REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 OTTOBRE 2005 - N. 42
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 2 aprile 2003, n. 13.
Legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, art. 27: controllo e monitoraggio della spesa pubblica.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AGLI ASSESSORI REGIONALI
AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SPECIALI
ALL'ISPETTORE GENERALE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
ALLE AREE ED AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DELLA REGIONE SICILIANA
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI PRESSO GLI ENTI REGIONALI
ALL'AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE
e, p.c.  alla corte dei conti - sezione di controllo 

1. Premessa
L'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, ha introdotto disposizioni mirate al puntuale rispetto dei limiti delle autorizzazioni di spesa, normativamente previste, iscritte nel bilancio di previsione della Regione.
Le nuove norme prevedono adempimenti articolati tali da consentire, nel rispetto delle attribuzioni delle amministrazioni interessate e degli uffici ed organi vigilanti, il costante mantenimento della spesa entro i limiti sopra specificati, indispensabile premessa per la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche.
Completano il nuovo contesto normativo lo stretto monitoraggio degli andamenti attuali e prospettici della finanza pubblica e quindi la previsione di un eventuale intervento del Governo per correggere detti andamenti.
La legge regionale in questione fa seguito all'introduzione di analoghe norme statali: si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 246 del 31 ottobre 2002. Lo Stato ha applicato dette nuove disposizioni già durante l'esercizio finanziario 2002: si segnalano al riguardo il D.P.C.M. del 29 novembre 2002, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002 e la circolare applicativa del predetto decreto ministeriale n. 42 del 2 dicembre 2002.
E' da dire comunque che le necessità avvertite dal legislatore nell'emanazione delle norme in questione hanno avuto un momento di preventiva presa di coscienza del problema della vigilanza e del controllo della finanza pubblica, ora risolto legislativamente, con l'emanazione della circolare n. 7, prot. n. 14513, del 27 maggio 2002, a firma del Presidente della Regione e dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con la quale si era ribadito l'obbligo di comunicare alle competenti ragionerie centrali e, quindi, all'Assessorato del bilancio, i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali sarebbero potuti derivare nel futuro oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
E' opportuno in questa sede precisare che le sopra richiamate disposizioni statali non trovano applicazione nel territorio della Regione proprio in ragione dell'emanazione del citato art. 27 della legge regionale n. 23/2002.
2. Controllo della spesa pubblica
Fondamentale innovazione della nuova normativa è che gli atti di qualsiasi specie (come meglio di seguito specificato) producono effetti solo entro i limiti delle relative autorizzazioni legislative di spesa, così come iscritte nel bilancio di previsione della Regione: il soggetto che verifica l'esistenza dei presupposti finanziari dell'atto è la competente ragioneria centrale.
Il primo comma dell'art. 27 considera "qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa comportare oneri, diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione, anche di esercizi futuri", nelle più varie forme e per qualsiasi finalità. Si fa riferimento, oltre ai decreti ed ai titoli di spesa, anche a qualsiasi direttiva, circolare, semplice nota o altro, purché idonea a determinare oneri a carico del bilancio regionale; oneri che possono essere certi o solo eventuali, attuali o anche solo futuri, diretti o indiretti.
Il requisito della effettiva iscrizione in bilancio delle somme, ovviamente, non vale per gli effetti finanziari ricadenti negli esercizi futuri.
Detti atti devono essere trasmessi preventivamente dalle amministrazioni che li emanano alle ragionerie centrali di riferimento, corredati di una scheda conforme al modello allegato (allegato A) che indichi l'ammontare degli oneri previsti per ciascuno degli esercizi finanziari interessati.
Nulla è innovato, quindi, per le modalità di predisposizione e per l'iter dei provvedimenti di impegno di spesa e di pagamento, nonché per tutti quegli atti che non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
Le ragionerie centrali effettuano i controlli di propria competenza anche riguardo agli effetti finanziari del provvedimento indicati nella scheda (esattezza delle quantificazioni, congruità delle stime sulla base dei dati forniti dall'amministrazione, indicazione degli esercizi finanziari di riferimento etc.) verificando, altresì, la corretta indicazione e l'eventuale esistenza della copertura finanziaria.
Superati i controlli, le ragionerie centrali provvedono ad annotare nella apposita procedura del sistema informativo gli oneri indicati nelle schede, dandone comunicazione all'Assessorato competente.
L'annotazione contabile determina una memoria di cui tenere conto, insieme agli impegni di spesa e alle prenotazioni di impegno, ai fini del rispetto dei limiti delle autorizzazioni di spesa.
Qualsiasi eventuale modifica, in seguito apportata ai suddetti atti, che comportasse variazioni relativamente agli oneri o agli esercizi finanziari o al capitolo interessati, dovrà essere comunicata alla ragioneria centrale con l'invio di una nuova scheda contenente i dati finanziari aggiornati.
Le ragionerie centrali dovranno comunicare tempestivamente al dipartimento regionale bilancio e tesoro, per ciascun provvedimento legislativo, l'avvenuto raggiungimento del limite di spesa autorizzato, individuato nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale e/o nelle relative autorizzazioni legislative di spesa.
Il comma 1 disciplina, infine, l'eventualità dell'omessa comunicazione da parte delle amministrazioni: può configurarsi, infatti, l'ipotesi che alcuni atti comportanti oneri, anche solo eventuali o futuri, non siano stati trasmessi alla ragioneria centrale prima della loro emanazione e, successivamente, la medesima ragioneria ne venga a conoscenza (ad esempio attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero attraverso richiami fatti nelle premesse di atti successivi). In simili casi i dirigenti delle ragionerie centrali hanno l'obbligo di informare l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e l'Assessore competente per l'accertamento delle responsabilità, previa acquisizione della necessaria documentazione corredata dalla relativa scheda.
