REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 2 DICEMBRE 2005 - N. 52
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti




Statuto del Comune di Valverde


Lo statuto del comune di Valverde è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 1993. Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con delibera n. 47 del 29 settembre 2005.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Comune

1.  Il Comune di Valverde è un ente locale autonomo territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica italiana e della Regione siciliana.
2.  Attraverso gli organi elettivi che lo rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, il Comune attua gli interessi fondamentali della comunità che rappresenta ed indirizza l'esercizio delle funzioni per attuare tali finalità.
Art. 2
Ruolo del Comune - Principio di sussidiarietà

1.  Il Comune di Valverde è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2.  Il Comune rappresenta la comunità alla cui tutela è preposto, cura gli interessi sociali e culturali e promuove lo sviluppo economico. Concorre, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi, della scelta dei piani e dei programmi, assumendo l'uomo e la donna quali valori fondamentali ed adoperandosi per l'integrale sviluppo in tutti gli ambiti della vita relazionale. Sostiene tutte le forme naturali e legittime d'aggregazione sociale, a partire dalla famiglia, e quelle dei giovani, degli anziani e delle donne; favorisce le iniziative culturali ed educative, e persegue il sostegno alle iniziative e forme, spontanee ed organizzate, individuali e consociate, d'assistenza, lavoro e qualità della vita.
3.  Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune:
a)  promuove ed attua un generale assetto razionale e disciplinato del territorio e si fa garante della tutela di tutto ciò nell'ambito di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani delle strutture economiche e sociali, delle infrastrutture e dei servizi attraverso l'incremento e la valorizzazione di iniziative, attività e risorse private, consociate e pubbliche;
b)  persegue la tutela e la difesa del territorio e dell'ambiente naturale con una politica ecologica volta sul piano normativo ed operativo a prevenire, sanare, eliminare ogni possibile fonte d'inquinamento idrico, atmosferico e superficiale, a garantire il rispetto dei caratteri paesaggistici del territorio, con particolare cura del centro storico, dei pendii e dei declivi, dell'area che si affaccia sulla costa marittima e della flora e della fauna locale; ciò al fine di assicurare una migliore qualità della vita e di garantire un rapporto rispettoso ed adeguato con la natura;
c)  tutela i valori della cultura popolare e religiosa, quali sedimento storico della gente valverdese, assicurando la conservazione, il recupero e la salvaguardia dei luoghi e dei monumenti simbolo, ed il patrimonio archeologico, storico, artistico e naturale, presente nel territorio, garantendo e promuovendo forme idonee di difesa, protezione, sostegno e valorizzazione;
d)  sostiene le attività produttive, del commercio e dei servizi, favorendone lo sviluppo, in accordo con le esigenze della popolazione ed in armonia con i caratteri del territorio e dell'ambiente;
e)  attua, nelle forme idonee ed opportune, una politica di tutela del consumatore e d'organizzazione razionale del sistema di distribuzione;
f)  agevola lo sviluppo della cooperazione e delle associazioni dei produttori nel rispetto delle norme vigenti e dà alle sue varie forme un sostegno adeguato, con particolare riguardo alle iniziative volte all'occupazione giovanile;
g)  garantisce a tutti i cittadini l'utilizzo delle strutture, istituzioni e servizi sociali, nella misura ed in rapporto alle reali esigenze dei cittadini stessi, le cui richieste e sollecitazioni si adopera a recepire costantemente, collocando al primo posto l'attenzione verso la salute, la prevenzione, la sicurezza, l'assistenza sociale, l'istruzione, l'educazione e la formazione, l'abitazione, i trasporti pubblici, lo sport e il tempo libero;
h)  favorisce la diffusione d'ogni rilevante espressione culturale ed artistica e, più in generale, della cultura in tutte le sue forme, promuovendone la diffusione e lo sviluppo e garantendone il sostegno e la libera manifestazione;
i)  si adopera per promuovere e sostenere iniziative volte a valorizzare le specificità culturali della comunità locale, a ricostruirne la storia, ad approfondire la conoscenza e a diffonderne la peculiarità;
l)  si impegna nella promozione e diffusione della cultura della pace, dei diritti umani della cooperazione internazionale e favorisce iniziative interculturali e di tutela della popolazione extracomunitaria;
m)  adotta, nei limiti delle proprie competenze, tutti gli strumenti idonei a non consentire l'insediamento nell'ambito del territorio comunale di industrie e strutture finalizzate alla ricerca, produzione e commercializzazione di armi e strumenti da guerra e di strutture nocive per la salute pubblica o con grave pregiudizio e rischio dell'incolumità dei singoli cittadini;
n)  favorisce la partecipazione e il contributo singolarmente e in forme associate all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi d'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
o)  favorisce l'attività e promuove la collaborazione delle associazioni di volontariato;
p)  assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e cura a tale fine l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza, attraverso l'istituzione di un giornale con redazione comunale;
q)  favorisce l'accesso ai cittadini e associazioni alle strutture e ai servizi dell'ente.
r)  promuove iniziative rivolte a superare discriminazioni di razza, di sesso, di lingua o di nazione;
s)  promuove iniziative rivolte a superare discriminazioni fra i sessi al fine di garantire le pari opportunità negli organi di governo del Comune;
t)  tutela gli animali presenti nel proprio territorio nel rispetto delle leggi vigenti.
4. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo d'intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione siciliana e della Provincia ed in accordo, ove possibile, con i comuni limitrofi.
Art. 3
Territorio

1.  Valverde è uno dei comuni della provincia di Catania. Sito nel basso versante sud orientale dell'Etna, confina a nord con Aci Sant'Antonio, ad est con Acicatena, a sud-est con Acicastello, a sud-ovest con San Gregorio di Catania, ad ovest con San Giovanni La Punta, a nord-ovest con Aci Bonaccorsi.
2.  Il territorio collinare ha una superficie di km.2 5,50 (Ha. 550), con un'altimetria massima s.l.m. di metri 375, minima metri 120, media metri 320. Dista km. 10 da Catania, km. 8 da Acireale, km. 207 circa da Palermo.
3.  La circoscrizione comunale si compone del centro urbano di Valverde, della frazione di Maugeri e dei nuclei abitati di: Verdina, Belfiore, Carminello, Seminara, Fontana, Morgioni, Nizzeti e Portiere Crocifisso.
4.  Il Comune ha sede istituzionale nel centro urbano di Valverde presso l'edificio di piazza del Santuario denominato "Palazzo Dionisio" e negli altri edifici, nella disponibilità del Comune, sedi di uffici e/o servizi comunali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, gli organi istituzionali possono riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 4
Statuto e regolamenti

1.  L'autogoverno della comunità valverdese si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale, con cui il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra il comune e la provincia, la partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto d'udienza, il decentramento e l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi; lo stemma e il gonfalone.
2.  Il Comune emana regolamenti in tutte le materie ad esso demandate dalle norme di legge esistenti e ne agevola la divulgazione.
Art. 5
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune ha, come suo segno distintivo, stemma, gonfalone e bandiera comunale.
2.  Stemma: di colore d'azzurro all'edificio sacro, parte in pietra, parte intonacato al naturale, posto in prospettiva nel senso della banda abbassata, munito di due croci, d'archi e di torre campanaria, accompagnato dalla gru in volo al naturale e da quattro stelle di cinque punte d'oro, poste nel canton destro del capo, tre e una. Ornamenti esteriori da Comune, di cui all'allegato "A".
3.  Gonfalone: drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argomento: Comune di Valverde. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolori nazionali frangiate d'argento, di cui all'allegato "B".
4.  Bandiera: è composta di due bande di seta quadrate di colore bianco e azzurro ornata di ricami d'argento, riportante al centro l'emblema dello stemma comunale.
5.  La bandiera e il gonfalone devono essere utilizzati solo nelle grandi occasioni di rappresentanza, accompagnati dal sindaco o suo assessore delegato e scortati dai vigili urbani del Comune. La bandiera deve essere esposta pubblicamente anche in occasione delle riunioni del consiglio comunale.
6.  Lo stemma e il gonfalone sono stati riconosciuti con D.P.R. n. 640 del 23 gennaio 1984 e trascritto nel registro araldico dell'Archivio centrale dello Stato il 9 aprile 1984.
7.  La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 6
Registro d'onore

