REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 7 OTTOBRE 2005 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Aci Sant'Antonio


Lo statuto del Comune di Aci S. Antonio è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 15 gennaio 1994. Una modifica è stata pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2004.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 70 del 23 giugno 2005.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia del Comune

1.  Il Comune di Aci S. Antonio, Provincia regionale di Catania, è ente locale autonomo titolare di poteri e funzioni proprie e di funzioni trasferite e delegate che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica nel rispetto delle norme comunitarie statali e regionali e in conformità al presente statuto e ai regolamenti comunali.
2.  Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, tende ad affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza amministrativa.
3.  Il Comune pone a base della sua attività i seguenti principi fondamentali:
  a) la centralità della persona; 
  b) la vita; 
  c) l'uguaglianza sociale; 
  d) la famiglia; 
  e) la tutela dell'infanzia; 
  f) la pace; 
  g) la gestione del territorio; 
  h) l'educazione multiculturale; 
  i) la multietnicità; 
  j) la partecipazione popolare; 
  k) la solidarietà. 

4.  Il Comune adegua la propria organizzazione e la propria attività ai principi di imparzialità e di buon andamento e a ciò si adegua anche nell'informazione e nella comunicazione quali condizioni essenziali per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
5.  Il Comune, quale ente autonomo, in conformità con il principio di sussidiarietà, cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo, tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della propria popolazione, nonché del suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico.
Art. 2
Autonomia e partecipazione

1.  Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità locale costituita dai cittadini residenti e da coloro, compresi stranieri ed apolidi, che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, studio o di utenza per servizi; ispira la propria azione al principio della solidarietà, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, civile e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della comunità.
2.  Il Comune partecipa fattivamente alle associazioni italiane e internazionali degli enti locali, favorisce ogni forma di cooperazione con altri enti locali italiani e comunitari, promuove la conoscenza e l'attuazione dei valori dell'autonomia locale quale momento essenziale di libertà e democrazia secondo i principi della Costituzione italiana e della Carta europea dell'autonomia locale.
3.  Il Comune ha il compito di favorire lo sviluppo morale ed economico-sociale della propria comunità e di valorizzare la democrazia e l'autogoverno popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
4.  Il Comune promuove il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni, favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.
5.  Il Comune in particolare opera per:
a)  rimuovere ostacoli allo sviluppo della persona umana e garantire la parità giuridica, economica, sociale e le pari opportunità; è obbligo imperativo morale di tutti gli organi del Comune di attivarsi per eliminare ogni discriminazione derivante da convinzioni religiose, politiche, sindacali, razziali o dal sesso;
b)  valorizzare le capacità culturali e professionali dei lavoratori e fornire servizi di orientamento a favore dell'occupazione;
c)  organizzare un organico assetto del territorio per favorire lo sviluppo di tutta la comunità, per fornire, anche nelle frazioni, i servizi necessari, onde ridurre il divario e gli svantaggi che possono derivare dalla diversificazione del territorio;
d)  garantire un efficiente servizio di assistenza sociale e il diritto alla salute di ogni cittadino;
e)  promuovere ed assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità.
6.  Il Comune favorisce iniziative di sensibilizzazione per la tutela dei diritti dell'infanzia, anche in armonia alla dichiarazione dei diritti del bambino ed alla convenzione sui diritti del bambino, approvate dalle Nazioni unite rispettivamente il 20 novembre 1959 ed il 20 novembre 1989.
7. Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. A tal fine favorisce nella comunità locale iniziative culturali, di sensibilizzazione ed educative, con particolare attenzione all'approfondimento dei metodi non violenti e dichiara il proprio territorio zona denuclearizzata.
8.  Il Comune pone particolare attenzione alla presenza di immigrati nel proprio contesto sociale e promuove una politica di valorizzazione di culture diverse per una società plurirazziale.
Art. 3
Il territorio e la sede comunale

1.  Il territorio comunale con il capoluogo, le frazioni e gli agglomerati è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica e come descritto nell'allegata scheda, ha una estensione territoriale di Ha. 1.427 e confina:
a)  a nord con il Comune di Zafferana;
b)  ad est con i Comuni di Acireale e Acicatena;
c)  a sud con il Comune di Valverde;
d)  ad ovest con i Comuni di Aci Bonaccorsi e Viagrande.
2. La sede del Comune è sita nel capoluogo e potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale sempre nell'ambito del capoluogo. In essa si riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni comunali.
Solo per esigenze particolari le riunioni degli organi e delle commissioni potranno svolgersi in altra sede, previa autodeterminazione, con avviso al pubblico per le sedute del consiglio.
Art. 4
Stemma - Gonfalone e fascia tricolore

1.  Lo stemma e il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
2. La fascia tricolore è completata con lo stemma della Repubblica italiana.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge per le pubbliche cerimonie; altre esibizioni o altri usi saranno oggetto di regolamento.
4.  Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 5
Albo pretorio

1.  E' istituito, nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, idoneo a garantire la facilità di lettura, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2.  La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
3.  Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamentare, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
4.  Il messo comunale cura ed è responsabile dell'affissione degli atti e avvisi che saranno annotati in apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati. Sono comunque fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario comunale previste dalle vigenti norme.
Art. 6
Finalità del Comune

1.  Il Comune, nel perseguire le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, tenendo presente gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale.
2.  L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
3.  Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
Art. 7
Obiettivi politico-sociali

1.  Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali ai soggetti socialmente più deboli quali anziani, minori, inabili, invalidi etc., secondo le modalità dell'apposito regolamento e in conformità alle leggi regionali di settore.
2.  Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Concorre, altresì, ad assicurare, con l'azienda sanitaria locale e gli organismi cui per legge competa, come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente e ai luoghi di lavoro.
Per quanto non espressamente riservato ad altri enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini.
3.  Il Comune attua, secondo le modalità previste nelle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a garantire il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico in particolare per gli indigenti, i disabili e gli immigrati.
4.  Riconosce la specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, anche attraverso la realizzazione delle necessarie strutture.
Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile e opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.
Opera perché si realizzino condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.
5.  Il Comune concorre, con gli altri enti pubblici e associazioni ed in collaborazione con le forze sociali, a favorire un ruolo attivo e la presenza delle persone anziane nella società promovendo e favorendo centri di aggregazione per persone anziane.
6.  Il regolamento, in relazione all'art. 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di attribuzione della relativa competenza con legge regionale, disciplina l'attuazione degli interventi sociali in favore delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento, di potenziamento dei servizi esistenti.
7.  Sempre con l'esercizio della potestà regolamentare vanno disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.
8.  Il Comune intende lottare contro ogni forma di criminalità singola ed organizzata, e si costituirà parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari per reati contro la pubblica amministrazione ed in procedimenti penali per reati di estorsione o di magia consumati nel territorio comunale e fornirà servizi di assistenza a favore di singoli e di associazioni di cittadini che lottano contro ogni forma di criminalità come sopra definita.
Art. 8
Obiettivi politico-economici

1.  Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale e la tutela degli utenti.
Favorisce l'associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
2.  Attraverso i propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture, nel rispetto delle esigenze ambientali del territorio, per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e dei servizi, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.
Art. 9
Obiettivi territoriali

1.  Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle leggi vigenti, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
2.  Il Comune in particolare:
a)  vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, insediamenti produttivi;
b)  organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della comunità e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva anche con il superamento delle barriere architettoniche;
c)  riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio storico ed artistico come beni della comunità e ne assume la tutela come obiettivo della propria azione amministrativa;
d)  riconosce il diritto alla casa promuovendo piani di edilizia economico-popolare convenzionata e sovvenzionata ed assicura le infrastrutture sociali.
Art. 10
Programmazione

1.  Il Comune per quanto di propria competenza:
a)  determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali e progetti ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;
b)  assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti programmatici, la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, religiose, economiche e culturali operanti nel territorio, nonché, con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini;
c)  concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 11
L'informazione

