REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 OTTOBRE 2005 - N. 46
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 12 settembre 2005, n. 13.
Nuovo regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, in materia di società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e l'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2;
Ritenuta l'esigenza di procedere ad una revisione della disciplina delle società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi, recata dal decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 1996, n. 13, concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente 'Ulteriori modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi';
Udito il parere n. 296/2005 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 17 maggio 2005;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale nn. 316 del 13 luglio 2005 e 374 del 2 agosto 2005;
Emana il seguente regolamento:
Art.  1.
Disposizioni generali

1.  Con il presente provvedimento sono emanate, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, le direttive concernenti la costituzione, da parte della Regione e degli enti ed istituti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela della stessa, delle società a partecipazione pubblica previste dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Gli Assessorati regionali, ciascuno per i settori di rispettiva competenza, promuovono le iniziative volte alla costituzione delle suddette società a partecipazione pubblica, con le modalità procedurali stabilite nel successivo art. 2.
3.  La Giunta regionale assicura il coordinamento delle attività dei singoli rami dell'Amministrazione regionale nella materia oggetto del presente regolamento.
Art. 2.
Modalità procedurali

1.  Gli Assessorati regionali che per l'espletamento di servizi di loro competenza intendano promuovere la costituzione di società per azioni a partecipazione pubblica in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, redigono un apposito progetto nel quale vanno indicati:
a)  i contenuti e le caratteristiche del servizio oggetto dell'iniziativa;
b)  le unità da impiegare, che dovranno essere costituite prioritariamente dai lavoratori di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, per l'assolvimento del servizio distintamente per ciascuna località e sede, con la specifica delle professionalità occorrenti e delle mansioni da svolgere;
c)  i beni e le attrezzature occorrenti per la gestione del servizio da parte delle predette società;
d)  i costi per l'acquisizione dei predetti beni ed attrezzature secondo i prezzi di mercato, risultanti dai relativi preventivi analitici di spesa vistati dagli organi competenti;
e)  le modalità di affidamento del servizio alla costituenda società;
f)  i costi scaturenti dall'affidamento del servizio ed i relativi benefici;
g) i fondi di copertura dei conseguenti oneri finanziari;
h)  l'ammontare del capitale della società, i soggetti partecipanti in qualità di soci, le relative quote di partecipazione al capitale sociale.
2.  L'Assessorato regionale dell'industria provvede preventivamente ad effettuare la ricognizione in ordine alla esistenza di società a partecipazione pubblica regionale, con esclusione di quelle costituite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, di cui la Regione possa avvalersi, previa eventuale modifica dello statuto societario, ai fini della partecipazione al capitale delle istituende società.
3.  La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, delibera sulla costituzione delle società, nonché sulla misura della partecipazione della Regione al capitale iniziale delle medesime. Inoltre la stessa Giunta regionale emana le direttive volte ad assicurare il coordinamento delle iniziative dei singoli rami dell'Amministrazione regionale, avuto riguardo anche all'eventuale insufficienza dei fondi a disposizione, nel quale caso stabilisce le priorità da assegnare ai progetti finanziabili. Le deliberazioni della Giunta regionale sono adottate con decreto presidenziale, a cura della competente struttura della Segreteria generale della Presidenza della Regione.
4.  L'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria per la parte relativa alla assunzione degli impegni di spesa occorrenti per l'acquisizione delle quote azionarie e per la copertura degli oneri previsti dal comma 4 del successivo art. 6, provvede con decreto alla approvazione dei progetti indicati nel precedente comma 1.
Art. 3.
Enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o tutela

