REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2005 - N. 47
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 17 ottobre 2005.
Criteri di calcolo del budget per le strutture specialistiche convenzionate, relativamente agli anni 2005/2006.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, così come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 8 ottobre 2003, n. 13;
Visto il decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004, che ha rideterminato gli aggregati di spesa su base regionale per il 2004;
Visto l'art. 7 del predetto decreto n. 3787/2004, che dispone "ai sensi del comma 35 dell'art. 76 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi degli aggregati economici e dei tetti di spesa sono nulle";
Visto il decreto n. 4658 del 31 dicembre 2004, che fissa gli aggregati di spesa per singola azienda e struttura per l'anno 2004;
Vista la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, che ha disposto per il triennio 2004-2006 che "l'ammontare degli aggregati economici previsti dall'art. 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, relativamente all'assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004";
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 23 marzo 2005;
Viste le convocazioni delle rappresentanze sindacali di categoria in data 2 febbraio 2005, 1 luglio 2005, 14 luglio 2005, 28 luglio 2005, 4 agosto 2005 e gli esiti degli incontri conseguenti, finalizzati alla migliore valutazione comparativa tra l'interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria, entro limiti comunque compatibili con le esigenze degli assistiti, e l'interesse economico imprenditoriale degli operatori privati;
Ritenuto che la determinazione delle risorse finanziarie disponibili, condizionanti quantità e livello delle prestazioni erogabili, è affidata in via esclusiva alla Regione;
Ritenuto che compete all'Amministrazione regionale, non soltanto determinare il budget annuale complessivo di spesa e provvedere alla sua ripartizione alle aziende unità sanitarie locali operanti nel suo territorio, ma anche formulare le direttive di cui all'art. 8 quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92, mentre spetta alle aziende procedere alla contrattazione con i singoli sanitari sul volume massimo di prestazioni e sul corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, fermi gli insuperabili vincoli di bilancio ex art. 28 della legge regionale n. 2/2002;
Ritenuta l'obbligatorietà della determinazione dei limiti di spesa e dei budget aziendali nonché dei criteri da utilizzare nella contrattazione, in assenza di un diritto soggettivo delle strutture eroganti ad ottenere comunque un rimborso delle prestazioni in favore dei singoli assistiti;
Ritenuto che occorre razionalizzare il sistema delle regressioni tariffarie, precludendo ogni indiretto incremento dei limiti di spesa assegnati;
Rilevato che il decreto n. 6139 del 10 agosto 2005, con il quale si era inteso disciplinare la materia, non ha prodotto effetti, non essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana a seguito delle osservazioni formulate dalle associazioni di categoria sul contenuto del medesimo;
Dato atto che si sono tenuti diversi incontri nel mese di settembre con le medesime associazioni di categoria per gli approfondimenti richiesti;
Ritenuto di potere riconsiderare alcuni parti del decreto sopra citato;
Rilevato, infine, che, come convenuto con le organizzazioni sindacali di categoria, è stato istituito apposito tavolo di concertazione per l'individuazione dei criteri cui, trasfusi in uno schema-tipo, potrà attenersi ogni singolo contratto tra l'azienda e la struttura che eroga le prestazioni sanitarie; organismo che, peraltro, non ha ancora concluso i propri lavori;
Rilevato che l'aggregato economico di cui alla citata legge n. 15/2004, relativo alla specialistica convenzionata esterna, ha valenza temporale anche per il 2006;
Considerato che possono definirsi i criteri di fissazione del budget relativamente agli anni 2005/2006 per il settore della specialistica convenzionata esterna, procedendo altresì ad una puntuale definizione delle terminologie per una più precisa applicazione dei criteri stessi;

Decreta:


Art. 1

Ai fini del presente decreto devono intendersi per:
-  Fatturato individuale: importo pari ai corrispettivi complessivi afferenti le prestazioni rese dalla singola struttura preaccreditata in favore del servizio sanitario nazionale, secondo il tariffario vigente nell'anno 2004 al netto della quota ticket riscossa;
-  Budget individuale: importo corrispondente al valore delle prestazioni da rendere nell'anno di riferimento e remunerabili con il 100% delle tariffe vigenti, comprensive della quota ticket;
-  Budget per branca: somma dei budgets individuali delle strutture preaccreditate nell'ambito della provincia, suddivisa per branca specialistica;
-  Tetto di spesa: importo massimo entro il quale le prestazioni rese, ancorché in eventuale eccedenza rispetto al budget individuale, possono essere remunerate con regressioni tariffarie, impegnando l'aggregato economico, relativo all'assistenza specialistica convenzionata, assegnata dalla Regione;
-  Regressione tariffaria: percentuale di riduzione applicata sulla tariffa prevista per la singola prestazione dai tariffari vigenti, qualora il corrispettivo per la prestazione medesima ecceda l'importo totale del budget individuale assegnato alla struttura.

Art. 2

Alle strutture private provvisoriamente accreditate è attribuito, per gli anni 2005/2006, un budget individuale pari al budget 2004, incrementato del 5% - già comprensivo dell'incremento ISTAT -, nonché della quota ticket riscossa, sul fatturato individuale, nell'anno medesimo.
Il budget assegnato non potrà, in ogni caso, essere inferiore ad E 90.000,00.

Art. 3

Le previsioni del presente decreto non si applicano alle prestazioni di emodialisi, che, per la loro connotazione "salvavita" necessitano di specifica disciplina, anche sul sistema di remunerazione.

Art. 4

Sulle prestazioni eventualmente eccedenti il budget assegnato, nella misura di cui al precedente art. 2, dovranno applicarsi le seguenti regressioni:
-  oltre il budget e fino al 20%: abbattimento del 20% della tariffa;
-  oltre il 20%: abbattimento del 75% della tariffa.
Le regressioni troveranno applicazione al momento in cui il fatturato della singola struttura, come documentato dai prospetti analitici prodotti all'azienda, avrà superato complessivamente e nell'anno il budget individuale.
Al relativo pagamento non potrà comunque provvedersi in caso di superamento del tetto di spesa. Le eventuali autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 76, comma 35, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono nulle.

Art. 5

I direttori generali per l'anno 2005 individueranno, entro il 30 novembre, motivate e documentate esigenze assistenziali, anche al fine di ridurre i tempi delle liste d'attesa, nel rispetto degli standards di cui alla Conferenza Stato-Regioni (3 febbraio 2005, rep. n. 2202), e, in ragione delle motivazioni individuate, potranno procedere ad eventuali redistribuzioni delle economie che si dovessero verificare all'interno dei singoli budgets di branca.

Art. 6

Con separato provvedimento saranno definiti i singoli aggregati economici provinciali.

Art. 7

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, saranno definiti, con provvedimento assessoriale, tenuto conto di quanto andrà a stabilire il tavolo di concertazione già istituito, i contenuti del contratto-tipo che avrà efficacia anche per il triennio 2006/2008.
I direttori generali delle aziende, entro i successivi 30 giorni, definiranno o, qualora già sussistenti, adegueranno i contratti di fornitura delle prestazioni sanitarie con le singole strutture, i cui contenuti si uniformeranno allo schema tipo emanato.
Nelle more trova comunque applicazione la disciplina prevista dalla normativa vigente.

Art. 8

Tenuto conto dei tempi di attuazione del presente decreto, limitatamente all'anno 2005, è introdotta, relativamente alle prescrizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, una regressione tariffaria del 50% per la fascia di prestazioni eccedenti oltre il 20% del budget e fino al 50% dello stesso, ferma restando la regressione tariffaria del 75% per le prestazioni eccedenti oltre il 50% del budget stesso.

Art. 9

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la sanità ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.
Palermo, 17 ottobre 2005.
  PISTORIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità il 27 ottobre 2005 al n. 425.
(2005.43.2731)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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