REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 DICEMBRE 2005 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 25 novembre 2005.
Approvazione della programmazione urbanistica commerciale del comune di Randazzo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visti i fogli prot. n. 410/UTU del 9 settembre 2005 e prot. n. 494/UTU dell'11 ottobre 2005, assunti rispettivamente al protocollo di questo Assessorato ai nn. 59746 del 3 ottobre 2005 e 61682 del 12 ottobre 2005, con i quali il comune di Randazzo ha trasmesso gli atti e gli elaborati per l'approvazione, in variante al piano regolatore generale, del piano di programmazione urbanistica commerciale, adottato con delibera dal consiglio comunale n. 62 del 28 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 28 dicembre 2004, avente per oggetto: "Adozione programmazione urbanistica commerciale", divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 44/91;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione sindacale, datata 1 settembre 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la presentazione entro i termini di legge di una sola osservazione da parte della ditta Saletti Giuseppe, elencata in apposito registro;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, datata 7 ottobre 2005, in ordine alla regolarità degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'Ordinamento regionale degli enti locali;
Vista l'osservazione della ditta Saletti Giuseppe e nota datata 30 maggio 2005 di controdeduzioni del progettista, ing. Lorenzo Leone;
Vista la delibera n. 37 del 20 luglio 2005, avente per oggetto: "Controdeduzioni osservazioni al piano di programmazione urbanistica commerciale";
Vista la nota prot. n. 4122/02 del 18 ottobre 2002, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, servizio per i beni architettonici, paesaggistici, naturali ed urbanistici, ha ritenuto di non dovere rilasciare parere;
Visti i pareri favorevoli resi dall'ufficio del Genio civile di Catania, con note prot. n. 1115/pos 602 del 10 febbraio 2003 e prot. n. 33238/pos 78461 del 22 novembre 2004, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Viste le copie conformizzate dei frontespizi degli elaborati vistati dall'ufficio del Genio civile di Catania;
Visto il parere n. 14 del 10 novembre 2005, reso dall'unità operativa 5.2 del servizio 5/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  Il comune di Randazzo è in atto dotato di un piano regolatore generale approvato da quest'Assessorato con decreto n. 850 del 6 giugno 1987;
-  Con decreto presidenziale dell'11 marzo 2003, è stato approvato l'accordo di programma relativo all'approvazione del piano particolareggiato delle aree da destinare ad insediamenti produttivi in variante allo strumento urbanistico. In tale variante è stata localizzata in contrada Pignaturi-Arena un'area per insediamenti produttivi a carattere artigianale-industriale, nonché per insediamenti a carattere commerciale;
-  Con delibera n. 62 del 28 dicembre 2004, il consiglio comunale, al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dall'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, ha adottato in variante al piano regolatore generale vigente la programmazione urbanistica commerciale. Il suddetto piano risulta compatibile con lo schema di massima del redigendo piano regolatore generale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 63 del 29 dicembre 2004;
-  Il piano in esame è stato regolarmente sottoposto a pubblicazioni e successivi adempimenti, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  La compatibilità delle aree interessate dal piano con le condizioni geomorfologiche del territorio è stata regolarmente verificata, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Catania;
-  Il medesimo piano è stato sottoposto, prima dell'adozione da parte del consiglio comunale, all'esame della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania che ha ritenuto, con nota prot. n. 4122/2002 del 18 ottobre 2002, di non dover rilasciare parere sullo stesso;
-  Le procedure attivate dal comune di Randazzo ai fini dell'approvazione della programmazione urbanistica commerciale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 28/99, sono regolari.
Progetto di piano:
1.  Analisi e stato di fatto
Da quanto si rileva dalla relazione tecnica, il progetto di piano è stato redatto sulla scorta di una valutazione del dimensionamento attuale della rete distributiva comunale in rapporto all'andamento demografico e socio-economico locale.
L'analisi svolta evidenzia "un andamento demografico stabile con una popolazione residente al 15 dicembre 1997 di 11.616 abitanti; andamento confermato dalla situazione attuale, che al 31 agosto 2004 indica una popolazione residente di 11.261 abitanti".
