REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


CIRCOLARE 15 dicembre 2005, n. 16.
Legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, art. 3: prestiti quinquennali alle famiglie di nuova costituzione o in condizione di temporaneo e particolare disagio - Anno 2006

AI COMUNI DELLA REGIONE
e p.c.  alla federazione siciliana delle banche di credito cooperativo 

AL CREDITO SICILIANO
La legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia, all'art. 3 prevede la concessione di contributi per l'abbattimento totale o parziale degli interessi su prestiti quinquennali, di importo non superiore a E 25.000,00, in favore di famiglie di nuova costituzione o in condizione di temporaneo e particolare disagio.
Per l'attuazione dell'intervento, questo Assessorato, in data 30 novembre 2004, adottando lo schema convenzionale approvato con D.P. 24 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 3 dicembre 2004) ha stipulato apposite convenzioni con il Credito siciliano e con la Federazione siciliana delle Banche di credito cooperativo, di cui è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 24 dicembre 2004.
Com'è noto, nell'anno 2005, ha avuto luogo la prima attuazione dell'intervento, con l'approvazione della graduatoria dei beneficiari e con la concessione ai medesimi dei relativi prestiti.
I criteri e le modalità per l'accesso ai contributi in oggetto, già approvati con decreto presidenziale 25 maggio 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 18 giugno 2004, vengono riprodotti per l'anno 2006 nel testo che si allega alla presente, contenente, altresì, il modello di domanda.
L'elenco delle banche appartenenti alla Federazione siciliana delle Banche di credito cooperativo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 4 febbraio 2005.
I cittadini interessati, in possesso dei requisiti soggettivi previsti, dovranno presentare la richiesta dal 2 gennaio al 28 febbraio 2006, esclusivamente presso gli sportelli regionali delle banche convenzionate già indicate, Credito siciliano e Banche di credito cooperativo.
Gli uffici di servizio sociale, nell'ambito dei propri compiti di segretariato sociale, avranno cura di dare ampia comunicazione delle linee dell'intervento a tutti i cittadini, con particolare riferimento alle giovani coppie, alle famiglie con anziani non autosufficienti o con soggetti portatori di handicap ed alle famiglie monoparentali, collaborando attivamente con questo Assessorato alla ottimale realizzazione delle finalità della legge.
La presente verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet di questo Assessorato.
  L'Assessore: STANCANELLI 

Allegato
Finalità dell'intervento
Il contributo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/2003 è volto all'abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali d'importo non superiore a E 25.000,00 onde consentire:
- il superamento di ostacoli di natura economica alla formazione di nuove famiglie;(*)
- il sostegno di nuclei familiari in condizioni di temporaneo e particolare disagio.
Beneficiari del predetto intervento sono:
1) coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta;
2) famiglie con a carico e convivente da almeno un anno uno o più dei seguenti soggetti:
-  anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
-  persona non autosufficiente. In tale fattispecie il contributo può essere accordato anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze del soggetto;
3) famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidano di accogliere ed accudire uno o più anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale;
4) famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:
-  figlio minore di età;
-  anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
-  malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico. In tale fattispecie il contributo può essere accordato anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze del soggetto.
L'intervento regionale richiede ai beneficiari di farsi parte attiva per superare le momentanee difficoltà economiche della propria famiglia. L'erogazione del prestito è gestita dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, attraverso specifica convenzione con istituti bancari, enti finanziari, assicurativi o previdenziali, stipulata ai sensi del 5° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2003.


