REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 OTTOBRE 2005 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 29 gennaio 2004, n. 2.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 degli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza e/o alla tutela della Regione.

AI COLLEGI DEI REVISORI DI ENTI ED AZIENDE REGIONALI
e, p.c al presidente della regione 

AGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
La presente circolare riguarda gli istituti, enti ed aziende sottoposti a tutela e vigilanza della Regione che adottano il sistema di contabilità finanziaria.
Con l'approssimarsi dell'esercizio finanziario 2004, questa Amministrazione ritiene opportuno fornire agli organi in indirizzo, che svolgono l'attività di revisione presso gli enti e le aziende sottoposti a tutela e vigilanza della Regione, alcuni orientamenti in ordine al controllo da operare sul bilancio di previsione, al fine di garantire la compatibilità di detto documento contabile sia con la pertinente normativa contabile sia con le direttive ed i vincoli derivanti dalla programmazione regionale.
I presenti indirizzi sono informati al principio di una gestione finanziaria che tenga conto delle risorse effettivamente acquisibili, quale valido strumento di programmazione; ciò anche in considerazione delle disposizioni della legge regionale n. 4/2003 che prevede riduzioni dei livelli di spesa anche per l'anno 2004, previa valutazione delle reali esigenze degli enti. In tale direzione è necessario operare una generale riduzione delle spese di funzionamento insieme ad una maggiore attivazione delle fonti di finanziamento autonomo con l'obiettivo di liberare risorse da destinare agli interventi che qualifichino la presenza delle istituzioni nel territorio.
Le predisposizione del bilancio per l'esercizio 2004 deve rispettare le condizioni essenziali di seguito riportate:
1)  le previsioni delle entrate dovranno essere definite sulla base delle risorse effettivamente acquisibili;
2)  le entrate autonome dovranno pervenire almeno ai livelli fissati dall'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 4/2003;
3) le spese correnti dovranno rispettare i vincoli di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 4/2003;
4)  le previsioni di spesa in conto capitale dovranno riguardare interventi realmente attivabili nel corso dell'esercizio 2004.
La presente circolare muove, altresì, dall'esigenza di compendiare le principali novità, numerose ed importanti, introdotte con le ultime due leggi finanziarie regionali nn. 2/2002 e 4/2003.
Entrate
Le entrate effettivamente acquisibili sono quelle derivanti dall'applicazione di strumenti normativi già operanti, escludendosi quindi quelle aventi carattere aleatorio.
Le entrate relative a trasferimenti della Regione siciliana non predeterminate per legge, prima dell'assegnazione definitiva (approvazione del bilancio regionale se sussiste un capitolo specificatamente dedicato o assegnazione anche mediante apposito piano di riparto qualora il bilancio regionale preveda un capitolo cumulativo), devono prudentemente essere ridotte del 5% rispetto all'assegnazione definitiva dell'esercizio finanziario 2003, fatte salve diverse specifiche motivate istruzioni fornite dagli Assessorati competenti all'erogazione delle risorse.
Si ricorda che il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, impone che le entrate autonome degli enti nell'esercizio 2004 siano non inferiori a quelle accertate nell'esercizio 2001 maggiorate del 10%; pertanto, posto pari a 100 il totale delle entrate autonome accertate nell'esercizio 2001 sulla base del relativo conto consuntivo, il bilancio di previsione per l'anno 2004 deve prevedere un ammontare complessivo per detto aggregato maggiore o uguale a 110.
Nel caso in cui alla fine della gestione 2004 non sia stato rispettato detto vincolo, il trasferimento regionale relativo al 2005 per contributi senza vincolo di specifica destinazione subirà una decurtazione secondo le modalità specificate nella circolare n. 24 del 10 dicembre 2003 (par. 3). Ove il suddetto obiettivo venga, invece, raggiunto, ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nell'erogazione della seconda semestralità del contributo regionale per l'anno 2005, l'Amministrazione regionale (in premessa di un avanzo di amministrazione utilizzabile da trattenere) ridurrà la trattenuta da operare ai sensi del comma 6 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni.
E' necessario, quindi, che l'ente tenga conto di tale obbligo fin dalla predisposizione del documento previsionale. Per maggiori dettagli si rimanda alla recente circolare n. 24 del 10 dicembre 2003, esplicativa delle disposizioni in questione, già citata.
