REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 OTTOBRE 2005 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 settembre 2005.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Zafferana Etnea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7, della legge regionale 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 5914 del 20 aprile 2004, pervenuto a questo Assessorato il 21 aprile 2004, con il quale il comune di Zafferana Etnea ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi allo strumento urbanistico generale per l'approvazione di questo Assessorato;
Vista la delibera n. 38 del 27 maggio 2003, con la quale il consiglio comunale di Zafferana Etnea ha adottato, con emendamenti, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del sindaco del comune di Zafferana Etnea, datata 23 marzo 2004, in calce all'apposito registro delle osservazioni e/o opposizioni relative al piano in argomento, attestante la presentazione di n. 182 osservazioni ed opposizioni nei termini e n. 7 fuori termini di legge;
Viste le osservazioni di cui alla suddetta certificazione, nonché il relativo registro e gli appositi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti;
Vista la delibera n. 15 del 23 marzo 2004, con la quale il consiglio comunale di Zafferana Etnea ha adottato le deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in argomento;
Viste le osservazioni pervenute direttamente a questo Assessorato a firma:
1)  Fichera Giuseppe e Michelangelo;
2)  Scalia Rita Anna;
3)  Sciuto Rachele;
4)  Messina Antonino;
5)  Coco Vincenzo;
6)  Rosso Giovanni;
7)  Barbagallo Salvatore;
8)  Barbagallo Orazio Maria;
Vista la nota prot. n. 4916 del 10 giugno 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso, a condizioni, parere favorevole sullo strumento urbanistico generale in argomento e, con la nota prot. n. 8213/03 del 7 maggio 2003, ha espresso parere favorevole sulla compatibilità tra le scelte urbanistiche del piano in argomento, con le rielaborazioni di modifiche approvate dalla commissione urbanistica consiliare e dalla commissione edilizia comunale, con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio;
Vista la nota prot. n. 388/02 dell'8 novembre 2002, con la quale l'Ente Parco dell'Etna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 385 del 2 agosto 2004, con la quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati relativi, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la proposta di parere n. 36 del 2 agosto 2004, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Situazione urbanistica precedente
Il comune di Zafferana Etnea è dotato di piano regolatore generale, approvato parzialmente con decreto n. 350 del 28 giugno 1986, stante che il piano risultava nelle sue previsioni sovradimensionato, prevedendosi al 2001 una popolazione complessiva di 42.500 abitanti a fronte di una popolazione residente di 6.418 abitanti. In particolare, si prevedeva al 2001 un ritorno di emigrati pari a 2.511 abitanti, un fabbisogno residenziale per i fluttuanti pari a 32.250 abitanti ed un incremento demografico dei residenti di 1.200 abitanti circa.
Con il citato decreto n. 350/86 sono state approvate le zone territoriali omogenee A e B1 e, parzialmente, le zone territoriali omogenee B2, D1, D2. Per le aree esterne alle zonizzazioni approvate, il suddetto comune era stato onerato di adottare, entro 90 giorni, il progetto rielaborato del piano regolatore generale nonché le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio.
Il comune di Zafferana Etnea, a seguito degli eventi sismici del 1984, ha provveduto, ai sensi della legge n. 219/81, alla individuazione e delimitazione di aree soggette a recupero edilizio o urbanistico relative, in particolare, al piano di recupero della frazione di Fleri (approvato con decreto n. 1346 del 29 ottobre 1988) ed al piano di recupero di Zafferana centro, zona di via Imbriani e del giardino Castorina (approvato con decreto n. 457 del 2 aprile 1991).
Con nota assessoriale, prot. n. 2989 dell'1 aprile 1997, è stato condiviso integralmente il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 370 del 16 ottobre 1996, con cui non è stato ritenuto meritevole di approvazione il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, relativo alle zone stralciate di cui al decreto n. 350/86. Con la suddetta nota, prot. n. 2989/97, veniva obbligato il comune in argomento a procedere alla formazione ed adozione di un nuovo piano regolatore generale esteso all'intero territorio comunale, nel rispetto del procedimento di cui alle leggi regionali n. 71/78 e n. 15/91.
In particolare, con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 370/96, veniva considerato che la rielaborazione delle zone stralciate prevedeva una capacità insediativa, analoga a quella precedente, di cui al piano regolatore generale approvato con decreto n. 350/86 e, pertanto, la riproposizione dei criteri di valutazione della popolazione insediabile non risultava condivisibile, alla luce dei dati relativi soprattutto alla popolazione fluttuante ed a quella derivante dal movimento migratorio. In definitiva, continuava ad aversi una previsione complessiva di 42.382 abitanti insediabili sull'intero territorio comunale, tenuto conto anche della capacità insediativa del piano di recupero in località Fleri (5.624 abitanti) e delle zone condivise con il decreto n. 350/86 (8.561 abitanti).
Con ordinanza n. 1460/97 del 4 giugno 1997, su ricorso proposto dal comune di Zafferana Etnea avverso il provvedimento assessoriale prot. n. 2989/97, il T.A.R., sezione staccata di Catania, ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato limitatamente alle zone territoriali omogenee A, B1, B2 adeguate al decreto interministeriale n. 1444/68 ed adottate mediante delibera consiliare n. 68/94.
Studio geologico
Dalla relazione geologica a supporto del piano regolatore generale emerge quanto segue:
-  nell'ambito del territorio comunale è possibile individuare, in linea generale, due zone con differenti caratteristiche morfologiche: l'area occidentale, che si estende a monte della S.P. Trecastagni-Milo, con morfologia più accentuata ed a pendenza piuttosto elevata, contraddistinta da complessi eruttivi più antichi che si evidenziano principalmente in corrispondenza della vasta depressione della valle del Bove; l'area orientale, che si estende a valle della S.P. Trecastagni-Milo, con morfologia più blanda rispetto alla precedente, contraddistinta da locali dislivelli di limitata estensione con insediamenti umani più o meno diffusi;
-  dall'analisi della carta della pericolosità geologica, il territorio comunale è caratterizzato dall'asse ovest-est denominato Schiena dell'asino che funge da separatore tra la valle del Bove e la piana del Vescovo (trattasi di due ampie aree di bacino nelle quali si sono succedute negli anni diverse colate laviche). Fra le aree a maggiore suscettività all'invasione lavica, rientrano quelle poste nella parte settentrionale del comune di Zafferana Etnea (aree site in prossimità della valle S. Giacomo; zona Ballo; zona Cancelliere) e quelle ubicate lungo il corso del torrente Salaro, Zafferana centro, Sarro e Malopasso;
-  sono state redatte delle note geologiche integrative, in merito agli emendamenti al progetto di piano regolatore generale indicati dalla C.U.C. (commissione urbanistica consiliare) e dalla C.E.C. (commissione edilizia comunale), che non hanno rilevato elementi significativi e pregiudizievoli alla compatibilità delle variazioni apportate al piano regolatore generale con le condizioni geomorfologiche del territorio comunale.
Studio agricolo-forestale
Il territorio comunale di Zafferana Etnea, che si estende per una superficie di Ha. 7.612 nel versante sud-orientale dell'Etna, confina con i comuni di Sant'Alfio e Milo, a nord e nord-est, con il comune di Santa Venerina, ad est, con i comuni di Aci Sant'Antonio, Viagrande, Trecastagni, Pedara, a sud, con il comune di Nicolosi, a sud-ovest ed ovest. Detto territorio presenta le seguenti caratteristiche:
-  l'altitudine si distribuisce tra 400 e 2.800 m. s.l.m.;
-  la superficie agraria utilizzata è di Ha. 1.896,37, cosi distinta: seminativi Ha. 108.13; coltivazioni permanenti Ha. 639.71; prati permanenti e pascoli Ha. 1.148.53;
-  si rileva che il comparto più significativo è quello viticolo, seguito da quello fruttifero, rapportando le superfici a seminativi e legnose agrarie del territorio comunale a quelle della provincia;
-  è stata redatta la carta sull'uso del suolo, ai sensi della legge regionale n. 13/99, articolata in tre macrotipologie: aspetti di vegetazione naturale e subnaturale (boschi, boscaglie, formazioni pioniere prevalentemente erbacee su lave recenti, corridoi ecologici); vegetazione antropica (vigneto, frutteto, agrumeto, uliveto, ficodindieto, giardini); vegetazione a mosaico (aree con prevalenza di appezzamenti colturali di modesta estensione non ascrivibili a colture specializzate; aree con prevalenza di incolti e/o appezzamenti colturali di modesta estensione più o meno abbandonati).
Zonizzazione e destinazioni d'uso del territorio
Il piano prevede di suddividere il territorio comunale nelle seguenti zone e sottozone territoriali omogenee:
Zona A (centro storico)
Aree individuate nel nucleo storico di Zafferana, di Ballo-Cancelliere, di Sarro, di Pisano e di Fleri ed in edifici isolati con relative pertinenze. In detta zona si applicano le norme e le agevolazioni previste dalla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale n. 25/93, artt. 121 e 122 e successive modifiche ed integrazioni. Gli isolati e le altre aree comprese nella suddetta zona sono oggetto di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata inerenti un isolato o unità edilizie, con relative pertinenze, aggregate secondo caratteri omogenei. Le aree libere sono inedificabili, mentre quelle adibite a giardino o ad orto debbono mantenere tale destinazione senza essere pavimentate o destinate a parcheggio. In assenza di piani di recupero sono consentiti gli interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, senza cambio di destinazione. La zona in argomento è suddivisa nelle seguenti sottozone:
Sottazona A1 (edifici e complessi isolati di interesse architettonico etno-antropologico e paesaggistico)
Detta zona concerne edifici e complessi edilizi singoli, con relative pertinenze edilizie e fondiarie, che presentano interesse architettonico e storico-ambientale. Alcuni di tali edifici risultano gravati da vincoli ex leggi nn. 1089/39, 1497/39, 431/85. Sono consentiti, in assenza di piani esecutivi, gli interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, senza possibilità di cambio di destinazione d'uso degli immobili.
Sottozona A2 (tessuti urbani di interesse storico-architettonico e paesaggistico)
Edifici e complessi edilizi aggregati in tessuti urbani o in nuclei rurali, con relative pertinenze edilizie e fondiarie che presentano interesse storico-architettonico ed ambientale; aree agricole non edificate che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Sono ammessi, in assenza di piani di recupero per le unità edilizie di recente edificazione o modificate radicalmente nei caratteri tipologici e morfologici, interventi edilizi di cui alla lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, purché siano diretti al ripristino delle caratteristiche morfologiche originarie ovvero ad una migliore armonizzazione con il contesto. E' consentito il completamento delle quinte prospettiche con la realizzazione della prima elevazione, sopra il piano terra e laddove non già esistente, mediante il rilascio di singole concessioni anche al di fuori dei piani di recupero. Sono ammessi cambi di destinazione d'uso per i piani terreni anche senza piano esecutivo, con esclusione di sostanziali modifiche che comportino un diverso organismo edilizio.
Zona B
Parti del territorio sature o parzialmente edificate di formazione recente, edificate in misura superiore ai limiti fissati dal decreto interministeriale n. 1444/68 con carattere prevalentemente residenziale. E' ammessa l'attuazione per singola concessione edilizia, mentre, in assenza delle principali opere di urbanizzazione primaria, occorre procedere mediante piani attuativi. Detta zona è suddivisa nelle seguenti sottozone:
Sottozona BS.1 (Fleri)
Sono consentiti, oltre l'intervento edilizio per singole concessioni, ricomposizioni volumetriche nell'ambito dei singoli lotti nel rispetto, comunque, degli indici di zona (Df max=2,00 mc./mq.), mentre, le aree libere dei lotti già edificati devono essere destinate a giardini, orti e parcheggi alberati. Le unità edilizie isolate, con dimensione lineare sul fronte stradale inferiore a m. 7,00 e superficie occupata inferiore a mq. 75, possono avere un incremento volumetrico fino al raggiungimento di m. 7,00 lineari sul fronte strada e di un'altezza pari a m. 7,00 e, comunque, non superiore a quella degli edifici esistenti. I lotti liberi sono edificabili secondo i parametri di zona.
Sottozona BS.2 (Zafferana centro, Sarro-Civita, Pisano-Scacchiere)
Df max=mc./mq. 3,5 (Zafferana); mc./mq. 2,5 (Sarro Civita); mc./mq. 2,00 (Pisano Scacchiere). Sono ammessi, oltre l'intervento edilizio per singole concessioni, ricomposizioni volumetriche su singolo lotto. mediante piani esecutivi, in più lotti contigui con accorpamento di volumi esistenti ai fini del mantenimento del rapporto tra superfici occupate e superfici libere da adibire a giardini ornamentali non superiore a 0,6. Le altezze massime consentite non devono essere superiori alla larghezza stradale e, comunque, non superiori a m. 10,00 ad eccezione degli isolati siti a valle della piazza Belvedere di Zafferana per i quali l'altezza massima è di m. 6,00. I lotti liberi sono edificabili secondo i parametri di zona. Le aree libere dei lotti già edificati, non sono ulteriormente edificabili e devono essere destinati a giardini, orti e parcheggi alberati.