1.  Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, che per l'espletamento di servizi di loro competenza intendano promuovere e deliberare la costituzione di società e la partecipazione azionaria al capitale delle società stesse, in attuazione dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, debbono attenersi ai criteri stabiliti dal presente decreto.
2.  I progetti relativi sono predisposti ed esaminati in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 del precedente art. 2 e quindi approvati con appositi atti deliberativi dai competenti organi degli enti ed istituti, debitamente riscontrati, ove previsto, dagli organi di controllo.
3.  I medesimi atti deliberativi debbono indicare le fonti di copertura degli oneri da porre a carico dei bilanci dei predetti enti ed istituti, anche attraverso l'adozione di provvedimento di variazione relativamente all'anno finanziario in corso alla data di emanazione degli atti sopra indicati.
4.  Nel contesto dei predetti atti deliberativi debbono altresì esplicitarsi le motivazioni che, in relazione alle caratteristiche ed esigenze proprie dei servizi da assicurare ed alla valutazione del rapporto costi/benefici, hanno determinato l'ente o l'istituto a prescegliere l'adozione degli interventi previsti dal comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, rispetto a quelli di cui al comma 5 del medesimo articolo.
Art.  4.
Realizzazione delle iniziative

1.  Sono demandati all'Assessorato regionale dell'industria gli adempimenti relativi alla costituzione delle società, al versamento delle quote di capitale formanti oggetto della partecipazione regionale, nonché all'espletamento delle procedure di cui al successivo art. 7. La custodia dei titoli azionari è demandata all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che vi provvede anche a mezzo dell'istituto che gestisce i servizi di Tesoreria regionale.
Art. 5.
Rappresentanza in seno agli organi deliberativi e di controllo delle società

1.  Gli atti costitutivi e gli statuti delle società debbono prevedere il conferimento alla Regione ed agli enti ed istituti di cui al precedente art. 3, ai sensi degli articoli 2449 e seguenti del codice civile, della facoltà di nominare uno o più amministratori e sindaci, titolari e supplenti. Gli organi sociali possono essere altresì strutturati, in alternativa al sistema monistico, secondo il sistema dualistico di cui agli articoli 2409 octies e seguenti del codice civile.
2.  Ai fini della nomina dei primi amministratori e sindaci gli atti costitutivi e gli statuti delle società debbono assicurare alla Regione ed agli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 una rappresentanza negli organi deliberativi e di controllo almeno proporzionale all'entità delle loro quote di partecipazione azionaria.
3.  La nomina di amministratori e sindaci da effettuarsi successivamente alla fase della costituzione della società deve avvenire secondo le modalità ordinarie previste dal codice civile, da parte dell'assemblea dei soci, nella quale la Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 abbiano comunque un peso proporzionato alla loro partecipazione azionaria quale risulti dalle eventuali variazioni che potranno verificarsi nel corso del tempo.
4.  I rappresentanti della Regione in seno al consiglio di amministrazione delle società sono nominati dal Presidente della Regione, anche tra i funzionari dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa.
5.  I rappresentanti della Regione in seno ai collegi sindacali delle società, da nominarsi dal Presidente della Regione, sono scelti tra le persone in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2397 del codice civile.
6.  Gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 provvedono alla nomina dei loro rappresentanti in seno ai consigli di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società in conformità alla normativa vigente ed ai rispettivi ordinamenti.
Art. 6.
Misura delle partecipazioni azionarie e dei costi di gestione

1.  La misura complessiva del capitale iniziale della società da istituirsi ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge regionale 4 aprile 1995, n 26 e dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è determinata sulla base delle previsioni contenute nel progetto di cui al precedente art. 2, comma 1, e dei parametri ivi indicati, fermo restando il limite minimo fissato dall'art. 2327 del codice civile e successive modifiche ed integrazioni.
2.  La Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3, nel deliberare la misura della loro partecipazione azionaria al capitale iniziale delle società ed in particolare il carattere maggioritario o minoritario di essa, debbono preventivamente valutare, nel quadro degli interventi di cui al comma 2 del precedente art. 1, ed in relazione alle caratteristiche dei servizi pubblici da espletare, nonché dei mezzi a tal fine occorrenti, l'esigenza di assicurare la presenza nella compagine societaria, attraverso una adeguata partecipazione al capitale sociale, di soggetti privati i quali presentino la necessaria esperienza ed affidabilità, oltre che disporre di tecnologie acquisibili unicamente sul mercato.
3.  L'apporto al capitale iniziale delle società da parte della Regione e degli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 è pari, in caso di partecipazione maggioritaria, al 51% del capitale stesso. In caso di partecipazione minoritaria il predetto apporto non potrà essere inferiore ad un quinto del medesimo capitale, così da garantire, a norma dell'art. 2367 del codice civile, il diritto dei soggetti pubblici interessati di chiedere la convocazione dell'assemblea.
4.  La Regione e gli enti e gli istituti pubblici di cui al precedente art. 3 possono promuovere e deliberare la costituzione di una sola società a partecipazione pubblica per ciascuno dei servizi indicati nell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.
5.  La Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 contribuiscono alle spese generali di funzionamento delle società costituite ai sensi del presente regolamento, che le stesse sostengono fino all'affidamento del servizio ai sensi del successivo art. 8, in misura non superiore complessivamente al 10% della quota di capitale sociale conferita. Le relative somme possono essere erogate anticipatamente, nel limite del 30% del tetto massimo, salvo in ogni caso l'obbligo della rendicontazione.
Art. 7.
Criteri per la scelta dei soci privati