Al fine di poter meglio verificare il rispetto delle disposizioni in questione, sia da parte degli organi degli enti (di amministrazione e di controllo) sia parte degli Assessorati regionali cui compete la vigilanza, ed, altresì, al fine di dare opportuna visibilità ai fenomeni aziendali ed ai fatti gestionali da cui promanano le entrate in questione, si suggerisce agli enti, qualora possibile, di individuare opportunamente le entrate autonome con specifici capitoli chiaramente identificati che non rechino commistioni con entrate di altra natura.
Spese
Nel rispetto della legislazione vigente, gli enti e le aziende sono invitati a valutare le effettive possibilità di spesa per la formulazione delle proposte di bilancio. Il singolo ente dovrà procedere ad un riesame puntuale delle effettive esigenze di spesa con particolare riguardo a quelle relativamente flessibili o non predeterminate per legge.
Si ricorda che il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, impone che le spese per acquisto di beni e servizi degli enti, nell'esercizio 2004, siano non superiori a quelle impegnate nell'esercizio 2001, ridotte del 10%; pertanto, posto pari a 100 il totale delle spese in questione impegnate nell'esercizio 2001 sulla base del relativo conto consuntivo, il bilancio di previsione per l'anno 2004 deve prevedere un ammontare complessivo per detto aggregato non maggiore di 90.
Nel caso in cui alla fine della gestione 2004 non sia stato rispettato detto vincolo, il trasferimento regionale relativo al 2005 per contributi senza vincolo di specifica destinazione subirà una decurtazione secondo le modalità specificate nella circolare n. 24 del 10 dicembre 2003 (par. 3). Ove il suddetto obiettivo venga, invece, raggiunto, ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nell'erogazione della seconda semestralità del contributo regionale per l'anno 2005, l'Amministrazione regionale (in premessa di un avanzo di amministrazione utilizzabile da trattenere) opererà come nell'ipotesi dell'aumento delle entrate autonome.
E' necessario, quindi, che l'ente tenga conto anche di tale obbligo fin dalla predisposizione del documento previsionale. Per maggiori dettagli, si rimanda alla recente circolare esplicativa delle disposizioni in questione n. 24 del 10 dicembre 2003.
Riguardo alle spese per stipendi ed altri assegni fissi al personale, con riferimento alla situazione esistente alla data del 30 giugno 2003, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, le previsioni dovranno tenere conto:
-  dell'organico esistente;
-  dello stato di attuazione dell'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale, introdotto con l'art. 42 della legge regionale n. 10/99;
- degli eventuali oneri per il personale da assumere in base a specifiche autorizzazioni legislative, stante l'attuale blocco dei concorsi, in relazione al momento previsto per l'assunzione.
Nella qualificazione della spesa in argomento, gli enti che applicano i contratti collettivi del personale regionale dovranno tenere conto, giusta disposizione del comma 5 dell'art. 3 del decreto presidenziale n. 10 del 22 giugno 2001, delle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dell'art. 14 del contratto collettivo regionale per l'area dirigenza.
Si ricorda che la circolare n. 10 del 7 dicembre 2001 ha raccomandato, in attuazione delle nuove disposizioni testè citate, di istituire due distinti capitoli per la gestione del salario accessorio, ex F.E.S.: uno per il personale che fa capo al "Comparto"ed uno per la dirigenza.
A parte dovranno essere evidenziate le spese per oneri sociali a carico dell'ente e quelle per l'accantonamento per l'indennità di fine rapporto in maturazione nell'anno 2004.
Quanto sopra, fermo restando l'applicazione dell'art. 31 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al limite massimo di oneri per il personale degli enti che può gravare sul bilancio regionale.
In allegato al bilancio l'ente regionale dovrà fornire la dimostrazione quantitativa di tutti gli oneri in questione indicando la consistenza numerica del personale.
Gli stanziamenti relativi alle spese per missioni, oltre ad essere considerati ai fini del rispetto dei limiti previsti per le spese di funzionamento, di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 4/2003 sopra ricordati, dovranno essere contenuti il più possibile, in quanto dette spese, a differenza delle altre spese il personale, risultano normalmente in larga misura comprimibili.
Si ricorda che anche per l'esercizio 2004 continuano ad operare per gli enti ed aziende sottoposti a vigilanza, controllo o tutela della Regione le disposizioni del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che impongono la riduzione dei compensi agli organi della misura del 10% rispetto a quanto stabilito all'atto dell'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 2/2002.
Gli stanziamenti dei capitoli di spesa in conto capitale dovranno riportare le previsioni riferite a risorse effettivamente acquisibili ed attivabili nell'anno 2004.
