REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 OTTOBRE 2005 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 13 ottobre 2005.
Individuazione elettronica degli animali della specie ovina e caprina facenti parte degli allevamenti risultati infetti da brucellosi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini che prevede, tra l'altro, che le regioni possono fare "ricorso ad altri metodi" per l'identificazione degli animali oggetto di risanamento;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto 18 novembre 1994, n. 13306;
Visto il decreto 12 aprile 2002, n. 519, con il quale è stato avviato, nel territorio regionale, un piano straordinario di controllo delle brucellosi, la cui attuazione costituisce un obiettivo prioritario per questo Assessorato e per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, che prevede, tra l'altro, l'identificazione elettronica dei capi risultati infetti nel corso delle operazioni dei piani di eradicazione;
Visto il decreto 15 ottobre 2004, n. 4143, con il quale è stato disposto, tra l'altro, che gli animali vaccinati nei confronti della brucellosi devono essere oggetto di individuazione elettronica;
Vista la situazione epidemiologica regionale (allegato 1) degli allevamenti ovi-caprini nei confronti della brucellosi relativa agli ultimi sette anni ed, in particolare, a quella del decorso anno 2004 che, nonostante il raggiungimento quasi totalitario degli allevamenti controllati, risulta ancora una incidenza dell'infezione pari al 15,62% degli allevamenti e del 7,36% dei capi controllati;
Vista la relazione degli ispettori veterinari del Ministero della salute elaborata a seguito dell'AUDIT svoltosi in Sicilia dal 23 al 25 maggio c.a. da cui risulta, tra l'altro, che le carenze dell'identificazione degli ovini e dei caprini "rischiano di compromettere i risultati sinora raggiunti ed il traguardo dell'eradicazione";
Considerato che l'individuazione elettronica degli animali ed, in particolare, per gli ovini e caprini costituisce, pertanto, uno dei punti critici dell'attuazione del piano di eradicazione della brucellosi;
Visto il regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina che prevede, tra l'altro, che, a partire dall'1 gennaio 2008, l'identificazione elettronica è obbligatoria per tutti gli animali;
Vista la nota prot. n. DGVA.VIII/27817/P I.5.i/8 del 28 luglio 2005, con la quale il competente ufficio VIII della direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute ha diramato le indicazioni per l'applicazione del regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che prevede, tra l'altro, le caratteristiche tecniche per gli identificatori elettronici;
Considerato, altresì, che i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, nonché le organizzazioni di categoria degli allevatori maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno ripetutamente rappresentato la necessità di disporre di un sistema certo, sicuro e duraturo per identificare gli animali oggetto dei piani di risanamento, con particolare riguardo agli ovini ed ai caprini;
Atteso che l'identificazione elettronica consente di evitare la sostituzione di animali oggetto di controllo che potrebbero risultare infetti da brucellosi;
Ritenuto, pertanto, di utilizzare le modalità indicate dal Ministero della salute per individuare elettronicamente, nella prima fase, tutti gli ovini ed i caprini facenti parte degli allevamenti risultati infetti da brucellosi;

Decreta:


Art.  l

Per i motivi esposti in premessa, gli animali della specie ovina e caprina presenti nel territorio regionale, facenti parte degli allevamenti risultati infetti da brucellosi, debbono essere identificati, in aggiunta alle modalità previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria in materia di identificazione e registrazione degli animali, con un sistema elettronico costituito da un microchip inglobato in un bolo alimentare, di tipo ceramico.

Art.  2

L'ispettore generale veterinario di questo Assessorato ed il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico della Sicilia provvederanno, avvalendosi del proprio personale veterinario competente per materia, a tracciare un percorso finalizzato alla piena e completa esecuzione del presente provvedimento, unitamente alla gestione informatica dei focolai di brucellosi negli allevamenti ovini e caprini accertati nel territorio regionale.

Art.  3

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali provvederanno all'acquisto dei boli, tenendo conto delle caratteristiche tecniche indicate dalla direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, con la nota prot. n. DGVA.VIII/27817/P I.5.i/8 del 28 luglio 2005, citata nelle premesse, che, limitatamente ai boli previsti al precedente art. 1, vengono riportate nell'allegato prospetto (allegato 2), che fa parte integrante del presente decreto.

Art.  4

I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali provvederanno immediatamente alla somministrazione dei boli a tutti gli ovini e caprini facenti parte degli allevamenti già dichiarati infetti da brucellosi esistenti nel territorio di competenza.
Successivamente provvederanno ad identificare elettronicamente gli ovini e caprini contestualmente alla notifica al proprietario o al detentore degli animali del referto di positività di brucellosi, unitamente alle prescrizioni sanitarie previste dalla vigente normativa.

Art. 5

I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali provvederanno, altresì, all'acquisto, oltre che dei boli, anche di tutta l'attrezzatura necessaria, sulla base delle esigenze che saranno formalmente rappresentate dal responsabile dell'area di sanità pubblica veterinaria, utilizzando i fondi assegnati nella parte corrente.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione e, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e, successivamente, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 13 ottobre 2005.
  PISTORIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 14 ottobre 2005 al n. 415.

Allegato 1
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SANITA' - ISPETTORATO VETERINARIO
SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE
PIANO DI ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI
ATTIVITA' RELATIVA AL PERIODO DALL'1 GENNAIO 1998 AL 31 DICEMBRE 2004






Allegato 2
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SANITA' - ISPETTORATO VETERINARIO
SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE
Caratteristiche tecniche dei microchips inglobati in un bolo alimentare, di tipo ceramico

-  Transponder passivi ad uso zootecnico per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785.
-  Gli identificatori elettronici devono poter essere letti da dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO 11785, in grado di leggere i transponder HDX e FDX-B.
-  Una volta identificato l'animale con il transponder, la distanza di lettura deve essere, per i dispositivi di lettura portatili, di almeno 20 cm. e, per i dispositivi fissi, di almeno 50 cm. Tali distanze minime devono essere verificate successivamente all'impianto del dispositivo.
-  L'applicazione dell'identificatore elettronico dovrà avvenire ad opera di personale appositamente addestrato in maniera tale da operare con modalità di identificazione adeguate. Non è consentito l'impianto sottocutaneo degli identificatori elettronici.
-  I dispositivi di identificazione elettronica utilizzati all'interno del piano straordinario devono essere sempre recuperati sotto il controllo dei servizi veterinari, competenti per territorio, al termine della carriera produttiva degli animali (morte o macellazione).
(2005.42.2636)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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