REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 OTTOBRE 2005 - N. 45
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 30 settembre 2005, n. 12.
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di interventi per il settore della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'articolo 2;
Vista la legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Interventi urgenti per il settore della pesca" ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;
Ritenuta l'opportunità - allo scopo di dare attuazione all'indicata legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 ed a tutte le ulteriori norme che hanno modificato ed integrato la disciplina regionale in materia di interventi a favore di imprese di pesca, e relativi equipaggi, in dipendenza di calamità naturali ed altre cause - di dover disciplinare mediante regolamento le modalità di erogazione delle provvidenze recate dalle disposizioni legislative in materia;
Udito il parere n. 1080/04 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 27 giugno 2005;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 2 agosto 2005;
Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:


Titolo I


PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Oggetto del regolamento

1.  Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, così come successivamente modificata ed integrata dall'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, articoli 5 e 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 139, comma 73, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Art. 2.
Soggetti beneficiari

1.  I soggetti interessati agli interventi previsti dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1, sono le imprese di pesca, i cui natanti risultano iscritti nei compartimenti marittimi siciliani, nonché i componenti dei loro equipaggi, i quali, in dipendenza di comprovate emergenze derivanti dalle cause di cui al successivo articolo, abbiano subito una riduzione temporanea dell'attività di pesca.
2.  Sono altresì interessati ai predetti interventi, le imprese di marinocoltura ed i soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle Autorità competenti.
3.  S'intende per giornata lavorativa ogni giorno nel quale non sia interdetta l'attività di pesca da parte delle Autorità competenti o in virtù di disposizioni normative o provvedimenti autoritativi.
4.  S'intende per impresa di pesca, l'attività esercitata in forma singola o associata diretta alla ricerca e cattura di animali che vivono in ambienti acquatici marini.
Art. 3.
Cause riduttive dell'attività di pesca rilevanti

1.  Ai fini dell'individuazione delle fattispecie rilevanti per il riconoscimento delle provvidenze si terrà conto della ricorrenza di una delle seguenti cause, che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca:
a)  calamità naturali;
b)  emergenze collegate ad altre cause;
c)  fatti dolosi (art. 3, comma 3, della legge regionale n. 24/99);
d)  eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia (art. 7 della legge regionale n. 16/02).
2.  Rientrano nelle cause di calamità naturali:
a)  attività sismica, vulcanica eruttiva;
b)  uragano;
c)  tromba d'aria;
d)  onda anomala (maremoto o marrobbio);
e)  forti mareggiate riconosciute come tali dalle Autorità competenti;
f)  avversità meteo-marine;
g)  qualsiasi altro evento che comporti mutamento delle condizioni ambientali e biologiche, d'intensità ed estensioni tali da interessare un grande numero di soggetti.
3.  Tra le emergenze collegate ad altre cause vanno ricomprese tutte le altre cause diverse da quelle indicate al comma 1 che hanno originato eventi non prevedibili e non evitabili, siano essi di origine naturale, quali:
a)  massiccia concentrazione di numerosi esemplari appartenenti ad una stessa specie ittica di dimensioni considerevoli, transito di specie protette o pericolose tali da impedire l'attività di pesca ecc.;
b)  mucillagine;
o di origine umana:
c)  non preannunciato e prolungato sciopero dei fornitori del carburante;
d)  impossibilità di approvvigionamento di carburante, esca o altre materie prime indispensabili all'attività di pesca;
e)  inquinamento per scarichi in ambiente marino.
4.  S'intende per fatto doloso ogni fatto accertato come tale definitivamente dalle autorità competenti.
5.  S'intende per evento accidentale quell'evento non dipendente dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia, determinante danni che non possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale.
6.  Le fattispecie concrete ammissibili ai contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 33/98 e s.m.i. saranno, comunque, individuate di volta in volta con proprio decreto dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 33/98.
7.  Non viene concesso alcun aiuto se il danno rientra in un normale rischio d'impresa, o se può essere coperto da un normale contratto di assicurazione o se per lo stesso evento si usufruiscono di benefici previsti da altre disposizioni speciali.
8.  Nella determinazione dell'indennità, vanno in ogni caso detratti gli importi ricevuti nel quadro di un regime assicurativo.
Art. 4.
Segnalazione evento

