REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 DICEMBRE 2005 - N. 52
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 14 ottobre 2005, n. 11.
Articolo 53, comma 14, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: Assegnazione obiettivi specifici.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
e, p.c.  alla corte dei conti - sezione di controllo 

La presente circolare si rende necessaria per meglio chiarire gli effetti del comma 14 dell'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, concernente la determinazione di specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria ed il patto di stabilità regionale, entrambi relativamente agli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione siciliana, diversi dagli enti locali.
Con l'introduzione del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, il legislatore ha inteso coinvolgere gli enti di cui sopra al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale.
Con l'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono stati aggiunti i commi dal 2 bis al 2 sexies all'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, riguardanti la relazione previsionale e programmatica che gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione devono redigere ogni anno in sede di predisposizione del bilancio annuale di previsione ed alla determinazione, da parte dell'organo regionale di vigilanza di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria.
La circolare n. 24 del 10 dicembre 2003, prot. 29810, ha meglio chiarito come deve essere formulata la relazione previsionale e programmatica definendola, oltretutto, quale strumento appropriato dal quale partire per la definizione degli obiettivi i quali devono risultare al contempo concretamente validi e realisticamente perseguibili.
Il comma 14 dell'articolo 53 della legge regionale del 28 dicembre 2004, n. 17, stabilisce che i commi da 2 ter a 2 sexies dell'articolo 17 della legge regionale n. 8/2000 e l'articolo 24 della legge regionale n. 4/2003 non trovano applicazione relativamente a quei procedimenti non ancora definiti alla entrata in vigore della suddetta legge.
Con tale disposizione il legislatore ha voluto di fatto abolire la norma su accennata circa la determinazione degli obiettivi di gestione con valenza finanziaria ed il perseguimento del patto di stabilità relativamente a quei procedimenti non ancora definiti.
Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già detto con circolare del 10 maggio 2005, n. 8, prot. 20901, nel senso che un procedimento si considera concluso quando il provvedimento che ne scaturisce è produttivo di effetti verso gli interessati, cioè quando il documento ultimo è validamente posto in essere, completo di tutte le sue parti essenziali e sono state espletate tutte le eventuali fasi integrative dell'efficacia (controlli successivi, pubblicazione etc...).
Da ciò scaturisce che di fatto i commi da 2 ter a 2 sexies dell'articolo 17 della legge regionale n. 8/2000 e l'articolo 24 della legge regionale n. 4/2003 non trovano più applicazione a far data dall'1 gennaio 2005 per quei procedimenti non ultimati in tutte le loro fasi entro il 31 dicembre 2004.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo htpp://www.regione.sicilia.it/bilancio e potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.
Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: EMANUELE
(2005.45.2833)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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