Sottozona BS.3 (Ballo-Cancelliere e Malopasso-Poggiofelice)
Df max 2,5 mc./mq. Sono consentiti interventi edilizi per singole concessioni e ricomposizioni volumetriche. E' ammesso un incremento di cubatura pari al 30% del volume esistente e fino ad un'altezza di m. 10,00, nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso dei piani terra per attività commerciale ed artigianale e per adeguamento igienico-sanitario. Le aree libere dei lotti già edificati devono essere destinati a giardini, orti e parcheggi alberati. I lotti liberi sono edificabili secondo i parametri di zona.
Zona B1
Aree totalmente o parzialmente edificate, con densità fondiaria superiore a 1,5 mc./mq. ed inferiore a 2,5 mc./mq., in cui è ammesso l'intervento edilizio per singole concessioni nel rispetto dei seguenti parametri:
Sottozona B1.1 (Zafferana centro)
Df max = mc./mq. 1,8; H max=m. 6,00 nelle zone a valle della via dei Giardini comprese tra la via Marconi ed il torrente Salaro; m. 10,00 (con n. 3 piani fuori terra) nelle restanti aree ed in quelle a monte della via Roma; rapporto di copertura = 0,6.
Sottozona B1.2 (Cancelliere-Pisano-Scacchiere)
Df max=mc./mq. 1,6; H max=m. 7,00; rapporto di copertura=0,5.
Sottozona B1.3 (Petrulli Sarro Civita-Malopasso Poggiofelice-Fleri)
Df max mc./mq. 2,00; H max=m. 10,00; rapporto di copertura = 0,6.
Zona BE (programmi costruttivi di edilizia economica e popolare)
Aree destinate a programmi costruttivi di edilizia economica e popolare già attuati, da completare, o da realizzare secondo lo strumento attuativo. E' ammesso l'intervento per singola concessione edilizia nel rispetto dei parametri definiti dagli strumenti attuativi, se vigenti, o, negli altri casi, nel rispetto dei seguenti parametri; Df max=mc./mq. 3,5; H max=m. 10,00; rapporto di copertura=0,7.
Zona BA (destinate in prevalenza ad attività ricettive alberghiere)
Aree già edificate con destinazione prevalente alberghiera o di ricettività e di ristoro con servizi connessi. E' ammesso l'intervento per singole concessioni edilizie finalizzato alla manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia (ricomposizione volumetrica ed adeguamento funzionale). Sono ammessi incrementi volumetrici per l'adeguamento degli impianti tecnologici. E' ammesso, altresì, un incremento volumetrico pari al 50% dei volumi esistenti, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi turistici, subordinato alla redazione di un piano attuativo esteso all'intero comparto.
Zona BR (destinate in prevalenza ad attività ricettive sociali)
Aree già edificate con destinazione prevalente di residenza collettiva, di ricettività e di ristoro a fini sociali con servizi connessi. E' ammesso l'intervento per singole concessioni finalizzato alla manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia (ricomposizione volumetrica senza incremento dei volumi esistenti).
Zona C
L'edificazione, in dette zone, è subordinata all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intera zona territoriale omogenea. Possono essere consentite aree di intervento urbanistico di più ridotta estensione, purché di dimensioni non inferiori a 3.000 mq. e sempre che ciò non comporti pregiudizio per i terzi. Sono consentiti, nel caso che siano già realizzate le opere di urbanizzazione, interventi con singola concessione edilizia. E' ammesso, altresì, il rilascio di singola concessione edilizia per interventi ricadenti nelle aree prospicienti su strade e risultino previste le principali opere di urbanizzazione secondaria.
Sottozona C0
Aree già definite C da precedenti piani urbanistici e soggette a piani attuativi di iniziativa privata in corso di attuazione. Per esse valgono le norme dei piani attuativi.
Sottozona C1
Aree parzialmente edificate in cui l'intervento possibile si configura come completamento di una urbanizzazione già in essere. In dette aree è ammesso l'intervento per singola concessione, a seguito di monetizzazione della quota parte di aree per servizi pubblici. Df max=mc./mq. 0,8 con il computo dei volumi già edificati: H max=quella del tessuto edilizia di contesto e, comunque, non superiore a m. 10,00; rapporto di copertura massimo=0,6.
Sottozona C2
Aree già parzialmente edificate ed aree intercluse che sono destinate a nuova edificazione mediante piani attuativi. Dt=mc./mq. 0,6 con il computo dei volumi già edificati; H max=m. 7,2.
Sottozona C3
Aree già definite C da precedenti piani urbanistici (piano di recupero di Fleri) e parzialmente o totalmente già edificate. In dette aree, è ammesso l'intervento anche per singola concessione edilizia, a seguito di monetizzazione della quota parte di aree per servizi pubblici. Dt=mc./mq. 0,6 con il computo dei volumi già edificati; H max=quella del tessuto edilizio di contesto e, comunque, non superiore a m. 7,00; rapporto di copertura massimo=0,4; gli spazi liberi devono essere sistemati a giardino ed accessibili dalla strada.
Zona D (attività produttive)
Aree destinate ad attività produttive, industriali, manifatturiere, di trasformazione, e quelle commerciali e turistiche a valenza territoriale varia. In detta zona è prescritta la redazione di un piano attuativo nel rispetto di quanto previsto dal decreto interministeriale n. 1444/68. Sono consentiti, in assenza di piano attuativo, gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, senza cambio di destinazione urbanistica né di aumento di volume.
Sottozona D1 (artigianali e industriali esistenti)
Aree su cui insistono edifici ed attrezzature industriali ed artigianali in esercizio. Si conferma la destinazione produttiva di tali aree, nel caso in cui non emergono motivi di incompatibilità ambientale. Sono consentiti, in assenza di piano attuativo, gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, senza cambio di destinazione urbanistica né di aumento di volume.
Sottozona D2 (artigianali e industriali di nuovo impianto)
Aree da destinare ad attività artigianali locali, ad impianti di trasformazione e ad attrezzature di magazzinaggio e commercio all'ingrosso, nonché aree destinate all'ampliamento motivato e previsto di attività artigianali ed impianti di trasformazione già attivi. L'edificazione è subordinata all'approvazione di un piano attuativo nel rispetto dei seguenti parametri: lotto minimo=mq 500; rapporto di copertura=0,5; H max=m. 7,00 con 2 piani fuori terra; alloggio per il custode=superficie lorda complessiva mq. 120.
Sottozona D3a (attrezzature alberghiere e congressuali)
Aree per attrezzature ricettive alberghiere e congressuali o extralberghiere con strutture fisse a carattere territoriale il cui assetto è soggetto a pianificazione urbanistica esecutiva. E' ammesso l'intervento diretto su lotti di mq. 1.500 con i seguenti parametri: Dt=mc./mq. 1,5; H max=m. 14,00; superficie fondiaria coperta non superiore al 40% dei lotti di pertinenza. Le aree libere devono essere destinate a parco alberato per una superficie di copertura non inferiore al 30% o attrezzate per svago e sport amatoriale all'aperto; parcheggi da prevedere per almeno 1/5 della superficie utilizzata.
Sottozona D3b (attrezzature ricettive extralberghiere)
Aree per attrezzature ricettive extralberghiere, il cui assetto è soggetto a pianificazione urbanistica esecutiva. L'area minima per l'attrezzatura è pari a mq. 10.000; gli spazi occupati per la ricettività non possono interessare più di 1/3 dell'area totale; la parte restante dovrà restare, per almeno il 50% dell'area, allo stato naturale salvo opere di piantumazione e rimboschimento, mentre, l'ulteriore 50% può essere adibito a servizi ed attrezzature; gli edifici esistenti possono essere riutilizzati per servizi generali ed alloggio custode. Ad ogni posto tenda, camper, caravan, bungalow o altro deve essere destinata una superficie di almeno mq. 90.
Zona E (agricola)
In detta zona non sono applicabili le disposizioni dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, in quanto il piano regolatore generale prevede insediamenti produttivi, artigianali e ricettivi in misura adeguata. Le variazioni di destinazione d'uso di edifici esistenti in manufatti turistico-alberghieri sono ammissibili a norma del comma 2, dell'art. 30, della legge regionale n. 2/2002, con l'esclusione del comma 3 del medesimo articolo. L'indice di densità fondiario per residenza è pari a mc./mq. 0,03 computando anche i volumi esistenti: H max=m. 7,20 per n. 2 piani fuori terra, fatta eccezione per le aree ricomprese nel perimetro del Parco dell'Etna; sono ammessi locali cantinati e/o seminterrati di altezza non superiore a m. 2,50. E' consentita l'edificazione di nuove piccole costruzioni a servizio dell'agricoltura con i seguenti parametri edilizi: rapporto di copertura mq./mq. 0,04; H max=m. 4,2 con un piano fuori terra; non sono ammesse cantine né seminterrati. Ogni attività di trasformazione edilizia è subordinata a studi geologici preventivi di fattibilità nelle aree a rischio. Il progetto predisposto ai fini del rilascio della concessione edilizia deve estendersi all'intero lotto agricolo di pertinenza e deve indicare un'adeguata sistemazione degli spazi liberi che non possono essere inferiori al 70% della superficie complessiva. Nelle tavole del piano regolatore generale (P2 - P11) sono indicate le aree "non occupabili" che comprendono: aree agricole o ex agricole incluse in viste panoramiche di pregio; scoscendimenti e salti di quota interni e esterni ai tessuti urbanizzati; aree sensibili dal punto di vista geologico e geomorfologico; aree nelle quali è sconsigliata l'edificazione ai fini della salvaguardia ambientale e paesistica; parti del paesaggio agricolo tradizionale; aree complementari al tracciato della "Strada Parco" comprendente le pertinenze dell'antica 'Trazzera Regia". Il diritto di edificazione delle "aree non occupabili", salvo diversa indicazione delle sottozone, è trasferibile nelle aree agricole adiacenti e nelle zone territoriali omogenee B1 e C adiacenti con i criteri di cui all'art. 66 delle norme di attuazione del piano regolatore generale. Nelle aree comprese nel perimetro del Parco dell'Etna, l'edificazione è consentita con i seguenti parametri: H max=m. 3,50 con una elevazione in conformità alle disposizioni dell'Ente Parco e del D.P.R.S. 17 marzo 1987. La zona agricola si suddivide in sottozone E1, E2, E3, E4.
Sottozona E1
Aree agricole soggette alle prescrizioni di cui alla zona territoriale omogenea E suindicata. I progetti di riconversione di edifici rurali esistenti in attività ricettive agro-turistiche, di proprietari singoli o consorziati, possono prevedere un incremento di cubatura, una tantum, per adeguamenti strutturali ed igienico-sanitari pari al 20% della cubatura esistente.
Sottozona E2 (aree boscate e fasce di rispetto)
Aree perimetrate dallo studio agricolo-forestale a norma della legge regionale n. 16/96, integrata dalla legge regionale n. 13/99 e successive modifiche ed integrazioni. Le relative fasce di rispetto, individuate dal piano regolatore generale, sono perimetrate in base alla classificazione definita dallo studio agricolo-forestale ed alle vigenti disposizioni di legge. Nelle aree boscate e nelle relative fasce di rispetto valgono le norme di inedificabilità definite dalle norme succitate. Entro una fascia di rispetto di m. 50 dal limite esterno delle aree boscate sono vietate nuove costruzioni. Al di fuori di detta fascia di rispetto è consentito l'inserimento di nuove costruzioni nel rispetto della normativa prevista per la suddetta zona territoriale omogenea E.
Sottozona E3 (terrazzate e di interesse paesistico e ambientale)
Aree agricole in cui sono presenti manufatti murari a sostegno dei terrazzamenti ed aree di pregio paesistico ed ambientale che devono essere conservate mediante la manutenzione delle opere murarie e dei coltivi. E' ammesso il riuso delle strutture edilizie di cui sia documentata l'esistenza al momento dell'approvazione del piano regolatore generale, oltre ad un incremento dei volumi residenziali preesistenti fino al 10% con finalità funzionali agli usi consentiti. Nei lotti non interessati da costruzioni preesistenti è consentita l'edificazione residenziale nel rispetto di cui alla zona territoriale omogenea E.
Sottozona E4 (corridoi ecologici, vallone Grande - Torrente Salaro - Torrente Pisanello)
Sono tre grandi impluvi relativi ai corsi d'acqua che rappresentano valori ambientali strutturati sulla morfologia di canaloni che danno luogo alla presenza di vegetazione naturale significativa. Risultano attualmente dei retri rispetto agli insediamenti urbani che lambiscono pur costituendo dei veri e propri corridoi naturali, così individuati nel piano regolatore generale: da una fascia di m. 10,00 di profondità per sponda in cui è vietato qualunque tipo di edificazione nonché l'ampliamento delle strutture preesistenti; da una ulteriore fascia di circa m. 50,00 per sponda con il simbolo di "aree non occupabili" in cui l'edificabilità, fissata nelle norme in 0,03, è applicabile secondo quanto previsto dall'art. 35, comma IV, delle norme di attuazione.
