REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2005 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 17 ottobre 2005.
Approvazione dei profili e dei contenuti formativi per l'apprendistato professionalizzante relativi al settore creditizio e finanziario.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, recante "Disciplina dell'apprendistato" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2003;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", ed, in particolare, il comma 5 dell'art. 49, che ha rimesso la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha integrato il dettato normativo dell'art. 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sull'apprendistato professionalizzante, introducendo il comma 5-bis, secondo cui "fino all'approvazione della legge regionale prevista dal precedente comma 5 del medesimo art. 49, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
Vista la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 47 dell'11 novembre 2004, che dispone che gli adempimenti applicativi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono definiti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, e che le procedure di concertazione con le forze sociali sono attuate attraverso la Commissione regionale per l'impiego, confermando, in quest'ultima fattispecie, la previsione dell'art. 11 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
Visto il "Protocollo di intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato", siglato in data 8 ottobre 2004, tra la Regione siciliana-Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e le parti sociali, con cui sono stati definiti obiettivi, contenuti e procedure che dovranno contribuire ad avviare su scala regionale una prima sperimentazione del nuovo apprendistato di cui al decreto legislativo n. 276/2003;
Visto il decreto n. 84/Serv. I/2005 del 19 gennaio 2005, che approva il "Protocollo di intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato", siglato in data 8 ottobre 2004;
Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 40 del 14 ottobre 2004, in materia di contratti di apprendistato;
Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 15 luglio 2005, in materia di apprendistato professionalizzante, in base alla quale, al fine di accelerare il processo di messa a regime dell'istituto, la disciplina dell'apprendistato è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Vista la nota prot. n. LL/004337 del 29 settembre 2005, con la quale l'Associazione bancaria italiana ha trasmesso l'accordo nazionale del 23 giugno 2005 tra la stessa e le organizzazioni sindacali nazionali del settore creditizio-finanziario;
Preso atto che l'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 febbraio 2005, stipulato tra l'Associazione bancaria italiana e le organizzazioni di settore, per i quadri direttivi e per le aree professionali dipendenti da imprese creditizie, finanziarie e strumentali ha disciplinato l'istituto dell'apprendistato professionalizzante;
Rilevato che, in data 23 giugno 2005, ad integrazione della disciplina dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 12 dell'accordo 12 febbraio 2005 di rinnovo del CCNL di settore, ABI e le OO.SS. firmatarie del CCNL medesimo, hanno sottoscritto un accordo relativo ai profili formativi del settore creditizio e finanziario, ai requisiti essenziali della figura del tutor e agli elementi caratterizzanti la capacità formativa interna dell'impresa;
Preso atto che la predetta disciplina contrattuale per il settore del credito individua i profili formativi in coerenza con i risultati dell'indagine sui fabbisogni professionali e formativi realizzata da Enbicredito, Ente Bilaterale Nazionale, disciplina i requisiti essenziali della figura del tutore, in conformità al decreto ministeriale 28 febbraio 2000, stabilisce l'articolazione dell'attività formativa distinguendo le competenze di base e trasversali e le competenze tecnico-professionali, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1999, prevedendo una durata di 120 ore annue di formazione formale, di cui indicativamente il 35% è dedicato alle competenze di base e trasversali, definisce ai fini dell'erogazione della formazione i requisiti in base ai quali l'impresa è dotata di "capacità formativa interna";
Vista la deliberazione della Commissione regionale per l'impiego adottata nella seduta del 6 ottobre 2005;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati i profili ed i contenuti formativi per l'apprendistato professionalizzante relativi al settore creditizio e finanziario, di cui all'accordo nazionale del 23 giugno 2005, con cui ABI e organizzazioni sindacali nazionali del settore creditizio-finanziario hanno disciplinato l'apprendistato professionalizzante, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le imprese creditizio-finanziarie interessate ad assumere apprendisti potranno svolgere la formazione formale (almeno 120 ore per anno), prevista ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. a), o presso strutture accreditate ovvero all'interno dell'impresa, laddove le stesse attestino, mediante autocertificazione da presentare al dipartimento Agenzia regionale per l'impiego, di avere i requisiti di "capacità formativa interna" previsti dall'accordo 23 giugno 2005 consistenti in risorse umane idonee a trasferire competenze, tutori con formazione e competenze adeguate, locali idonei all'attività formativa.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e non è sottoposto al visto della ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale del lavoro, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto non prevede impegno di spesa ed allo stesso non sono ricollegabili effetti finanziari dai quali discende direttamente o in via mediata un obbligo di pagare (cfr. C.A. bilancio 26 gennaio 2005, n. 3).
Palermo, 17 ottobre 2005.
  SCOMA 

