REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÝ 21 OTTOBRE 2005 - N. 45
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CIRCOLARI

PRESIDENZA


CIRCOLARE COMMISSARIALE 29 settembre 2005, n. 21348A2.
Procedure di gara di appalti pubblici - clausole di autotutela.

A TUTTE LE SOCIETA' DI AMBITO
e, p.c.  presidenza della regione - dipartimento della programmazione 

Si richiama l'attenzione delle società in indirizzo sulla necessità di dare applicazione al Protocollo di legalità stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL volto a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli appalti pubblici.
A tal fine, secondo le direttive pervenute dal dipartimento regionale della programmazione con nota n. 2157/2005 e in ragione dei compiti e dei poteri a questi attribuiti dal Programma operativo regionale e dalla legge regionale n. 32/2000, codeste società sono invitate ad inserire talune considerazioni e clausole di autotutela, che sono state formulate dal dipartimento citato.
Dette considerazioni e clausole di autotutela dovranno essere utilizzate nelle procedure di affidamento di lavori, di forniture e di servizi tramite avvisi o bandi di gara in corso di predisposizione che riguardino sia le procedure aperte che quelle ristrette e, compatibilmente, nei contratti.
Si riportano di seguito le considerazioni e clausole di autotutela sopra citate:
"-  considerato che la possibilità di inserire le clausole di autotutela nei bandi di gara, finalizzate a prevenire i fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di concorrenza "sostanziale" e trasparenza, oltre a trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa (sentenza del C.d.S. n. 5903 del 3 novembre 2000 che ha stabilito "in materia di contratti della pubblica amministrazione il potere di non aggiudicazione"; decisioni del C.d.S., V, n. 2317 e n. 1644, rispettivamente del 22 aprile 2004 e del 12 aprile 2005 che hanno sancito l'esclusione della gara per collegamento sostanziale idoneo a violare in concreto i principi a tutela della libera concorrenza, della segretezza delle offerte e della par condicio dei contraenti), pu= ben trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse, nonché nella legittimità, per le amministrazioni appaltanti, di annullare una gara in presenza di significativi indici sostanziali di collegamento rilevabili dall'andamento delle offerte" (C.G.R.S. - decisione n. 409/01 reg. ord. del 6 maggio 2004);
"-  considerato che l'art. 90, comma 8, del D.P.R. n. 554/99, consente all'Amministrazione aggiudicatrice di sospendere la procedura di gara prima o dopo l'apertura delle offerte economiche.
Clausola n. 1
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per consentire alla stazione appaltante di svolgere in tempi rapidi gli accertamenti ritenuti necessari per determinarsi sulla esclusione o meno dalla gara delle ditte partecipanti per collegamento sostanziale idoneo a violare in concreto i principi di libera concorrenza, della segretezza e dell'autonomia delle offerte e della par condicio dei contraenti.
Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione dell'appalto.
Clausola n. 2
"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato o non si accorderà con altri partecipanti alle gare."
Clausola n. 3
"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati."
(In proposito, con determinazione n. 14/03 del 15 ottobre 2003, l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha chiarito che le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi di gara, anche sulla base di singole situazioni ambientali che abbiano già condotto all'adozione di formali iniziative con gli organismi istituzionalmente preposti, la su espressa clausola sul divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara, clausola che estrinseca una più puntuale definizione del principio della segretezza delle offerte, nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modifiche).
Clausola n. 4
(Dichiarazione di salvaguardia della concorrenza, quale condizione rilevante per la partecipazione alla gara) "Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo solenne che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza."
Clausola n. 5
"Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle summenzionate clausole, le imprese verranno eluse con la sanzione accessoria al divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.".
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia: CROSTA
(2005.41.2571)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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