1.  Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti, di particolare rilevanza comunale.
2.  La giunta comunale, semestralmente, relaziona alla comunità sulla sua attività; organizza conferenze e incontri; stabilisce i rapporti con gli organi di informazione, anche audiovisivi; istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze, secondo le modalità di apposito regolamento.
3.  Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione ed informazione nei modi previsti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dal presente statuto e dai regolamenti, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
4.  Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica e della più ampia circolazione dell'informazione.
Art. 12
Obiettivi culturali ed educativi

1.  Il Comune attua, in armonia con gli organi competenti, programmi pedagogico-didattici per le scuole comunali dell'infanzia tesi allo sviluppo delle potenzialità dei bambini.
Promuove l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale educativo ed il coinvolgimento degli organismi collegiali di gestione, valorizzando e migliorando i regolamenti di funzionamento già vigenti nelle istituzioni educative comunali.
2.  Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.
3.  Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche di tradizione e folclore, promuovendone il recupero e garantendone la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture museali, archivistico-bibliotecarie.
4.  Tutela il patrimonio culturale linguistico ed artistico della comunità, concorrendo comunque all'apertura della stessa verso persone e gruppi di altre culture ed etnie, valorizzando il dialetto siciliano con specifiche iniziative, ed arricchendo la biblioteca comunale di testi validi a tale uopo.
Titolo II
ATTIVITA' NORMATIVA
Art. 13
Lo statuto

1.  Lo statuto è lo strumento di realizzazione dell'autogoverno della comunità. Le disposizioni dello statuto, fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi, i principi o criteri generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, delle forme di collaborazione fra comuni, degli istituti di partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2.  Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
3.  Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma  3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni (cfr. legge n. 30/2000).
4.  La proposta, istituzionale o popolare, di deliberazione di abrogazione totale o parziale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di una nuova parte in sostituzione di quello precedente pena l'invalidità della stessa. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo. Lo statuto abrogato rimane in vigore sino all'entrata in vigore di quello neo adottato.
L'iniziativa di proposta di tipo istituzionale è riconosciuta a tutti gli organi e componenti di collegio che ne hanno facoltà ai sensi di legge.
5.  Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare è ammessa l'iniziativa, da parte di almeno il cinque per cento dei cittadini elettori (alla data dell'ultima revisione dinamica delle liste elettorali) per proporre modificazioni totali o parziali mediante presentazione di un progetto redatto in articoli come indicato al comma 4. In tali ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
6.  Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
7.  Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione a maggioranza semplice per i singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista per legge.
8. Nessuna modifica può essere apportata allo statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale salvo che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.
Art. 14
I regolamenti

1.  Il Comune, nel rispetto della legge e dello statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
I regolamenti costituiscono lo strumento attraverso il quale saranno emanate, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti statutari. I regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statutarie.
2.  Il consiglio comunale esercita la potestà regolamentare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, per le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenza del Comune in cui manchi la disciplina legislativa, per l'organizzazione dell'ente e dei suoi organi.
3.  Le modifiche regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale salvo che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.
4.  L'iniziativa di modifica dei regolamenti è riconosciuta ai gruppi consiliari regolarmente costituiti in coerenza con il presente statuto e le collegate norme regolamentari, alla giunta municipale, nonché ad almeno il tre per cento dei cittadini elettori, e fatta salva la facoltà del consigliere comunale di cui all'art. 179 dell'O.EE.LL.
5.  I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione all'albo pretorio.
6.  I regolamenti, previsti dalla legge e dal presente statuto, eccetto quelli i cui tempi di adozione sono stabiliti dalla legge, dovranno essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo.
7.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo, restano in vigore, in quanto compatibili con la legislazione vigente, nonché con il presente statuto, i regolamenti vigenti ad oggi nell'ente.
Art. 15
Tenuta dello statuto e dei regolamenti

1.  Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sull'organizzazione, sull'interpretazione di norme comunali o che riguardano la generalità dei cittadini, oltre che pubblicate all'albo pretorio nelle forme di legge e pubblicizzate in modo da favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, dovranno essere, a cura del segretario comunale, raccolti per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.
2.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari; alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari e direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari da parte degli uffici.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti di partecipazione - Associazione e organismi
Art. 16
Principi generali

1.  Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati.
2.  Le disposizioni dello statuto relative agli istituti di partecipazione ed ai diritti dei cittadini si applicano oltre che ai cittadini elettori:
a)  ai cittadini residenti non ancora elettori che abbiano compiuto il 16° anno di età;
b)  ai cittadini non residenti, compresi gli stranieri, che abbiano nel Comune abituale dimora o che comunque vi esercitino la propria attività prevalente di lavoro e/o di studio, nonché agli apolidi che abbiano da più di sei mesi stabile dimora nel Comune.
3.  Il consiglio comunale deve istituire apposito capitolo di bilancio a copertura degli istituti di partecipazione. La gestione delle risorse dell'istituito capitolo di spesa, assimilato a quello per il funzionamento del consiglio comunale, va affidata al dirigente affari generali (o similare previsto nell'ente) e sarà inserito nel P.E.G. di tale settore.
Art. 17
Istituti della partecipazione

1.  Il presente statuto prevede i seguenti istituti di partecipazione:
  a) le forme associative; 
  b) gli organismi di partecipazione; 
  c) l'iniziativa popolare: proposte, istanze e petizioni; 
  d) riunioni ed assemblee; 
  e) referendum; 
  f) diritto di accesso e di informazione; 
  g) diritto di udienza; 
  h) diritto di informazione delle organizzazioni sindacali; 
  i) difensore civico; 
  l) azione popolare. 

Art. 18
Le forme associative

1.  Il Comune favorisce e valorizza le forme associative di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, nonché forme associative e religiose, gli enti e i gruppi, senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale anche quali sezioni locali di associazioni, organizzazioni, gruppi internazionali, nazionali, regionali, interprovinciali e provinciali, ed operanti nei settori di rilevanza sociale, religiosa, culturale, educativa, artistica, sportiva, dell'occupazione, del tempo libero, del recupero delle devianze minorili, del recupero ed assistenza ai portatori di handicap, della tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, senza distinzione di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2.  Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme ed in ossequio a quanto determinato nei regolamenti:
a)  può intervenire a favore delle attività e dei programmi dell'associazionismo, può stipulare con le predette, apposite convenzioni per una migliore gestione di specifiche attività che rientrino nella sua finalità;
b)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi interessanti l'associazionismo;
c)  può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa è sottoposto all'approvazione della giunta;
d)  assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed in genere a tutte le libere forme associative riconosciute ai sensi del presente statuto.
3.  E' istituito un albo, articolato per settori corrispondenti alle politiche comunali ove vengano iscritti, a domanda, le associazioni di cui al 1° comma. I requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per accedere a finanziamenti pubblici.
4.  Annualmente viene reso pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelli che ne hanno fatto richiesta.
Art. 19
Organismi di partecipazione

Il consiglio comunale istituisce organismi di consultazione che prevedano la partecipazione anche delle associazioni di cui al precedente articolo 18 del presente statuto, e ne disciplina il funzionamento e la consultazione al fine di garantire un diretto collegamento fra il Comune e i cittadini nella definizione di scelte amministrative, sia in modo generale e continuo che per singole materie.
2.  Lo statuto prevede la istituzione delle seguenti consulte:
  a) consulta dello sport; 
  b) consulta delle iniziative culturali, dello spettacolo ed attività ricreative; 
  c) consulta delle pari opportunità; 
  d) consulta dei servizi sociali; 
  e) consulta per la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori; 
  f) consulta per la conservazione e la difesa dei beni culturali, ambientali, del territorio; 
  g) consulta per la protezione civile; 
  h) consulta giovanile. 

