REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 DICEMBRE 2005 - N. 56
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 14 novembre 2005.
Annullamento del decreto 22 dicembre 2003, concernente approvazione del programma costruttivo, via Randazzini, da realizzare nel comune di Caltagirone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto l'art. 8 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991;
Premesso che:
-  con delibera consiliare n. 144 del 30 luglio 2003 il comune di Caltagirone ha adottato, in variante al piano regolatore generale vigente, il programma costruttivo in via Randazzini;
-  a seguito di istanza sindacale prot. n. 49861 del 6 novembre 2003 questo Assessorato, con decreto n. 1573/D.R.U. del 22 dicembre 2003, ha approvato il suddetto programma costruttivo;
-  con esposti a firma dei sigg.ri Salvatore Minniti e Lucia Cavalieri sono state denunciate presunte illegittimità avverso la citata delibera consiliare ed in conseguenza del decreto n. 1573/D.R.U. del 22 dicembre 2003;
Vista la nota prot. n. 53988 del 7 settembre 2005, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Caltagirone notizie in ordine alle presunte illegittimità denunciate dagli esponenti ed in particolare in ordine al mancato preventivo avviso, da parte del comune, ai proprietari delle aree oggetto dell'intervento costruttivo, dell'avvio del procedimento d'esproprio, ed alla mancata preventiva acquisizione del parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Visto il foglio prot. n. 1180/14.9.05 dell'8 settembre 2005, con il quale il responsabile comunale del settore V - pianificazione urbanistica e progetti urbani ha relazionato in ordine alla localizzazione del programma costruttivo in argomento e ha formulato le seguenti deduzioni:
"...il programma è stato riadottato con la citata delibera n. 144/2003 su proposta dell'ufficio del 16 maggio 2003 protocollo n. 4692 del 6 giugno 2003 e quindi in data antecedente alla entrata in vigore del disposto di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 (30 giugno 2003)" e che, "in ogni caso... comunicazione del 25 febbraio 2004 è stata notificata alla ditta in data 16 marzo 2004 inviando alla stessa copia del decreto n. 1573/2003".
"In riferimento al secondo punto si rileva che le aree oggetto del programma costruttivo non sono vincolate ai sensi della legge n. 1089/39; le stesse sono limitrofe alla villa ed al relativo giardino di pertinenza dichiarate di interesse storico-artistico con il decreto n. 1129/86".;
Vista la nota prot. n. 61388 del 12 ottobre 2005, con la quale questo Assessorato, nella considerazione che le notizie fornite dal responsabile del settore V del comune di Caltagirone potessero essere condivise limitatamente alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali diCatania ma non nella parte riguardante il contestato mancato avviso del procedimento, ha comunicato all'amministrazione comunale di Caltagirone ed alla cooperativa assegnataria dell'area oggetto dell'intervento l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del decreto n. 1357/2003, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 10/91;
Visto il foglio prot. n. 1302 del 26 ottobre 2005, con il quale il responsabile del settore V del comune di Caltagirone ha controdedotto ai rilievi formulati da questo Assessorato;
Visto il parere n. 13 del 7 novembre 2005 reso dall'unità operativa 5.2/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
1)  la delibera n. 144 relativa all'approvazione, in variante al vigente strumento urbanistico, del programma costruttivo è stata assunta dal consiglio comunale in data 30 luglio 2003 e pertanto in data successiva a quella del 30 giugno 2003 di entrata in vigore del citato D.P.R. n. 327/2001 che, all'art. 11 sancisce che "Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento... nel caso di adozione di una variante al piano regolatore..., almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale. E' da ritenere pertanto ininfluente il fatto che la proposta di delibera, formulata dal servizio urbanistica del comune di Caltagirone, è stata sottoposta al consiglio comunale, in data 16 maggio 2003, prima dell'entrata in vigore della suddetta norma.
