REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2005 - N. 41
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 3 agosto 2005.
Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
Visto il decreto del Ministero della sanità 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997, concernente "Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali";
Visto il decreto del Ministro della sanità dell'8 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1999, recante "Norme per la profilassi della scrapie";
Visto il regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 147 del 31 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Vista la decisione n. 2002/1003/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 349 del 24 dicembre 2002, che fissa requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine;
Vista la decisione della Commissione n. 2003/100/CE del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Visto il regolamento CE n. 1915/2003 della Commissione, che modifica il regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 283 del 31 ottobre 2003, per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi;
Considerato che il regolamento n. 999/2001 prevede che in ogni singolo Stato membro venga effettuata una sorveglianza nei confronti della scrapie;
Considerato che il regolamento CE n. 1915/2003, che modifica il regolamento CE n. 999/2001, prevede in caso di conferma di un focolaio di scrapie la possibilità di ricorrere all'abbattimento degli ovini sulla base di criteri di selezione genetica che tengano conto dei caratteri di resistenza alla malattia;
Considerato che l'attività di sorveglianza per la scrapie ha evidenziato l'insorgenza della malattia in diversi allevamenti presenti nel territorio nazionale e regionale;
Considerato che la decisione n. 2003/100 prevede che in ogni singolo Stato membro dell'Unione europea vengano adottati piani di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei confronti delle diverse razze ovine;
Visto il decreto del Ministero della salute del 17 dicembre 2004, concernente "Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi degli ovini" e che fornisce le linee guida redatte dallo stesso riguardanti le modalità di esecuzione dei piani regionali di selezione genetica, profilassi e controllo;
Valutata la necessità di creare, in ambito regionale, allevamenti in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tali malattie;
Ritenuto necessario, in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali soprarichiamate, adottare un piano di selezione genetica negli ovini e caprini diretto ad incrementare le caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili senza che ne siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte;
Tenuto conto infine delle maggiori garanzie per la salute del consumatore dei prodotti di origine animale provenienti da greggi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e della conseguente ulteriore qualificazione commerciale degli stessi;

Decreta:


Art. 1

Per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini, di cui al decreto del Ministero della salute del 17 dicembre 2004, nel territorio della Regione siciliana è reso esecutivo il "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini" secondo le procedure contenute nel piano di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le aziende unità sanitarie locali della Sicilia, l'Istituto zooprofilattico della Sicilia, l'Assonapa dovranno predisporre, ognuno per la parte di propria competenza, tutti gli atti necessari per la piena attuazione degli interventi previsti nel piano regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato per la registrazione e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 agosto 2005.
  BAGNATO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 31 agosto 2005 al n. 343.
Allegato
PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