La consultazione di detti organismi è obbligatoria, anche se il loro parere non è vincolante, in tutte le problematiche di loro pertinenza.
3.  Gli organi comunali, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'apposito regolamento, possono, nell'ambito delle proprie competenze e per materia di esclusiva competenza locale, effettuare consultazioni, anche per particolari settori di popolazione o territoriali, mediante questionari, indagini, assemblee e udienze.
4.  La composizione, l'elezione, i principi di rappresentatività e il funzionamento ai fini della consultazione degli organismi di partecipazione sarà materia di apposito regolamento.
Art. 20
Iniziativa popolare: la proposta

1.  Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali e politiche possono presentare proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale, redatte sotto forma di proposta di deliberazione purché indichino, in forma chiara e con riferimento specifico a norme di finanziamento vigenti, i mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste.
2.  La proposta, presentata dal comitato promotore e con l'indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta, secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, da almeno 100 cittadini che hanno compiuto il 16° anno di età.
3.  Dalla data di presentazione, l'organo competente non può non tenere conto della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.
La proposta, verificata da parte del segretario comunale la conformità a quanto previsto dall'apposito regolamento o dalle leggi vigenti, viene istruita e corredata dai prescritti pareri e dall'eventuale attestazione finanziaria per essere sottoposta all'organo competente che dovrà deliberare in merito entro sessanta giorni dalla sua presentazione. La deliberazione di rigetto deve essere motivata. Delle decisioni dell'organo competente dovrà darsene comunicazione scritta al designato rappresentante e copia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni.
4.  Tra l'amministrazione e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa.
5.  La proposta di iniziativa popolare non è attivabile su questioni di rilevanza fiscale, sulle tariffe dei servizi comunali, e sulle altre materie riservate dalla legge ai rispettivi organi del Comune.
Art. 21
L'iniziativa popolare: istanze e petizioni

1.  I soggetti individuati al comma 1 del precedente art. 20 possono altresì, come previsto dall'apposito regolamento, rivolgere per iscritto agli organi del Comune:
a)  istanze su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni su questioni di carattere generale;
c)  interrogazioni con le quali si chiedono ragioni e spiegazioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2.  Le risposte dovranno essere fornite per iscritto entro 60 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi nel termine di ulteriori 30 giorni, qualora non abbia rigettato la richiesta con risposta motivata.
3.  Se il termine di cui al comma 2 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio o avvalersi delle facoltà di cui all'art. 27, primo comma della legge regionale n. 7/92, disciplinate all'art. 38 del presente statuto.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione scritta.
Il regolamento stabilirà le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di iniziativa di proposta, istanza, petizione, da esercitare nei confronti degli organi comunali.
Art. 22
Riunioni ed assemblee

1.  Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali così come individuate dall'art. 18 del presente statuto. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo.
Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie.
2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
a)  la formazione di comitati e commissioni;
b)  dibattere problemi;
c)  sottoporre proposte, consuntivi e deliberazioni;
d)  per la verifica dello stato di servizi di più rilevante interesse della comunità e al fine di favorire la programmazione in armonia con l'esigenza dell'utenza.
Capo II
REFERENDUM
Art. 23
Referendum consultivo

1.  Il referendum consultivo, propositivo è ammesso su materie di esclusiva competenza comunale e deve tendere a realizzare un valido rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali; il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
2.  Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme nonché per l'indizione, per la relativa propaganda, per lo svolgimento delle operazioni di voto e la nomina di una commissione di garanzia.
3.  La commissione di garanzia, composta dal difensore civico, ove esista, dal segretario comunale e da uno o più magistrati o docenti universitari nominati dal consiglio comunale, determina l'ammissibilità del referendum e verifica la regolarità della richiesta popolare e delle relative firme.
Al consiglio comunale compete deliberare sulla copertura finanziaria delle operazioni referendarie.
4.  Il referendum potrà essere indetto nei seguenti casi:
a)  lo richieda non meno del cinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della presentazione della richiesta;
b)  lo deliberi il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5.  Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di partecipare al referendum che non può coincidere con altre consultazioni elettorali, dalle quali deve intervallarsi di almeno trenta giorni. La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito e contenere non più di 2 quesiti alternativi ed essere formulato in modo tale da lasciare obiettiva libertà d'opzione. La proposta referendaria è approvata con la maggioranza assoluta dei voti validi e a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto.
6.  Quando il referendum sia indetto, gli organi comunali sospendono l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, gli organi comunali deliberano i relativi e conseguenti atti amministrativi.
Art. 24
Limiti ed esclusioni

1.  Sono esclusi dall'esercizio del diritto di iniziativa e dal referendum, le seguenti materie:
a)  imposte, tasse, tributi e bilancio;
b)  espropriazioni per pubblica utilità;
c)  designazione e nomine o questioni concernenti persone;
d)  annullamento, revoca o abrogazione di atti amministrativi;
e)  stato giuridico del personale;
f)  attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
g)  materie che sono già state oggetto di referendum nell'ultimo biennio.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 25
Diritti di accesso e di informazione

1.  Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
Riconosce nel diritto all'informazione la condizione essenziale per assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge.
3.  Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, enti ed associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione, salvi gli obblighi fiscali di legge.
4.  Apposito regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini, agli stranieri ed agli apolidi l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure nonché di presentare iniziative e documenti pertinenti al procedimento. La partecipazione al procedimento è disciplinato dall'apposito regolamento in cui saranno stabilite procedure, tempi, responsabili del procedimento, e modi, come previsto dalla legge regionale n. 10/91.
Alla stessa maniera verrà disciplinato l'intervento di coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e delle associazioni o organismi portatori di interessi diffusi.
5.  Per garantire una maggiore informazione il Comune istituirà l'apposito ufficio dei diritti del cittadino e delle associazioni presso il quale si potrà accedere per informazioni e per consultazioni di leggi nazionali, regionali e regolamenti e curerà la pubblicazione, con scadenza bimestrale, di un bollettino nel quale siano riportate, per oggetto, tutte le delibere assunte dalla giunta municipale; l'elenco delle opere pubbliche approvate e/o finanziate; l'elenco degli incarichi professionali affidati, nonché l'elenco delle ditte aggiudicatarie e delle ditte escluse da appalti per opere pubbliche o forniture il cui valore superi l'ammontare previsto dall'art. 32 legge n. 142/90, lett. m).
Tale bollettino potrà essere parte integrante di una eventuale pubblicazione che l'amministrazione potrà decidere di realizzare.
6.  L'amministrazione comunale curerà l'approntamento di bacheche poste all'esterno del palazzo municipale e nelle frazioni, nelle quali saranno affissi gli avvisi di convocazione del consiglio comunale e relativi ordini del giorno e quant'altro l'amministrazione riterrà di pubblica utilità.
7. Il diritto di accesso è assicurato anche mediante l'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
Art. 26
Diritto di udienza dei cittadini

1. Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'attività del Comune oltre che nelle forme già indicate, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
2. L'esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al sindaco, agli assessori, al consiglio comunale, alla giunta comunale, alle commissioni consiliari, ed ai funzionari dagli stessi delegati e sarà disciplinato dall'apposito regolamento.
3. L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo nei termini previsti dal regolamento. Di essa dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l'oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale così come le eventuali memorie consegnate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento finale.
Il regolamento dovrà, altresì, disciplinare l'audizione degli interessati al procedimento amministrativo.
Art. 27
Il diritto d'informazione per le organizzazioni

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale, hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.
2. L'informazione si concreta, in base all'art. 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e all'art. 29 del D.P.R. n. 268/87, nella ricezione del materiale di cui alle seguenti materie:
- il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- i programmi di investimento;
- le innovazioni tecnologiche;
- l'organizzazione del lavoro;
- la politica degli organici e degli affari del personale;
- i piani di produttività, i progetti ed i programmi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa.
3. Su tali materie le organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, possono esprimere parere non vincolante per l'amministrazione da esprimersi in forma scritta, e nei termini e nei modi che verranno stabiliti dal regolamento.
4. Il diritto di informazione è aggiuntivo a quello di contrattazione previsto dalle leggi e dagli accordi collettivi di lavoro.
5. Il diritto di informazione potrà essere concretizzato mediante comunicazione verbale in riunione appositamente convocata mediante avviso notificato. Della riunione dovrà essere redatto apposito verbale.
Capo IV
Difensore Civico (C.N.B.)
Art. 28
Istituzione e finalità

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale.
2. Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente statuto, un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Art. 29
Nomina e durata in carica