1.  Il Comune ha un registro d'onore comunale dove annotare il nome di personaggi da encomiare che si sono distinti per fatti di rilevanza ed utilità sociale nei confronti della comunità valverdese.
2.  Il personaggio, la data e la motivazione dell'avvenimento sono proposti dal sindaco o dal presidente del consiglio comunale ai rispettivi organi cui presiedono.
Art. 7
Origine storica

1.  Il Comune riconosce la Madonna di Valverde sua Patrona, a cui sono state consegnate le "Chiavi d'oro" della città.
2.  Il Comune favorisce le manifestazioni atte a conferirne il massimo riconoscimento.
Titolo II
GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 8
Organi istituzionali

1.  Sono organi del Comune il consiglio, il sindaco e la giunta municipale.
2.  Il Comune di Valverde condivide le indicazioni del Consiglio d'Europa sull'opportunità di adottare un codice di comportamento degli eletti del Comune.
3.  Il codice definisce le regole di comportamento, a garanzia dei rapporti interni tra gli eletti e gli uffici, nell'osservanza dei principi di legalità, d'imparzialità e di trasparenza, di garanzia delle prerogative dei cittadini.
4.  Apposito regolamento di comportamento degli eletti sarà adottato, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, entro un anno dall'approvazione del presente statuto.
Art. 9
Durata in carica e tutela

1. Il consiglio comunale, il sindaco e gli assessori durano in carica per il periodo previsto dalla legge ed assicurano la funzione degli organi fino all'insediamento dei successori, fatte salve diverse disposizioni espressa-mente previste dalla legge.
Art. 10
Obbligo d'astensione

1.  Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alle riunioni ed alle deliberazioni quando sono trattati argomenti relativi a se stessi, al coniuge e a loro parenti o affini sino al quarto grado.
2.  Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3.  L'obbligo d'astensione si applica ai provvedimenti normativi o generali quali i piani urbanistici soltanto nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi degli amministratori o di parenti o affini fino al quarto grado.
4.  Detti membri devono astenersi inoltre dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, forniture e/o appalti nell'interesse dell'ente o delle istituzioni soggette all'amministrazione o al controllo dell'ente stesso.
Art. 11
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1.  Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni dei responsabili dei servizi, dei provvedimenti sindacali, dei provvedimenti del direttore generale, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il segretario comunale certifica l'avvenuta pubblicazione.
2.  Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate mediante affissione di copia integrale di essa all'albo e diventano esecutive nei modi e termini di legge. Le determinazioni sindacali, del direttore generale e dei responsabili dei settori sono pubblicate all'albo per una durata di 15 giorni.
Capo I
Il consiglio comunale
Art. 12
Elezione - Composizione - Durata

1.  Il consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.  Le norme relative all'elezione, alla durata in carica, alla cessazione anticipata, alla composizione, alle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
3.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
Art. 13
Autonomia del consiglio

1.  Il consiglio comunale è dotato di propria autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
2.  I consiglieri comunali hanno la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzioni, sempre che tale regime d'indennità comporti per l'ente pari o minore spesa.
3.  Il regolamento ne fissa le relative modalità.
Art. 14
Prerogative dei consiglieri

1.  I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera collettività comunale.
2.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, e copia degli atti relativi, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento.
3.  Tale esercizio dovrà essere esercitato nel rispetto della tutela della privacy.
4.  I consiglieri hanno diritto d'iniziativa nelle materie di competenza del consiglio; hanno altresì diritto di presentare interrogazioni e mozioni che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta alle interrogazioni è obbligatoria.
5.  Il diritto d'iniziativa si esercita sotto forma di proposta di deliberazione. La proposta, formalmente redatta dal consigliere, con l'ausilio degli uffici competenti in materia, è trasmessa al presidente del consiglio che, acquisiti i pareri obbligatori e preventivi dei responsabili dei servizi e della commissione consiliare permanente competente, la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.
6.  Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri in ogni stato e grado di giudizio purché non sussista conflitto d'interessi con l'ente.
Art. 15
Convalida degli eletti e surrogazione dei consiglieri

1.  Alla convalida dei consiglieri proclamati eletti provvede il consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2.  Ove non siano sollevate questioni d'ineleggibilità o d'incompatibilità, il consiglio provvede unitariamente. In caso contrario provvede con singola votazione alla sostituzione dei consiglieri non convalidati.
3. Il consigliere che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente per richiesta di un membro del consiglio o di un elettore. Il consiglio pronunzia la decadenza dei consiglieri, sentiti gli interessati con un preavviso di giorni 10, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
4. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di un'ampia facoltà d'apprezzamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
5.  Alla surrogazione dei consiglieri, cessati dalla carica per qualsiasi causa dopo la convalida, provvede analogamente il consiglio. Le dimissioni dei consiglieri, una volta presentate e registrate al protocollo generale del Comune, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non di presa d'atto.
Art. 16
Gruppi consiliari

1.  Il regolamento stabilisce le modalità di costituzione, la durata, il funzionamento dei gruppi consiliari e l'esercizio delle prerogative ad essi stessi conferiti dalle leggi o dallo statuto.
2.  Il regolamento, altresì, disciplina le modalità di assegnazione delle risorse e strutture necessarie all'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 17
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio comunale è l'organo deliberativo che nel rispetto delle leggi vigenti rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2.  Adempie le funzioni specificatamente demandategli dalle leggi e dal presente statuto, in particolare spettano al consiglio comunale:
a)  lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i programmi, le relazioni previsionali e pro-grammatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni tra interventi diversi, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
b)  la definizione dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
c)  le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
g)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h)  la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali dal consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i)  le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
l)  definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
m)  provvede alla convalida dei consiglieri e decide sulle questioni di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge.
n)  verifica e controlla le attività fatte oggetto dei propri atti d'indirizzo.
o)  approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il regolamento contenente le norme per il funzionamento del consiglio e delle commissioni.
3.  Le potestà consiliari non possono essere delegate ad altri organi, né da questi esercitate.
Art. 18
Commissioni comunali permanenti

1.  Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti, in cui sia garantita la presenza della minoranza e la rappresentanza d'ogni gruppo consiliare.
2.  La composizione ed il funzionamento delle commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.
3.  Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni.
4.  Le commissioni svolgono compiti rientranti nelle materie di competenza del consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione.
5.  Le commissioni concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del consiglio comunale.
Art. 19
Commissioni speciali

1.  Il  consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive, d'inchieste, di controllo e di garanzia, ed in generale di esaminare per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse attinenti all'amministrazione comunale. 