1.  Principi generali del piano di selezione genetica
Il piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia, laddove questo favorirà la progressione del piano, potrà essere incentivata l'attivazione di schemi di selezione che comprenderanno l'impiego di riproduttori di sesso femminile. L'applicazione di tali schemi sarà subordinata alla valutazione ed approvazione della Commissione regionale di coordinamento del piano.
1.1. Obiettivi del piano
Obiettivo del piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina al fine di:
1)  concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini;
2)  concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
3)  contribuire alla tutela della salute umana ed animale.
L'incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso i seguenti passaggi:
1)  eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzazione di riproduttori portatori di questo allele;
2)  incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al piano;
3)  costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti ARR/ARR, utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;
4)  progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ negli allevamenti aderenti al piano.
1.2.  Definizioni
Ai fini del presente piano si intende per:
a)  azienda: qualsiasi luogo in cui gli animali oggetto del presente piano sono detenuti, mantenuti, allevati, su base permanente o temporanea;
b)  greggi di elevato merito genetico: i greggi che risultano iscritti al libro genealogico (LG) nonché tutti i greggi nei quali la percentuale di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico è equivalente o superiore al 50% del totale dei riproduttori in età riproduttiva presenti in allevamento;
c)  greggi commerciali: i greggi che non soddisfano le condizioni di greggi di elevato merito genetico in relazione alle percentuali di presenza di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico;
d)  analisi genetiche: analisi dei polimorfismi ai codoni 136, 154, 171 del gene della PrP effettuate dai laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;
e)  prelievo ufficiale: prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche eseguito dal veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio oppure il prelievo di sangue o il prelievo di materiale biologico effettuato per il medesimo fine, esclusivamente nei greggi iscritti al libro genealogico, rispettivamente dal veterinario dell'associazione regionale allevatori o dal personale tecnico appartenente alle associazioni provinciali allevatori sotto il coordinamento dell'Assonapa;
f)  piano regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), di seguito "piano": il presente piano in conformità a quanto previsto dal Ministero della salute nel Piano nazionale di selezione.
1.3.  Durata
Il piano è immediatamente obbligatorio per tutti i greggi di elevato merito genetico, mentre per i greggi commerciali l'adesione al piano rimane su base volontaria.
1.4.  Funzioni dei diversi enti coinvolti nell'attuazione del presente piano
All'esecuzione del presente piano concorrono:
a)  la Commissione regionale di coordinamento;
b)  le Aziende unità sanitarie locali;
c)  l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;
d)  l'Assonapa.
a)  Commissione regionale di coordinamento
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente piano è istituita con apposito decreto la Commissione regionale di coordinamento che viene convocata con frequenza almeno bimestrale.
La Commissione regionale di coordinamento è convocata e presieduta dal dirigente del servizio di sanità animale dell'Ispettorato regionale veterinario (IRV), ed è composta dal:
1)  dirigente dell'unità operativa dell'IRV competente della materia;
2)  dal dirigente del servizio di zootecnia dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
3)  da un dirigente dell'Istituto zooprofilattico della Sicilia esperto nella materia;
4) dai responsabili dei servizi di sanità animale delle Aziende unità sanitarie locali n. 3 Catania, n. 4 Enna, n. 5 Messina e n. 6 Palermo;
5)  dai rappresentanti dell'Associazione regionale allevatori, Assonapa e organizzazioni professionali.
La commissione ha il compito di incentivare l'adesione al piano da parte degli allevatori e coordinare le attività del piano a livello regionale, di coordinare le attività di identificazione individuale e la progressione verso modalità di identificazione tramite dispositivi elettronici, di valutare periodicamente l'andamento e l'impatto del piano sulla zootecnia regionale, le eventuali problematiche e i risultati conseguiti anche in funzione della tempistica prevista e alla luce della situazione epidemiologica del territorio.
Entro il 31 gennaio la commissione di coordinamento regionale redige una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente e la invia alla commissione nazionale di coordinamento.
b)  Aziende unità sanitarie locali
Le aziende unità sanitarie locali, oltre ad adempiere alle specifiche disposizioni previste dal presente piano, svolgono i seguenti compiti:
1)  accettano e archiviano le schede di iscrizione degli allevamenti aderenti al piano regionale di cui all'allegato I;