Allegati
VERBALE DI ACCORDO

Il 23 giugno 2005, in Roma

Tra

-  ABI

e

-  DIRCREDITO-FD
-  FALCRI
-  FIBA-CISL
-  FISAC-CGIL
-  UIL C.A.

premesso che:

-  il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 ha introdotto una nuova disciplina dell'apprendistato, regolando all'art. 49, la fattispecie dell'apprendistato professionalizzante;
-  in particolare, il comma 5 della predetta disposizione ha rimesso la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
-  l'art. 12 dell'accordo 12 febbraio 2005 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per le aree professionali ha disciplinato l'apprendistato professionalizzante, regolando gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva dal menzionato art. 49;
-  con legge 14 maggio 2005, n. 80, è stato aggiunto al medesimo art. 49, il seguente comma 5 bis: "Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Si conviene - ad integrazione della disciplina dell'apprendistato professionalizzante contenuta nell'art. 12 dell'accordo 12 febbraio 2005 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro - di dare attuazione al citato comma 5 bis, al fine di consentire - anche nelle more delle leggi regionali in materia di profili formativi - alle imprese destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 febbraio 2005 di assumere lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
A tal fine le parti stipulanti condividono quanto contenuto nell'allegato documento - che costituisce pertanto parte integrante del presente verbale di accordo - in merito a:
-  profili formativi del settore creditizio e finanziario;
-  requisiti essenziali della figura del tutore;
-  elementi caratterizzanti la "capacità formativa interna" dell'impresa.
In fase di prima applicazione, nell'ambito di un apposito incontro, l'impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali indicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri per l'espletamento della formazione, nonché circa la sussistenza degli elementi caratterizzanti la "capacità formativa interna" dell'impresa stessa.
Agli apprendisti è data facoltà di partecipare a riunioni promosse, durante l'orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente verbale di accordo, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro, con le modalità previste dall'art. 53, 4° e 5° comma del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 (non modificato dall'accordo di rinnovo 12 febbraio 2005).
Le parti si danno atto che, ai sensi della norma transitoria in calce all'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 febbraio 2005, anche quanto convenuto nel presente verbale di accordo ha carattere sperimentale e potrà essere sottoposto a verifica su richiesta di una delle parti medesime.
Firmato: ABI, - DIRCREDITO-FD - FALCRI - FIBA-CISL - FISAC-CGIL - UIL C.A.
Allegato n. 1
PROFILI E CONTENUTI FORMATIVI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NEL SETTORE DEL CREDITO

