REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2005 - N. 47
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 19 settembre 2005.
Modifica ed integrazione del decreto presidenziale 22 giugno 2005, concernente criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per iniziative di scambi culturali e commerciali meritevoli di sostegno da parte dell'Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Visto l'art. 91 della legge 26 marzo 2002, n. 2;
Visto il D.P.R.S. n. 301 del 18 dicembre 2002;
Visto l'art. 127, comma 49, della legge 28 dicembre 2004, n. 17;
Visto il decreto presidenziale n. 3/URDI del 22 giugno 2005, che ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione di contributi per iniziative di scambi culturali e commerciali;
Considerata l'opportunità di sostituire, per una maggiore chiarezza interpretativa, all'art. 5, comma 5, del D.P.R.S.22 giugno 2005 la parola "spese" con la parola "iniziative" e la parola "regionali" con le parole "della Regione siciliana";
Considerata la necessità di aggiungere all'art. 5, comma 6, del D.P.R.S. 22 giugno 2005, ai fini del rilascio della polizza fidejussoria a garanzia dell'erogazione dell'anticipo del contributo, agli istituti di credito e di assicurazione "di nazionalità italiana" gli istituti abilitati ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93, nonché gli istituti di credito e di assicurazione "di nazionalità estera" operanti in territorio italiano;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in narrativa, il comma 5 dell'art. 5 del D.P.R.S. 22 giugno 2005 viene così modificato: "Il contributo non può riferirsi ad iniziative per le quali gli organizzatori fruiscano di finanziamenti o contributi da parte di altre strutture della Regione siciliana".

Art. 2

All'art. 5, comma 6, del D.P.R.S. 22 giugno 2005, dopo le parole "...o da istituto bancario italiano" e prima delle parole "per un importo pari all'anticipo concesso" sono aggiunte le parole "o dagli istituti abilitati ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93 nonché dagli istituti di credito e dalle imprese di assicurazione di nazionalità estera operanti in territorio italiano".

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale della Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 settembre 2005.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 28 settembre 2005 al n. 3536.
(2005.41.2602)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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