(*)Per famiglia si intende,ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, quella "fondata sul matrimonio,o comunque su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido".
Requisiti per l'accesso al prestito
Per poter accedere alla concessione del prestito agevolato il nucleo familiare beneficiario deve:
a) risiedere in Sicilia alla data di presentazione dell'istanza; nei casi di famiglia extracomunitaria è necessario che alla stessa data i componenti siano in possesso del permesso di soggiorno;
b) avere un indicatore ISEE (decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e regolamento attuativo approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni) non superiore ai 30.000,00 euro;
c) non avere avuto analoghe agevolazioni da parte dello Stato, della Regione e degli enti locali, né accesso al contributo di cui all'art. 4, 5° comma, della legge regionale n. 10/2003.
d) assicurare le necessarie garanzie creditizie all'istituto di credito convenzionato cui ci si rivolge per accedere al prestito, in relazione all'entità dello stesso.
Procedura per la predisposizione dell'istanza e modalità operative
La richiesta di prestito può essere effettuata da uno solo dei componenti del nucleo familiare; le condizioni che consentono l'accesso al prestito sono autocertificate dal richiedente, fatta eccezione per la documentazione sanitaria attestante lo stato di invalidità per il quale va presentata la documentazione rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale competente.
- Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti, pena l'esclusione, dal 2 gennaio al 28 febbraio di ogni anno presso la banca.
- La banca curerà l'istruttoria necessaria per l'affidamento, in conformità delle proprie norme statutarie e regolamentari, e potrà richiedere ai soggetti interessati ogni ulteriore documentazione o notizia ritenuta necessaria. La banca, inoltre, sulla base di dichiarazioni rese dai richiedenti e della relativa documentazione allegata, istruirà le istanze applicando i criteri stabiliti con il D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004; indi, stabiliti l'ammissibilità della richiesta, l'importo del prestito e le modalità di erogazione e di restituzione, la stessa dovrà, sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti, acquisire la disponibilità degli interessati alla stipula del contratto di prestito alle condizioni previste; la predetta procedura dovrà essere conclusa entro il 30 aprile di ogni anno.
- Entro il 31 maggio dovrà pervenire alla Regione la comunicazione della banca circa i prestiti concedibili, il loro ammontare e l'entità degli interessi a carico della Regione nel quinquennio, mediante invio di elenchi distinti per tipologie di nuclei familiari; a tale comunicazione dovrà essere allegata copia delle istanze ammissibili corredate della relativa documentazione, con annessi piani di ammortamento. Inoltre, verrà trasmesso da parte della banca l'elenco dei soggetti privi dei requisiti di ammissibilità richiesti dal D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004.
-  La Regione, sulla base delle comunicazioni delle banche convenzionate e delle priorità fissate nel D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004, stilerà la graduatoria degli aventi diritto al prestito agevolato per l'esercizio finanziario in relazione alle disponibilità economiche. La graduatoria dovrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro il 31 ottobre di ogni anno; entro il medesimo termine verrà emesso il decreto di assunzione dell'impegno cumulativo, con indicazione degli aventi titolo riferiti ad ogni singolo istituto di credito cui gli stessi fanno capo.
- Sulla base della predetta graduatoria la banca, ricorrendone ancora tutti i presupposti sul merito di credito, dovrà immediatamente acquisire la disponibilità degli interessati alla stipula del contratto di prestito alle condizioni stabilite e avrà tempo fino al 31 dicembre di ogni anno per stipulare il contratto di prestito, nel quale dovrà farsi espresso richiamo al D.P.R.S. n 150 del 25 maggio 2004, al D.P.R.S. n. 282/S4-S.G. del 24 novembre 2004 ed alle convenzioni stipulate e dovrà quindi avviare la procedura di erogazione.
La banca trasmetterà immediatamente alla Regione copia del contratto definitivo e dell'atto di erogazione, unitamente al piano di ammortamento.
Per le coppie che dichiarino di volere contrarre matrimonio entro un anno dalla presentazione della richiesta, l'erogazione delle somme afferenti l'intervento regionale è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio.
Ammontare del prestito e ripartizione della dotazione finanziaria
Il prestito potrà variare da un minimo di 5.000,00 ad un massimo di 25.000,00 euro. Il suo ammontare verrà stabilito dall'istituto di credito convenzionato in base alla richiesta, alle risultanze degli accertamenti in merito al possesso delle garanzie creditizie e ai parametri previsti dal presente provvedimento; verranno esclusi dal prestito i soggetti che abbiano una situazione debitoria che evidenzi l'impossibilità di rimborso del prestito stesso.
L'Amministrazione regionale coprirà integralmente l'ammontare degli interessi nel caso di:
a) coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta, con età di entrambi inferiore ai 35 anni e con ISEE inferiore ai 26.000,00 euro;
b) famiglie con a carico e convivente, da almeno un anno, anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente o persona non autosufficiente, aventi ISEE inferiore ai 18.000,00 euro;
c)  famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, o figlio minore di età o anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, o malato psichico, o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico, aventi ISEE inferiore ai 20.000,00 euro.
Per condizioni economiche eccedenti i sopra riportati parametri, ma rientranti nei limiti di accesso al contributo (pari a 30.000,00 euro) e per fattispecie diverse nella composizione del nucleo familiare, l'Amministrazione regionale coprirà il 50% dell'ammontare degli interessi derivanti dal prestito.
La disponibilità di bilancio relativa a ciascun esercizio finanziario sarà così suddivisa:
- 35% per le coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta;
- 25% per le famiglie con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:
- anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
- persona non autosufficiente;
- 10% per famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidano di accogliere ed accudire uno o più anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale;
- 30% per famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:
- figlio minore di età;
- anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
- malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico.
In base alla predetta ripartizione delle disponibilità finanziarie, l'Amministrazione regionale stilerà una graduatoria, per ciascuna delle sopra riportate categorie di aventi diritto, con priorità per i nuclei familiari con minore I.S.E.E.. Nell'ambito di ciascuna graduatoria avranno, tuttavia, precedenza le istanze relative a nuclei familiari che siano andati incontro a temporanea difficoltà economica per eventi particolari intervenuti da non oltre un anno dalla richiesta, quali:
- aumento del carico familiare dovuto a:
-  parto gemellare;
-  adozione di uno o più figli;
- perdita o riduzione dell'attività lavorativa di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare dovuto a:
- decesso;
- stato di invalidità accertato, per il quale il soggetto risulti ancora in attesa della prevista provvidenza economica;
- stato di disoccupazione da parte di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare con età superiore ai 40 anni, in conseguenza di ristrutturazione e/o cessazione dell'attività aziendale presso cui prestava lavoro dipendente.
Le istanze ritenute ammissibili da parte degli istituti di credito, che non abbiano trovato copertura nell'esercizio finanziario, saranno rinviate d'ufficio all'esercizio successivo ed accolte in via prioritaria fino al raggiungimento del 30% della nuova dotazione finanziaria. Le rimanenti istanze andranno considerate rigettate per mancata disponibilità economica, rimanendo facoltà del richiedente la riproduzione dell'istanza nel nuovo esercizio finanziario, previa conferma del permanere dei requisiti richiesti per la concessione del contributo.
Ove gli stanziamenti nelle singole categorie sopra riportate, eccedano l'entità delle istanze ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria degli istituti di credito convenzionati, la relativa disponibilità finanziaria andrà ridistribuita sulla dotazione dei rimanenti interventi nel rispetto delle medesime proporzioni.