Residui
Si è avuto modo di rilevare, in sede di esame dei bilanci di previsione, che non sempre i residui attivi e passivi vengono riportati correttamente nel documento contabile. Appare utile, pertanto, fornire alcune indicazioni al riguardo.
Nei capitoli di entrata riguardanti le ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali operate dall'ente, a carico dei lavoratori dipendenti e di altri percipienti di compensi, non devono sussistere residui attivi, atteso che le modalità di erogazione dei compensi in parola vietano la formazione dei residui stessi.
Per quanto riguarda i residui passivi, gli enti devono rispettare, tra l'altro, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, che vietano la formazione di residui passivi per le spese relative agli organi, agli stipendi e agli altri assegni fissi al personale, a pensioni e ad assegni congeneri.
Fondo di riserva
Ove non sia diversamente stabilito da speciali norme di settore, il fondo di riserva deve essere determinato nella misura compresa tra l'1% ed il 3% delle spese correnti.
Si ritiene opportuno ricordare che le disponibilità di detto fondo riducono la rigidità del bacino di previsione adottato rispetto a sopravvenute esigenze di spesa.
Infatti, il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni prevede che "le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende ed istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.".
Risultato di amministrazione
Dall'esame degli elaborati contabili degli enti è emerso che non sempre gli stessi tengono conto delle disposizioni del comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, relative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione: detta norma ha recentemente registrato numerosi interventi del legislatore, di modifica, integrazione o deroga, in ultimo con la legge finanziaria per l'anno 2003 (legge regionale 16 aprile 2003, n. 4).
Pertanto, nel sottolineare l'importanza delle sopra richiamate disposizioni sia per la finanza regionale sia ai fini della corretta predisposizione del documento contabile previsionabile ed infine per la corretta gestione delle risorse degli enti anche per l'esercizio 2004, si rimanda alla recente circolare n. 24 del 10 dicembre 2003 esplicativa dell'intera problematica.
In questa sede si deve ribadire la necessità che gli enti predispongano quale allegato al bilancio di previsione sia il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2003 secondo le consuete procedure contabili, sia il prospetto dimostrativo della destinazione dell'eventuale avanzo di amministrazione, secondo il prospetto allegato alla testè richiamata circolare n. 24 del 10 dicembre 2003.
Nel conto finanziario del bilancio di previsione 2004 gli enti dovranno indicare tra le entrate il presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2003 e, tra le uscite, i capitoli di spesa ove allocare gli stanziamenti delle obbligatorie riassegnazioni per le perenzioni e per quant'altro sopra indicato; nell'ipotesi in cui residuasse ancora una disponibilità finanziaria, questa dovrà essere allocata nelle uscite in un apposito "Fondo avanzo", che coinciderà con l'importo della decurtazione che verrà operata sulla seconda semestralità.
Qualora l'esercizio corrente dovesse presuntivamente chiudersi con un risultato di amministrazione negativo (disavanzo di amministrazione), il bilancio di previsione per l'esercizio 2004 deve indicare detta posta quale prima voce delle uscite e deve, altresì, prevedere il riassorbimento o la copertura dello stesso; l'organo deliberante deve specificare le modalità adottate per pervenire alla completa copertura dello stesso attraverso adeguato commento nei pertinenti documenti accompagnatori del bilancio, mentre il collegio dei revisori dei conti deve fornire nella relazione di competenza le proprie considerazioni in ordine alla congruità ed attendibilità della copertura finanziaria individuata dall'organo deliberante.
Allegati
Dalla considerazione che gli allegati al bilancio di previsione in quanto tali formano parte integrante del documento contabile e rappresentano elementi costitutivi dell'atto amministrativo di approvazione del bilancio discende la necessità, peraltro talvolta disattesa, che gli allegati medesimi vengano tutti predisposti con la massima cura, che vi sia una piena rispondenza tra i dati in essi contenuti ed il documento finanziario e che accompagnino quest'ultimo in tutte le fasi del procedimento interno alldi approvazione del bilancio, fin dalla proposta di atto deliberativo predisposto dagli uffici, fatta naturalmente eccezione per la relazione del collegio dei revisori dei conti che ha una sua specifica funzione e quindi una conseguenziale collocazione in detto procedimento.
Si ritiene opportuno quindi sensibilizzare gli organi degli enti, sia di amministrazione sia di controllo, affinché dedichino la massima attenzione alla completezza della documentazione e al rispetto degli aspetti procedurali prescritti dalla legge.
