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", così dispone:
"Vigilanza venatoria ed ambientalista. - 1. La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni di cui ai commi successivi.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali e dai comuni, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge.
3. Le guardie volontarie di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapesca sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.
4. Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.
5. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità limitatamente alla vigilanza venatoria.
5-bis. (Comma abrogato).
Nota all'art. 20, comma 5:
L'art. 6 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 9, recante: "Norme per l'esercizio delle attività professionali erboristiche.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Esercizio dell'attività. - 1. L'esercizio delle attività erboristiche è subordinato all'acquisizione della qualifica di "produttore di piante officinali" ai fini della coltivazione e di "erborista" per la commercializzazione e la lavorazione o alla laurea in scienze erboristiche o denominazioni affini, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 e del 4 agosto 2000, ai fini della coltivazione, lavorazione e commercializzazione, secondo quanto previsto dalla presente legge e dalla legislazione nazionale.
2. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei diploma di erboristeria, di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, continuano ad esercitare l'attività.".
Nota all'art. 20, comma 6:
L'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, recante: "Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"I consigli di amministrazione dei due centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria sono così composti:
-  dal presidente, nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;
-  da quattro consiglieri nominati dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, così distinti:
a)  tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
b)  un dirigente dell'Amministrazione regionale anche in quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione;
-  dei rappresentanti dei soci previsti dallo statuto dei Centri in numero non superiore a tre.
In caso di assenza o impedimento del presidente il consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere di cui alla precedente lett. b).".
Nota all'art. 20, comma 7:
L'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Ambiti territoriali di caccia. - 1. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unità territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche; corrispondono a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro possibilmente omogenee e sono destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è stato dato diritto di accesso.
2. Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione sub-provinciale; sono delimitate, ove possibile, da confini naturali e sono individuate dal Piano faunistico regionale. Possono essere costituiti ambiti territoriali di caccia composti da porzioni di territorio appartenenti a più province.
3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice medio di densità venatoria regionale definendo sulla base di questo l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia, in relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione e ricorrendo inoltre alla riorganizzazione dell'estensione dell'ambito territoriale di caccia al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti.
4. L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.
5. Per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia si osservano le seguenti disposizioni:
a) il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio;
b)  entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadono gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al competente Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia oltre ai residenti, prevedendo una riserva del 10 per cento a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a trasmettere per la pubblicazione, ai comuni della propria provincia, gli elenchi nominativi di ammissione negli ambiti territoriali di caccia prescelti, oltre quello di residenza. Il comune di residenza riporta nel tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia di ammissione dandone comunicazione alle competenti ripartizioni faunistico-venatorie. Al cacciatore che presenta domanda di ammissione per più di tre ambiti viene assegnato esclusivamente l'ambito territoriale di caccia di residenza.
c)  gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno la facoltà di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di incremento della popolazione faunistica;
d)  il cacciatore di altra regione viene ammesso dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale.
6. Per i cacciatori provenienti da altra regione si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana.
7. [...].
8. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, sentito il Comitato regionale faunistico venatorio, sulla base dei programmi di gestione presentati dagli ambiti territoriali di caccia, assegna le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi medesimi.
9. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, su richiesta, viene iscritto (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) negli ambiti territoriali di caccia scelti e assegnati al cacciatore che lo accompagna nei dodici mesi successivi.".
Nota all'art. 20, comma 8:
L'art. 19 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, recante: "Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.", così dispone:
"Disposizioni per il bilancio dell'ESA. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, si applicano al bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2002.".
Nota all'art. 20, comma 8, lett. c):
L'art. 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, recante: "Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in agricoltura.", così dispone:
"Le sezioni di cui alle lettere a e b del precedente art. 2 svolgono le loro attività in conformità ai programmi preventivi annuali, ed alle relative varianti autorizzate, che saranno redatti dalle stesse in base alle indicazioni ed alle direttive determinate con le modalità previste dall'art. 6 della presente legge. Negli stessi programmi verranno opportunamente distinte eventuali azioni ed interventi concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva e rende esecutivi i programmi anzidetti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, provvedendo contestualmente all'emissione di ordini di accreditamento, per l'intero importo dei singoli programmi approvati a favore dei funzionari preposti alle sezioni stesse, i quali sono considerati funzionari delegati ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contabilità generale e sono obbligati alla rendicontazione annuale delle somme accreditate.
Al coordinamento operativo ed amministrativo delle sezioni specializzate ed operative provvede l'Assessorato regionale del-l'agricoltura e delle foreste che esercita altresì i controlli ritenuti necessari.
L'Assessore regionale per le finanze è autorizzato ad assicurare, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e nei limiti delle disponibilità recate da un apposito capitolo istituito nella rubrica destinata al "Provveditorato ed autoparco della Regione", le dotazioni finanziarie, nonché quelle mobili ed immobili necessarie per consentire all'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste l'espletamento dei compiti attribuitigli dalla presente legge.".
Nota all'art. 20, comma 9:
L'art. 17 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Esercizio dell'attività venatoria. - 1. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva nelle forme consentite dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. E' considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abbatterla.
4. Qualunque modo di abbattimento o cattura diverso da quelli di cui al comma 2 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza maggiore.
5. La fauna abbattuta durante l'esercizio venatorio praticato in conformità alle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
6. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola di cui all'articolo 38, commi 1, 6 e 8, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, è consentito il prelievo di animali vivi allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della medesima e di persone nominativamente indicate.
7. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimali di lire 1.000 milioni per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o per invalidità permanente.
7 bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito, esclusivamente, tramite ufficio postale o banche.
8. I massimali di cui al comma 7 vengono aggiornati ogni quattro anni secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
9. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino regionale.
10. In caso di sinistro trova applicazione l'articolo 12, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.".
Note all'art. 20, comma 10:
-  Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 20 gennaio 2002, reca: "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 1 febbraio 2002, n. L 31.
-  L'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, recante: "Disposizioni sul credito agrario e altre norme in favore dell'agricoltura.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1. Al fine di favorire la difesa attiva delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche e di ridurre il grado di inquinamento dell'agricoltura migliorando il rapporto tra agricoltura ed ambiente naturali nonché di fornire ogni servizio di supporto a ciò necessario, è istituito il Servizio informativo agrometeorologico siciliano (S.I.A.S.), quale servizio dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina con decreto le modalità organizzative ed operative del SIAS anche per quanto concerne la relativa dotazione organica, usufruendo a tal fine anche del personale del ruolo dell'assistenza tecnica.
3. Il SIAS si articola in stazioni di rilevamento distribuite nel territorio regionale collegate con una struttura centrale di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati anche al fine di offrire servizi innovativi in grado di aumentare la potenzialità e la competitività del settore agricolo e di assicurare le azioni di assistenza tecnica e di integrazione dei risultati della ricerca nell'ambito dei servizi allo sviluppo e di conseguire le finalità previste dall'intesa Stato , Regioni e Province autonome del 17 giugno 2004.
4. Il SIAS è collegato con il Servizio informatico nazionale istituito ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752.
5. Per la progettazione, la conduzione e lo sviluppo e per la gestione scientifica del SIAS, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può avvalersi della collaborazione delle università di Catania e di Palermo e/o di enti pubblici di ricerca nazionali e regionali e/o di enti ed organismi privati in possesso di alta qualificazione scientifica nel settore della ricerca agrometeorologica e climatologica, mediante convenzioni da stipularsi ai sensi della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni.".
Nota all'art. 20, comma 12:
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari."
Nota all'art. 20, comma 13:
L'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, recante: "Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Finalità dell'intervento. - 1. La Regione, al fine di prevenire danni all'ambiente e di tutelare la salute pubblica, interviene per assicurare l'eliminazione, mediante incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preliminare in impianti riconosciuti a norma di legge, delle carcasse di animali morti in allevamento o abbandonati della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equida, suina, avicola, cunicola ed ittica.".
Nota all'art. 20, comma 14:
L'art. 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, recante: "Norme per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti da malattie infettive. Istituzione dell'anagrafe zootecnica. Norme per l'Ente di sviluppo agricolo e per il settore agricolo. Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Vincoli di destinazione. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 28, primo comma della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, si applicano a tutti i vincoli di inamovibilità ed immodificabilità previsti per le opere di miglioramento fondiario, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se finanziati antecedentemente all'entrata in vigore della medesima legge regionale 25 marzo 1986, n. 13. Per i macchinari e le attrezzature il vincolo di destinazione all'impiego previsto per il quale è stato concesso l'aiuto è di almeno cinque anni dalla data di collaudo.".
Note all'art. 20, comma 15:
-  L'art. 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"Agevolazioni fiscali. - 1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2006, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale.".
-  L'art. 99 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Interpretazione autentica dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. - 1. Alle agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 deve riconoscersi la natura di misura fiscale di carattere generale rivolta a chiunque ponga in essere, a partire dal 1° gennaio 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2006, gli atti indicati nello stesso articolo.".
L'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, recante: "Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.", così dispone:
"Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 2:
1)  atti di compravendita;
2)  atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina;
3)  atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata;
4)  atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;
5)  atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprietà;
6)  atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà.
Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dello dell'enfiteuta e della sua famiglia.".
Nota all'art. 20, comma 19:
Il comma 1 dell'art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante: "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.", così dispone:
"1. In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.".
Note all'art. 20, comma 21:
-  L'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, recante: "Regolamento, recante: modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.", così dispone:
"Competenza delle regioni. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.".
-  Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, reca: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 settembre 2005, n. 222 S.O.
-  L'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, 412, recante: "Regolamento, recante: norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.", e successive modifiche e integrazioni, contiene disposizioni in materia di requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche.
Nota all'art. 20, comma 23:
L'art. 11 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante: "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Interventi per lo sviluppo nel territorio della provincia di Ragusa. - 1. Per le finalità dell'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come riformulato dall'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata alla provincia regionale di Ragusa la somma di 58.000 migliaia di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi a sostegno dello sviluppo produttivo del territorio.
2. L'Assessorato regionale dell'industria provvede a trasferire alla provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle azioni strategiche da realizzare, inserite nel 'Piano utilizzo' approvato dalla Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede quanto a 41.317 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.99, capitolo 613935 e quanto a 16.683 migliaia di euro con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.".
Note all'art. 20, comma 24:
-  L'art. 87 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Vigilanza e custodia dighe gestite dai consorzi di bonifica. - 1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.3.1.3.1, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare la somma di 2.000 migliaia di euro ai consorzi di bonifica. Detta somma è esclusivamente finalizzata alla vigilanza e custodia delle dighe gestite dai suddetti consorzi e soggette a vigilanza e custodia governativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363. Tale somma viene ripartita fra i consorzi di bonifica in proporzione al numero di invasi gestiti ed in base ad apposita perizia dei lavori dal Foglio delle condizioni regolarmente sottoscritto con l'autorità governativa statale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche ed integrazioni.".
-  L'art. 3 della legge regionale 17 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Note all'art. 20, comma 25:
-  L'art. 28 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, recante: "Norme finanziarie urgenti per l'anno 1999 e variazioni di bilancio.", così dispone:
"Partenariato euromediterraneo tra piccole e medie imprese. - 1. Al fine di promuovere la crescita del partenariato euromediterraneo tra piccole e medie imprese, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad assumere una partecipazione azionaria, fino all'importo di lire 200 milioni (capitolo 75452), nella società consortile per azioni denominata "Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo" (C.I.E.M. S.p.A.).
2. All'onere di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1999 si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.".
-  L'art. 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", e successive modifiche e integrazioni, così dispone:
"Organismi di cooperazione internazionale. - 1. La Regione siciliana promuove e sostiene gli organismi di cooperazione internazionale tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo e, in particolare, considera strumento decisivo dello sviluppo dei rapporti politici, istituzionali, economici e culturali, il Comitato permanente dei rappresentanti degli enti locali dell'area euro-mediterranea.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione accoglie positivamente la decisione dei rappresentanti delle autonomie locali dei ventisette Paesi dell'area euro-mediterranea partecipanti alla riunione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, di fissare a Palermo la sede del Comitato permanente.
3. Al fine di dare impulso ed assicurare il coordinamento delle attività del Comitato permanente di cui al comma 1 e di fornire le funzioni di supporto al medesimo, la Regione si avvale del Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) che istituisce appositamente una struttura amministrativa ed una tecnico-scientifica e del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo.