2.  La presidenza delle stesse è garantita alla rappresentanza delle minoranze.
3.  I titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire alle commissioni incaricate tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
4.  Un terzo dei consiglieri o i consiglieri di un gruppo consiliare costituito possono richiedere l'istituzione di una commissione speciale, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
5.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
6.  Apposito regolamento determina i poteri, le composizioni e il funzionamento delle commissioni speciali.
Art. 20
Convocazione e sedute del consiglio

1. Il presidente convoca con apposito avviso scritto il consiglio comunale fissandone la data per le riunioni ordinarie e straordinarie. Stabilisce l'ordine del giorno contenente l'elenco degli argomenti da trattare, dandone la precedenza alle proposte del sindaco compatibilmente con gli altri adempimenti previsti dalla legge e/o dallo statuto. Per le riunioni convocate in via ordinaria, il presidente, ai fini della predisposizione dell'o.d.g., in sede di conferenza dei capigruppo, terrà conto delle indicazioni degli stessi in merito all'esigenza di inserire altri argomenti già istruiti. L'avviso scritto, con l'allegato ordine del giorno, degli argomenti da trattare, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza o, nei casi d'urgenza, anche ventiquattro ore prima. La consegna deve risultare da apposita relata di notifica.
2.  E' obbligatorio per i consiglieri eletti, entro dieci giorni dalla proclamazione, comunicare alla segreteria generale la scelta di un domicilio eletto nel Comune.
3.  Nel caso di richiesta da parte di un quinto dei consiglieri in carica, il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4.  La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.
5.  L'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio contestualmente alla notifica ai consiglieri e sino all'inizio della seduta del consiglio allo scopo di portare a conoscenza del pubblico il giorno dell'adunanza.
6.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dalla legge o dal regolamento.
Art. 21
Presidenza delle sedute consiliari

1. Il consiglio comunale, finite le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione con voto segreto nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei membri del consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Con la stessa procedura, il consiglio comunale elegge un vice presidente.
2.  In caso d'assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano presente nella seduta.
3.  Per gravi e reiterate violazioni dei propri doveri istituzionali che compromettono il buon esercizio della funzione e ne viziano la neutralità, possono essere revocati gli incarichi di presidente e di vice presidente su proposta di revoca adeguatamente motivata sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati posta in discussione entro i successivi dieci giorni dal deposito al protocollo generale. La proposta di revoca, con votazione segreta e separata, è approvata se ottiene i voti della maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati all'ente.
4.  Il vice presidente o il consigliere anziano, qualora la revoca è presentata anche per il vice presidente, convoca e presiede la seduta in cui è posta in discussione la proposta o le proposte di revoca.
5.  Nella stessa seduta in cui è approvata la revoca, si deve procedere all'elezione del presidente ed eventualmente del vice presidente, ai sensi delle vigenti norme di legge.
6.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio uscente.
7.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
8.  Nell'ipotesi d'omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per il controllo sostitutivo.
9.  Il presidente presiede il consiglio, ne dirige il dibattito e, nell'esercizio di tale funzione, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sugli argomenti da trattare in consiglio comunale.
10. Il presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, nei casi previsti dalla legge o dal regolamento, con provvedimento motivato e trascritto nel processo verbale.
11. Nelle sedute pubbliche il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico sia causa di disordine.
12.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 22
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati all'ente per legge.
2.  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
3.  Qualora anche alla ripresa dei lavori debba venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4.  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento di 2/5 dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
5.  Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
6.  Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi per i quali la legge, lo statuto o il regolamento richiedano una maggioranza speciale.
7.  Il regolamento stabilisce gli argomenti per la cui trattazione le adunanze devono tenersi in forma segreta.
Art. 23
Votazioni

1.  I componenti del consiglio votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta salvo i casi stabiliti espressamente dalla legge. Le deliberazioni concernenti questioni che implicano apprezzamenti o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone o elezioni a cariche, sono adottate a scrutinio segreto.
2.  Le schede bianche, le non leggibili, le nulle e gli astenuti si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3.  Il presidente proclama l'esito delle votazioni effettuate; egli è assistito da tre scrutatori scelti fra i consiglieri ad inizio di seduta.
Art. 24
Verbale delle sedute

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni consultive, referenti e d'assistenza e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente al presidente ed al consigliere anziano.
2. Il verbale riporta i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, l'indicazione nominativa dei consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti dalla votazione.
3.  Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e i motivi del medesimo, altresì ha diritto di fare dichiarazioni da riportarsi integralmente nel verbale delle sedute.
4.  I processi verbali delle sedute precedenti sono messi a disposizione dei consiglieri, nei termini di legge, prima della seduta in cui sono proposti per l'approvazione.
5.  I consiglieri hanno diritto di inserire in essi delle rettificazioni che, in ogni caso, prima dell'inserimento, devono essere approvate a maggioranza dei presenti.
6.  Le rettificazioni sono riportate nella delibera d'approvazione dei processi verbali. I processi verbali sono dati per letti. Si procederà all'eventuale lettura di esse a richiesta del singolo consigliere.
7.  Il regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale, la cui partecipazione consultiva, referente e d'assistenza è richiesta dal presidente del consiglio per iniziativa propria e dei membri del consiglio.
8.  Il segretario comunale, quando ritiene utile informare il consiglio su aspetti giuridici, tecnico-amministrativi e finanziario-contabili, relativi agli argomenti in trattazione, richiede al presidente di poter procedere in tal senso.
9.  Il segretario designa gli impiegati che devono coadiuvarlo in consiglio.
Art. 25
Deliberazioni del consiglio

1.  Nessuna proposta di deliberazione può essere posta in votazione se non è iscritta all'ordine del giorno della seduta.
2.  Ogni proposta di deliberazione, corredata della firma del proponente e del responsabile del procedimento, e del parere di regolarità tecnica e di quello contabile, se comporta spese, e del parere della commissione consiliare permanente competente, qualora istituita, nei casi previsti dal regolamento, deve essere depositata unitamente agli atti e alla documentazione di riferimento, a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza del consiglio; ove il consiglio sia convocato d'urgenza, il termine è ridotto a ventiquattro ore.
Art. 26
Regolamento del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento comunale, che disciplina in particolare:
a)  il funzionamento del consiglio e, qualora istituite, la composizione ed il funzionamento delle commissioni permanenti e speciali, che possono avere funzioni conoscitive, consultive, di garanzia e di controllo, referenti, redigenti, d'inchiesta e d'indagine;
b)  la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni che può essere temporaneamente esclusa soltanto per esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e della riservatezza di persone o gruppi;
c)  le modalità di partecipazione alle riunioni delle commissioni, in qualità di uditori con diritto di parola ma non di voto, di persone diverse dai consiglieri comunali, da questi ultimi espressamente invitati;
d)  i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare, determinando, per ciascun candidato, i requisiti di competenza, professionalità e accertando la non appartenenza alle associazioni, i cui fini siano in contrasto con la Costituzione e con le leggi statali e regionali in materia;
e)  le modalità d'esercizio delle funzioni d'indirizzo e di controllo nei confronti delle istituzioni, delle aziende speciali, delle società per azioni e a responsabilità limitata a partecipazione comunale, dei concessionari di pubblici servizi;
f)  i procedimenti relativi ai rapporti tra il consiglio e i soggetti collettivi e le imprese che esercitano la loro attività nel territorio;
g)  la costituzione, il funzionamento e le strutture dei singoli gruppi consiliari;
h)  le modalità d'esercizio del diritto dei gruppi consiliari di presentare proposte al consiglio;
i)  la presentazione, la discussione e la votazione di interrogazioni e mozioni, ordini del giorno da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari;
l)  i poteri del presidente per mantenere l'ordine della seduta;
m)  i casi tassativi d'utilizzo della sala consiliare da parte di organismi diversi dal consiglio comunale;
n)  la disciplina e le modalità dell'autonomia organizzativa e funzionale del consiglio comunale.
Art. 27
Cessazione dalla carica del consiglio

