REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 4 NOVEMBRE 2005 - N. 47
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 17 ottobre 2005.
Proroga del periodo di validitā dei diritti di reimpianto di vigneti.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218.- Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regolamento CE n.1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 4, paragrafo 5, che stabilisce che i diritti di reimpianto, acquisiti ai sensi del regolamento medesimo sono esercitati entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui č avvenuta l'estirpazione della superficie vitata e contemporaneamente consente agli Stati membri di derogare alla regola generale, prevedendo l'utilizzo dei diritti entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui č avvenuta l'estirpazione della superficie vitata;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, art. 4, con cui viene stabilito che il diritto di reimpianto deve essere esercitato entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;
Vista la circolare assessoriale 18 dicembre 2000, n. 289;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2005 che, modificando l'art. 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, stabilisce che le regioni e le province autonome possono prevedere che i diritti di reimpianto siano esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui č avvenuta l'estirpazione della superficie vitata;
Considerato che l'allungamento del periodo di validitā dei diritti di reimpianto assume per la Regione una valenza importante per l'attivitā programmatica del settore vitivinicolo;
Per quanto specificato in premessa;

Decreta:


Art. 1

I diritti di reimpianto rilasciati o da rilasciare dall'Amministrazione regionale ai sensi del regolamento CE n. 1493/99 devono essere esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui č avvenuta l'estirpazione della superficie vitata.
Al termine del periodo di validitā il diritto passa automaticamente alla riserva regionale.

Art. 2

In caso di diritti provenienti per trasferimento da altre regioni o province autonome, il diritto mantiene la validitā della durata stabilita nella regione o provincia autonoma in cui ha avuto origine.
Palermo, 17 ottobre 2005.
  LEONTINI 

(2005.43.2723)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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