REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 OTTOBRE 2005 - N. 44
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 10 dicembre 2003, n. 24.
Articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 - Enti vigilati.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AGLI ASSESSORI REGIONALI
AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALL'ISPETTORE GENERALE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESSO GLI ASSESSORATI REGIONALI
e, p.c.  alla corte dei conti - sezione di controllo 

1. Premessa
L'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 introduce importanti modifiche ed integrazioni a precedenti disposizioni legislative concernenti la generalità degli enti, istituti ed aziende sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale.
Si fa riferimento in particolare all'art. 17 della legge regionale n. 8/2000, oggetto di integrazione, e all'art. 32 della legge regionale n. 6/97, che viene modificato: su tali articoli il legislatore era già intervenuto con la precedente legge finanziaria (legge regionale n. 2/2002, artt. 20 e 21).
In ordine a dette precedenti modifiche sono state diramate istruzioni applicative con la circolare n. 1 del 23 gennaio 2003, i cui contenuti vengono richiamati con la presente circolare, fatte salve le modifiche espressamente indicate.
2. Comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 4/2003 - obiettivi di gestione
Il comma 1 del citato art. 26 della legge regionale n. 4/2003 aggiunge i commi da 2bis a 2sexies all'art. 17 della legge regionale n. 8/2000, già integrato dall'art. 21 della legge regionale n. 2/2002.
Dette nuove disposizioni introducono per gli enti sottoposti alla vigilanza della Regione un complesso percorso che coinvolge l'organo di vigilanza amministrativa, l'Assessorato del bilancio e delle finanze e ciascun ente vigilato nelle sue figure apicali (sia di indirizzo politico-amministrativo sia con responsabilità amministrativo-gestionale), costituito dalle fasi di seguito elencate:
1)  programmazione interna dell'ente;
2)  valutazione della programmazione interna e fissazione di obiettivi da parte dell'Amministrazione regionale;
3)  verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi;
4)  eventuale applicazione di sanzioni, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
Tale percorso deve essere inquadrato sistematicamente nella più ampia programmazione regionale, che si sviluppa attraverso le fasi del DPEF, della legge finanziaria, del bilancio regionale, del patto di stabilità regionale (introdotto con l'art. 24 della legge regionale n. 4/2003), al fine di ottenere contemporaneamente la razionalizzazione delle risorse complessivamente assegnate dalla Regione agli enti vigilati e un più efficiente ed efficace raggiungimento dei fini istituzionali propri degli stessi.
2.1 Il comma 2bis, aggiunto all'art. 17 della legge regionale n. 8/2000, prevede l'implementazione della relazione previsionale e programmatica, già introdotta con la legge finanziaria per l'anno 2002 (art. 21 della legge regionale n. 2/2002), che gli enti vigilati devono predisporre quale allegato al bilancio di previsione annuale.
Secondo le nuove disposizioni la relazione previsionale e programmatica, in aggiunta ai contenuti dettagliatamente riportati nella citata circolare n. 1/2003, deve considerare un arco temporale compreso fra 3 e 5 anni entro il quale programmare:
1)  le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente;
2)  le azioni che l'ente intende intraprendere per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria;
3)  gli effetti di dette azioni sulle principali grandezze economiche e finanziarie individuate. Si ritiene di poter individuare alcune essenziali grandezze economiche e finanziarie, valide per tutte le tipologie di enti vigilati, fermo restando che l'elenco seguente può essere opportunamente integrato, sia su indicazione degli organi di vigilanza amministrativa sia autonomamente da ciascun ente in sede di formulazione della programmazione in questione:
A)  autosufficienza finanziaria: entrate autonome, considerate in valore assoluto e in percentuale rispetto sia alle entrate complessive dell'ente sia ai contributi provenienti da altri enti;
B)  dipendenza da contributi regionali non vincolati: rapporti di composizione percentuale delle entrate complessive dell'ente, suddivise tra: a) contributi regionali non vincolati a specifici interventi, b) restanti entrate;
C)  rapporti di composizione percentuale delle spese complessive dell'ente, suddivise tra spesa corrente e spesa in conto capitale;
D)  rapporti di composizione percentuale delle spese complessive dell'ente, suddivise tra spese di funzionamento e spese per interventi;
E)  rapporto tra spesa per interventi finanziati da soggetti diversi dalla Regione e spesa complessiva per interventi;
F)  spesa per il personale, in termini assoluti e in percentuale rispetto al complesso delle risorse disponibili;
G)  altre spese di funzionamento, in termini assoluti e in percentuale rispetto al complesso delle risorse disponibili;
H)  risultato di amministrazione (con particolare attenzione ad eventuali disavanzi esistenti o previsti e alle ipotesi di ripiano dello stesso);
I)  differenza tra entrate correnti e spese correnti, in termini assoluti ed in percentuale rispetto al complesso delle risorse disponibili.