3. Controllo della spesa negli enti vigilati
Le disposizioni del comma 2 assoggettano al controllo e al monitoraggio della spesa anche gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione. I soggetti, gli uffici o i centri di responsabilità che gestiscono le spese dell'ente devono corredare ogni atto avente le caratteristiche sopra specificate con la scheda degli oneri conforme al modello allegato (allegato B), per l'invio degli atti all'ufficio di ragioneria. I collegi sindacali o dei revisori dei conti di detti enti vigileranno sull'attuazione delle nuove modalità di predisposizione degli atti comportanti spese e sulla corretta redazione delle schede di corredo.
Le comunicazioni, nelle ipotesi di superamento dei limiti di spesa fissati nei bilanci di previsione o di inosservanza delle nuove modalità di predisposizione degli atti, devono essere trasmesse all'organo tutorio dell'ente ed al servizio vigilanza di questo dipartimento.
Il collegio dei revisori darà atto nei propri verbali delle verifiche effettuate.
4. Scostamenti rispetto alle previsioni di entrata o di spesa
Il comma 3 dell'articolo in argomento dispone che, nel corso della gestione in relazione all'attuazione delle leggi di spesa, qualora si verifichino o si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle leggi medesime, lcompetente deve darne tempestiva comunicazione all'Assessore per il bilancio e le finanze, al fine della predisposizione di una idonea iniziativa legislativa per le opportune variazioni finanziarie.
5. Controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica
Facendo seguito alle disposizioni impartite con le circolari dirigenziali n. 4 del 5 febbraio 2003 e n. 9 del 18 marzo 2003, in relazione a quanto disposto dagli artt. 27 e 29 della legge in questione, si ribadisce la necessità di effettuare, da parte dei responsabili della gestione, in virtù dei poteri loro attribuiti dalla legge regionale n. 10/2000, una tempestiva ed accorta programmazione finanziaria in relazione all'attività di spesa.
Ciascun centro di responsabilità, nell'effettuare la citata programmazione delle risorse disponibili, relative agli interventi regionali, dovrà assicurare in via prioritaria il pagamento di spese per gli organi, per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi al personale, per altre spese aventi natura obbligatoria, spese inerenti ruoli di spesa fissa, interessi, quote di ammortamento mutui, competenze accessorie al personale, trasferimenti connessi a spese del personale e di funzionamento di enti ed aziende, spese per calamità naturali, annualità relative a limiti di impegno.
Al fine di procedere ad un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, secondo quanto disposto dal citato comma 4, questo dipartimento procederà alla valutazione della predetta programmazione delle risorse e delle eventuali successive modifiche che i responsabili della spesa porteranno tempestivamente a conoscenza dello scrivente Assessorato.
Nel corso della gestione, qualora venga accertato un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza o di cassa, al fine di predisporre una manovra correttiva per consentire il raggiungimento dei predetti obiettivi, l'Assessore per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale, può disporre con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione.
Restano escluse da tali limitazioni le spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate comprese le regolazioni contabili, alle spese derivanti dall'attuazione dei programmi comunitari e nazionali, alle annualità derivanti dai limiti di impegno originati in esercizi precedenti e alle rate di ammortamento dei mutui.
Sulla scorta di effettive motivate esigenze, previa documentata richiesta delle amministrazioni competenti, l'Assessore per il bilancio e le finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni o all'emissione di titoli di pagamento.
6. Riduzione della spesa per gli enti vigilati
Il comma 5 stabilisce, infine, che nella ipotesi sopra descritta di accertato rilevante scostamento tra i risultati della gestione e gli obiettivi di finanza pubblica, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale, può disporre, con decreto, limiti all'assunzione degli impegni e all'emissione dei titoli di spesa da parte degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, con riferimento alle dotazioni iscritte nei rispettivi bilanci. Le spese su cui è possibile imporre limitazioni sono esclusivamente quelle di funzionamento.
Qualora intervenisse un simile provvedimento amministrativo, è fatto onere ai collegi dei revisori dei conti degli enti interessati di vigilare sulla sua applicazione, sia stimolando i necessari atti di variazione al bilancio di previsione, sia verificando la correttezza e la congruità delle riduzioni di spesa.
Le somme corrispondenti alle riduzioni apportate ai capitoli interessati vanno accantonate in apposito fondo da istituire nel bilancio dell'ente e sono indisponibili fino a quando l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze non disponga diversamente con successivo provvedimento, sentito l'Assessore competente.
Qualora ricorrano le circostanze qui esaminate, gli effetti finanziari previsti o prodotti per l'ente vigilato devono essere oggetto di attento esame ed analitico commento in tutti i documenti contabili interessati attraverso la relazione degli amministratori, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione, la relazione del collegio dei revisori dei conti etc.
Si ribadisce che l'analoga norma nazionale, emanata nel 2002, ha avuto già esecuzione alla fine di quell'esercizio con l'emanazione del D.M. dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002.
Tenuto conto della rilevanza del tema trattato, si chiede ai soggetti in indirizzo la massima diffusione della presente circolare raccomandandone la scrupolosa osservanza.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione siciliana e potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: PAGANO 