Per quanto riguarda il numero di esercizi commerciali esistenti in rapporto alla popolazione, già nel 2001, in sede di formazione del "Piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva commerciale a posto fisso", era stato evidenziato un sovradimensionamento, con un esercizio commerciale ogni 97 abitanti (lo standard è di 1/120); tuttavia veniva evidenziato... uno squilibrio nelle varie parti del territorio urbano. Approfondendo l'analisi, infatti, e facendo riferimento alle superfici destinate ad attività commerciali, sono stati determinati parametri diversi per le varie zone del territorio, diviso in tal senso in sei zone commerciali sufficientemente omogenee:
-  zona 1, coincidente con il perimetro dell'area storica dentro le mura individuabile nella via Umberto ed intorno... (rapporto tra superfici commerciali e abitanti pari a 1,45 mq./ab.);
-  zona 2, area che circoscrive il nucleo urbano di prima espansione a sud dell'asse commerciale via Regina Margherita, via Bonaventura... (rapporto tra superfici commerciali e abitanti pari a 1,50 mq./ab.);
-  zona 3, area che circoscrive il nucleo urbano di seconda espansione a sud e a nord/est della linea ferrata, che rappresenta l'espansione del nucleo urbano di Randazzo negli ultimi decenni... (rapporto tra superfici commerciali e abitanti pari a 0,92 mq./ab.);
-  zona 4 Murazzo rotto... (rapporto tra superfici commerciali e abitanti pari a 1,17 mq./ab.);
-  zona 5 Monte La Guardia... (rapporto tra superfici commerciali e abitanti pari a 0,45 mq./ab.);
-  zona 6 resto del territorio... (rapporto tra superfici commerciali e abitanti pari a 0,15 mq./ab.).
"Gli esercizi commerciali sono stati classificati per tipologia, differenziando gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, mancando totalmente le grandi strutture di vendita. L'analisi... è stata estesa anche agli esercizi pubblici e alle attività paracommerciali (banche, assicurazioni ecc.). Sono state classificate anche talune attività normate da regimi speciali, quali farmacie, le rivendite dei giornali, le rivendite di carburanti... I risultati dell'individuazione e localizzazione su tutto il territorio comunale delle varie attività sono riportati nelle tav. 1a e 1b... Dall'analisi della localizzazione sul territorio di tali attività sono stati derivati gli assi commerciali principali, anch'essi evidenziati nelle tav. 1a e 1b. Nella tav. 2 sono, invece, riportate le varie attività localizzate in rapporto alle principali vie di accesso..., con i relativi collegamenti extraurbani...".
In atto, in ottemperanza alle prescrizioni del vigente strumento urbanistico "la destinazione commerciale è consentita nelle zone A, ad esclusione degli interventi che comportano la variazione di destinazione d'uso, e nelle zone B e C", con alcune limitazioni". "La destinazione commerciale a piano terra è obbligatoria solo nelle fasce di zona B3... in atto tutte pressoché edificate... Non esistono di fatto nel vigente piano regolatore generale aree specificatamente destinate ad insediamenti commerciali per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali, ad eccezione dell'area D2v, in contrada Pignatuni-Arena... Per quanto riguarda le attrezzature pubbliche e di uso pubblico interessanti... l'attività commerciale, previste dal piano regolatore generale,... è stato realizzato solo il mercato coperto, in prossimità di via Basile, in atto con diversa utilizzazione".
2.  Obiettivi generali
Sulla scorta delle analisi effettuate, in sintesi sopra riportate, il progettista ha fissato i seguenti obiettivi da perseguire:
"-  la riqualificazione e la salvaguardia del tessuto urbano di antica origine;
-  il consolidamento e qualificazione della capacità attrattiva;
-  la funzione aggregativa e di vivibilità dell'area, contribuendo ad eliminare i fenomeni di degrado e abbandono".
Inoltre "per le periferie urbane" va perseguito quale obiettivo il "miglioramento della vita sociale dei quartieri e prevenzione dei fenomeni di degrado attraverso la qualificazione ed il potenziamento degli assi commerciali e dei nuclei dei servizio esistenti".
3.  Previsioni
Da quanto si evince dalla relazione tecnica, il piano prevede la riformulazione di talune norme del vigente piano regolatore generale relative alle zone di possibile insediamento di attività commerciali e puntualizzati gli standard e i requisiti di insediamento, in ottemperanza alle prescrizioni della legge regionale n. 28/99.