1.  La segnalazione di uno degli eventi, cui sono correlati i benefici in questione, può avvenire dai prefetti, dalle autorità marittime delle province interessate o dalle imprese di pesca interessate.
2.  Queste ultime potranno effettuare la segnalazione all'Assessorato per il tramite delle Autorità marittime del compartimento in cui risultano iscritte, specificando la data in cui si è verificato l'evento.
3.  La segnalazione dovrà essere effettuata entro e non oltre le 24 ore successive al verificarsi dell'evento o, in caso d'impedimento, dal momento in cui la stessa può essere effettuata.
4.  L'Autorità marittima interessata, una volta venuta a conoscenza dell'evento, provvederà immediatamente ad accertare la ricorrenza o meno dello stesso, al suo protrarsi e successivamente a relazionare sull'esito degli accertamenti all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale procederà al riconoscimento nei termini indicati nell'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 33/98.
5.  Nell'ipotesi di evento presumibilmente doloso, che abbia causato danneggiamento al natante, dovrà essere rispettato il termine di cui al comma 3 in merito alla segnalazione, fermo restando che l'iter procedurale di cui al comma 4 verrà avviato solo dopo che l'autorità competente avrà riconosciuto in via definitiva l'origine dolosa del predetto evento.
6.  Il decreto dell'Assessore di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 33/98, d'individuazione delle fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle predette provvidenze, verrà trasmesso alla Commissione europea - così come prescritto dall'articolo 2 degli orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura 14 settembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 settembre 2004, n. C229 - ora a mezzo di una comunicazione, nel caso di emergenza calamitosa, ora di notifica nei rimanenti casi.
7.  Nel caso in cui le provvidenze dovessero essere collegate ad un evento diverso dalla calamità naturale, il predetto decreto dovrà specificare che l'erogazione delle stesse sarà subordinato all'acquisizione dell'assenso da parte della Commissione europea, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Titolo II


NATURA PROVVIDENZE
Art. 5.
Determinazione provvidenze per danni da evento calamitoso

1.  Alle imprese di pesca sarà corrisposta un'indennità commisurata ai periodi per i quali è stata accertata una riduzione dell'attività, sulla base dei parametri di cui alla tabella 2 dell'Allegato IV del regolamento CE n. 3699/93 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 31 dicembre, n. 346 e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, fatte salve le diverse modalità di erogazione che l'Assessore regionale potrebbe disciplinare con apposito decreto ex articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29.
2.  Al fine della determinazione del periodo de quo si terrà conto del numero di giornate che hanno interessato l'evento emergenziale, così come accertato dalle Capitanerie di porto territorialmente competenti.
3.  Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all'importo delle singole richieste.
Art. 6.
Danni che hanno colpito anche le imbarcazioni

1.  Qualora l'evento emergenziale abbia comportato danno anche alle imbarcazioni o al natante, tali da impedire l'attività di pesca anche in giorni successivi alla verifica dell'evento emergenziale, l'impresa dovrà dimostrare, ai fini del computo di giorni cui correlare le provvidenze, il periodo eventualmente occorrente per le riparazioni delle stesse o per il recupero del relitto, rispettivamente a mezzo attestazione da parte del soggetto che ha provveduto alla riparazione o a mezzo perizia giurata di soggetto abilitato ed in possesso dei requisiti professionali indicati dalla Capitaneria di porto.
2.  Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all'importo delle singole richieste.
Art. 7.
Danni da eventi dolosi o accidentali

1.  Nell'ipotesi di evento doloso o accidentale, così come previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 29/2000, modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 16/2002, può essere concesso in alternativa alle provvidenze indicate un contributo non superiore al 75% delle spese sostenute debitamente documentate, per la ricostruzione del natante o l'acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato.
2.  Le provvidenze di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 29/2000 possono, altresì, essere concesse per il recupero del relitto e per le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato prima dell'evento, così come prescritto dall'articolo 7 della legge regionale n. 16/2002 e sempreché il medesimo articolo di legge sia dichiarato compatibile dalla Comunità europea, in tema di aiuti alle imprese.
3.  Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all'importo delle singole richieste e comunque non superiore al limite massimo del 75% di cui al comma 1.
Art. 8.
Danni arrecati ad impianti di marinocoltura