PREMESSA
Nel quadro della normativa legislativa in materia di apprendistato (decreto 8 aprile 1998 e provvedimenti legislativi successivi) ed in relazione a quanto previsto dalla disciplina legislativa dell'apprendistato professionalizzante (artt. 49 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), il contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 febbraio 2005 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, stipulato tra ABI (Associazione bancaria italiana) e le organizzazioni sindacali di settore ha disciplinato l'istituto dell'apprendistato professionalizzante.
In particolare, l'articolo 12 del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro prevede - tra l'altro - che:
-  "L'apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3ª area professionale di cui all'art. 78 del contratto ed alle corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali.
Ai sensi dell'art. 53, 1° comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore/lavoratrice è inquadrato, per il primo biennio, al secondo livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme richiamate nel comma precedente e, per il secondo biennio, nel livello retributivo immediatamente inferiore.
In deroga a quanto previsto ai commi che precedono, i lavoratori/lavoratrici di cui all'art. 2, 3° comma, primo alinea, del presente contratto sono inquadrati, per il primo biennio di apprendistato, nel secondo livello retributivo della 2ª area professionale e, per il secondo biennio, al terzo livello retributivo della 2ª area professionale. Tale ultimo inquadramento viene mantenuto ove il rapporto di lavoro prosegua con contratto a tempo indeterminato";
-  "Nel rispetto delle competenze delle regioni stabilite dall'art. 49, 5° comma, del decreto legislativo n. 276 e fermo restando il raccordo con le relative regolamentazioni, predisposte d'intesa con le parti sociali, si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti:
a)  nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e-learning od on the job;
b)  per la formazione degli apprendisti le aziende, - in relazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 maggio 1999, attuativo dell'art. 16 della legge n. 196 del 1997 e fermo restando il predetto raccordo, in materia di profili formativi, con le normative regionali - articoleranno le attività formative in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. a) del decreto ministeriale 8 aprile 1998 (contenuti a carattere trasversale), dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel decreto ministeriale 20 maggio 1999, articolati in quattro aree di contenuto:
-  competenze relazionali;
-  organizzazione ed economia;
-  disciplina del rapporto di lavoro;
-  sicurezza sul lavoro.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. b) del suddetto decreto ministeriale 8 aprile 1998 (a carattere professionalizzante) e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi indicati nel decreto ministeriale 20 maggio 1999:
-  conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
-  conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
-  conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
-  conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
-  conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
-  conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistico/matematiche viene effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti dall'azienda;
c)  ai sensi dell'art. 49, 5° comma, lett. e) del decreto legislativo n. 276 del 2003, è necessaria la presenza, per l'erogazione della formazione agli apprendisti, di tutor aziendali aventi formazione e competenze adeguate, nel rispetto delle relative discipline nazionali e regionali;
d)  deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione effettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le discipline nazionali e regionali in materia".
FORMAZIONE: PROFILI E CONTENUTI
Nel sistema suesposto, le imprese creditizie e finanziarie, anche in relazione alle previsioni del decreto ministeriale 20 maggio 1999 e fermo restando il raccordo con le normative regionali, articolano le attività formative in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante, secondo quanto previsto dal menzionato contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 febbraio 2005.
La suddetta formazione formale a carattere trasversale - alla quale sarà dedicato, indicativamente, il 35% della formazione formale complessiva - ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti; quella a carattere professionalizzante prevede contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da acquisire.
Conformemente al citato decreto ministeriale 20 maggio 1999, le competenze di base trasversali richieste sono le seguenti:
a)  competenze relazionali:
-  saper valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
-  saper comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
-  saper analizzare e risolvere situazioni problematiche;
-  saper definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa;
b)  competenze in materia di organizzazione ed economia:
-  conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa;
-  conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa;
-  conoscere le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia e efficienza);
-  conoscere il contesto di riferimento dell'impresa (forniture, reti, mercato, ecc.);
c)  competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro:
-  conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
-  conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
-  conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
d)  competenze in materia di sicurezza sul lavoro:
-  conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
-  conoscere i principali fattori di rischio;
-  conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di cui alle lett. c) e d) che precedono sarà - di massima - effettuata nel primo anno.
La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al conseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai seguenti profili formativi, individuati in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 febbraio 2005 e con i risultati dell'indagine sui fabbisogni professionali e formativi realizzata da Embicredito.
Per ciascun profilo sono elencate qui di seguito le relative competenze tecnico-professionali - generali e specifiche - che l'apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto con le imprese creditizie, finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto al punto 7 del protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario, secondo il quale: "(...) vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l'azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all'esercizio della propria attività".
Il percorso formativo complessivo sarà declinato nel "piano formativo individuale". Per l'intera durata del "piano formativo individuale" dovrà essere garantita - in relazione a quanto previsto dall'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 febbraio 2005, art. 12, punto 7, lett. c) - la presenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate declinate nell'allegato n. 2 ove sono anche indicati i requisiti condivisi per riconoscere la "capacità formativa interna" di un'impresa.
Al fine di consentire all'interessato conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti e tenuto conto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro in tema di fungibilità, l'impresa può disporre il passaggio dell'apprendista da un percorso formativo ad un altro, fermi gli obblighi formativi complessivi previsti dalla normativa applicabile e la computabilità della formazione già effettuata.
La formazione interna all'azienda, effettuata sulla base del percorso previsto dal piano formativo, verrà attestata da una dichiarazione formale dell'azienda riferita alle caratteristiche della formazione svolta, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
PROFILI FORMATIVI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Area commerciale
1 - Addetto operativo.
2 - Addetto all'attività commerciale.
3 - Operatore di banca telefonica.
4 - Assistente operativo clientela imprese.
5 - Assistente operativo private.
Area di staff
6 - Addetto alle attività di supporto alla gestione dell'azienda.
7 - Addetto alle attività di supporto aree specialistiche di business.
Area di supporto esecutivo
8 - Addetto ad attività amministrative e/o contabili.
9 - Addetto ad attività informatiche e/o di telecomunicazione.
1  -  Profilo di:
ADDETTO OPERATIVO (*)

