REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 DICEMBRE 2005 - N. 52
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 29 novembre 2005, n. 15.
Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi

1.  La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
a)  gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
b)  esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c)  costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
d)  esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
e)  (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);
f)  porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.
2.  Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni e si rinnovano su domanda del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione.
3.  Le concessioni quadriennali in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono alla scadenza rinnovate per sei anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni determinati dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2. Il mancato pagamento anticipato del canone annuo comporta l'automatica decadenza dalla concessione. Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare l'inadempienza.
4.  Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 15, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le opere connesse all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge e sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi nei comuni competenti per territorio, validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali.
5.  Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:
a)  gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;
b)  gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.
Art. 2.
Periodo di gestione degli stabilimenti balneari

1.  La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati.
2.  Relativamente alle concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'uso ampliato ai sensi del comma 1 è riconosciuto su richiesta del concessionario e subordinatamente al pagamento del conguaglio del canone.
3.  In sede di prima applicazione della presente legge o in caso di procedura di decadenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare eventuali inadempienze anche alle concessioni in essere alla data dell'1 gennaio 2003.
Art. 3.
Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali

1.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica del territorio della Regione, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.
2.  Nei successivi sessanta giorni, sono determinati nuovi canoni demaniali marittimi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
3.  I nuovi canoni non possono superare del 10 per cento gli attuali.
Art. 4.
Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime

1.  Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri. Detti piani devono prevedere appositi spazi per l'accesso di animali di affezione.
2.  I comuni presentano la proposta di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla emanazione di un apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.
3.  In fase di prima applicazione e fino all'approvazione dei piani di utilizzo di cui al presente articolo è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo successivamente approvati.
Art. 5.
Piani spiaggia e quota di fruizione pubblica

1.  I comuni nella redazione dei piani spiaggia prevedono una quota non inferiore al 50 per cento dell'intero litorale di pertinenza da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate.
Art. 6.
Uffici periferici del demanio marittimo regionale e accordi con il Corpo delle capitanerie di porto

1.  Nelle more della predisposizione di una legge organica che disciplini l'esercizio delle funzioni relative alla gestione diretta dei beni del demanio marittimo prevista dall'articolo 6, comma 7, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono istituiti gli uffici periferici del demanio marittimo regionale.
2.  L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, provvede al loro funzionamento anche stipulando appositi accordi o intese con il Corpo delle capitanerie di porto appositamente autorizzato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7.
Determinazione dei diritti fissi

1.  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale.
2.  Le relative somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale; con successivo provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.
Art. 8.
Proroga di termini di cui all'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17

1.  Il termine di cui all'articolo 6, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è prorogato al 31 dicembre 2006.
2.  All'articolo 6, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "30 giugno 2004" sono sostituite con le parole "30 dicembre 2004".
Art. 9.
Interventi ammessi ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, si applicano altresì per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei progetti integrati territoriali (P.I.T.), nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nei patti territoriali o nei contratti d'area.
Art. 10.
Norma finanziaria