4. Per l'adesione della Regione alla federazione regionale siciliana dell'AICCRE è autorizzata l'erogazione della quota associativa annuale.
5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3 la Presidenza della Regione trasferisce annualmente al Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM) una somma di lire 300 milioni.
5-bis. Alla copertura delle spese di gestione del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo si provvede mediante la corresponsione dei contributi previsti a carico dell'UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116 del bilancio della Regione.
6. La Presidenza della Regione dispone il distacco di tre dipendenti, di cui almeno uno con qualifica dirigenziale, presso il Comitato medesimo.
7. Per la posizione giuridica ed economica del personale distaccato si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 35-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con la legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.
8. All'onere derivante dal comma 5 del presente articolo si provvede, per l'anno in corso, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - accantonamento 1018 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, e per quanto riguarda il comma 4 del presente articolo con parte delle disponibilità di cui al capitolo 10616 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
9. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi del l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
-  L'art. 26 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.", così dispone:
"Promozione ed internazionalizzazione delle imprese. - 1. Nell'ambito delle attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni siciliane, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi degli enti di cui all'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, partecipati dalla Regione.".
Nota all'art. 20, comma 26:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 20, comma 27:
L'art. 40 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Abrogazioni e modifiche di norme. - 1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "annuo" sono aggiunte le parole "per fini istituzionali e spese di gestione".
2. (abrogato).
3. All'articolo 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "non oltre il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" sono aggiunte le parole ", come integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,".
4. All'articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti gli enti locali realizzano, anche a mezzo di società a totale partecipazione pubblica, il catasto degli impianti termici autonomi del proprio territorio".
5. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, le parole "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "al comma 1".
6. Al comma 9 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "istanze presentate" sono aggiunte le parole "e/o esitate".
7. Il comma 4 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è soppresso.
8. Al comma 26 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "alla Fondazione C.E.S.A.R. di Palermo" sono sostituite con le parole "all'Istituto ISCOT di Palermo".".
Nota all'art. 20, comma 28:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 20, comma 29:
L'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante: "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura.", così dispone:
"Art. 1. Campagna di meccanizzazione agricola ESA 1997-1998. - 1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1997/1998 l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è autorizzato ad utilizzare, fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, parte delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, che viene ridotto di pari importo.
2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'Amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.
3. Per gli anni successivi al 1998 l'onere relativo alla campagna per la meccanizzazione agricola sarà determinato ed assegnato con fondi vincolati, a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa.".
Nota all'art. 20, comma 36:
L'art. 51 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, recante: "Interventi in materia di credito agrario.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Le anticipazioni erogate a norma della vigente legislazione regionale in materia di miglioramenti fondiari debbono risultare utilizzate dai concessionari entro il termine di mesi 12 dalla effettiva erogazione.
Per le anticipazioni in tutto o in parte non utilizzate entro il termine sopra indicato di mesi 12, ai concessionari si applica, a deconto del contributo da ammettere a liquidazione, una penalità commisurata alla applicazione dell'euribor a sei mesi ridotto di due punti, determinato alla data dell'effettiva riscossione da parte del destinatario dell'anticipazione.
La data di ultimazione dei lavori, cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, è quella stabilita col provvedimento di concessione o rideterminata con i relativi provvedimenti di proroga.
"3bis. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli stati di avanzamento di cui al comma 9 dell'articolo 49. Dall'ultima quota è trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse che sarà erogato alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte del destinatario ed all'effettuazione del collaudo finale.".
Nota all'art. 20, comma 39:
L'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, abrogato con Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ma applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo Reg. (CE) n. 1257/1999 anteriormente al 1° gennaio 2007, così dispone:
"1. Il sostegno agli impegni a favore dell'agroambiente o del benessere degli animali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri:
a)  il mancato guadagno;
b)  i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e c) la necessità di fornire un incentivo.
I costi relativi agli investimenti non sono presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo dell'aiuto. I costi degli investimenti non rimunerativi necessari all'adempimento di un impegno possono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo dell'aiuto.
2. Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato. Ove l'aiuto sia calcolato per superficie, tali importi sono basati sulla superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali.".
Nota all'art. 20, commi 41 e 42:
La Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante: "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.", contiene la previgente delimitazione territoriale dei soppressi consorzi e la nuova denominazione dei Consorzi di Bonifica di nuova istituzione.
Nota all'art. 20, comma 46:
L'art. 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, recante: "Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Interventi urgenti per le imprese del settore lapideo di pregio. - 1. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi del settore e il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, così come individuate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono disposti gli interventi di cui al presente articolo.
2. E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino al 1° gennaio 2006 relative a:
a) finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito della Sicilia S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
b) crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
2 bis. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.
2 ter. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente.
2 quater. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.
2 quinquies. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB 5.2.2.7.1, capitolo 645608). Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB 8.2.2.7.1, capitolo 745611).
3. L'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 non si applica alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.
4. Gli interventi previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dall'Unione europea per gli aiuti de minimis.
5. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nellfinanziario 2004, di 125 migliaia di euro. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2004, di 125 migliaia di euro.
6. All'onere di 250 migliaia di euro discendente dall'applicazione del comma 5, si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.".
Nota all'art. 20, comma 47:
L'art. 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Agevolazioni fiscali IRAP. - 1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, alle società cooperative a mutualità prevalente di cui al titolo VI del libro V del Codice civile, così come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che siano regolarmente sottoposte al regime di revisione ordinaria previsto dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione e fatti salvi i regimi agevolativi specifici già stabiliti dalla normativa vigente, è ridotta dell'1 per cento per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2005. Per i due periodi di imposta successivi, l'aliquota è ridotta, rispettivamente, dello 0,75 e dello 0,50 per cento.
2. Al fine di migliorare gli standard di sicurezza nel territorio della Regione i benefici di cui al comma 1 sono, altresì, estesi agli istituti esercenti attività di vigilanza privata di cui agli articoli 133 e seguenti del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4. Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa delle procedure di cui al comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.".
Note all'art. 20, comma 48:
-  L'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Sviluppo di nuova imprenditoria. - 1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, è concessa per i cinque periodi di imposta successivi a quello di inizio di attività alle imprese turistiche ed alberghiere, alle imprese artigianali, alle imprese operanti nel settore dei beni culturali, alle industrie agro-alimentari, alle imprese del settore dell'information technology, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.
2. I benefici di cui al comma 1 sono, altresì, estesi a tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni di euro, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.
3. Per inizio attività si intende quanto previsto per la relativa annotazione nel registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581 e della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3202/C del 22 gennaio 1990.
4. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.
5-bis. Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa delle procedure di cui al precedente comma 4, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.".
-  L'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Incentivi alle imprese operanti in Sicilia. - 1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che la sede legale, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operative siano ubicati nel territorio della Regione siciliana.
3. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.
4-bis. Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa delle procedure di cui al precedente comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.".
Nota all'art. 21, comma 3:
L'art. 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", e successive modifiche e integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Svolgimento attività informatiche. - 1. Per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.2.1. - Reti e servizi per la società dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Regione si avvale di una apposita struttura societaria anche in forma di gruppo societario, con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi. La relativa partecipazione azionaria è posseduta prevalentemente dalla Regione. L'organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, alle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo medesimo. Detto organismo societario, definito nel QRS in materia di SI, è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la costituzione della predetta struttura societaria è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio in corso.
1 bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione.".
Nota all'art. 21, comma 4:
L'art. 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, recante: "Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:
1)  l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
2)  colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
3)  il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;
4)  colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del Comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale Comune, competente a decidere è la commissione del Comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere e, in ogni caso, la commissione del Comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere la commissione del capoluogo di Provincia territorialmente più vicino;
5)  colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della Provincia o del Comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6)  colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Provincia o il Comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7)  colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il Comune o il quartiere;
8)  colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.
L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.".
Note all'art. 21, comma 6:
Gli articoli 7 e 8 della Costituzione così, rispettivamente, statuiscono:
"7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.".
"8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.".
Nota all'art. 21, comma 7:
L'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante: "Norme sull'ordinamento degli enti locali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Indennità. - 1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)  equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b)  articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c)  articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione;
d)  definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e)  determinazione dell'indennità spettante al presidente della Provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f)  previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.
2. Il regolamento determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della Provincia, il presidente della Provincia comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle province comprendenti aree metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.
3. Fino all'emanazione del regolamento, agli assessori dei comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti può essere attribuita l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco.
4. I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al regolamento di cui al comma 1. Ai componenti dei consigli circoscrizionali è corrisposto un gettone di presenza pari all'80 per cento di quello spettante ai componenti dei consigli dei rispettivi comuni.
5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal regolamento di cui al comma 1. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
6. Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.
7. I regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
8. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.
9. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
10. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
11. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
Nota all'art. 21, comma 9:
L'art. 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", e successive modifiche e integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fondo di rotazione per la progettazione. - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione destinato al finanziamento, in favore degli enti locali, delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva e per il perfezionamento delle procedure richieste per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extra-regionale.
2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni.
3. In sede di prima applicazione, il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei progetti integrati territoriali (PIT) finanziati dal POR Sicilia 2000-2006 o in altri strumenti di programmazione negoziata.
4. (abrogato).
5. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.
5-bis. (abrogato).".
Nota all'art. 21, comma 10:
L'art. 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, recante: "Disciplina degli asili-nido nella Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Possono usufruire dell'asilo-nido tutti i bambini di età fino a tre anni le cui famiglie risiedono o prestino attività lavorativa nella zona che l'asilo-nido è destinato a servire.
I bambini sono ammessi in base ad una graduatoria che viene formulata, entro il 30 luglio di ogni anno, dal comitato di gestione di cui all'art. 18 della presente legge, tenuto conto delle situazioni familiari degli aspiranti, con particolare riguardo ai bambini le cui famiglie vivono in abitazioni igienicamente carenti o ubicate in zone malsane; ai figli di reclusi; ai bambini che sono orfani o figli di madre nubile; ai figli di lavoratore iscritto nelle liste dei disoccupati; ai figli di madri lavoratrici; ai figli di lavoratore emigrato all'estero o in altre regioni; ai bambini appartenenti a famiglie numerose.
L'ammissione è relativa al periodo 1 gennaio 31 dicembre e, per i bambini che compiono il terzo anno di età nel corso di detto periodo, si intende prorogata fino alla scadenza dello stesso.
Non sono ammesse esclusioni per minorazioni psicomotorie e sensoriali. Per i bambini portatori di handicaps, il comitato di gestione promuove iniziative-supporto volte a realizzare il coordinamento degli interventi con le altre strutture sociali e sanitarie esistenti nel territorio, affinché vengano sviluppate al massimo le capacità del bambino e se ne favorisca il più ampio ed autonomo inserimento.
Ai fini dell'ammissione negli asili-nido sono prese in considerazione, ogni anno, le domande presentate entro il 30 giugno.
La graduatoria degli ammessi è pubblicata mediante affissione nei locali dell'asilo-nido e all'albo pretorio del comune e può essere impugnata con ricorso da presentarsi, nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, al sindaco del comune o al presidente dell'assemblea consortile, che decidono entro i dieci giorni successivi.".
Nota all'art. 21, comma 14:
L'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Snellimento dell'azione amministrativa. Organi collegiali. - 1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa in materia di organi collegiali si applicano le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.
2. La Commissione regionale per il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 42 è soppressa ed i compiti e le funzioni alla stessa attribuiti vengono svolti dai competenti uffici dell'Assessorato regionale degli enti locali.
3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:
a)  bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b)  modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c)  alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni:
d)  modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.
4. I termini di cui al comma 3 sono sospesi se l'Assessorato richiede ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine alle deliberazioni trasmesse. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti entro venti giorni ed i provvedimenti definitivi devono essere adottati entro i trenta giorni successivi.
5. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun ramo dell'Amministrazione regionale comunica al Presidente della Regione quali organi collegiali, istituiti presso le amministrazioni medesime, abbiano mantenuto carattere di attualità e funzionalità per l'Amministrazione regionale.
6. Le singole amministrazioni provvedono, altresì, ad indicare eventuali accorpamenti degli organi di cui al comma 5 e ad individuare quali profili professionali non sono sostituibili con personale dipendente regionale.
7. La Giunta regionale provvede, nei due mesi successivi alla comunicazione di cui ai commi 5 e 6, a confermare o meno gli organi collegiali di cui al comma 5.
