REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005 - N. 50
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 16 novembre 2005.
Disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero per la stagione sportiva 2005/2006, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 31 dicembre 2004, n. 18 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007";
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
Visto l'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, secondo cui l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi a società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico purché della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, commercio, artigianato, agricoltura e turistico-alberghiero;
Visto l'art. 7 della stessa legge, secondo cui le modalità per la definizione dei criteri relativi all'erogazione dei contributi in argomento sono quelle previste dall'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
Considerato che il Comitato regionale per la programmazione sportiva ha espresso nella seduta del 15 novembre 2005 il previsto parere sulla "disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie per la stagione sportiva 2005/2006", ex lege regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4;
Considerato che i contributi previsti dagli artt. 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, non sono cumulabili;
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della disciplina sopra citata;

Decreta:


Articolo unico

E' approvata "la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero per la stagione sportiva 2005/2006", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 novembre 2005.
  GRANATA 

Allegato 1
DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALLE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO OVVERO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO DELLA MASSIMA SERIE CHE PROPAGANDANO ATTIVITA' E PRODUZIONI DI RILEVANZA REGIONALE REALIZZATE IN SICILIA NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO, DELL'AGRICOLTURA E TURISTICO-ALBERGHIERO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006
(ex legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4)

Le società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero, che intendono avvalersi dei contributi previsti dall'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, per la stagione sportiva 2005/2006, dovranno far pervenire ai comitati provinciali del C.O.N.I. competenti per territorio (indirizzi in allegato Z), direttamente entro e non oltre il termine perentorio del 7 dicembre 2005, la sotto specificata documentazione in originale e copia.
Il mancato rispetto del termine perentorio predetto costituisce motivo di esclusione dai benefici previsti dal presente decreto.
I comitati provinciali del C.O.N.I., al fine di velocizzare l'iter istruttorio preordinato alla predisposizione del piano di riparto, sono incaricati di far pervenire al competente servizio dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti la sopradetta documentazione, ordinata per provincia unitamente ad elenchi provinciali riassuntivi delle istanze pervenute, entro il 9 dicembre 2006.
A)  Documentazione da inoltrare al fine dell'inserimento nel piano di riparto
1)  Domanda indirizzata all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dipartimento turismo, sport e spettacolo, servizio S7, (da consegnare, unitamente alla ulteriore documentazione, in busta chiusa, alla suddetta sede del comitato provinciale C.O.N.I.) in carta da bollo (cfr. allegato A) a firma del legale rappresentante della società, con allegata fotocopia di un valido documento di identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); nella domanda dovrà essere specificata l'attività o la produzione di rilevanza regionale che si intende propagandare, evidenziando fra virgolette la dicitura che si intende apporre sull'abbigliamento sportivo; la domanda dovrà altresì contenere una dichiarazione d'impegno ad apporre sull'abbigliamento sportivo e sugli accessori la dicitura concordata con la ditta sponsorizzatrice, le cui dimensioni dovranno essere almeno di 100 cmq., nonché la denominazione Regione siciliana ed il logotipo, le cui dimensioni non dovranno essere inferiori a 50 cmq. (nel caso in cui i regolamenti federali dovessero imporre un limite di dimensione minore, le diciture di cui sopra non dovranno essere, in ogni caso, inferiori a tale limite).
2)  Esecutivo di stampa riproducente l'esatta dicitura da apporre sull'abbigliamento sportivo e sugli accessori.
3)  Dichiarazione (cfr. allegato A/1) rilasciata dal Comitato regionale della competente federazione sportiva attestante:
a)  parere favorevole alla fruizione del contributo;
b)  l'autorizzazione ad apporre sull'abbigliamento sportivo la dicitura dell'attività o della produzione di rilevanza regionale che si intende propagandare;
c)  l'affiliazione della società, per la stagione agonistica 2005/2006;
d)  l'esatta indicazione del campionato cui la società ha diritto a partecipare (evidenziare se si tratta di attività professionistica o dilettantistica di massima serie o di campionato italiano assoluto);
e)  il numero massimo degli atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara.
4)  Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società sportiva, sottoscritta con le modalità previste del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino le sedi di gara previste per il campionato cui il contributo richiesto si riferisce. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dal calendario ufficiale vistato dagli organi nazionali delle competenti federazioni sportive.
5)  Contratto, in originale e copia, redatto in carta legale e registrato ai sensi di legge, finalizzato a propagandare attività o produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero. Da tale atto dovranno inequivocabilmente desumersi i termini contrattuali della sponsorizzazione con la valutazione economica degli importi convenuti e/o della quantificazione di sponsorizzazione dei beni e/o dei servizi resi.
6)  Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, da cui risulti il tipo di attività svolta dalla ditta sponsorizzatrice.
Criteri per la formulazione del piano di riparto
Ai fini della formulazione del piano di riparto dei contributi, l'Assessorato terrà conto dei criteri previsti dalla legge nonché dei seguenti parametri:
1)  contributo di fascia determinato in base alla diffusione ed all'importanza della disciplina sportiva, alla rilevanza del campionato ed al numero degli atleti partecipanti;
2)  contributo chilometrico determinato sulla base dei calendari di gare, valutando le distanze chilometriche dal capoluogo di provincia delle sedi sociali al capoluogo di provincia delle sedi di gara (desunte dal prontuario ACI) realizzate fuori dall'ambito regionale, moltiplicate per il numero degli atleti. Le percorrenze chilometriche saranno aumentate del 50% per le società che operano dalle isole minori.
B)  Documenti da produrre per la concessione e conseguente pagamento dei contributi assegnati
Le società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e turistico-alberghiero, inclusi nel piano di riparto dei contributi ex lege regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 4, devono trasmettere direttamente o a mezzo raccomandata A.R., alla Regione siciliana, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo, l'attestazione, in originale e copia, resa in modo conforme al fac-simile riportato nell'allegato B, nonché i documenti ivi previsti.
Sono ritenute ammissibili le spese indicate nel fac-simile riportato nell'allegato B.
Detta documentazione dovrà essere trasmessa, perentoriamente, entro 60 giorni dall'ultimazione del campionato per il quale è stato previsto il contributo.
Avvertenze
L'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale è facoltativa e non dà diritto di continuità per gli anni futuri, essendo subordinata all'inserimento della società o associazione sportiva nel piano di riparto dei contributi.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 ed eventualmente provvedere alla revoca o alla riduzione del contributo previsto nel piano di riparto.

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(2005.46.2926)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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