Aree agricole TT (terrazzi territoriali e zona D del Parco dell'Etna)
Le aree agricole, in base alle diverse caratteristiche paesaggistiche - colturali - geomorfologiche, sono raggruppate in diversi ambiti "terrazzi territoriali", e nell'ambito zona D del Parco dell'Etna. All'interno di ciascun terrazzo territoriale e della zona D del Parco sono individuate le zone agricole E1, E2, E3, E4.
Terrazzo territoriale TT.1
Aree agricole comprese tra il limite della zona D del Parco, il borgo Petrulli ed il sistema insediativo costituito dai centri abitati di Ballo e Cancelliere. Sono ammesse nuove costruzioni rurali ad uso produttivo oltre a riconversioni in senso ricettivo, e non residenziale, del patrimonio agricolo esistente al momento dell'adozione del piano, con aumenti funzionali pari al 20%.
Terrazzo territoriale TT.2 (Zafferana)
Area delimitata dal torrente Salaro, a nord, e dal Vallone Grande, a sud. Il suddetto ambito paesistico è interessato dall'insediamento urbano di Zafferana a grandi terrazze ed a direttrici ortogonali che lascia ampi spazi liberi destinati, dal piano regolatore generale, ad orti e giardini. L'indice di densità territoriale per residenza=mc./mq. 0,03 computando anche i volumi esistenti, riferito anche alle aree che il piano definisce "non occupabili". Le nuove costruzioni non possono avere più di due elevazioni, ed eventuali corpi aggiunti o annessi agricoli devono essere giustificati da un piano colturale e aziendale. I progetti di riconversione di edifici rurali esistenti in attività ricettive agro-turistiche sono premiati con un incremento di cubatura, una tantum, per adeguamenti strutturali e igienico-sanitari pari al 20% della cubatura esistente.
Terrazzo territoriale TT.3 (Sarro)
Detta zona comprende le seguenti sottozone: Malopasso, Fortino, Sarro - Villa Manganelli, Pietralunga, con relativa area di pertinenza ai fini della salvaguardia storico-ambientale-turistica; sito di via Vecchia Mulini al confine con la via Tenente Scuderi, ove insiste l'edificio con relative pertinenze degli antichi mulini.
Terrazzo territoriale TT.4 (Fleri)
Area delimitata a sud dai coni vulcanici di monte Ilice e di monte Rosso ed a nord da una "valle-catino" posta sopra la via provinciale.
Terrazzo territoriale TT.5 (Pisano)
E' attraversato per tutta la sua estensione dalle più antiche vie di comunicazione del comune di Zafferana, sia quella di origine romana, divenuta poi trazzera storica, che si sviluppa al piede del salto del secondo terrazzo, sia quella della pedemontana storica Catania/Taormina, che si sviluppa al centro del terrazzo stesso. E' questo il terrazzo storicamente più significativo in quanto trattasi di quello di più antica antropizzazione, sia dal punto di vista degli edifici che dei manufatti e delle sistemazioni agrarie.
Terrazzo territoriale TT.6 (zona D del Parco dell'Etna)
Le aree agricole della zona D del Parco dell'Etna sono oggetto di un'analisi di dettaglio finalizzata all'individuazione e documentazione in apposite schede dei contesti terrazzati, dei percorsi storici e degli edifici di interesse paesistico. Per ciascuno di questi elementi detta documentazione definisce il tipo di intervento possibile in relazione agli obiettivi del piano: consentire il riuso ai fini produttivo-agricolo e produttivo-agrituristico. Incrementi di cubatura del 10% dei volumi esistenti recuperati sono subordinati al mantenimento dei coltivi tradizionali e dei terrazzamenti.
Zona F (attrezzature ed impianti di interesse generale)
Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse territoriale comunale ed intercomunale, cosi distinte:
Sottozona FDT (servizi ed attrezzature per l'agriturismo e le produzioni agricole tradizionali)
Aree destinate a servizi ed attrezzature a supporto delle attività ricettive agrituristiche e delle attività produttive agricole tradizionali (impianti per la trasformazione del miele, per il confezionamento dei prodotti del sottobosco, ecc.). L'attuazione avviene in funzione di progetti di produzione aziendale di iniziativa privata che interessano l'uso a fini produttivi o il riuso di aree agricole terrazzate classificate E3 o ricadenti in zona D del Parco dell'Etna. L'intervento edilizia è subordinato ad un piano urbanistico esecutivo di iniziativa privata o pubblica nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: lotto minimo=mq. 500; Df = mc./mq. 1,5; H max=m. 7,20; rapporto di copertura=0,5.
Sottozona F1a (attrezzature scolastiche superiori)
L'edificazione deve rispettare i seguenti parametri edilizi: H max=m. 7,00; Iu (indice di utilizzazione) = mq./mq. 0,8; almeno il 50% dell'area deve essere destinato a parco alberato o impianti sportivi a servizio della scuola. E' ammesso, per comprovati motivi di interesse pubblico, il cambio di destinazione d'uso all'interno delle zona territoriali omogenee F e delle z.t.o. "S".
Sottozona F2a (servizi territoriali generali)
L'edificazione deve rispettare i seguenti parametri edilizi: H max = m. 7,00; Iu (indice di utilizzazione) = mq./mq. 1; le aree libere devono essere destinate a verde con indice di piantumazione del 60%. E' ammesso, per comprovati motivi di interesse pubblico, il cambio di destinazione d'uso all'interno della zona territoriale omogenea "F" e della zona territoriale omogenea "S".
Sottozona F2b (impianti tecnologici territoriali)
L'edificazione deve rispettare i seguenti parametri edilizi: H max = m. 10,00; Iu (indice di utilizzazione) = mq./mq. 1; le aree libere devono essere destinate a verde con indice di piantumazione del 60%. E' ammesso, per comprovati motivi di interesse pubblico, il cambio di destinazione d'uso all'interno delle zone territoriali omogenee "F" e delle zone territoriali omogenee "S".
Sottozona F3 (parchi territoriali)
L'attuazione di detta zona è subordinata a piani esecutivi di iniziativa pubblica, volti a definire le relative modalità di salvaguardia, valorizzazione e fruizione. Gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento o recupero dei manufatti di interesse architettonico ed ambientale, della vegetazione e delle essenze arboree, nonché delle caratteristiche ambientali d'origine. In particolare, per le aree agricole è consentito l'esercizio dell'attività agricola ed agrituristica, così come definita per le zone "E", sempre che essa non contrasti con gli specifici usi pubblici indicati dal piano per le singole aree. Non sono ammessi gli interventi in contrasto con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree. Fino all'entrata in vigore del piano attuativo è consentito il mantenimento delle attività agricole e forestali ove preesistenti. E' consentita, altresì, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti finalizzata alle attività di gestione delle risorse del parco.
Sottozona F4 (parcheggi territoriali)
I parcheggi sono oggetto di progetti di iniziativa pubblica o di iniziativa privata convenzionata. L'edificazione, nel caso di parcheggi multipiano, è soggetta ai seguenti parametri edilizi: H max=m. 10,00; Iu (indice di utilizzazione)=mq./mq. 1,2.
Sottozona F5 (porta del Parco - Villa Manganelli)
La villa Manganelli, edificio di interesse storico-architettonico, è inclusa nei programmi del Parco con destinazione d'uso di attrezzatura di accoglienza e di introduzione al Parco. Gli interventi edilizi ammessi sono quelli di cui alla zona territoriale omogenea A1.
Sottozona F6 (punto base per l'escursionismo)
L'ex priorato di San Giacomo ed il territorio agricolo e terrazzato circostante sono inclusi nei programmi del Parco dell'Etna con la suddetta destinazione d'uso. Gli edifici esistenti, ancorché parzialmente demoliti, sono soggetti a restauro, ripristino e ristrutturazione edilizia sulla base di un piano particolareggiato che deve dettagliare la sistemazione delle aree libere. Non sono ammesse nuove costruzioni, mentre, è ammesso un incremento volumetrico su tutta l'area pari al 10% del volume esistente per adeguamento igienico sanitario ed impianti tecnici. Sono ammessi percorsi museali all'aperto, percorsi d'arte, vivai, giardini didattici, ecc.
Zona S (attrezzature e servizi di quartiere)
Aree da destinare al servizio dei sistemi residenziali nelle misure previste dal decreto interministeriale n. 1444/68. Nelle more della realizzazione degli interventi è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonché attività di conduzione agricola e vivaistica.
Sottozona S1 (attrezzature per l'istruzione)
Aree destinate alla realizzazione della scuola dell'obbligo in cui non sono ammessi parcheggi pubblici. L'edificazione è soggetta al rispetto dei seguenti parametri: H max=m. 10,00; Iu (indice di utilizzazione)=mq./mq. 0,8.
Sottozona S2 (attrezzature di interesse comune)
Aree destinate ad attrezzature di servizio (servizi sociali e sanitari; servizi assistenziali; attrezzature religiose e culturali; servizi amministrativi; attrezzature ricreative). L'edificazione è soggetta al rispetto dei seguenti parametri: H max=m. 10,00; Iu (indice di utilizzazione)=mq./mq. 0,8.
Sottozona S3 (verde pubblico attrezzato e sportivo)
Aree per spazi pubblici esistenti o previste destinate a verde pubblico, gioco e sport non agonistico di quartiere. L'edificazione è soggetta al rispetto dei seguenti parametri: H max=m. 6,00; Iu (indice di utilizzazione) mq./mq. 0,05.
Sottozona S4 (parcheggi pubblici)
Aree esistenti o previste utilizzabili per il parcheggio di autoveicoli. I parametri edilizi sono i seguenti: 1 posto auto per 25 mq. di Sf; 1 albero ogni 6 posti macchina.
Aree non occupabili
Aree in cui i volumi edificabili corrispondenti alle superfici interessate siano trasferiti in aree adiacenti in aggiunta a quelli pertinenti le stesse aree. Detta norma è prescrittiva:
a)  quando si riferisca a zone con obbligo di pianificazione attuativa (piani di lottizzazione) comprendente parti non interessate da zone non occupabili;
b)  quando i volumi siano trasferibili in uno stesso lotto che sia solo in parte non occupabile. Detta norma è indicativa e facoltativa: quando le aree non occupabili interessino interi lotti edificabili con intervento diretto, ed i volumi siano eventualmente trasferibili soltanto in diversi lotti edificabili. In tal caso il piano regolatore generale raccomanda interventi con la formazione volontaria di comparti a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive, redatte ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, interessano un'area di Ha. 7.61, adiacente alla zona D del Parco dell'Etna, in cui vengono proposte scelte urbanistiche complementari a quelle del parco, ad integrazione dei servizi siti nella villa Manganelli che rappresenta la sede del parco etneo. Nella suddetta area ricade il nucleo storico di Sarro (zona territoriale omogenea A2) di formazione relativamente recente (prima metà del '700), parte di zona territoriale omogenea B1 relativa al predetto insediamento e l'ex-macello comunale. La capacità insediativa, in relazione al recupero del patrimonio edilizio esistente (mc. 57.995; superficie coperta mq. 9.982; edifici ad 1 o 2 piani f.t. o, in pochi casi, a 3 piani f.t.) è stimata in n. 231 abitanti, attribuendo una volumetria di mc. 100/abitante, considerato che i piani terra, in generale, sono destinati a servizio del parco. Le previsioni relative all'area interessata dalle prescrizioni esecutive sono le seguenti: recupero del nucleo urbano Balsamo-Civita con destinazione residenziale stanziale, agrituristica, turistica e servizi al turismo escursionistico; riorganizzazione e valorizzazione degli spazi pubblici, adiacenti la via Balsamo Civita, per servizi al turismo ed alla residenza; conversione dell'area dell'ex-macello per servizi della protezione civile e, dell'area adiacente gli impianti sportivi in parcheggio attrezzato; pedonalizzazione del tratto della strada provinciale di attraversamento dell'intero abitato di Sarro e della via Balsamo Civita; circonvallazione a valle che cinge l'abitato di Balsamo-Civita e si innesta sulla strada a servizio dello Stadio ricongiungendosi alla strada provinciale verso Zafferana. Gli interventi edilizi sono classificati per categorie, così distinte: conservazione (manutenzione ordinaria, opere interne, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo); trasformazione (ristrutturazione, ristrutturazione con ricomposizione dei volumi, demolizione e ricostruzione, demolizione senza ricostruzione). Detti interventi sono configurati mediante unità di intervento privato e pubblico visualizzati negli appositi elaborati progettuali.