Schema di convenzione tra la Regione e le banche per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2003

Convenzione tra la Regione Sicilia e la Banca..................................................................
riguardante procedure e modalità relative alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 luglio 2003 n. 10, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4.
L'anno .......... in questo giorno .................................................................. in Palermo, presso gli uffici dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria n. 34/36, tra la Regione Sicilia (codice fiscale n. 80012000826) (in seguito indicata come "Regione"), rappresentata, in forza del 5° comma dell'art. 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, dal dirigente generale pro-tempore del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, dott. ....................................

e

la Banca.................................................................. (partita IVA n. ....................) (in seguito indicata come "Banca"), rappresentata dal sig. ........................................................... in forza della deliberazione ..................................................

si conviene e stipula quanto segue


Art. 1

La banca, ricorrendone tutti i presupposti di natura istruttoria e sul merito di credito, si impegna a concedere i prestiti quinquennali previsti dalla legge 31 luglio 2003, n. 10, art. 3, ai soggetti indicati dalla Regione, sulla base della normativa vigente in materia e secondo i criteri indicati nel D.P.R.S. n.150 del 25 maggio 2004.
La Regione corrisponderà un contributo per un periodo di 5 anni, commisurato ad un importo di prestito non inferiore a E 5.000,00, e non superiore a E 25.000,00, finalizzato alla copertura totale o parziale degli interessi.
Il tasso di interesse che verrà applicato dovrà essere fisso e non potrà essere maggiore dell'indice I.R.S. (Interest Rate Swap), lettera di durata pari a quella del mutuo, rilevato con valuta terz'ultimo giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, arrotondato ai 5 centesimi superiori e maggiorato di 1,90 punti.