Le previsioni di piano proposte consistono in:
a)  zona A1, centro storico: per detta zona territoriale, la cui perimetrazione rimane invariata rispetto al vigente piano regolatore generale, è proposta una revisione delle norme urbanistiche contenute nell'art. 19 delle norme tecniche di attuazione vigenti, limitatamente all'eliminazione del vincolo di divieto di variazione di destinazione d'uso. La norma proposta in variante omette le parole "senza cambiamento di destinazione"ed inserisce il seguente paragrafo:
"E' consentita la variazione di destinazione d'uso per la realizzazione di residenze, esercizi commerciali, pubblici servizi, esercizi di artigianato e paracommerciali, nonché per lo svolgimento di attività turistico-ricettive e di intrattenimento e svago, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e delle dotazioni sugli spazi di pertinenza".
Attività d'uso ammesse:
-  residenza;
-  attività commerciali al dettaglio, esercizi di vicinato, gallerie commerciali, medie strutture di vendita;
-  pubblici esercizi in genere;
-  studi ed uffici professionali;
-  attività artigianali di servizio alla residenza, purché non rumorose, nocive, o in contrasto con l'utilizzazione residenziale della zona;
-  istituzioni religiose, culturali, scolastiche, sanitarie, sportive a carattere pubblico e privato;
-  banche, uffici finanziari;
-  locali per le attività ricreative e lo spettacolo;
-  alberghi, pensioni, case albergo e simili.
Attività e destinazioni d'uso vietate:
-  attività zootecniche e macelli;
-  attività industriali;
-  attività artigianali inquinanti, rumorose o incompatibili con la residenza;
-  attività che attraggono traffico motorizzato quali: grandi strutture di vendita, autofficine, distributori di carburanti e simili.
In tale zona possono essere attivati progetti di valorizzazione commerciale volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, artigianale di servizio e della recettività;
b)  variante da area pedonale ad area a parcheggio pubblico del "largo S. Giuliano";
c)  variante da attrezzatura pubblica sportiva esistente ad area a parcheggio pubblico, dell'area in prossimità della piazza S. Francesco di Paola;
d)  variante dell'art. 52 "Insediamenti industriali, artigianali e commerciali" delle norme tecniche di attuazione, nella parte relativa alla zona D3 (esposizione di prodotti artigianali e, limitatamente alle destinazioni d'uso in essa previste al fine di consentire oltre all'esposizione dei prodotti artigianali anche la commercializzazione degli stessi. Dall'elaborato "variante al regolamento edilizio e alle norme di attuazione del piano regolatore generale" si rileva che le modifiche apportate riguardano il primo comma che così recita: "E' consentita la costruzione di edifici e padiglioni destinati all'esposizione e vendita di prodotti artigianali, nonché di insediamenti commerciali di media e grande struttura di vendita, e centri commerciali". Inoltre il settimo capoverso dopo il primo comma la norma è cosi modificata: "L'area destinata a parcheggio deve essere non inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 10,00 di fabbrica; ed in caso di attività commerciale conforme a quanto indicato nel decreto presidenziale 11 luglio 2000, in attuazione della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999";
e)  variante da zona D1 - zona artigianale a zona D2V - zona commerciale di un'area, estesa circa 4,83 Ha., posta a ovest del centro urbano e a sud della frazione di Murazzo Rotto. Inoltre è proposta la variante alla norma delle vigenti norme tecniche di attuazione di cui al citato art. 52 "Insediamenti industriali, artigianali e commerciali" nella parte relativa alla zona D2V. Ciò al fine di adeguare la stessa alle prescrizioni della legge sulla riforma del commercio. Essa infatti prevede la seguente modifica del 4° comma: "Per l'area commerciale valgono le prescrizioni di cui al punto 2b dell'art. 5 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e quelle del decreto presidenziale 11 luglio 2000, in attuazione della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999";
f)  modifica dell'art. 8 delle norme tecniche di attuazione relativo al "Vincolo di non edificazione: vincolo a parcheggio". Il progetto di piano propone, dopo l'ultimo capoverso, la seguente integrazione:
Dotazione di parcheggi privati
Fatto salvo il rispetto dell'osservanza dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e successive modifiche ed integrazioni (di cui deve darsi dimostrazione grafica e numerica) e dell'art. 5/1-2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e decreto interministeriale 11 luglio 2000, sulla riforma della disciplina del commercio, gli edifici di nuova costruzione e i nuovi esercizi commerciali, debbono avere la seguente dotazione di spazi di sosta per veicoli:
a)  abitazioni: 1 mq. ogni 10 mc. (art. 2, legge n. 122 del 24 marzo 1989), garantendo almeno un posto auto per alloggio.