Tutte le grandezze economiche e finanziarie devono essere rappresentate in termini quantitativi evidenziando l'evoluzione prevista nell'arco pluriennale di riferimento e gli effetti delle azioni che si intendono intraprendere. La relazione deve inoltre spiegare analiticamente i livelli quantitativi esposti.
Gli indicatori in questione dovrebbero dimostrare che l'ente tende al miglioramento dei livelli di autosufficienza finanziaria, al progressivo affrancamento dalla finanza regionale, alla sempre maggiore intercettazione di risorse alternative a quelle regionali (fondi europei, nazionali, di privati etc. ...).
La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'ente quale allegato al bilancio di previsione rappresenta quindi lo strumento più appropriato dal quale partire per la definizione di obiettivi che risultino al contempo concretamente validi e realisticamente perseguibili; essa costituisce, altresì, la prima indispensabile fase del nuovo percorso delineato dal legislatore come sopra dettagliato.
L'Assessorato del bilancio e delle finanze, pertanto, non potrà rendere favorevolmente il proprio parere in presenza di un bilancio di previsione che, sebbene approvato dall'ente in conformità alla normativa contabile, sia corredato da una relazione previsionale che non sviluppa adeguatamente tutti i punti richiesti.
Ne consegue che anche i contenuti della relazione illustrativa che gli enti devono predisporre, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2000 e s.m.i., quale allegato al conto consuntivo, a partire dall'esercizio 2003, dovranno essere integrati coerentemente con quanto fin qui esposto, al fine di consentire il riscontro con la programmazione svolta.
2.2  La successiva fase è rappresentata dalla valutazione della programmazione interna e dalla fissazione di obiettivi da parte della Regione.
Il nuovo comma 2ter, aggiunto all'art. 17 della legge regionale n. 8/2000, dispone che per ciascun ente vigilato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, l'organo regionale di vigilanza fissi specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, indicando anche la cadenza delle verifiche periodiche.
Si chiarisce che il concerto per la fissazione degli specifici obiettivi deve intervenire tra l'Assessore preposto al ramo dell'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa e l'Assessore per il bilancio e le finanze, atteso che la fissazione di obiettivi all'ente è una tipica funzione di indirizzo politico-amministrativo che spetta al vertice politico esercitare.
Pertanto, mentre il bilancio di previsione degli enti viene approvato dal dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa, previo parere tecnico-contabile del dipartimento bilancio e tesoro, secondo le procedure previste in generale dai commi 1 e 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche e integrazioni ovvero dalle differenti specifiche normative di settore, il concerto per la fissazione degli obiettivi annuali interverrà a livello politico.
Dalla distinzione dei suddescritti compiti discende che la contestualità del loro esercizio, prevista dal legislatore, deve essere intesa più semplicemente come stretto rapporto causale e massima prossimità temporale tra i due distinti atti amministrativi. Ne deriva una notevole complessità dell'iter da seguire per assegnare a ciascun ente i suoi obiettivi contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
Si ricorda che l'attuale iter per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti, secondo i commi 1 e 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/97, prevede schematicamente le seguenti fasi:
1)  l'ente approva il bilancio e lo inoltra al dipartimento competente alla vigilanza amministrativa;
2)  il dipartimento suddetto trasmette il bilancio al dipartimento bilancio e tesoro per il parere tecnico-contabile;
3)  il dipartimento bilancio e tesoro rende, nel termine di trenta giorni, il proprio parere;
4)  il dipartimento che esercita la vigilanza amministrativa approva (o non approva) il bilancio dell'ente, anche sulla scorta del parere reso dal dipartimento bilancio e tesoro.
Per una trattazione più esaustiva dei commi 1 e 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni si rimanda alla più volte citata circolare n. 1/2003.
Ciò premesso, alla luce delle novità introdotte con il comma 1 dell'art. 26 in questione, l'attuale iter dovrà comprendere anche i seguenti adempimenti, considerato che nel procedimento di fissazione degli obiettivi l'autorità procedente è l'Assessore preposto al ramo di amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa sull'ente e che, quindi, sarà questi a definire modalità e tempi di svolgimento della procedura nell'ambito del proprio Assessorato.
Prima di trasmettere il bilancio dell'ente al dipartimento bilancio e tesoro (fase 2), il dipartimento che esercita la vigilanza amministrativa verifica almeno la completezza della documentazione stessa ed effettua una valutazione della programmazione svolta dall'ente nella relazione previsionale e programmatica, al fine di attivare la procedura del concerto per la fissazione degli obiettivi.
