REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2005 - N. 51
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 20 ottobre 2005.
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Premesso che:
-  il comune di Siracusa è in atto dotato di piano regolatore generale approvato con decreti nn. 167/76, 1611/88 e 723/89;
-  con delibera n. 92 del 27 aprile 2004 il consiglio comunale di Siracusa ha proceduto all'adozione del nuovo strumento urbanistico e, con foglio prot. n. 9185 del 21 luglio 2005, il comune di Siracusa ha trasmesso detto piano all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per le determinazioni;
Visto il foglio prot. n. 8137 del 29 giugno 2005, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 46794 del 26 luglio 2005, con il quale il comune di Siracusa ha trasmesso, per i provvedimenti di competenza, la delibera consiliare n. 108 del 22 aprile 2005, avente per oggetto "modifica agli artt. 37 e 38 del vigente regolamento edilizio comunale";
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 108 del 22 aprile 2005, munita degli estremi di esecutività, con la quale il comune di Siracusa ha adottato la modifica agli artt. 37 e 38 del vigente regolamento edilizio comunale;
Visto il parere n. 20 del 29 settembre 2005, reso dall'unità operativa 5.3/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato:
L'art. 37 del regolamento edilizio comunale vigente individua le "Tipologie edilizie e classificazione", suddividendole in due categorie: A1 e A2.
Il quarto comma del citato art. 37 riporta, per la categoria A2, le tipologie edilizie distinguendole in:
"Negozi di vendita, esercizi pubblici, magazzini e depositi con permanenza continua di personale, laboratori artigianali e simili".
Il penultimo comma dell'art. 38 del regolamento edilizio comunale vigente prescrive, altresì, che:
"Tutti i locali di categoria A2 devono avere una altezza minima netta di ml. 3,50 se situati a piano terra, seminterrati e interrati e di ml. 2,70 al netto di qualsiasi ingombro tecnologico o soffittatura se situati in qualsiasi altro piano in elevazione e devono essere provvisti di servizio igienico proprio".
Per come si evince dalla proposta di delibera n. 21 del 7 marzo 2005, tale previsione regolamentare scaturiva, probabilmente, dalla necessità di assicurare una maggiore aerazione a detti locali.
Con la variante adottata viene proposta la modifica al quarto comma dell'art. 37 e al penultimo comma dell'art. 38 del R.E.C. vigente in tal senso:
Art. 37: Tipologie edilizie e classificazione
(...Omissis...).
"La categoria A2 comprende:
a)  negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo, laboratori;
b)  laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
c)  officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
d)  parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine, ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
e)  magazzini,depositi e archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia;
f)  attività artigianali e commerciali non nocive o moleste".
La modifica adottata con delibera n. 108/2005 al quarto comma dell'art. 37;
-  Il penultimo comma dell'art. 38
Art. 38: Caratteristiche dei locali A1 e A2
(...Omissis...):
"L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A2 nel precedente art. 37, posti a qualunque livello degli edifici non deve essere inferiore a ml. 2,70, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici. Tali locali devono essere provvisti di servizio igienico proprio".
Detta variante è giustificata, oltre che dall'ampia disponibilità di attrezzature, per il trattamento dell'aria, che possono, quindi, garantire una idonea aerazione dei locali, anche dall'adeguamento alle norme sanitarie che prevedono, a carattere generale, che l'altezza minima di qualunque locale debba essere non inferiore a ml. 2,70.
La modifica agli artt. 37 e 38 del R.E.C. vigente, adottata con la citata delibera n. 108/2005, risulta, infine, conforme alle previsioni del regolamento edilizio, art. 69 "Classificazione dei locali" e art. 70 "Caratteristiche dei locali" adottato con delibera n. 92/2004 unitamente al piano regolatore generale.
Considerato:
che le modifiche degli artt. 37 e 38 del R.E.C. vigente sopra descritte sono condivisibili, questo servizio 5 esprime parere favorevole all'approvazione della modifica al quarto comma dell'art. 37 e al penultimo comma dell'art. 38, così come sopra riportato in corsivo, adottata, in variante al regolamento edilizio comunale vigente, dal comune di Siracusa, con delibera consiliare n. 108 del 22 aprile 2005.";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 20 del 29 settembre 2005 reso dall'unità operativa 5.3/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 40/95;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 20 del 29 settembre 2005 reso dall'unità operativa 5.3/D.R.U., è approvata la modifica agli artt. 37 e 38 del vigente regolamento edilizio del comune di Siracusa, adottata con delibera consiliare n. 108 del 22 aprile 2005.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 20 del 29 settembre 2005, reso dall'unità operativa 5.3/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 108 del 22 aprile 2005, resa dal comune di Siracusa.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Siracusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 ottobre 2005.
  LIBASSI 

(2005.43.2718)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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