Descrizione
Svolge, nell'ambito delle strutture di presidio del mercato, le attività operative, contabili e di supporto commerciale affidategli, contribuendo ad assicurare il buon funzionamento dell'unità di appartenenza.
Contribuisce a garantire la qualità del servizio al cliente, in coerenza con le direttive aziendali.

Competenze tecnico-professionali generali
-  Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.
-  Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso alla clientela.
-  Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
-  Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
-  Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, decreto legislativo n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
-  Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
-  Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
-  Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.


(*)  Rientrante nella 3ª area professionale di cui all'art. 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 (non modificato dall'accordo di rinnovo 12 febbraio 2005) e alle (eventuali) corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali.
Competenze tecnico-professionali specifiche
-  Conoscere e utilizzare le principali procedure, al fine di curare la regolare esecuzione delle operazioni contabili e amministrative di propria competenza.
-  Avere una adeguata conoscenza degli aspetti normativi interni ed esterni connessi con l'operatività di riferimento per poterli applicare correttamente.
-  Operare nell'ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" e, cioè, con apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale.
-  Conoscere e utilizzare i principali prodotti e servizi offerti dall'azienda e saper contribuire alla vendita degli stessi, coerentemente con gli indirizzi ricevuti.
2  -  Profilo di:
ADDETTO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE (*)

Descrizione
Svolge, a supporto del gestore (ove presente) le attività riferite alla gestione della clientela di riferimento al fine di conseguire, anche attraverso appropriati livelli di servizio, gli obiettivi assegnati nell'ambito degli indirizzi e delle politiche commerciali dell'azienda.
Competenze tecnico-professionali generali
-  Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.
-  Operare in un contesto aziendale orientato alla produttività, alla qualità ed alle esigenze della clientela.
-  Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
-  Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate ad una relazione efficace e trasparente con la clientela.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
-  Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, decreto legislativo n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
-  Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
-  Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
-  Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.


(*)  Rientrante nella 3ª area professionale di cui all'art. 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 (non modificato dall'accordo di rinnovo 12 febbraio 2005) e alle (eventuali) corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali.
Competenze tecnico-professionali specifiche
-  Conoscere e proporre prodotti e servizi per la clientela di riferimento, in coerenza con le politiche commerciali dell'azienda.
-  Conoscere e utilizzare le procedure a supporto della propria attività, al fine di curare il regolare svolgimento delle operazioni di competenza.
-  Possedere conoscenze di base sul funzionamento dei mercati e sugli strumenti finanziari più comuni.
-  Avere una adeguata conoscenza degli aspetti normativi interni ed esterni connessi con l'assistenza alla clientela per poterli applicare correttamente.
-  Operare nell'ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" e, cioè, con apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale.
3  -  Profilo di:
OPERATORE DI BANCA TELEFONICA (*)

