REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 DICEMBRE 2005 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 ottobre 2005.
Approvazione del regolamento di organizzazione dell'Ente parco dei Nebrodi, ex art. 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81, n. 14/88, n. 71/95 e n. 34/96, recanti norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 560/11 del 4 agosto 1993, istitutivo del parco naturale regionale dei Nebrodi;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede l'adeguamento degli enti pubblici non economici, sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al regime giuridico del titolo I della stessa legge, mediante regolamenti di organizzazione;
Visto il regolamento "tipo" di organizzazione degli enti parco regionali, approvato con proprio decreto n. 34 del 22 gennaio 2004;
Vista la delibera consiliare dell'Ente parco dei Nebrodi n. 6 del 17 giugno 2005, di adozione del regolamento di organizzazione di detto ente, in conformità al succitato regolamento-tipo adottato con l'anzidetto decreto n. 34 del 2004;
Vista la propria nota prot. n. 3906/H2 del 22 luglio 2005, con la quale il suddetto regolamento di organizzazione dell'Ente parco dei Nebrodi è stato inoltrato alla Giunta regionale per il relativo parere;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 401 del 14 settembre 2005, con la quale la Giunta ha espresso parere favorevole al regolamento di organizzazione dell'Ente parco dei Nebrodi;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla citata delibera di Giunta n. 401/2005;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il regolamento di organizzazione dell'Ente parco dei Nebrodi, nel testo che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 ottobre 2005.
  CASCIO 

Allegato
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
(Art. 1, comma 3, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10)


Art. 1
Oggetto

1.  Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed in linea col contenuto della delibera di Giunta regionale n. 11 del 21 gennaio 2003, che approva le linee guida per la predisposizione dei regolamenti di organizzazione degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, adegua l'ordinamento dell'Ente Parco dei Nebrodi al regime giuridico di cui al titolo I della predetta legge e detta norme di attuazione della citata legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
2.  Lo stesso costituisce attuazione del regolamento-tipo di organizzazione degli enti parco approvato dalla Giunta di governo con deliberazione n. 278 del 26 settembre 2003 ed approvato con decreto n. 34 del 22 gennaio 2004 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 2
Distinzione tra indirizzo amministrativo e gestione

1.  Il presente regolamento è informato al principio della separazione delle competenze.
2.  Al presidente ed al consiglio del Parco competono funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti in dette funzioni e in quelle attribuite da specifiche disposizioni di legge, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.  In particolare, ad essi spettano:
a)  la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b)  l'individuazione, sentito il direttore dell'Ente parco, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, da destinare alle diverse finalità e la loro eventuale ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
c)  le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuibili da specifiche disposizioni;
d)  inoltre gli organi di cui sopra non possono annullare, revocare, riformare, riservare, avocare a sè o altrimenti adottare provvedimenti o atti dei dirigenti.
4.  In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo da parte del direttore, il presidente fissa un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti o atti. Permanendo l'inerzia o in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, previa contestazione e salvo i casi di assoluta urgenza, può incaricare un dirigente che provveda all'adozione dei relativi atti o provvedimenti.

Art. 3
Competenze ed attribuzioni del presidente

1.  Ai sensi dell'art. 9bis del testo coordinato delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14, al presidente dell'Ente compete la rappresentanza legale dello stesso, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività.
2.  Al presidente, in particolare, spettano le competenze indicate dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, non attribuite al consiglio o al comitato esecutivo.
3.  Lo stesso esercita le seguenti funzioni:
a) assume le iniziative idonee al raggiungimento delle finalità istitutive;
b) convoca e presiede il consiglio del Parco ed il comitato esecutivo, determinandone gli argomenti da trattare;
c)  adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di urgenza, di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, nella prima riunione utile;
d) riferisce al consiglio in merito al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al bilancio consuntivo, predisposti dai competenti uffici dell'Ente;
e)  vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, e sull'andamento dell'Ente;
f) adotta tutti gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza;
g)  rappresenta l'Ente anche in giudizio ed ha il potere di promuovere e resistere alle liti ed alle controversie e di transigere;
h)  adotta direttive ai fini della migliore attuazione degli obiettivi, dei piani, dei programmi e delle altre deliberazioni del consiglio del Parco e del comitato esecutivo, nonché per il miglioramento della funzionalità e dell'imparzialità dell'amministrazione;
i)  cura i rapporti con l'Unione europea, con gli altri organismi internazionali, nazionali e regionali, con le organizzazioni degli imprenditori, con gli organismi di informazione;
j)  promuove, con ogni adeguata iniziativa, lo sviluppo economico dell'area di competenza;
k)  nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 4
Competenze ed attribuzioni del consiglio del Parco