CONSIDERAZIONI
1.0  -  Procedure
Riguardo alle procedure di adozione del piano si evidenzia che:
-  la delibera consiliare di adozione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio appare regolare;
-  il piano, con i relativi allegati, è supportato dallo studio geologico generale e particolareggiato, a supporto del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive;
-  il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale adeguato ai sensi della legge regionale n. 13/99 e successive modifiche ed integrazioni;
-  il progetto di piano, in linea di massima, risponde ai contenuti progettuali stabiliti nel disciplinare tipo regionale, approvato con decreto n. 91 del 17 maggio 1979 e successive modifiche ed integrazioni;
-  il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame ed al parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame dell'Ente Parco che ha espresso il parere di competenza, ai sensi dell'art. 17 legge regionale n. 14/88;
-  il piano con i relativi allegati è stato depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano regolatore generale ed alle prescrizioni esecutive sono state formulate deduzioni da parte dei progettisti e del consiglio comunale.
2.0 - Progetto di piano
Dimensionamento
Dalla relazione generale del piano regolatore generale, datata gennaio 2002, si evince quanto segue:
-  l'incremento insediativo, relativo al ventennio di riferimento del piano (1997-2017), è stimato per 2.180 abitanti, secondo una previsione di incremento lineare rapportata agli ultimi 10 anni, che porterebbe la popolazione a 10.325 abitanti;
-  il patrimonio edilizio esistente, secondo i dati censimentali riferiti al 1991, è costituito da 4.198 abitazioni di cui 2.741 (59%) risulta occupato con un rapporto prossimo ad uno tra famiglie ed abitazioni occupate;
-  le abitazioni occupate che compongono il patrimonio edilizio complessivo sono relative a 10.871 stanze occupate (corrispondente ad una media diffusa di n. 4 stanze per alloggio occupato) con un indice di 0,7 abitanti per stanza superiore ad uno standard medio, da considerare ottimale, di 1,2 abitante per vano;
-  il patrimonio edilizio non occupato è composto da 1.727 abitazioni (7.171 stanze non occupate) corrispondente al 41% del patrimonio complessivo (di cui 988 abitazioni sono utilizzate per vacanze; 680 alloggi risultano non utilizzati; 55 alloggi risultano disponibili per la vendita);
-  il volume edilizio complessivo è previsto pari a mc. 2.942.528 (volume edilizio esistente stimato in mc. 2.170.171 con un volume aggiuntivo da realizzare di mc. 772.357) di cui il 70% destinato ad uso residenziale ed il 14% destinato alla residenza fluttuante turistica e/o escursionistica.
Con il recepimento delle modifiche apportate al progetto di piano, di cui agli elaborati datati marzo 2003, emerge, così come riportato in apposita relazione, che la capacità insediativa per il ventennio di riferimento del piano viene riconsiderata pari a 32.880 vani, cosi distinti: 14.429 vani relativi al fabbisogno residenziale (10.871 vani occupati + 3.558 nuovi vani); 18.000 vani per il fabbisogno della popolazione fluttuante calcolata in base alle presenze relative al 1991; 451 vani per il fabbisogno degli emigrati.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la capacità insediativa complessiva del piano regolatore generale in argomento non appare condivisibile in rapporto sia all'incremento demografico ipotizzato per il fabbisogno residenziale, che alla stima della popolazione fluttuante in quanto non suffragata da dati statistici attendibili. Inoltre, relativamente alla quota della popolazione derivante dal movimento migratorio, si rileva che il corrispondente fabbisogno abitativo va valutato sull'effettivo saldo migratorio ove eventualmente fosse positivo. Tra l'altro il trasferimento di popolazione, relativamente all'area metropolitana di Catania, risulta moderato nei comuni periferici tra cui Zafferana Etnea, così come riportato, peraltro, nella relazione generale.
In definitiva, si ritiene ampiamente esaustivo l'incremento demografico al 2.017 stimato per 2.180 abitanti, ipotizzato nel progetto di piano privo delle modifiche adottate con delibera consiliare n. 38/2003, in relazione all'estrapolazione lineare del periodo 1985-1997, che risulta la più favorevole, e considerato il patrimonio edilizio non occupato corrispondente al 40% circa del patrimonio edilizio complessivo.
In merito al progetto di piano, sulla base dell'incremento demografico di cui sopra, non si condividono le previsioni edificatorie relative alla zona territoriale omogenea C2.
Progetto di piano
Sono stati individuati i seguenti obiettivi progettuali:
-  conservare la relazione ecologica tra i terreni montani del parco (ha. 6.200 pari al 77% della superficie territoriale) e quelli pedemontani, prevalentemente agricoli e rurali, con il mantenimento di "corridoi ecologici" rappresentati da tre grandi impluvi relativi ai corsi d'acqua;
-  organizzare l'abitato di Zafferana (ha. 1.450 pari al 23% della superficie territoriale), in termini di attrezzature turistiche, ricettive, ecc. tali da costituire la cosiddetta "Porta del parco".
Si rileva, prioritariamente, in merito all'assetto urbanistico del territorio comunale basato su un sistema di terrazzi territoriali, quanto segue:
-  la zona territoriale omogenea A, in relazione al piano regolatore generale adottato mediante delibera consiliare n. 68/94 ed oggetto di ordinanza TAR. n. 1460/97, è stata ampliata inglobando, in Zafferana centro, parte di zona territoriale omogenea B, mentre, è stata individuata ex novo, in tessuti edilizi precedentemente classificati zona territoriale omogenea B, nelle frazioni di Fleri (già oggetto di piano di recupero a seguito degli eventi sismici) e di Pisano, oltre che nei borghi di Sarro e Ballo-Cancelliere;
-  gli insediamenti produttivi di nuovo impianto sono localizzati nelle immediate adiacenze a quelli esistenti ed in ambiti, con riferimento alla località Ardichetto, di cui alla zona territoriale omogenea D, già approvata con decreto n. 350/86, mentre, non è consentita, in zona territoriale omogenea E, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 2/2002;
-  la fascia di rispetto cimiteriale, a seguito del provvedimento sanitario prot. n. 1681 dell'11 aprile 1982, è stata ridotta, da m. 200 a m. 100, "solo ed esclusivamente per le attività produttive"; con successivo provvedimento sindacale, a seguito di parere favorevole espresso dall'azienda unità sanitaria locale, detta fascia è stata ulteriormente ridotta, ad est dell'area cimiteriale, da m. 100 a m. 50;
-  il territorio comunale è interessato da aree di cui alla rete Natura - Sicilia 2000 (s.i.c.) ricadenti, sostanzialmente, nelle zone A e B del Parco dell'Etna e nel bosco di Milo.
Il progetto di piano, inoltre, con riferimento al piano delle attività commerciali a norma della legge n. 426/71 e dei relativi regolamenti di cui è dotato il comune di Zafferana Etnea, prevede nelle zone territoriali omogenee le destinazioni d'uso di seguito riportate.
Zona territoriale omogenea A, articolo N.A. 15, normativa: i piani di recupero stabiliscono, per le sottozone con destinazioni residenziali Du 1.1, la proporzione tra funzioni residenziali e altre funzioni complementari ammissibili (piccole attività commerciali e pubblici esercizi).
Zona territoriale omogenea B, articolo N.A. 18, normativa: in tutte le zone territoriali omogenee B sono ammesse le destinazioni d'uso Du1.1 - Residenza (attività complementari connesse con la funzione residenziale, in particolare, piccole attività commerciali e pubblici esercizi); Du.2.2 - Produttive commerciali e turistiche (esercizi per la vendita al minuto; grandi magazzini, mercati commerciali all'ingrosso; esposizioni, depositi, magazzini); Du2.3 - Pubblici esercizi (esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande); Du2.5 - Di servizi culturali e/o sociali (attività complementari alle predette attività primarie, quali chioschi, rivendite oggetti e riproduzioni, ristorazione).
Zona territoriale omogenea C, articolo N.A. 26, normativa: sono ammesse le destinazioni d'uso Du1.1 - Residenza (attività complementari connesse con la funzione residenziale, in particolare, piccole attività commerciali e pubblici esercizi).
Zona territoriale omogenea D2, articolo N.A. 33, normativa: zone destinate ad attività artigianali locali, ad impianti di trasformazione e ad attrezzature di magazzinaggio e commercio all'ingrosso, nonché aree destinate all'ampliamento motivato e previsto di attività artigianali ed impianti di trasformazione già attivi.
Zona territoriale omogenea F1b-F5-F6, articoli N.A. 51-56, normativa Du2.5 di servizi culturali e/o sociali (attività complementari alle predette attività primarie, quali chioschi, rivendite oggetti e riproduzioni, ristorazione).
Zona territoriale omogenea F4, articolo N.A. 55, normativa: Du2.3 - Pubblici esercizi (esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).
3.0 - Zonizzazione
Le zone territoriali omogenee sono condivisibili con le prescrizioni ed integrazioni in appresso specificate:
3.1 - Zone territoriali omogenee A1 - A2
L'attuazione di dette zone deve tenere conto, altresì, degli indirizzi di cui alla circolare assessoriale n. 3/2000/ D.R.U., prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000, con particolare riferimento all'opportunità di prevedere l'intervento diretto anche attraverso apposita variante generale redatta secondo i contenuti della predetta circolare assessoriale. In merito agli interventi edilizi consentiti, si ritiene che la ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 20, della legge regionale n. 71/78, potrà riguardare solo le parti interne delle singole unità edilizie, laddove sia indispensabile ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati nel rispetto, comunque, delle tipologie caratteristiche del centro storico, previo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, e con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia.
3.2 - Zona territoriale omogenea C2
Vanno disattese per le considerazioni, in merito al dimensionamento, di cui al punto 2.0. Le relative aree devono essere classificate sottozone agricole, E1 ed E3, così come previsto nel piano regolatore generale datato gennaio 2002.
3.3 - Zona territoriale omogenea D1
Non viene condiviso l'ampliamento, accolto in sede di deduzioni alle osservazioni e/o opposizioni di cui alla delibera n. 15/2004, limitatamente ai manufatti esistenti ricadenti nella fascia di rispetto boschiva di cui all'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni.
3.4 - Zona territoriale omogenea D2 - Zona territoriale omogenea F2a (stazione ecologica)
Non vengono condivise le parti di dette zone ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale entro un raggio di m. 100, poiché in contrasto con il provvedimento sanitario n. 1681/82 suindicato.
3.5 - Zona territoriale omogenea E2
Si precisa che, per le aree boscate e relative fasce di rispetto, valgono le disposizioni contenute nella legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, le suddette fasce di rispetto devono essere determinate secondo quanto previsto dall'art. 89, comma 8, della legge regionale n. 6/2001.
3.6 - Zona territoriale omogenea E3
Non viene condiviso l'incremento previsto ad uso residenziale dei volumi preesistenti, in aggiunta alla volumetria ammissibile in detta zona, in quanto in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 1444/68 che prescrive, per le abitazioni, l'indice massimo di densità fondiaria pari a mc./mq. 0,03 ed in conformità al parere dell'Ente Parco n. 388/2002.
3.7 - Zona territoriale omogenea F3
Non vengono condivise le aree boschive destinate a parchi territoriali in quanto dette previsioni urbanistiche non appaiono giustificate in relazione ai fabbisogni per attrezzature, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale n. 1444/68 e, pertanto, si prescrive di determinare la fascia di rispetto boschiva, secondo le disposizioni di cui all'art. 89, comma 8, della legge regionale n. 6/2001, con la conseguenza che le zone territoriali omogenee C1 e C3, ricadenti all'interno della predetta fascia di rispetto non vengono condivise.
3.8 - Zona territoriale omogenea F6 (priorato di San Giacomo)
Detta previsione urbanistica, ricadente in zona D del parco etneo e soggetta a piano particolareggiato, è inclusa nei programmi del Parco dell'Etna con la medesima destinazione. Il suddetto ente, nel parere di competenza rilasciato in merito al piano regolatore generale, ha precisato, nel confermare la predetta destinazione, la propria competenza relativamente ai punti base per l'escursionismo, le cui previsioni rientrano nell'ambito delle zone C di parco. Al riguardo, il comune di che trattasi, come già sopra esplicitato, ha avanzato ricorso al T.A.R.
La suddetta zona viene condivisa in quanto ricadente in zona D del Parco dell'Etna.
4.0 - Programmazione commerciale, legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il progetto di piano non risulta adeguato alla previsione della norma specifica sulla programmazione commerciale, in quanto non rispondente ai relativi criteri di cui al titolo III delle direttive in materia, emanate con decreto presidenziale datato 11 luglio 2000, con particolare riferimento agli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali riferiti ai diversi ambiti territoriali (art. 12), alle indicazioni metodologiche (art. 15) ed alle dotazioni di parcheggi pertinenziali (art. 16), in funzione delle tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, di cui all'art. 3 del suddetto decreto.