1.  La Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3, ai fini della scelta dei soci privati, provvedono mediante procedimento di confronto concorrenziale ad evidenza pubblica, nel rispetto della vigente normativa e segnatamente di quella comunitaria.
2.  Analoghe procedure saranno seguite ai fini della eventuale collocazione sul mercato di azioni di proprietà della Regione o degli enti ed istituti di cui al precedente art. 3.
Art. 8.
Scopi sociali - convenzioni

1.  L'oggetto sociale delle società previste dal presente decreto, individuato dai relativi atti costitutivi e dagli statuti, deve riferirsi allo svolgimento dei pubblici servizi e delle connesse attività di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2.
2.  Nell'ambito delle convenzioni da stipularsi tra la Regione, gli enti e gli istituti sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale e le società previste dal presente decreto, ai fini dell'espletamento dei servizi pubblici di cui al comma precedente, dovranno specificatamente disciplinarsi:
a)  le modalità per la gestione dei servizi, che deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
b)  le forme e le modalità di controllo della Regione e degli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 sulla efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonché sul raggiungimento di ogni altro risultato previsto dalla convenzione stessa, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto presidenziale n. 236 dell'8 ottobre 1996, emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge regionale n. 26 del 1995;
c)  le sanzioni, ivi compresa la risoluzione della convenzione, in caso di inosservanza agli obblighi posti a carico della società.
Art. 9.
Norme in materia di personale

1.  Gli atti costitutivi e gli statuti delle società disciplinate dal presente decreto debbono prevedere che per la gestione dei servizi pubblici loro affidata attraverso le convenzioni di cui al precedente art. 8 le società stesse procedano prioritariamente all'assunzione dei lavoratori aventi i requisiti e le professionalità indicati al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 ed all'art. 6, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel rispetto della normativa vigente in materia di reimpiego dei lavoratori già dipendenti dalla GEPI e dalla NOVA S.p.A. e comunque dopo che siano stati resi esecutivi gli atti approvativi delle medesime convenzioni da parte degli organi competenti.
2.  Nel quadro degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, possono essere promosse e realizzate specifiche azioni volte alla formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati dalla medesima norma, finalizzate all'acquisizione o al completamento delle professionalità occorrenti in vista delle assunzioni da parte delle società ivi contemplate.
3.  Qualora ne ricorrano le condizioni, trovano applicazione le sanzioni previste dalla vigente normativa, in relazione al rifiuto da parte dei lavoratori di offerte di lavoro provenienti dalle società di cui al presente regolamento.
Art. 10.
Abrogazione precedente disciplina