Nei casi di demolizione e ricostruzione, per gli edifici ricadenti nelle zone omogenee A e B, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 della legge regionale n. 19/72, così come modificato dall'art. 31 della legge regionale n. 21/73;
b)  esercizi commerciali: la dotazione minima di parcheggi pertinenziali, a servizio esclusivo di un determinato insediamento, direttamente e liberamente accessibili dalla clientela, è la seguente:
-  esercizi di vicinato: la stessa della funzione residenziale.
Medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 150:
-  alimentari/miste - mq. 1,00/mq. di superficie di vendita;
-  non alimentari - mq. 0,50/mq. di superficie di vendita.
Grandi strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 5.000:
-  alimentari/miste - mq. 2,00/mq. di superficie di vendita;
-  non alimentari - mq. 1,50/mq. di superficie di vendita.
Grandi strutture di vendita con superficie superiore a mq. 5.000:
-  alimentari/miste - mq. 2,50/mq. di superficie di vendita;
-  non alimentari - mq. 2,00/mq. di superficie di vendita.
Centri commerciali: la dotazione di parcheggi pertinenziali è calcolata distintamente:
-  per le medie e grandi strutture di vendita in esso presenti, come sopra indicato;
-  per la rimanente parte di esercizi commerciali e per le attività paracommerciali ed altre attività di servizio in esso presenti: mq. 1,007 per ogni mq. di superficie lorda di pavimento.
La disponibilità delle aree per parcheggio, nelle misure indicate, costituisce requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venir meno di tale requisito oggettivo costituisce motivo di revoca della stessa.
La possibile riduzione delle dotazioni minime previste può avvenire nei soli seguenti casi:
-  nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale con soli interventi di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso;
-  nella ristrutturazione o ampliamento di preesistenti strutture di vendita entro il 20% della superficie di vendita autorizzata;
-  nel caso la realizzazione di centri commerciali al dettaglio nel centro storico o nelle altre aree urbane a forte vocazione commerciale determini dei flussi di traffico aggiuntivo.
In tali casi il comune richiede, in alternativa, la monetizzazione parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree di parcheggi pubblici e verde pubblico.
Le grandi strutture commerciali devono inoltre essere dotate di aree di pertinenza per il carico e scarico delle merci e per il parcheggio dei veicoli merci;
c)  nel caso di destinazione d'uso non residenziale (uffici, ambulatori ecc.) deve essere rispettato quanto prescritto dal punto 2, dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, prevedendo almeno 40 mq. di parcheggi per ogni 100 mq. di superficie lorda con la suddetta destinazione.
Tale quantità è ridotta alla metà per le zone A e B, purché siano previste adeguate attrezzature integrative;
d)  per gli insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili, deve essere rispettato quanto prescritto dal punto 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché quanto indicato nelle specifiche norme di zona;
g)  modifica dell'art. 33 delle norme tecniche di attuazione relativo a "interpiani e cubatura". Da quanto si rileva dagli elaborati progettuali detta modifica, relativa solamente alle altezze libere interne dei locali con destinazione d'uso non abitativa, si è resa necessaria per agevolare l'utilizzazione di locali esistenti a negozi e pubblici esercizi. A tal fine la norma rielaborata prevede l'omissione, al primo comma del citato art. 33 della seguente frase: "L'altezza libera dei piani terreni destinati ad attività produttiva, e comunque diversa dalla residenza, deve essere non inferiore a m. 4,00". La suddetta frase è stata sostituita con il seguente paragrafo:
"I locali con destinazione d'uso non abitativa, quali negozi, pubblici esercizi, sale di riunione e di esposizione, sale da gioco, sale da spettacolo, palestre, laboratori, officine, magazzini e simili, fatte salve eventuali diverse prescrizioni discendenti da specifiche normative, devono avere altezza libera non inferiore a m. 3,50.