1.  La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina, da parte dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali a seguito di nuove elezioni, nella prima tornata utile.
2.  Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportano la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali compete al segretario comunale.
Capo II
Sindaco e giunta municipale
Art. 28
Modalità di elezione del sindaco e di nomina della giunta

1.  Il sindaco è eletto, a suffragio universale e diretto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
2.  Il sindaco dura in carica per il tempo stabilito dalle leggi vigenti ed è immediatamente rieleggibile secondo i limiti e le modalità fissate dalle leggi stesse.
3.  Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti d'eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
4.  La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sei.
5.  La composizione della giunta è comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
6.  Sono estese ai membri della giunta le ipotesi d'incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco, che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
7.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati o eletti come membri di organi consultivi del Comune.
8.  Gli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza.
9.  Possono essere sospesi e/o rimossi dalla carica nei casi previsti dalla legge.
10.  La carica di membro della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che è nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione d'opzione formalizzata comporta la cessazione della carica non prescelta.
11.  Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessori comunali con quella di membro della Giunta regionale.
12.  Non possono far parte della giunta il coniuge, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
13.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso d'assenza o d'impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, adottata secondo l'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il membro della giunta più anziano d'età.
14.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più membri della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento.
15.  Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori entro sette giorni. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un membro della giunta.
16.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
17.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dai 4/5 dei consiglieri assegnati.
18. In questo caso il consiglio comunale cessa dalla carica con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
19.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
20.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimenti permanenti comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta, ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
Art. 29
Funzioni della giunta

1.  La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale, esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  In particolare, nell'attività propositiva e d'impulso:
a)  predispone gli schemi di regolamento;
b)  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
c)  predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, la relazione al conto consuntivo.
3.  Nell'attività di amministrazione:
a)  delibera nelle materie indicate nell'art. 15 della legge regionale n. 44/91, non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio, del segretario o dei funzionari;
b)  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali;
c)  approva i progetti di lavori pubblici;
d)  approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, le servitù d'ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazione dei beni patrimoniali;
e)  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
f)  approva i contratti di lavoro decentrati, per le materie non riservate ad altri organi.
Art. 30
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2.  Il sindaco presiede, dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3.  Saranno solo presentate all'esame della giunta le proposte corredate dalla firma dell'assessore competente per materia e del responsabile del procedimento, e del parere di regolarità tecnica e di quello contabile, se comporta spese.
4.  La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 31
Sedute della giunta

1.  Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo che essa non dispone diversamente e in ogni caso in sede deliberante sono riservate ai suoi membri; alle sedute possono essere invitati i revisori dei conti, funzionari e impiegati per fornire chiarimenti e notizie sugli argomenti posti in discussione.
2.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e ne redige il verbale che sottoscrive unitamente al sindaco ed all'assessore anziano per età fra i presenti.
Art. 32
Attività degli assessori

1.  Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta e presentano, nell'ambito delle deleghe loro attribuite, le proposte formulate dai servizi, verificando che le stesse rientrino nell'attuazione del programma del sindaco e nei criteri generali d'indirizzo approvati dal consiglio.
2.  Gli assessori forniscono ai capi settori responsabili dei servizi gli indirizzi politici per la predisposizione delle proposte di loro iniziativa da sottoporre all'esame degli organi di Governo.
3.  L'attività degli assessori è promossa e coordinata dal sindaco.
Art. 33
Funzioni, distintivo e giuramento del sindaco

1.  Il sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.
2.  Il sindaco rappresenta il Comune, sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso e a coordinare l'attività degli organi comunali; dirige l'attività della giunta, mantenendone l'unità d'indirizzo politico-amministrativo e assicurandone la rispondenza agli atti d'indirizzo del consiglio.
3.  Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.
5.  Prima di assumere le funzioni, il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale all'atto dell'insediamento.
Art. 34
Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco quale capo dell'amministrazione e organo monocratico elettivo:
a)  nomina la giunta, entro dieci giorni dalla proclamazione, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco;
b)  convoca e presiede la giunta; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle deleghe attribuite;
c)  compie tutti gli atti di amministrazione che dalle leggi o dallo statuto o dai regolamenti non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario generale, dei dirigenti e del direttore generale;
d)  rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi costituiti per la gestione associata di uno o più servizi;
e)  può nominare per detta incombenza un proprio delegato. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;
f)  in caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico;
g)  promuove la conclusione di accordi di programma e svolge gli altri compiti connessi; nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalle leggi e dallo statuto comunale;
h)  nomina il direttore generale secondo i criteri previsti dal regolamento per l'organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale, ai sensi dell'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dell'articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come recepito dalle leggi regionali 11 dicembre 1991, n. 48 e n. 23 del 7 settembre 1998;
i)  nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
l)  conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni del direttore generale;
m)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallo statuto e dal regolamento in base ad esigenze effettive e verificabili;
n)  nomina, tra i responsabili degli uffici e dei servizi, il vice segretario;
o)  conferisce incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione in numero massimo di due, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, relazionando annualmente al consiglio comunale sull'attività degli stessi;
p)  provvede sui ricorsi in opposizione contro il rifiuto dell'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
q)  provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; indice i referendum comunali;
2.  Il sindaco, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di sovrintendenza dell'attività amministrativa, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;
3.  Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del consiglio comunale o del direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
4.  Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società per azioni cui partecipa il Comune, svolgono la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale e in coerenza con gli obiettivi e indirizzi assegnati ai responsabili dei servizi.
5.  Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentati del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
Art. 35
Deleghe

1.  Il sindaco ha la facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega, anche generica, a firmare gli atti d'ordinaria amministrazione concernenti le funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
2.  Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui agli assessori spettano poteri d'indirizzo e di controllo. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3.  Le deleghe di cui al presente articolo e le eventuali modificazioni delle stesse devono essere fatte per iscritto.
4.  Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco e a loro si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
Art. 36
Attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia d'ordine pubblico e sicurezza pubblica, di sanità e d'igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2.  Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, ove non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
Art. 37
Potere d'ordinanza del sindaco

1.  Il sindaco adotta ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2.  Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica.
3.  Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
4.  Ove l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 sia rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero eventualmente incorsi.
Capo III
Responsabilità
Art. 38
Responsabilità degli amministratori e del personale

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni d'obblighi di servizio.
3.  Il sindaco, il vice sindaco, il segretario comunale, il direttore generale, i dirigenti e/o i responsabili degli uffici e dei servizi, che sanno direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente comma 2, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4.  Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o al direttore generale, la denuncia è fatta a cura del sindaco.
5.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
6.  Ove il Comune abbia corrisposto al terzo, l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi.
7.  La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
8.  Quando la violazione del diritto deriva da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili in solido il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che fanno constatare nel verbale il proprio dissenso.
9.  Ai dipendenti comunali, fatte salve le norme vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, si applicano, in materia di responsabilità disciplinare e di controversie di lavoro, le disposizioni del regolamento sull'organizzazione e, per quanto in esso non previsto, le norme di cui agli artt. 2106 c.c. all'articolo 7, commi 1, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, del titolo IV del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto dettano in materia gli articoli 409 e ss. del C.P.C. e il contratto - quadro sulla conciliazione nel pubblico impiego in vigore.
Art. 39
Responsabilità degli agenti contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che ha maneggio di pubblico denaro o è incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti leggi.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 40
Titolari di diritti di partecipazione