Contemporaneamente alla trasmissione del bilancio, o immediatamente dopo, deve comunque pervenire all'ufficio di gabinetto dello scrivente, per il tramite del dipartimento bilancio e tesoro, la proposta di obiettivi specifici per l'ente.
Il dipartimento bilancio e tesoro quindi renderà il proprio parere tecnico-contabile al dipartimento che esercita la vigilanza amministrativa, mentre i rispettivi organi politici procederanno per il raggiungimento del concerto finalizzato alla fissazione degli obiettivi di gestione.
L'atto che fissa gli obiettivi di gestione indica anche la cadenza delle verifiche periodiche in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi stessi, che verranno eseguite dall'Assessorato che esercita la vigilanza amministrativa. Quest'ultimo può richiedere il contributo tecnico dell'Assessorato del bilancio e delle finanze che dovrà comunque ricevere tempestive comunicazioni in ordine ad eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi che si dovessero profilare in base alle verifiche periodiche.
Le verifiche saranno svolte con specifico riferimento agli aspetti quantitativi degli obiettivi assegnati secondo i principi dell'attività di auditing e non sanzionatoria.
2.3  Fissati gli obiettivi di gestione con valenza finanziaria ed approvato, altresì, il bilancio di previsione dell'ente, è fatto carico agli enti di modificare o integrare gli obiettivi assegnati contrattualmente, ai sensi della legge regionale n. 10/2000 e dei conseguenti CC.CC.R.L., alle figure burocratiche apicali, onde recepire i nuovi obiettivi dell'ente, come individuati sia dalla programmazione interna sia dall'attività programmatica degli organi regionali di vigilanza (comma 2 quater).
Detto adempimento deve essere assolto "entro 10 giorni", che, considerata la reale non contestualità dell'approvazione del bilancio di previsione e della fissazione degli obiettivi di gestione, si ritiene debbano decorrere dal secondo di tali atti.
2.4  Il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ente determina lo scioglimento o la rimozione degli organi di amministrazione responsabili (comma 2 quinquies).
Tale circostanza viene, eventualmente, accertata in sede di verifica del conto consuntivo dell'esercizio finanziario da parte dell'organo di vigilanza amministrativa competente all'approvazione dello stesso.
A tal fine il dipartimento competente utilizzerà sia i risultati delle verifiche periodiche effettuate sia i contenuti della valutazione tecnico-contabile che il dipartimento regionale bilancio e tesoro, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche e integrazioni, deve svolgere sulla relazione illustrativa della gestione, predisposta dall'ente quale allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario. Si ricorda che la valutazione del dipartimento bilancio e tesoro sulla relazione illustrativa dell'ente deve essere contenuta nel prescritto parere tecnico-contabile da rendere in merito al conto consuntivo.
Allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione dell'ente responsabili dell'inadempimento procede l'Assessore competente previa delibera della Giunta regionale.
2.5  Il comma 2 sexies, aggiunto all'art. 17 della legge regionale n. 8/2000, prevede che gli obiettivi di gestione con valenza finanziaria assegnati all'ente possano essere disattesi solo a causa di eventi straordinari. La dimostrazione dell'esistenza di simili eventi deve essere fornita dagli organi di amministrazione dell'ente, attestata dall'organo di revisione interno e quindi apprezzata dall'Assessorato regionale che esercita la vigilanza amministrativa, anche sulla scorta del parere tecnico reso dal dipartimento bilancio e tesoro.
In tal caso la procedura sanzionatoria dell'inadempimento, prevista dal comma 2 quinquies e appena illustrata, può non essere attivata.
2.6 Si precisa che le disposizioni introdotte dal comma 1 dell'art. 26 della della legge regionale n. 4/2003 non si applicano alle aziende sanitarie ed ospedaliere in quanto per le stesse prevalgono le analoghe disposizioni speciali contenute negli artt. 25 e 27 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e nelle altre norme di settore.
Infine si deve segnalare che le disposizioni fin qui esaminate di cui ai commi da 2ter a 2sexies dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2000 si applicano a partire dall'esercizio 2004 in virtù del comma 31 dell'art. 76 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53, parte prima, del 5 dicembre 2003.
3.  Commi 2, 3 e 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 4/2003 - riduzione di spese ed incremento di entrate
Il comma 2 dell'art. 26 conferma la vigenza delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, così come introdotti dalla legge reigonale 26 marzo 2002, n. 2, art. 21, comma 1, limitatamente all'esercizio finanziario 2002. Tali disposizioni sono state esplicitate da questo Assessorato con la più volte citata circolare n. 1 del 23 gennaio 2003, cui si rimanda.