Alla luce di quanto sopra, appare opportuno adottare, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, i necessari adeguamenti alla normativa di cui alla legge regionale n. 28/99, mediante il concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
5.0 - Norme di attuazione
L'elaborato delle norme di attuazione, datato maggio 2003, è stato integrato e modificato con emendamenti e sub-emendamenti (relativi agli artt. 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 29, 30, 34, 36, 49) adottati mediante delibera consiliare n. 38/2003 suindicata.
Le norme di attuazione si devono intendere modificate ed adeguate in relazione a quanto sopra considerato relativamente alle zone territoriali omogenee.
In particolare, si ritiene opportuno precisare quanto segue:
-  artt. 15, 16, 17 (zone A, zone A1, zone A2): occorre modificare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.1;
-  art. 29 (zone C2): occorre cassare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.2;
-  art. 32 (zone D1): occorre modificare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.3;
-  art. 35 (zone D3b): per i parchi di campeggio valgono le disposizioni contenute nella legge regionale n. 14/82;
-  art. 39 (zone E3) - art. 47 (terrazzo territoriale TT.6 "zona D del Parco dell'Etna"): occorre modificare detti articoli in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.6;
-  art. 54 (zone F3): occorre cassare detto articolo in relazione alle considerazioni di cui al punto 3.7.
6.0 - Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio, datato maggio 2003, è stato integrato e modificato con emendamenti e sub-emendamenti (relativi agli artt. 11, 21, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 65, 67, 69, 70, 74, 77, 82) adottati mediante delibera consiliare n. 38/2003 suindicata.
Nulla si ha da osservare in merito al regolamento edilizio in quanto le sopravvenute normative emanate successivamente alla redazione dello stesso sono recepite automaticamente, in funzione dell'art. 95 "Norme in contrasto", con l'integrazione o la modifica degli articoli costituenti il testo del regolamento edilizio in argomento.
Si precisa, comunque, quanto segue:
-  art. 57 - "Rinvio a leggi particolari": occorre sostituire, all'ultimo comma, "legge regionale n. 14/88" con "legge regionale n. 14/82".
7.0 - Osservazioni ed opposizioni
Numeri 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13 - 18, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 42, 45 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 62, 64, 69, 70, 72, 73, 14, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 145, 146, 147, 140, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 181, 184, 185, 189: non vengono accolte in conformità alle deduzioni dei progettisti, così come recepite dal consiglio comunale di cui alla delibera n. 15/2004.
Numeri 4, 21, 22, 23, 39, 43, 48, 65, 71, 87, 88, 90, 111, 122, 124, 140, 143, 161, 166, 168, 186, 187: vengono accolte in conformità alle deduzioni dei progettisti, così come recepite dal consiglio comunale di cui alla delibera n. 15/2004.
Numeri 5, 16, 17, 19, 24, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 50, 56, 59, 66, 79, 81, 126 131, 138, 139, 153, 174: vengono parzialmente accolte in conformità alle deduzioni dei progettisti, così come recepite dal consiglio comunale di cui alla delibera n. 15/2004.
N. 6: viene parzialmente accolta, limitatamente alla salvaguardia dell'unicum costituito dall'edificio storico-giardino-belvedere, con lo sviluppo della viabilità di progetto a valle del suddetto belvedere in relazione alla struttura viaria già esistente.
N. 10: viene parzialmente accolta in conformità alle deduzioni del consiglio comunale di cui alla delibera n. 15/2004.
Numeri 12, 44, 57, 58, 63, 67, 137, 183: vengono esitate in conformità alle deduzioni dei progettisti, così come recepite dal consiglio comunale di cui alla delibera n. 15/2004. poiché ritenute non controdeducibili per insussistenza.
N. 14: viene accolta in conformità alle deduzioni del consiglio comunale mediante delibera n. 15/2004.
Numeri 15 e 129: non vengono accolte per quanto considerato al punto 3.2 relativo alle zone territoriali omogenee C2.
Numeri 26, 36, 40, 60, 91, 99, 103, 104, 111, 141, 142, 155, 178, 179, 180, 188: non vengono accolte in conformità alle deduzioni dei progettisti.
Numeri 54, 106, 144: vengono parzialmente accolte in conformità alle deduzioni dei progettisti.
Numeri 68, 115, 169: per dette osservazioni inerenti il dimensionamento del piano regolatore generale, la redazione dello studio agricolo-forestale ed il progetto di piano occorre fare riferimento alle superiori considerazioni ed alle deduzioni dei progettisti, di cui ai punti 5.4.11 e 5.4.12 dell'apposita relazione.
N. 110: non viene accolta in quanto, così come espresso dai progettisti nelle relative deduzioni, non si evince, dalla documentazione esibita, la destinazione d'uso dell'immobile e considerato che il piano regolatore generale destina, comunque, quantità congrue di aree all'edificazione di nuove strutture alberghiere.
N. 182: dal punto 1 al punto 26, punti 29, 31, 33, 35: vengono accolte in conformità alle deduzioni dei progettisti, così come recepite dal consiglio comunale di cui alla delibera n. 15/2004; punto 28: non viene accolta in conformità alle deduzioni dei progettisti; punto 30: viene accolta in conformità alle deduzioni del consiglio comunale di cui alla delibera n. 15/2004; punto 34: viene parzialmente accolta in conformità alle deduzioni del consiglio comunale di cui alla delibera n. 15/2004 con la prescrizione di quanto considerato al punto 3.3; punti 32, 36, 38: vengono parzialmente accolte in conformità alle deduzioni dei progettisti, così come recepite dal consiglio comunale di cui alla delibera n. 15/2004; punti 27 e 37: non vengono accolte in conformità alle deduzioni dei progettisti, cosi come recepite dal consiglio comunale di cui alla delibera n. 15/2004.
Osservazioni e/o opposizioni fuori termini pervenute in Assessorato:
-  ditta Fichera Michelangelo e Giuseppe: trattasi di integrazione all'opposizione n. 24 che è stata parzialmente accolta in conformità alle deduzioni dei progettisti, così come recepite dal consiglio comunale di cui alla delibera n. 15/2004;
-  ditta Scalia Rita Anna - ditta Sciuto Rachele: si rimanda alle superiori determinazioni in quanto dette opposizioni risultano le medesime di quelle indicate ai nn. 1 e 6 del registro delle osservazioni e/o opposizioni.
Per quanto sopra esposto, si è del parere che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera consiliare n. 38 del 27 maggio 2003, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni dell'ufficio del Genio civile, di cui ai pareri nn. 4916, 7276, 11492/2002 e n. 8213/2003, e dell'Ente Parco dell'Etna, di cui al parere n. 388/2002, nonché nel rispetto delle superiori considerazioni, previa l'adozione delle controdeduzioni, di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 71/78.";
Visto il voto n. 399 del 12 gennaio 2005 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, ha reso il parere che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Ritenuto di condividere in linea di massima la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Considerato che, in esito ai riscontri effettuati nel sopralluogo ed a seguito della discussione sul piano, sono emersi ulteriori elementi di valutazione che di seguito si espongono:
-  zonizzazione;
-  zone A.
Premesso che:
-  la circolare assessoriale n. 3/2000/D.R.U., prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000 ha dettato indirizzi a che nella stesura del piano regolatore generale venga prestata particolare cura nella definizione delle zona territoriale omogenea A, al fine di poter prevedere l'attuazione del piano anche attraverso l'intervento diretto;
-  il piano regolatore generale in esame assume come obiettivo strategico per lo sviluppo socio-economico di Zafferana Etnea quello "di salvaguardare e di fare riconoscere in maniera attiva i valori del territorio stesso" (cfr. relazione: 2.4 vocazioni ed indirizzi di trasformazione del territorio comunale);
-  l'articolazione normativa è stata supportata da un'attenta lettura dei caratteri storico-ambientali tanto dei tessuti urbani quanto delle aree di pregio ambientale, quanto dei manufatti puntuali presenti nel territorio che sono stati censiti attraverso apposite schedature (cfr. in particolare gli allegati 2 - schede degli edifici monumentali e dei manufatti di valore storico-artistico ed ambientale; 3A - B - Censimento degli elementi di pregio del patrimonio rurale fisso e dei punti panoramici di particolare rilievo ricadenti nella zona D del Parco dell'Etna: schede informative del sistema dei terrazzamenti e schede informative del reticolo dei percorsi; 3C - Censimento degli elementi di pregio del patrimonio rurale fisso e dei punti panoramici di particolare rilievo ricadenti nella zona D del Parco dell'Etna: schede informative del sistema dei manufatti edilizi; nonché la Tav. A12 - Censimento dei manufatti costituenti il patrimonio rurale della zona D del Parco dell'Etna - Planimetria generale di riferimento);
-  i nuclei urbani storici presenti nel territorio comunale di Zafferana Etnea sono stati di recente interessati da interventi tesi a riparare danni provocati da eventi tellurici; questi interventi, dettati il più delle volte dall'emergenza, hanno apportato tali alterazioni che può parlarsi più di salvaguardia dell'impianto che non della configurazione urbana.
Con le precisazioni di cui sopra, si condivide la individuazione e l'articolazione normativa delle zona territoriale omogenea A1 e A2 con le seguenti modifiche e prescrizioni:
-  la zona A2 ricomprende le due unità edilizie prospicienti su via Libertà evidenziate nell'allegato 1, nonché i seguenti beni isolati di cui all'allegato 2, allegati che costituiscono parte integrante del presente voto:
-  chiesa Madonna del Buon Consiglio, via Bongiardo;
-  Oasi della Madonna del Buon Consiglio, via Paraquara nn. 1-3-3A;
-  complesso rurale, via Rocca d'Api;
-  casa Seminara, via Marconi n. 17;
-  casa Montemagno, via IV Novembre nn. 1-3-5;
-  casa padronale, via Bongiardo Zafferana n. 22;
-  casa padronale, località Primoti, via Paraquara n. 8;
-  va cassato all'art. 17 l'articolato che consente "il completamento delle quinte prospettiche con la realizzazione della prima elevazione sopra il piano terra laddove non già esistente, mediante il rilascio di singole concessioni anche al di fuori dei piani di recupero" in quanto appare in contrasto con quanto disposto all'art. 15 che consente, in assenza di piano particolareggiato o piano di recupero, solo gli interventi di cui alle lett. a), b), c), della legge Regione Sicilia n. 71/78;
-  vanno precisate all'art. 17 le destinazioni d'uso consentite nella zona A2; si ritiene che, in coerenza con le finalità dichiarate nella relazione al piano e viste le caratteristiche delle zone A2 - che comprendono "edifici e complessi edilizi aggregati tanto in tessuti urbani quanto in nuclei rurali, con le relative pertinenze edilizie e fondiarie che presentano interesse storico-urbanistico ed ambientale, e aree agricole di contesto non edificate, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi" - vadano consentite anche attività legate alla riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente ai fini turistico-ricettivi.
Zone B:
-  artt. 19-20-21: va precisato che gli incrementi di cubatura consentiti devono essere ricompresi all'interno della densità fondiaria massima consentita per ciascuna zona;
-  art. 21-BS3 Ballo-Cancelliere, Malopasso-Passofelice: si ritiene che l'incremento di cubatura del 30% assentito in caso di eliminazione della residenza al piano terra comporti un'eccessiva alterazione della composizione urbana. Tale incremento va pertanto ridotto al 20% del volume esistente.
Zona BE:
-  art. 23 - Poiché si dettano parametri di edificabilità nei casi in cui gli strumenti attuativi non sono vigenti, si chiede che vengano specificate e distinte graficamente le aree interessate a programmi costruttivi dotate di piano attuativo vigente da quelle che non lo sono, precisando se trattasi di previsione o di altra condizione in modo da consentire la valutazione di queste ultime rispetto ai valori agricoli e/o paesaggistico/ambientali.
Zone C:
-  zona territoriale omogenea C2: si condivide il parere del gruppo anche in considerazione che gran parte di esse vengono localizzate in contiguità con la strada-parco snaturando nei fatti, tipologicamente e funzionalmente, il ruolo attribuito nel progetto di piano a tale infrastruttura che, come chiaramente evidenziato nella relazione di accompagnamento al piano (punto 2.5) non deve costituire asse di appoggio a nuovi sistemi insediativi e snodarsi in area extraurbana mantenuta agricola.
Zone D:
Si condividono le valutazioni del gruppo con la seguente integrazione:
-  art. 34 - D3a attrezzature alberghiere e congressuali - viste le caratteristiche morfologiche del territorio, si ritiene che il numero massimo di piani vada ridotto a 3. Va inoltre precisata la dotazione minima di parcheggi da assicurare sia in caso di attuazione mediante piani urbanistici esecutivi che in quella per intervento diretto.
Zone F
Zone F6 - Art.57. Punto base per l'escursionismo.