1.  Ai sensi del presente statuto, sono considerati cittadini titolari di diritti di partecipazione:
a)  i cittadini residenti nel territorio del Comune che abbiano superato la maggiore età;
b)  i cittadini che nel Comune esercitano prevalentemente la loro attività di lavoro o di studio o di utenza dei servizi;
c)  gli stranieri che vivono e lavorano nel territorio comunale.
2.  L'esercizio del diritto di partecipazione sarà disciplinato da apposito regolamento.
Art. 41
Partecipazione

1.  Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione pubblica.
2.  I principi generali a cui attenersi nella gestione dei servizi comunali devono ispirarsi a criteri d'efficienza, efficacia ed economicità a garantire l'uso pubblico delle strutture, il rispetto delle competenze della gestione e tecniche, l'imparzialità nella conduzione, l'esame delle proposte dell'utenza.
3.  Per gli stessi fini, il Comune favorisce le libere forme associate e le organizzazioni del volontariato, l'accesso delle strutture e dei servizi.
4.  Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
5.  L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
Art. 42
Interventi nel procedimento amministrativo

1.  I cittadini ed i soggetti portatori d'interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2.  Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
3.  Il regolamento stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie degli atti debbano essere invitati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi provvedimenti ovvero i meccanismi d'individuazione del responsabile del procedimento.
Art. 43
L'azione popolare

1. I cittadini, singoli e organizzati, possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune di Valverde.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
3.  L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta municipale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.
4.  La giunta municipale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge.
5.  A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non ha un interesse nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
6.  Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a chi ha intrapreso l'azione.
7.  Nel caso che non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare per mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Art. 44
Istanze e petizioni

1.  La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni d'interesse generale.
2.  Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a)  istanze per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
3. Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro trenta giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
4.  Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata.
Art. 45
Proposte

1.  Un decimo (1/10) degli elettori del comune può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati e dall'attestazione di copertura finanziaria, ove il provvedimento comporti una spesa.
2.  L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Titolo IV
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Art. 46
Principi generali

1.  Il Comune valorizza attraverso incentivazioni e forme d'accesso facilitato ai dati di cui è in possesso e alla consultazione del procedimento di formazione degli atti generali le autonome forme associative e di cooperazione.
Art. 47
Organismi di partecipazione

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
2.  L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può avvalersi di organismi associativi operanti nel territorio comunale.
3.  Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi che può essere sentito, su iniziativa del consiglio comunale, in via consultiva, sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'associazionismo, rapporti con l'UNICEF.
Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.
Art. 48
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
Art. 49
Consulte

1.  Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico-amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto, nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.
2.  Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali, per dibattere problemi, per esaminare proposte, per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
3.  Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione comunale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
4.  L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nella materia di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
Art. 50
Assemblee dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, assemblee dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2.  Le assemblee dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3.  Le assemblee possono essere convocate anche sulla base di una richiesta di almeno cento cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.
4.  I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento delle assemblee assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.
Art. 51
Procedure di conciliazione

1.  Al fine di dirimere le controversie riguardanti i diritti dei cittadini e derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi e inadempienze dell'azione amministrativa, il sindaco, di sua iniziativa, su proposta del consiglio comunale o su istanza dei cittadini, promuove l'attivazione di procedure di conciliazione su base comunale o sub comunale.
Art. 52
Carta dei diritti

1.  Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del consiglio.
2.  Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'ente locale. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare, e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche. Il Comune è tenuto a darne pubblicazione attraverso le proprie sedi e i propri uffici e ad inserire le carte dei diritti nei propri regolamenti quali criteri d'indirizzo per attività comunali.
Art. 53
Verifica della qualità dei servizi in relazione alla tutela dei diritti dei cittadini

1.  L'amministrazione può compiere verifiche circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini e alle esigenze e alle domande di professionalità degli operatori, anche in attuazione di quanto previsto dai contratti di lavoro in ordine al miglioramento del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e dagli strumenti previsti dalle leggi n. 142/90 e n. 241/90. A tale scopo essa si dovrà avvalere della collaborazione delle organizzazioni dei cittadini, dei lavoratori e di eventuali associazioni di consumatori utenti.
2.  I risultati di tali verifiche devono essere forniti, oltre che ai cittadini in generale, anche ai lavoratori e alle loro organizzazioni per garantire l'esercizio al diritto alla contrattazione, nonché al consiglio comunale.
Art. 54
Accesso agli atti dell'amministrazione

1.  Ai cittadini singoli e associati è garantita la libertà d'accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite nel regolamento.
2.  Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme d'organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 55
Diritto d'informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni del precedente articolo.
2.  A ciascun cittadino dovrà essere garantita un'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, passaggi procedurali da seguire, la distribuzione delle competenze politiche, tecniche ed amministrative nell'ambito dell'organizzazione del Comune, le caratteristiche delle singole prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.
3.  L'amministrazione comunale si impegna a provvedere alla formulazione, stampa e distribuzione di apposito vademecum.
4.  L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
5.  L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
6.  Il sindaco adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto d'informazione.
7.  Il regolamento sul diritto d'accesso detta norme atte a garantire informazioni ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e ne disciplina la pubblicità ai sensi della legge regionale n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni.
8.  Per garantire l'effettività dell'informazione il Comune istituisce l'ufficio del cittadino e delle pubbliche relazioni.
Titolo V
I REFERENDUM COMUNALI
Art. 56
Ruolo del referendum

1.  Il referendum consultivo è l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, escluse le materie elencate negli articoli seguenti del presente statuto, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui proposti assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'interesse prevalente della comunità.
2.  L'istituto del referendum è adottato quale strumento consultivo formale dell'intero corpo elettorale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.
Art. 57
Indizione del referendum

1.  I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
2.  I referendum consultivi sono inoltre indetti per richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 1/10 degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data dell'1° gennaio dell'anno nel quale è presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori ed è presentata al sindaco.
3.  La deliberazione consiliare o la domanda di 1/10 degli elettori del Comune che richiede il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.
Art. 58
Tipo di referendum

1.  Il referendum, deliberato dal consiglio comunale o richiesto da 1/10 degli elettori, può essere svolto:
a)  prima di procedere all'approvazione di provvedimenti comunali, con carattere di consultazione preventiva;
b)  dopo l'approvazione di atti deliberativi da parte degli organi comunali, con carattere di consultazione successiva.
2.  In entrambi i casi, gli organi comunali, nell'adottare i provvedimenti conseguenti, devono adeguatamente motivare le decisioni assunte a seguito dei referendum.
3.  Il carattere consultivo del referendum è in ogni modo garantito dal fatto che l'esito della consultazione non pone l'obbligo agli organi elettivi di conformarsi al risultato del voto elettorale espresso.
Art. 59
Materie ammissibili a referendum

1.  L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie d'esclusiva competenza locale.
2.  Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
a)  regolamenti vincolati;
b)  tributi comunali;
c)  tariffe dei servizi pubblici;
d)  attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
e)  argomenti già oggetto di referendum indetto nell'ultimo quinquennio;
f)  disciplina dello stato giuridico ed economico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
g)  designazione e nomine di rappresentanti;
h)  bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione;
i)  piano regolatore generale e studi urbanistici;
l)  gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
Art. 60
Richiesta di referendum

1.  La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione del loro nome e del loro indirizzo.
2.  Le firme dei richiedenti, da apporre su modelli appositamente predisposti, devono essere autenticate nei modi di legge.
Art. 61
Ammissione della richiesta