1.  Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale tra tutti coloro che hanno fatto pervenire richiesta di nomina ed in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.
1 bis. E' eletto difensore civico con 2 votazioni con la maggioranza dei 2/3 a distanza di 15 giorni, poi votazione a maggioranza assoluta a distanza di ulteriori 15 giorni e contestuale sorteggio, ove non si raggiunga detta maggioranza, fra i 3 nominativi che hanno raggiunto più voti.
2. Il difensore civico dura in carica 3 anni e non può essere confermato per il triennio successivo. In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore e comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza.
3. All'albo del difensore civico può accedere a richiesta ogni cittadino italiano che possiede i seguenti requisiti:
a)  non superiore a 70 anni;
b)  titolo di studio previsto per l'accesso ai concorsi di segretario comunale.
4. Il difensore civico acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.
5. Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 giugno 1957, n. 3.
Il difensore civico decade dalla carica per le stesse cause che comportano la decadenza dei consiglieri comunali, e può essere revocato dal consiglio comunale su iniziativa propria o su iniziativa di una o più consulte, per gravi inadempienze di ufficio, con deliberazione consiliare motivata ed adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri presenti.
6. Le procedure per l'elezione e le funzioni del difensore civico sono disciplinate dal presente statuto e da apposito regolamento attuativo.
Art. 30
Prerogative del difensore civico

1. Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini, compresi gli stranieri ed apolidi, su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:
a)  interviene presso l'amministrazione comunale per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e nei termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazione e incompetenze, proponendo iniziative, anche di stimolo per l'avviso di eventuale provvedimento disciplinare, al fine di rimuoverne le cause;
b)  agisce sia a richiesta che di propria iniziativa;
c)  segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale ove esistano, qualora nell'esercizio delle sue funzioni rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;
d)  ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copia degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato.
2. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
3. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
Art. 31
Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza

1. Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico;
a)  coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i membri del parlamento e i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, ed i sindaci;
c)  coloro che sono stati candidati nelle ultime elezioni amministrative o politiche e coloro che ricoprono o che hanno ricoperto incarichi nei partiti politici negli ultimi 4 anni;
d)  coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso per reati contro la pubblica amministrazione.
2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione esercitate nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.
3. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, e dichiarato dal consiglio comunale.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se interessato non rimuove la relativa causa entro 20 giorni.
5. Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'ufficio, il consiglio comunale, entro 30 giorni, provvede alla nomina del successore.
Art. 32
Rapporti con il consiglio comunale

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo presso il Comune, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le carenze e i ritardi degli uffici.
2. Il difensore civico invia al consiglio comunale, ed alle varie consulte, annualmente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando suggerimen-ti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
Art. 33
Ufficio e indennità

1. Per l'esercizio della sua attività il difensore civico dispone di appositi uffici, strutture e personale proveniente dai ruoli comunali nei limiti e nelle disponibilità dell'ente e secondo le esigenze dell'espletamento delle relative funzioni.
2. All'assegnazione dei locali e dei mezzi organizzativi provvede la giunta comunale.
3. Al difensore civico possono essere liquidate solo le spese documentate con le modalità e gli importi previsti per il segretario comunale dell'ente.
Al medesimo spetta altresì una indennità pari a quella prevista per il vice presidente del consiglio comunale.
Art. 34
Azione popolare

1. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azio-ni e i ricorsi che spettano al Comune ai sensi dell'art. 7 della legge n. 142/90.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune e, in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. L'azione popolare è azione surrogatoria e pertanto non può essere esercitata né come convenuto né nel caso in cui il Comune si sia costituito antecedentemente. In tali casi viene meno la legittimazione dell'attore popolare.
Titolo IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Definizione degli organi
Art. 35
Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta.
2. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.
3. Il sindaco è organo monocratico. Egli, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale è ufficiale di Governo.
4. E' organo di nomina sindacale la giunta comunale che è l'organo collegiale di promozione, di iniziativa e di amministrazione del Comune.
5. Al sindaco, alla giunta e al consiglio si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza e responsabilità.
Art. 36
Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alle disposizioni di legge, i componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte agli atti, ai provvedimenti e alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, degli enti o aziende da esso dipendenti o soggette alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
Devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di beni e servizi o appalti di opere del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario comunale ed al vice segretario.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di cui al precedente comma si estende alle commissioni. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le altre disposizioni, in materia di dovere di astensione, previste dalle leggi vigenti.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 37
Il consiglio comunale - Elezione

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità di decadenza e di rimozione sono regolati dalle leggi.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti individuali di preferenza.
4. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo secondo quanto stabilito per legge.
5. I poteri del consiglio vengono assunti da un commissario nominato secondo le modalità previste dall'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 38
Prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento del consiglio e composti da almeno 1/10 dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione scritta, i capigruppo saranno individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
4.  Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 7/92, il sindaco è tenuto a rispondere alle interrogazioni, per iscritto ed entro 30 giorni dalla loro presentazione al segretario comunale, che, una volta protocollate gliele trasmetterà. Le mozioni presentate da almeno 3 consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, in cui il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.
Il regolamento di cui al comma 2° del presente articolo potrà disciplinare altre forme e modalità di presentazione degli atti ispettivi.
5.  Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento.
6.  E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità e l'opportunità.
7.  Il consigliere comunale presenta personalmente le proprie dimissioni per iscritto al consiglio. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni.
Esse hanno efficacia immediata, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
8.  Il consigliere decade dalla carica qualora sia assente senza alcuna preventiva giustificazione ad almeno 3 sedute consiliari consecutive, in qualunque forma convocate, o per un periodo continuativo superiore a 6 mesi. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nei modi stabiliti per legge.
9.  Le indennità, lo status, il rimborso spese dell'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
Ai medesimi si applica in via analogica il disposto dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/87.
10.  Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
11. Per assicurare la massima trasparenza ciascun consigliere è tenuto, dall'inizio del suo mandato, agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 128/82 relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive.
Tale adempimento è obbligatorio anche per i componenti delle aziende speciali, istituzioni etc. dipendenti dall'ente.
Art. 39
Norme di funzionamento

1.  Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento che deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica che dovrà prevedere le modalità delle convocazioni per la presentazione e le discussioni delle proposte, il numero necessario dei presenti per la validità delle sedute, tenendo presente che in seconda convocazione devono essere presenti almeno 8 consiglieri.
2.  Il regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare:
a)  la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo;
b)  la disciplina delle sedute e della verbalizzazione;
c)  la presentazione e le modalità degli atti ispettivi salvo quanto disposto al comma 4° dell'art. 38 del presente statuto;
d)  l'organizzazione dei lavori del consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi;
e)  la disciplina della gestione delle risorse attribuite dal bilancio comunale per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari, nonché la gestione delle risorse da attribuire al presidente del consiglio. La gestione di tali risorse va affidata comunque al dirigente affari generali e sarà inserita nel piano esecutivo di gestione di tale settore.
3.  In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2 resta in vigore il regolamento vigente se e in quanto compatibile con il presente statuto.
Art. 40
Adunanze e sedute

1.  La prima adunanza del nuovo consiglio è disposta dal presidente uscente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di voti di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea sino all'elezione del presidente.
2.  Sia nella prima adunanza sia in quelle successive, in caso di vacatio bisognerà procedere prioritariamente alla surroga dei consiglieri mancanti onde ripristinare il plenum del collegio.
3.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai commi precedenti, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per il controllo sostitutivo.
4.  Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, convalida, surroga e di elezione del presidente per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o di chi ne fa le veci, come previsto dal 2° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92.
5.  Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento e comunque ogni qualvolta si debbono esprimere giudizi morali su persone.
Art. 41
Presidenza del consiglio

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente, con le stesse modalità di elezione del presidente.
2. In caso di assenza od impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il consigliere che viene eletto presidente assume subito la carica subentrando nella presidenza dell'adunanza al consigliere anziano.
4. Compete al presidente:
a)  convocare il consiglio comunale con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dare la precedenza alle proposte del sindaco;
b)  fissare la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto;
c)  presiedere il consiglio e dirigerne il dibattito esercitando i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine ai sensi dell'art. 185 dell'ordinamento degli enti locali;
d)  convocare e presiedere le conferenze dei capi-gruppo consiliari, salvo facoltà di delega, con l'osservanza delle norme stabilite nell'apposito regolamento;
e)  diramare gli avvisi di convocazione e attivare le commissioni consiliari;
f)  garantire, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto del regolamento, le prerogative e i diritti dei consiglieri assicurando il rispetto delle minoranze;
g)  assicurare ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di gravi inadempienze connesse ai doveri inerenti la carica di presidente del consiglio, il consiglio comunale su richiesta da parte di 9 consiglieri e votazione valida con la maggioranza qualificata di 2/3 dei consiglieri assegnati.
La stessa disciplina di cui al 1° comma si applica anche nel caso di rimozione del vice presidente del consiglio comunale.
Nel caso di rimozione del presidente del consiglio comunale le funzioni vengono assunte dal vice presidente il quale provvederà a convocare il consiglio per l'elezione del presidente.
Resta salvo quanto stabilito dall'art. 42 comma 3 ultimo capoverso.
Art. 41-bis
Ufficio di staff del consiglio comunale

