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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
DECRETO 8 giugno 2005. Reiterazione del rigetto del progetto presentato dal comune di Scicli ai fini dell'inclusione nella graduatoria relativa all'attuazione del "Programma integrato strategico sistemi commerciali".
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO ED ARTIGIANATO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 350 del 21 dicembre 2000, con la quale č stato approvato, a norma dell'art. 2, comma 42, della legge n. 549/95, dell'art. 16, comma 1, della legge n. 266/97, del successivo decreto ministeriale 30 marzo 2000 e della legge regionale n. 26 del 18 dicembre 2000, il programma attuativo regionale denominato "Programma integrato strategico sistemi commerciali", in conformitą alla proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, e con la quale si č dato mandato, nel contempo, allo stesso Assessorato per l'attuazione del programma approvato;
Visto il decreto del dirigente generale del 4 settembre 2001, con il quale č stato approvato il bando pubblico per l'attuazione del "Programma integrato strategico sistemi commerciali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 5 ottobre 2001;
Visti gli artt. 1 e 2 del decreto n. 3253/5S del 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19 dicembre 2003, n. 55, con i quali la commissione, istituita ai sensi del decreto n. 304/5S del 28 marzo 2002, ha approvato la graduatoria finale redatta in conformitą a quanto previsto dall'art. 10 del bando, rigettando il progetto presentato dal comune di Scicli in quanto parte delle opere pubbliche (abbattimento delle barriere architettoniche) non rientrano tra gli assi prioritari di intervento (art. 3, punto 2, del decreto 4 settembre 2001);
Considerato che il comune di Scicli ha presentato ricorso al T.A.R.S. di Catania per l'annullamento del decreto n. 3253/5S del 6 novembre 2003, nella parte in cui il comune ricorrente č stato escluso per inammissibilitą del programma proposto;
Vista l'ordinanza di sospensione n. 2056/2004, con la quale il sopracitato T.A.R.S. di Catania, accogliendo la domanda di sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso n. 1839/2004, ha ordinato il riesame della posizione del comune di Scicli;
Vista la nota prot. n. 2594 del 17 marzo 2005, con la quale questo ufficio ha convocato la commissione, istituita ai sensi del decreto n. 304/5S del 28 marzo 2002, che ha provveduto in data 7 aprile 2005 al riesame del progetto del comune di Scicli riconfermando il rigetto gią espresso in precedenza (art. 2 del decreto n. 3253/5S del 6 novembre 2003) per i seguenti motivi: il progetto presentato dal comune di Scicli č rigettato in quanto parte delle opere pubbliche (abbattimento delle barriere architettoniche) non rientrano tra gli assi prioritari di intervento (art. 3, punto 2, del decreto 4 settembre 2001);
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, si reitera il rigetto del progetto presentato dal comune di Scicli.
Art. 2
Avverso il presente provvedimento potrą essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente provvedimento.
Art. 3
Il presente decreto sarą trasmesso alla ragioneria dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per il visto di competenza.
Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 2005.
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