1.  L'ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, la qualificazione e l'inconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una commissione di garanti composta dal segretario comunale e da due avvocati iscritti all'albo da almeno 10 anni.
2.  La predetta commissione è costituita entro trenta giorni dalla data del provvedimento del sindaco d'indizione del referendum.
3.  I due avvocati sono nominati dal consiglio comunale con voto limitato ad uno.
4.  La commissione dei garanti per il referendum è presieduta dal segretario comunale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dal segretario generale.
5.  Qualora la richiesta sia ad iniziativa popolare, è facoltà del comitato promotore di richiedere alla commissione dei garanti un preventivo giudizio d'ammissibilità del quesito sull'ambito locale della materia ed alla sua formulazione.
6.  A tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.
7.  Il comitato promotore è soggetto legittimato ad esercitare i poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
8.  La decisione definitiva sull'ammissibilità della richiesta referendaria spetta al consiglio comunale.
Art. 62
Modalità di svolgimento

1.  La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto e segreto, al quale partecipano gli iscritti alle liste elettorali del Comune.
2.  I referendum sono convocati dal sindaco, devono avere per oggetto materie d'esclusiva competenza locale, non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
3.  L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
4.  Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto ed il quesito è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 63
Periodo di svolgimento

1.  I referendum consultivi sono effettuati insieme, una volta l'anno nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
2.  Dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale non può essere indetto il referendum.
3.  Qualora siano ammesse o deliberate più richieste di referendum, lo svolgimento di essi si cumula nel periodo sopraindicato.
Art. 64
Operatività del referendum

1.  Entro 15 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, il consiglio comunale o la giunta municipale, secondo le competenze, prendono atto dell'esito referendario e adottano i provvedimenti conseguenziali.
2.  Il mancato recepimento dell'indicazione risultante nella consultazione referendaria, deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.
3.  Nel caso in cui il risultato referendario è valido, il consiglio comunale o la giunta municipale, secondo le proprie competenze, non possono assumere decisioni contrastanti con esso nei successivi cinque anni.
Art. 65
Indirizzi regolamentari

1.  Il procedimento relativo alla consultazione referendaria è regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.
2.  La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 12 ore.
3.  Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.
4.  La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.
5.  La normativa regolamentare deve disciplinare le modalità operative di svolgimento dei referendum al fine di ridurre le spese organizzative, ottimizzare l'allestimento dei seggi, semplificare le operazioni elettorali, accorpare i luoghi di riunione.
Titolo VI
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Art. 66
Principi d'organizzazione

1.  Gli uffici del Comune sono organizzati in base ai criteri del decentramento, della funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, assicurando un adeguato livello qualitativo dei servizi.
2.  L'articolazione della struttura ha carattere strumentale rispetto alle funzioni ed alle finalità istituzionali e agli obiettivi e ai programmi stabiliti dal consiglio comunale e dalla giunta comunale.
3.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, definisce l'organizzazione degli uffici, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini.
Art. 67
Personale

1.  I dipendenti comunali sono all'esclusivo servizio della collettività.
2.  Il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento professionale del personale è stabilito dal contratto nazionale di lavoro, dagli accordi decentrati integrativi e dal contratto individuale.
3.  Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.
4.  Il Comune assume come proprio obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità e, in tale ambito, promuove e realizza iniziative dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale.
Art. 68
Il segretario comunale

1.  Il Comune ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma di cui agli artt. 98 e 102 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e della gestione dell'amministrazione, sulla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e al regolamento.
3.  Esercita inoltre le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione direttamente o per mezzo di funzionario dallo stesso designato;
b)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco nomina il direttore generale.
4.  Al segretario può essere conferito l'incarico di direttore generale.
5.  Il segretario comunale inoltre:
a)  collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecnico-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla giunta il piano esecutivo di gestione o il piano operativo degli obiettivi;
b)  nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai dirigenti responsabili dei servizi della legge e dell'ordinamento degli uffici, sovrintende alla gestione complessiva dell'ente e coordina l'attività dell'intera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
c)  assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;
d)  coordina e sovrintende alle azioni dei dirigenti, curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
e)  elabora, con il concorso dei dirigenti ed avvalendosi del settore bilancio, la proposta di bilancio e di PEG o piano dettagliato degli obiettivi.
Art. 69
Il direttore generale

1.  Il direttore generale, qualora nominato ai sensi dell'articolo 51 bis della legge n. 142/90, esercita le competenze previste dalla legge, dall'ordinamento degli uffici e dalla convenzione. In particolare:
a)  assicura, anche con proposte e pareri, la concreta attuazione del processo di programmazione dell'ente;
b)  traduce le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale in obiettivi, piani e programmi attività;
c)  elabora, con il concorso dei dirigenti, ed avvalendosi del settore bilancio la proposta di bilancio e di PEG o piano dettagliato degli obiettivi;
d)  definisce gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi; coordina i sistemi di pianificazione e di controllo di gestione;
e)  promuove l'introduzione di metodi di gestione ed organizzazione idonei ad assicurare l'efficienza e l'operatività dell'ente;
f)  coordina e sovrintende all'azione dei dirigenti curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti.
2.  I rapporti tra direttore generale e segretario comunale sono disciplinati dal sindaco all'atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.
3. Il direttore generale può, prima della scadenza dell'incarico, essere revocato con atto motivato e previa delibera della giunta, dal sindaco a cui compete la valutazione dei risultati dell'attività.
Art. 70
Il vice segretario comunale

1.  Il Comune è dotato di un vice segretario con il compito di coadiuvare il segretario comunale e di sostituirlo per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti, nei casi di vacanza, d'assenza o d'impedimento.
2.  Il vice segretario è un funzionario, ascritto alla categoria apicale dell'ente, nominato dal sindaco, con incarico a tempo determinato e rinnovabile il quale conserva la direzione della struttura organizzativa cui è preposto.
3.  Il funzionario cui è conferito l'incarico deve avere, in ogni caso, maturato nell'espletamento di precedenti incarichi, anche esterni all'ente, le competenze professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico.
4.  Il sindaco, attribuisce incarico, sentito il segretario comunale, per la valutazione della presenza dei requisiti suindicati.
5.  Per il solo periodo effettivo di sostituzione, spettano al vice segretario le competenze previste per legge o dalla contrattazione collettiva.
Art. 71
I capi settore - titolari di posizioni organizzative

1.  I capi settore, titolari di posizioni organizzative, esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, d'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2.  Ad essi spettano tutti i compiti d'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo dagli organi politici, ai quali essi sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione.
3.  Adottano le determinazioni a contrattare.
4.  Il sindaco e la giunta possono impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui devono ispirarsi nell'esercizio della propria concreta attività di gestione.
5.  Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, e della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati è sanzionato, previa contestazione in contraddittorio, con la non corresponsione della indennità di risultato e costituisce giustificato motivo per la revoca dell'incarico. Nell'esercizio delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, d'imparzialità, di efficacia, di efficienza, di economicità e di trasparenza dell'azione amministrativa.
6.  I capi settore, titolari di posizioni organizzative, avanzano al segretario o, ove istituito, al direttore generale, che li coordina, ed alla giunta proposte sulla traduzione in concrete scelte amministrative degli obiettivi contenuti nel programma politico amministrativo. In particolare, essi avanzano annualmente, sulla base delle risorse disponibili, proposte per la redazione del bilancio preventivo e del programma esecutivo di gestione.
Art. 72
Incarichi dirigenziali