1. Salve restando le funzioni di assistenza e collaborazione che la legge assegna al segretario generale, è istituito un ufficio amministrativo per il funzionamento del consiglio comunale dotato di autonomia gestionale per garantire all'organo collegiale i servizi, i mezzi, le attrezzature e le risorse umane e finanziarie necessarie. L'ufficio opera nel rispetto delle direttive di indirizzo del presidente del consiglio, il quale si avvale delle proposte della conferenza dei capigruppo.
2. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale reca la disciplina di dettaglio per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.
Art. 42
Sessione e convocazione

1. Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento dal vice presidente, salvo quanto previsto per la prima adunanza dalla legge regionale n. 7/92, come esplicitato all'articolo 41 del presente statuto.
2. Il consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria 3 volte l'anno: entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo; entro il mese di settembre in occasione dell'adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio; entro dicembre in concomitanza dell'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il consiglio può riunirsi in sessione straordinaria in ogni altro periodo dell'anno:
a)  per determinazione del presidente;
b)  per richiesta del sindaco;
c)  per richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali. A tal fine i consiglieri richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo delle proposte formalizzate ai sensi della legge vigente.
Nei casi previsti dalle lettere b) e c) l'adunanza deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta o dalla deliberazione. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente, al quale, il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.
La reiterata ed ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare la revoca per entrambi con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
4. Oltre ai casi sopra previsti il consiglio si riunisce su iniziativa dell'autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".
5. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 135 e seguenti codice procedura civile, almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno 3 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria; almeno 24 ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.
Per il computo dei termini soprarichiamati si applica il disposto del 1°, 3° e 4° comma dell'art. 155 codice procedura civile.
6. Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.
7. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine di discussione degli argomenti, tenendo presente gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco mentre per le altre sarà rispettato l'ordine di presentazione.
Le proposte previste dall'art. 179 dell'Ordinamento degli enti locali sono inserite nella prima sessione utile.
Art. 43
Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Il consiglio comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, e, in seconda convocazione con la presenza di 8 consiglieri. La seduta di prima convocazione sarà ritenuta deserta se, dopo la chiamata di 2 appelli consecutivi intervallati da un'ora, non sarà stato raggiunto il quorum di metà più uno dei consiglieri in carica, sarà parimenti dichiarata deserta se dopo il suo inizio tale numero verrà meno.
2. Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni di legge, integrate da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio.
Il numero legale sarà verificato ogni qual volta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione e solo qualora ne faccia richiesta uno dei consiglieri presenti. Qualora la seduta sarà dichiarata deserta, ai sensi del primo comma, si andrà automaticamente in seduta di seconda convocazione alla stessa ora del giorno successivo.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Le votazioni saranno effettuate in linea generale ai sensi dell'art. 184 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali. Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le delibere aventi per oggetto: regolamenti, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, piani territoriali e urbanistici e loro varianti.
5. Le deliberazioni che comportino apprezzamenti e valutazioni sulle persone sono approvate a scrutinio segreto, salvo i casi previsti dalla legge.
Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.
Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti e tra i votanti.
6. I verbali delle sedute e quelle delle deliberazioni, che indicheranno gli interventi, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.
6bis. I verbali, di cui al precedente punto 6, saranno posti a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni lavorativi prima della data di convocazione della seduta consiliare, di modo che i singoli consiglieri possano prendere visione delle dichiarazioni a loro attribuite in verbale, per poterne richiedere la rettifica; qualora il singolo consigliere ritenga che l'estensione della delibera abbia significative discordanze con quanto discusso nell'aula consiliare potrà chiederne la lettura integrale, con propria richiesta scritta motivata.
7. Al consiglio comunale potranno intervenire, per essere sentiti su singoli argomenti dell'ordine del giorno, funzionari ed assistenti tecnici o legali anche esterni purché della loro presenza sia fatto apposito cenno all'ordine di convocazione o vengano ammessi ad intervenire con votazione a maggioranza semplice dei consiglieri comunali presenti. L'identificazione dei soggetti che interverranno al consiglio compete al presidente.
Alle sedute di consiglio è tenuto a partecipare il sindaco, o un assessore da lui delegato.
Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e della giunta.
Art. 44
Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo, ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto organizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
2. Il documento programmatico di cui all'art. 34 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, costituisce il principale atto di indirizzo e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo.
3. Il consiglio comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare ha competenza esclusiva limitatamente agli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91.
4. Il consiglio comunale ha, altresì, competenza a deliberare, con voto limitato come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbono essere scelti fra nominativi segnalati da organi esterni e/o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.
L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
5. Il consiglio comunale esplica le funzioni di indirizzo mediante risoluzioni e ordine del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale.
Esercita, altresì, il controllo politico-amministrativo e la revisione economico-finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti; l'istituzione delle apposite commissioni speciali come previsto dal regolamento e l'istituzione di commissioni di indagine come previsto dall'art. 45 del presente statuto.
6. Il consiglio nell'esercizio del proprio compito di controllo:
a)  segnala all'Assessorato degli enti locali, per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 7/92;
b)  esprime le proprie valutazioni sulla composizione della giunta come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, nonché sui provvedimenti sindacali di revoca degli assessori;
c)  esprime le proprie valutazioni sulla relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma resa dal sindaco ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 7/92.
7. Il consiglio comunale esercita la mozione di sfiducia al sindaco ai sensi della normativa vigente.
Art. 45
Commissione di indagine

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2. La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3. La commissione è presieduta da un consigliere appartenente alla componente della minoranza che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
4. La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può sentire i terzi interessati dell'oggetto dell'indagine. Ha, inoltre, il diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
5. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.
6. Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Capo III
Il sindaco
Art. 46
Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto a suffraggio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche per i casi di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.
Per le operazioni elettorali e per la procedura di proclamazione e le operazioni di convalida si applicano gli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Le norme vigenti in materia elettorale si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/92.
2. Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
3. In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissione o morte si applicano le norme dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92 esplicitato all'art. 47 del presente statuto.
4. Qualora il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, promuova la procedura per la mozione di sfiducia al sindaco si applicherà quanto previsto dal-l'art. 2, comma 1°, della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25.
5. Per assicurare la massima trasparenza il sindaco è tenuto all'inizio del suo mandato, agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 128/82, relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive.
Art. 47
Durata in carica del sindaco

1. Il sindaco dura in carica 5 anni.
Entra in carica appena espletate le operazioni di convalida e assume le funzioni a seguito della proclamazione effettuata dal presidente della 1° sezione elettorale comunale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/92.
In caso di cessazione dalla carica, morte, decadenza nel corso del mandato, si procede alla nuova elezione dell'organo.
Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione della mozione di sfiducia esercitata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 25/2000.
2. Le competenze del sindaco e della giunta, sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'Ordinamento degli enti locali
Art. 48
Il sindaco capo dell'amministrazione

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzione di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Spetta al sindaco mantenere l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico e dal conseguimento degli scopi dell'ente.
3. Spetta al sindaco svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio e della giunta.
4. Il sindaco, o chi ne fa le veci legalmente, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/90, le funzioni di ufficiale di governo.
5. La legge disciplina l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 49
Competenze del sindaco