Descrizione
Accoglie ed evade, attraverso il canale telefonico, le richieste a carattere dispositivo/informativo della clientela, avvalendosi all'occorrenza delle indicazioni ricevute dalle altre strutture; promuove servizi e prodotti coerentemente secondo le direttive ricevute dall'azienda.
Contribuisce alla qualità del servizio al cliente.
Competenze tecnico-professionali generali
-  Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.
-  Operare in un contesto aziendale orientato alla produttività, alla qualità ed alle esigenze della clientela.
-  Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
-  Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione mediata da strumenti di comunicazione a distanza finalizzate ad una relazione efficace e trasparente con la clientela.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
-  Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, decreto legislativo n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
-  Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
-  Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
-  Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.


(*)  Rientrante nella 3ª area professionale di cui all'art. 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 (non modificato dall'accordo di rinnovo 12 febbraio 2005) e alle (eventuali) corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali.
Competenze tecnico-professionali specifiche
-  Conoscere ed effettuare operazioni e registrazioni richieste dalla clientela avvalendosi delle tecnologie a disposizione al fine di fornire i riscontri di competenza.
-  Conoscere ed offrire i servizi mediante ricezione/effettuazione delle telefonate (inbound - outbound).
-  Acquisire le conoscenze e svolgere attività di informazione, help desk e assistenza per l'insieme delle operazioni proprie dell'area di attività anche a favore di chi opera tramite il canale In Web, promuovendo azioni di sviluppo commerciale.
-  Conoscere le caratteristiche dei principali prodotti commerciali al fine di fornire informazioni e assistenza alla clientela.
4  -  Profilo di:
ASSISTENTE OPERATIVO CLIENTELA IMPRESE (*)

Descrizione
Svolge, a supporto del gestore, le attività operative/amministrative riferite alla gestione della clientela di riferimento contribuendo al raggiungimento di un adeguato livello di servizio.
Competenze tecnico-professionali generali
-  Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.
-  Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso alla clientela.
-  Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
-  Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
-  Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, decreto legislativo n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
-  Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
-  Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
-  Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.


(*)  Rientrante nella 3ª area professionale di cui all'art. 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 (non modificato dall'accordo di rinnovo 12 febbraio 2005) e alle (eventuali) corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali.
Competenze tecnico-professionali specifiche
-  Conoscere prodotti e servizi offerti per la clientela di riferimento.
-  Avere un'adeguata conoscenza delle normative e procedure da applicare per la gestione amministrativa della clientela.
-  Conoscere le specifiche normative da applicare nell'esercizio della propria attività.
-  Pianificare le proprie attività, in relazione alle priorità assegnate.
-  Operare nell'ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" e cioè con apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale.
-  Conoscere le logiche degli strumenti utilizzati per la valutazione della clientela di riferimento.
-  Conoscere le dinamiche organizzative, le logiche e i processi gestionali delle principali attività e dei prodotti riservati alla clientela di riferimento.
5  -  Profilo di:
ASSISTENTE OPERATIVO PRIVATE (*)

Descrizione
Svolge le attività operative e contabili affidategli, contribuendo al buon funzionamento procedurale e amministrativo dell'unità di appartenenza; supporta i gestori nell'attività di loro pertinenza.
Contribuisce a garantire la qualità del servizio al cliente in coerenza con le indicazioni aziendali.
Competenze tecnico-professionali generali
-  Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.
-  Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso alla clientela.
-  Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
-  Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
-  Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, decreto legislativo n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
-  Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
-  Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
-  Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.