8. Gli organi collegiali in atto esistenti, di cui non sia avvenuta la conferma di cui al comma 7 entro la data del 31 dicembre 1999, sono soppressi ed i relativi compiti e funzioni sono svolti dal ramo di amministrazione competente per materia.
9. I pareri obbligatori non vincolanti di competenza degli organi collegiali regionali relativi a singoli provvedimenti sono considerati resi in conformità alla proposta dell'ufficio se non espressi entro novanta giorni dalla richiesta dello stesso ufficio.".
Nota all'art. 21, comma 15:
L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", e successive modifiche e integrazioni, così dispone:
"Art. 76. Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare.
2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3. (comma abrogato).
4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.
5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6. A decorrere dall'1 gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.
11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.".
Nota all'art. 21, comma 17:
Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004. ", così dispone:
"1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.".
Nota all'art. 21, comma 18:
L'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Attribuzione somme alle province per la erogazione dei servizi socio assistenziali. - 1. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi socio assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, una quota del 2,5 per cento delle risorse destinate alle province regionali con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rimane ogni anno nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuite alle province che devono avvalersi dei soggetti aventi i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3 della predetta legge ed inquadrabili nelle categorie corrispondenti alle qualifiche o ai profili professionali riconosciuti anche a seguito di provvedimento giurisdizionale.".
Nota all'art. 21, comma 20:
L'art. 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante: "Istituzione della Provincia regionale.", e successive modifiche e integrazioni, così dispone:
"Conferenza delle autonomie locali. - E' istituita la Conferenza regionale delle autonomie locali con sede presso l'Assemblea regionale siciliana.
Essa è costituita dai sindaci e dai vice - sindaci, dai presidenti dei gruppi consiliari dei Comuni, dai presidenti, vicepresidenti e capigruppo consiliari delle Province regionali.
La Conferenza si riunisce ordinariamente ogni due anni ed in linea straordinaria per motivi urgenti e di particolare importanza generale.
La seduta ordinaria si tiene il 15 maggio di ogni biennio ovvero in altra data stabilita dal Presidente dell'Assemblea qualora ricorrano particolari esigenze.
La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che la presiede.
La Conferenza nella sua seduta biennale ordinaria discute sulla relazione presentata dal Presidente della Regione sullo stato della Regione e sulle linee di programmazione della spesa.
A conclusione è approvata una risoluzione di intenti e di proposte.
Alla Conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di enti e amministratori locali.".
Note all'art. 21, comma 21:
L'art. 26 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante: "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", e successive modifiche e integrazioni, così dispone:
"Norme transitorie. - 1. Fino all'istituzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, i criteri e le procedure per il collocamento e per l'inserimento lavorativo dei disabili sono determinati, sentita la commissione regionale per l'impiego, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, i relativi compiti sono assolti da comitati provinciali per il sostegno dei disabili istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro composti:
a)  dal direttore del medesimo ufficio, in qualità di presidente, o da altro funzionario dallo stesso delegato;
b)  tre componenti designati dalla competente azienda USL, specializzati in medicina del lavoro, in medicina legale ed in medicina fisica e riabilitazione;
c)  da due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei disabili, presenti a livello provinciale;
d)  da due componenti della Commissione provinciale per l'impiego designati dalla stessa, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali.
3. I comitati tecnici sono rinnovati ogni quattro anni.".
L'art. 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante: "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:
"Comitato di gestione del Fondo. - 1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composto dal medesimo Assessore, in qualità di Presidente; dal competente dirigente generale del predetto Assessorato, il quale sostituisce altresì il presidente in caso di assenza o impedimento; dal dirigente generale preposto al dipartimento della formazione professionale; da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei componenti designati dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative; da sei componenti designati dalle associazioni delle categorie di disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia - Sicilia (A.N.C.I.) e tre dall'Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.). Partecipa alle sedute, con funzioni consultive, il dirigente del competente servizio del predetto Assessorato.
2. Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto possono essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
3. Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con propri rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un rappresentante per ciascuna associazione od organizzazione.".
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 21, comma 33:
L'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, recante: "Interventi in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili. Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1990, n. 20 e alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30. Applicazione dell'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33. Norme in materia di assistenza indiretta. Contributi a enti vari. Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 e attuazione del decreto ministeriale 7 novembre 1991.", e successive modifiche e integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Contributi all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC). - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere in favore dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di lire 1.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1996.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato annualmente al Comitato regionale siciliano dell'ANMIC ed al Consiglio regionale dell'ANMIL ed è ripartito tra il Comitato o il Consiglio e le rispettive sedi provinciali delle associazioni; le somme assegnate sono destinate al funzionamento, nella misura massima del 20 per cento, e per la rimanente parte all'adempimento delle finalità istituzionali in favore dei mutilati invalidi civili e dei mutilati ed invalidi del lavoro residenti in Sicilia.
2-bis. Con gli stessi fini e modalità dei commi 1 e 2 è concesso, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo all'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, all'Unione nazionale invalidi civili e all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
3. Il legale rappresentante dell'ANMIC è tenuto a presentare all'Assessore regionale per gli enti locali rendiconto annuale sull'impiego e la destinazione delle somme.
4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
5. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998 gli oneri di lire 2.000 milioni trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.".
Nota all'art. 22, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, recante: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.).", così dispone:
"Riduzione del prezzo d'acquisto. - 1. La riduzione percentuale prevista dall'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è elevata al 25 per cento per gli acquirenti assegnatari che pervengono alla stipula del contratto d'acquisto mediante pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
Nota all'art. 22, comma 3:
L'art. 124 della legge regionale 3 settembre 1993, n. 25, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Interventi per il centro storico di Palermo. - 1. Al fine di farvi confluire tutte le somme di cui al comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 il comune di Palermo istituisce nel proprio bilancio un apposito capitolo dal quale potrà attingere esclusivamente per la realizzazione degli interventi relativi al recupero del centro storico di Palermo, come individuato dal piano particolareggiato esecutivo.
2.  Gli interventi per il recupero del centro storico di Palermo sono opere di preminente interesse regionale e possono essere realizzati da singoli proprietari, da consorzi di proprietari costituiti nei modi di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 quando una stessa unità edilizia appartenga a più proprietari e lo richiedano le modalità dell'intervento, e dal comune di Palermo, il quale predispone all'uopo un apposito programma per gli interventi di sua competenza, fissando per gruppi i tempi di realizzazione.
3.  Gli interventi del comune sono finalizzati a:
a) acquisire e recuperare l'edilizia fortemente degradata del centro storico, da destinare agli usi di cui agli strumenti urbanistici attuativi, con particolare riguardo alla destinazione residenziale;
b)  acquisire e recuperare edifici monumentali da destinare a finalità pubbliche;
c)  acquisire e recuperare edifici le cui caratteristiche richiedano particolari soluzioni utili a fornire modelli agli altri operatori;
d)  realizzare reti tecnologiche di sottosuolo ed insiemi organici di spazi pubblici aperti.
4. Le opere relative agli interventi che dovranno essere realizzati dal comune per il recupero del centro storico di Palermo, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Alle espropriazioni previste dalla presente legge si applicano le norme del titolo II della legge 2 ottobre 1971, n. 865 e riguardo alla determinazione delle indennità:
a)  per le aree libere, quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
b)  per i fabbricati, quelle di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. In mancanza di coacervo dei fitti, l'indennità è determinata sulla media tra il valore venale del fabbricato ed il coacervo della rendita catastale, rivalutata, dell'ultimo decennio;
c) per le aree sulle quali insistono ruderi, quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sostituendo al reddito dominicale rivalutato il coacervo della rendita catastale, rivalutata, dell'ultimo decennio.
4bis. Oltre agli interventi indicati al comma 2, sono considerati di preminente interesse regionale il decoro e la pulizia delle parti degli edifici e di decoro e la pulizia delle parti degli edifici e di altri manufatti edilizi siti nei centri storici, che prospettano su spazi pubblici o dagli stessi comunque visibili. Pertanto, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti tutte le opere occorrenti per il rifacimento e la pulizia di dette parti di edifici e di altri manufatti. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare l'esecuzione delle predette opere sulla proprietà pubblica o privata.
5. Coloro che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, avrebbero titolo a richiedere autorizzazioni e concessioni sono equiparati ai proprietari degli immobili anche al fine dell'ottenimento degli aiuti o dell'abitazione in assegnazione, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
6. Il comune approva un piano d'uso del proprio patrimonio immobiliare ricadente nel centro storico. Sono elaborati obbligatori del piano:
a)  una planimetria tecnica a scala 1:500 dove siano localizzate le unità edilizie, o parti di esse, di proprietà comunale.
b)  un elenco degli immobili, ricollegabile alla suddetta planimetria, ove risulti per ciascuno di essi l'ubicazione, la consistenza, l'uso attuale, il tipo di intervento con la relativa spesa e l'uso previsto.
7. Secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, il comune di Palermo potenzia e riorganizza l'ufficio di piano per il centro storico il quale deve comprendere:
a)  un settore tecnico per l'elaborazione dei progetti ricadenti in aree ed edifici pubblici;
b)  un settore tecnico per l'istruzione e il controllo dei progetti elaborati dai privati anche con funzione di consulenza e di indirizzo.
c) un settore amministrativo.".
Nota all'art. 22, comma 4:
L'art. 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, recante: "Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1. Per la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate con la presente legge, nonché per la gestione degli alloggi, il comune di Messina si avvale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, che assume anche la funzione di stazione appaltante. Ai fini dell'approvazione tecnico-amministrativa dei progetti e delle relative perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto è autorizzato ad avvalersi della commissione tecnica istituita presso lo stesso dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche integrata dal Presidente della commissione edilizia comunale e da due esperti designati dal sindaco. Resta di competenza della stessa commissione tecnica l'approvazione dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2.  L'approvazione tecnico-amministrativa della commissione tecnica costituisce anche autorizzazione per l'inizio dei lavori, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Sono di competenza della stessa commissione tecnica tutti gli adempimenti successivi e conclusivi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
3.  Il parere della commissione tecnica integrata di cui al comma 1 è obbligatorio, costituisce attestato di conformità allo strumento urbanistico, ed è propedeutico all'approvazione del progetto. Le spese di funzionamento della commissione tecnica trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge.
4.  L'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo case popolari di Messina, con successiva presa d'atto da parte della giunta municipale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità d'urgenza e indifferibilità delle opre previste e determina l'applicazione dell'articolo 22bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
5.  Per le finalità della presente legge, ai fini della redazione ed esecuzione dei progetti, l'Istituto autonomo per le case popolari è autorizzato ad avvalersi di professionisti esterni.
6. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione e di studi di fattibilità anche di interventi di trasformazione urbana, il cui importo stimato del servizio è inferiore a 200.000 euro, l'Istituto autonomo per le case popolari può procedere all'affidamento a liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modifiche, ed alle società di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, di sua fiducia. L'Istituto autonomo per le case popolari deve verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare. Qualora il corrispettivo presunto delle competenze sia uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP, l'Istituto autonomo per le case popolari affida l'incarico ai sensi del capo V del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
7. Per far fronte al pagamento delle competenze tecniche, l'Istituto autonomo per le case popolari di Messina è autorizzato ad istituire nel proprio bilancio un fondo di rotazione di 2,5 milioni di euro, al cui finanziamento si provvede con i fondi stanziati dall'articolo 1 e resi immediatamente disponibili all'atto dell'entrata in vigore della stessa. A reintegro dei fondo di rotazione sono destinate le somme per le competenze tecniche previste nei decreti di finanziamento dei singoli interventi.
8.  Gli alloggi devono essere realizzati secondo le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche.
9.  I progetti devono prevedere l'utilizzazione delle aree di ciascun lotto per la realizzazione di case popolari ed opere di urbanizzazione primaria, nonché la totale demolizione di casette ultrapopolari, di baracche e di ogni altra costruzione comunque esistente.".
Nota all'art. 22, comma 5:
L'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, recante: "Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Censimento ed assegnazione alloggi. - 1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i dati del censimento effettuato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell6 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, censendo, attraverso avviso pubblico, anche i soggetti che alla data del 31 dicembre 2001 avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato.
2.  A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 2001 alloggi di edilizia economica e popolare, il comune o l'ente gestore provvede, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, all'assegnazione degli alloggi a coloro che li detengono in via di fatto, e che risultino in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli stessi, ed alla stipula del relativo contratto.