1. Il sindaco quale capo dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 7/92 nomina, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti.
2. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende all'attività e alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario generale, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili con funzione organizzativa dei servizi o settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentati del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle persone che lavorano.
6. In particolare:
a)  dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b)  convoca i comizi per i referendum popolari;
c)  adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
d)  nomina il segretario generale, scegliendolo dall'apposito albo;
e)  conferisce e revoca, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale;
f)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi con funzioni dirigenziali;
g)  rappresenta l'amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;
h)  rappresenta il Comune in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine e incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;
i)  vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
j)  indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
k)  rilascia certificati, attestati, stati di famiglia, attestati di notorietà e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
l)  adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono alla giunta o al segretario; in particolare fa luogo all'immediata sospensione del dipendente qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) comma 1° ai sensi dell'art. 4 septies della legge n. 16/92 in materia di nomine presso le regioni e gli enti locali;
m)  conferisce con proprio atto, ai soggetti in possesso dei requisiti, le funzioni di messo comunale.
Art. 50
Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco oltre alle funzioni e ai doveri propri della carica:
a)  dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;
b)  sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sul-l'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
c)  acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazione ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
d)  promuove indagini e verifiche amministrative sulle attività del Comune;
e)  vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore;
f)  promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza da parte degli uffici e dei servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
g)  presenta, ogni 6 mesi, una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti particolarmente rilevanti;
h)  per l'espletamento di attività connesse con materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92;
i)  convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica, per correlare, con il presidente del consiglio, i capi-gruppo consiliari, il segretario comunale e i dirigenti o responsabili dei servizi, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.
Art. 51
Vice sindaco e assessori delegati

1. Il vice sindaco è l'assessore che ha delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni nei casi di assenza o impedimento del sindaco, ivi comprese le funzioni di cui all'art. 38 della legge n. 142/90.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco, secondo l'ordine di età.
3. Il sindaco può assegnare ad ogni assessore funzioni in materia raggruppate per settori omogenei e per progetti integrati. Delle deleghe attribuite al vice sindaco e agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge.
Il sindaco può modificare le competenze di ogni assessore per motivi di coordinamento ed in relazione ai progetti specifici, dandone comunicazione al consiglio.
4. Ferma restando l'applicazione del sesto comma dell'art. 38 della legge n. 142/90, nelle frazioni distanti dal capoluogo, il sindaco delega le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore, o ad un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati.
Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni e bisogni.
5. L'assessore oltre i compiti che gli derivano dalla appartenenza all'organo collegiale, ha le seguenti competenze:
a)  propone le deliberazioni per la giunta assumendosene la responsabilità politica;
b)  controlla l'andamento dei servizi, formulando, se necessario, direttive di natura politica per garantire l'indirizzo formulato e il perseguimento degli obiettivi della giunta;
c)  emana, su delega del sindaco, atti di competenza di questo.
Art. 52
Nomina e composizione della giunta comunale

1.  La giunta è organo di impulso e di governo, collabora con il sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta municipale, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, è nominata dal sindaco che ne sceglie i componenti tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco.
Il sindaco eletto al secondo turno è vincolato nella nomina agli assessori già proposti all'atto di presentazione della candidatura.
3. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di 7 assessori, nominati dal sindaco.
4. Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e il sindaco che devono essere rimossi, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
L'assessore entra in carica con l'atto di nomina e assume le funzioni dopo aver prestato giuramento.
5. Agli assessori si applicano, altresì, le specifiche incompatibilità alla carica e i divieti anch'essi previsti dal-l'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e le relative sanzioni.
6. Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento, secondo la formula stabilita per i consiglieri, in presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale.
Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono con dichiarazione scritta del sindaco.
7. Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.
8. Per assicurare la massima trasparenza anche gli assessori sono tenuti all'inizio del loro mandato agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 128/82.
Art. 53
Durata in carica e cessazione della giunta

1. La giunta dura in carica 5 anni.
I componenti la giunta, nel corso del quinquennio, possono essere revocati dal sindaco che ha l'obbligo di relazionare sulle motivazioni del provvedimento di revoca al consiglio.
2. In caso di revoca, dimissione, decadenza o morte di uno o più componenti la giunta, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori, comunicando tale provvedimento agli organi competenti.
3. La giunta cessa dalla carica oltre che per conclusione del mandato, anche nel caso di cessazione della carica del sindaco per qualunque causa.
4. Le dimissioni dalla carica di assessore comunale sono depositate presso la segreteria comunale o formalizzate in sedute degli organi collegiali.
Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art. 54
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazioni depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria.
2. La giunta adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per il proprio funzionamento e per la disciplina delle procedure di informazione relative alle spese elettorali dei candidati alla carica di sindaco ed alla situazione patrimoniale del sindaco e degli assessori, ai sensi degli artt. 7 della legge regionale n. 128/82, 53 e 54 della legge regionale n. 26/93.
La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.
3. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi, nonché professionisti la cui presenza, ritenuta opportuna, venga autorizzata dalla giunta medesima con l'assenso della maggioranza. I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente.
Art. 55
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta compie tutti gli atti attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. La giunta adotta tutti gli atti aventi natura di indirizzo o controllo politico amministrativo idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune.
Nell'attività propositiva e di impulso, inoltre:
a)  prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo;
b)  approva i progetti, preventivi, istanze di finanziamento, incarichi, non demandati per legge all'organo monocratico;
c)  forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia di finanza locale salve le competenze consiliari di cui alla lettera g) dell'art. 32 della legge n. 142/90;
d)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
e)  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non impegnino più bilanci;
f)  effettua i prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
g)  adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i provvedimenti in materia di concorsi, bandi e approvazione di graduatorie e gli altri atti relativi ai dipendenti quali assunzioni e cessazioni;
h)  predispone le bozze dei regolamenti e gli atti programmatori sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio comunale;
i)  approva gli accordi di contrattazione decentrata;
j)  stabilisce gli orari di apertura e chiusura degli uffici e di ricevimento al pubblico e, nell'ambito della contrattazione decentrata, determina modelli anche flessibili in ragione dell'esigenza dell'utenza;
k)  fissa, ai sensi degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
l)  adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Nell'esercizio delle proprie funzioni anche per il sindaco e gli assessori vale l'obbligo di astensione di cui all'art. 36 del presente statuto.
Titolo V
SERVIZI PUBBLICI
Art. 56
Servizi

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, istituisce, gestisce e organizza gli interventi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e servizi ed attività nell'interesse della comunità, per obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, informandone la gestione ai principi di economicità, efficienza, partecipazione e tutela degli utenti.
2. La scelta delle forme di gestione, che può avvenire anche in collaborazione con altri comuni, deve essere, per ciascun servizio, preceduto da una valutazione comparativa che tenga conto dei principi di cui al 1° comma.
3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. L'istituzione, l'azienda speciale e la gestione dei servizi pubblici sono deliberati dal consiglio comunale, in una delle forme indicate dalla legge, in particolare:
a)  in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno una istituzione o una azienda;
b)  in concessioni a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di aziende speciali, anche consortili, ed anche per la gestione di più servizi privi di rilevanza economica;
d)  a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi privi di rilevanza economica;
e)  a mezzo di società di capitali costituite o partecipate dall'ente locale, nei modi previsti dal codice civile;
f)  a mezzo di associazioni o fondazioni costituite o partecipate dall'ente per i servizi culturali e del tempo libero.
Art. 57
Disciplina dei servizi

1. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e controllo del consiglio comunale e della vigilanza del sindaco sul funzionamento dei servizi, gli statuti delle aziende speciali stabiliscono le modalità di vigilanza e controllo sulla gestione da parte del Comune. Il presente statuto e i regolamenti comunali disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni, nonché le modalità di vigilanza e di controllo sulle gestioni in economia, in concessione a terzi, a mezzo di società di capitale, gestioni attribuite ad associazioni o fondazioni, predisponendo per tutte le gestioni forme di controllo da parte degli utenti.
Art. 57-bis
Azienda speciale