1.  Il consiglio del Parco, composto in conformità a quanto stabilito dall'art. 9bis del testo coordinato delle leggi n. 98/81 e n. 14/88, delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente.
2.  Esso esercita le seguenti attribuzioni:
a)  adotta lo statuto ed il regolamento dell'Ente, nonché eventuali modifiche allo stesso, da assumersi con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti del consiglio;
b)  delibera il regolamento concernente l'ordinamento del personale, con la specifica dell'organico;
c) delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le variazioni da apportare al bilancio preventivo;
d)  delibera il programma pluriennale economico-sociale;
e) delibera sulla costituzione e partecipazione dell'Ente a società di capitali;
f) delibera gli atti relativi al patrimonio dell'Ente (acquisizioni, vendite, cessioni, permute, mutui) e sulle variazioni da apportarsi ad esso;
g)  delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, sulla inesigibilità dei crediti;
h) adotta, sentito il comitato tecnico scientifico, il piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 18 del testo coordinato delle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88;
i)  adotta il regolamento del parco, di cui all'art. 10 del testo coordinato delle leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88;
j)  delibera, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il programma triennale di interventi e l'elenco annuale delle opere da realizzare, stabilendone le priorità e provvedendo alle eventuali modifiche;
k)  delibera i limiti di somma entro cui i lavori e le provviste possono essere conseguiti in economia;
l)  promuove studi ed iniziative atti a favorire la conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo del Parco;
m)  richiede pareri al comitato tecnico scientifico sulle materie previste dalla legge e di propria competenza;
n)  ratifica i provvedimenti adottati dal comitato esecutivo nei casi di urgenza;
o) si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte per iniziativa del presidente;
p)  adotta il regolamento per l'utilizzazione del simbolo del Parco da parte di soggetti che svolgono attività produttive, commerciali, turistiche e sportive, compatibili con le finalità del Parco stesso;
q)  delibera il regolamento per il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso, di cui all'art. 28 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;
r)  delibera ogni altro regolamento in attuazione delle previsioni di legge e dello statuto-regolamento;
s)  delibera su tutti gli altri affari attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto-regolamento;
t)  nomina il servizio di valutazione e controllo strategico di cui al successivo art. 20.

Art. 5
Competenze ed attribuzioni del comitato esecutivo

1.  Il comitato esecutivo è composto in conformità a quanto disposto dall'art. 9bis del testo coordinato delle leggi n. 98/81 e n. 14/88, con esclusione del direttore dell'Ente, che interviene alle sedute dello stesso senza voto deliberativo.
2.  Il comitato esecutivo esercita le seguenti attribuzioni:
a)  adotta tutti gli atti per il regolare funzionamento dell'Ente ed il raggiungimento delle finalità istitutive, ad eccezione di quelli che siano specificamente attribuiti alla competenza del consiglio, del presidente o del direttore del Parco;
b)  esercita le attribuzioni del consiglio, quando ne abbia ricevuta espressa delega;
c) adotta, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;
d)  predispone gli atti ed esamina preliminarmente le questioni da sottoporre al consiglio;
e)  approva i progetti di opere;
f)  delibera il conferimento ad enti o esperti degli incarichi per studi o prestazioni professionali;
g)  determina e bandisce i concorsi per i posti in organico, approva le graduatorie e provvede alla immissione in ruolo dei vincitori;
h) approva le convenzioni con i soggetti, singoli o associati, per l'esercizio di attività a carattere continuativo che siano funzionali alla fruizione turistica, ricreativa e sportiva, da esercitarsi nell'ambito del Parco;
i)  delibera, nell'ambito delle singole categorie, lo storno dei fondi tra capitoli di spesa corrente per adeguare le previsioni di spesa alle effettive esigenze finanziarie della gestione ed il prelievo dal fondo di riserva;
j)  delibera su tutti gli altri affari attribuiti alla sua competenza dalla legge e dallo statuto-regolamento.