3.  La predetta assegnazione in locazione dell'alloggio è disposta da parte dell'ente gestore nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di specifica comunicazione da parte dell'ente gestore, apposita domanda. L'assegnazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a)  che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni;
b)  che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge;
c)  che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione;
d)  che l'occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate.
3bis. L'assegnazione degli alloggi è, altresì, subordinata all'esibizione dei contratti di utenza con i soggetti erogatori di energia elettrica ed acqua, che provvedono alla loro stipulazione a seguito dell'esibizione della domanda di assegnazione con la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'istituto competente. Gli istituti autonomi case popolari comunicano ai sopradetti enti erogatori l'eventuale rigetto dell'istanza di assegnazione.
4.  L'ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a 10 anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale.
5.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle assegnazioni cartolari effettuate dai comuni entro il 31 dicembre 2001.".
Nota all'art. 22, comma 6:
La legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, reca: "Fissazione dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, in materia di prevenzione dell'abusivismo edilizio."
Nota all'art. 22, comma 7:
L'art. 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante: "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", e successive modifiche e integrazioni, così dispone:
"Misure finanziarie - Liquidazione EAS - 1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS, ivi compresi quelli a carico dell'EAS derivanti dal passaggio degli invasi e degli impianti alla società Siciliacque e fino alla piena operatività degli ambiti territoriali ottimali, nonché per le finalità di cui al comma 2, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per gli anni 2005-2020, ad erogare all'EAS la somma complessiva di 195.855 migliaia di euro.
2. Dal 1° settembre 2004 e fino all'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua.
3.  Per provvedere agli oneri di cui al comma 1, pari a 195.855 migliaia di euro, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, un limite quindicennale di impegno di 13.057 migliaia di euro, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.".
Note all'art. 22, comma 8:
Il comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.", e successive modifiche e integrazioni, così dispone:
"14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.".
L'art. 4 della legge 2 maggio 1990, n. 104, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari.", così dispone:
"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.
2.  Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.
3.  Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate.
4.  Ai comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, in cui esistano insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che verrà quindi considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.".
L'art. 32 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Consolidamento e realizzazione palazzi municipali. - 1. A valere sulle disponibilità dell'UPB 6.2.2.6.1, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a finanziare progetti nei comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, per il consolidamento e, ove non esistenti, per la realizzazione dei palazzi municipali e/o delle caserme anche al fine della pubblica sicurezza e della protezione civile dei cittadini. ".
Nota all'art. 22, comma 9:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
Nota all'art. 22, comma 10:
Il comma 5 dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.".
Nota all'art. 22, comma 12:
L'art. 14 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante: "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Piani di lottizzazione - Convenzione. - I piani di lottizzazione sono approvati dal dirigente generale o dal funzionario apicale, entro novanta giorni dalla loro presentazione.
Per i piani di lottizzazione che ricadono nei casi previsti dalle lettere a), c) e d) del precedente art. 12 è prescritto il nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale adotta le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla richiesta.
In tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario il parere della soprintendenza, che deve essere reso nel termine di due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente.
La convenzione di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dovrà prevedere:
a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
b)  l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al comune;
c)  la corresponsione della quota di contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico 31 maggio 1977 all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare;
d)  termini - non superiori a dieci anni per i comuni non obbligati alla formazione dei programmi pluriennali e non superiori al periodo di validità di questi ultimi per i comuni obbligati - per la cessione delle aree e delle relative opere;
e)  congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni.
Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.
Per i piani di lottizzazione approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli oneri di urbanizzazione convenzionata.
Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato soltanto al pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione secondo la tabella di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977.".
Nota all'art. 22, comma 13:
L'art. 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, recante: "Provvidenze per i danni verificatisi in alcuni comuni della Sicilia a causa di eventi alluvionali e sismici.", così dispone:
"Provvidenze per i danni causati dall'alluvione del 13 marzo 1995. - 1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere ai proprietari di immobili siti nei comuni colpiti dall'alluvione di cui all'articolo 2 un contributo sino al 90 per cento della spesa occorrente per la riparazione dei fabbricati urbani e rurali di proprietà privata, danneggiati dall'alluvione.
2.  Ai titolari di imprese non agricole che, a causa dell'alluvione, abbiano subito danni ai beni aziendali, è corrisposto un indennizzo sino al 90 per cento dello ammontare dei danni subiti.
3.  Agli esercenti attività commerciali nel comune di Giarre, che, a causa delle difficoltà di accesso ai locali del loro esercizio a seguito dell'alluvione abbiano dovuto sospendere o limitare l'attività, è corrisposto un indennizzo pari al 30 per cento della documentata diminuzione di fatturato, per il periodo di temporanea sospensione o limitazione dell'attività.
4.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa, determina, con proprio decreto, i requisiti e le modalità per l'erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo.".
Nota all'art. 23, commi 1 e 2:
L'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Finanziamento di cantieri di servizi.  - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.
2.  Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata.
3.  Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennità è prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 ed alle lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
5.  Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati, potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
6 bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.".
Nota all'art. 23, commi 4 e 5:
L'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. - 1. Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante.
2.  Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Garante che è scelto fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti. Il Garante resta in carica sette anni e può essere riconfermato per non più di una volta.
3. Il Garante:
a)  pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;
b)  vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;
c)  promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;
d)  promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.
e)  esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.
4.  Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta relazioni sull'attività all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione almeno una volta all'anno. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea, alle Commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza.
5.  Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del Garante è destinato personale regionale da individuarsi con D.P.Reg., nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del Garante. Il trattamento giuridico ed economico del Garante è stabilito, con proprio decreto, dal Presidente della Regione e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta del Garante, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'Ufficio. Se è nominato Garante un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi é collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 60 migliaia di euro, di cui 20 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e 40 migliaia di euro quale compenso per l'attività del Garante. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702.
7. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 50 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e 100 migliaia di euro quale compenso per l'attività del Garante, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.".
Note all'art. 23, comma 6:
L'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, recante: "Interventi urgenti in materia di lavoro.", così dispone:
"Finanziamento di norme in materia di lavoro. - 1. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni (capitolo 322106).
2. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 100.834 milioni (capitolo 322111).
3. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 15.000 milioni (capitolo 322116).
4. Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni.
5. Per l'esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634 milioni di cui al presente articolo si provvede:
-  quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo 314107;
-  quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001;
-  quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 108007;
-  quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322101);
-  quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322102).".
L'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Fondo unico per il precariato. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale.
2. I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.
3.  Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.".
Nota all'art. 23, comma 8:
L'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", e successive modifiche e integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
Disposizioni in materia di attività socialmente utili. - 1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:
a)  esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306;
??? Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306.
b) contratti quinquennali di diritto privato;
c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;
d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;
e) assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.
2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.
4. Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
5. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
6. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).".
Nota all'art. 23, comma 9:
L'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", e successive modifiche e integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Ulteriori disposizione in favore dell'imprenditoria giovanile. - 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purché abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione siciliana.
2. I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito Regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa. Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica.
3. Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fideiussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale. Il regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni.
3-bis. I soggetti ammessi a finanziamento di cui al comma 3 sono autorizzati a rinegoziare con gli istituti bancari convenzionati concedenti i mutui agevolati tutte le relative condizioni portando, anche in diretta deduzione, dall'importo di mutuo concesso, l'intero contributo in conto interessi attualizzato erogato agli stessi istituti dalla Presidenza della Regione. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico del soggetto ammesso a finanziamento.
4. I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un Presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
4-bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa.
5. Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, "che abbiano completato il progetto nei termini previsti o" che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80 per cento del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'Ircac, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:
a) contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'IVA;
b)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;
c) contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fideiussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;
d)  contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.
5-bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli articolo 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, "e successive modifiche ed integrazioni" ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario.
5-ter. Alle cooperative giovanili di cui al comma 5, che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni delle agevolazioni concesse, ovvero a quelle che hanno modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, possono essere riconosciute, ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti, le correlate eventuali maggiori spese, a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi abbiano già avviato al lavoro il numero di soci giovani prescritto nel provvedimento di concessione, previo esame di congruità delle maggiori spese stesse da parte del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile e nel limite del 50 per cento delle spese originariamente ammesse.
5-quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle maggiori spese di cui al comma 5-ter si provvede, nel rigoroso ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, nel limite delle risorse tempo per tempo disponibili rinvenienti da eventuali revoche o rinunce riferite ai progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 che, a tal fine, l'IRCAC è autorizzato a trattenere sul proprio fondo unificato a gestione unica.
5-quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento di quello prescritto nel provvedimento di concessione e si applica anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 5 ter.
6. E' abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.
7.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.
7-bis. Per le finalità del comma 4-bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi futuri si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
8. Per gli scopi di cui al presente articolo la Presidenza della Regione si avvarrà di tutti gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, di tutte le casse rurali ed artigiane e le banche popolari e, successivamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni, potrà avvalersi anche di tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operare in valuta euro.
9.  Gli enti e gli istituti di credito interessati devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita adesione, obbligandosi unilateralmente alle condizioni previste nell'allegato "B" del decreto del Presidente della Regione siciliana 8 marzo 1995, n. 50.".
Nota all'art. 23, comma 12:
L'art. 4 ter della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante: "Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.", e successive modifiche e integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è costituito, per il quadriennio di durata in carica della Consulta, il comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.
Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, scelti anche fra i componenti della Consulta regionale dell'emigrazione.
Con lo stesso decreto di cui al primo comma è nominato fra i componenti il comitato il direttore responsabile del notiziario, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ed il presidente del comitato.
I compiti di segreteria del comitato sono disimpegnati da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione da diffondere in rete curando la massima diffusione dello stesso anche mediante contatti con i quotidiani e periodici in lingua italiana che si pubblicano all'estero.
Le modalità di funzionamento del comitato sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Consulta.
Al direttore responsabile è corrisposto, per ogni numero del notiziario pubblicato e per non più di quattro all'anno, un compenso forfettario per l'attività svolta, in conformità ai criteri indicati nel contratto nazionale dei giornalisti per i collaboratori fissi addetti ai periodici che non prestano opera giornalistica quotidiana.
Il presidente, il direttore ed i componenti il comitato, che non siano consultori, partecipano alle sedute della Consulta, senza diritto al voto. Ad essi è esteso il trattamento previsto per i consultori dallo art. 3.".
Nota all'art. 23, comma 13:
L'art. 33 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante: "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Convenzione Multiservizi e Biosphera. - 1. Al fine di consentire il finanziamento delle attività e dei costi accessori relativi all'anno 2002, previsti dalla convenzione stipulata con la Multiservizi S.p.A., finalizzata all'attuazione delle misure di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 1.300 migliaia di euro, U.P.B. 5.2.1.1.2, capitolo 242522.
2.  Per le finalità di cui all'articolo 94 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.066 migliaia di euro, U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 442532.
3.  I lavoratori provenienti dal bacino delle attività socialmente utili utilizzati nell'ambito dei processi di stabilizzazione dalle società Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A., per i quali non vanno a buon fine i relativi processi di stabilizzazione, riacquistano lo status di lavoratori socialmente utili e ritornano ad essere utilizzati nell'àmbito dell'Amministrazione regionale in quanto tali, anche presso le stesse società.
4. (abrogato).".
Note all'art. 23, comma 14:
L'art. 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante: "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:
"Applicazione di disposizioni in materia di lavori socialmente utili. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, limitatamente alle misure previste dal comma 1, lettere d) ed e), trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è così sostituito:
"2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24".".
L'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante: "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:
"Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni. - 1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60 milioni di lire ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000. Nei casi in cui il soggetto promotore sia l'Amministrazione regionale, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la predetta misura.
2.  Il contributo, con le medesime percentuali di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, può essere concesso agli enti che stipulano contratti di diritto privato di durata triennale con i soggetti prioritari di cui alla medesima legge regionale n. 85 del 1995. Il contributo di cui al presente comma per ogni contratto di diritto privato è ripartito in tre esercizi finanziari in quote di pari importo.
3.  Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro S.p.A. o altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione aventi medesime finalità di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 ai sopraddetti enti utilizzatori per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.
4. Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3, agli enti locali che promuovono dette società possono essere concessi contributi dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e lsulla base di criteri approvati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
5. La selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1 è operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
6. La corresponsione del contributo di cui al comma 1 comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dalla vigente normativa per i lavoratori destinatari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, con esclusione delle riserve, delle precedenze e delle priorità previste per l'accesso ai pubblici impieghi.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare le misure di cui ai commi 1 e 3 rivolte a lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili dall'Amministrazione regionale, ancorché i predetti lavoratori siano stati impegnati in iniziative finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione.
8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 e al comma 2 sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2001, rispettivamente un limite di impegno quinquennale di lire 14.000 milioni ed un limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.".
Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante: "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 11. Progetti di utilità collettiva: aree di intervento. - 1. Si possono proporre progetti di utilità collettiva nelle seguenti aree operative:
a)  beni culturali e biblioteche pubbliche, con particolare riferimento a musei, gallerie regionali, soprintendenze, biblioteche regionali, comunali, private di interesse pubblico, sistemi bibliotecari territoriali e archivi storici comunali;
b)  biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi di assistenza alla popolazione e all'alta formazione universitaria e diplomi universitari;
c)  tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve naturali, aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile, tutela del territorio (suolo, montagne, coste);
d)  terziario verde: sicurezza ambientale e tutela dei parchi e giardini cittadini;
e)  organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del lavoro, uffici centrali e periferici della Amministrazione regionale del lavoro);
f)  servizi alle imprese (accesso a bandi e risorse messe a disposizione dall'Unione europea e dalla legislazione nazionale di incentivo alla promozione occupazionale e alla creazione di nuove imprese), eurosportelli, sportelli-giovani;
g)  servizi tecnici e ausiliari alle aziende ospedaliere, alle Aziende unità sanitarie locali e ai servizi di prevenzione sul territorio;
h)  prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
i)  assistenza sociale, animazione socio-culturale;
l)  interventi a favore degli immigrati;
m)  servizi degli enti locali, con priorità per quelli tecnici, ambientali ed informatici per i quali non siano previste apposite figure nelle piante organiche o le stesse risultino insufficienti;
n)  custodia, manutenzione e gestione di beni ed attività derivanti dalle confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia;
o)  servizi di integrazione, assistenza e prevenzione della dispersione scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del diritto allo studio;
p)  servizi turistici.".
"Art. 12. Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione. - 1. Possono proporre la realizzazione di progetti di utilità collettiva afferenti alle aree di intervento di cui all'articolo 11: l'Amministrazione regionale le università siciliane; gli enti e le aziende sottoposti a controllo, tutela e vigilanza dellregionale o da essa dipendenti; le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione corrisponda un contributo annuo; gli enti locali territoriali ed istituzionali comunque soggetti a controllo e vigilanza; le camere di commercio, industria ed artigianato; le aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro sessanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti.
3. Possono procedere altresì alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2:
a)  le società già costituite o da costituirsi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
b)  le società a partecipazione pubblica che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, saranno costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
c)  le società di cui all'articolo 6;
che provvedano ad assumere ed a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione-lavoro o con contratti a tempo parziale stipulati per un periodo non inferiore alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti dalle graduatorie di cui al precedente comma 2.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, nonché i criteri da seguire per la determinazione dell'onere finanziario.
5. Il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2 non può, comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale part-time dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente.
6. Il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale ivi compresi gli oneri sociali è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente cui è fatto carico di corrispondere la parte rimanente della retribuzione.
7. Nel caso di comuni già dichiarati dissestati il contributo della Regione di cui al comma 6 è elevato rispettivamente al 50 per cento e al 100 per cento.
8. I progetti con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza.
9. L'Agenzia regionale per l'impiego svolge compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della redazione dei progetti di utilità collettiva.
10. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare con priorità progetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 416, e successive aggiunte e modificazioni che prevedono l'impegno di soggetti che risultino utilizzati nei progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e proroghe che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge.
11. Ai fini di cui al comma 10 l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione può predisporre, anche d'intesa con le Amministrazioni pubbliche di cui allo articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente utili.
12. I progetti di cui ai commi 10 e 11 devono essere presentati alla Commissione regionale per l'impiego entro il 31 dicembre 1995.".
Nota all'art. 23, comma 15:
L'art. 15bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.", così dispone:
"1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa intesa con gli istituti previdenziali, secondo le modalità previste all'articolo 15 e con i limiti di cui all'articolo 18, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro agli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso.".
Nota all'art. 23, comma 16:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 23, comma 19:
L'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante: "Norme sull'ordinamento degli enti locali.", così dispone:
"Indennità. - 1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)  equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b)  articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c)  articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali;
d)  definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e)  determinazione dell'indennità spettante al presidente della Provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f)  previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.
2.  Il regolamento determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della Provincia, il presidente della Provincia comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle province comprendenti aree metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.
3.  Fino all'emanazione del regolamento, agli assessori dei comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti può essere attribuita l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco.
4. I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al regolamento di cui al comma 1. Ai componenti dei consigli circoscrizionali è corrisposto un gettone di presenza pari all'80 per cento di quello spettante ai componenti dei consigli dei rispettivi comuni.
5.  Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal regolamento di cui al comma 1. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
6.  Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.
7.  I regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
8.  Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.
9.  Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
10.  Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
11.  Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12.  Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
Nota all'art. 24, comma 3:
La legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, reca "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie."
Nota all'art. 24, comma 4:
L'art. 20 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante: "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Personale. - 1. Per ciascuno degli E.R.S.U. è stabilita un'apposita dotazione organica di personale; ad esso si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione.
2.  Le piante organiche degli enti sono adottate dai rispettivi consigli di amministrazione e sono soggette all'approvazione degli organi regionali con le modalità previste nell'articolo 11, lettera e). Alla copertura delle piante organiche si provvede mediante:
a)  il personale trasferito alla Regione per effetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, già inquadrato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53;
b)  l'attivazione di procedure di mobilità, del personale della Regione e degli enti strumentali da essa dipendenti nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza della Regione medesima.
3.  Il personale di cui al comma 2 è organizzato secondo la normativa vigente nel rimanente comparto regionale sia in termini di gerarchia che in termini funzionali.
4.  Gli oneri per il personale di cui al comma 3 continuano a gravare sull'apposito capitolo del bilancio regionale.".
Nota all'art. 24, comma 5:
L'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Consorzi universitari. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare ai consorzi universitari, costituiti in àmbito provinciale dalla Provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.
2.  I finanziamenti sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, a favore di un solo consorzio per ciascun àmbito provinciale già costituito di cui al comma 1 o, in mancanza della loro costituzione, solamente per l'esercizio in corso, a favore delle province regionali che gestiscono corsi universitari.
3.  Al fine di favorire la realizzazione di progetti comuni tra più consorzi universitari, operanti in province regionali limitrofe, per l'anno 2002 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario per un importo non superiore a 517 migliaia di euro in favore dei consorzi universitari collegati destinato all'acquisizione di strutture e all'acquisto di attrezzature o di apparati tecnologici o didattici.
4.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 per il 70 per cento in base al parametro del numero di studenti universitari frequentanti i corsi di laurea o corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o, solamente per l'esercizio finanziario in corso, direttamente dalle province regionali, ed in ragione del 30 per cento in base al numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l'anno accademico corrente.
5.  Il contributo straordinario di cui al comma 3 viene assegnato su istanza dei consorzi universitari collegati sulla base dei criteri e parametri individuati dall'Assessore regionale.
6.  Il collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 viene integrato da due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
7.  Sono abrogati l'articolo 45 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36; i commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26; l'articolo 34 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e l'articolo 13 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.
8.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 5.247 migliaia di euro. Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 5.247 migliaia di euro annui.
9.  Al fine di incentivare la mobilità del personale docente universitario ed in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare alle università siciliane per il relativo intervento la somma di 1.000 migliaia di euro.
10.  Al fine di favorire il decentramento dell'offerta formativa universitaria l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle università siciliane per l'esercizio finanziario 2002 un contributo straordinario di 517 migliaia di euro da destinare alle scuole di specializzazione in sedi diverse da quelle di ateneo.
10bis. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, in deroga a quanto disposto al comma 1, ad erogare a partire dall'anno accademico 2005-2006 i finanziamenti come previsto nel presente articolo al Consorzio ennese universitario fino alla chiusura dei corsi regolarmente attivati dalle università di Palermo e di Catania e non ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna.".
Note all'art. 24, comma 6:
L'art. 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante: "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.", così dispone:
"Istituzione del Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea. - 1. E' istituito in Palermo il Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva moderna e contemporanea, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni ed attività connesse.
2.  Il Museo collabora con i dipartimenti ed istituti universitari, nonché con le istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale, mediante la stipula di apposite convenzioni.
3.  Il Museo ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende anche la gestione delle entrate che affluiscono al bilancio dell'istituto, ad eccezione delle spese relative al personale.
4.  Con apposito regolamento sono stabiliti gli organi, l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento del Museo.
5.  L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire una sezione del Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea intitolata a "Francesco Messina" nel comune di Linguaglossa.".
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 24, comma 12:
L'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.", così dispone:
"Istituti e luoghi della cultura. - 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2.  Si intende per:
a)  "museo", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
b)  "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c)  "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
d)  "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e)  "parco archeologico", un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f)  "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3.  Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4.  Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.".
Nota all'art. 24, comma 13:
L'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria. ", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 24, comma 14:
L'art. 20 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.", così dispone:
"Interventi in favore dell'arte moderna e contemporanea. - 1. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, ivi comprese le spese relative ad organi consultivi di settore, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 150 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 376562).
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'UPB 9.3.1.1.2, capitolo 376545 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.".
Nota all'art. 24, comma 16:
L'art. 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 16, recante: "Interventi a sostegno della stamperia Braille e modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33 relativamente al Consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi "Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone" di Palermo.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi "Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone", con sede in Palermo, previsto dall'articolo 7 dello statuto approvato dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 937 ed integrato dall'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo le seguenti modalità:
-  n. 4 rappresentanti dell'Unione italiana dei ciechi, designati dal Consiglio regionale della stessa;
-  n. 1 rappresentante degli utenti dell'istituto e/o rappresentante legale degli stessi, eletto dalla loro assemblea regolarmente convocata dalla direzione dell'ente;
-  n. 1 rappresentante della provincia regionale di Palermo;
-  n. 1 rappresentante del comune di Palermo;
-  n. 1 rappresentante della famiglia Florio designato dai legittimi discendenti e/o aventi causa;
-  n. 1 esperto in materia tiflopsicopedagogica, designato dall'Università degli Studi di Palermo;
-  n. 2 rappresentanti della Regione siciliana designati dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.
2.  Il Consiglio potrà insediarsi ed operare anche in presenza di almeno sei dei suoi componenti.
3.  Il Consiglio, che dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente dell'Istituto.
4.  Ai fini del controllo amministrativo - contabile dell'Istituto, viene istituito un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e due dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.".
Nota all'art. 24, comma 18:
L'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso. - 1. Sino al 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.".
Nota all'art. 24, comma 20:
L'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, recante: "Provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede alla ripartizione delle somme in base al numero complessivo degli iscritti della sede regionale e delle sedi provinciali, di ciascuna associazione, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Le associazioni che usufruiscono del contributo di cui alla lett. b del precedente art. 1 sono obbligate a trasmettere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il finanziamento, il rendiconto delle spese effettuate ed una relazione illustrativa delle attività svolte.".
Nota all'art. 24, comma 21:
L'art. 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, recante: "Norme per la promozione culturale e l'educazione permanente.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza, direttamente promosse dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
Per l'attuazione di dette iniziative l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può avvalersi, oltre che dei propri organi centrali e periferici e di fondazioni dallo stesso costituite, di istituti universitari specializzati nei settori in cui rientrano le iniziative, degli enti locali e degli enti teatrali e lirici regionali.".
Note all'art. 24, commi 22 e 23:
-  La legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 reca "Promozione della fondazione "Federico II" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 14 dicembre 1996, n. 62.
-  L'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.", così dispone:
"Forme di gestione. - 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2.  La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
3.  La gestione in forma indiretta è attuata tramite:
a)  affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
b)  concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5.
4.  Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 è attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
5.  Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati.
6.  Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.
7.  Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.
8.  Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario od il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività o del servizio.
