REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005 - N. 50
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 16 novembre 2005.
Disciplina per la richiesta e l'erogazione delle somme destinate alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale per la stagione sportiva 2005/2006, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 31 dicembre 2004, n. 18 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007";
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
Visto l'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, secondo cui "allo scopo di utilizzare l'attività sportiva per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni con società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie";
Visto l'art. 7 della stessa legge, secondo cui le modalità per la definizione dei criteri relativi all'erogazione dei contributi in argomento sono quelle previste dall'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
Considerato che il Comitato regionale per la programmazione sportiva ha espresso nella seduta del 15 novembre 2005 il previsto parere sulla disciplina per la richiesta e l'erogazione delle somme destinate alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie per la stagione sportiva 2005/2006, ex legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1;
Considerato che i benefici previsti dagli artt. 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, non sono cumulabili;
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della disciplina sopra citata;

Decreta:


Articolo unico

E' approvata "la disciplina per la richiesta e l'erogazione delle somme destinate alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale per la stagione sportiva 2005/2006", ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 novembre 2005.
  GRANATA 

Allegato 1
DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO OVVERO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO DELLA MASSIMA SERIE CHE INTENDONO STIPULARE CON L'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI APPOSITE CONVENZIONI PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DI PRODUZIONI TIPICHE SICILIANE E DI LOCALITA' DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO, ARTISTICO E MONUMENTALE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006
(ex legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art. 1)

Le società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale e che intendono avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, per la stagione sportiva 2005/2006, dovranno far pervenire ai comitati provinciali del C.O.N.I. competenti per territorio (indirizzi in allegato Z), direttamente entro e non oltre il termine perentorio del 7 dicembre 2005, la sotto specificata documentazione in originale e copia.
Il mancato rispetto del termine perentorio predetto costituisce motivo di esclusione dai benefici previsti dal presente decreto.
I comitati provinciali del C.O.N.I., al fine di velocizzare l'iter istruttorio preordinato alla predisposizione del piano di riparto, sono incaricati di far pervenire al competente servizio dell'Assessorato regionale del turismo la sopradetta documentazione, ordinata per provincia unitamente ad elenchi provinciali riassuntivi delle istanze pervenute, entro il 9 dicembre 2005.
A)  Documentazione da inoltrare al fine dell'inserimento nel piano di riparto
1)  Domanda indirizzata all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dipartimento turismo, sport e spettacolo, servizio S7, (da consegnare, unitamente alla ulteriore documentazione, in busta chiusa, alla suddetta sede del comitato provinciale C.O.N.I.) in carta da bollo (cfr. allegato A) a firma del legale rappresentante della società, con allegata fotocopia di un valido documento di identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); nella domanda dovrà essere specificata la località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale o la produzione tipica che si intende propagandare, evidenziando fra virgolette la dicitura che si intende apporre sull'abbigliamento sportivo.
2)  Dichiarazione (cfr. allegato A/1) rilasciata dal Comitato regionale della competente federazione sportiva attestante:
a)  parere favorevole alla fruizione del beneficio;
b)  l'autorizzazione ad apporre sull'abbigliamento sportivo la dicitura della località o della produzione tipica che si intende propagandare;
c)  l'affiliazione della società, per la stagione sportiva 2005/2006 (le società le cui federazioni prevedono l'affiliazione successivamente al 30 settembre 2005 potranno consegnare tale atto contestualmente alla stipula della convenzione);
d)  l'esatta indicazione del campionato cui la società ha diritto a partecipare (evidenziare se si tratta di attività professionistica o dilettantistica di massima serie o di campionato italiano assoluto);
e)  il numero massimo degli atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara.
3)  Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società sportiva, sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino le sedi di gara previste per il campionato oggetto della convenzione. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dal calendario ufficiale vistato dagli organi nazionali delle competenti federazioni sportive.
La società sportiva dovrà stipulare - perentoriamente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del piano di riparto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - apposita convenzione con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con l'indicazione specifica della località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale o della produzione tipica siciliana concordata, ed inoltre dovrà apporre sull'abbigliamento sportivo la denominazione "Regione siciliana", con relativo logotipo, delle dimensioni non inferiori ai 50 cmq.
Detta convenzione dovrà essere registrata, ai sensi di legge, a cura e spese della società beneficiaria.
La dicitura concordata, oggetto della convenzione, dovrà essere riprodotta, ben visibile, sull'abbigliamento sportivo e dovrà avere dimensioni di almeno 100 cmq., dovrà essere di colore contrastante con quello di fondo.
Nel caso in cui i regolamenti federali dovessero imporre un limite inferiore alle dimensioni di cui sopra, la dicitura concordata non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a tale limite. Ciò dovrà risultare da apposita certificazione federale da allegare alla convenzione.
Allegato alla convenzione, dovrà, inoltre, essere presentato "l'esecutivo di stampa" riproducente l'esatta dicitura oggetto della convenzione.
In mancanza di tali adempimenti si procederà alla revoca della somma prevista nel piano di riparto.
Criteri per la formulazione del piano di riparto
Ai fini della formulazione del piano di riparto si terrà conto dei criteri previsti dalla legge nonché dei seguenti parametri:
1)  Contributo di fascia determinato in base alla diffusione ed all'importanza della disciplina sportiva, alla rilevanza del campionato, ed al numero degli atleti partecipanti;
2)  Contributo chilometrico determinato sulla base dei calendari di gare, valutando le distanze chilometriche dal capoluogo di provincia delle sedi sociali al capoluogo di provincia delle sedi di gara (desunte dal prontuario ACI) realizzate fuori dall'ambito regionale, moltiplicate per il numero degli atleti. Le percorrenze chilometriche saranno aumentate del 50% per le società che operano dalle isole minori.
B)  Documenti da produrre per la liquidazione e conseguente pagamento delle somme impegnate
Alla liquidazione e conseguente pagamento a fronte dei servizi resi a seguito della stipula della convenzione di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, stagione sportiva 2005/2006 si provvederà successivamente alla presentazione dell'attestazione, in originale e copia, resa in modo conforme al fac-simile riportato nell'allegato B, nonché dei documenti ivi previsti.
Detta documentazione dovrà essere trasmessa, perentoriamente, entro 60 giorni dall'ultimazione del campionato per il quale è stata stipulata la convenzione.
Avvertenze
La stipula della convenzione da parte dell'Amministrazione regionale è facoltativa e non dà diritto di continuità per gli anni futuri, essendo subordinata all'inserimento della società o associazione sportiva nel piano di riparto.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 ed eventualmente provvedere alla revoca o alla riduzione del corrispettivo previsto nel piano di riparto.

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(2005.46.2926)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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