Art. 2

Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti, pena l'esclusione, dal 2 gennaio al 28 febbraio di ogni anno presso la banca.
La banca curerà l'istruttoria necessaria per l'affidamento, in conformità delle proprie norme statutarie e regolamentari, e potrà richiedere ai soggetti interessati ogni ulteriore documentazione o notizia ritenuta necessaria. La banca, inoltre, sulla base di dichiarazioni rese dai richiedenti e della relativa documentazione allegata, istruirà le istanze applicando i criteri stabiliti con il D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004; indi, stabiliti l'ammissibilità della richiesta, l'importo del prestito e le modalità di erogazione e di restituzione, la stessa dovrà, sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti, acquisire la disponibilità degli interessati alla stipula del contratto di prestito alle condizioni previste; la predetta procedura dovrà essere conclusa entro il 30 aprile di ogni anno.
Entro il 31 maggio dovrà pervenire alla Regione la comunicazione della banca circa i prestiti concedibili, il loro ammontare e l'entità degli interessi a carico della Regione nel quinquennio, mediante invio di elenchi distinti per tipologie di nuclei familiari; a tale comunicazione dovrà essere allegata copia delle istanze ammissibili corredate della relativa documentazione, con annessi piani di ammortamento. Inoltre, verrà trasmesso da parte della banca l'elenco dei soggetti privi dei requisiti di ammissibilità richiesti dal D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004.
La Regione, sulla base delle comunicazioni delle varie banche convenzionate e delle priorità fissate nel D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004, stilerà la graduatoria degli aventi diritto al prestito agevolato per l'esercizio finanziario in relazione alle disponibilità economiche. La graduatoria dovrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro il 31 ottobre di ogni anno; entro il medesimo termine verrà emesso il decreto di assunzione dell'impegno cumulativo, con indicazione degli aventi titolo riferiti ad ogni singola banca convenzionata, cui gli stessi fanno capo.
Sulla base della predetta graduatoria la banca, ricorrendone ancora tutti i presupposti sul merito di credito, dovrà acquisire la disponibilità degli interessati alla stipula del contratto di prestito alle condizioni stabilite e avrà tempo fino al 31 dicembre di ogni anno per stipulare il contratto di prestito, nel quale dovrà farsi espresso richiamo al D.P.R.S. n 150 del 25 maggio 2004, al D.P.R.S. n. 282/S4-S.G. del 24 novembre 2004 ed alla presente convenzione, ed avviare la procedura di erogazione.
La banca trasmetterà immediatamente alla Regione copia del contratto definitivo e dell'atto di erogazione, unitamente al piano di ammortamento.
Per le coppie che dichiarino di volere contrarre matrimonio entro un anno dalla presentazione della richiesta, l'erogazione delle somme afferenti l'intervento regionale è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio.

Art. 3

La banca, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento per sopravvenuta mancanza dei requisiti di merito creditizio, ne darà immediata comunicazione alla Regione. In tal caso si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del contributo con conseguente scorrimento della graduatoria nei limiti del contributo impegnato.

Art. 4

I prestiti saranno erogati in unica soluzione, secondo la contrattualistica in uso presso ogni banca convenzionata. Con l'erogazione del finanziamento resta definitivamente stabilito il tasso applicato ad ogni singolo prestatario, restando a carico dello stesso il rimborso del capitale ovvero il rimborso del capitale e del 50% degli interessi contrattuali di competenza, in base alle disposizioni richiamate dal D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004.
L'ammortamento del prestito procederà a rate mensili o trimestrali o semestrali.
La Regione disporrà il pagamento del contributo tramite il proprio tesoriere, con rate semestrali, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre, con valuta e secondo le modalità indicate dall'art. 37 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

Art. 5

La Regione non offre garanzie sostitutive o integrative di quelle offerte dai beneficiari aventi diritto all'agevolazione.

Art. 6

La banca darà immediata comunicazione alla Regione delle avvenute estinzioni, totali o parziali, dei prestiti senza alcun onere a carico dei prestatari. La Regione dispone, per i prestiti estinti interamente, la cessazione del contributo con effetto dall'estinzione medesima, mentre per i prestiti estinti parzialmente il contributo è ridotto in proporzione al capitale rimborsato, previa determinazione dell'ammontare da parte della banca.

Art. 7

In caso di mancato pagamento di almeno 2 rate di ammortamento, la Banca si riserva di intraprendere le azioni legali a tutela del credito nei confronti del beneficiario del prestito, dandone contestuale informativa alla Regione per l'interruzione del pagamento del contributo regionale.
La Regione corrisponderà il contributo fino alla prima rata non pagata.
La Regione non risponde in alcun modo degli eventuali interessi di preammortamento e di mora a carico del beneficiario del prestito.