9. Il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
10.  All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 può essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attività.".
Nota all'art. 24, comma 24:
L'art. 18 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo. - 1. Gli introiti provenienti dalla pubblica fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo, spettanti all'Assemblea regionale siciliana ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono destinati al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e vengono direttamente versate alla Fondazione Federico II.
2.  Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono soppresse le parole da "tenendo conto" fino a "del suddetto complesso monumentale.".
Nota all'art. 24, comma 25:
L'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante: "Interventi a favore dell'occupazione.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Interventi per l'incentivazione della professionalità nel settore pubblico e privato e istituzione del "Premio Giovanni Bonsignore". - 1. Nel quadro delle proprie attività di programmazione ed allo scopo di incentivare le professionalità nel settore pubblico e privato, la Regione siciliana promuove ogni utile iniziativa volta a realizzare la diffusione e l'applicazione di nuovi modelli di gestione e di avanzate tecnologie di ricerca e sperimentazione.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare al Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.), un contributo annuo, a decorrere dal 1995, di lire 2.300 milioni da destinare:
a)  quanto a lire 500 milioni, alla istituzione di dieci borse di studio, annuali o biennali, denominate "Premio Giovanni Bonsignore", per ricordare la figura e la professionalità del dirigente regionale dottor Giovanni Bonsignore;
b)  quanto a lire 1.000 milioni, all'organizzazione e gestione di iniziative per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale direttivo, dei funzionari e dei quadri nel settore pubblico, parapubblico e privato sulla base di specifici programmi o piani formativi, ivi compresa la spesa per gli assistenti di ricerca stabili la cui formazione sia stata curata dal Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.). Tali iniziative dovranno mirare sia all'adeguamento ai mutati processi gestionali, che alla sperimentazione di metodi per lo scambio delle risorse professionali, anche mediante convenzioni con altri istituti specializzati operanti nell'ambito comunitario;
c)  quanto a lire 800 milioni per le spese di gestione e funzionamento del centro ivi comprese le somme destinate ai dipendenti con esclusione di quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile in cui ha sede l'ente. L'erogazione fatta eccezione per la prima annualità è subordinata alla presentazione di apposita relazione illustrativa della spesa corrispondente all'utilizzo del contributo percepito l'anno precedente;
d)  per un importo non inferiore al 75 per cento dello stanziamento del capitolo 109704 UPB 1.4.1.3.1 per la formazione linguistica dei partecipanti al master Euromediterraneo, del personale della Regione siciliana e di enti pubblici aventi sede nel territorio della Regione siciliana.
3. Il Presidente della Regione, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a stabilire le modalità per l'assegnazione a giovani laureati delle università siciliane delle borse di studio di cui alla lettera a) del comma 2, destinandole ad attività di alta formazione e ricerca nel settore del management pubblico e garantendo criteri per la più ampia partecipazione alla selezione.
4.  Delle predette borse di studio una, di carattere biennale, dovrà essere riservata a soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università siciliana, che intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato da parte del predetto Centro, per lo svolgimento di attività di ricerca. Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. Le relative somme saranno versate direttamente al Centro siciliano di fisica nucleare.
5.  Il contributo di cui alla lettera b) del comma 2 è erogato in anticipazione, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione del programma annuale di attività.
5-bis.  L'erogazione del saldo è effettuata a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del bilancio consuntivo del Centro relativo all'anno medesimo.".
Nota all'art. 24, comma 26:
L'art. 33 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti. - 1. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di un unico impianto di distribuzione carburanti, possono essere autorizzati i potenziamenti con nuovi prodotti, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo.
2.  Entro i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di soli impianti per la distribuzione di solo G.P.L. o metano, possono essere autorizzati i potenziamenti con benzine e gasolio, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo ed alla normativa vigente.
3.  E' consentito il potenziamento con G.P.L. e/o metano ai soggetti titolari di più concessioni, qualora rinuncino ad una concessione di impianto attivo e funzionante o regolarmente posto in sospensiva, rispettivamente per G.P.L. o metano, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici e di sicurezza a condizione che:
a)  l'impianto da realizzare su strade urbane disti da altro impianto di G.P.L. o metano esistente, o autorizzato da realizzare, almeno Km. 3, intesi come percorso più breve sulla pubblica via nel rispetto della segnaletica stradale e la superficie dell'impianto da potenziare non sia inferiore a mq. 2.000;
b)  l'impianto da realizzare su strade extraurbane disti da altro impianto di G.P.L. o metano esistente, o autorizzato da realizzare, almeno Km. 10 sulla stessa direttrice di marcia, almeno Km. 5 sulla direttrice di marcia opposta ed almeno Km. 5 su altra strada intesa come percorso più breve nel rispetto della segnaletica stradale e la superficie dell'impianto da potenziare non sia inferiore a mq. 4.000. Le distanze di cui sopra vanno calcolate tra impianti eroganti lo stesso prodotto.
4.  Il limite percentuale previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.".
Nota all'art. 24, comma 34:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 24, comma 41:
L'art. 6 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 14, recante: "Provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.", così dispone:
"1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, nell'esercizio in corso, contributi straordinari da destinare al riequilibrio della gestione economica di associazioni e cooperative teatrali che svolgono attività per la promozione o la diffusione del repertorio teatrale moderno e contemporaneo in Sicilia.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno 1990, contributi straordinari a sostegno di associazioni la cui attività, al fine di garantire la conservazione e la diffusione del teatro delle marionette siciliane, si sia svolta in Italia e all'estero.
3.  Possono usufruire dei benefici del presente articolo le associazioni e cooperative istituite ed operanti da almeno un decennio con particolare riguardo a quelle che hanno svolto attività anche a livello nazionale o attraverso la realizzazione di manifestazioni internazionali.
4.  I contributi straordinari di cui al presente articolo saranno erogati nella misura massima del 30 per cento dei costi di esercizio dei bilanci relativi all'ultimo triennio, su istanza delle associazioni e cooperative interessate da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
5.  Per le finalità dei commi 1 e 2 sono rispettivamente autorizzate, per l'esercizio finanziario 1990, le spese di lire 3.000 milioni e di lire 300 milioni."
Nota all'art. 24, comma 45:
L'art. 19 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa. ", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Proroga dei contratti di catalogazione dei beni culturali. - 1. Al fine di consentire la prosecuzione della catalogazione dei beni culturali, prevista dalla misura 2.02 Azione A del P.O.R. Sicilia 2000/2006, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare i contratti in corso con il personale addetto alla catalogazione fino al 31 dicembre 2006.
2.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi dell'UPB 9.3.2.6.4, capitolo 776405, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 e per l'esercizio finanziario 2006.".
Nota all'art. 25, comma 2:
Il decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890, reca: "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 giugno 2002, n. 29, S.O n. 3.
Nota all'art. 25, comma 3:
La legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, reca: "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 luglio 2000, n. 32.
Note all'art. 25, comma 6:
-  L'art. 123 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"Medicina riabilitativa. - 1. Le prestazioni di medicina fisica riabilitativa di cui al decreto assessoriale n. 240559 dell'11 dicembre 1997 e successive integrazioni, fermo restando quanto specificato per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, restano a carico del Servizio sanitario regionale e devono essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei relativi percorsi terapeutici entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto dell'Assessore regionale per la sanità. Il decreto deve contenere il protocollo terapeutico, le modalità di accesso alle prestazioni, la durata del trattamento e la verifica dell'efficacia dello stesso.".
-  Il decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890, reca: "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 giugno 2002, n. 29, S.O n. 3.
Note all'art. 25, comma 7, lett. a) e lett. b):
-  La legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, reca: "Provvedimenti per l'erogazione dell'assistenza specialistica in forma indiretta." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 23 agosto 1980, n. 38.
-  Gli artt. 2, 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, recante: "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.", così, rispettivamente, dispongono:
"Articolo 2. Categorie speciali di soggetti militari. Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 1:
a)  gli ex militari dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico, ed in caso di morte i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purché divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate ai termini dei trattati di pace. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado rivestito, secondo la equiparazione dei gradi dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico con quelli delle forze armate nazionali, approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1939, di cui alla annessa tabella P. Alle persone contemplate nella presente lettera non si applica il secondo comma del successivo art. 102, quando il fatto sia avvenuto durante il servizio prestato nell'esercito e nella marina dell'Austria-Ungheria;
b)  i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e i loro congiunti, nonché i volontari che, anche posteriormente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono nella città e nel territorio di Fiume, ed in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale e i loro congiunti;
c)  i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle forze armate italiane od alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, sempreché tali partecipazioni risultino attestate dai comandi delle forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e i loro congiunti. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato italiano alla data dell'8 settembre 1943, ancorché a tale data non fossero in servizio, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica partigiana eventualmente riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, di cui all'annessa tabella R. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate dello Stato ed ai quali non sia stata riconosciuta la qualifica partigiana la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa;
d)  i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, e i loro congiunti, nonché le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e i loro congiunti;
e)  i cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e i loro congiunti.
Ai soggetti di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato alla data dell'8 settembre 1943. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate regolari dello Stato la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa;
f)  gli alto atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti, e i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ovvero la riacquisti o ne faccia domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.
I soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) non hanno diritto a pensione, assegno o indennità ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora, risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;
g)  gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Unione nazionale protezione antiaerea ed alla Croce Rossa Italiana, ed in caso di morte i loro congiunti, purché la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione rilasciata dai rispettivi competenti dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra, o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni. La liquidazione della pensione, assegno o indennità di guerra è effettuata in base al grado da essi rivestito secondo la equiparazione di cui alla annessa tabella U;
h)  gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna e i loro congiunti.
Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia ascrivibile alla prima categoria;
i)  i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e i loro congiunti in caso di morte. La liquidazione della pensione e degli assegni avviene in base al grado ricoperto dal soggetto nelle forze armate oppure nell'amministrazione civile dello Stato. Per coloro che non avevano la qualità di militari o di impiegati civili dello Stato, la pensione e gli assegni sono liquidati in via provvisoria sulla base del grado di soldato. La determinazione del grado, ai fini della liquidazione definitiva, è effettuata da una commissione composta da un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Ministero della difesa. La commissione, integrata con un ufficiale superiore medico designato dal Ministro per la difesa, esegue tutte le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che dette luogo alla mutilazione, alla invalidità o alla morte dei soggetti indicati nella presente lettera ed esprime un motivato parere, in base agli elementi raccolti. Alle sedute della commissione assiste in qualità di segretario un funzionario della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro;
l)  i militari delle forze armate dello Stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato in estremo oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e i loro congiunti;
m)  i militari già appartenenti ai Reparti indigeni dei cessati Governi coloniali, ed in caso di morte i loro congiunti, purché trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani.".
"Articolo 9. Soggetti civili non militarizzati. Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata dell'invalidità o del suo aggravamento, o della morte.
Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.
Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.
È sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonché da lesione da arma da fuoco di origine bellica o di scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.
Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in paese estero o comunque ad opera di forze nemiche.
Sono conferite, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi-minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbia riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni, e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.".
"Articolo 10. Categorie speciali di civili non militarizzati. Hanno diritto a pensioni, assegni od indennità di guerra allo stesso titolo dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 9:
a)  i cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e i loro congiunti;
b)  i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti ovunque avvenuti, dal 1° settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse e i loro congiunti;
c)  i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero, dal 1° settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e i loro congiunti;
d)  i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni aventi moventi politici, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 24 luglio 1951, n. 660 e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;
e)  i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi moventi politici dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;
f)  i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi;
g)  i cittadini italiani perseguitati politici o razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni stesse e i congiunti di tali cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto non incompatibili con la presente legge;
h)  i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole province, fino alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati direttamente da autorità civili o per conto di autorità alleate ovvero da privati su immobili di loro proprietà e i congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni.".
-  Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, reca: "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 gennaio 1979, n. 28, S.O.
-  Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, reca: "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 gennaio 1982, n. 16, S.O.