Nel caso sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima interna deve essere portata a m. 4,50.
Per gli edifici esistenti sono ammesse deroghe all'altezza minima sopraindicata, che comunque non potrà essere ridotta al di sotto di m. 3,00, in relazione alla documentata dotazione di impianti speciali di aerazione e di climatizzazione, adeguatamente dimensionati in funzione della destinazione d'uso dei locali.
Gli uffici, gli studi professionali, i gabinetti medici vengono assimilati ai fini dell'agibilità ai locali destinati ad abitazioni.";
Considerato che:
Da quanto si rileva dagli elaborati progettuali, il piano in esame, redatto in ossequio alle disposizioni della legge regionale n. 28/99 ed al D.P.R.S. 11 luglio 2000, propone esclusivamente varianti alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale a meno della localizzazione dell'area da destinare a zona D2V - commerciale che, allo stato attuale, è destinata a zona D1 - artigianale.
Le suddette nuove previsioni urbanistiche commerciali tendono pertanto a non incidere sostanzialmente sull'assetto urbanistico comunale tendendo alla riqualificazione del tessuto urbano di antiche origini ed alla salvaguardia del patrimonio storico esistente.
In linea generale il piano in esame persegue le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 28/99 e pertanto possono ritenersi condivisibili le previsioni dello stesso tranne quanto appresso si specifica:
a)  per la zona A1 - centro storico, l'art. 19 delle norme tecniche di attuazione proposto come sopra specificato prevede oltre alla possibilità del cambio di destinazione d'uso dell'edilizia esistente ad attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi anche quella riguardante attività turistico ricettive, studi professionali, banche, uffici ecc...
Rilevato che il piano in esame è stato redatto al fine di ottemperare agli obblighi comunali di adeguamento dello strumento urbanistico vigente discendenti dalle prescrizioni della legge regionale n. 28/99 sulla "Riforma della disciplina del commercio" secondo le disposizioni discendenti dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui al D.P.R.S. dell'11 luglio 2000, si ritiene non poter condividere, in questa sede, le previsioni di natura urbanistica non attinenti e/o connessi al settore commerciale che possono incidere sui criteri informatori del redigendo piano regolatore generale e pertanto si prescrive che l'art. 19 proposto venga così modificato:
"E' consentita la variazione di destinazione d'uso per la realizzazione di residenze, esercizi commerciali, pubblici servizi, esercizi di artigianato e paracommerciali, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e delle dotazioni sugli spazi di pertinenza.
Attività d'uso ammesse:
-  residenza;
-  attività commerciali al dettaglio, esercizi di vicinato, gallerie commerciali medie strutture di vendita;
-  pubblici esercizi in genere;
-  attività artigianali di servizio alla residenza, purché non rumorose, nocive, o in contrasto con l'utilizzazione residenziale della zona.
Attività e destinazioni d'uso vietate:
-  attività zootecniche e macelli;
- attività industriali;
-  attività artigianali inquinanti, rumorose o incompatibili con la residenza;
-  attività che attraggono traffico motorizzato quali: grandi strutture di vendita, autofficine, distributori di carburanti e simili.