In difformità con quanto espresso dal gruppo al punto 3.8 si sottolinea quanto segue:
Premesso che:
-  nell'allegato al D.P.R. n. 37/87 del 17 maggio 1987 la "zona Piano dell'Acqua (750 m.), (alla base della Val Calanna) - Zafferana" viene individuata come sito da destinare a punto base, per l'escursionismo montano n. 17 e pertanto, in virtù di quanto definito al punto 4.3 del suddetto allegato, assimilabile a zone C e da attuare mediante realizzazione di attrezzature tese ad incrementare l'escursionismo (centro visitatori con, ove le strutture lo consentano, un limitato numero di posti letto con modalità di rifugio montano; area di parcheggio; area attrezzata per pic-nic; area per giochi per bambini e ragazzi; spazi attrezzati per la sosta a servizio dell'escursionismo equestre);
-  nel suddetto allegato vengono precisate le procedure da seguire per la attuazione dei punti base. In particolare:
-  al punto 4.1.6 vengono definite le procedure da seguirsi per la delimitazione dei punti base "in considerazione che l'individuazione nella cartografia in scala 1:25.000... è fatta con simbolo grafico e non in rapporto alla situazione reale dei singoli luoghi e che il limite del simbolo non costituisce perimetro dell'area oggetto di intervento";
-  nel suddetto punto si precisa inoltre che, nelle more dell'adozione del piano del Parco, i comuni "devono preliminarmente procedere alla delimitazione..., della zona da attrezzare..., e devono altresì richiedere nulla osta per la delimitazione proposta" agli organi del Parco;
-  dai documenti trasmessi al Consiglio regionale dell'urbanistica dal comune su richiesta della commissione relatrice emerge che, nelle more dell'adozione del piano del Parco, adottato in data 17 marzo 2003, il comune di Zafferana Etnea, ha proceduto alla delimitazione del punto base n. 17 localizzandolo nell'area "Ursino Priorato di S. Giacomo" (delibera di consiglio comunale n. 82 del 18 novembre 1996); nell'allegato al D.P.R. n. 37/87 del 17 maggio 1987 (descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonché ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane - paragrafo 5c) - Descrizione analitica dei valori ambientali - zone con valori antropico-naturalistici - la "contrada Piano dell'Acqua (resti convento S. Giacomo)" era stata infatti indicata tra quelle aree con valori antropico-naturalistici di maggior rilievo per la presenza di edifici o manufatti di particolare interesse.
Sulla individuazione e delimitazione del suddetto punto base localizzato in "contrada Piano dell'Acqua (resti convento S. Giacomo)" l'Ente Parco ha rilasciato il prescritto nulla osta con provvedimento del 22 maggio 1997 ed ha inoltre incluso detta previsione urbanistica nei programmi del Parco dell'Etna con la medesima destinazione inserendola nel programma triennale di intervento 1999-2001 con una previsione di spesa di 350 milioni. - aut. 177/97.
In base al combinato disposto dei punti 4.1.7, 4.1.8 e 4.1.3, del succitato supplemento, per la realizzazione del punto base all'interno della delimitazione approvata dall'Ente Parco, il comune dovrà quindi presentare all'Ente Parco il relativo progetto esecutivo per il nulla osta di competenza.
Per quanto sopra, così come espresso dall'Ente Parco nel parere rilasciato in merito al piano regolatore generale, "il piano regolatore generale non può normare le previsioni afferenti le destinazioni in zona C di Parco, a cui si ascrivono i punti base per l'escursionismo" in quanto deve limitarsi a recepire le determinazioni discendenti dagli atti suddescritti.
Va rilevato però che nella tavola di zonizzazione del piano regolatore generale l'area destinata a punto base risulta ampliata rispetto a quella oggetto di nulla osta dell'Ente Parco, aggregando ad essa una piccola porzione di territorio.
Si condivide tale scelta pianificatoria del comune in quanto migliora l'accessibilità all'area destinata a punto base che in tal modo viene servita per l'intero confine nord da viabilità esistente (via Piano dell'Acqua S. Giacomo) e consente di destinare la trazzera interna, che costituiva la linea di confine dell'area oggetto di nulla osta da parte dell'Ente Parco, a viabilità pedonale di accesso ai manufatti edilizi del punto base.
Poiché su tale ampliamento non risulta essere stato espresso il nulla osta di competenza da parte dell'Ente Parco, la zona F6 risulta pertanto costituita da due aree con disciplina diversa e va quindi distinta in due zone differenziate:
-  una zona F6a, corrispondente a quella autorizzata dall'Ente Parco, da considerarsi zona C di Parco, destinata a punto base e pertanto assoggettata alle procedure di cui sopra;
-  una zona F6b, che rientra nella competenza pianificatoria del comune in quanto ricadente in zona D di Parco, destinata ad area complementare al punto base.
I contenuti normativi relativi alla sopraindicata zona F6a pertanto dovranno essere conformi ai dettami del punto 4.1.7. del succitato supplemento che prescrive il rispetto dei seguenti parametri:
1)  le strutture da realizzare devono determinare il minimo disturbo ambientale e dovranno essere ubicate nelle aree di cui si abbia comparativamente il minor rischio vulcanico;
2)  le strutture devono essere proporzionate ad un flusso di visitatori compatibile con la finalità primaria della salvaguardia ambientale;
3)  le strutture non devono superare l'altezza di una elevazione fuori terra;
4)  le strutture devono essere aderenti alle tipologie del patrimonio edilizio etneo.
La normativa definita all'art. 57 delle norme tecniche d'attuazione non appare pienamente rispondente a quanto sopra in particolare per le destinazioni d'uso ammesse che devono essere conformi a quanto definito dalla legge istitutiva del Parco dell'Etna e per le procedure di approvazione del piano particolareggiato che deve essere presentato agli organi del Parco per il necessario nulla osta di competenza (punto 4.1.7. del succitato supplemento).
Si sottolinea comunque che gli interventi consentiti definiti all'art. 57 del piano regolatore generale sono conformi a quanto previsto per il punto base n. 17 - Priorato di S. Giacomo previsti dall'art. 13.3 delle norme tecniche d'attuazione del piano del Parco, adottato in data 17 marzo 2003 (Recupero del patrimonio edilizio da acquisire attraverso interventi di ristrutturazione e restauro degli edifici. Riqualificazione delle aree esterne).
Art. 64 - Strada parco di circonvallazione.
Si riconosce la necessità di realizzare una struttura di attraversamento del territorio che, oltre ad essere di supporto e di alleggerimento della strada statale pedemontana, costituisca un itinerario storico-paesistico panoramico di valorizzazione del sistema ambientale della fascia posta a valle del centro di Zafferana. Si condivide inoltre la scelta di non creare un nuovo asse ex novo ma di operare attraverso la ricucitura di tratti già esistenti.
Pur tuttavia, vista la particolare delicatezza ambientale dei territori interessati da tale previsione, si ritiene che la normativa debba prescrivere la redazione di un progetto particolareggiato che riguardi l'intero percorso, dettagliando le modalità di riqualificazione delle parti già esistenti e le prescrizioni necessarie a che l'intervento garantisca la salvaguardia di tutte le componenti del paesaggio presenti nell'area. Il progetto dovrà prestare particolare attenzione all'attraversamento dei torrenti ed alle interferenze con le preesistenze antropiche (viabilità storica e masserie), valutando e definendo in particolare il rapporto tra la trazzera storica (da mantenere nei caratteri e nell'andamento e destinare a percorso pedonale e/o ciclabile) e l'asse viario, ed operando a che la strada-parco, per sezione, tipologia costruttiva ed opere d'arte necessarie alla sua realizzazione, risulti ben inserita nella morfologia dei luoghi.
Nell'elaborato norme tecniche d'attuazione - Schede illustrative e di dettaglio, sono state omesse le schede n. 1 e 2 che definiscono le caratteristiche di sezione e tipologiche della suddetta strada per il tratto tra via Pietralunga e torrente Pisanello e quello tra la via Chiesazza e via Pietralunga così come precisate nell'elaborato norme tecniche d'attuazione del piano datato gennaio 2002; tali schede vanno reinserite in quanto costituiscono una necessaria precisazione dei caratteri da dare a tale strada.
Si prescrive inoltre che vengano riportati nella tavola di zonizzazione i seguenti elementi:
-  in legenda: il retino relativo alla fascia di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 96 lett. F, regio decreto n. 523 del 1904;
-  la graficizzazione delle fasce di rispetto delle faglie.
Nelle norme tecniche d'attuazione va inoltre inserita la normativa vigente all'interno delle fasce di rispetto delle faglie e riguardante la inedificabilità delle aree libere nonché la disciplina relativa agli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Nelle norme tecniche d'attuazione art. 14 - classificazione delle destinazioni d'uso, dalla Du5.2 - alberghiere sociali - va eliminata la dizione "case per ferie" che appare in contrasto con le finalità dichiarate del piano e costituisce ulteriore incremento del patrimonio edilizio.
Osservazioni ed opposizioni
-  N. 6 Sciuto Rachele - Per detta osservazione in aggiunta a quanto rappresentato nel parere dell'ufficio prot. n. 385 del 2 agosto 2004, si prescrive l'eliminazione del tratto di strada di progetto, che interessa i terreni dell'esponente (dalla via Archimede alla via Roma).
-  N. 16 Sorbello Sebastiano ditta Luanen - In presenza di attività turistico-ricettiva esistente, si chiede all'amministrazione comunale, viste le potenzialità di sviluppo, di valutare l'incentivazione della stessa, riconoscendole lo spazio adeguato, nella considerazione che la legislazione vigente in materia tende a favorire ed incrementare gli interventi produttivi ancorché esistenti, e che la risposta dei progettisti non appare esaustiva.
-  N. 24 Fichera Michelangelo ecc. - In considerazione della presenza di un'area boschiva di circa mq. 17.000 non prevista nello studio agricolo forestale, e di colture arboree intensive, si rende necessaria una verifica dello stato dei luoghi con ulteriore relazione agronomica.
L'amministrazione comunale valuterà altresì la compatibilità dell'opera pubblica con la presenza di antichi edifici rurali abitativi e religiosi di pregio architettonico (zona A).
-  N. 47 Ninfa Giacomo ecc. - La ditta è intestataria di una società che, come dichiarato attualmente, opera nel settore socio-assistenziale; nella considerazione che la risposta dei progettisti non appare esaustiva "non è incompatibile con la destinazione di zona E3, si invita l'amministrazione comunale a rivalutare l'osservazione di che trattasi, in quanto struttura esistente, nel rispetto dei fabbisogni della collettività.
-  N. 62 Licciardello Santo e n. 64 Catalano Rosario - Va attentamente valutata la previsione della strada di piano con particolare riferimento agli innesti con la viabilità esistente, in relazione alla pericolosità paventata dai ricorrenti e tenendo conto anche della normativa del codice della strada.
-  N. 158 n. 15 cittadini - Nello spirito di contribuire a decongestionare il traffico cittadino, ferme restando le alternative previste dal piano regolatore generale, si invita l'amministrazione comunale a riconsiderare la possibilità di un prolungamento della via Archimede, a meno di evidenti problematiche geomorfologiche o di altra natura.
Osservazioni pervenute direttamente in Assessorato
Ditta Messina Antonino, ditta Coco Vincenzo, Rosso Giovanni, Barbagallo Salvatore, Barbagallo Orazio Maria - Per dette osservazioni, ancor prima di una valutazione assessoriale, si invita l'amministrazione comunale a fornire le proprie deduzioni.
Parere
Favorevole all'approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Zafferana Etnea, adottati con la delibera consiliare n. 38 del 27 maggio 2003 in conformità alla proposta di parere dell'ufficio prot. n. 38 del 2 agosto 2004 salvo quanto considerato nel presente voto.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 11341 del 23 febbraio 2005 con la quale, il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica ha richiesto al comune di Zafferana Etnea, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 399 del 12 gennaio 2005;
Vista la delibera n. 22 del 21 aprile 2005, trasmessa con il foglio del comune di Zafferana Etnea prot. n. 7359 del 5 maggio 2005, con la quale il consiglio comunale ha adottato le controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 399 del 12 gennaio 2005;
Vista la nota prot. n. 47 del 20 maggio 2005 con la quale l'unità operativa 5.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 15 del 20 maggio 2005 resa in merito alle controdeduzioni comunali al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 399/05 ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
A - ESAME DELLE CONTRODEDUZIONI DI CUI AL VOTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA E ALLA PROPOSTA DI PARERE
Dimensionamento
In ordine al dimensionamento del piano regolatore generale, il consiglio comunale del comune di Zafferana Etnea sulla scorta, anche, della relazione del gruppo di progettazione afferma che, stante la favorevole posizione geografica e le numerose iniziative turistico-culturali, il territorio comunale è meta di numerosi visitatori, pertanto, viene riconfermato il dato della popolazione fluttuante stimato in circa 18.000 unità insediabili nella sottozona C2.
