REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005 - N. 50
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 18 novembre 2005, n. 14.
Interventi in materia di cooperative agricole.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, e abrogazione di norme

1.  Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 28.164 migliaia di euro a copertura del fabbisogno maturato sino all'anno 2004.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede con 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006 e con 8.164 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007.
3.  Per l'esercizio finanziario 2005 si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 8.2.2.6.1.
4.  Per l'esercizio finanziario 2006, la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 8.2.2.6.1, codice 21.01.09.
5.  Per l'esercizio finanziario 2007, la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.
6.  Sono abrogati l'articolo 13 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, e l'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9.

Art. 2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 18 novembre 2005.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  LO MONTE 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 1:
L'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, recante "Provvedimenti in favore delle cooperative agricole", così dispone:
"1.  Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio 1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti.
2.  Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori.
3.  Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa.
4.  Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate dai soci garanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i centoventi giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
5.  Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici.".

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 392
"Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, riguardante provvedimenti in favore delle cooperative agricole".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Croce, Capodicasa, Oddo e Lo Curto il 15 maggio 2002.
D.D.L. n. 402
"Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, riguardante provvedimenti in favore delle cooperative agricole".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro), su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (Cimino) il 30 maggio 2002.
D.D.L. n. 763
"Norme sul diritto di pesca. Abolizione dei diritti esclusivi di pesca".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Lo Curto e Rotella l'8 gennaio 2004.
Trasmessi alla Commissione legislativa permanente "Attività produttive" (III) rispettivamente il 22 maggio 2002, il 6 giugno 2002 e il 13 gennaio 2004.
Esaminati dalla Commissione ed abbinati nella seduta n. 90 del 3 febbraio 2004 - Stralcio I.
Deliberato l'invio del testo in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 90 del 3 febbraio 2004.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 207 del 18 luglio 2005.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 133 del 20 luglio 2005.
Relatore: Oddo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 319 dell'11 ottobre e n. 326 del 26 ottobre 2005.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 328 del 9 novembre 2005.
(2005.46.2868)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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