1.  E' abrogato il regolamento approvato con decreto presidenziale 7 febbraio 1996, n. 13.

Art. 11.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 12 settembre 2005.
  CUFFARO 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 ottobre 2005, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 63.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note alle premesse
-  L'art. 2 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana.", così dispone:
"Attribuzioni del Presidente. - (Art. 2, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28; art. 1, legge regionale 10 aprile 1978, n. 2).
Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi.
Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tale fine gli atti ed i provvedimenti che possono comunque impegnare o caratterizzare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, debbono essere sottoposti dall'Assessore, prima della loro definizione, all'esame della Giunta regionale. Altresì, anche al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa, il Presidente può avocare la trattazione di materie o di singoli affari di competenza assessoriale, emettendo, previa deliberazione della Giunta regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono imputati agli appositi capitoli di bilancio.
Il Presidente della Regione:
a)  cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere costituzionale dello Stato e con le altre Regioni;
b)  cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti alla competenza di più Assessorati con i Ministeri e gli enti a carattere nazionale; presiede il Comitato regionale per il credito ed il risparmio;
c)  cura i rapporti fra il Governo regionale e l'Assemblea;
d)  promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
e)  prepone gli Assessori ai singoli Assessorati, destinandone uno alla Presidenza della Regione, e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
Qualora un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto all'elezione del nuovo Assessore. Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;
f)  convoca e presiede la Giunta regionale;
g)  propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori;
h)  presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione;
i)  provvede in ordine alla presentazione all'Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale;
l)  indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana;
m)  decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione;
n)  impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
o)  scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i consigli comunali, quelli delle provincie regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;
p)  può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera;
q)  svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.".
-  L'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, recante "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi.", così dispone:
"1.  La Regione, d'intesa con la GEPI, anche per il tramite della NOVA s.p.a., nel quadro degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, e successive modifiche, è autorizzata ad adottare iniziative volte a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica che, per l'espletamento dei servizi pubblici loro affidati, procedano prioritariamente all'assunzione di lavoratori in possesso delle professionalità richieste i quali:
a)  anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati alle dipendenze della GEPI, o di società non operative costituite dalla GEPI, e fruiscano o abbiano fruito dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, ed ai commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito dalla legge 3 novembre 1987, n. 452;
b)  partecipino, alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente a tale data, alla realizzazione di progetti di pubblica utilità disciplinati dall'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, e, qualora vengano adottate le iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 1, abbiano partecipato alle attività oggetto delle medesime iniziative.
2.  I comuni, le province regionali, i consorzi di comuni e province e le altre forme associative proprie degli enti locali territoriali sono abilitati a promuovere e deliberare la costituzione delle società di cui al comma 1, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.
3.  La Regione, avvalendosi prioritariamente di società a partecipazione pubblica regionale, con esclusione delle società costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, è autorizzata a promuovere e deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle società di cui al comma 1, per l'espletamento dei seguenti servizi: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio-sanitari; custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi ed aree protette; altri servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale.
4.  Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati, sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, comprese le Aziende unità sanitarie locali per le quali, con decreto del Presidente della Regione, saranno emanate le direttive occorrenti per l'attuazione per quanto riguarda i servizi socio-sanitari sia assistenziali che riabilitativi di loro competenza, per l'espletamento dei servizi pubblici di loro competenza sono autorizzati a promuovere e deliberare la costituzione delle società di cui al comma 3 e la partecipazione azionaria al capitale delle società stesse, utilizzando a tal fine le somme stanziate nei propri bilanci anche attraverso apposito provvedimento di variazione.
5.  Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati, soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela della Amministrazione regionale, sono autorizzati, altresì, a stipulare convenzioni con le società di cui al comma 1, per la gestione di servizi pubblici di loro competenza.
6.  La Regione, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio anche gli oneri occorrenti per la partecipazione delle amministrazioni e degli enti ivi previsti al capitale iniziale delle società indicate al comma 1, ferma restando ogni forma di partecipazione al capitale delle medesime società prevista dalla vigente normativa.