Note all'art. 25, commi 9 e 10:
-  L'art. 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:
"Banca del sangue cordonale. - 1. Per consentire il potenziamento ed il miglior funzionamento della banca del sangue cordonale del centro di riferimento regionale, di cui al D.A. n. 30449 del 28 ottobre 1999, viene stanziata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, una somma di lire mille milioni l'anno per tre anni. Dopo il terzo anno, il finanziamento è ridotto, ogni anno, di una somma pari al ricavo ottenuto dalla concessione delle unità ai centri trapianto che ne fanno richiesta. La somma stanziata ogni anno è utilizzata per il personale che opera nella banca, per le spese relative al trasferimento delle unità dai centri di raccolta alla banca del sangue cordonale di Sciacca, per lo studio, la tipizzazione e la criopreservazione delle unità, per il rinnovo delle attrezzature, per promuovere campagne di informazione sulla donazione di sangue cordonale e midollo osseo per implementare nuove tecniche e terapie ricostruttive finalizzate al trattamento delle patologie degenerative del sistema nervoso centrale ed infine per i corsi di addestramento per il personale ostetrico di tutte le divisioni di ostetricia degli ospedali e delle cliniche private della Sicilia (20). Ogni anno è presentata, da parte del responsabile del servizio trasfusionale dell'azienda di Sciacca, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Nella relazione si deve fare riferimento al numero di unità criopreservate e al numero di unità cedute ai Centri di trapianto di midollo.
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 gravano sul fondo sanitario regionale.".
-  L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria.- 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 25, comma 12:
La lettera a) del punto 6 dell'allegato alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, recante: "Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"6. Dotazione di personale.
a) Direttore sanitario.
Le case di cura con oltre 150 posti letto devono avere un direttore sanitario responsabile, al quale è vietata ogni funzione di diagnosi e cura nella casa di cura stessa.
I requisiti sono:
-  anzianità di laurea di anni 10;
-  libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
-  almeno 7 anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vicedirettore sanitario o ispettore sanitario o presso istituti universitari, di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, oppure quale funzionario medico del Ministero della sanità o delle regioni, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o consorzi di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti, oppure almeno 7 anni di servizio in qualità di direttore sanitario responsabile o di vicedirettore sanitario presso case di cura private.
I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneità nazionale a direttore sanitario.
Nelle case di cura con un numero di posti letto superiori a 90 fino a 150 posti letto le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno.
Nelle case di cura con un numero di posti letto fino a 90 le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.
Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.
Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di più di una casa di cura.
La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio od azionista della società che gestisce la casa di cura.
Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgano le funzioni di direttore sanitario responsabile presso le case di cura private.
Attribuzioni del direttore sanitario responsabile.
Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico - sanitaria della casa di cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione ed all'autorità sanitaria competente.
In particolare il direttore sanitario ha le seguenti attribuzioni:
-  cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni;
-  controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei ditoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;
-  trasmette annualmente all'autorità sanitaria competente - USL e Assessorato regionale della sanità - un elenco del personale addetto ai servizi sanitari in servizio al 1° gennaio e di quello convenzionato e comunica le successive variazioni;
-  vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico;
-  cura la tempestiva trasmissione all'ISTAT ed all'autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;
-  stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, infermieristico, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;
-  controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;
-  vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari;
-  propone all'amministrazione, d' intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie della casa di cura;
-  rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante malati assistiti nella casa di cura;
-  vigila sul funzionamento dell'emoteca nonché sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento della aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico - sanitari;
-  controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti ai sensi di legge;
-  vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura;
-  stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica.
Assenza od impedimento del direttore sanitario.
L'amministrazione della casa di cura privata è tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, ed a comunicarne il nominativo all'autorità sanitaria competente.
Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti richiesti per il direttore sanitario.".
Nota all'art. 25, comma 13:
L'art. 34 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Interventi in favore dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer. - 1. Nell'ambito degli obiettivi del vigente Piano sanitario regionale ogni Azienda unità sanitaria locale della Regione attiva i seguenti servizi per i pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer:
a)  un servizio di assistenza domiciliare integrata, in tutti i distretti sanitari, per i pazienti residenti nel territorio di competenza;
b)  almeno un centro diurno integrato da attivarsi anche mediante protocolli di intesa con i comuni;
c)  una residenza sanitaria assistenziale e/o un nucleo specifico all'interno delle R.S.A. già operanti.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità sono definite le modalità operative per l'attivazione dei servizi di cui al comma 1.".
Note all'art. 25, comma 16:
-  L'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, recante: "Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori.", così dispone:
"1. Al fine di perseguire l'obiettivo del risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi e degli allevamenti ovi-caprini dalla brucellosi, ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e della legge 23 gennaio 1968, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa ai proprietari di capi bovini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi e di capi ovi-caprini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati affetti da brucellosi, in aggiunta all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni nazionali, un'indennità nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.
2. L'Assessore regionale per la sanità è tenuto ad adeguare annualmente, con proprio decreto, la misura dell'indennità integrativa prevista dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, nella stessa misura percentuale di incremento annuo apportata dai provvedimenti statali in materia, nei limiti dello stanziamento della presente legge.
3. La corresponsione della predetta indennità aggiuntiva è subordinata all'accertamento, da parte dei competenti servizi delle unità sanitarie locali, del diritto a percepire le indennità di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni.
4. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui ai precedenti commi e per favorire l'effettuazione degli interventi di risanamento negli allevamenti, ai veterinari liberi professionisti, autorizzati ad effettuare le operazioni di cui al decreto ministeriale 1° giugno 1968 e al decreto ministeriale 3 giugno 1968, per ogni capo bovino sottoposto a controllo è corrisposto, in aggiunta a quello previsto dalle disposizioni nazionali in vigore, un compenso d lire 2.000. In ogni caso il compenso non può superare complessivamente lire 3.000.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991.".
-  L'art. 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Aiuti agli allevatori. 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere agli allevatori, singoli o associati, che aderiscono a piani di risanamento sanitario predisposti dalle autorità veterinarie o che per disposizioni di queste ultime hanno dovuto abbattere capi di loro proprietà affetti da brucellosi, leucosi e altre malattie infettive e diffusive e che comunque si impegnino ad aderire a idonee misure di prevenzione, un aiuto, sotto forma di indennizzo, a finalità combinata ai sensi del punto 11.4.3 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" 2000/C 28/02.
2. L'indennizzo concesso è volto a compensare il valore del capo infetto abbattuto e le conseguenziali perdite di reddito, calcolati in rapporto alla media del reddito proveniente dall'allevamento riferito agli ultimi tre anni.
3. Al fine di evitare la sovracompensazione delle perdite subite, dall'importo dell'indennizzo sono decurtati eventuali altri benefici percepiti in attuazione di interventi pubblici per le stesse finalità.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 70 miliardi.".
-  L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria.- 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 25, comma 17:
La legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante: "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.", all'art. 22, concernente il funzionamento del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), così dispone:
"1. Il rapporto di lavoro del personale del Centro è di diritto privato. Per il perseguimento dei suoi particolari fini, il Centro può fare ricorso ad assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato anche a tempo parziale.
2. Ai fini di assicurare la funzionalità del Centro il Presidente della Regione può disporre, su richiesta del direttore generale, il comando di un massimo di dieci unità di personale scelte tra i dipendenti della Regione.
3. Il contingente del personale comandato non può eccedere, per fascia di qualifica, le quantità seguenti:
a)  dirigenti: tre;
b)  assistenti: tre;
c)  dattilografi: quattro.
4. Le spese di esercizio sono finanziate annualmente con una quota del fondo sanitario regionale determinata triennalmente nell'ambito della legge di bilancio regionale.
5. Le spese per l'adeguamento tecnologico ed edilizio sono finanziate con apposito capitolo del bilancio regionale
6. Si applicano al Centro le disposizioni vigenti per i bilanci delle unità sanitarie locali.".
Nota all'art. 26, comma 2:
Il comma 82 dell'art. 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto della modifica della disposizione che si annota, risulta il seguente:
"82. Nella Regione siciliana la commercializzazione al dettaglio e l'impiego di prodotti fitosanitari, coadiuvanti e concimi tossici e molto tossici, come regolamentati dalla legislazione vigente, è consentita esclusivamente previo rilascio di prescrizione da parte di dottori agronomi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti in apposito elenco, istituito presso le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio. L'istituzione e la tenuta dell'elenco è disciplinata da apposito decreto del Presidente della Regione adottato di concerto con l'Assessore regionale per la sanità e con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con i dottori agronomi iscritti nell'elenco di cui al presente comma per l'espletamento delle attività connesse al rilascio della prescrizione dei prodotti di cui trattasi. Ciascuna prescrizione è soggetta al pagamento di un ticket di euro 2,00 secondo quanto stabilito dal decreto di cui al presente comma, il quale prevede, altresì le modalità per il rilascio delle prescrizioni, nonché lo schema delle convenzioni, ivi compreso l'importo dovuto dall'AUSL per il servizio reso in convenzione.".
Nota all'art. 26, comma 4:
La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni contro la mafia." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 giugno 1965, n. 138.
Note all'art. 26, comma 5:
-  L'art. 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio. 1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.
3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.
4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7.
5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché si assicura per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 per la superficie relativa.
6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per un altezza minima non inferiore a m. 2,40.
7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che il centro storico risulti o meno sottoposto a vincolo paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non è reso. È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con D.P.R. n. 380 del 2001, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla regione di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, o deve essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale.
10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.".
-  L'art. 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", così dispone:
"Contenimento del consumo di nuovo territorio. - 1. Il termine di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è prorogato fino alla data di approvazione della presente legge.".
Nota all'art. 26, comma 8:
L'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto della modifica apportata alla disposizione che si annota risulta il seguente:
"Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. - 1. Per le istanze di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 nonché alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora state definite con l'emissione del relativo provvedimento, il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria può presentare apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione entro il 31 dicembre 2005.
2. La perizia giurata deve asseverare l'esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l'ottenimento della sanatoria, ivi compreso l'avvenuto pagamento del conguaglio dell'oblazione dovuta o all'avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio a debito o al rimborso dell'oblazione stessa nei termini di cui all'articolo 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 convertito in legge con la legge 13 marzo 1988, n. 68 nonché la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La perizia giurata deve altresì contenere gli estremi dell'avvenuta richiesta di parere inoltrata agli enti di tutela qualora non possa asseverarsi l'avvenuto rilascio del parere degli stessi enti, al fine di poter computare l'eventuale avvenuta decorrenza del termine perentorio previsto dal comma 6 e del termine perentorio previsto per il tacito accoglimento delle istanze di sanatoria dal presente comma. Decorso il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione di detta perizia giurata da parte del comune, qualora non venga comunicato all'interessato alcun provvedimento motivato di diniego, la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria si intende accolta, sempre che sia provveduto o si provveda entro i successivi trenta giorni al versamento a favore del Comune degli oneri concessori dovuti in base a quanto calcolato in via provvisoria della perizia giurata e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli uffici comunali da adottarsi entro il temine perentorio di cui al comma 3; nell'ipotesi di rateizzazione si provvede con le modalità di cui al comma 5.
3.  Gli uffici comunali devono effettuare l'esame delle perizie giurate anche successivamente all'avvenuto tacito accoglimento delle istanze di sanatoria e comunque entro il termine perentorio di duecentosettanta giorni dalla presentazione delle istanze medesime. Qualora gli uffici comunali rilevino dalla perizia giurata l'incompletezza della stessa o la mancanza dei requisiti di legge necessari per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria, il responsabile del procedimento amministrativo sospende il procedimento e sospende la concessione o autorizzazione in sanatoria eventualmente già assentita tacitamente, dandone comunicazione al richiedente la sanatoria ed al redattore della perizia giurata che possono presentare una perizia suppletiva tendente a superare i motivi della sospensione, entro quindici giorni dalla notifica della stessa; entro il successivo termine perentorio di quarantacinque giorni, il responsabile del procedimento può denegare la sanatoria richiesta e può annullare la concessione o autorizzazione edilizia già tacitamente assentita. Il responsabile del procedimento notifica agli interessati l'annullamento della concessione o autorizzazione tacitamente assentita. Il professionista redattore della perizia giurata assume per tale atto la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e481 del codice penale.
4.  Per le istanze di sanatoria per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata già richiesta o deve ancora essere richiesta dal comune l'integrazione documentale di cui al comma 1 è consentito effettuare l'integrazione in alternativa alla presentazione della perizia giurata. La perizia giurata sostituisce a tutti gli effetti di legge la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, qualora munita di certificazione comunale di ricevimento da rilasciarsi all'atto della presentazione e di dichiarazione da effettuarsi da parte del richiedente la sanatoria, che comprovi l'avvenuto pagamento degli oneri concessori e l'avvenuta decorrenza del termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della perizia in assenza di determinazione comunale.