2)  verificano la corretta identificazione individuale dei capi appartenenti ai greggi sottoposti al piano e di quelli sottoposti a genotipizzazione;
3)  eseguono, per quanto di competenza, i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di cui all'allegato II;
4)  controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato;
5)  verificano i requisiti sanitari dei greggi ed effettuano l'attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST;
6)  certificano la genetica dei singoli capi appartenenti ai greggi iscritti al LG, di alto merito genetico o commerciali e conferiscono le qualifiche di resistenza genetica ai greggi;
7)  controllano il rispetto dei requisiti per le movimentazioni, in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti ai greggi sottoposti al piano.
c)  Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia:
1)  esegue le analisi genetiche previste dal piano rilasciando i rapporti di prova ufficiali;
2)  invia ogni 7 giorni i rapporti di prova alle aziende unità sanitarie locali competenti sul gregge oggetto di indagine;
3)  realizza e gestisce la base dati regionale relativa agli allevamenti partecipanti al piano, ai genotipi individuali, alla composizione dei gruppi di monta;
4)  assolve trimestralmente al debito informativo nei confronti della banca dati nazionale e dell'IRV trasmettendo il tracciato record relativo ai campioni esaminati.
d)  ASSONAPA:
1)  è responsabile del disegno, organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al piano di selezione genetica nell'ambito dei greggi iscritti al libro genealogico secondo quanto previsto dal presente piano e sotto il coordinamento dell'Ispettorato regionale veterinario;
2) detiene la base dei dati relativa ai programmi di selezione genetica per la resistenza alle EST dei greggi iscritti al libro genealogico e ne trasmette mensilmente e comunque entro il quindicesimo giorno del mese successivo i dati alla banca dati regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;
3)  tramite i veterinari e tecnici delle associazioni allevatori esegue i prelievi ufficiali di sangue e materiale biologico nei greggi iscritti ai libri genealogici per l'esecuzione di prove genetiche necessarie all'attuazione del piano. In sede di prima applicazione solamente i veterinari dell'Associazione regionale allevatori della Sicilia, previo riconoscimento delle aziende unità sanitarie locali della Sicilia competenti per territorio, possono effettuare i prelievi ufficiali di cui sopra, mentre per il personale tecnico saranno definite successivamente le modalità di riconoscimento e dell'apposita formazione da effettuare;
4)  a tal fine, i veterinari e i tecnici di cui al punto 1.2, comma e, verificano sotto la propria responsabilità l'identificazione individuale del capo da sottoporre a genotipizzazione;
5)  i tecnici e veterinari appartenenti alle associazioni allevatori utilizzano per l'invio dei campioni la scheda di cui all'allegato II o una scheda equivalente contenente almeno le stesse informazioni.
2.  Condizioni obbligatorie generali per i greggi partecipanti
a)  tutti gli allevamenti partecipanti al piano debbono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale;
b)  tutti i capi facenti parte dei greggi aderenti al piano sono identificati in maniera tale da garantire una duratura e precisa connessione tra il marchio identificativo dell'animale e la certificazione attestante il genotipo;
c) i titolari di tutti gli allevamenti partecipanti al piano, di qualsiasi categoria, si impegnano ad introdurre esclusivamente montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione;
d)  tutti gli animali con sintomatologia neurologica riferibile alle EST di età superiore ai 12 mesi, nonché tutti gli animali di età superiore ai 18 mesi morti negli allevamenti partecipanti al piano, sono denunciati dal titolare dell'allevamento all'autorità sanitaria competente per territorio (azienda sanitaria locale) e sottoposti agli accertamenti diagnostici per le EST (test rapido) presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. In caso di esito positivo confermato dal CEA, il soggetto colpito, laddove non ancora genotipizzato, sarà sottoposto ad analisi genetica;
e)  qualora, in seguito agli accertamenti effettuati su animali morti o sospetti, sia confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia;
f)  in tutti gli allevamenti partecipanti al piano, tutti i maschi in età riproduttiva, ad esclusione degli agnelli o agnelloni destinati al macello, sono sottoposti a prove di genotipizzazione;
g)  i maschi portatori dell'allele VRQ devono essere macellati entro i trenta giorni successivi alla determinazione del loro genotipo, questi animali non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellati;
h)  le femmine del gregge eventualmente genotipizzate per le quali risultano noti i genotipi recante l'allele VRQ devono essere macellate entro 30 giorni;
i)  è fatto divieto di usare a fini riproduttivi all'interno del gregge i montoni, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale, che non siano quelli certificati nell'ambito del programma.
3. Il piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di montoni classificati, a seconda del genotipo nelle seguenti classi di preferenza