Art. 6
Organizzazione amministrativa

1.  Ai sensi del comma 1° dell'art. 3 del regolamento-tipo, di cui al decreto n. 34 del 22 gennaio 2004, l'organizzazione amministrativa dell'Ente Parco si articola funzionalmente in una struttura unica denominata "direzione", sottoarticolata in unità operative ed uffici semplici come definiti dall'art. 4 della legge regionale n. 10/2000.
2. La direzione costituisce la struttura di massima dimensione ed ai fini del trattamento economico ed accessorio coincide con il servizio.
3. Alla stessa è attribuita un'ampia sfera di competenza nell'ambito della quale rientrano gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, l'organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nonché funzioni strumentali di coordinamento rispetto alle unità ed uffici in cui si articola.
4.  Le unità operative di base rappresentano strutture organizzative preposte alla realizzazione di procedimenti, interventi ed obiettivi definiti ed omogenei nell'ambito della competenza della direzione. Le unità operative di base, distinte in unità operative complesse ed unità operative semplici, sono istituite per l'espletamento di funzioni di natura permanente che esigono per il loro svolgimento autonomia, specializzazione ed adeguate professionalità nell'azione amministrativa.
5.  L'ufficio è una struttura semplice istituita anche per esigenze temporanee, per il raggiungimento di specifiche finalità.
6. La dirigenza della struttura di massima dimensione dell'Ente Parco è affidata ad un direttore nominato con le modalità previste nel presente regolamento.
7.  Le unità operative di base, indicativamente distinte in complesse e semplici, e gli uffici semplici sono individuati dal direttore del Parco nell'ambito di settori di attività (tecnico, amministrativo, promozione e fruizione, di vigilanza, ecc.), secondo le procedure previste dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 7
Divieto di aggravi di spesa a carico del bilancio regionale

1.  L'Ente Parco, le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale, o comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale, non può far discendere maggiori oneri economici a carico del bilancio regionale dall'adozione del presente regolamento di organizzazione, fatti salvi gli obblighi contrattuali.
2.  Per quanto attiene agli oneri derivanti da contrattazioni di settore, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997.
3.  L'Ente Parco adotta tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella sua evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate avuto riguardo al trattamento giuridico ed economico spettante in applicazione dei contratti collettivi regionali di lavoro ed in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
4.  L'incremento del costo del lavoro dell'Ente è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica, in conformità all'art. 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8
Ordinamento della dirigenza

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la dirigenza dell'Ente Parco è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali.Nella prima applicazione del presente regolamento è, altresì, istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato, ai sensi della normativa previgente, in servizio presso l'Ente.
2.  Secondo quanto previsto dal previgente regolamento organico del personale, approvato con deliberazione del consiglio del Parco, in sede di prima applicazione ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima dirigenziale soltanto le figure dirigenziali apicali che siano state già equiparate a quelle di direttore regionale ai sensi della normativa vigente, all'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000 ed in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 6 del 1997.
3.  Alla 2ª e 3ª fascia dirigenziale si accede secondo i requisiti e le condizioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2000.
4.  La distinzione in fasce non rileva solo ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2003.

Art. 9
Funzioni del direttore del Parco

1.  Il direttore dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, è responsabile della conservazione del Parco ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso.
2. Al direttore competono le seguenti attribuzioni:
a)  formula proposte ed esprime pareri al presidente del Parco ed agli organi deliberanti collegiali sulle materie di rispettiva competenza;
b)  cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal presidente del Parco e dagli organi deliberativi collegiali, secondo le rispettive competenze;
c) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce ai medesimi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;
d)  adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi dell'Ente, rientranti nelle proprie competenze, nonché quelli relativi alla organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
e) esercita poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;
f)  dirige, controlla e coordina l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, delle misure previste dal terzo comma dell'art. 12 del presente regolamento;
g) propone al presidente la promozione e la resistenza alle liti e alle controversie, nonché le transazioni;
h)  richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Ente e risponde agli organi di controllo sugli atti di competenza;
i)  propone agli organi di indirizzo politico-amministrativo le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa, per il tramite dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
j)  svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione aziendale, nell'ambito e nei limiti della legge regionale n. 38/91;
k)  decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti;
l)  cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, secondo le specifiche direttive del presidente;
m)  adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché quelli di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Inoltre è responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
n) nell'esercizio delle funzioni connesse alla conservazione del Parco e alla vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del Parco, il direttore può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere relative per le quali, in tal caso, è richiesto il parere obbligatorio del comitato tecnico scientifico.Detto riesame dovrà essere espletato entro 45 giorni dalla richiesta;
o)  nomina il cassiere e il consegnatario;
p)  esercita la vigilanza sui servizi o incarichi eventualmente affidati a soggetti singoli o associati, nonché a società, enti o altri;
q) stabilisce le aliquote di deperimento per la valutazione dei beni mobili e delle macchine, e la cancellazione dagli inventari dei beni mobili fuori uso per perdita, cessioni o altri motivi;
r)  concede con apposite convenzioni l'utilizzazione del simbolo del Parco a soggetti, singoli o associati, secondo le modalità e le forme previste nell'apposito regolamento;
s) per espressa delega del presidente, in caso di assenza o impedimento del vicepresidente, firma gli atti necessari al funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ente.
3.  Il direttore riferisce correntemente agli organi dell'Ente Parco, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14/88, sull'attività svolta ed in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno.
4. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal direttore di cui al presente articolo sono definitivi.
5. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio con voto consultivo e interviene alle sedute del comitato esecutivo senza voto deliberativo.
6.  Il direttore attribuisce ad un dirigente il compito di facente funzione in caso di sua assenza e/o impedimento, relativamente agli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 10
Funzioni dei dirigenti

