REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2005 - N. 49
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 5 ottobre 2005.
Autorizzazione al Centro assistenza agricola - Federazione agricoltori uniti s.r.l., con sede in Catania, ad utilizzare la denominazione di "Centro autorizzato di assistenza agricola" in alcune sedi operative.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza";
Vista la deliberazione n. 225 del 10 giugno 2005 - Legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art. 11- Conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste all'avv. Felice Crosta;
Visto il decreto presidenziale n. 2755 del 21 giugno 2005 - Conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali al dott. Felice Crosta;
Visto il decreto n. 334 del 9 ottobre 2004, di approvazione del contratto individuale di lavoro per l'incarico di dirigente del servizio 7° strutture agricole, riordino fondiario, sostegno al reddito e alla produzione, cooperazione e associazionismo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, con il quale, tra l'altro, si stabilisce che le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, recante "Requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola";
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2002, n. 218, recante disposizioni in materia di autorizzazione e vigilanza allo svolgimento dell'attività dei C.A.A. nel territorio della Regione siciliana;
Vista la richiesta per l'abilitazione a centro assistenza agricola presentata dalla Federazione agricoltori uniti s.r.l., con sede legale in via Napoli n. 90, Catania (CT), presentata l'1 dicembre 2004, prot. n. 5522 dell'1 dicembre 2004;
Visto il verbale datato 6 settembre 2005, di verifica dei requisiti minimi previsti dai precitati decreti legislativi nn. 165/99 e 188/2000 nonché del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dalla deliberazione della Giunta di governo della Regione siciliana n. 218 del 27 giugno 2002, redatto dai funzionari incaricati, con il quale gli stessi propongono di autorizzare il Centro assistenza agricola F.A.U. s.r.l. ad utilizzare la denominazione di Centro autorizzato di assistenza agricola - Federazione agricoltori uniti in sigla C.A.A.-F.A.U. s.r.l. nelle sedi previste nell'elenco allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante;
Considerato che con il medesimo verbale si propongono altresì i seguenti vincoli ed impegni:
1)  il Centro assistenza agricola è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
2)  il Centro assistenza agricola può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito;
3)  la responsabilità delle attività svolte dalla società di servizi rimane interamente a carico del Centro assistenza agricola;
4)  le quote e le azioni del Centro assistenza agricola possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei Centri assistenza agricola. Le operazioni di fusioni e di scissione societaria, relative al Centro assistenza agricola, possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di Centro assistenza agricola;
5)  al Centro assistenza agricola è fatto obbligo di comunicare e di depositare presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste tutte le comunicazioni operative che lo stesso sottoscrive con le OO.PP. o le Regioni;
6)  il Centro assistenza agricola è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di fornire al Centro assistenza agricola dati completi e veritieri, a collaborare e a consentire l'attività di controllo del Centro assistenza agricola nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
7)  per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, inerenti ai controlli, è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un Centro assistenza agricola o di una società di servizi;
8)  presentare copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, dalla quale risulti l'impegno sia dalla compagnia assicuratrice sia del C.A.A. - F.A.U. s.r.l. a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo, prima della stipula di qualsiasi convenzione che il Centro assistenza agricola andrà a sottoscrivere con AGEA;
9)  nello schema di polizza assicurativa dovrà essere inserita la clausola che sia il costituendo Centro assistenza agricola sia l'impresa di assicurazione sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Regione responsabile della vigilanza, nonché all'AGEA, di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa, e che in ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a euro 2.065.827,60 (quattro miliardi di lire);
10)  versare un deposito cauzionale destinato a coprire i costi di istruttoria da parte della Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questo sarà fissato dalla Regione Sicilia;
Ritenute valide le motivazioni addotte nel verbale e che, pertanto, possono essere riconosciute le condizioni per l'autorizzazione del Centro assistenza agricola - Federazione agricoltori uniti s.r.l., con sede legale in via Napoli n. 90, Catania (CT), a svolgere l'attività di Centro assistenza agricola nelle sedi indicate nell'elenco allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato il Centro assistenza agricola - Federazione agricoltori uniti s.r.l., in sigla "C.A.A. - F.A.U. s.r.l." con sede legale in via Napoli n. 90, Catania (CT), ad utilizzare la denominazione di Centro autorizzato di assistenza agricola (C.A.A.) nelle sedi indicate nell'elenco allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Al predetto organismo sono impartiti i seguenti vincoli ed impegni:
a)  il Centro assistenza agricola è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
b)  il Centro assistenza agricola può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito;
c)  la responsabilità delle attività svolte dalla società di servizi rimane interamente a carico del Centro assistenza agricola;
d)  le quote e le azioni del Centro assistenza agricola possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione del Centro assistenza agricola. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al Centro assistenza agricola possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di Centro assistenza agricola;
e)  al Centro assistenza agricola è fatto obbligo di comunicare e di depositare presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste tutte le comunicazioni operative che lo stesso sottoscrive con le OO.PP. o le Regioni;
f)  il Centro assistenza agricola è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di fornire al Centro assistenza agricola dati completi e veritieri, a collaborare e a consentire l'attività di controllo del Centro assistenza agricola nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
g)  per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, inerenti ai controlli, è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un Centro assistenza agricola o di una società di servizi;
h)  presentare copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, dalla quale risulti l'impegno sia della compagnia assicuratrice che del Centro assistenza agricola - Federazione agricoltori uniti s.r.l. a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo, prima della stipula di qualsiasi convenzione che il Centro assistenza agricola andrà a sottoscrivere con AGEA;
i)  nello schema di polizza assicurativa dovrà essere inserita la clausola che sia il Centro assistenza agricola che l'impresa di assicurazione sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonché all'AGEA di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa, e che in ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a euro 2.065.827,60 (quattro miliardi di lire);
l)  versare un deposito cauzionale destinato a coprire i costi di istruttoria da parte della Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questo sarà fissato dalla Regione Sicilia.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2 (dalla lettera a alla lettera l) e dalla vigente normativa.