Genotipo  Riproduttori di 1ª classe 
ARR/ARR  Suscettibilità minima o nulla 


Genotipo  Riproduttori di 2ª classe 
ARR/ARH  Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa 
ARR/AHQ  Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa 
ARQ/ARR  Suscettibilità scarsa 


Genotipo  Riproduttori di 3ª classe 
ARQ/ARQ  Suscettibilità elevata 
ARQ/AHQ  Suscettibilità elevata 
AHQ/AHQ  Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilità elevata 
ARQ/ARH  Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilità elevata 
ARH/ARH  Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilità elevata 
AHQ/ARH  Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilità elevata 



Genotipo  Divieto di impiego come riproduttori 
VRQ/VRQ  Suscettibilità elevata 
VRQ/ARQ  Suscettibilità elevata 
VRQ/ARH  Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile 
VRQ/AHQ  Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile 
VRQ/ARR  Suscettibilità scarsa ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile 



4.  Schema di selezione
Il piano prevede la classificazione di ciascuna razza in 2 livelli in base alla frequenza attesa dell'allele ARR:
1)  razze con ARR <40%;
2)  razze con ARR >40%.
La soglia del 40% viene fissata sulla base dei risultati della survey sulle frequenze alleliche, condotta in ottemperanza alla decisione n. 2002/1003/CE. Tale soglia, che è indicativa della disponibilità nella razza di circa 2/3 dei riproduttori portatori di almeno un allele ARR, ha l'obiettivo di promuovere una più rapida progressione del piano.
1)  RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR/>40%
a)  Per queste razze, tenuto conto della elevata frequenza dell'allele ARR, si prevede di mettere in atto uno schema di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR nelle aziende senza però penalizzare eccessivamente i caratteri produttivi.
b)  I greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante.
c)  Per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore.
d)  Sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3ª tra greggi aderenti al piano ad esclusione dei montoni iscritti al LG, mentre è consentito l'utilizzo di montoni di classe 3ª nelle singole aziende solo se provenienti da rimonta interna.
e)  Per greggi aderenti, trascorsi massimo anni 5 dall'inizio dell'attuazione del piano viene consentito soltanto l'utilizzo di montoni di classe 1 e 2, e dal 10° anno solo di montoni di classe 1.


  Classe montoni Razze con ARR > 40% 
  1 Da allevamento iscritto al LG 
  2 Da allevamento iscritto al LG 
  1 Da allevamento di elevato merito genetico 
  2 Da allevamento di elevato merito genetico 
  1 Da allevamento commerciale o da rimonta interna 
  2 Da allevamento commerciale o da rimonta interna 
  3 Tra allevamenti LG o da rimonta interna 



2) RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR/<4O%
a)  Per queste razze tenuto conto della bassa frequenza dell'allele ARR si prevede di effettuare uno schema di selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARR/ nei greggi coinvolti.
b)  I greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante.
c)  Per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore.
d)  Sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3ª tra greggi aderenti al piano ad esclusione tra greggi iscritti al LG mentre è consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende solo se provenienti da rimonta interna.
e)  Per i greggi aderenti al piano, trascorsi massimo 7 anni, viene consentito l'utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1.


  Classe montoni Razze con ARR < 40% 
  1 Da allevamento iscritto al LG 
  1 Da allevamento di elevato merito genetico 
  1 Da allevamento commerciale o da rimonta interna 
  2 Da allevamento iscritto al LG 
  2 Da allevamento di elevato merito genetico 
  2 Da allevamento commerciale o da rimonta interna 
  3 Tra allevamenti LG o da rimonta interna 



