REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 DICEMBRE 2005 - N. 54
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CIRCOLARI

PRESIDENZA


CIRCOLARE 22 novembre 2005, n. 2.
Regolamento concernente linee guida per le attività formative di base per la formazione del volontariato di protezione civile.

ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA ISCRITTE NELL'ELENCO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
e, p.c.  alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile 

ALLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
AGLI UFFICI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA
La legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 - Norme in materia di protezione civile - prevede all'art. 7, comma 1, che all'Ufficio regionale di protezione civile è affidata la predisposizione di programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari.
In particolare, ai sensi del regolamento regionale concernente la disciplina delle attività del volontariato di protezione civile nella Regione siciliana (legge regionale 31 agosto 1988, n. 14, art. 7), nel rispetto dell'art. 1 (finalità ed aree di applicazione), comma 1, del regolamento, lo stesso recita: "la Regione in armonia con i principi generali dello Stato in materia di protezione civile ed in attuazione al disposto della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, incentiva il volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuove la formazione dei volontari, favorisce il loro apporto, complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico e privato, per il conseguimento delle finalità di protezione civile, ossia delle attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio...".
Considerato che gli eventi calamitosi che, negli ultimi tempi, hanno interessato la nostra Regione, hanno evidenziato l'importanza centrale del volontariato nell'ambito del sistema regionale della protezione civile; che l'attività di formazione costituisce un momento rilevante nel conferire maggiore professionalità alle organizzazioni di volontariato, in modo da rendere efficiente la risorsa volontariato in termini di "preparazione" agli eventi calamitosi, e di "procedure d'impiego" nel momento dell'emergenza; che sempre più numerose richieste di patrocini gratuiti pervengono a questo dipartimento per l'organizzazione di corsi destinati ai volontari di protezione civile da parte delle associazioni di volontariato e gruppi comunali iscritti al registro regionale; che occorre formare e aggiornare i volontari, qualificandone il ruolo e migliorando le capacità di intervento al verificarsi di eventi calamitosi; che occorre uniformare nell'ambito della Regione le procedure per la realizzazione di corsi base in materia di protezione civile, organizzati dalle associazioni di volontariato e gruppi comunali iscritti al registro regionale e patrocinati dal dipartimento regionale della protezione civile al fine di favorire nuove esperienze e stimolare la crescita culturale, si è ritenuto necessario fissare i relativi criteri per il riconoscimento dei corsi base in materia di protezione civile, nell'ambito della Regione siciliana.
Per quanto sopra si definiscono, con la presente circolare, le linee guida per il riconoscimento da parte di questo dipartimento di protezione civile di corsi base indirizzati al volontariato delle associazioni di volontari e gruppi comunali iscritti al registro regionale della Regione siciliana del volontariato di protezione civile.
Procedure per la richiesta di patrocinio
Direttive generali
La direttiva sotto specificata vuole rappresentare un limite minimo di riferimento per l'attivazione dei programmi specifici di formazione. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, ivi compresi i gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritti al registro regionale previsto dall'art. 7 della legge n. 14/1998, che intendano richiedere il patrocinio del dipartimento regionale della protezione civile per la realizzazione di corsi base in materia di protezione civile, indirizzati ai propri volontari o comunque alla collettività, devono uniformare l'attività didattica alle seguenti procedure:
-  i soggetti attuatori di percorsi formativi per la formazione base dei volontari di protezione civile dovranno prevedere una formazione non inferiore alle 35 ore di attività didattica e l'attività dovrà essere integrata da una attività pratica con esercitazioni specifiche.
La metodica didattica dovrà essere di tipo interattivo.
Gli argomenti da trattare saranno almeno i seguenti:
-  cenni sulla storia della protezione civile e la normativa nazionale, regionale e comunale;
-  cenni sulle strutture di protezione civile (Dipartimento nazionale di protezione civile, Dipartimento regionale di protezione civile, province, prefetture, comuni);
-  le procedure in emergenza, il metodo Augustus, le funzioni di supporto e la catena di comando e controllo (Di.Co.Ma.C., C.O.M., C.O.C.);
-  il ruolo e i compiti del volontariato, aspetti amministrativi delle associazioni in fase di quiete e di emergenza;
-  cenni sul concetto di rischio sul territorio (idrogeologico, vulcanico. sismico. Incendio, chimico etc.);
-  la gestione del panico - cenni di comunicazione e dinamiche di gruppo;
-  telecomunicazioni - cenni sulle procedure e sulla comunicazione in emergenza;
-  norme comportamentali di auto-protezione e conoscenza delle tecniche di soccorso sanitario di primo intervento.
L'attività formativa di base che le organizzazioni di volontariato, ivi compresi i gruppi comunali iscritti al registro regionale di protezione civile, intendono effettuare per i volontari, dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dal dipartimento regionale di protezione civile, per il rilascio del nulla osta e del patrocinio gratuito. Il nulla osta di autorizzazione determinerà, pertanto, l'utilizzazione del logo di protezione civile. Nella richiesta di autorizzazione dovrà inoltre essere specificato, da parte dell'associazione organizzatrice o del soggetto attuatore tramite il proprio responsabile, il programma del corso che dovrà essere conforme alle linee guida minime sopra riportate e il numero dei volontari partecipanti, la sede ed il luogo ove saranno svolte le lezioni.
Nella predisposizione e nella realizzazione dell'attività auto-formativa sarà compito, ove l'organizzazione sia effettuata in attività di autogestione, del responsabile dell'associazione di volontariato individuare un direttore del corso.
Il direttore sarà responsabile sia della buona riuscita delle attività corsuali, ovvero dell'ammissione alle prove finali e del rispetto e verifica delle presenze giornaliere dei volontari partecipanti. La partecipazione ai corsi avrà frequenza obbligatoria e dovrà essere non inferiore all'80% del totale delle ore complessive. Il mancato raggiungimento di tale percentuale di presenze non permetterà il conseguimento dell'attestato finale. Copia del foglio attestante le presenze con la firma dei volontari e relazione sintetica sull'attività svolta dovrà essere trasmessa a fine corso, da parte del direttore del corso, al servizio volontariato e formazione ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione. Durante l'intera durata dello svolgimento dei corsi il direttore responsabile manterrà costanti contatti con il servizio volontariato e formazione del dipartimento regionale U.O.B.VII - formazione.
I corsi si concluderanno con una prova finale di verifica diretta a valutare le conoscenze acquisite a fine corso e l'apprendimento in presenza di personale del dipartimento regionale di protezione civile.
Ai corsi potranno partecipare volontari di altre associazioni di protezione civile iscritte al registro regionale e, in qualità di uditori, cittadini interessati alle problematiche di protezione civile, a cui sarà rilasciato un attestato di partecipazione in qualità di uditori.
Il dipartimento regionale di protezione civile, su proposta del servizio volontariato e formazione, provvederà, entro i limiti di disponibilità di bilancio, ad inviare docenti di comprovata competenza nelle discipline previste, scelti tra funzionari del dipartimento che per esperienze acquisite possano fornire una prestazione adeguata alle finalità e agli obiettivi specifici fissati dal corso.
Si confida nella massima collaborazione.
Al fine di dare la massima diffusione alla presente circolare la stessa sarà inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la successiva pubblicazione.
Il dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile: COCINA



(2005.47.3003)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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