REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 OTTOBRE 2005 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 5 ottobre 2005.
Disposizioni relative al ricorso al comitato regionale per i rapporti di lavoro nei confronti dei provvedimenti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 e in particolare l'articolo 8;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e in particolare l'articolo 17, nella parte in cui prevede la costituzione del comitato regionale per i rapporti di lavoro con competenza a decidere, con provvedimento motivato, sui ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze - ingiunzione delle direzioni provinciali del lavoro (nella Regione siciliana dei servizi ispettorati provinciali del lavoro) e sui ricorsi avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e in particolare l'articolo 12, comma 4, nella parte in cui prevede che il comitato è altresì competente a trattare i ricorsi di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 - ricorsi avverso le diffide accertative per crediti patrimoniali emesse dal dirigente delle direzioni provinciali del lavoro (nella Regione siciliana dei servizi ispettorati provinciali del lavoro) che hanno acquistato l'efficacia di titolo esecutivo;
Visto, ancora, il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e in particolare l'articolo 12, comma 4, nella parte in cui prevede che il comitato, quando decide i ricorsi di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è integrato da un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
Vista la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e in particolare l'articolo 40, nella parte in cui prevede che le competenze relative al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono intestate al dipartimento regionale del lavoro;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e in particolare gli articoli 14, 18 e 22;
Vista la circolare del Ministro del lavoro del 24 giugno 2004, numero 24/2004, nella parte in cui disciplina la materia del ricorso al comitato regionale per i rapporti di lavoro;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro della Regione siciliana numero 120/04/ II/1 del 20 settembre 2004, con il quale è stato costituito il comitato regionale per i rapporti di lavoro;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro della Regione siciliana, numero 203/05/A.VII del 14 settembre 2005, con il quale è stato integrato il comitato regionale per i rapporti di lavoro secondo la previsione dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
Sentito il comitato nella seduta del 26 settembre 2005;
Considerato necessario procedere all'emissione di disposizioni applicative del ricorso al comitato regionale per i rapporti di lavoro;

Decreta:


Art. 1

Titolari del diritto ad impugnare i provvedimenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono i destinatari degli stessi che lo esercitano direttamente o a mezzo delega o procura, rilasciata a professionisti abilitati alla difesa dinanzi a organi collegiali di natura amministrativa.

Art. 2

Oggetto del ricorso sono esclusivamente i provvedimenti elencati all'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 3

L'autorità cui la legge demanda il compito di decidere i ricorsi di cui sopra è il comitato regionale per i rapporti di lavoro al quale il ricorso deve essere indirizzato e a cui deve pervenire (non è previsto che possano pervenire ricorsi per il tramite di altre amministrazioni e/o organi). Il ricorso, tuttavia, deve essere indirizzato, per conoscenza, anche all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 4

Il ricorso deve necessariamente contenere:
a) autorità cui si ricorre (comitato regionale per i rapporti di lavoro);
b) oggetto del ricorso (cioè il provvedimento impugnato che va allegato al ricorso);
c) dati identificativi del soggetto ricorrente;
d) motivi del ricorso;
e) data e sottoscrizione del ricorso.

Art. 5

Il comitato decide i ricorsi, con provvedimento motivato, entro 90 giorni dalla ricezione degli stessi sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e degli atti di accertamento in possesso agli enti che hanno emesso il provvedimento impugnato.
Il segretario del comitato provvede all'istruzione del ricorso richiedendo, ove necessario, relazioni agli uffici che hanno emesso il provvedimento impugnato.

Art. 6

Il ricorso si intende respinto decorsi 90 giorni dal ricevimento dello stesso senza che sia intervenuta decisione da parte del comitato.

Art. 7

Il ricorso non sospende l'esecutività della sola ordinanza - ingiunzione per espressa previsione legislativa.
Qualora il ricorrente intenda chiedere la sospensio-ne dell'ordinanza-ingiunzione deve proporre apposita istanza al dipartimento regionale del lavoro.

Art. 8

Per espressa previsione legislativa il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso i verbali dei soli enti previdenziali.

Art. 9

Gli uffici che hanno emesso i provvedimenti impugnati, a richiesta del segretario del comitato regionale per i rapporti di lavoro, entro 15 giorni faranno pervenire, oltre alla copia del provvedimento impugnato e degli atti istruttori e infra-procedimentali (dichiarazioni a verbale rese, verbali d'ispezione etc.), una scheda riepilogativa contenente:
a) la data di notifica del provvedimento (impugnato) emesso dall'ente, con allegata la ricevuta della raccomandata o copia della relata (da cui si evince detta data).
b) le motivazioni (con gli eventuali riferimenti normativi-giurisprudenziali) del provvedimento.

Art. 10

Gli uffici-titolari dei provvedimenti che in astratto sono impugnabili innanzi al comitato e cioè gli atti di accertamento e le ordinanze - ingiunzione delle direzioni provinciali del lavoro (nella Regione siciliana dei servizi ispettorati provinciali del lavoro) e i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro - sono invitati a esplicitare in calce al provvedimento la facoltà del destinatario a ricorrere al comitato, in alternativa agli altri rimedi di legge, indicando tutti i dati necessari (autorità e indirizzo).

Art. 11

Quando il comitato decide ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il procedimento è uguale a quello previsto ai sensi dell'articolo 17. L'oggetto del ricorso sono esclusivamente i provvedimenti di diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui al comma 3 del predetto decreto legislativo.

Art. 12

Il dipartimento regionale lavoro è onerato di provvedere agli adempimenti conseguenziali.
Palermo, 5 ottobre 2005.
  SCOMA 

(2005.41.2584)
Torna al Sommariohome


008*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 65 -  51 -  29 -  57 -  53 -  89 -