7.  Con decreto del Presidente della Regione saranno emanate le direttive occorrenti per l'attuazione dei commi 3 e 4, con particolare riguardo alla disciplina dei seguenti aspetti:
a)  principi cui debbono attenersi gli atti costitutivi delle società previste dal presente articolo al fine di garantire la nomina da parte degli enti pubblici di uno o più amministratori e sindaci;
b)  entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e misura minima della partecipazione degli enti pubblici al capitale sociale, anche al fine di assicurare il diritto di richiedere la convocazione dell'assemblea;
c)  criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e avuto riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soci stessi;
d)  natura e contenuti dei rapporti intercorrenti tra enti pubblici e soggetti privati.
8.  Con successivo decreto del Presidente della Regione saranno emanate altresì le direttive concernenti l'individuazione di forme di controllo dell'efficienza e della economicità dei servizi affidati alle società.".
-  L'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, recante "Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.", così dispone:
"Reimpiego produttivo dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili. - 1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione anche ai lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2.  I servizi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, e successive modifiche, vengono integrati con tutti quelli richiamati dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.".
-  Il decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 1996, n. 13, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26", concernente "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 2 aprile 1996, n. 15.
Nota all'art. 1, comma 1:
Per l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, vedi note alle premesse.
Note all'art. 2, comma 1:
Per l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e l'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, vedi note alle premesse.
Nota all'art. 2, comma 2:
L'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, recante "Norme riguardanti gli enti economici regionali.", così disponeva:
"In relazione ai problemi occupazionali che possano insorgere nella fase del riassetto delle proprie partecipazioni, l'ESPI e l'EMS sono autorizzati a costituire società destinate a prendere in carico i dipendenti delle proprie rispettive collegate che, in relazione all'esecuzione dei piani di risanamento e dei processi di razionalizzazione di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, non trovino attuale utile collocazione nei processi produttivi.
Nelle costituende società può essere trasferito o mantenuto, previa trattativa con le organizzazioni sindacali e per non oltre 36 mesi, il personale per il quale sia scaduto il periodo di godimento dei benefici previsti dalla legislazione nazionale in ordine al salario garantito o per il quale non sia stato possibile fare ricorso a tali benefici ovvero alla mobilità interna o al prepensionamento.
Entro i predetti 36 mesi, qualora non si siano verificate le condizioni di cui al comma precedente, i lavoratori devono essere reinseriti nel processo produttivo o utilizzati nelle nuove iniziative che gli enti sono impegnati a realizzare.
Nella società che costituirà l'ESPI può essere trasferito, prescindendo dalle condizioni previste nei commi precedenti, il personale proveniente dagli stabilimenti ex Elmesa, ex Saprim ed ex Siclea.
L'ESPI e l'EMS sono impegnati a presentare annualmente piani di nuove iniziative anche per il reinserimento dei predetti dipendenti nei processi produttivi.
In relazione alla possibilità di riutilizzo, il personale di cui sopra è tenuto a partecipare a corsi di qualificazione che saranno all'uopo organizzati dalle costituende società.
Il rifiuto alla partecipazione ai corsi di qualificazione ovvero al reinserimento nelle attività produttive comporta l'immediata cessazione del rapporto di lavoro.
L'ESPI e l'EMS, nel quadro della vigente legislazione sociale, definiranno il trattamento normativo ed economico che le costituende società riserveranno ai propri dipendenti, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali. Detto trattamento non potrà, comunque, risultare superiore a quello in godimento presso le società di provenienza.".
Note all'art. 3, commi 1 e 4:
Per l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, vedi note alle premesse.
Note all'art. 5, comma 1:
-  Gli articoli 2449 e seguenti del codice civile concernono le società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.
-  Gli articoli 2409 octies e seguenti del codice civile disciplinano il sistema dualistico basato su un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza, previsto per l'amministrazione ed il controllo della società per azioni.
Note all'art. 5, comma 5:
L'art. 2397 del codice civile così dispone:
"Composizione del collegio. - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.".
Note all'art. 6, comma 1:
-  Per l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e l'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, vedi note alle premesse.
-  L'art. 2327 del codice civile così dispone:
"Ammontare minimo del capitale. - La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro.".
Nota all'art. 6, comma 3:
L'art. 2367 del codice civile così dispone:
"Convocazione su richiesta di soci.- Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.".
Nota all'art. 6, comma 4:
Per l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, vedi note alle premesse.
Nota all'art. 8, comma 1:
Per l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e l'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, vedi note alle premesse.
Note all'art. 9, commi 1 e 2:
Per l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e l'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, vedi note alle premesse.
(2005.42.2694)
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