REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 DICEMBRE 2005 - N. 54
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 3 novembre 2005.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Viagrande.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il foglio prot. gen. n. 12393 - prot. segr. n. 105 del 26 settembre 2005, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 58515 del 27 settembre 2005, con il quale il comune di Viagrande ha trasmesso, unitamente alla delibera consiliare n. 43 del 22 giugno 2005, gli atti riguardanti la variante al piano regolatore generale relativa alla modifica ed integrazione art. 33.1 e art. 33.3 delle norme di attuazione;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 22 giugno 2005 avente per oggetto: "Variante normativa al piano regolatore generale - modifica ed integrazione art. 33.1 e art. 33.3 delle norme di attuazione", divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91;
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale, datata 26 settembre 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Visto il parere n. 37 del 6 ottobre 2005 reso dall'unità operativa 5.1 del servizio 5/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso altresì che:
A seguito della sentenza n. 46/2003 TARS - sez. CT, era stato annullato il decreto n. 722/D.R.U. del 17 dicembre 2001, approvativo dello strumento urbanistico, per decorrenza dei termini di legge, ex legge regionale n. 71/78, per cui per effetto di tale sentenza, sostanzialmente, il piano regolatore generale di codesto comune è quello adottato con atto deliberativo commissariale n. 2 del 2 marzo 1999 e relativi elaborati progettuali.
Esame della variante proposta:
-  L'amministrazione comunale, con la variante in questione, intende individuare le risorse naturali locali all'interno delle norme di attuazione ai fini dell'applicazione dell'ex art. 22, legge regionale n. 71/78, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94, atteso che diversi imprenditori ed artigiani hanno depositato istanze all'ufficio tecnico comunale ai fini della realizzazione di insediamenti produttivi in verde agricolo;
-  La variante concerne la modifica e l'integrazione all'art. 33.1 e all'art. 33.3 di cui al titolo IV delle vigenti norme di attuazione delle zone "E" agricola;
Pertanto, l'art. 33.1 viene integrato inserendo dopo la lett. b) con la seguente formulazione:
"c)  impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione di pietre naturali di diversa origine geo-formativa e di legnami o metalli per usi artigianali";
Mentre viene modificato ed integrato l'art. 33.3 con la seguente formulazione:
"-  altezza max: mt. 5.00. Sono consentite maggiori altezze solo per l'installazione di impianti tecnologici strettamente connessi con il ciclo di lavorazione. - Lotto minimo: il lotto minimo su cui insisteranno i predetti manufatti dovrà misurare almeno mq. 5.000...(omissis).
Considerato che:
-  La procedura seguita dal comune di Viagrande risulta legittimamente regolare;
-  Si condividono le motivazioni che hanno indotto il comune ad adottare la variante proposta finalizzata all'adeguamento delle norme di attuazione alle prescrizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78, come integrato dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94;
-  Non si ritiene ammissibile la realizzazione di insediamenti produttivi per la lavorazione di metalli per usi artigianali in quanto tale risorsa non è ascrivibile tra le "risorse naturali" contemplate al comma 1, dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tutto quanto sopra precede questa U.O. 5.1/CT - servizio 5 è del parere che la variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale relativa all'art. 33.1 e art. 33.3, adottata dal comune di Viagrande con delibera di C.C. n. 43 del 22 giugno 2005, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione salvo la realizzazione di insediamenti produttivi per la lavorazione di metalli per usi artigianali...";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 37 del 6 ottobre 2005, reso dall'unità operativa 5.1 del servizio 5/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 40/95;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale. n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 37 del 6 ottobre 2005, reso dall'unità operativa 5.1 del servizio 5/D.R.U., è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Viagrande relativa alla modifica ed integrazione all'art. 33.1 e all'art. 33.3 delle norme tecniche di attuazione, adottata con delibera consiliare n. 43 del 22 giugno 2005.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 37 del 6 ottobre 2005 reso dall'unità operativa 5.1 del servizio 5/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 43 del 22 giugno 2005 del comune di Viagrande.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza medante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Viagrande resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 novembre 2005.
  LIBASSI 

(2005.46.2874)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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