REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 OTTOBRE 2005 - N. 44
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 16 settembre 2005.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazara delVallo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 14653 del 4 aprile 2005, assunto al protocollo generale di questo Assessorato il 6 aprile 2005 con il n. 22686, con il quale il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, la documentazione relativa alla variante al piano regolatore generale vigente per la modifica della destinazione urbanistica, da Z.T.O. C/1 a Z.T.O. F/1, di un'area sita nella via Castelvetrano di proprietà della ditta Bocina Felice, Bocina Maria Anna e Mannone Vera;
Vista la delibera n. 104 del 28 settembre 2004, con la quale il consiglio comunale di Mazara del Vallo ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante al piano regolatore generale vigente finalizzata alla modifica della destinazione urbanistica, da Z.T.O. C/1 a Z.T.O. F/1, di un'area sita nella via Castelvetrano di proprietà della ditta Bocina Felice, Bocina Maria Anna e Mannone Vera;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione del 23 febbraio 2005, a firma del segretario generale direttore generale del comune di Mazara del Vallo, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 54 del 19 luglio 2005, con la quale l'U.O. 3.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 14 del 19 luglio 2005, che di seguito si trascrive:
"...Omissis...
Con nota prot. n. 14658 del 4 aprile 2005, il comune di Mazara del Vallo ha richiesto l'approvazione della variante adottata con D.C.C. n. 104 del 28 settembre 2004 unitamente agli atti ed elaborati, al piano regolatore generale vigente approvato con D.Dir. n. 177/2003, di un'area destinata a Z.T.O. C1 ed in piccola parte a strada di progetto, a zona F1 (attrezzature di carattere collettivo);
La pratica perviene completa sotto il profilo amministrativo. La delibera C.C. risulta regolarmente pubblicata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e non sono state presentate opposizioni ed osservazioni.
-  L'area d'intervento come certificato non è sottoposta oltre al vincolo sismico, art. 13 della legge regionale n. 64/74, a vincoli che possono limitare l'attività urbanistica.
-  Dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici si evidenzia che l'intervento progettuale è costituito da:
-  un fabbricato destinato a magazzini e shopping;
-  installazione di una pensilina metallica;
-  la realizzazione di locali tecnici;
-  installazione di due colonnine area acqua;
-  l'istallazione di attrezzature elettromeccaniche varie a servizio dell'impianto.
-  L'area in questione risulta inserita nel foglio di mappa n. 196, partt. nn. 296 e 993, estesa mq. 1.500 compresa tra i 500 m. e 1.000 m. dalla battigia del mare è ubicata sulla via Castelvetrano asse viario di primaria.
Dalla lettura della documentazione allegata (delibera consiliare di adozione) riguardo il parere espresso dalla C.E.C. sulla proposta di variante emerge che:
per quanto attiene la localizzazione dell'intervento viene stabilito che la variante richiesta può essere presa in considerazione se la stessa viene concessa solo per l'istallazione del rifornimento, ed a condizione che tale area venga utilizzata esclusivamente per il trasferimento di altro impianto attivo e funzionante in conformità a quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale n. 27/97 e che la stessa venga inserita nel piano di distribuzione carburanti da redigere.
Relativamente alla scelta urbanistica si rappresenta che il contesto territoriale in cui ricade l'intervento non risulta già interessato da attività analoghe.
Tutto ciò premesso a parere di questa U.O., considerato che l'ambito è sprovvisto di impianti di distribuzione carburanti ad eccezione dell'AGIP posta nelle vicinanze del centro città, che l'attività è da intendersi a servizio di una delle zone di espansione "C1" previste nello strumento vigente, che risulta compatibile con l'assetto territoriale ed urbanistico della zona in cui ricade non limitando la futura attività edificatoria delle ditte limitrofe, che non viene impedito l'accesso al fabbricato ubicato nella parte retrostante con l'eliminazione della stradella privata interessata dalla variante, in quanto la stessa serve esclusivamente a consentirne il collegamento diretto con la S.C. via Castelvetrano, che l'area come asserito dall'ufficio tecnico comunale nella relazione allegata risulta servita da urbanizzazioni primarie (acquedotto, rete fognante per acque bianche e nere, elettrodotto, metanodotto e nonché dalla strada comunale a sua volta servita da linee elettriche, telefoniche e pubblica illuminazione), la proposta di variante può considerarsi meritevole di approvazione esclusivamente per consentire il trasferimento di altro impianto attivo e funzionante in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 27/97 e che la stessa venga inserita nel piano di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti che hanno già espresso il loro parere a riguardo e con l'applicazione dei parametri urbanistici relativi alla zona F1, art. 53, lett. m, delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente relative a servizi per la mobilità ad esclusione dell'indice di densità fondiaria che viene ridotto ad 1,50 mc./mq. ai sensi dell'art. 15, lett. b, della legge regionale n. 78/76.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con voto n. 456 del 27 luglio 2005, che di seguito si trascrive:
"...Omissis...
Vista la nota n. 54 del 19 luglio 2005 con la quale l'U.O. 3.3 del servizio 3°/D.R.U. ha trasmesso il parere n. 14 del 19 luglio 2005, affinché sia acquisito il prescritto parere consultivo ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, essendo il comune di Mazara del Vallo costituito da popolazione superiore a 10.000 abitanti;
Vista la documentazione allegata al suddetto parere n. 14 del 19 luglio 2005;
Visto il piano regolatore generale vigente nel comune di Mazara del Vallo, approvato con D.Dir. n. 177/2003;
Udito il relatore che ha illustrato la proposta di parere favorevole dell'Ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'Ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra il consiglio esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico alla variante urbanistica adottata con la deliberazione del C.C. di Mazara del Vallo n. 104 del 28 settembre 2004, per il cambio di destinazione di un'area sita nella via Castelvetrano, da zona "C1" a zona "F1" per la realizzazione di un impianto di carburanti, in adesione alla proposta dell'Ufficio n. 14/05.";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 456 del 27 luglio 2005 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 456 del 27 luglio 2005 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente, adottata dal comune di Mazara del Vallo con delibera consiliare n. 104 del 28 settembre 2004, relativa alla modifica della destinazione urbanistica, da Z.T.O. C/1 a Z.T.O. F/1, di un'area sita nella via Castelvetrano di proprietà della ditta Bocina Felice, Bocina Maria Anna e Mannone Vera.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 14 del 19 luglio 2005, resa dall'U.O. 3.3/D.R.U.;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 456 del 27 luglio 2005;
3)  delibera C.C. n. 104 del 28 settembre 2004;
4)  tav. n. 1 - architettonico.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Mazara del Vallo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2005.
  LIBASSI 

(2005.38.2409)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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