2)  Da quanto agli atti di quest'Assessorato e dal contenuto della nota prot. n. 10091/05 del 23 settembre 2005 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali diCatania si rileva che il programma costruttivo in argomento è stato approvato dal consiglio comunale di Caltagirone in regime di un piano regolatore generale vigente (decreto n. 134/84) e di un piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 55 del 3 maggio 2000 successivamente approvato da quest'Assessorato con decreto n. 265 del 12 marzo 2004. In quest'ultimo strumento urbanistico (tav. 1.14 denominata "Emergenze architettoniche, monumentali ed ambientali nel centro urbano") la Villa Minniti risulta inserita nell'elenco dei beni isolati del comune diCaltagirone (zona A), e in ottemperanza alle prescrizioni di cui al citato decreto qualunque intervento entro i 100 metri dal bene stesso deve essere sottoposto al parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali. Tuttavia, rilevato che il suddetto decreto approvativo è entrato in vigore successivamente alla data di approvazione del programma costruttivo di via Randazzini, l'attestazione del responsabile di cui al punto 2 delle superiori premesse, risulta adeguata alla situazione di fatto alla data del 30 luglio 2003.
3)  Avendo quest'ufficio ritenuto, esclusivamente per i motivi riportati al superiore punto 1, che la procedura di approvazione del programma costruttivo in via Randazzini è irregolare, con nota prot. n. 61388 del 12 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 10/91, è stato comunicato all'amministrazione comunale diCaltagirone ed alla cooperativa assegnataria dell'area oggetto dell'intervento, l'avvio del procedimento relativo all'eventuale annullamento in autotutela del decreto n. 1357 del 22 dicembre 2003.
4)  A seguito del suddetto avviso il responsabile del settore V del comune diCaltagirone, con nota prot. n. 1302 del 26 ottobre 2005, ha controdedotto ai rilievi formulati da quest'ufficio ribadendo di non ritenere illegittima la citata delibera del consiglio comunale n. 144 del 30 luglio 2005 in quanto la stessa "è di riadozione del programma costruttivo di cui alla delibera di consiglio comunale n. 54 del 14 maggio 2002"; e "fa salvo quanto già adottato con la precedente delibera senza alcuna modifica alle previsioni del programma costruttivo...". Inoltre con la medesima nota il suddetto responsabile comunale controdeduce "in merito alla presunta classificazione della Villa Minniti quale bene isolato" sebbene quest'ufficio avesse già condiviso (nota prot. 61388/2005, punto 2) l'attestazione resa in ordine alla mancata sussistenza, alla data del 30 luglio 2003, di vincoli storico-paesaggistici nell'area interessata dal programma costruttivo di via Randazzini.
Ritenuto che:
- il decreto n. 1357 del 22 dicembre 2003 sia irregolare in quanto conseguenziale alla delibera di consiglio comunale n. 144 del 30 luglio 2003 illegittima in quanto assunta senza il preventivo avviso dell'avvio del procedimento di esproprio previsto dall. 11, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 327/2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003.
-  Le controdeduzioni addotte dal responsabile comunale e riportate al superiore punto 4 siano ininfluenti in quanto l'irregolarità della citata delibera di C.C. n. 144/2003 non sta nel contenuto ma nelle preventive procedure di legge sopra richiamate.
Per tutto quanto sopra, si è del parere che il decreto n. 1357 del 22 dicembre 2003 di approvazione del programma costruttivo di via Randazzini di Caltagirone debba essere annullato in autotutela, evidenziando altresì la conclusione negativa del relativo procedimento amministrativo incardinato in questo dipartimento...";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti delle leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica e in conformità al parere n. 13 del 7 novembre 2005 reso dall'unità operativa 5.2/D.R.U. di questo Assessorato, è annullato in autotutela il decreto n. 1357 del 22 dicembre 2003 di approvazione del programma costruttivo di via Randazzini di Caltagirone, adottato con delibera consiliare n. 144 del 30 luglio 2003.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto e ne costituisce allegato il parere n. 13 del 7 novembre 2005 reso dall'unità operativa 5.2/D.R.U.

Art. 3

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione dell'allegato, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 novembre 2005.
  LIBASSI 

(2005.47.2938)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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