1.  Per le finalità di cui all'articolo 6, gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2006-2007,  quantificati in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
2.  Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di cui al comma 1 sono quantificati ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 novembre 2005.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CINTOLA 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  CASCIO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  GRANATA 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, commi 2 e 3:
L'art. 42 del codice della navigazione così dispone:
"Revoca delle concessioni. - Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.
In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.".
Nota all'art. 1, comma 4:
L'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, recante "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.", così dispone:
"Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:
a)  le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;
b)  entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc./mq.;
c)  nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc./mq.;
d)  le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;
e)  le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.
Nell'ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.".
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.", così dispone:
"1.  Ai fini dell'applicazione del presente decreto le regioni individuano le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli accertamenti - sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica, tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:
a)  caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
b)  grado di sviluppo turistico esistente;
c)  stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
d)  ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
e)  caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.
2.  La conseguente delibera regionale è adottata entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e trasmessa per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento del turismo, ed al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3.  La classificazione delle aree è soggetta normalmente a revisione quadriennale col medesimo procedimento.
4.  In fase di prima attuazione la revisione è effettuata entro due anni.".
Nota all'art. 6, comma 1:
Il comma 7 dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.", così dispone:
"7.  A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.".
Nota alla rubrica ed ai commi 1 e 2 dell'art. 8:
L'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto della modifica apportata dal comma 2 dell'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Riscossione agevolata dei crediti della Regione. - 1. Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti.
2.  La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne:
a)  le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione;
b)  i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto;
c)  i crediti derivanti da un'occupazione per la quale il procedimento volto alla regolarizzazione non si è concluso pur sussistendo le condizioni previste dalla legge in capo al soggetto richiedente.
3.  Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquiescenza o assenso per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale o patrimoniale della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o del rilascio del bene, dell'acquisizione o dell'abbattimento della costruzione abusiva, il diritto dell'ente proprietario al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere.
4.  Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, composta da sette componenti dotati di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecnico giuridiche, nominati dal Presidente della Regione, uno dei quali con funzioni di coordinatore.
5.  Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:
a)  regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;
b)  definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso;
c)  aggiornamento dei dati concernenti i beni demaniali e patrimoniali della Regione;
d)  attività di impulso, di coordinamento e di indirizzo verso gli uffici preposti;
e)  locazioni, comodato, concessioni, rinnovo, revoca e servitù di beni demaniali e patrimoniali oggetto delle transazioni;
f)  valutazioni e piani di utilizzo dei beni demaniali e patrimoniali al fine di permettere la migliore fruibilità;
g)  procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;
h)  ricerche e misure catastali;
i)  contenzioso inerente la titolarità dei beni.
6.  La Commissione di conciliazione formula e sottopone alla Giunta regionale proposte finalizzate alla migliore razionalizzazione degli uffici preposti in atto alla gestione dei beni.
7.  Ai componenti la Commissione di conciliazione è riconosciuto un compenso onnicomprensivo in misura percentuale pari allo 0,30 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni affluite nel bilancio della Regione e risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento sulla base di apposito decreto emanato dal Presidente della Regione annualmente.
8.  La Commissione di conciliazione, per l'espletamento dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia, economicità ed efficienza al procedimento amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione.
9.  La Commissione di conciliazione espleta le procedure connesse alla definizione agevolata dei crediti entro ventiquattro mesi dalla sua istituzione. Il predetto termine può essere prorogato, solamente per una volta, dal Presidente della Regione e solo per motivate esigenze gestionali connesse alla definizione finale delle procedure in corso e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni.
10.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione della Commissione di conciliazione nonché l'ammontare del rimborso spese.
11.  La Commissione di conciliazione, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 5, può avvalersi di personale proveniente dall'Amministrazione regionale in relazione alle effettive necessità, nonché di professionisti o di società di servizi di comprovata esperienza e competenza cui affidare, previa stipula di apposita convenzione, incarichi di natura legale, tecnica, informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento delle finalità previste dal presente articolo. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma per l'esercizio finanziario 2005, valutati in euro 50.000, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 1.2.1.5.2, capitolo 102303. Per gli anni successivi si provvede nei limiti dello 0,20 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni secondo le modalità indicate al comma 7.
12.  I soggetti che intendono avvalersi della procedura di definizione agevolata per il pagamento delle somme dovute presentano una istanza di regolarizzazione secondo il modello che sarà pubblicato nel sito internet della Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.
13.  La Commissione di conciliazione cura che gli uffici preposti provvedano a notificare agli interessati che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, l'ammontare degli importi per indennità ed oneri accessori dovuti, calcolati in relazione alla superficie e alla volumetria della occupazione accertata.
14.  La corresponsione dell'importo come determinato ai sensi del comma 3, può avvenire mediante pagamento rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali, fermo restando il versamento in unica soluzione del 20 per cento. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esclusione dall'ammissione alla procedura di definizione agevolata e della ripetizione di quanto già corrisposto.
15.  All'istanza deve essere allegata ricevuta di versamento di un importo pari a euro 1.000. Per occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari l'importo da versare deve essere pari a euro 250. Le istanze non corredate dell'attestazione del versamento non sono considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.
16.  I soggetti interessati alla procedura di definizione agevolata devono effettuare il versamento con le modalità che saranno indicate nel sito internet della Regione. Gli importi versati sono conguagliati a credito o a debito all'atto della determinazione di quanto dovuto ai sensi del comma 17 a titolo di occupazione del periodo pregresso o per la regolarizzazione provvisoria successiva.
17.  Successivamente alla ricezione delle istanze, la Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità di esse, trasmette agli uffici competenti i tabulati informatici contenenti i dati acquisiti ai fini dell'accertamento e della determinazione dell'importo dovuto.
18.  Per la regolarizzazione della occupazione in corso, previa acquisizione del parere della Commissione di conciliazione può essere rilasciata concessione, di durata annuale, che rimane comunque subordinata al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per il periodo pregresso o eventualmente alla emissione dell'atto autorizzativo della rateizzazione emesso dalla Commissione di conciliazione.
19.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura di definizione agevolata a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza titolo avvenute entro il 30 dicembre 2004.
20.  La riscossione agevolata di cui al comma 2, lettera b), concerne anche i crediti regionali derivanti dalle concessioni di acque termali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione siciliana. L'importo da pagare di cui al comma 3 è pari al 50 per cento dei canoni di concessione delle ultime cinque annualità, oggetto di invito ad adempiere o di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13.
21.  In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del presente articolo per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
22.  Sono abrogate le norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente articolo.".
Nota alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 9:
L'art. 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.", così dispone:
"Insediamenti produttivi derivanti dai patti territoriali e dai contratti d'area. - 1. Al fine di favorire il rapido avvio delle iniziative produttive previste dai patti territoriali e dai contratti d'area approvati dal CIPE sono ammessi insediamenti produttivi in verde agricolo, limitatamente ai singoli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 6.
2.  La deroga di cui al precedente comma non si applica nelle aree di Parco e in quelle delimitate a riserva secondo la legislazione regionale vigente.".
Nota all'art. 10, comma 2:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 988
"Disposizioni sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Cuffaro, su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, Cascio, il 6 aprile 2005.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 7 aprile 2005.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 207 dell'8 giugno 2005, n. 208 del 14 giugno 2005.
Esaminato e deliberato l'invio del testo in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 211 del 22 giugno 2005.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 217 del 27 settembre 2005.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 228 del 27 settembre 2005.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 231 del 12 ottobre 2005.
Relatore: Beninati.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 325 del 25 ottobre e n. 326 del 26 ottobre 2005.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 328 del 9 novembre 2005.
(2005.46.2869)
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