REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2005 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 19 settembre 2005, n. 6.
Legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, art. 1. Direttive per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale.

A TUTTE LE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ALL'ANAV SICILIA
AL CONSORZIO CESAP
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
L'art. 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 ha disposto la "circolazione gratuita per motivi di servizio" degli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale, alla Polizia municipale e provinciale, sui mezzi di trasporto pubblico locale.
Lo stesso articolo, comma 4, demanda all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti la competenza in ordine all'emanazione delle direttive relative alle modalità di applicazione del prefato art. 1.
In relazione a quanto precede, si emanano le seguenti direttive volte a dare la pratica attuazione al citato beneficio di legge:
1)  hanno diritto alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale esclusivamente per motivi di servizio gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale, alla Polizia municipale e provinciale;
2)  la circolazione è consentita mediante l'esibizione della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi;
3)  per gli appartenenti alla Polizia municipale la circolazione di cui al precedente punto 1), è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale;
4)  la circolazione gratuita è consentita sui mezzi di trasporto pubblico locale espletato con contributo della Regione;
5)  alle aziende esercenti il servizio summenzionato non è dovuto alcun rimborso;
6)  le aziende per le quali ricorre l'obbligo di assicurare la circolazione gratuita impartiranno al proprio personale le necessarie disposizioni volte a garantire l'efficace applicazione di quanto previsto dal predetto articolo di legge.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed avrà efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2005.38.2385)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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