(*)  Rientrante nella 3ª area professionale di cui all'art. 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 (non modificato dall'accordo di rinnovo 12 febbraio 2005) e alle (eventuali) corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali.
Competenze tecnico-professionali specifiche
-  Conoscere prodotti e servizi offerti per la clientela di riferimento.
-  Conoscere e utilizzare le procedure, per l'esecuzione delle attività amministrative e/o contabili di competenza.
-  Contribuire alla qualità operativa dell'attività di competenza in coerenza con i processi e le disposizioni ricevute.
-  Avere una adeguata conoscenza delle specifiche normative (interne/esterne) da applicare nell'esercizio della propria attività.
-  Possedere conoscenze di base sul funzionamento dei mercati e degli strumenti finanziari più comuni.
6  -  Profilo di:
ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'AZIENDA (*)

Descrizione
Svolge attività prevalentemente operative in strutture centrali collegate alla gestione dell'azienda (es. risorse umane, legali, bilancio, marketing, pianificazione e controllo, ecc.).
Competenze tecnico-professionali generali
-  Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa.
-  Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso ai clienti interni.
-  Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
-  Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
-  Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (es. privacy, decreto legislativo n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
-  Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
-  Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
-  Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.


(*)  Rientrante nella 3ª area professionale di cui all'art. 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 (non modificato dall'accordo di rinnovo 12 febbraio 2005) e alle (eventuali) corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali.
Competenze tecnico-professionali specifiche
-  Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie dell'area di attività.
-  Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.
-  Conoscere le fasi operative di gestione e sviluppo dell'attività di competenza.
-  Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull'andamento dell'attività e presentare i risultati conseguiti.
-  Avere una adeguata conoscenza delle normative da applicare nell'ambito della propria area di competenza.
7  -  Profilo di:
ADDETTO ALLE ATTIVITA' DÌ SUPPORTO AREE SPECIALISTICHE DI BUSINESS (*)

Descrizione
Svolge attività prevalentemente operative nelle strutture centrali del business creditizio/finanziario (ad es. crediti, finanza).
Competenze tecnico-professionali generali
-  Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sulla composizione dei prodotti.
-  Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso al cliente interno.
-  Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
-  Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
-  Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (es. antiriciclaggio, privacy, decreto legislativo n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
-  Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici specifici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
-  Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
-  Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.


(*)  Rientrante nella 3ª area professionale di cui all'art. 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 (non modificato dall'accordo di rinnovo 12 febbraio 2005) e alle (eventuali) corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali.
Competenze tecnico-professionali specifiche
-  Conoscere e utilizzare i principi base della materia riguardante il settore di appartenenza.
-  Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie dell'area di attività.
-  Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.
-  Conoscere le fasi di gestione e sviluppo dei prodotti e servizi relativi alla propria area di competenza.
-  Conoscere le fasi di sviluppo dell'operatività dell'area specialistica di competenza per il relativo utilizzo.
-  Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull'andamento dell'attività e presentare i risultati conseguiti.
-  Avere una adeguata conoscenza delle normative da applicare nell'ambito della propria area di competenza.
-  Conoscere le interconnessioni tra operazioni creditizie, finanziarie e presidio dei rischi al fine di operare coerentemente con le medesime.
8  -  Profilo di:
ADDETTO AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI (^)

Descrizione
Svolge le attività operative e contabili affidategli, contribuendo al buon funzionamento procedurale e amministrativo dell'unità di appartenenza.
Competenze tecnico-professionali generali
-  Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.
-  Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso alla clientela.
-  Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
-  Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
-  Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, decreto legislativo n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
-  Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
-  Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
-  Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.


(^)  Rientrante nella 3ª area professionale di cui all'art. 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 (non modificato dall'accordo di rinnovo 12 febbraio 2005) e alle (eventuali) corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali, ovvero - laddove si tratti di attività svolta nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente definiti e con limitato grado di autonomia funzionale - nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo, ai sensi dell'art. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 (non modificato dall'accordo di rinnovo 12 febbraio 2005).
Competenze tecnico-professionali specifiche
-  Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici e i principali software applicativi, in particolare per le operazioni di calcolo e di video scrittura.
-  Acquisire le conoscenze e utilizzare, organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico.
-  Avere un'adeguata conoscenza delle normative e procedure da applicare in materia di contabilità e/o sistemi di pagamento e/o contrattualistica relativa alle operazioni che si svolgono con la clientela.
-  Acquisire le conoscenze e compilare documenti o lettere di natura contabili, moduli e distinte.
-  Acquisire le conoscenze e operare nell'ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" e cioè, con apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale.
9  -  Profilo di:
ADDETTO AD ATTIVITA' INFORMATICHE E/O DI TELECOMUNICAZIONE (^)