1.  In conformità con quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dirigenti esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a)  formulano proposte ed esprimono pareri al direttore dell'Ente;
b)  curano l'attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnate dal direttore dell'Ente e adottano i relativi atti e provvedimenti;
c) svolgono i compiti delegati dal direttore del Parco;
d)  dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia, e valutano l'apporto di ciascun dipendente;
e) gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Art. 11
Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il conferimento di ciascun incarico dirigenziale ed il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche.
2.  Gli incarichi dirigenziali dell'Ente Parco, compreso quello di direttore, sono conferiti a tempo determinato ed hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 8, della legge regionale n. 20/2003. Il trattamento economico ha carattere onnicomprensivo.
3. L'incarico di direttore del Parco è conferito attraverso un concorso pubblico per titoli. Con apposito regolamento da adottarsi dal consiglio dell'Ente entro giorni 180 dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti i titoli e i requisiti minimi occorrenti per la partecipazione al concorso. Tra i titoli dovrà essere previsto il diploma di laurea e tra i requisiti quello dell'attività svolta in amministrazioni pubbliche, organismi ed enti pubblici e/o privati con esperienza di almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali-manageriali.
4.  Il conferimento di ciascun incarico tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione.
5.  Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2103 del codice civile. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata.
6.  In sede di prima applicazione del presente regolamento o nell'ipotesi in cui l'incarico di direttore si renda vacante, il presidente dell'Ente, sentito il consiglio del Parco, può conferire incarico di direttore a un dirigente di ruolo dell'Ente o del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, ovvero ad un soggetto esterno avente i titoli e i requisiti per la partecipazione al concorso, con contratto di diritto privato e per un periodo non superiore alla durata della vacanza e, comunque, non oltre ad anni quattro.
7.  Nell'ipotesi di inerzia da parte degli organi del Parco protrattasi per oltre giorni sessanta dal verificarsi della cessazione dell'incarico di direttore, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina un direttore reggente per il periodo occorrente all'espletamento delle procedure per la sua copertura.
8.  Il consiglio dell'Ente può prevedere, in sede di adozione del regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, che l'incarico di direttore del Parco possa essere conferito anche attraverso concorso interno per titoli tra i dirigenti appartenenti al ruolo dell'Ente o, in mancanza, che l'incarico possa essere conferito a dirigente del ruolo unico, di cui all'art. 6, comma 2°, della legge regionale n. 10/2000, utilizzando l'istituto del comando, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
9.  Il presidente dell'Ente, entro novanta giorni dall'insediamento, può proporre al consiglio del Parco la revoca dell'incarico di direttore, con proposta motivata in riferimento ai criteri di cui all'art. 22 del presente regolamento. Trascorso tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza. Nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico di direttore sia avvenuto a seguito di concorso, la revoca o modifica di esso non può intervenire prima del decorso di anni tre dal conferimento dell'incarico medesimo.
10.  L'incarico di direttore dell'Ente è formalizzato con provvedimento del presidente dell'Ente Parco.
11.  Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore dell'Ente, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, ai dirigenti in servizio presso l'Ente, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza.
12.  Il direttore, entro novanta giorni dall'insediamento, può revocare o modificare tutti o alcuni incarichi dirigenziali già conferiti dal direttore cessato; trascorso tale termine, gli incarichi predetti si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
13.  L'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi dirigenziali avverrà nel rispetto dei principi e delle regole stabilite dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
14.  La distinzione in fasce rileva ai soli fini del trattamento economico e non anche ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 12
Responsabilità dirigenziale

