REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 DICEMBRE 2005 - N. 53
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 29 novembre 2005.
Una-tantum anno scolastico 2004/2005 - Circolare applicativa dell'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e del D.P.Reg. 21 maggio 2003 e successiva modifica di cui al D.P.Reg. 18 giugno 2003.

1.  PRESUPPOSTI DEL CONTRIBUTO
L'erogazione del contributo "una-tantum" di cui all'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è previsto:
a)  per gli studenti che abbiano regolarmente frequentato nell'anno scolastico 2004/2005 le scuole materne regionali e comunali e le scuole statali dell'infanzia, di base e secondarie presenti nel territorio della Regione siciliana;
b)  componenti di un nucleo familiare in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001), non superiore ad E 10.632,94.
2.  ISTANZA
L'accesso al contributo "una-tantum" è subordinato alla presentazione di apposita istanza, secondo il modello allegato A, da parte:
1)  dei soggetti che esercitano la potestà parentale;
2)  dello studente, se maggiorenne, sempreché non sia a carico dei genitori o dell'esercente della patria potestà e con essi non conviva;
3)  dei soggetti di nazionalità straniera, degli apolidi, dei rifugiati politici purché in possesso del permesso di soggiorno;
4)  dei responsabili delle istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le associazioni ONLUS, ai quali, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, siano stati affidati minori in età scolare.
A pena di esclusione, le istanze dovranno essere presentate per ciascun alunno da uno soltanto dei genitori o dall'esercente la potestà parentale o dal rappresentante legale.
Le istituzioni scolastiche vigileranno affinché per il medesimo alunno non vengano presentate più istanze di ammissione al contributo.
3.  ALLEGATI ALL'ISTANZA
All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a)  attestazione dell'"indicatore della situazione economica equivalente" (I.S.E.E.) riferita ai redditi percepiti nell'anno 2004 da coloro che componevano il nucleo familiare del richiedente alla data del 23 settembre 2004 (data di inizio dell'anno scolastico 2004/2005 ai sensi del decreto n. 579 del 23 giugno 2004).
Detta attestazione deve essere rilasciata dai comuni di residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti e deve recare il timbro e la firma dell'ente che la rilascia;
b)  fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto richiedente.
4.  PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
L'istanza di partecipazione, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata esclusivamente all'istituzione scolastica statale frequentata dall'alunno nell'anno scolastico 2004/2005, entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
5.  CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ
Sono da considerarsi inammissibili le istanze che risultino:
1)  non completamente compilate;
2)  prive della firma del richiedente;
3)  prive della documentazione prevista nello schema di domanda (stato di famiglia, attestazione I.S.E.E., fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente);
4)  pervenute all'istituzione scolastica oltre il termine del 31 dicembre 2005.
6.  PROCEDIMENTO
L'istituzione scolastica statale, accertata la regolarità dell'istanza, il possesso dei requisiti di ammissibilità ed il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvederà alla predisposizione, utilizzando l'apposito software predisposto dallspeciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum, dell'elenco degli ammessi al contributo e dei non ammessi.
Entrambi gli elenchi verranno pubblicati presso l'istituzione scolastica statale per almeno 10 giorni.
Al termine del periodo di pubblicazione, esaminate le eventuali opposizioni, gli elenchi dovranno essere trasmessi, entro il giorno 28 febbraio 2006, in via telematica e su carta a:
-  Regione siciliana, Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum, via Trinacria nn. 34/36 - 90144 Palermo, www.buonoscuola.regione.sicilia.it.
Gli elenchi definitivi, così come trasmessi all'Ufficio speciale, dovranno essere ripubblicati per almeno 30 giorni con l'avviso che trattasi degli "elenchi definitivi degli ammessi e non ammessi al contributo una-tantum di cui all'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 per l'anno scolastico 2004/2005".
Unitamente agli elenchi, ciascuna istituzione scolastica statale trasmetterà la copia (trattenendo l'originale) di una sola istanza, scelta a campione o sulla base di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, al fine di consentire all'Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum di effettuare le verifiche di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. E' facoltà delle istituzioni scolastiche effettuare autonomamente ulteriori controlli di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Gli originali delle istanze e relativi allegati saranno archiviati presso le istituzioni scolastiche.
Avverso l'esclusione definitiva dal contributo una-tantum è ammesso:
a)  ricorso al T.A.R. nei confronti della Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco definitivo presso l'istituzione scolastica statale;
b)  ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana nei confronti della Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nel termine di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco definitivo presso l'istituzione scolastica statale.
7.  DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNA-TANTUM
Il contributo una-tantum per l'anno scolastico 2004/2005 è fissato in E 85,00 per ciascuno studente.
All'erogazione del contributo una-tantum si provvederà mediante quietanza diretta presso tutte le agenzie del Banco di Sicilia.
Della disponibilità del pagamento sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e presso le istituzioni scolastiche statali.
8.  COMPENSO SPETTANTE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sarà fissato l'importo del compenso di cui all'art. 3, comma 4-bis, della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14.
  L'Assessore: PAGANO 



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(2005.49.3084)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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