REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 OTTOBRE 2005 - N. 45
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 7 ottobre 2005.
Individuazione dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 19 ed, in particolare, il 2° comma dell'art. 3, il quale ha stabilito, tra l'altro, che i requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, sono individuati con regolamento;
Visto il 1° comma dell'art. 67 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con il quale al 2° comma dell'art. 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, la parola "regolamento" è stata sostituita con "decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca";
Vista la richiesta di parere inoltrata in data 31 maggio 2005, prot. n. 1914, alla IV Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'emissione di un provvedimento con il quale vengono individuati i requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95;

Decreta:
Art. 1
Requisiti

Per accedere alle agevolazioni previste dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, i soci di cooperative edilizie devono trovarsi in possesso dei seguenti requisiti:
a)  cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro Stato purché residenti in Italia da almeno 5 anni e dimostrino di avere un'attività lavorativa stabile, presentando attestazione del datore di lavoro da cui risulti la stabilità della prestazione;
b)  residenza o attività lavorativa nel comune ove si realizzano gli alloggi. Nel caso in cui il socio non abbia la residenza nel comune sede del programma costruttivo egli deve, al momento del primo decreto di concessione del finanziamento, rilasciare una dichiarazione con la quale si impegna a fissare la propria residenza in quel comune alla data di stipula dell'atto notarile di assegnazione con accollo di mutuo. Al momento della stipula di tale atto, il socio dovrà presentare il certificato di residenza nel comune ove si è costruito l'alloggio assegnatogli dal notaio, pena la revoca del contributo;
b1)  i lavoratori italiani all'estero, che intendono ottenere l'assegnazione di un alloggio in cooperativa, nel comune di origine o in altro comune, devono presentare l'attestazione prevista dall'art. 2, lett. b), del D.P.R. n. 1035/72, rilasciata dalla competente autorità consolare;
b2)  i militari di carriera non in possesso del requisito della residenza o dell'attività lavorativa, dovranno, al momento del provvedimento di ratifica, presentare attestato comprovante l'avvenuta elezione irrevocabile di residenza nel comune dove è prevista la realizzazione degli alloggi, ai sensi dell'art. 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497;
c)  impossidenza sia del dichiarante che di ciascun membro del nucleo familiare di alloggi adeguati nel comune dove si realizza il programma costruttivo;
d)  non avere ottenuto né il richiedente, né il coniuge (non legalmente separato), né il convivente more uxorio, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualsiasi forma concessi - dello Stato o di altro ente pubblico;
e)  un reddito annuo familiare complessivo che, al netto delle decurtazioni previste (E 516,60 per ogni figlio a carico e 40% per lavoro dipendente), non sia superiore al limite vigente scaturente dall'ultima rivalutazione operata ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
Art. 2
Alloggio adeguato

Si definisce adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari al numero dei componenti il nucleo familiare del socio e, comunque non inferiore a 2 e non superiore a 5.
Art. 3
Nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal socio, dal coniuge (non legalmente separato), o dal convivente more uxorio e dai figli minori.
Nella determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare vengono esclusi i figli maggiorenni.
Art. 4
Accertamenti dei requisiti

L'accertamento dei requisiti viene effettuato dall'Amministrazione al momento dell'emissione del primo decreto di concessione ed in sede di ratifica di assegnazione degli alloggi, con riferimento alla data della delibera di assegnazione adottata dal consiglio di amministrazione.
Per i soci che subentrano successivamente all'emissione del finanziamento agevolato e prima dell'emissione del provvedimento di ratifica dell'assegnazione degli alloggi, i requisiti vengono accertati con riferimento alla data della delibera di subentro che dovrà essere trasmessa all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro 30 giorni dall'ammissione.
Per i soci che subentrano dopo l'emissione del provvedimento di ratifica, l'accertamento del possesso dei requisiti viene effettuato con riferimento alla data della delibera di assegnazione dell'alloggio.
Art. 5
Mantenimento requisiti

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di finanziamento, e devono sussistere anche all'atto dell'assegnazione definitiva dell'alloggio.
Art. 6
Autocertificazioni e controlli

I soci possono comprovare il possesso dei requisiti avvalendosi della facoltà prevista dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, usufruendo dei modelli predisposti dall'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Sulla veridicità di quanto dichiarato dai soci saranno effettuati dall'Amministrazione i controlli previsti per legge.
Art. 7
Decadenza

Il verificarsi di uno dei seguenti casi comporterà la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ed il recupero del contributo sino ad allora erogato dalla Regione:
1)  mancata occupazione dell'alloggio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna, ai sensi dell'art. 98 della legge 28 aprile 1938, n. 1165, integrato dall'art. 1 della legge n. 131/63;
2)  mancato trasferimento della residenza, al momento della stipula dell'atto notarile di assegnazione definitiva, nel comune ove sono stati realizzati gli alloggi;
3)  stipula dell'atto notarile di assegnazione definitiva con accollo di mutuo da parte di soggetti che non sono stati ratificati da questa Amministrazione;
4)  locazione o alienazione dell'alloggio senza autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione, nei primi 5 anni decorrenti dalla stipula dell'atto individuale di mutuo;
5)  mancato pagamento di n. 3 rate consecutive di ammortamento della quota di mutuo.
Art. 8
Pubblicazione

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 ottobre 2005.
  LO MONTE 

(2005.41.2574)
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048

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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