Art. 8

La banca dichiara di accettare, a ristoro degli oneri derivanti dall'espletamento dell'istruttoria delle pratiche, come prima specificata, un rimborso forfettario non superiore ad E 150,00 per ogni istanza; tale somma verrà corrisposta anticipatamente dal richiedente e verrà restituita, detratte le spese effettivamente sostenute, ove, per qualsiasi motivo, si verifichi rinunzia all'operazione prima che venga iniziata l'istruttoria stessa. Solo ed esclusivamente nel caso che l'istanza, ritenuta ammissibile d'accesso al contributo, non abbia trovato accoglimento per mancata disponibilità finanziaria da parte della Regione, tale rimborso forfettario delle spese istruttorie non sarà dovuto all'atto dell'eventuale riproposizione nel nuovo esercizio finanziario.

Art. 9

Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione Sicilia, presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - servizio 2, via Trinacria, nn. 34/36 - 90144 Palermo, quelle dirette alla Banca presso la propria sede, via.................................................................. ........................................................... all'attenzione del sig...................................................................

Art. 10

La presente convenzione, per le parti non espressamente previste nei precedenti articoli, si adegua alla normativa vigente in materia di prestiti e a quanto previsto dal D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004.

Art. 11

La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei prestiti da essa previsti, salva la facoltà per le parti di darne disdetta con un preavviso di sei mesi. La risoluzione, se interverrà, avrà effetto soltanto sulle pratiche in istruttoria, con esclusione di quelle per le quali sia già stato stipulato il contratto di prestito; a queste ultime si applicheranno, fino alla totale estinzione, le pattuizioni della presente convenzione.

Art. 12

Le eventuali spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico della banca.

Art. 13

La presente convenzione viene redatta in 4 esemplari ed è impegnativa per la banca dal momento della stipula, mentre lo sarà per la Regione solo dopo che sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento d'approvazione.
Il legale rappresentante della banca 
L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali 
.......................................................... 
.................................................................. 
  Alla Banca 
  ..................................................................
  ..................................................................  
  Dovranno essere presentate due copie della presente domanda  


DOMANDA DI CONTRIBUTO PER CREDITO AGEVOLATO

AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2003, N. 10
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47, 48 e 76, con ammonizione sulle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni false o mendaci
Il/La sottoscritto/a (cognome) .................................................................. (nome) .................................................................. nato/a a: ........................... prov. .......................................................................... il ...................... residente in via/piazza .................................................................. n. ........ Comune .................................................................. C.A.P. ................. prov. ........ Telefono ...................... / .................................................................. Attività lavorativa: dipendente ..................................................................
altro- specificare ..................................................................
Chiede

-  la concessione di un contributo, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, per abbattimento degli interessi su un prestito per un importo di euro ..............;
-  la concessione di un contributo, ai sensi. dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 per abbattimento degli interessi su un prestito per un importo di euro ........................
Importo minimo del prestito 5.000,00 euro - Importo massimo del prestito 25.000,00 euro.
Dichiara

-  che nessun altro membro del proprio nucleo familiare ha inoltrato o inoltrerà in futuro istanza per i sopra riportati contributi;
-  che il proprio nucleo familiare è stato interessato da uno dei seguenti eventi intervenuti da non più di un anno dalla presente istanza che comportano temporanea difficoltà economica per lo stesso:
A)  aumento del carico familiare derivante da:
 -  parti gemellari;
 -  inserimento in famiglia di uno o più figli adottivi;
B)  perdita o riduzione dell'attività lavorativa di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare, derivante da:
 -  decesso;
 -  stato di invalidità accertato per il quale il soggetto risulta ancora in attesa della prevista provvidenza economica;
C)  stato di disoccupazione da parte di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare con età superiore ai 40 anni, in conseguenza di ristrutturazione e/o cessazione dell'attività aziendale presso cui prestava lavoro dipendente.
Dichiara inoltre