1.  I benefici di cui al precedente articolo 7, comma 1, possono essere concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura, in ossequio al disposto di cui all'articolo 46 della legge regionale n. 2/2002.
2.  Il contributo concedibile non superiore al 75% sarà determinato in relazione alle spese documentate e riconosciute ammissibili, a definizione dell'istruttoria. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all'importo delle singole richieste e comunque non superiore al limite massimo del 75% di cui sopra.
Art. 9.
Provvidenze in favore dei soggetti autorizzati alla mattanza

1.  I benefici di cui al precedente articolo 7, comma 1, possono essere, altresì, concessi, così come disposto dall'articolo 139, comma 73, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità.
2.  Il contributo concedibile non superiore al 75% sarà determinato in relazione alle spese documentate e riconosciute ammissibili, a definizione dell'istruttoria. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all'importo delle singole richieste e comunque non superiore al limite massimo del 75% di cui sopra.
Art. 10.
Provvidenze in favore dell'equipaggio

1.  Per gli eventi indicati nel precedente articolo 3 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca un'indennità giornaliera rivalutabile pari a E 30,99.
Art. 11.
Forza maggiore

1.  I giorni di assenza per causa di forza maggiore possono essere computati, così come prescritto dall'articolo 2 della legge regionale n. 33/98 e per il raggiungimento del requisito minimo di 181 giornate di attività, fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi.
2.  Viene considerata causa di forza maggiore ogni impedimento all'attività di pesca derivante dai seguenti eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle Autorità competenti: attività sismica, vulcanica eruttiva, uragano, tromba d'aria, onda anomala (maremoto o marrobbio), avversità meteo-marine, forti mareggiate.
Art. 12.
Decadenza

1.  Durante i periodi di inattività per cause previste dal presente regolamento, ai componenti degli equipaggi dei natanti interessati è fatto obbligo di non svolgere alcuna attività retribuita, pena la decadenza dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33.
Art. 13.
Norme di salvaguardia

1.  Il presente regolamento troverà attuazione limitatamente alle disposizioni per le quali si è conclusa la fase di controllo da parte della Commissione europea.

Art. 14.