Oltre agli allegati fin qui richiamati, prospetti relativi all'organico e alle spese per il personale (stipendi, retribuzioni accessorie, oneri riflessi, indennità di fine rapporto etc.), prospetto per la determinazione del risultato di amministrazione, prospetto della destinazione dell'avanzo di amministrazione (ove esistente), gli enti destinatari della presente circolare dovranno predisporre tutti quei documenti previsti obbligatoriamente dalle norme di settore o specificatamente richiesti dagli Assessorati che esercitano la vigilanza amministrativa, nonché quegli altri ritenuti dagli enti stessi utili o necessari supporti alla migliore chiarezza del documento contabile.
Si ritiene opportuno in questa sede di richiamare anche, i seguenti documenti.
La consueta relazione di accompagnamento degli organi di amministrazione dell'ente che fornisce, tra l'altro, utili elementi sui criteri e le modalità di formazione delle previsioni delle entrate e delle spese, oltre a dare conto delle principali criticità e peculiarità del documento in questione.
La relazione del collegio dei revisori, che rappresenta, tra l'altro, un supporto tecnico essenziale per la formazione della volontà dell'organo deliberante dell'ente: su tale punto si ritiene opportuno richiamare un parere recentemente reso con nota prot. n. 15640/113.2003.11 del 18 settembre 2003 dell'U.L.L.R.S. in ordine alle conseguenze della mancanza del parere dell'organo di revisione interno sulla legittimità delle delibere dei consigli di amministrazione degli II.AA.C.P. di approvazione dei documenti contabili. I dipartimenti regionali che leggono per conoscenza vogliano valutare l'estensibilità di detta conclusione dell'U.L.L.R.S. ai casi assimilabili alla fattispecie ivi esaminata.
Cenno particolare merita la relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio di previsione, i cui contenuti sono indicati dai commi 2 e 2bis dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2000, aggiunti rispettivamente con l'art. 21 della legge regionale n. 2/2002 e con l'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 4/2003.
Si rinvia alle circolari esplicative delle disposizioni legislative richiamate, rispettivamente circolare n. 1 del 23 gennaio 2003 e n. 24 del 10 dicembre 2003, ai fini dei dettagli necessari per predisporre la relazione in questione in maniera rispondente alle norme di legge.
Qui si ritiene necessario ribadire la necessità e la centralità del documento in questione nel complesso processo di assegnazione degli obiettivi agli enti vigilati da parte del Governo regionale, istituito con i commi da 2 ter a 2sexies del citato art. 17 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Come meglio spiegato nella citata circolare n. 24 del 10 dicembre 2003, detto percorso coinvolge l'organo di vigilanza amministrativa, l'Assessorato del bilancio e delle finanze e le figure apicali degli enti vigilati (sia di indirizzo politico-amministrativo, sia con responsabilità amministrativo-gestionale).
La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'ente rappresenta lo strumento più appropriato dal quale partire per la definizione di obiettivi che risultino al contempo strategicamente validi e realisticamente perseguibili; essa costituisce, altresì, la prima indispensabile fase del nuovo percorso delineato dal legislatore.
L'Assessorato del bilancio e delle finanze, pertanto, in ossequio alle disposizioni del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni, non potrà rendere favorevolmente il proprio parere in presenza di un bilancio di previsione che, sebbene approvato dall'ente in conformità alla normativa contabile, sia corredato da una relazione previsionale e programmatica che non sviluppi adeguatamente tutti i punti richiesti.
Si ricorda infine che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come recepita nell'ordinamento regionale con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7, l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento "deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante"; detto documento deve contenere l'indicazione, con le modalità previste dalle stesse norme, dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei lavori stessi.
Gli Assessorati che leggono per conoscenza, oltre a voler trasmettere la presente agli enti sottoposti alla propria vigilanza, vorranno impartire agli stessi le disposizioni che riterranno opportune per l'osservanza degli indirizzi sopra delineati, da comunicare per opportuna conoscenza anche a questo ramo di Amministrazione.
I signori revisori vorranno attivarsi affinché gli enti seguano le indicazioni sopra espresse, avvertendo sin d'ora che questa Amministrazione non esprimerà positivamente il proprio parere sui bilanci redatti in maniera difforme dagli indirizzi qui formulati.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione. sicilia.it/bilancio/index.htm e potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: PAGANO 

(2005.37.2326)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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