1.  Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco ai responsabili di settore, con provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudini, esperienza in rapporto alle scelte programmatiche con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  Tali incarichi hanno la durata in ogni caso non superiore alla durata del mandato del sindaco e sono revocabili in ogni tempo.
3.  La copertura di posizioni di qualifiche dirigenziali o d'alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato a persone in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed in possesso di caratteristiche personali che li rendono particolarmente idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle scelte programmatiche.
4.  Entro i limiti previsti dalla legge, il sindaco può conferire incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica.
Art. 73
Sistema di controlli

1.  Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi devono essere previsti strumenti adeguati a:
a)  garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (controllo di gestione);
b)  valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o incaricato di funzioni dirigenziali;
c)  supportare, coordinare e verificare la valutazione delle prestazioni del personale effettuate dai dirigenti;
d)  valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede d'attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
Titolo VII
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 74
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di democrazia, d'imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità, d'efficienza ed efficacia che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilito dalla legge n. 241/1990, dalla legge regionale n. 10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e dal regolamento comunale.
2.  Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento amministrativo garantendo adeguatezza dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva e obbligatoria emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura, il cui nome deve essere reso pubblico.
3.  I procedimenti amministrativi possono essere a richiesta di parte sulla quale il funzionario deve pronunciarsi in merito oppure ad impulso d'ufficio del quale l'amministrazione deve darne comunicazione agli interessati del provvedimento.
4.  In particolare, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento, assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e negli stessi richiamati, se hanno funzioni rilevanti ai fini istruttori. Sono rilasciate per richiesta scritta dell'interessato, copie od estratti di documenti. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
5.  Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato o dai suoi incaricati, devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incide sulla situazione soggettiva dell'interessato.
6.  La legge o il regolamento può prevedere casi in cui è provvisoriamente inibita la partecipazione al procedimento amministrativo di chi è titolare di diritto o interesse legittimo.
7.  Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
Art. 75
Concessione vantaggi economici

1.  La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati al rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nell'apposito regolamento.
2.  L'effettiva osservanza di detti criteri o modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.
3.  E' istituito un albo di soggetti cui è stato erogato in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio. Per ciascun soggetto, che figura iscritto nell'albo, è indicata anche la disposizione di legge in base alla quale si è dato luogo all'erogazione. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.
Titolo VIII
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 76
Sviluppo sociale, culturale ed economico

1.  Lo sviluppo sociale, culturale ed economico, e la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane sono perseguiti attraverso la promozione e programmazione delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune ed attraverso la gestione diretta ed indiretta dei servizi.
2.  Per tali fini il Comune promuove intese ed accordi, emana direttive e fornisce indicazioni di cui i soggetti pubblici o privati, che esercitano attività o svolgono funzioni sul territorio, devono tenere conto; provvede a coordinare, non interferendo con il corretto esercizio delle loro funzioni, l'erogazione di servizi resi da soggetti pubblici e privati, per armonizzarli con le esigenze della comunità.
3.  Il Comune assolve ai bisogni informativi e culturali della comunità, ed una via attraverso la quale:
a)  adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;
b)  mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
c)  conservare la memoria della propria comunità;
d)  attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.
4.  Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e individua altresì nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
5.  Il Comune gestisce il servizio di biblioteca pubblica.
6.  In particolare, cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani d'intervento volti principalmente a favorire l'occupazione ed a salvaguardare l'ambiente.
7.  Intuisce lo sportello unico per le attività produttive allo scopo di fornire assistenza alle imprese, garantendo loro le necessarie informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative ed agli strumenti agevolativi applicabili, e la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti, gli strumenti d'agevolazione contributiva e fiscale in favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
8.  I servizi pubblici comunali sono offerti a tutti i soggetti che sono residenti nel territorio comunale, a prescindere dalla loro cittadinanza.
Art. 77
I servizi locali

1.  Il Comune adotta modalità di gestione dei servizi pubblici improntate a criteri di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio, fatti salvi ben individuati e motivati costi sociali, valorizzazione di professionalità e competenza nella scelta di amministratori e tecnici.
2.  I servizi pubblici vengono di norma gestiti:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;
b)  con istituzioni, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata, consorzi, accordi di pro-grammi, convenzioni, concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di appartenenza sociale.
3.  I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi assicurano la pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi e la trasparenza complessiva della gestione; individuano le forme cui si esplicano la partecipazione ed il controllo degli utenti sulla gestione del servizio.
4.  I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi, delle società per azioni o a responsabilità limitata stabiliscono le modalità di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune.
5.  Il piano triennale dei servizi pubblici gestiti dal Comune, con note d'aggiornamento annuale, indica l'oggetto, le caratteristiche della gestione e le risultanze economiche, le dimensioni e la struttura interna, i piani economici e di investimento relativi all'esercizio successivo; contempla, altresì, con le indicazioni di cui sopra, i servizi locali gestiti con forma associativa o di cooperazione con altri Comuni o diversi enti locali.
6.  La trasformazione della forma di gestione di un determinato servizio è deliberata dal consiglio comunale previa individuazione, con analisi economico-gestionale, delle modalità che garantiscono la gestione ottimale del servizio stesso; il personale allo stesso adibito deve, ove ciò non risulti impossibile per motivi funzionali o economici, essere assegnato al nuovo soggetto gestore.
7.  La costituzione di istituzioni o aziende speciali e la dismissione di servizi pubblici è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
8.  Le aziende speciali e le istituzioni hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da assicurare attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.
9.  La sottoscrizione di azioni di minoranza è autorizzata dalla giunta municipale.
10.  Una speciale commissione consiliare di vigilanza provvede, nei modi indicati dal regolamento del consiglio comunale, al controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società, enti concessionari, e sulle associazioni e fondazioni cui partecipa il Comune, circa il rispetto delle direttive e degli indirizzi adottati dall'ente.
11.  La commissione può disporre audizioni e convocare gli amministratori designati dal Comune.
Art. 78
Istituzione

1.  L'istituzione costituisce organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
2.  La deliberazione istitutiva indica il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione.
3.  L'istituzione ha un consiglio di amministrazione ed un presidente, aventi compiti amministrativi di indirizzo, ed un direttore, avente la responsabilità della gestione amministrativa.
4.  Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
5.  Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni e servizi, il bilancio annuale e pluriennale, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6.  Il regolamento determina la composizione del consiglio, le modalità d'elezione dello stesso e del presidente e quelle della nomina del direttore, la natura giuridica del rapporto di lavoro di quest'ultimo e le modalità d'accordo dell'attività dello stesso con quella della struttura comunale di riferimento.
7.  Il consiglio di amministrazione perviene alla gestione dell'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
8.  Il regolamento determina, altresì, i criteri di redazione del bilancio dell'istituzione, nonché il compenso dei membri del consiglio di amministrazione.
Art. 79
Azienda speciale

