REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÝ 11 NOVEMBRE 2005 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 21 settembre 2005, n. 10.
Articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 28/99 "Riforma della disciplina del commercio" e artt. 11, 12 e 13 del decreto n. 176 del 26 luglio 2000. Disposizioni sulla verifica dei contingenti previsti per le grandi strutture di vendita.

A TUTTI I COMUNI DELL'ISOLA
e p.c.  alle province regionali 

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
Pervengono a questo Assessorato segnalazioni sul mancato utilizzo di autorizzazioni amministrative rilasciate mediante il procedimento previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 28/99, nonché dal decreto assessoriale n. 176 del 26 luglio 2000, le quali, occupando ugualmente superfici contingentate, sono di ostacolo a nuove iniziative. Al fine di dare un comune orientamento sulla disciplina prevista dalla normativa in epigrafe emarginata si emanano le seguenti direttive.
L'art. 5 del decreto n. 176 del 26 luglio 2000 prevede gli adempimenti a carico del comune competente per territorio a cui resta affidata l'istruttoria dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di centri commerciali e/o grande distribuzione in genere. Il responsabile del procedimento dovrà verificare preliminarmente l'ammissibilità della richiesta e che la stessa sia corredata dalla documentazione prevista dall'art. 6 del medesimo decreto.
L'art. 11 del decreto n. 176 del 26 luglio 2000 prevede che la deliberazione assunta dalla conferenza di servizi per l'approvazione o rigetto della richiesta di autorizzazione commerciale per la grande distribuzione deve essere adottata entro 90 giorni dalla convocazione. Pertanto, la deliberazione deve essere adottata entro il 90Ý giorno decorrente dalla prima adunanza valida, ove, cioè, siano presenti almeno 3 dei rappresentanti delle amministrazioni con diritto al voto tra cui il rappresentante della Regione.
Parimenti il comma 3 del medesimo articolo è da intendersi che il provvedimento di diniego deve essere comunicato entro 120 giorni, decorrenti dalla prima adunanza utile ed in mancanza dello stesso le domande devono ritenersi accolte.
L'art. 13 dispone che il R.U.P. proceda a comunicare, a tutti i partecipanti alla conferenza, copia del processo verbale della seduta nonché del provvedimento di accoglimento o di diniego. Tale comunicazione, che deve avvenire entro i termini previsti per il completamento dell'istruttoria (giorni 120), riveste particolare importanza, decorrendo dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa e, in caso di inerzia dell'amministrazione comunale, dallo scadere del citato termine di cui al comma 3, i tempi previsti dal comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 28/99 per l'inizio dell'attività commerciale.
Le richieste di eventuali proroghe devono essere comunicate tempestivamente a questo Assessorato perché possa esprimere il proprio parere, come anche i provvedimenti che sulla proroga saranno adottati; ci= al fine di evitare che questa Amministrazione, in caso di accoglimento, sia a conoscenza della mancata decadenza automatica e non disponga nuovamente del contingente per altra iniziativa.
Le proroghe in parola possono essere concesse solo "in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa", per periodi che non possono essere maggiori della stima dei ritardi.
I "fatti non imputabili all'impresa" sono riconducibili esclusivamente ai casi di forza maggiore dipendenti da necessità dell'amministrazione attiva procedente e alle calamità naturali.
Si rammenta, inoltre, che le varianti in corso d'opera che comportino aumento della superficie, variazione dei parcheggi o comunque variazione dell'ubicazione dell'iniziativa, necessitando della deliberazione della conferenza di servizi prevista dall'art. 9 della legge regionale n. 28/99, ed, in particolare, delle verifiche previste al punto 6 dell'allegato al decreto n. 981 del 12 luglio 2000, debbono essere attivate secondo la procedura del D.P.R.S. n. 176/2000.
Eventuali diminuzioni della superficie di vendita, invece, sono soggette solo a comunicazione a questo Assessorato, al fine di consentirne il recupero nella determinazione dei contingenti.
Deve, inoltre, essere comunicata la cessione totale o parziale dell'azienda anche per consentire le verifiche previste dalla lett. h) dell'art. 7 dell'allegato al D.P.R.S. n. 165 dell'11 luglio 2000.
Questo Assessorato si riserva, comunque, la facoltà di esperire, tramite i propri funzionari o forze di polizia, tutti gli accertamenti atti a verificare:
1)  l'esatta rispondenza fra l'iniziata deliberata nella conferenza dei servizi e quella realizzata, nonché le relative autorizzazioni poste in essere;
2)  il reale inizio di attività su tutta la superficie autorizzata e la regolarità di eventuali proroghe concesse;
3)  la reale rispondenza delle medie strutture di vendita, che, anche in applicazione del comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/99, non possono superare il limite massimo delle superfici previste dall'art. 2, comma 1, lett. f), della medesima legge.
Si invitano le amministrazioni in indirizzo alla stretta osservanza delle presenti disposizioni.
  L'Assessore: LO MONTE 

(2005.42.2611)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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