REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 DICEMBRE 2005 - N. 53
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 9 novembre 2005.
Determinazione della misura della retta da corrispondere ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative a decorrere dall'1 gennaio 2005.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;
Visto il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 laddove si autorizza l'Assessore regionale per la sanità ad apportare, in relazione all'aumento del costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 33;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Visto il decreto n. 3811 del 21 luglio 2004, relativo alla determinazione e/o aggiornamento delle rette da corrispondere ai centri di riabilitazione per l'anno 2004;
Visto il decreto n. 5460 del 29 aprile 2005, relativo alla determinazione e/o aggiornamento delle rette, relative alle prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86, da corrispondere ai centri di riabilitazione per l'anno 2005;
Considerato che in sede di determinazione delle rette per l'anno 2005, ai fini del calcolo delle variazioni da applicare alla quota relativa alle voci stipendiali, si è preso a riferimento il CCNL - AIOP, ARIS e FDG relativo al quadriennio 2002/2005, in quanto CCNL maggiormente rappresentativo;
Considerato, pertanto, che le tariffe indicate nel decreto n. 5460 del 29 aprile 2005 si intendono applicabili anche ai centri di riabilitazione convenzionati, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standards del personale, e che abbiano applicato i CCNL di categoria sia per il comparto che per l'area medica e siano in regola con i versamenti contributivi;
Dare atto che per l'anno 2005 le tariffe restano determinate nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e sempreché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:

Tipo strutture          Importi in euro 
Internato          113,00 
Internato per gravi (maggiorazione del 30%)          147,00 
Seminternato          68,00 
Seminternato per gravi (maggiorazione del 30%)          89,00 
Ambulatoriale ed extramurale (individuale)          43,00 
Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo)          15,00 
Domiciliare          56,00 

Ritenuto che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni vigenti;

Decreta:


Art. 1

La misura della retta che le aziende unità sanitarie locali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ai centri di riabilitazione convenzionati per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle leggi regionali n. 68/81 e n. 16/86, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 dell'11 aprile 1992, sulla rideterminazione degli standards del personale, e che abbiano applicato i CCNL di categoria sia per il comparto che per l'area medica e siano in regola con i versamenti contributivi, nella misura appresso indicata per le varie tipologie di trattamento riabilitativo e semprecché le prestazioni per singola tipologia siano effettuate nel limite massimo stabilito dalle rispettive convenzioni:

Tipo strutture          Importi in euro 
Internato          113,00 
Internato per gravi (maggiorazione del 30%)          147,00 
Seminternato          68,00 
Seminternato per gravi (maggiorazione del 30%)          89,00 
Ambulatoriale ed extramurale (individuale)          43,00 
Ambulatoriale ed extramurale (piccolo gruppo)          15,00 
Domiciliare          56,00 


Art. 2

Le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate a riconoscere a singoli centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78 la maggiorazione della retta del 30% per i soggetti gravi ricoverati in regime di internato e seminternato nella misura massima del 50% dei posti convenzionati.

Art. 3

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni vigenti.
Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 novembre 2005.
  PISTORIO 

(2005.46.2890)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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