-  che la propria famiglia risiede in Sicilia;
-  che la propria famiglia ha un ISEE non superiore a euro 30.000;
-  che la propria famiglia rientra in una delle seguenti tipologie:
-  coppia che ha contratto matrimonio da non più di un anno dalla presente istanza: età dei componenti inferiore ai 35 anni; età di almeno uno dei componenti superiore ai 35 anni;
-  coppia che intende contrarre matrimonio entro un anno dalla presente istanza: età dei componenti inferiore ai 35 anni; età di almeno uno dei componenti superiore ai 35 anni;
-  famiglia con a carico e convivente da almeno un anno dalla presentazione della presente istanza: n. ...... anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente; persona non autosufficiente;
si intende richiedere il contributo anche per ristrutturazione o adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona portatrice di handicap; a tal fine dichiara che l'abitazione di residenza è prima abitazione;
-  famiglia che successivamente alla costituzione decide di accogliere ed accudire n. ...... anziani, parenti in linea diretta di primo o secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale;
-  famiglia monoparentale con a carico e convivente da almeno un anno: n. ...... figlio minore di età; n. ...... anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente; n. ...... malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico;
si intende richiedere il contributo anche per ristrutturazione o adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona portatrice di handicap; a tal fine dichiara che l'abitazione di residenza è prima abitazione;
-  che le persone inserite nel proprio stato di famiglia sono quelle indicate nell'apposita tabella allegata e che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'intero nucleo familiare risulta nella tabella allegata alla presente istanza come da attestato rilasciato dagli appositi enti abilitati (C.A.F., I.N.P.S. ecc.) e allegato alla presente;
-  che non ha usufruito di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e/o privati, escluse le agevolazioni fiscali;
-  di possedere le necessarie garanzie creditizie in relazione all'entità del prestito richiesto;
-  che non sono in corso le seguenti condizioni:
-  protesti di titoli cambiari;
-  procedure legali per recupero credito e/o altre situazioni moratorie;
-  eventuali procedure fallimentari in corso.

In fede ...............................................................

Luogo e data .....................................................
Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Regione Sicilia attraverso gli istituti di credito, che agiscono in suo nome e conto, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti anche in futuro.
In particolare, tali dati saranno raccolti presso di Lei o presso altri soggetti che custodiscono tali dati, quali ad esempio: amministrazioni pubbliche, pubblici registri, CCIAA, banche dati di società private, intermediari bancari e finanziari, società controllanti e/o collegate.
Precisiamo che per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

Tutti i dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità:
1)  finalità strettamente funzionali alla istruzione della domanda di ammissione ai benefici previsti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2003;
2)  finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai suddetti benefici.
Si precisa che i dati personali da conferire sono anche dati sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato e/o dei soggetti sui quali viene esercitata la potestà genitoriale ovvero la tutela.
Modalità di trattamento

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nonché archivio cartaceo mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche residenti presso società di servizi esterne alla Regione Sicilia e agli istituti di credito convenzionati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 9 della legge n. 675/1996, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 1, comma 2, legge n. 675/96 necessarie al trattamento in questione.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati e/o diffusi:
-  alle pubbliche amministrazioni (ASL, comuni ecc.) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
-  alla Regione Sicilia;
-  agli istituti di credito convenzionati;
-  in forma anonima per finalità di ricerca scientifica o di statistica.
I dati personali che Vi riguardano potranno essere trasferiti in Italia e, nel caso di necessità, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea.
Diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96

L'art. 13 della legge n. 675/96 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui, in particolare:
a)  di conoscere l'esistenza dei trattamenti dei dati che possono riguardarlo;
b)  di essere informato dal titolare del trattamento delle finalità dello stesso e dei dati relativi al responsabile del trattamento;
c)  di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro origine in forma intelligibile, nonché della logica e delle finalità del trattamento;
d)  di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
e)  di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
f) di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario.
Vi informiamo, quanto alla titolarità e alla responsabilità, che è in capo a:
-  per la Regione Sicilia, nella persona del suo dirigente generale del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali pro tempore, con sede in Palermo, via Trinacria nn. 34/36;
-  per l'istituto di credito convenzionato, cui la presente istanza è indirizzata, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Consenso al trattamento di dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, esprimo il mio consenso a che la Regione Sicilia, quale titolare e responsabile, e l'istituto di credito convenzionato cui la presente istanza è indirizzata, procedano al trattamento, automatizzato e non, dei dati personali, compresi quelli sensibili ex art. 22 della legge n. 675/96, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, per le finalità precisate nella informativa medesima (barrare obbligatoriamente una casella).
[_]  Do il consenso
[_]  Nego il consenso
....................................... lì ...............................................
Firma del richiedente
..................................................................

(2005.50.3200)012


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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