Tali considerazioni ancorché ammissibili non appaiono coerenti con le linee strategiche del piano regolatore generale in cui non si prefigura uno sviluppo delle iniziative turistico-alberghiere commisurate alle supposte potenzialità soprariferite ma incentrate soprattutto alla edificazione di "seconde case" che in virtù del contenuto indice fondiario previsto impegna notevoli estensioni territoriali.
Per quanto sopra non si condividono le controdeduzioni comunali.
Zonizzazione
2.1 Zone A
Riguardo ai rilievi mossi dal Consiglio regionale dell'urbanistica e dalla proposta di parere n. 36/2004, in ordine a detta zona il comune prende atto di quanto determinato ad eccezione del rilievo di cui al punto 3.1 del parere n. 36 dove viene prescritta l'applicazione della lettera d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, "solamente alle parti interne delle singole unità edilizie" con espressa esclusione della demolizione e sostituzione edilizia. In merito il comune controdeduce ritenendo che a seguito degli eventi sismici gran parte di detta zona ha subito delle sostanziali sostituzioni edilizie in applicazione del punto 2 del decreto n. 350/86 (demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici ovunque siano ubicati).
Inoltre il comune fa rilevare che per quanto attiene la prescrizione di ricomprendere all'interno della zona A2 le due unità edilizie prospicienti su via Libertà non è stata possibile l'individuazione di detti immobili in quanto non è stato prodotto a questo ente il citato allegato.
Si condividono le controdeduzioni comunali in merito al rilievo sopracitato in quanto superato dal recepimento di una norma di legge, fermo restando l'acquisizione per detti interventi del preventivo parere dell'ufficio del Genio civile e della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
2.2 Zone B
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ha prescritto l'inserimento di alcune precisazioni riguardo gli artt. 19, 20, 21, 23 delle norme di attuazione per le zone B e BS3.
Il comune prende atto di quanto precisato dal Consiglio regionale dell'urbanistica e nel contempo propone alcune precisazioni ed aggiunte in merito alle zone BS 1, 2 e 3.
Si ritiene di poter condividere le controdeduzioni in merito.
2.3 Zone BE (Programmi costruttivi di edilizia economica e popolare)
In ottemperanza a quanto rilevato dal Consiglio regionale dell'urbanistica, il comune, nel precisare che tutte le aree interessate dai programmi costruttivi e dotate di piano attuativo risultano interamente edificate, allega stralcio planimetrico del piano con la visualizzazione delle aree non insediate al fine di consentire una valutazione in relazione ai valori agricoli e/o paesaggistico-ambientali.
Si prende atto di quanto sopra.
Zone C2
Il comune controdeduce ai rilievi mossi con gli atti sopraccitati con cui sono state disattese tutte le zone C2, riconfermando l'originaria previsione in considerazione dell'esigenza di pianificare tali aree su cui insistono "sparse e disordinate iniziative di insediamenti edilizi e urbanizzazioni".
Pur ritenendosi ammissibile l'esigenza di predisporre un'adeguata pianificazione degli insediamenti edilizi disordinatamente realizzati, presumibilmente spesso di origine abusiva, si ritiene di non condividere tale previsione, che interessa numerosissimi territoriali" di notevole estensione e in molti casi inedificati. Peraltro, si ritengono inadeguate le modalità di attuazione di dette zone C2 per come normate dall'art. 29 delle norme tecniche di attuazione che consentendo l'edificazione a mezzo di singole concessioni edilizie preclude ogni iniziativa pianificatoria finalizzata alla dotazione per tali insediamenti delle infrastrutture e urbanizzazioni.
Per quanto sopra si è dell'avviso che le zone C2 siano da stralciare con la classificazione delle aree a verde agricolo fermo restando l'opportunità da parte del comune di proporre un ristudio della zona di che trattasi limitatamente alle parti da riordinare e con la previsione di adeguate urbanizzazioni.
2.5 Zone D
In merito a detta zona il Consiglio regionale dell'urbanistica ha condiviso le valutazioni formulate nella proposta di parere di cui al punto 3.3 (zona territoriale omogenea D1 non viene condiviso l'ampliamento, accolto in sede di deduzioni alle osservazioni e opposizioni di cui alla delibera n. 15/2004, limitatamente ai manufatti esistenti ricadenti nella fascia di rispetto boschiva di cui all'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni), al punto 3.4 (zona territoriale omogenea D2 non vengono condivise le parti di dette zone ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale entro un raggio di m. 100 poiché in contrasto con il provvedimento sanitario n. 1681/82...) e le prescrizioni relative alla riduzione del numero dei piani di cui all'art. 34 - D3a. (Attrezzature alberghiere congressuali).
Non si ritiene di condividere, in linea di principio, le controdeduzioni del comune in merito alla zona D1 in quanto nel vigente quadro normativo tali ampliamenti sono da disattendersi e pertanto si ribadiscono le determinazioni già formulate in merito con i provvedimenti sopraspecificati.
Il comune, in merito al rilievo di cui alla zona territoriale omogenea D2, precisa che si è trattato di un mero errore materiale puntualizzando nel contempo la possibilità edificatoria nella fascia successiva dai 100 ai 200 mt. così come autorizzata con decreto del medico provinciale.
Si ritiene di condividere quest'ultima possibilità edificatoria.
Il comune ha preso atto della prescrizione di cui all'art. 34 - D3a. (Attrezzature alberghiere congressuali).
2.6 Zone E
Il comune per le zone E, E2 ed E3 prende atto e accoglie quanto prescritto nella proposta di parere n. 36/2004.
2.7  Zone F
a)  Si condivide la controdeduzione comunale in merito alla zona territoriale omogenea F2a (Stazione ecologica).
b)  Il comune, in merito al rilievo di cui alla zona territoriale omogenea F3 (Parchi territoriali), controdeduce precisando che la dotazione di detta attrezzatura in base al conteggio effettuato non appare sovradimensionata anche in considerazione del fatto che la "Porta del Parco" attrae forti flussi escursionistici che propongono un uso intenso di strutture ricreative territoriali.
Si ritiene condivisibile la superiore controdeduzione stante che tale attrezzatura risulta compatibile con la vocazione turistica del comune.
c)  Il comune, in merito al rilievo di cui alla zona territoriale omogenea F6 (Punto base per l'escursionismo), ha allegato all'atto deliberativo di controdeduzione una relazione predisposta dall'Assessore per l'urbanistica di concerto con l'avv. Nicolà D'Alessandro nella quale sono state argomentate e superate le ragioni di dissenso in ordine a detta zona territoriale omogenea F6. Considerato che in detta relazione risulta che l'Ente Parco dell'Etna ha già reso le autorizzazioni alla realizzazione di quanto previsto, si ribadisce quanto determinato nella proposta di parere n. 36/2005.
3.  Programmazione commerciale
Il comune controdeduce fornendo argomentazioni che non superano gli elementi evidenziati al punto 4.0 della proposta di parere e pertanto si ritiene di ribadire le prescrizioni già formulate in merito.
4. Strada Parco di circonvallazione
Il Consiglio regionale dell'urbanistica in merito a detta infrastruttura ha prescritto, sulla scorta di valutazioni di carattere paesaggistico, la redazione di un progetto particolareggiato.
Il comune in merito ha evidenziato che la redazione di un progetto particolareggiato che riguardi l'intero percorso risulta molto dispendioso sotto il profilo economico, detta prescrizione risulta superata considerato che tutti i progetti sono sottoposti al nulla osta della Soprindentenza per i beni culturali ed ambientali in quanto il territorio è sottoposto interamente a vincolo paesaggistico, ex legge n. 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni.
Si ritengono condivisibili le controdeduzioni formulate dal comune.
5. Tavola di zonizzazione
Il comune ha ottemperato a quanto prescritto dal Consiglio regionale dell'urbanistica in merito alla visualizzazione in legenda della tavola di zonizzazione delle fascie di rispetto dei corsi e di quelle delle faglie.
6.  Norme tecniche di attuazione
Il comune ha preso atto delle prescrizioni dettate dal Consiglio regionale dell'urbanistica ad eccezione di quanto rilevato in merito all'art. 14 delle norme di attuazione in quanto, a parere dello stesso, la dizione "case per ferie" corrisponde perfettamente alla filosofia urbanistica del nuovo piano regolatore generale.
Si ribadisce quanto determinato dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella considerazione che le controdeduzioni formulate dal comune si ritengono superficiali in quanto lo stesso non ha fornito argomentazioni tali da superare il rilievo del Consiglio regionale dell'urbanistica che in merito ha sostanzialmente rilevato sia il contrasto con le finalità dichiarate dal piano che la formazione dell'ulteriore incremento del patrimonio edilizio.
7. Regolamento edilizio
Il comune prende atto di quanto prescritto al punto 6.0 della proposta di parere e propone di eliminare il punto m) dell'art. 2 del regolamento edilizio "Costruzione e modificazione di cappelle, edicole e monumenti funerari in genere" ed inserirlo all'art. 4 del citato regolamento edilizio dopo il punto 22 dello stesso, inoltre propone di eliminare all'art. 77, comma 15, il seguente inciso "balconi aperti, pensiline e simili" sostituendoli con "balconi chiusi" per le considerazioni contenute al punto 7 della delibera delle controdeduzioni.
Si ritiene di condividere quanto sopra riportato in quanto in effetti nessuna modifica viene proposta dal comune; invece non appare condivisibile la motivazione di cui al superiore art. 77, comma 15.
Osservazioni e/o opposizioni
Riguardo le controdeduzioni comunali in ordine alle determinazioni sulle osservazioni ed opposizioni, si è dell'avviso che:
-  osservazione n. 6 - Sciuto Rachele: si condividono le controdeduzioni comunali che, peraltro, ribadiscono le determinazioni in merito espresse dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  osservazione n. 16 - Corbello Sebastiano ditta Luanen: si condivide la controdeduzione comunale peraltro valutata in riferimento a quanto richiesto dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  osservazione n. 24 - Fichera Michelangelo: non si accoglie in conformità a quanto valutato e verificato dal comune in sede di controdeduzione;
-  osservazione n. 47 - Ninfa Giacomo: si condividono le controdeduzioni comunali;
-  osservazione n. 62 e n. 64 - Licciardello Santo e n. 64 Catalano Rosario: si condividono le controdeduzioni comunali;
-  osservazione n. 158 - n. 15 cittadini: si condividono le controdeduzioni comunali fermo restando le condizioni dettate dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  osservazione n. 107 - Torrisi Antonia: si condividono le controdeduzioni comunali;
-  osservazione ditta Messina A. e figli e Coco V.: si accoglie in conformità alle controdeduzioni comunali;
-  osservazione ditta Rosso Giovanni: non si accoglie in conformità alle controdeduzioni comunali;
-  osservazione n. 105 - Barbagallo Salvatore: non si accoglie in conformità alle controdeduzioni comunali;
-  osservazione n. 158 - Barbagallo Orazio Maria n. 15 cittadini trattandosi di reitera dell'osservazione n. 105 si rimanda alle determinazioni soprariportate.
Per quanto riguarda le osservazioni citate nella delibera delle controdeduzioni per le quali il consiglio comunale di Zafferana Etnea propone l'accoglimento in conformità alla deliberazione di consiglio comunale del 23 marzo 2004, n. 15, per le stesse si riconferma quanto espresso nella proposta di parere n. 36 del 2 agosto 2004.
Oltre alle superiori osservazioni e/o opposizioni sono pervenute all'unità operativa scrivente, con nota, prot. n. 224 del 18 maggio 2005 l'unità operativa 7.2/D.R.U., per le valutazioni di competenza n. 2 osservazioni e n. 1 opposizioni che di seguito si riportano con le relative determinazioni:
-  osservazione ditta Barbagallo Salvatore e ditta Barbagallo Orazio Maria: trattandosi di reitera dell'osservazione n. 105 e n. 158 si rimanda alle determinazioni soprariportate;
-  opposizione ditta Cavallaio Giovanni e Grazia: non si accoglie poiché mediante l'adozione dello strumento urbanistico si è conclusa la fase delle scelte strategiche e le stesse sono state già oggetto di considerazioni con i provvedimenti di competenza di questo D.R.U.
Per quanto precede, questa unità operativa n. 5.1 esprime il proprio parere nei sensi sopra esposti, in ordine alle controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 399/2005 ed alla proposta di parere n. 36/2004, formulate dal comune di Zafferana Etnea con delibera del consiglio comunale n. 22 del 21 aprile 2005.";
Visto il voto n. 457 del 27 luglio 2005 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, visti gli atti ed elaborati a corredo della pratica relativa al piano in argomento, ha espresso il parere "che le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 399/05 sul piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Zafferana Etnea, espresse dal consiglio comunale con delibera n. 22 del 21 aprile 2005 sono esitate in conformità con quanto prescritto dall'unità operativa 5.1 del servizio 5/D.R.U., con parere n. 15 del 20 maggio 2005.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 50879 del 4 agosto 2004 con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state richieste all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, le valutazioni in merito allo strumento urbanistico generale in argomento;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 9011 del 25 ottobre 2004, pervenuta in data 29 ottobre 2004 ed assunta al protocollo di questo Assessorato il 2 novembre 2004, con il n. 70294, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente alle zone territoriali omogenee A, B, C, D2, F1b, F5, F6, ed F4:
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie di vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000.