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 30 settembre 2005.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  LO MONTE 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note alle premesse:
-  L'art. 2 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." , così dispone:
"Attribuzioni del Presidente. - (Art. 2, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 1, legge regionale 10 aprile 1978, n. 2)
Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi.
Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tale fine gli atti ed i provvedimenti che possono comunque impegnare o caratterizzare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, debbono essere sottoposti dall'Assessore, prima della loro definizione, all'esame della Giunta regionale. Altresì, anche al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa, il Presidente può avocare la trattazione di materie o di singoli affari di competenza assessoriale, emettendo, previa deliberazione della Giunta regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono imputati agli appositi capitoli di bilancio.
Il Presidente della Regione:
a)  cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere costituzionale dello Stato e con le altre Regioni;
b)  cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le questioni attinenti alla competenza di più Assessorati con i Ministeri e gli enti a carattere nazionale; presiede il Comitato regionale per il credito ed il risparmio;
c)  cura i rapporti fra il Governo regionale e l'Assemblea;
d)  promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
e)  prepone gli Assessori ai singoli Assessorati, destinandone uno alla Presidenza della Regione, e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
Qualora un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro Assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto all'elezione del nuovo Assessore. Di tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;
f)  convoca e presiede la Giunta regionale;
g)  propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori;
h)  presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regione;
i)  provvede in ordine alla presentazione all'Assemblea regionale dei disegni di legge approvati dalla Giunta regionale;
l)  indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana;
m)  decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione;
n)  impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
o)  scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, i consigli comunali, quelli delle provincie regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;
p)  può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente lettera;
q)  svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.".
-  Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, recante "Interventi urgenti per il settore della pesca." così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 1 - Interventi in dipendenza di calamità. - 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato IV al regolamento CE n. 3699/93.
2.  Per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila.
3.  I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo di attività richiesto dal successivo comma 1 dell'articolo 2.
4.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi o delle imprese di pesca interessate, che indicano il numero di giornate in cui si è verificato l'evento e previo parere reso dal consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.
5.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.".
"Art. 2 - Aiuti all'occupazione. - 1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate alle limitazioni di cui all'articolo 1 e che, nel corso dell'anno, abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di lire 4.800.000 annue. L'importo è annualmente aggiornato sulla base delle rilevazioni ISTAT sul costo della vita.
2.  Vanno computati come giorni di navigazione anche i giorni di malattia e infortunio nonché quelli di assenza per forza maggiore sino ad un massimo di 20 giorni. Le cause di forza maggiore verranno individuate nel Regolamento di attuazione della presente legge.
3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.".
Note all'art. 1, comma 1:
-  Per gli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, vedi note alla premesse.
-  L'art. 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, recante "Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari di vittime di naufragi.", così dispone:
"Norme di interpretazione autentica. - 1. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 29 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, la sanzione della decadenza dai premi e dalle indennità di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, deve intendersi applicabile solo alle violazioni attinenti all'obbligo di osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed esclusivamente per il personale che dal ruolino di equipaggio risulti imbarcato sul natante e all'esercizio dellà di pesca in periodi vietati, con riferimento all'anno in cui la violazione è stata effettuata.
2.  I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, sono abrogati.
3.  Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 si estendono anche ai casi di danneggiamento dei natanti, che comportino una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, avvenuti a seguito di fatti dolosi come tali definitivamente accertati dalle autorità competenti nonché a seguito di eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia.".
-  Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, recante "Interventi per impianti di tonnare. Indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi. Sussidi per i familiari delle vittime di naufragi." così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 5 - Indennità alle imprese di pesca danneggiate da calamità. - 1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, dopo le parole "degli stessi" sono aggiunte le seguenti "o delle imprese di pesca interessate, che indicano il numero di giornate in cui si è verificato l'evento".
2.  L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta sulla base della documentazione presentata dalle imprese di pesca attestanti il danno effettivamente subito sia alle imbarcazioni ed attrezzature sia al pescato. La presente disposizione è valida per gli anni 2000/2001. Per gli anni successivi l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede a disciplinare le modalità di erogazione dell'indennità con proprio decreto, sentito il parere della commissione legislativa competente.".
"Art. 6 - Provvidenze per la ricostruzione o il riacquisto di natanti da pesca. - 1. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, in alternativa alle provvidenze indicate, può essere concesso un contributo non superiore al 75 per cento delle spese sostenute, debitamente documentate, per il recupero del relitto e le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato prima del verificarsi dell'evento, per la ricostruzione del natante o l'acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato.".
