REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 DICEMBRE 2005 - N. 53
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 28 ottobre 2005.
Criteri di determinazione del budget delle case di cura convenzionate.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 8-quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, così come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 8 ottobre 2003, n. 13;
Visto  il decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004, che ha rideterminato gli aggregati di spesa su base regionale per il 2004;
Visto  l'art. 7 del predetto decreto n. 3787/2004, che dispone "ai sensi del comma 35 dell'art. 76 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi degli aggregati economici e dei tetti di spesa sono nulli";
Visto il decreto n. 4658 del 31 dicembre 2004, che fissa gli aggregati di spesa per singola azienda e struttura per l'anno 2004;
Vista la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 4, che ha disposto, per il triennio 2004-2006, che "l'ammontare degli aggregati economici previsti dall'art. 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, relativamente all'assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004";
Vista l'intesa Stato-Regioni approvata in data 23 marzo 2005;
Viste le riunioni tenutesi con le rappresentanze sindacali di categoria e gli incontri con le organizzazioni sindacali del personale;
Ritenuto che la determinazione delle risorse finanziarie disponibili, condizionanti quantità e livello delle prestazioni erogabili, è affidata in via esclusiva alla Regione;
Ritenuto che compete all'Amministrazione regionale non soltanto determinare il budget annuale complessivo di spesa e provvedere alla sua ripartizione alle aziende unità sanitarie locali operanti nel suo territorio, ma anche formulare le direttive di cui all'art. 8-quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92, mentre spetta alle aziende procedere alla contrattazione con i singoli sanitari sul volume massimo di prestazioni e sul corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, fermi gli insuperabili vincoli di bilancio ex art. 28 della legge regionale n. 2/2002;
Ritenuta l'obbligatorietà della determinazione dei limiti di spesa e dei budget aziendali, nonché dei criteri da utilizzare nella contrattazione, in assenza di un diritto soggettivo delle strutture eroganti ad ottenere comunque un rimborso delle prestazioni in favore dei singoli assistiti;
Ritenuto che occorre razionalizzare il sistema delle regressioni tariffarie, precludendo ogni indiretto incremento dei limiti di spesa assegnati;
Rilevato che l'aggregato economico di cui alla citata legge n. 15/2004 relativo all'assistenza ospedaliera convenzionata ha valenza temporale anche per il 2006;
Considerato che occorre quindi definire i criteri di fissazione del budget 2005/2006 per il settore dell'assistenza ospedaliera convenzionata, procedendo, altresì, ad una puntuale definizione delle terminologie per una più precisa applicazione dei criteri stessi;
Ritenuto di procedere ad una riconsiderazione della percentuale di abbattimento tariffario prevista dal decreto n. 878/2002 per le strutture sanitarie di ricovero non pubbliche inserite nella fascia "F", tenuto conto degli intervenuti aumenti del costo del lavoro del personale operante presso le strutture medesime e nelle more, comunque, della definizione delle procedure di accreditamento e della revisione delle fasce di classificazione delle strutture sanitarie pubbliche e private;

Decreta:


Art. 1

Ai fini del presente decreto devono intendersi per:
-  fatturato individuale: importo pari ai corrispettivi complessivi afferenti le prestazioni rese dalla singola struttura preaccreditata per le prestazioni rese in favore del servizio sanitario nazionale, secondo il tariffario vigente, come definiti nel successivo articolo 2;
-  budget individuale: importo corrispondente al valore delle prestazioni da rendere nell'anno di riferimento e remunerabili con il 100% delle tariffe vigenti, compresi gli abbattimenti dovuti alle inappropriatezze sulle prestazioni di ricovero;
-  tetto di spesa: importo massimo entro il quale le prestazioni rese, ancorché in eventuale eccedenza rispetto al budget individuale, possono essere remunerate con regressioni tariffarie, impegnando l'aggregato economico provinciale assegnato dalla Regione e relativo all'assistenza ospedaliera convenzionata;
Regressione tariffaria: percentuale di riduzione applicata sulla tariffa, dopo gli abbattimenti per inappropriatezza sui ricoveri, prevista per la singola prestazione dai tariffari vigenti, qualora il corrispettivo per la prestazione medesima ecceda l'importo totale del budget individuale assegnato alla struttura.

Art. 2

Alle case di cura convenzionate e provvisoriamente accreditate è attribuito, per gli anni 2005/2006, un budget pari al budget 2004.
La percentuale di abbattimento tariffario prevista dal decreto n. 878/2002 per le strutture sanitarie di ricovero non pubbliche inserite nella fascia "F" è fissata, per il biennio 2005/2006 nella misura del 7,5%, nelle more della definizione delle procedure di accreditamento e della revisione delle fasce di classificazione delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Art. 3

A decorrere dall'anno 2006 le aziende unità sanitarie locali applicheranno nei confronti delle case di cura convenzionate gli abbattimenti sulle inappropriatezze delle prestazioni di ricovero.

Art. 4

Al budget della struttura vanno aggiunte le prestazioni effettuate per i cittadini residenti fuori regione (mobilità attiva).
Qualora la struttura preaccreditata nell'anno 2004, per documentate esigenze, già note all'azienda in virtù di atti con data certa, abbia sospeso la propria attività per un periodo non inferiore a 90 giorni continuativi, il direttore generale può, su motivata istanza dell'interessato, procedere a diversa negoziazione del budget e comunque entro il limite del tetto di spesa.

Art. 5

Le regressioni tariffarie, da applicare alla singola struttura di cui al decreto n. 878/2002 sulle tariffe vigenti, per le prestazioni eccedenti il budget assegnato, sono le seguenti:
-  oltre il budget e fino al 20%: abbattimento del 20% della tariffa;
-  oltre il 20%: abbattimento del 75% della tariffa.
Le regressioni troveranno applicazione al momento in cui il fatturato della singola struttura, come documentato dai prospetti analitici prodotti all'azienda, avrà superato complessivamente e nell'anno il relativo budget.
Al relativo pagamento non potrà comunque provvedersi in caso di superamento del tetto di spesa.
Le eventuali autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 76, comma 35, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono nulle.

Art. 6

I direttori generali per l'anno 2005 individueranno, entro il 30 novembre, motivate e documentate esigenze assistenziali anche al fine di ridurre i tempi delle liste d'attesa, nel rispetto degli standard di cui alla Conferenza Stato-Regioni (3 febbraio 2005 - rep. n. 2202) e in ragione delle motivazioni individuate, potranno procedere ad eventuali redistribuzioni delle economie che si dovessero verificare all'interno dei singoli budget.

Art. 7

Con separato provvedimento saranno definiti i singoli aggregati economici provinciali.

Art. 8

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, saranno definiti, con provvedimento assessoriale, tenuto conto di quanto andrà a stabilire un apposito tavolo di concertazione, i contenuti del contratto-tipo che avrà efficacia per il triennio 2006/2008.
Nelle more trova comunque applicazione la disciplina prevista dalla normativa vigente.

Art. 9

Gli oneri previsti dall'attuazione del presente decreto, ivi compresa la determinazione della percentuale di abbattimento prevista dall'art. 2, trovano capienza all'interno dell'aggregato regionale.

Art. 10

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la sanità ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 ottobre 2005.
  PISTORIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità il 4 novembre 2005 al n. 442.
(2005.48.3078)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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