Il comma 3 dell'art. 26 pone un vincolo diverso alla spesa per acquisto di beni e servizi per gli esercizi finanziari 2003, 2004, 2005. La spesa infatti non può superare quella raggiunta nel 2001, rilevabile dal conto consuntivo, ridotta per il 2003 del 5 per cento, per il 2004 del 10 per cento, per il 2005 del 15 per cento.
Per gli enti che non rispetteranno tale vincolo gli assessorati regionali responsabili della spesa dovranno ridurre, nell'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione di una misura pari all'eccedenza percentuale rispetto al limite fissato.
La norma prevede un temperamento a tale sanzione, che consiste nel fissare un tetto alla percentuale di riduzione dei trasferimenti senza vincolo di specifica destinazione. Tale tetto massimo di riduzione è fissato nel 2003 al 5 per cento, nel 2004 al 10 per cento, nel 2005 al 15 per cento.
A titolo esemplificativo, fatta 100 la spesa sostenuta per acquisto di beni e servizi nel 2001, la previsione del 2003 non può superare 95; qualora fosse, nel 2003, pari a 98, si dovranno ridurre i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione del 3 per cento (98-95); qualora tale spesa nel 2003 fosse pari a 100 (uguale al 2001) allora la riduzione da effettuare sui trasferimenti sarebbe di 5 punti percentuali; qualora fosse superiore a quella del 2001 la riduzione da effettuare sui trasferimenti sarebbe sempre del 5 per cento.
Inoltre, qualora la Giunta di governo attesti la sussistenza di "esigenze straordinarie", la riduzione del contributo regionale non si applica.
Il comma 4 fissa il limite inferiore delle entrate autonome degli enti per il medesimo triennio 2003/2005. Tale livello minimo è determinato sulla base delle entrate autonome accertate nell'esercizio 2001 aumentate per il 2003 del 5 per cento, per il 2004 del 10 per cento, per il 2005 del 15 per cento.
Gli enti che non rispetteranno tale vincolo vedranno ridotti, nell'esercizio successivo a quello del mancato rispetto, i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione di una percentuale pari a quella del mancato incremento.
La norma prevede, anche in questa fattispecie, un limite alla sanzione, fissando un tetto alla percentuale di riduzione dei trasferimenti senza vincolo di specifica destinazione. Tale tetto massimo di riduzione è fissato nel 2003 al 5 per cento, nel 2004 al 10 per cento, nel 2005 al 15 per cento.
Come per l'obbligo della riduzione delle spese, qualora la Giunta di governo attesti la presenza di "esigenze straordinarie", nel caso del mancato rispetto la sanzione può non essere applicata.
Le somme non erogate a causa dell'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in esame rappresentano economie per il bilancio della Regione e non possono pertanto essere ulteriormente ripartite o riassegnate agli enti beneficiari dell'intervento contributivo regionale da parte dei dipartimenti che gestiscono la relativa spesa.
Si raccomanda alle ragionerie centrali, in sede di riscontro degli atti di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi regionali agli enti ricadenti nell'ambito di applicazione delle disposizioni in discorso, di acquisire da parte dei dipartimenti che gestiscono la relativa spesa ogni utile elemento di valutazione al fine di verificare l'esatta applicazione delle presenti norme.
Si precisa che le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 4/2003 non si applicano alle aziende sanitarie ed ospedaliere in quanto per le stesse prevalgono le analoghe disposizioni speciali contenute in altri articoli della medesima legge finanziaria, nè (a differenza delle precedenti analoghe disposizioni contenute nell'art. 21 della legge regionale n. 2/2002) agli enti che non ricevono da parte della Regione contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio del bilancio o altre erogazioni a queste assimilabili.
4. Commi 5 e 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 4/2003 - modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 6/97
Il comma 5 rettifica la precedente formulazione dell'art.32, comma 2, della legge regionale n. 6/97 facendo corretto riferimento alla relazione previsionale e programmatica e alla relazione illustrativa, che formano oggetto di valutazione da parte dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.
Il comma 6 dell'art. 26 della legge finanziaria 2003 sostituisce il comma 6 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura in cui è ora previsto che non tutto l'avanzo di amministrazione utilizzabile venga decurtato dalla seconda semestralità di erogazione del contributo per le spese di funzionamento: pertanto detto contributo verrà decurtato di una somma pari all'avanzo di amministrazione utilizzabile al netto del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista (come risultante dal conto consuntivo), fino ad un massimo di 150 mila euro.