In tale zona possono essere attivati progetti di valorizzazione commerciale volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, artigianale di servizi;
b)  nulla si rileva sulla proposta variante da "area pedonale" a "parcheggio pubblico" dell'area urbana denominata "largo S. Giuliano";
c)  per quanto riguarda la proposta variante da "attrezzatura sportiva esistente" a "parcheggio pubblico" dell'area in prossimità della piazza S. Francesco di Paola appare opportuno evidenziare che nessuna motivazione viene addotta, nelle relazioni tecniche di piano, a supporto della scelta urbanistica effettuata. Inoltre nelle medesime relazioni non è specificata l'esatta tipologia dell'impianto sportivo esistente né è fatto alcun cenno, in ragione degli standards urbanistici fissati dal decreto ministeriale n. 1444/68, sulla quantità residua, a seguito della variante, di attrezzature sportive esistenti. Dagli elaborati grafici ed in particolare dalla 'Tavola unica" - Localizzazione della variante al piano regolatore generale nell'attuale contesto territoriale, scala 1:2.000, si rileva che l'impianto sportivo in parola è un "campo da calcio", ma non è rilevabile né dallo stralcio del vigente piano regolatore generale della medesima "Tavola unica" né dalle relazioni tecniche, se nel territorio comunale esiste altra attrezzatura sportiva di eguale tipologia. Per le superiori considerazioni non si ritiene meritevole di approvazione la proposta variante;
d)  nulla si rileva sulla proposta variante della norma relativa alla zona D3 e pertanto si condividono le modifiche della stessa così come riportate nel superiore corrispondente punto d);
e)  per quanto riguarda la proposta variante da zona D1 a zona D2V e della relativa modifica della norma di attuazione come sopra riportata, di un'area, estesa circa 4,83 Ha., posta a ovest del centro urbano e a sud della frazione di Murazzo Rotto, dalla carta dei vincoli allegata allo schema di massima del redigendo piano regolatore generale, trasmessa a quest'ufficio con nota sindacale n. 494/UTU dell'11 ottobre 2005, si rileva che l'area oggetto della variante è sottoposta a vincolo paesaggistico discendente dalla legge n. 1497/1039. Considerato che la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali non ha espresso, come nelle premesse specificato, il necessario parere sulla previsione in argomento, e che il 3° comma delle vigenti norme tecniche di attuazione relative alla zona D2V, prevede che "L'edificazione è subordinata alla redazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione", si ritiene che, per quanto attiene la materia strettamente urbanistica la proposta variante può essere approvata con la seguente modifica alla succitata norma: "L'edificazione è subordinata alla redazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione da approvare previa acquisizione del nulla osta della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali";
f)  le modifiche apportate all'art. 8, così come riportate nel superiore corrispondente punto f), risultano formulate in conformità alle prescrizioni della legge regionale n. 28/99 ed alle direttive di cui all'art. 16 del D.P.R.S. 11 luglio 2000 e pertanto si ritengono le stesse meritevoli di approvazione;
g)  nulla si rileva sulla proposta variante all'art. 33 "Interpiani e cubature", riportata la superiore corrispondente punto g).
Osservazione ditta Saletti Giuseppe: non si accoglie in conformità e per le motivazioni espresse dal progettista con nota del 30 maggio 2005 e dal consiglio comunale con delibera n. 37 del 20 luglio 2005.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato si è del parere che la programmazione urbanistica commerciale adottata, in variante al vigente piano regolatore generale, dal consiglio comunale di Randazzo, con delibera n. 62 del 28 dicembre 2004, sia meritevole di approvazione con gli stralci, modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata...";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 14 del 10 novembre 2005, reso dall'unità operativa 5.2 del servizio 5/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 40/95;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure indicate dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99 ed al D.P.R. dell'11 luglio 2000, in conformità al parere n. 14 del 10 novembre 2005, reso dall'unità operativa 5.2 del servizio 5/D.R.U. in premessa citato, è approvata la programmazione urbanistica commerciale in variante al piano regolatore generale vigente del comune di Randazzo, adottata dal comune con delibera consiliare n. 62 del 28 dicembre 2004.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 14 del 10 novembre 2005, reso dall'unità operativa 5.2 del servizio 5/D.R.U.;
 2)  delibera consiliare n. 62 del 28 dicembre 2004, resa dal comune di Randazzo;
 3)  delibera consiliare n. 37 del 20 luglio 2005, resa dal comune di Randazzo;
 4)  relazione tecnica;
 5)  variante al piano regolatore generale - relazione tecnica;
 6)  variante al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione di piano regolatore generale;
 7)  tav.  unica  - variante al piano regolatore generale; 
 8)  tav.  1  - carta dei vincoli; 
 9)  tav.  1a  - rete commerciale - centro urbano; 
10)  tav.  1b  - rete commerciale - Murazzo Rotto - Monte La Guardia; 
11)  tav.  2  - individuazione del centro storico e delle aree a forte vocazione commerciale; 
12)  tav.  3a  - rete commerciale centro urbano; 
13)  tav.  3b  - rete commerciale Murazzo Rotto - Monte La Guardia; 

14)  studio geologico;
15)  integrazione studio geologico.

Art. 3

Il comune di Randazzo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.
Palermo, 25 novembre 2005.
  LIBASSI 

(2005.48.3049)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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