1. Gli amministratori dell'azienda sono nominati dal sindaco fra tecnici ed esperti del settore, di assoluta probità, sulla base di "curricula" personali che evidenzino le capacità dei candidati; i "curricula" sono resi pubblici.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri, non superiore a 5, compreso il presidente. La nomina del presidente è fatta prima di quella degli altri membri del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore dell'azienda speciale viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina, altresì, le ipotesi di revoca.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto. Lo statuto è approvato dal consiglio comunale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda. Qualora il consiglio comunale intenda discostarsi dalla proposta deve previamente sentire il consiglio d'amministrazione del-l'azienda e successivamente specificare i motivi per cui si discosta dalla proposta.
5. Lo statuto dell'azienda dovrà fra l'altro individuare, nell'ambito fissato dalla legge, gli atti fondamentali del-l'azienda che dovrà approvare la giunta.
Articolo 57-ter
Istituzione

1. La deliberazione di costituzione dell'istituzione, assunta dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, conferisce il capitale di dotazione, determina gli ulteriori apporti finanziari del Comune, indica i beni patrimoniali, i mezzi e il personale trasferiti, individua gli atti fondamentali nell'ambito fissato dalla legge ed è accompagnata da uno studio di fattibilità, che indichi analiticamente le previsioni sul fabbisogno dei servizi e sui costi, determini le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stimi le entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
2. Alla deliberazione è allegato lo statuto, che determina la costituzione e le attribuzioni degli organi, il regime contabile autonomo, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di verifica dei risultati di gestione, di controllo economico-contabile da parte dei revisori dei conti e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione.
3. Le istituzioni dispongono di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
4. La giunta approva gli atti fondamentali dell'istituzione, individuati dallo statuto della medesima.
5. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è stabilita dalla vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
6. L'istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni aventi fini sociali, anche attraverso convenzioni su aspetti specifici del servizio.
Art. 57-quater
Organi dell'istituzione

1. Il consiglio d'amministrazione dell'istituzione è nominato dal sindaco ed è composto da 5 membri, incluso il presidente designato tra i componenti del consiglio, dura in carica per un periodo non superiore alla durata effettiva del mandato elettorale del sindaco medesimo. Un membro del consiglio d'amministrazione deve essere rappresentante di organizzazioni di volontariato, le cui finalità siano inerenti a quelle dell'istituzione stessa. Il presidente e i consiglieri percepiscono un'indennità la cui misura è stabilita dallo statuto dell'istituzione.
2. Il consiglio d'amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dallo statuto dell'istituzione. Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione dare attuazione agli obiettivi assunti e agli indirizzi espressi dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrano nella competenza gestionale del direttore.
3. Il presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Lo statuto dell'istituzione prevede gli ulteriori compiti del presidente.
4. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco per un periodo non superiore alla durata effettiva del mandato elettorale del sindaco medesimo e può essere riconfermato. Il direttore è scelto fra i dipendenti del Comune o è assunto con contratto di diritto pubblico o di diritto privato.
5. Lo statuto dell'istituzione dispone in modo che le competenze di gestione del direttore siano adeguate alla responsabilità gestionale prevista dalla legge. Il direttore raccorda la propria azione amministrativa al responsabile della struttura organizzativa gestionale comunale, nella cui sfera di attribuzioni si rapporta l'istituzione.
Art. 57-quinquies
Revoca

1. Il sindaco, quando riscontra nei servizi pubblici locali irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, nei casi di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o della gestione, nonché per cause di sopraggiunto conflitto di interesse od incompatibilità, dispone la revoca degli amministratori responsabili di nomina comunale.
2. La revoca deve essere adeguatamente motivata e va preceduta da formale contestazione agli amministratori almeno 10 giorni prima dell'adozione della revoca medesima; gli amministratori possono presentare memorie scritte fino a 5 giorni prima.
Art. 58
Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (articoli da 24 a 27), come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 i seguenti strumenti:
a)  la convenzione tra comuni e tra comuni e provincia;
b)  il consorzio tra comuni e la provincia e/o tra enti locali diversi;
c)  l'accordo di programma.
2. La deliberazione consiliare, che autorizza la partecipazione ad enti o consorzi o approva convenzioni, unioni o altre forme di collaborazione, regola i presupposti, le finalità, il funzionamento e il finanziamento e provvede affinché la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficenza, efficacia, economicità e partecipazione.
3. I rappresentanti del Comune, per la cui nomina si applica l'art. 26 della legge regionale n. 7/92, debbono possedere i requisiti di competenza tecnica o amministrativa e quelli per la nomina a consigliere comunale.
Art. 58 bis
Il consiglio comunale dei ragazzi

1. E' istituito il consiglio comunale dei ragazzi.
2. Esso promuove la partecipazione dei bambini aventi età inferiore a 13 anni e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.
3. Con apposito regolamento il consiglio comunale ne detta le modalità di istituzione e di funzionamento, nonché di elezione del sindaco dei ragazzi.
Titolo VI
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 59
Principi generali

1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla sfera burocratica.
2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché dal buon andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.
3. Particolare cura è riservata all'applicazione della legge regionale n. 10/91, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nonché ai relativi regolamenti attuativi.
Art. 60
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici del Comune sono ordinati in strutture organizzative gestionali, per aree e materie omogenee attribuite in via esclusiva, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di operare con la massima efficienza e di conseguire la maggiore efficacia dell'azione amministrativa; dette strutture possono ripartirsi in articolazioni interne, secondo l'organizzazione disposta dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla giunta municipale nel rispetto dei principi o criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.
2. I responsabili di tali strutture organizzative gestionali sono scelti secondo criteri di merito e professionalità; la nomina e la revoca sono riservate alla competenza del sindaco, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina la dotazione organica complessiva del Comune, per contingenti complessivi delle varie categorie contrattuali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative gestionali ai compiti ed ai programmi dell'amministrazione, e può ulteriormente specificare le attribuzioni e i compiti dei responsabili di tali strutture.
4. Il regolamento individua le strutture organizzative gestionali a carattere ordinario e può prevedere l'istituzione di speciali uffici a gestione autonoma, eventualmente anche a carattere temporaneo, per espletare particolari attività, o per affrontare specifiche problematiche, ovvero per perseguire speciali obiettivi, oppure per assolvere a funzioni di staff; la direzione di tali uffici autonomi è affidata dal sindaco, anche con incarichi esterni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare.
5. Spettano agli organi di governo del Comune i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. I poteri di indirizzo si esercitano attraverso la selezione di valori, la definizione degli obiettivi prioritari, la programmazione dei tempi e l'assegnazione delle risorse; i poteri di controllo comportano:
a) la comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse umane e strumentali messe a disposizione di ogni singola struttura;
b) la verifica della coerenza dell'azione amministrativa ed il monitoraggio circa la conformità dell'andamento dell'attività gestionale rispetto agli atti di indirizzo ed alle direttive.
6. Ai responsabili delle strutture organizzative gestionali è inibito l'esercizio dei poteri spettanti agli organi di governo, fatte salve le deleghe consentite dalla normativa vigente.
7. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete ai responsabili delle strutture organizzative gestionali ordinarie e degli eventuali uffici autonomi, cui sono attribuiti i poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e sono riservati atti - che possono anche impegnare il Comune verso l'esterno - non suscettibili di adozione, revoca, riforma, avocazione da parte degli organi di governo, del segretario generale e del direttore generale.
8. I suddetti responsabili gestionali rispondono dei risultati della propria attività, esercitano le funzioni di direzione dei processi e di coordinamento dei relativi procedimenti e sono competenti per la formazione e l'emanazione degli atti conseguenti; restano ferme le prerogative attribuite dalla legge e dall'ordinamento interno del Comune agli organi di governo, al segretario generale ed al direttore generale.
Art. 61
Il segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario generale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato. La legge dello Stato ed i contratti di categoria disciplinano l'intera materia relativa al segretario comunale.
2. Il segretario comunale, in qualità di capo del personale:
a)  dirige e coordina gli uffici comunali;
b)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;
c)  cura l'attuazione dei provvedimenti.
Il segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme del presente statuto e nel rispetto dei regolamenti con potestà di iniziativa e di autonomia di scelta degli strumenti operativi.
Art. 62
Competenze gestionali e di direzione

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, nonché quelle conferitegli dal sindaco.
Art. 63
Attribuzioni consultive e di garanzia