1.  Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, enti del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale per l'esercizio di servizi a rilevanza economica.
2.  Il consiglio comunale determina il capitale di dotazione, le finalità e gli indirizzi generali, esercita la vigilanza e la verifica dei risultati della gestione.
3.  Approva, altresì:
a)  il piano programma e il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra enti locali ed aziende speciali nonché gli atti fondamentali, quali:
b)  i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, con allegata una relazione nella quale gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi o del mancato raggiungimento degli interventi ricorrenti previsti, dell'acquisizione e alienazione di partecipazioni azionarie, in società per azioni a responsabilità limitata;
c)  il conto consuntivo.
4.  Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi elettivi del Comune, tra i quali vi è comunque il bilancio annuale; a questo è allegata una relazione nella quale gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal consiglio comunale, delle cause del loro eventuale mancato raggiungimento, degli interventi ricorrenti previsti, dell'acquisizione e alienazione di partecipazioni azionarie in società a prevalente capitale pubblico locale.
5.  Gli eventuali costi sociali per i quali è prevista la possibile copertura di spesa annuale da parte del Comune si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza e deliberate specificatamente dal consiglio comunale.
6.  Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisori.
7.  Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco.
8.  Lo statuto determina le modalità di nomina e la durata degli amministratori nonché i casi di revoca degli stessi.
9.  Le aziende speciali possono essere trasformate in società per azioni, previa delibera del consiglio comunale e secondo le modalità previste dall'art. 115 del T.U. n. 267/2000.
10.  I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitate anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 80
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. La costituzione della società per azioni o a responsabilità limitata può essere effettuata:
a)  con prevalente capitale sociale del Comune;
b)  non prevalente capitale sociale del Comune senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, a norma dell'art. 116 del T.U. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 80, comma 9, il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società o per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
3.  In ogni caso l'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve essere garantita la rappresentatività del comune negli organi di amministrazione.
4.  Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. Essi sono nominati dal sindaco sulla base dei criteri generali determinati dal consiglio comunale.
5.  I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6.  Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7.  Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
Art. 81
Concessione

1.  Il consiglio comunale può affidare la gestione dei servizi in concessione a terzi, quando vi sono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2.  Il concessionario è individuato attraverso una gara pubblica, alla quale è garantita la massima pubblicità e nel rispetto delle leggi vigenti.
3.  Le concessioni debbono avere una durata commisurata alle spese d'investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
4.  Il capitolato accessivo alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive, loro vincolatività da parte dell'amministrazione comunale, facoltà di recesso e di riscatto.
Titolo IX
FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 82
Convenzioni

1.  Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di Comune interesse.
2.  Il Comune promuoverà l'istituzione di un organismo di coordinamento dell'attività sovracomunale da definire con apposito regolamento concordato con gli enti interessati per la risoluzione dei problemi complessivi d'interesse comune, con particolare riferimento alle problematiche socio-economiche, urbanistiche, turistiche.
3.  Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
4.  Il Comune collabora con lo Stato, la Comunità economica europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri d'intervento in materia interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.
Art. 83
Consorzi

1.  Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni e con la Provincia un consorzio.
2.  A tal fine i rispettivi consigli approvano, a maggioranza assoluta dei membri, la convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4.  L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6.  Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.
Art. 84
Accordi di programma

1.  Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o in ogni modo di due o più tra i soggetti predetti, il sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità di finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni.
3.  L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4.  Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, regolata dalla legge n. 340 del 24 novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
5.  L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con decreto del Presidente della Regione o con atto formale del presidente della Provincia Regionale o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
6.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.
Art. 85
Conferenza dei servizi

1.  Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
Titolo X
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 86
Ordinamento

1.  L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 87
Attività finanziaria del Comune

1.  Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2.  I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3.  Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4.  La potestà impositiva in materia tributaria è svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile del tributo.
5.  Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
6.  I servizi preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle funzioni svolte che sono periodicamente aggiornate, così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore.
7.  I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
8.  Acquisire all'Ente delle entrate preventivate necessarie per il funzionamento dei servizi erogati, attivando tutte le procedure previste in materia.
9. Massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici.
10.  Tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.
11.  Il ricorso al credito è limitato al funzionamento d'opere interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.
12.  L'autonomia finanziaria è perseguita attraverso un'equilibrata, oculata e razionale gestione delle risorse in relazione agli obiettivi di programma.
Art. 88
Gestione finanziaria

1.  Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti d'impegno che devono essere sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
2.  Sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla giunta ed al consiglio deve essere espresso parere di regolarità contabile solo ove le stesse comportino impegno di spesa o diminuzione delle entrate ed ove le stesse non risultino essere meri atti d'indirizzo.
3.  Il responsabile della ragioneria, nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve verificare l'esatta imputazione dello stesso e riscontrare la capienza dei relativi stanziamenti di bilancio. Tale attestazione garantisce anche che dall'esecuzione del provvedimento non derivano squilibri nella gestione economica e finanziaria. Resta in ogni caso l'obbligo del responsabile di ragioneria di segnalare alla giunta il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.
Art. 89
Anagrafe tributaria

1.  È istituita l'anagrafe tributaria che riferita ai soggetti ed imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire gli scopi di cui al precedente articolo. A tal fine, l'ente si avvale di tutte le informazioni interne ed esterne nonché d'esperti esterni di comprovata competenza, professionalità e correttezza.
Art. 90
Amministrazione dei beni comunali

1.  Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2.  I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, ai sensi del titolo primo del presente statuto, devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3.  Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione d'opere pubbliche, salvo che, per legge, non debbano essere destinate ad altre finalità.
Art. 91
Rendiconto della gestione

1.  I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2.  Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3.  La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni d'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 92
Attività contrattuale

1.  Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3.  La determinazione deve indicare il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 93
Collegio dei revisori dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un candidato, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2.  L'organo di revisione ha il diritto d'accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.
3.  L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. Il regolamento di contabilità disciplina le funzioni dell'organo di revisione.
4.  Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5.  L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6.  L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 94
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria, che comprende:
a)  la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b)  la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro il termine fissato dal regolamento;
c)  il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d)  il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate d'ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2.  I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Titolo XI
DISCIPLINA DELLE NORME STATUTARIE
Art. 95
Revisione dello statuto

1.  L'iniziativa della revisione dello statuto comunale appartiene a ciascun consigliere comunale, alla giunta, ed ai cittadini, che la esercitano con una proposta recante la sottoscrizione con firma autenticata di almeno 1/10 degli elettori del comune.
2.  Prima di essere poste all'esame del consiglio comunale, le proposte e le decisioni di revisione dello statuto sono affisse nell'albo pretorio per non meno di venti giorni, e saranno pubblicizzate con idonei mezzi d'informazione.
3.  Il regolamento consiliare determina le modalità per l'informazione dei cittadini sulle proposte di revisione e sul relativo procedimento d'esame.
4.  Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione, il consiglio comunale può deliberare di sottoporre le proposte di revisione dello statuto a referendum consultivo, ed altresì promuovere adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti.
5.  La proposta di revisione o abrogazione respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata fino a che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.
6.  Per la modifica dello statuto si applica la stessa procedura prevista dalla legge per l'approvazione (art. 1, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 48/91).
7.  La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
8.  L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
Art. 96
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
Art. 97
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2.  Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, all'Ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti, istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, che a sua volta ne trasmetterà una copia al Ministero dell'interno.
3.  Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4.  Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
Titolo XII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 98
Verifica delle norme statutarie

1.  Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto il consiglio comunale ne verifica l'attuazione e l'adeguatezza alle esigenze del Comune.
Art. 99
Adeguamento regolamenti vigenti

1.  Le norme contenute nei regolamenti comunali devono essere adeguate alle norme statutarie. Quelle incompatibili con le disposizioni del presente statuto devono intendersi abrogate.
Art. 100
Adeguamento automatico

1. L'entrata in vigore di future leggi nazionali e regionali nelle materie oggetto del presente statuto comporta il suo automatico adeguamento.


Allegato A

STEMMA DEL COMUNE




Allegato B

GONFALONE DEL COMUNE





(2005.43.2743)
Torna al Sommariohome


014*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 51 -  6 -  69 -  40 -  68 -  52 -