REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 OTTOBRE 2005 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 20 ottobre 2005, n. 20.
Adempimenti per la presentazione del catastino vitivinicolo - Campagna vendemmiale 2005/2006.

ALLE COOPERATIVE CANTINE SOCIALI
ALLE AZIENDE AGRICOLE SINGOLE O ASSOCIATE
ALL'ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA - SERVIZIO VIGILANZA COOPERATIVE
AL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI
ALL'UNIONE GENERALE COLTIVATORI
ALL'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE
ALL'UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE
ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI
Con l'approssimarsi del termine per la presentazione del catastino vitivinicolo, si ritiene utile ricordare gli adempimenti ai quali dovranno attenersi le cooperative cantine sociali e le aziende agricole singole o associate per la campagna vendemmiale 2005-2006.
Come è noto, con l'emanazione della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 5 dicembre 2003) con l'articolo 21 sono state emanate "Norme in materia di cooperative cantine sociali" che hanno innovato le procedure per l'invio del catastino vitivinicolo. Infatti, il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, è stato abrogato.
Pertanto, le cooperative cantine sociali e le aziende agricole singole o associate dovranno presentare, contestualmente alla dichiarazione annuale di produzione vitivinicola prevista dal regolamento comunitario 17 maggio 1999, n. 1493 e comunque entro il 10 di dicembre di ogni anno, solo presso l'Ufficio regionale repressione frodi vinicole - unità operativa n. 29, il catastino consuntivo compilato secondo i modelli B e C allegati al decreto 5 luglio 2002, n. 616 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Corre l'obbligo di precisare che l'invio soltanto dei modelli B e C, comporta per questo Assessorato di pervenire a una conoscenza limitata dei dati sui conferimenti di uva, in quanto verrebbero a mancare i dati anagrafici del conferente, dati essenziali contenuti nel modello A allegato al citato decreto, la cui assenza non consente una lettura completa dei dati che saranno inviati.
Pertanto, sarà necessario inviare, oltre ai modelli B e C, contestualmente anche i dati anagrafici, contenuti nel file "ANAGRA" del modello A, rispettando i relativi tracciati records.
Il citato catastino dovrà essere inviato soltanto all'Ufficio regionale repressione frodi vinicole - U.O. n. 29, via Alcide De Gasperi, n. 24 - 90146 Palermo, su supporto magnetico o per posta elettronica all'indirizzo e-mail: agri1.repr_frodi@regione.sicilia.it, contestualmente alla dichiarazione annuale di produzione vitivinicola e, comunque, entro il 10 dicembre di ogni anno, così come previsto dal comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
Nella compilazione del catastino consuntivo, redatto secondo gli schemi allegati mod. B e C, dovrà essere verificato che i dati indicati nei citati modelli coincidono con quelli riportati nella dichiarazione di produzione vitivinicola, all'uopo sarà necessario allegare la fotocopia della citata dichiarazione relativamente ai quadri A - B - C - D - E - G.
Unitamente al catastino consuntivo di cui ai modelli B e C e alla fotocopia della dichiarazione di produzione vitivinicola, le cooperative cantine sociali dovranno inviare:
-  copia conforme della delibera del consiglio di amministrazione di approvazione dei dati consuntivi di ammasso;
-  certificato, rilasciato dall'Assessorato regionale della cooperazione, di possedere i requisiti prescritti dall'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198.
Confidando su un puntuale adempimento, si sottolinea la necessità di acquisire tutti gli elementi di conoscenza per un'efficace programmazione nel settore vitivinicolo, il mancato adempimento di cui sopra non consentirà di usufruire delle agevolazioni previste dalla vigente legislazione.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
(2005.42.2683)
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ASSESSORATO DELLA SANITA' ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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