5.  Modalità di attuazione dell'acquisto dei riproduttori
Il piano vuole garantire il miglioramento dei caratteri di resistenza alle EST tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Pertanto, nell'ambito degli allevamenti aderenti al piano, l'acquisto di montoni di classe 1 e 2 provenienti da allevamenti commerciali aderenti e non aderenti al piano, è consentita fintanto che la quota di greggi di elevato merito genetico di una determinata razza non abbia superato la soglia del 60% sul totale degli allevamenti presenti a livello regionale. Tale regola è valida a condizione che i greggi di elevato merito genetico siano comunque in grado di garantire una piena copertura dei fabbisogni del piano attraverso la disponibilità di riproduttori che uniscano un elevato valore genetico complessivo ai caratteri di resistenza alle EST. La limitazione all'acquisto dei riproduttori dai soli greggi ad elevato merito genetico è soggetta alla autorizzazione della commissione nazionale di coordinamento su richiesta della commissione regionale e sulla scorta di riscontri oggettivi prodotti da questa.
6.  Livelli di qualifica degli allevamenti
Ogni gregge aderente al piano di selezione può accedere ad una delle seguenti qualifiche:

Livello I  Greggi composti unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR 
Livello II  Greggi interamente composti da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR 
Livello III  Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR 
Livello IV  Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR 
Livello V  Greggi aderenti al piano 