La somma corrispondente a quella parte di avanzo di amministrazione utilizzabile che, ai sensi delle presenti disposizioni, non viene portata in diminuzione del contributo regionale, rimane nella libera disponibilità finanziaria degli enti.
Qualora la somma da portare in detrazione dal contributo per spese di funzionamento risultasse superiore alla seconda semestralità del contributo stesso, l'eccedenza verrà conguagliata con le semestralità successive.
Si ricorda che, a seguito dell'approvazione della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, con la circolare dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 13 del 19 novembre 1998 sono state diramate istruzioni in ordine all'applicazione dell'art. 32, commi 5 e 6 di detta legge, esplicitando la locuzione "avanzo di gestione utilizzabile", sostituita con successive modifiche legislative con quella di "avanzo di amministrazione utilizzabile": "Quest'ultimo è pari all'ammontare dell'avanzo di amministrazione determinato con il conto consuntivo, depurato delle quote aventi specifica destinazione (fondi per la reiscrizione di residui perenti, somme connesse ad accertamenti di entrata con vincolo di destinazione, etc.), nonché dell'importo corrispondente a residui attivi di difficile o di dubbia esazione." (cfr. circ. n. 13/1998).
Detto avanzo di amministrazione utilizzabile, ai fini della determinazione della quota che deve essere trattenuta dalla Regione, deve essere decurtato, per quanto sopra esplicitato, di una somma pari al 5 per cento delle spese correnti con un massimo di 150.000 euro.
Infine, ove residuino ulteriori somme da portare in riduzione del contributo regionale, bisogna tenere conto delle disposizioni del comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2000 aggiunto con l'art. 21 della legge regionale n. 2/2002 laddove è previsto che "All'avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 fino alla concorrenza della somma delle riduzioni di spesa di cui al comma 3 e degli incrementi di entrata di cui al comma 4.".
Per i necessari chiarimenti a dette disposizioni si rimanda alle istruzioni diramate con la circolare dello scrivente n. 1 del 23 gennaio 2003; in questa sede si ritiene opportuno ribadire che, qualora l'ente per l'esercizio finanziario 2002 abbia conseguito gli obiettivi finanziari fissati nei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione deve ulteriormente ridurre la parte da trattenere in sede di erogazione all'ente della seconda semestralità del contributo per l'anno 2003.
Risulta evidente a questo punto la complessità del calcolo che gli enti devono effettuare per pervenire ad una esatta destinazione dell'avanzo di amministrazione (presunto o accertato) in sede di predisposizione dei documenti contabili (bilancio di previsione, assestamento tecnico ed altre variazioni di bilancio, conto consuntivo).
Pertanto, considerata l'importanza che l'osservanza delle norme citate riveste sia per la finanza regionale sia ai fini della corretta predisposizione dei documenti contabili, gli enti allegheranno agli stessi il prospetto della destinazione dell'avanzo di amministrazione che dà dimostrazione finanziaria analitica delle poste considerate al fine di pervenire dall'avanzo di amministrazione alla somma che deve essere trattenuta dal contributo regionale.
Detto prospetto deve anche indicare i capitoli di spesa cui specificamente devono essere appostate le risorse che rappresentano quote ideali dell'avanzo di amministrazione, o, in altre parole, le spese cui viene destinato detto avanzo.
Allo scopo si allega alla presente circolare uno schema tipo del prospetto in questione.
Si raccomanda alle ragionerie centrali, in sede di riscontro degli atti di erogazione dei saldi annuali dei contributi regionali agli enti cui si applicano le disposizioni in discorso, di acquisire da parte dei dipartimenti che gestiscono la relativa spesa ogni utile elemento di valutazione al fine di verificare l'esatta applicazione delle presenti norme.
5.  Spese per la comunicazione e l'informazione pubblica
Si richiama, infine, l'attenzione sull'art. 139, comma 17 della legge regionale n. 4/2003, che ha soppresso la parola "non" al comma 5 dell'art. 127 della precedente legge finanziaria, legge regionale n. 2/2002, concernente "Informazione e comunicazione": a seguito di detta modifica è fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo o un conto dedicato alle spese complessive per la comunicazione e l'informazione pubblica, con una dotazione finanziaria o con un limite di spesa inferiore al 2 per cento delle risorse generali.
Attesa l'ampiezza dell'ambito di applicazione e la portata innovativa delle norme qui esaminate, si invitano le amministrazioni in indirizzo a dare la massima diffusione della presente circolare presso gli enti, aziende e istituti sottoposti a controllo e vigilanza.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo http://www.regione.sicilia.it/ bilancio e potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: PAGANO 




(2005.38.2368)017*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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