5.  Decorso il termine di trenta giorni dalla espressa richiesta notificata dal comune, il ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, lettere b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; il mancato pagamento, decorso il termine di cui alla citata lettera c), comporta altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle somme maggiorate con dette sanzioni. All'iscrizione a ruolo di dette somme, oltreché delle eventuali spese di istruttoria e segreteria, consegue il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, da effettuarsi anche a mezzo di recapito al domicilio dell'istante. Gli oneri concessori dovuti, aventi importi superiori a 2.500 euro, riguardanti gli oneri relativi al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, ivi compreso quelli di urbanizzazione pro-quota di cui al comma 6, possono essere corrisposti fino ad un massimo di 6 rate semestrali di pari importo; in tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data di pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del pagamento della prima rata medesima.
6.  Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso. Il decorso di detti termini può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la sospensione non può in nessun caso superare i trenta giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.
7. Al fine di accelerare le procedure relative all'emissione dei pareri di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 sugli abusi edilizi, su richiesta delle competenti sovrintendenze ai beni culturali ed ambientali possono essere assegnate, previo assenso dei lavoratori, presso le suddette strutture, senza ulteriori oneri, unità di personale in possesso di adeguato titolo di studio provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili in atto utilizzate dagli enti locali, dalla Regione e dagli enti sottoposti a controllo e vigilanza della medesima.
8.  Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione relativo alle opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per la detrazione delle somme già versate, queste ultime vanno rese attuali. Per le istanze di sanatoria presentate per le opere di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli oneri di concessione comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notizia agli interessati del relativo importo.
9.  In sostituzione della convenzione di cui all'articolo 35, comma 9, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, gli oneri di urbanizzazione pro-quota sono determinati nella misura del centocinquanta per cento degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'ottenimento della sanatoria edilizia.
10. Il personale in servizio presso i comuni assunto per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 e successive modificazioni deve completare l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia e determinarsi sulle stesse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Il primo e il secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono così sostituiti:
"1. Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva.
2.  L'autorità competente, nel rilasciare parere, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo.".
12.  L'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 è così sostituito:
"1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi.".
Nota all'art. 26, comma 16:
L'art. 20 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, recante: "Tutela dei centri storici e norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e per il centro storico di Agrigento.", così dispone:
"Il comune di Agrigento, anche in rapporto alle finalità previste dalle leggi 28 settembre 1966, n. 749, e 5 giugno 1974, n. 283, è autorizzato a redigere un piano particolareggiato del centro storico della città avente come obiettivo il recupero sociale, culturale, funzionale ed ambientale dei monumenti ivi esistenti.
Per la redazione, l'attuazione ed il finanziamento del piano particolareggiato suddetto e degli interventi dallo stesso previsti si applicano le disposizioni di cui al titolo secondo della presente legge in quanto compatibili.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.".
Nota all'art. 27, comma 3:
L'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica della Regione siciliana .", per effetto della modifica apportata alla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti predispone annualmente e realizza un organico piano di propaganda diretta ad incrementare il movimento turistico verso la Regione siciliana ed il turismo interno. Il piano è formulato dettagliatamente per ciascuno dei settori di propaganda con l'indicazione distinta delle iniziative da assumere a mezzo della stampa, della radio, della televisione, della edizione di opere di divulgazione turistica, di cartelli pubblicitari, di vetrine di esposizione e di ogni altro mezzo ritenuto utile, ivi compresa l'incentivazione dei piani di propaganda degli agenti di viaggio e turismo per l'incremento del movimento verso la Sicilia.
2. (Comma abrogato).
3. I programmi di cui ai commi precedenti sono modificati con la stessa procedura prevista per la loro approvazione.".
Note all'art. 27, commi 6 e 7:
-  La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca: "Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata)." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 dicembre 1939, n. 292.
-  L'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, recante: "Decentramento di attribuzioni regionali in materia di trasporti e provvidenze per favorire la municipalizzazione degli autoservizi comunali di linea.", così dispone:
"E' devoluta alle amministrazioni comunali la potestà in ordine alla concessione dei pubblici servizi di trasporto sotto indicati, quando la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio del comune:
a)  autolinee, eccettuate quelle che collegano il comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino;
b)  filovie;
c)  funicolari aeree (funivie);
d)  slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.
La stessa potestà è devoluta alle predette amministrazioni, allorquando il servizio di trasporto, diretto a collegare località dello stesso comune, debba effettuarsi mediante attraversamento di zone ricadenti in territorio di comuni limitrofi. Per l'istituzione di fermate in tali zone, occorre l'adesione della giunta municipale del comune interessato.
Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei servizi anzidetti sono accordate con provvedimento del sindaco, su conforme deliberazione del consiglio comunale, previo parere tecnico dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, preceduto dalle riunioni istruttorie se trattasi di autolinee, e, nei rimanenti casi, sentiti anche i pareri tecnici degli altri organi previsti dalle vigenti disposizioni.
Le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi sono impartite, sia all'atto della concessione che successivamente, dall'autorità concedente, sentito l'ispettorato della motorizzazione civile, il cui parere è vincolante per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio.
Spetta all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti la vigilanza sullo svolgimento dei servizi predetti.".
-  Gli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, recante: "Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 4 - L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone attraverso il conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci, è autorizzato ad erogare, a decorrere dal 1° gennaio 1982, contributi annui di esercizio nella misura indicata dalla presente legge alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti i trasporti pubblici locali di persone di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Art. 10 - La misura annua dei contributi di esercizio è determinata, sulla base del consuntivo dell'anno precedente, dal prodotto delle percorrenze chilometriche delle autolinee in concessione, effettuate in conformità ai disciplinari di concessione o agli atti autorizzativi degli enti locali, per la base di valori standards del costo e del ricavo determinati secondo le modalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
Il contributo di esercizio, nella misura determinata ai sensi del comma precedente, viene erogato ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, a rate trimestrali anticipate.
A decorrere dall'anno 1995 il contributo di esercizio viene determinato ed erogato secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
Il conguaglio sarà effettuato con riferimento ai valori standards del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce.
L'eccedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno è considerata acconto per l'esercizio successivo.
Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo, ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.
Le evenutali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico dei soggetti erogatori dei servizi di trasporto.
Gli enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende o dei propri servizi di trasporto che eccedano i contributi regionali nei modi e nei termini previsti dal quarto e dal quinto comma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Analogamente provvede la Regione per l'Azienda siciliana trasporti con imputazione della spesa sul proprio bilancio. A tal fine - ferme restando l'attività di controllo e le relative procedure previste dalle norme vigenti per l'Azienda siciliana trasporti - l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo dell'Azienda approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione finanza, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale siciliana, provvederà alla erogazione del contributo integrativo suddetto. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisita la deliberazione della giunta regionale approvativa del predetto bilancio consuntivo, provvederà alla iscrizione della somma occorrente in apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana per i rispettivi esercizi finanziari, prelevandone l'importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Il cap. 88851 "Contributo all'Azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue di gestione" è incluso nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 aprile 1983, n. 20.".
-  L'art. 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, recante: "Norme per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale. Istituzione di un turno elettorale autunnale per il rinnovo degli organi dei comuni e delle province in gestione straordinaria. Nuove norme per l'avviamento al lavoro nel settore forestale.", a seguito della modifica apportata dal comma 7 dell'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Circolazione gratuita per motivi di servizio. - 1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale, alla Polizia municipale e provinciale, hanno diritto, esclusivamente per motivi di servizio, alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale espletato con contributo della Regione, mediante l'esibizione della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi.
2. Per gli appartenenti alla Polizia municipale la circolazione di cui al comma 1 è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale.
3.  Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto.
4.  Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti emana apposita direttiva relativa alle modalità di applicazione del presente articolo.".
Nota all'art. 27, comma 9:
L'art. 28 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.", a seguito della modifica apportata dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Motorizzazione civile. - 1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di 400 migliaia di euro, UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476517.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.".
Nota all'art. 27, comma 11:
L'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", a seguito della modifica apportata dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Manifestazioni turistiche. - 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 50 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.2.1.3.1.
3. L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno corrente di riferimento.".
Nota all'art. 27, comma 12:
L'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, recante: "Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza.", per effetto della modifica apportata dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Contributo ai titolari di licenza o autorizzazione. - 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.
1 bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004.
2. L'ammontare del contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, è adeguato ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi dei carburanti e delle altre componenti del costo di gestione dell'autoveicolo.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti direttamente agli aventi diritto, o a chi per essi, sulla base degli elenchi presentati annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, certificati dai comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950.".
Nota all'art. 27, comma 13:
La legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, reca: "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.".
Nota all'art. 27, comma 14:
L'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto della modifica apportata dalla disposizione che si annota, risulta il seguente:
"Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali. - 1. Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione di sistemi informativi ed in attesa dell'istituzione di una "authority" regionale per l'informatica, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 sono affidate, in quanto applicabili, le competenze di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 di detto decreto legislativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per esprimere i pareri di cui all'articolo 8 citato, il coordinamento si avvale di una commissione costituita con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione. Il parere predetto sostituisce ogni altro parere tecnico-economico e deve essere richiesto obbligatoriamente nei limiti previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
3. L'utilizzazione di sistemi automatizzati risponde, oltre che alle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ai seguenti obiettivi e criteri:
a)  miglioramento dei servizi;
b)  trasparenza dell'azione amministrativa;
c)  potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
d)  contenimento dei costi dell'azione amministrativa;
e)  integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
f)  rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
g) collegamento con il sistema statistico nazionale.
4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi, tutte le amministrazioni regionali, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione.
5. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, al solo scopo del primo impianto dei sistemi e della formazione iniziale del personale. In ogni caso, le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, conservano la titolarità dei programmi applicativi e devono occuparsi della gestione dei sistemi.
6. Gli atti amministrativi adottati da tutte le amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Nell'ambito delle amministrazioni, l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
7. Al coordinamento informatico, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi ed ai compiti di cui all'articolo 8 del protocollo d'intesa del 27 giugno 1991 tra il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni, sono affidate le seguenti attività:
a)  coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse fonti regionali, sub regionali ed extra regionali;
b)  promuovere il collegamento tra tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni regionali al fine dello scambio di informazioni e per evitare duplicazioni di interventi e di costi;
c)  gestire il sito ufficiale della Regione Siciliana sulla rete internazionale Internet e curare l'inserimento in essa degli atti prodotti dalla Giunta e delle sue deliberazioni. A tal fine il coordinamento collabora con tutte le Amministrazioni regionali che utilizzano detto sito per pubblicare documenti di propria competenza e di pubblica utilità;
d)  gestire gli accessi alla rete pubblica internet da parte delle amministrazioni regionali;
e)  promuovere e realizzare un idoneo sistema informativo al fine dell'attuazione del controllo di gestione di cui all'articolo 61;
f)  promuovere la diffusione dell'innovazione tecnologica nell'Amministrazione regionale anche mediante la partecipazione a mostre, conferenze, processi formativi, convegni e con la presentazione e la diffusione dei prodotti realizzati;
g)  provvedere a quanto necessario all'attuazione dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
7 bis. Anche per le finalità del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo ed in attesa della istituzione di un apposito ruolo informatico dell'Amministrazione regionale, la dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata mediante l'assegnazione di personale delle altre amministrazioni regionali.
9. Il coordinamento con le modalità, in quanto applicabili, dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, predispone apposito programma triennale per l'informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
10. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
11. Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento del coordinamento dei sistemi informativi regionali e del relativo centro elettronico che per il triennio 1999-2001 viene fissato annualmente in misura pari a quello del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 ridotto del 10 per cento.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1084
"Misure finanziarie urgenti per l'anno finanziario 2005".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cintola) l'11 novembre 2005.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) l'11 novembre 2005.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 227 del 16 novembre, nn. 228 e 229 del 23 novembre, nn. 230 e 231 del 29 novembre, nn. 232 e 233 del 30 novembre, nn. 234 e 235 dell'1 dicembre 2005.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 235 dell'1 dicembre 2005.
Relatore: Riccardo Savona.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 335 e 336 del 5 dicembre e n. 337 del 6-7 dicembre 2005.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 337 del 6-7 dicembre 2005.
(2005.50.3137)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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