REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 OTTOBRE 2005 - N. 46
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DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA


DECRETO 13 ottobre 2005.
Autorizzazione dell'istituto della delegazione di pagamento per il rimborso di prestiti concessi da banche o istituti finanziari convenzionati a dipendenti regionali in servizio.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950;
Viste le circolari nn. 46 e 63, rispettivamente dell'8 ottobre 1995 e 16 ottobre 1996, emanate dal Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
Visto l'art. 45 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, che prevede che il Presidente della Regione possa stipulare convenzioni con banche ed altre istituzioni finanziarie per la concessione di prestiti a tasso agevolato al personale regionale in servizio e in quiescenza, dietro cessione di quote dello stipendio o della pensione per periodi di 5 o 10 anni e fino ad un massimo di 1/5 degli emolumenti, con garanzia contro i rischi di perdite a carico dell'Amministrazione nei limiti dell'indennità di buonuscita maturata;
Visto lo schema di convenzione redatto ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 21 gennaio 2000;
Ritenuto che le esigenze più volte manifestate dai dipendenti, nonché da società già convenzionate ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, finalizzate alla concessione di prestiti da estinguersi mediante l'istituto della delegazione di pagamento, siano da considerare ammissibili e meritevoli di accoglimento, ai sensi del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950;
Ritenuto di dover disciplinare la fattispecie in questione, definendo modalità, termini e limiti delle delegazioni ammesse;
Considerato che trattandosi di adempimenti non obbligatori dovrà essere preventivamente definito l'onere da porre a carico della banca o istituto finanziario, finalizzato a coprire i costi sostenuti dall'Amministrazione per l'effettuazione dei versamenti;
Ritenuto che possa essere autorizzato l'istituto della delegazione di pagamento, per importi non superiori ad 1/5 dello stipendio, per il rimborso dei prestiti concessi da banche o istituti finanziari convenzionati ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a dipendenti regionali in servizio, ad un tasso non superiore a quello indicato nella convenzione sottoscritta con l'Amministrazione regionale;
Ritenuto che possa, altresì, essere autorizzato l'istituto della delegazione di pagamento, per importi non superiori ad 1/5 dello stipendio, per il pagamento delle quote associative e per il rimborso di prestiti concessi dalle cooperative di mutua assistenza costituite, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero del tesoro 29 marzo 1995, fra i dipendenti regionali in servizio, ai propri associati;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, è autorizzato l'istituto della delegazione di pagamento, per importi non superiori ad 1/5 dello stipendio mensile comprensivo dell'indennità integrativa speciale al netto delle ritenute di legge, per il rimborso dei prestiti concessi da banche o istituti finanziari convenzionati ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a dipendenti regionali in servizio, ad un tasso non superiore a quello indicato nella convenzione sottoscritta con l'Amministrazione regionale.

Art. 2

Nel caso di concorso della quota oggetto della delegazione di pagamento con la cessione del quinto dello stipendio, non può superarsi il doppio quinto dello stipendio mensile comprensivo dell'indennità integrativa speciale al netto delle ritenute di legge.

Art. 3

Nel caso di concorso della quota oggetto della delegazione di pagamento con altre delegazioni obbligatorie (sequestri, pignoramenti, assegni alimentari) o convenzionali, non può comunque superarsi la metà dello stipendio mensile comprensivo dell'indennità integrativa speciale al netto delle ritenute di legge, secondo la disciplina di cui all'art. 69 del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950.

Art. 4

Nei confronti delle banche o istituti finanziari beneficiari dei versamenti viene posto un onere a ristoro dei costi sostenuti dall'Amministrazione, da versare nella misura e con le modalità previste dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 5

Nei confronti delle società cooperative di mutua assistenza costituite, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero del tesoro 29 marzo 1995, fra i dipendenti regionali in servizio, le trattenute e i relativi versamenti sono effettuati a titolo gratuito.

Art. 6

L'Amministrazione regionale non costituisce alcuna garanzia nei confronti della banca o istituto finanziario in relazione all'istituto della delegazione di pagamento.

Art. 7

La durata dei prestiti ammessi è stabilita in annualità intere, con un periodo massimo di 10 anni.

Art. 8

L'effettuazione delle trattenute è subordinata alla permanenza in servizio del dipendente. Nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro del dipendente rispetto alla scadenza del prestito, le trattenute vengono sospese senza alcun obbligo di comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale nei confronti della banca o istituto finanziario.

Art. 9

Le deleghe di pagamento, insieme ad una copia del contratto di finanziamento, sono presentate all'ufficio che cura il trattamento economico del dipendente regionale interessato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 ottobre 2005.
  CIMINO 

(2005.42.2641)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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