Art. 4

Tutte le eventuali modifiche, variazioni, o sostituzioni della compagine sociale, degli organi collegiali, dei responsabili nazionali, regionali e delle sedi periferiche, così come le modifiche, variazioni di indirizzo o di cessazione operativa delle sedi Centro assistenza agricola, devono essere preventivamente comunicate a questo Assessorato per la relativa approvazione.

Art. 5

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza dei Centri assistenza agricola per i quali ha concesso l'autorizzazione, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, così come previsto dall'art. 6 della delibera di Giunta n. 218 del 27 giugno 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 ottobre 2005.
  CROSTA 

Allegato
C.A.A.-F.A.U. - FEDERAZIONE AGICOLTORI UNITI VIA NAPOLI, 90 - CATANIA
ELENCO SEDI OPERATIVE RICONOSCIUTE NELLA REGIONE SICILIA

1)  Agrigento
1)  Via Imera, 189, piano I - 92100 Agrigento;
2)  Via Ippolito Nievo, 4, piano I - 92027 Licata;
3)  Via Fiorentino, 78 - 92020 Palma di Montechiaro;
4)  Corso Umberto I, 219 - 92016 Ribera.
2)  Caltanissetta
1)  Via Pietro Mignosi, s.n., piano terra - 93014 Mussomeli.
3)  Catania
1)  Via Napoli, 90, piano IV, scala B - 95127 Catania;
2)  Via Roma, 66, ammezzato - 95031 Adrano.
4)  Enna
1)  Via Peculio, 19 - 94014 Nicosia.
5)  Messina
1)  Via delle Colline, 99, piano terra - 98028 Santa Teresa Riva.
6)  Palermo
1)  Via Resuttana Colli, 520, piano terra - 90146 Palermo.
7)  Ragusa
1)  Via G. Di Vittorio, 1, piano terra - 97100 Ragusa.
8)  Siracusa
1)  Via Pio X, 21 - 96010 Belvedere di Siracusa.
9)  Trapani
1)  Corso Garibaldi, 105 - 91014 Castellammare del Golfo.
2)  via Francesco Paolo Clementi, 39- 91018 Salemi.
(2005.43.2721)
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003*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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