REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 DICEMBRE 2005 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


ORDINANZA COMMISSARIALE 17 novembre 2005.
Sospensione temporanea dell'ordinanza commissariale 29 dicembre 2004, concernente giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato dalla società Tifeo Energia Ambiente s.c.p.a., con sede legale in Palermo, relativo al sistema di gestione integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata - Sistema Augusta.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3334 del 23 gennaio 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
Visto l'art. 1-ter del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2003, n. 62, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
Vista la disposizione n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza n. 2983/99.11, e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;
Visto il D.P.C.M. del 23 dicembre 2004, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti nella Regione siciliana fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 -"Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l'art. 57 del sopra citato decreto legislativo n. 22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo;
Visto il decreto n. 288 del 3 marzo 1989 che disciplina le autorizzazioni sullo smaltimento dei rifiuti;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale n. IV/49.98, il relativo all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97;
Visto il D.P.R. del 24 maggio 1988, n. 203 di attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto ministeriale n. 503 del 19 novembre 1997, recante norme per l'attuazione delle direttive n. 89/369/CEE e n. 89/429/CEE, concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari;
Visto il decreto legislativo n. 133 dell'11 maggio 2005 di attuazione della direttiva n. 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 di attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
Visto il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
Visto l'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e l'art. 5 dell'ordinanza n. 3190/2002, che modificano l'ordinanza di protezione civile n. 2983/99, con la quale si stabilisce che la trazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana, deve essere utilizzata in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia;
Visto l'art. 9 dell'OPCM n. 2983/99, come modificato dall'art. 4, comma 16, dell'ord. n. 3136/01, con il quale il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga al procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in materia di discariche, stabilendo in particolare che l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
Visto il comma 4 dell'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3334 del 23 gennaio 2004, che stabilisce che il Commissario delegato per la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti relativi ai sistemi per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana, da destinare agli impianti di termovalorizzazione con recupero di energia, si avvale, in deroga rispettivamente all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, agli artt. 1 e 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e relativi regolamenti di attuazione, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta;
Visto l'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3190/2002, con il quale l'art. 4 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettere k) e l) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dall'art. 2, commi 4, 5, 6, e 15 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e dell'art. 4, punto 9, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è stato così sostituito: Il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana, con operatori industriali che si impegnino a trattare in appositi impianti la frazione residuale dei rifiuti ed a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia da realizzarsi in siti idonei ovvero in propri impianti industriali, o di cui abbiano la disponibilità gestionale, esistenti nel territorio della Regione, ivi compresi quelli per la produzione di energia elettrica, in sostituzione totale o parziale di combustibili ora impiegati;
Visto l'art. 4, comma 4ter, dell'O.P.C.M. n. 3072 del 21 luglio 2000, che attribuisce al Commissario delegato l'esclusiva competenza al rilascio dell'autorizzazione allo smaltimento finale delle scorie della termoutilizzazione, ivi compreso quello in discariche per rifiuti speciali, nonché, ove necessario, alla loro costruzione e/o gestione;