7.  Controlli nei greggi aderenti al piano
1)  Prelievi con cadenza almeno annuale sono effettuati in tutti i greggi iscritti al libro genealogico dai veterinari ufficiali delle aziende sanitarie locali in azienda o al macello al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo.
2)  Campionamenti casuali sono effettuati nelle aziende aderenti al piano non iscritte al LG da parte dei veterinari ufficiali delle aziende sanitarie locali al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo.
3)  Nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione sono effettuati su soggetti di età superiore ai 18 mesi per rilevare la eventuale presenza di EST.
4)  Le dimensioni e le modalità di campionamento di cui ai commi 2 e 3 saranno definite dal CEA sulla base dell'andamento dei dati disponibili al termine del primo anno di attuazione del piano e diffuse con apposita nota da parte del Ministero della salute.
8.  Identificazione greggi partecipanti
I greggi che in base alle definizioni sopra riportate potranno partecipare al programma di selezione dovranno essere sottoposti ad accurato censimento dell'effettivo ed essere inseriti in un apposito registro.
A tale scopo verrà istituita presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia una base dati contenente almeno i seguenti dati relativi ai piani di selezione genetica effettuati:
a)  Anagrafica aziende partecipanti (eventualmente divise in due tabelle collegate):
 1)  proprietario o ragione sociale;
 2)  codice aziendale;
 3)  indirizzo (comune e provincia);
 4)  codice azienda sanitaria locale di competenza;
 5)  coordinate geografiche (latitudine e longitudine);
 6)  categoria (greggi iscritti a LG, di elevato merito genetico o commerciali);
 7)  livello di qualifica;
 8)  specie allevate (con indicazione anche dell'eventuale presenza di caprini);
 9)  razze allevate;
10)  numero di riproduttori maschi presenti per razza;
11)  numero di riproduttori femmine presenti per razza;
12)  numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza;
13)  numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza.
b)  Tabella individuale (singole analisi)
 1)  codice azienda sanitaria locale di prelievo;
 2)  data di prelievo;
 3)  codice aziendale di allevamento;
 4)  codice aziendale (eventuale) di provenienza;
 5)  codice identificativo dell'animale;
 6)  codice del bolo o del microchip se impiegati;
 7)  motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di monta, animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per la gestione di focolaio di scrapie);
 8)  data di nascita del capo;
 9)  sesso;
10)  razza,
11)  iscrizione a LG;
12)  alleli;
13)  protocollo di accettazione e identificativo individuale del campione;
14)  data di accettazione;
15)  data del rapporto di prova e responsabile della diagnosi;
16)  destinazione del capo (con indicazione del codice aziendale di destinazione se venduto o del codice del macello se macellato).
I dati di cui sopra sono inviati trimestralmente entro il 20 del mese successivo al termine di ciascun trimestre di riferimento all'Ispettorato regionale veterinario e alla banca dati nazionale selezione genetica (DBNSG) istituita presso il CEA dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino utilizzando appositi tracciati record in conformità alle informazioni soprariportate e relativo codice. In sede di prima applicazione l'Assonapa dovrà trasmettere alla banca dati regionale tutti i dati già in possesso e relativi alle aziende di elevato merito genetico utilizzando appositi tracciati record in conformità alle informazioni soprariportate e relativo codice e concordando preventivamente le modalità di invio con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
9.  Laboratori autorizzati all'effettuazione delle analisi genetiche
L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia rilascia i rapporti di prova ufficiali delle analisi genetiche su formato cartaceo ed elettronico.
I risultati delle genotipizzazioni dovranno essere inviati settimanalmente alle aziende unità sanitarie locali della Sicilia secondo i tracciati record sopradefiniti.
10.  Sistema di certificazione individuale
Le aziende unità sanitarie locali sono identificate quali enti competenti alla certificazione genetica ufficiale e conferiscono le qualifiche di resistenza genetica ai greggi.
L'attribuzione del genotipo individuale ai capi sottoposti a campionamento dovrà essere operata mediante rilascio di apposito certificato da parte delle aziende unità sanitarie locali previa acquisizione del rapporto di prova ufficiale delle analisi genetiche dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia o dagli altri laboratori autorizzati. Questo dovrà riportare almeno i seguenti dati:
1)  codice identificativo individuale;
2)  codice aziendale;
3)  genotipo;
4)  specie;
5)  razza;
6)  sesso;
7)  anno di nascita (ove disponibile).
11.  Adesione al piano
I detentori che intendono aderire al piano (compresi i detentori di ovini iscritti ai LG, la cui partecipazione al piano è obbligatoria) devono presentare formale domanda, conforme all'allegato I, al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dal piano.
Nel caso di comproprietà del bestiame, di proprietà degli animali diversa dal detentore, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano deve essere presentata congiuntamente dagli interessati.
Ricevuta la domanda il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale provvede ad effettuare un censimento dei capi presenti, ad accertare il possesso e la leggibilità del codice identificativo individuale di ogni singolo soggetto, a verificare la rispondenza del sistema di identificazione individuale a quanto richiesto dal piano e ad eseguire un'accurata visita clinica su tutti i capi di età superiore a 12 mesi.
Il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale provvede quindi ad identificare tutti i riproduttori maschi presenti in azienda e ad effettuare i prelievi di sangue necessari per le analisi genetiche e inviare i campioni all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Al termine delle operazioni il servizio veterinario assegna all'azienda la qualifica di "allevamento ovino/ovicaprino aderente al piano regionale di selezione genetica degli ovini per la profilassi della EST".
Non possono accedere al piano le aziende sede di focolaio di EST fino alla chiusura sanitaria dei focolai stessi.
12.  Obblighi del detentore
I detentori che aderiscono al piano, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, hanno l'obbligo nelle loro aziende di:
1)  segnalare tempestivamente al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente la presenza di casi sospetti di EST;
2)  segnalare entro 12 ore dal rinvenimento la morte dei riproduttori delle specie ovina e caprina;
3)  introdurre solamente ovini con genotipo noto e funzionale al programma di qualifica genetica del gregge. Gli animali di nuova introduzione dovranno essere tenuti in isolamento fino a che il servizio veterinario competente non abbia provveduto all'accertamento della loro identità e, qualora gli animali non siano scortati dal documento di cui al punto 10, alla loro tipizzazione genetica. Le introduzioni devono essere segnalate al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale entro 8 giorni;
4)  mantenere aggiornato il registro di stalla, attraverso la registrazione dei movimenti dei capi in entrata ed in uscita;
5)  collaborare con il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con il prelievo di campioni per le prove di laboratorio;
6)  rispettare le procedure operative del presente piano, nonché le prescrizioni e le ordinanze impartite dal servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, in particolare relativamente ai tempi di riforma degli animali di genotipi suscettibili alla malattia.
13.  Divulgazione del piano
Al fine di assicurare una capillare informazione a tutti gli allevatori ed incentivare l'adesione volontaria al piano la commissione regionale di coordinamento predisporrà azioni volte a garantire la migliore conoscenza degli obiettivi e dei metodi del piano.


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(2005.36.2303)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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