1.  In conformità a quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare, i dirigenti sono responsabili:
a)  dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti;
b)  della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo politico e relativi al rendimento e ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
c)  delle decisioni organizzative e della gestione del personale a loro assegnato;
d)  dell'osservanza dei termini e delle norme sui procedimenti amministrativi.
2.  All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3.  Nell'ipotesi di grave e/o reiterata inosservanza delle direttive generali ovvero in caso di specifica responsabilità per i risultati negativi delle attività amministrative e della gestione, previa contestazione e contraddittorio con i responsabili di livello dirigenziale interessato, l'Ente può disporre:
a)  l'esclusione del conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni;
b)  il recesso, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
4.  Il consiglio, su proposta del presidente, allorché accerti i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, o il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del direttore, valutati con i sistemi e le garanzie che sono determinati con apposito regolamento, in coerenza con quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 59 del 15 marzo 1957, dispone la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni e ai risultati e la destinazione, nei successivi 60 giorni, a diverso incarico.

Art. 13
Datore di lavoro

1.  Il direttore del Parco assume la qualità di datore di lavoro e a lui sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lettera b), del D.L. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza.

Art. 14
Rapporto di esclusività

1.  Per i dirigenti ai quali è assegnata la direzione di strutture si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Gli incarichi di responsabili di strutture di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, non sono cumulabili con quelli che importano funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 15
Trattamento economico

1.  La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità, secondo quanto previsto dalla citata legge regionale n. 10/2000.
2.  Con il contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3.  Il trattamento economico, determinato ai sensi del presente articolo, remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente regolamento, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio.

Art. 16
Formazione, aggiornamento professionale e qualificazione del personale

1.  Nell'ambito delle attuali disposizioni di legge e regolamentari la formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono assunti dall'Ente Parco quale metodo permanente per assicurare il costante adeguamento agli sviluppi culturali, normativi, tecnologici ed organizzativi di riferimento della prestazione stessa, per favorire la crescita di una cultura di gestione orientata ai risultati ed all'innovazione. Tale finalità è perseguita come essenziale obiettivo per il miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa e della qualità del servizio.
2.  Nei confronti dei dirigenti la formazione ha il duplice obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario, in relazione alle responsabilità attribuite, al fine di realizzare l'ottimale utilizzo dei sistemi operativi di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche.
3.  Il consiglio del Parco stabilisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti da realizzarsi mediante i soggetti e le procedure di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 10/2000.
4.  La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dal direttore con la dirigenza ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
5.  Il dirigente può partecipare, senza oneri per l'Ente, a corsi di formazione che siano in linea con le finalità indicate nei precedenti commi l e 2. A tal fine, al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio, della durata massima di tre mesi in un anno. Qualora il comitato esecutivo dell'Ente riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e di aggiornamento svolto dal dirigente ai sensi del precedente comma 5 con l'attività di servizio e laffidatogli, può concorrere, con un proprio contributo, alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 17
Disciplina del rapporto di lavoro e contrattazione collettiva

1.  All'Ente e al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
2.  L'Ente può avvalersi dell'assistenza dell'ARAN Sicilia ai fini della contrattazione integrativa.

Art. 18
Personale comandato

1.  Per il personale comandato in servizio presso l'Ente alla data di approvazione del presente regolamento, trova applicazione l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ex art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e successive modifiche ed integrazioni, come richiamato dall'art. 23 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nei limiti delle disponibilità di organico per la qualifica rivestita o equiparabile, o allorché tale disponibilità non si verifichi nel rispetto delle dotazioni organiche previste dalla legge regionale n. 98 del 1981 e successive modifiche e integrazioni.
2.  Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, il predetto personale immesso nei ruoli dell'Ente Parco mantiene il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti, al momento del passaggio, nell'amministrazione di provenienza e ai fini dell'inquadramento si applicano le disposizioni del decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 9 e del decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10.

Art. 19
Forme di controllo

1.  Sono istituite le strutture indicate negli articoli seguenti, per l'esercizio dei controlli interni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20.