Allegato A
SCHEDA
(art. 27, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23)

Disposizione o atto amministrativo prot. n. .................................. del ...........................................................................................
Oggetto della disposizione o atto amministrativo:  ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Oneri finanziari previsti
Capitolo  Esercizio Importo Beneficiario/i 
..........................................................   .......................................................... E...................................................... .......................................................... 
..........................................................   .......................................................... E..................................................... .......................................................... 
..........................................................   .......................................................... E.................................................. .......................................................... 
    Visto: 
Il responsabile della spesa  Il direttore della ragioneria centrale 
............................................................. .............................................................


Allegato B
SCHEDA
(art. 27, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23)

Disposizione o atto amministrativo prot. n. .................................. del ...........................................................................................
Oggetto della disposizione o atto amministrativo:  ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Oneri finanziari previsti
Capitolo  Esercizio Importo Beneficiario/i 
............................................................... ................................................................ E ................................................................ ................................................................ 
................................................................  ................................................................ E ................................................................ ................................................................ 
................................................................  ................................................................ E ................................................................ ................................................................ 
    Visto: 
Il responsabile della spesa  Il dirigente dell'ufficio di ragioneria 
................................................................  ................................................................ 
    Visto: 
    Il collegio dei revisori dei conti 
    ................................................................ 



(2005.38.2368)
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017*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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