1. Il segretario comunale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:
a)  partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle sedute e di quelli delle deliberazioni a mezzo di personale comunale;
b)  formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnico-giuridico agli organi collegiali e al sindaco;
c)  collabora con le commissioni di studio e di lavoro;
d)  coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;
e)  verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e dei servizi e del personale ad essi proposto;
f)  riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16 della legge regionale n. 7/92;
g)  cura, a mezzo di personale comunale, la pubblicazione delle deliberazioni, su conforme dichiarazione del messo, nonché l'avvenuta esecutività;
h)  al segretario comunale è attribuita l'esclusiva competenza di rogare i contratti del Comune;
i)  riceve istanze, petizioni, proposte e richieste di referendum;
j)  verbalizza il giuramento degli assessori;
k)  comunica all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali l'omissione degli atti previsti dall'art. 19 della legge regionale n. 7/92.
2. Al segretario comunale può essere conferito dal sindaco, previa deliberazione della giunta, l'incarico di direttore generale.
Art. 64
Vice segretario

1. Il vice segretario comunale, la cui nomina e i requisiti sono disciplinati dal regolamento, coadiuva e sostituisce il segretario nei casi di assenza o impedimento, fatte salve le diverse disposizioni di legge. Ne svolge le funzioni vicarie e quelle delegate dal segretario o dai regolamenti comunali.
2. Può ricoprire tale carica colui il quale è in possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.
Art. 64bis
Il direttore generale

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare un direttore generale sulla base delle previsioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 65
Gruppo di coordinamento

1. E' istituito il gruppo di coordinamento composto:
a)  dal segretario comunale che lo presiede;
b)  dai responsabili di settore o di aree funzionali.
2. Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire:
a)  l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici e servizi;
b)  nei casi dubbi definire le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti;
c)  uniformare le scelte gestionali tra le aree.
Art. 66
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
-  organizzazione del lavoro per progetti/obiettivi e per programmi;
-  individuazione della responsabilità in relazione all'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;
-  superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione ai carichi di lavoro.
2. L'attività amministrativa si articola in aree omogenee affidate al dipendente apicale; le aree, a loro volta, si articolano in uffici e servizi che, di regola, costituiscono l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e il cui capo è responsabile del procedimento, con i compiti e le responsabilità attribuiti dalle leggi vigenti e dall'apposito regolamento.
3. L'organizzazione dell'attività amministrativa è disciplinata dal regolamento che individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.
Art. 67
Personale

1.  I dipendenti comunali sono all'esclusivo servizio della collettività.
2.  Il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento professionale del personale è stabilito dalle leggi vigenti, dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dagli accordi decentrati integrativi e dal contratto individuale.
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, anche l'effettuazione di appositi corsi; tende, altresì, al perseguimento di una maggiore responsabilizzazione del personale.
2. Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, il Comune disciplina con appositi regolamenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi, informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. Il regolamento organico deve in ogni caso disciplinare:
a)  l'organizzazione degli uffici e servizi;
b)  le procedure per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale;
c) i diritti, i doveri, le sanzioni, le responsabilità e le relative procedure, i limiti, le condizioni, le modalità, le incompatibilità relative a prestazioni d'opera che non comportino conflitti di interesse, in favore di altri enti e l'eventuale incentivazione per particolari prestazioni professionali resi al Comune;
d)  le modalità organizzative per il funzionamento della commissione di disciplina;
e)  le modalità per garantire ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali;
f)  le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati;
g)  le modalità di coordinamento tra il segretario comunale e i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, anche attraverso periodiche conferenze di servizio.
4. Vanno fatte salve le modalità e i criteri per la nomina della commissioni giudicatrici, così come previsto dalle presenti leggi.
5. Spetta ai responsabili delle posizioni organizzative, la direzione delle strutture organizzative gestionali, secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari responsabili.
6. Ai responsabili delle posizioni organizzative sono attribuite le competenze di cui alle leggi vigenti, secondo le previsioni del presente statuto e dei regolamenti dell'ente.
Essi sono direttamente responsabili in relazione agli obbiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficenza della gestione.
Art. 68
Responsabilità

1. Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge.
2. Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirli, salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.
Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato, si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma, qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione, ovvero per quanto non coperto dalla stessa.
Art. 69
Proposte e pareri

1. I pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000, sono resi dal funzionario che è proposto alla struttura gestionale o da chi formalmente lo sostituisce, anche se non rivesta la qualifica di funzionario, fermo restando, in questo caso, la loro rilevanza interna al procedimento.
Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto, riproducendo in modo integrale il parere negativo.
Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto, ovvero allegato all'atto copia del parere menzionato.
2. Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni e ordini del giorno e per ogni altro atto di natura politica o procedimentale che non comporti o modifichi impegni di spesa od oneri anche indiretti.
3. Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, delle motivazioni della scelta, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari e dei modi per raggiungere i fini, dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta: per gli altri di mera gestione e per quelli di esecuzione di altri atti deliberativi, dagli organi burocratici; per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo, promozione ed iniziativa, dagli organi politici.
4. I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta, per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri.
Qualora la proposta non sia formulata con i requisiti di cui al comma precedente o non sia di competenza dell'organo adito, il relativo presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario, immediata comunicazione al richiedente.
Titolo VII
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 70
Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite nell'ambito della legge sulla finanza pubblica. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.
2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3. Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art. 71
Bilancio e conto consuntivo

1. Il Comune delibera, entro i termini fissati dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
2. La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale, corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana, articolata per programmi e servizi. Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali, lo schema è predisposto dalla giunta in base alle direttive e agli indirizzi elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.
3. I risultati della gestione annuale, sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di un'allegata relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 72
Demanio - Patrimonio - Inventario

1. Il Comune ha un proprio demanio disciplinato dalla legge. I beni patrimoniali possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità stabilite nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta. Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali.
2. Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari. Negli inventari devono essere descritti: i beni demaniali, i beni patrimoniali disponibili e indisponibili, mobili e immobili.
Art. 73
Attività contrattuale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento dei servizi, il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento.
Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni il Comune provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio.
3. La determinazione del responsabile del servizio deve indicare:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente.
4. Gli atti di cui al comma 2, che sono rogati dal segretario comunale.
Art. 74
I revisori dei conti e la revisione economico-finanziaria

1. Per il collegio di revisione economico-finanziaria valgono le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge; l'elezione dei componenti ha luogo con le modalità e per la durata di cui alla vigente normativa di legge.
2. Il regolamento di contabilità, negli ambiti fissati dalle disposizioni di legge, disciplina le funzioni, le modalità di funzionamento, le procedure in caso di incompatibilità, dimissioni, decadenza, revoca dei revisori e di sollecita reintegrazione del collegio.
3. Il compenso annuale dei revisori è determinato, nei limiti fissati dalla legge e per tutta la durata dell'incarico, dall'organo competente all'elezione ed all'atto della stessa.
Art. 75
Controllo di gestione

1. La verifica dei risultati prefissati nella relazione previsionale e programmatica deve tener conto dei mezzi impiegati e della quantità e della qualità dei servizi e delle attività resi alla comunità, inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni.
2. La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre alla cennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dell'organizzazione dei servizi.
3. L'organo di revisione effettua controlli periodici e qualora i dati facciano prevedere un disavanzo o uno squilibrio di bilancio, riferisce al consiglio il quale, nei modi e termini di legge, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
4. Il regolamento di contabilità dovrà prevedere apposite metodologie, idonee a consentire la valutazione della gestione e lo stato di attuazione dei programmi.
Titolo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 76
Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa del Comune comporta l'abrogazione di ogni norma prevista dallo statuto con esse incompatibili e l'obbligo di adeguare lo statuto stesso alle nuove leggi entro 120 giorni dalla loro entrata in vigore.
2. Ogni modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 14 consiglieri. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione dovrà essere ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni e le modifiche si intendono approvate se si ottiene per 2 volte il voto favorevole di 11 consiglieri. Tale norma vale anche in sede di approvazione di nuovo statuto.
3. Lo statuto o eventuali modifiche di esso entrano in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio del Comune, indipendentemente da ogni altro tipo di diffusione.
Art. 77
Efficacia

1. Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica. L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie. L'ambito parziale di efficacia del presente statuto è dato dal territorio comunale.
N.B.: Il presente statuto è pubblicato senza gli allegati
(2005.33.2141)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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