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche, si fa presente che il comune è tenuto a individuare le aree destinate allo stesso.
Appare superfluo, infine, sottolineare che l'amministrazione comunale, ai fini della programmazione di urbanistica commerciale, dovrà attenersi alle modalità prescritte dall'art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 399 del 12 gennaio 2005 e n. 457 del 27 luglio 2005 e preso atto delle proposte di modifica contenute nella nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 9011 del 25 ottobre 2004 in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 ed in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voti n. 399 del 12 gennaio 2005 e n. 457 del 27 luglio 2005, nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note dell'ufficio del Genio civile di Catania, dell'Ente Parco dell'Etna in premessa richiamate e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca soprariportata, è approvato il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive, e regolamento edilizio del comune di Zafferana Etnea, adottato con delibera consiliare n. 38 del 27 maggio 2003.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 399 del 12 gennaio 2005 e n. 457 del 27 luglio 2005.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 36 del 2 agosto 2004 del servizio 4/D.R.U.;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 399 del 12 gennaio 2005;
3)  proposta di parere n. 15 del 20 maggio 2005 dell'unità operativa 5.1/D.R.U.;
4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 457 del 27 luglio 2005;
5)  delibera del consiglio comunale n. 38 del 27 maggio 2003;
6)  delibera del consiglio comunale n. 15 del 23 marzo 2004;
7)  delibera del consiglio comunale n. 22 del 21 aprile 2005;
Elaborati del piano
8)  relazione generale;
9)  norme tecniche di attuazione;
10)  regolamento edilizio;
11)  all. 1  -  elenchi dei servizi esistenti, delle lottizzazioni e dei piani particolareggiati operanti, delle opere pubbliche in itinere e degli edifici di interesse storico-artistico-ambientale individuati; 
12)  all. 2 SM  -  schede degli edifici monumentali e dei manufatti di valore storico-artistico e ambientale; 
13)  all. 3 A-B  -  censimento degli elementi di pregio del patrimonio rurale fisso e dei punti panoramici di particolare rilievo ricadenti nella zona D del Parco dell'Etna: schede informative del sistema dei terrazzamenti e schede informative del reticolo dei percorsi; 
14)  all. 3 C  -  censimento degli elementi di pregio del patrimonio rurale fisso e dei punti panoramici di particolare rilievo ricadenti in zona D del Parco dell'Etna: schede informative del sistema dei manufatti edilizi; 
15)  tav. T1  -  inquadramento territoriale degli ambiti amministrativi e delle infrastrutture della viabilità dei trasporti; 
16)  tav. T2  -  inquadramento territoriale delle relazioni con il Parco dell'Etna; 
17)  tav. A1  -  planimetria dello stato di fatto, vincoli di tutela e di salvaguardia; 
18)  tav. A2  -  planimetria dello stato di fatto con i servizi esistenti, i beni patrimoniali, le lottizzazioni e i piani particolareggiati operanti, la visualizzazione del programma delle opere pubbliche in itinere, gli edifici di interesse storico-artistico-ambientale individuati; 
19)  tav. A3  -  planimetria dello stato di fatto con i servizi esistenti, i beni patrimoniali, le lottizzazioni e i piani particolareggiati operanti, la visualizzazione del programma delle opere pubbliche in itinere, gli edifici di interesse storico-artistico-ambientale individuati; 
20)  tav. A4  -  planimetria dello stato di fatto con i servizi esistenti, i beni patrimoniali, le lottizzazioni e i piani particolareggiati operanti, la visualizzazione del programma delle opere pubbliche in itinere, gli edifici di interesse storico-artistico-ambientale individuati; 
21)  tav. A5  -  planimetria dello stato di fatto con i servizi esistenti, i beni patrimoniali, le lottizzazioni e i piani particolareggiati operanti, la visualizzazione del programma delle opere pubbliche in itinere, gli edifici di interesse storico-artistico-ambientale individuati; 
22)  tav. A6  -  planimetria dello stato di fatto con i servizi esistenti, i beni patrimoniali, le lottizzazioni e i piani particolareggiati operanti, la visualizzazione del programma delle opere pubbliche in itinere, gli edifici di interesse storico-artistico-ambientale individuati; 
23)  tav. A7  -  planimetria dello stato di fatto con i servizi esistenti, i beni patrimoniali, le lottizzazioni e i piani particolareggiati operanti, la visualizzazione del programma delle opere pubbliche in itinere, gli edifici di interesse storico-artistico-ambientale individuati; 
24)  tav. A8  -  planimetria dello stato di fatto con i servizi esistenti, i beni patrimoniali, le lottizzazioni e i piani particolareggiati operanti, la visualizzazione del programma delle opere pubbliche in itinere, gli edifici di interesse storico-artistico-ambientale individuati; 
25)  tav. A9  -  planimetria dello stato di fatto con i servizi esistenti, i beni patrimoniali, le lottizzazioni e i piani particolareggiati operanti, la visualizzazione del programma delle opere pubbliche in itinere, gli edifici di interesse storico-artistico-ambientale individuati; 
26)  tav. A10  -  planimetria dello stato di fatto con i servizi esistenti, i beni patrimoniali, le lottizzazioni e i piani particolareggiati operanti, la visualizzazione del programma delle opere pubbliche in itinere, gli edifici di interesse storico-artistico-ambientale individuati; 
27)  tav. A11  -  planimetria dello stato di fatto con i servizi esistenti, i beni patrimoniali, le lottizzazioni e i piani particolareggiati operanti, la visualizzazione del programma delle opere pubbliche in itinere, gli edifici di interesse storico-artistico-ambientale individuati; 
28)  tav. A12  -  planimetria dello stato di fatto, vincoli di tutela e di salvaguardia; 
29)  tav. P1  -  planimetria di progetto del territorio comunale con la suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:10.000; 
30)  tav.  P2  -  planimetria di progetto dei centri abitati e dei loro contesti con la suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
31)  tav.  P3  -  planimetria di progetto dei centri abitati e dei loro contesti con la suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
32)  tav.  P4  -  planimetria di progetto dei centri abitati e dei loro contesti con la suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
33)  tav.  P5  -  planimetria di progetto dei centri abitati e dei loro contesti con la suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
34)  tav.  P6  -  planimetria di progetto dei centri abitati e dei loro contesti con la suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
35)  tav.  P7  -  planimetria di progetto dei centri abitati e dei loro contesti con la suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
36)  tav.  P8  -  planimetria di progetto dei centri abitati e dei loro contesti con la suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
37)  tav.  P9  -  planimetria di progetto dei centri abitati e dei loro contesti con la suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
38)  tav.  P10  -  planimetria di progetto dei centri abitati e dei loro contesti con la suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
39)  tav.  P11  -  planimetria di progetto dei centri abitati e dei loro contesti con la suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
40)  tav.  P12  -  planimetria di progetto dei centri abitati e dei loro contesti con la suddivisione in zone omogenee che disciplinano l'uso del suolo e degli edifici, scala 1:5.000; 
41)  tav.  P13  -  tabella dei tipi edilizi; 

Prescrizioni esecutive
42)  tav.  A1  -  stralcio piano regolatore generale con perimetro delle prescrizioni esecutive; 
43)  tav.  A2  -  cartografia di base 4 fogli originari, scala 1:500; 
44)  tav.  A3  -  stato di fatto - tipologie edilizie, localizzazione, dati metrici, abitanti teorici; 
45)  el. A3a  -  schede informative dell'edilizia e delle pertinenze; 
46)  tav.  A4  -  stato di fatto - numeri civici, destinazione P.T., pertinenze, spazi pubblici; 
47)  tav.  A5  -  uso del suolo, vegetazione e colture, manufatti e caratteri del paesaggio; 
48)  tav.  A6.1  -  pianta P.T. e profili stradali via Balsamo Civita; 
49)  tav.  A6.2  -  pianta P.T. e profili stradali via Balsamo Civita; 
50)  tav.  P1  -  progetto generale Sarro Civita; 
51)  tav.  P2  -  progetto generale zona A2 Sarro Civita; 
52)  tav.  P3  -  stato e progetto delle infrastrutture primarie; 
53)  tav.  P4  -  quadro catastale degli interventi-piano particellare-elenco particelle-previsione di massima delle spese; 
54)  tav.  P5  -  scheda progettuale U. 4.1 COM, protezione civile e parcheggi; 
55)  tav.  P6  -  scheda progettuale U. 4.2 parco pubblico Sarro Civita; 
56)  tav.  P7  -  scheda progettuale U. 4.3 asilo e parco pubblico; 
57)  tav.  P8  -  scheda progettuale U. 4.1-2-3 viste volumetriche; 
58)  tav.  P9  -  norme tecniche di attuazione; 
59)  tav.  P10  -  relazione con allegati. 

Studio geologico
60)  studio geologico-tecnico;
61)  indagini geofisiche e geognostiche effettuate nell'area individuata dalle prescrizioni esecutive;
62)  note geologiche integrative relative agli emendamenti al progetto di nuovo piano regolatore generale;
63)  carta geologica, scala 1:25.000;
64)  carta geologica, scala 1:10.000;
65)  carta della pericolosità geologica, scala 1:25.000;
66)  tav.  A  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:10.000; 
67)  tav.  B  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:10.000; 

68)  carta della pericolosità da invasioni laviche, scala 1:25.000;
69)  tav.  A  -  carta della pericolosità da invasioni laviche, scala 1:10.000; 
70)  tav.  B  -  carta della pericolosità da invasioni laviche, scala 1:10.000; 

71)  carta geomorfologica, scala 1:10.000;
72)  carta idrogeologica, scala 1:10.000;
73)  tav.  A  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
74)  tav.  B  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
75)  tav.  C  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
76)  tav.  D  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
77)  tav.  E  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
78)  tav.  F  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
79)  tav.  G  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
80)  tav.  H  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
81)  tav.  I  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
82)  tav.  L  -  carta geologica, scala 1:2.000; 
83)  tav.  A  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
84)  tav.  E  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
85)  tav.  C  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
86)  tav.  D  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
87)  tav.  E  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
88)  tav.  F  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
89)  tav.  G  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
90)  tav.  H  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
91)  tav.  I  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
92)  tav.  L  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
93)  tav.  A  -  carta della pericolosità sismica locale scala 1:2.000; 
94)  tav.  B  -  carta della pericolosità sismica locale, scala 1:2.000; 
95)  tav.  C  -  carta della pericolosità sismica locale, scala 1:2.000; 
96)  tav.  D  -  carta della pericolosità sismica locale, scala 1:2.000; 
97)  tav.  E  -  carta della pericolosità sismica locale, scala 1:2.000; 
98)  tav.  F  -  carta della pericolosità sismica locale, scala 1:2.000; 
99)  tav.  G  -  carta della pericolosità sismica locale, scala 1:2.000; 
100)  tav.  H  -  carta della pericolosità sismica locale, scala 1:2.000; 
101)  tav.  I  -  carta della pericolosità sismica locale, scala 1:2.000; 
102)  tav.  L  -  carta della pericolosità sismica locale, scala 1:2.000; 
103)  tav.  A  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
104)  tav.  B  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
105)  tav.  C  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
106)  tav.  D  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
107)  tav.  E  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
108)  tav.  F  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
109)  tav.  G  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
110)  tav.  H  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
111)  tav.  I  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
112)  tav.  L  -  carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
113)  tav.  A  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
114)  tav.  B  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
115)  tav.  C  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
116)  tav.  D  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
117)  tav.  E  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
118)  tav.  F  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
119)  tav.  G  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
120)  tav.  H  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
121)  tav.  I  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 
122)  tav.  L  -  carta litotecnica, scala 1:2.000; 

Studio agricolo forestale
123)  relazione illustrativa;
124)  carta tematica dell'uso del suolo, scala 1:5.000;
Elaborati relativi agli emendamenti al piano regolatore generale apportati dalla C.U.C. in data 23 gennaio 2003
125)  norme tecniche di attuazione (maggio 2003);
126)  regolamento edilizio (maggio 2003);
127)  el. n. 25  -  tavv. formato A3 (unico elaborato); 
128)  el. n. 40  -  tavv. formato A4 (unico elaborato); 

129)  tav.  P1*;
130)  tav.  P2*;
131)  tav.  P3*;
132)  tav.  p4*;
133)  tav.  P6*;
134)  tav.  P7*;
135)  tav.  P8*;
136)  tav.  P9*;
137)  tav.  P10*;
138)  tav.  P11*;
139)  tav.  P12*;
140)  tav.  P13*.

Art.  4

Il comune di Zafferana Etnea dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 settembre 2005.
  LIBASSI 

(2005.37.2358)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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