Descrizione
Svolge attività connesse alla elaborazione di dati, al funzionamento, all'assistenza e alla manutenzione dei sistemi informatici e di telecomunicazione adottati in azienda.
Competenze tecnico-professionali generali
-  Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.
-  Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso alla clientela interna/esterna.
-  Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
-  Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
-  Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
-  Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, decreto legislativo n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
-  Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
-  Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.


(^)  Rientrante nella 3ª area professionale di cui all'art. 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 (non modificato dall'accordo di rinnovo 12 febbraio 2005) e alle (eventuali) corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali, ovvero - laddove si tratti di attività svolta nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente definiti e con limitato grado di autonomia funzionale - nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo, ai sensi dell'art. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 (non modificato dall'accordo di rinnovo 12 febbraio 2005).
Competenze tecnico-professionali specifiche
-  Conoscere e gestire i processi relativi alle operazioni da effettuare.
-  Conoscere la struttura hardware di un elaboratore.
-  Conoscere e utilizzare i principi basilari della programmazione, i "linguaggi informatici" e la terminologia "tecnica" della propria area di attività.
-  Conoscere e utilizzare i sistemi di elaborazione elettronica di dati o i mezzi periferici che interagiscono con il sistema operativo principale.
-  Conoscere e applicare le tecniche in materia di sicurezza informatica.
-  Conoscere le logiche, i processi e le procedure che caratterizzano l'attività di assistenza telematica (supporto alle attività periferiche - help desk).
Allegato n. 2
IL TUTORE AZIENDALE

Il tutore aziendale, ferma la normativa in materia, ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'inserimento all'interno dell'impresa.
Nel caso in cui la formazione sia impartita all'apprendista attraverso strumenti di e-learning, anche l'attività di accompagnamento svolta dal tutore potrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa.
Il lavoratore designato dall'impresa deve:
-  avere formazione e competenze adeguate;
-  possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato;
-  svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell'apprendista;
-  esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte dell'impresa.
I tutori aziendali, nel corso del primo anno, devono partecipare ad una specifica attività formativa destinata agli stessi, di durata non inferiore ad 8 ore e comunque nel rispetto delle eventuali discipline regionali, finalizzata a rafforzare principalmente le seguenti competenze:
-  conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
-  conoscere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
-  gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
-  gestire le eventuali relazioni con i soggetti esterni all'impresa coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
-  pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
-  valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.
Tale attività formativa nei confronti dei tutori aziendali potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'impresa.
Ai fini dell'erogazione della formazione agli apprendisti, l'impresa ha la "capacità formativa interna" necessaria qualora, ferma la normativa in materia, vi siano:
-  risorse umane idonee a trasferire competenze;
-  tutori con formazione e competenze adeguate secondo quanto stabilito nel presente documento;
-  locali idonei in relazione agli obiettivi formativi.
Il 12 febbraio 2005, in Roma

Tra

-  ABI

e

-  DIRCREDITO-FD
-  FALCRI
-  FIBA-CISL
-  FISAC-CGIL
-  UIL C.A.
si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
Contratto collettivo nazionale di lavoro 12 febbraio 2005
L'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 in tema di "Apprendistato e contratti di formazione e lavoro" è sostituito dal seguente:

Art. 12
Apprendistato professionalizzante

PREMESSA
In tema di apprendistato, le parti intanto intendono dare attuazione all'impegno previsto dall'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, a quanto stabilito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, disciplinando prioritariamente l'apprendistato professionalizzante, quale tipico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento.
1.  Inquadramento
L'apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3ª area professionale di cui all'art. 78 del presente contratto ed alle corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali.
Ai sensi dell'art. 53, 1° comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore/lavoratrice è inquadrato, per il primo biennio, al secondo livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme richiamate nel comma precedente e, per il secondo biennio, nel livello retributivo immediatamente inferiore.
In deroga a quanto previsto ai commi che precedono, i lavoratori/lavoratrici di cui all'art. 2, 3° comma, primo alinea, del presente contratto sono inquadrati, per il primo biennio di apprendistato, nel secondo livello retributivo della 2ª area professionale e, per il secondo biennio, al terzo livello retributivo della 2ª area professionale. Tale ultimo inquadramento viene mantenuto ove il rapporto di lavoro prosegua con contratto a tempo indeterminato.
2.  Durata
Il contratto di apprendistato ha una durata di quattro anni.
3.  Costituzione
Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali.
4.  Periodo di prova
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 2 mesi.
5.  Anzianità
Al termine dell'apprendistato, ove il rapporto di lavoro prosegua con contratto a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato è computato integralmente nella maturazione dell'anzianità di servizio e, limitatamente ad un biennio, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi.
6.  Malattia e infortunio
In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l'azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a:
-  3 mesi in caso di comporto-c.d. secco;
-  4 mesi in caso di comporto-c.d. per sommatoria.
Raccomandazione
ABI invita le aziende a valutare con la massima disponibilità la possibilità di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare gravità, la previsione di cui all'art. 49 del presente contratto.
7.  Formazione
Nel rispetto delle competenze delle regioni stabilite dall'art. 49, 5° comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e fermo restando il raccordo con le relative regolamentazioni, predisposte d'intesa con le parti sociali, si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti:
a)  nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e-learning od on the job;
b)  per la formazione degli apprendisti le aziende, - in relazione a quanto previsto dal D.M. 20 maggio 1999, attuativo dell'art. 16 della legge n. 196 del 1997 e fermo restando il predetto raccordo, in materia di profili formativi, con le normative regionali - articoleranno le attività formative in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 (contenuti a carattere trasversale), dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel D.M. 20 maggio 1999, articolati in quattro aree di contenuto:
-  competenze relazionali;
-  organizzazione ed economia;
-  disciplina del rapporto di lavoro;
-  sicurezza sul lavoro.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. b) del suddetto D.M. 8 aprile 1998 (a carattere professionalizzante) e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi indicati nel D.M. 20 maggio 1999:
-  conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
-  conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
-  conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
-  conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
-  conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
-  conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistico/matematiche viene effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti dall'azienda;
c)  ai sensi dell'art. 49, 5° comma, lett. e) del decreto legislativo n. 276 del 2003 è necessaria la presenza, per l'erogazione della formazione agli apprendisti, di tutor aziendali aventi formazione e competenze adeguate, nel rispetto delle relative discipline nazionali e regionali;
d)  deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione effettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le discipline nazionali e regionali in materia.
8.  Documentazione
Al termine del contratto di apprendistato, l'azienda rilascia ai lavoratori/lavoratrici la documentazione prevista dalla normativa di legge in materia.
9.  Criteri di computo degli apprendisti
Gli apprendisti sono computati ai fini di quanto previsto dall'accordo 13 dicembre 2003 sulle libertà sindacali.
10.  Rinvii
Per quanto non specificamente previsto dalla legge, dalle previsioni regionali, dai punti 1-9 che precedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del capitolo XII e di quant'altro incompatibile con tale tipologia contrattuale. Le parti si incontreranno dopo l'adozione delle previste discipline regionali di cui al citato art. 49, per gli opportuni coordinamenti ai fini applicativi.
Chiarimento delle parti
Per i rapporti instaurati a far tempo dalla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, nei confronti del medesimo lavoratore/lavoratrice ciascuna impresa non potrà ricorrere al contratto di apprendistato dopo aver utilizzato il contratto di inserimento, o viceversa.
Norma transitoria
La presente disciplina ha carattere sperimentale. Le parti si incontreranno comunque entro il 31 dicembre 2005 per una verifica sullo stato di applicazione e per eventuali coordinamenti normativi.
(2005.42.2763)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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