Visto il comma 3, art. 19, del decreto legislativo n. 22/97, che stabilisce che le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime ... e che ... tale disposizione non si applica alle discariche;
Visto il "Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia", adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002;
Vista la nota n. 220445 del 28 maggio 2003, con la quale la Commissione europea -- Direzione generale ambiente, ha comunicato che il predetto Piano è conforme alle direttive europee in materia;
Vista l'ordinanza commissariale del 30 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 dell'11 marzo 2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
Visto il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" ed in particolare l'art. 17, comma 2, che prevede che i procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati;
Vista l'ordinanza commissariale n. 1688 del 29 dicembre 2004, con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3334 del 23 gennaio 2004, è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla Società Tifeo Energia Ambiente s.c.p.a., con sede legale in Palermo, via Messina n. 22, per la realizzazione del Sistema di gestione integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata provenienti dagli A.T.O. CT4 - CT5 - SR1 - SR2 - EN1 - RG1 ed è stata, altresì, rilasciata l'autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/99 per la realizzazione e la gestione di:
-  impianto di termovalorizzazione con annesso impianto di inertizzazione - Consorzio A.S.I. della provincia di Siracusa, contrada Bufalora - comune di Augusta;
-  impianto di selezione e biostabilizzazione - Consorzio A.S.I. della provincia di Siracusa, contrada Ogliastro - comune di Augusta;
-  impianto di selezione e biostabilizzazione - Consorzio A.S.I. della provincia di Ragusa, agglomerato industriale Modica-Pozzallo - comune di Modica;
-  impianto di selezione e biostabilizzazione - Zona A.S.I. di Enna - comune di Enna;
-  discarica per rifiuti non pericolosi (ex 2ª cat. B) con annesso impianto di trattamento percolato - comune di Lentini (SR) località Scalpello;
- discarica per rifiuti non pericolosi (ex 1ª cat.) con annesso impianto di trattamento percolato - comune di Lentini (SR) località Grotte S. Giorgio;
- discarica per rifiuti non pericolosi (ex 1ª cat.) con annesso impianto di trattamento percolato - comune di Modica (RG) - contrada Coste dell'Olio;
-  discarica di rifiuti non pericolosi (ex 1ª cat.) con annesso impianto di trattamento percolato - comuni di Enna e di Assoro - contrada Ciaramito;
-  stazione di trasferenza - comune di Avola (SR) - contrada La Gebbia;
-  stazione di trasferenza - comune di Catania, località Pantano d'Arci - Consorzio A.S.I. di Catania;
-  stazione di trasferenza - comune di Caltagirone, contrada S. Maria Poggiarelli - Consorzio ASI del Calatino - agglomerato industriale di Caltagirone;
Vista la proposta dell'organismo di vigilanza e controllo in sede di conferenza del 6 agosto 2004, di impostare il termovalorizzatore di Augusta su tre linee, singolarmente più piccole, anziché su due linee, in quanto la suddivisione su tre comporterebbe, a parità di potenzialità globale, un funzionamento maggiormente elastico, un migliore adeguamento alle variazioni del carico di alimentazione dei forni, variazioni che potrebbero risultare, nel tempo, molto sensibili per effetto della evoluzione della raccolta differenziata, del presumibile incremento della produzione dei rifiuti, della presumibile maggiore intercettazione dei flussi di rifiuti, consentirebbe una maggiore e migliore continuità operativa anche nel caso di fermata di una linea;
Vista la nota prot. n. Tifeo/177/05/UM/pm del 24 maggio 2005, con la quale la società Tifeo Energia Ambiente, in adesione a quanto suggerito dall'organismo di vigilanza e controllo, nella conferenza del 6 agosto 2004, ha presentato progetto di modifica e l'addenum dello studio di impatto ambientale ed ha chiesto, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di termovalorizzazione su tre linee;
Visto il parere n. 735 del 29 settembre 2005, con il quale la commissione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente ha espresso, ai sensi del comma 4, art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3334 del 23 gennaio 2004, parere favorevole con prescrizioni all'impianto di termovalorizzazione di Augusta nell'assetto impiantistico proposto su tre linee;
Vista la conferenza convocata ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, il giorno 19 ottobre 2005, nel corso della quale è emerso, tra l'altro, che l'impianto proposto su tre linee, a parità di potenzialità globale, comporta i seguenti sensibili vantaggi:
1)  consente di adeguarsi meglio alle variazioni del carico di alimentazione dei forni, variazioni che potrebbero risultare, nel tempo, molto sensibili per effetto della evoluzione della raccolta differenziata, del presumibile incremento nel tempo della produzione dei rifiuti, della presumibile maggiore intercettazione dei flussi di rifiuti, delle esigenze connesse al piano di mutuo soccorso concordato fra gli operatori industriali;
2)  consente un funzionamento maggiormente elastico anche nell'ipotesi di fuori servizio dell'impianto di trattamento della frazione residuale per la separazione secco/umido e nelle esigenze di mutuo soccorso;
3)  consente una maggiore e migliore continuità operativa anche nel caso di fermata di una linea. E' noto che, per motivi di manutenzione ordinaria, le diverse linee debbano essere alternativamente sottoposte ad interventi di manutenzione;
4)  consente, anche nel caso di fermata di una linea, una produzione almeno del 66% della energia progettualmente prevista (o, addirittura, superiore, ove le restanti due linee potessero funzionare con sovraccarico), in luogo di una produzione del 50% dellprogettualmente prevista, nel caso della soluzione a due linee, col conseguente rafforzamento delle garanzie di continuità del servizio.
La realizzazione di tre linee di trattamento dell'impianto di termovalorizzazione singolarmente più piccole, al posto di due, viene effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)  resta invariata la potenzialità complessiva annua di trattamento dell'impianto nel range di p.c.i. già previsto (residuo tal quale, frazione secca);
b)  resta invariata la portata emissiva e il relativo tenore di inquinanti residui;
c)  resta invariato il quantitativo annuo di scarti di processo e dei reflui d'impianto;
d)  resta invariato il fabbisogno di acqua e/o altri fluidi di processo;
e)  resta invariata l'esposizione visuale;
Ritenuto che gli elementi sopra indicati apportano, al progetto originario, significativi miglioramenti dal punto di vista della tutela dell'ambiente e delle garanzie di continuità di servizio;
Considerato che è stato possibile valutare tali elementi successivamente all'adozione della citata ordinanza commissariale 29 dicembre 2004 e che essa deve conseguentemente essere aggiornata;
Considerato che con nota del 24 maggio 2005, prot. n. Tifeo/180/05/UM/idr, la società Tifeo ha fatto istanza, ai sensi del D.P.R. n. 203/88, per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'ARTA - servizio 3° emissioni, per il tramite della CPTA di Siracusa;
Preso atto dell'assenza del responsabile del servizio, 3° emissioni in atmosfera dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nella conferenza del 19 ottobre 2005, nonché del mancato parere della C.P.T.A. di Siracusa al fine di procedere alla valutazione del progetto sotto il profilo delle emissioni in atmosfera;
Considerato, pertanto, che non è stato possibile verificare il progetto su tre linee, sotto il profilo delle emissioni in atmosfera per le motivazioni di cui sopra, pur se migliorativo;
Considerata, altresì, l'opportunità di attendere il perfezionamento ormai imminente di procedure attualmente ancora non concluse, tra cui anche il procedimento di delocalizzazione della stazione di trasferenza di Avola per la quale, in data 19 ottobre 2005, si è svolta la conferenza ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97;
Considerata, quindi, la possibilità di valutare le connessioni delle modifiche proposte su tutte le altre componenti dell'intero "sistema Augusta", anche al fine del conseguimento di ulteriori modifiche migliorative dal punto di vista suddetto, e la conseguente possibilità di un complessivo suo riesame;
Vista l'urgenza di questo provvedimento;
Per quanto sopra espresso;

Ordina:


Art. 1

Per le motivazioni e le modalità esposte in premessa l'ordinanza 29 dicembre 2004, n. 1688, nelle more del suo aggiornamento, è temporaneamente sospesa.

Art. 2

Alla presente ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'area 3 della struttura commissariale, l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è quello dell'area 3 - U.O. 4, della struttura commissariale, via Catania, 2 - Palermo.

Art. 3

La presente ordinanza sarà trasmessa ai comuni di Augusta, alla Provincia regionale di Siracusa, all'A.R.P.A., all'organismo di vigilanza e controllo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana affinché venga pubblicata per esteso.
Palermo, 17 novembre 2005.
  CUFFARO 

(2005.47.3004)
Torna al Sommariohome



119


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 24 -  15 -  68 -  53 -  89 -  5 -