Art. 20
Servizio di valutazione e controllo strategico

1.  Le valutazioni del controllo strategico sono svolte da un apposito organo collegiale, denominato "Servizio di valutazione e controllo strategico", dotato di adeguata autonomia operativa.
2.  Il servizio suddetto è diretto da un esperto, anche esterno all'Ente, in possesso di qualifica dirigenziale e comunque in possesso di laurea e con esperienze amministrative.
3.  Lo stesso è composto, oltre che dall'esperto con funzione di presidente, anche da due soggetti appartenenti all'Ente, di cui uno con qualifica dirigenziale.
4.  Il servizio suddetto valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti determinati dall'indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti.
5.  Il servizio è nominato dal consiglio del Parco, ad esso riferisce, tramite il presidente, con relazioni annuali, di cui una preventiva ed una consuntiva all'esercizio finanziario. Copia di tali relazioni è trasmessa dal presidente all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
6.  Il servizio di controllo strategico ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere oralmente o per iscritto informazioni agli uffici dell'Ente.

Art. 21
Nucleo di valutazione interno per l'esercizio del controllo di gestione

1.  E' istituito, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 10/2000, il "nucleo di valutazione interno per l'esercizio del controllo di gestione".
2.  Detto nucleo esercita le funzioni di verifica e controllo previste dalla legge, dai regolamenti e comunque specificate nella deliberazione istitutiva. Svolge la propria attività in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa e riferisce esclusivamente al presidente dell'Ente.
3.  Il nucleo è istituito con determinazione del presidente ed è composto da tre unità di personale dell'Ente di comprovata esperienza in tecniche di gestione e valutazione del personale, di cui almeno due con qualifica dirigenziale.
4.  Al nucleo di valutazione è assegnato un adeguato contingente di personale dipendente a supporto della propria attività.
5.  Il nucleo ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti:
a)  l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa;
b)  la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
c)  l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
6.  Il nucleo di valutazione determina annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo ed esercita, inoltre, ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dalle disposizioni contrattuali e dagli atti interni di organizzazione adottati dal consiglio del Parco.
7.  Il nucleo, nell'espletamento della propria attività, si avvale delle strutture dell'Ente, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere oralmente o per iscritto informazioni alle strutture organizzative dell'Ente. L'utilizzo delle informazioni raccolte è consentito solo per l'esercizio delle funzioni proprie del controllo di gestione.
8.  Il nucleo coordina la propria attività con il servizio di controllo strategico per la determinazione dei parametri tecnici afferenti il controllo delle attività.

Art. 22
La valutazione dei dirigenti

1.  La valutazione dei dirigenti, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato esecutivo, spetta al direttore.
2.  In sede di valutazione si tiene conto:
a)  della specificità e valenza della professionalità individuale;
b)  dei risultati raggiunti e della realizzazione dei programmi e progetti affidati, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi definiti dal consiglio del Parco ed alla disponibilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
c)  del miglioramento del sistema organizzativo e dell'innovazione tecnologica e procedimentale realizzata;
d)  del contributo dato all'integrazione tra i diversi servizi e del grado di adattamento alle mutate esigenze dei vari contesti di intervento.
3.  Il direttore effettua la valutazione entro il primo semestre di ogni anno e la comunica ai dirigenti, con provvedimento scritto e motivato.
4.  Il dirigente cui sia stato contestato il risultato negativo della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi può, entro 15 giorni dalla ricezione, inviare controdeduzioni, chiedendo di essere sentito dal direttore, assistito esclusivamente da una persona di fiducia. Il direttore, nei 30 giorni successivi, sentito l'interessato, assume la decisione definitiva e la comunica al dirigente.
5.  Il personale non appartenente alle qualifiche dirigenziali è soggetto, a cura del dirigente preposto, a valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per i dirigenti. La valutazione di cui al presente comma ha effetti sul trattamento economico accessorio, secondo modalità e criteri da definire mediante contrattazione sindacale aziendale.

Art. 23
Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1.  Relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile restano ferme le disposizioni del vigente ordinamento finanziario dell'Ente e le forme di controllo finanziario ivi previste, nonché le competenze del collegio dei revisori dei conti.

Art. 24
Disposizioni finali

1.  Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 81, 9 agosto 1988, n. 14, ed alle successive modifiche ed integrazioni.
2.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al ricevimento della notifica dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo competente.

Art. 25
Abrogazione di disposizioni regolamentari

1.  Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni regolamentari dell'Ente incompatibili con quelle del presente regolamento e, in particolare, sono abrogati gli artt. 4, 6, 7 e 19 del vigente statuto regolamento dell'Ente.
(2005.46.2854)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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