-  L'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, recante "Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca.", così dispone:
"Calamità naturali ed eventi eccezionali per le attività di pesca. - 1. Il comma 1 dell'art. 178 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 32, è sostituito dal seguente:
"1.  Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, e dall'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 e dall'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, con le seguenti modifiche:
a)  alla fine del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché a seguito di eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia.";
b)  all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, dopo le parole "debitamente documentate,", sono aggiunte le seguenti "per il recupero del relitto e le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato prima del verificarsi dell'evento."".
-  L'art. 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"Impianti di marinocoltura. - 1. I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 possono essere, altresì, concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura nonché per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subìti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità.".
-  Il comma 73 dell'art. 139 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"73. All'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 dopo la parola "marinocoltura" sono aggiunte le parole "nonché per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità".".
Nota all'art. 3, comma 1, lett. c):
Per l'art. 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, vedi note all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 3, comma 1, lett. d):
Per l'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, vedi note all'art. 1, comma 1.
Note all'art. 3, comma 6:
Per gli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, vedi note alle premesse.
Note all'art. 4, commi 4 e 6:
Per l'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, vedi note alle premesse.
Nota all'art. 4, comma 6:
L'art. 2 degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e della acquacoltura" del 14 settembre 2004, n. 2004/C229/03, così dispone:
"2.  Obbligo di notificare gli aiuti di Stato ed esenzione da tale obbligo - La Commissione ricorda agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 2 del regolamento CE n. 659/99 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, essi hanno l'obbligo di notificare alla Commissione i progetti relativi ai nuovi aiuti.
Talune misure sono tuttavia esentate dall'obbligo di notifica se ricorrono le condizioni di cui ai punti 2.1 e 2.2.
2.1.  Come indicato all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento CE n. 2792/99, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità, previste dai piani di sviluppo richiamati dall'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento e definiti all'articolo 9, lettera b), del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, o disposte dall'articolo 5 del regolamento CE n. 2370/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci.
Pertanto, tali contribuiti non devono essere notificati alla Commissione dagli Stati membri e non sono soggetti ai presenti orientamenti.
Tuttavia, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento CE n. 2792/99, le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori a quanto stabilito da tale regolamento o dal regolamento CE n. 2370/2002, relativamente ai contributi obbligatori di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento CE n. 2792/99, devono essere notificate alla Commissione come aiuti di Stato e sono soggette ai presenti orientamenti.
Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi che possono derivare dall'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento CE n. 2792/99, e per facilitare l'erogazione dei Fondi strutturali comunitari, è nell'interesse degli Stati membri distinguere chiaramente tra i contributi obbligatori che essi intendono concedere per cofinanziare le misure nel quadro dello strumento finanziario di orientamento della pesca ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento CE n. 2792/99, che non devono essere notificati, e gli aiuti di Stato che sono invece soggetti all'obbligo di notifica.
2.2.  Gli Stati membri non sono tenuti a notificare gli aiuti al settore della pesca che soddisfano le condizioni poste dai regolamenti di esenzione per categoria adottati dalla Commissione in forza dell'articolo 1 del regolamento CE n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali . Tra essi figurano:
-  gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui al regolamento CE n. 1595/2004 della Commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
-  gli aiuti alla formazione che soddisfano le condizioni di cui al regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
-  gli aiuti alla ricerca che soddisfano le condizioni di cui al regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
-  gli aiuti a favore dell'occupazione che soddisfano le condizioni di cui al regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
-  gli aiuti che soddisfano le condizioni di qualsiasi regolamento futuro adottato dalla Commissione in forza dell'articolo 1 del regolamento CE n. 994/98 del Consiglio e applicabile al settore della pesca.
2.3.  Il regolamento CE n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")non si applica al settore della pesca.".
Note all'art. 5, comma 1:
-  La Tabella 2 dell'allegato IV del Regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 31 dicembre 1993, n. L 346, recante i massimali e i tassi d'intervento, così dispone:
TABELLA 2


  Categorie di navi classificate in base alle tonnellate di stazza lorda (TSL)     Importo massimo del premio per una nave (ECU/giorno) 
  0<25     4,52/TSL+20 
  25<50     4,30/TSL+25 
  50<70     3,50/TSL+65 
  70<100     3,12/TSL+88 
  100<200     2,74/TSL+120 
  200<300     2,36/TSL+177 
  300<500     2,05/TSL+254 
  500<1.000     1,76/TSL+372 
  1.000<1.500     1,50/TSL+565 
  1.500<2.000     1,34/TSL+764 
  2.000<2.500     1,23/TSL+956 
  2.500 e oltre     1,15/TSL+1.137 

-  Per l'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, vedi note all'art. 1, comma 1.
Note all'art. 7, commi 1 e 2:
Per l'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, nonché per lo stesso art. 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, vedi note all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 8, comma 1:
Per l'art. 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, vedi note all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 9, comma 1:
Per il comma 73 dell'art. 139 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, vedi note all'art. 1, comma 1.
Note all'art. 11, comma 1 ed all'art. 12, comma 1:
Per gli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, vedi note alle premesse.
(2005.41.2591)
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