REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2005 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 14 settembre 2005.
Disposizioni relative al prelievo della coturnice siciliana nella stagione venatoria 2005/2006.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 33/97, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, che consente l'attività venatoria nei confronti della coturnice siciliana (Alectoris graeca whitakeri) dal 1° ottobre al 30 novembre, previa predisposizione di piani di abbattimento per distretti, all'interno dei singoli ambiti territoriali di caccia, subordinati e commisurati ai censimenti, in modo da non compromettere la conservazione della specie a livello locale;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio, nel quale si ribadisce che il prelievo venatorio della coturnice è subordinato al censimento di consistenza e che sulla scorta dei dati acquisiti mediante gli indici di consistenza relativa, le ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali sono incaricate di quantificare il successo riproduttivo della specie e quindi commisurarne il prelievo venatorio da potere effettuare, con l'introduzione di un limite annuo di capi da poter prelevare;
Visto il decreto n. 99094 del 15 giugno 2005, con il quale è stato emanato il calendario venatorio 2005/2006 che regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, di specie, di luoghi e di capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico;
Visto, in particolare, l'art. 2, lett. e), dell'allegato A del predetto decreto, con il quale si dispone che il prelievo venatorio della coturnice sarà autorizzato con apposito provvedimento assessoriale, da emanarsi entro il 15 settembre 2005, che individuerà, acquisiti i necessari censimenti e sentito il parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, le zone dove sarà possibile cacciare la coturnice in ciascun A.T.C., i giorni di attività venatoria all'interno dell'arco temporale: 1 ottobre - 30 novembre 2005 e il numero massimo di capi abbattibili da ciascun cacciatore nell'intera stagione venatoria, nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio 2005/2006;
Viste le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica sullo svolgimento dei censimenti e sulle modalità di prelievo della coturnice;
Visto il prospetto riepilogativo predisposto dall'Osservatorio faunistico siciliano relativo alle risultanze dei censimenti effettuati dalle RR.FF.VV.AA. e che fa parte integrante del verbale della seduta del Comitato regionale faunistico-venatorio del 13 settembre 2005;
Vista, in particolare, la proposta della ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Agrigento che, sulla scorta dei dati ricavati dai censimenti, primaverile ed estivo, effettuati in conformità alle modalità suggerite dall'I.N.F.S. nelle zone collinari vocate del territorio provinciale, ha riscontrato un notevole incremento della presenza della specie, per cui ritiene possibile il prelievo di un solo capo giornaliero, con un tetto massimo di due capi annui, per cacciatore, nei seguenti comuni:
-  A.T.C. AG1: Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Ribera e Villafranca;
-  A.T.C. AG2: Casteltermini e Licata;
Vista, in particolare, la proposta della ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Messina che, sulla scorta dei dati ricavati dai censimenti, primaverile ed estivo, effettuati in conformità alle modalità suggerite dall'I.N.F.S. nelle zone collinari vocate del territorio provinciale, ha riscontrato un notevole incremento della presenza della specie, per cui ritiene possibile il prelievo di un solo capo giornaliero, con un tetto massimo di due capi annui, per cacciatore, nei seguenti comuni:
-  A.T.C. ME1: Caronia, Mistretta, Santo Stefano di Camastra, Castel di Lucio, Pettineo, Motta d'Affermo e Tusa;
-  A.T.C. ME2: in tutto il territorio;
Vista, in particolare, la proposta della ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Siracusa che, sulla scorta dei dati ricavati dai censimenti, primaverile ed estivo, effettuati in conformità alle modalità suggerite dall'I.N.F.S. nelle zone collinari vocate del territorio provinciale, ha riscontrato un notevole incremento della presenza della specie, per cui si ritiene possibile il prelievo di un solo capo giornaliero, con un tetto massimo di due capi annui, per cacciatore, nei seguenti comuni:
-  A.T.C. SR1: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino;
-  A.T.C. SR2: Avola, Canicattini Bagni e Noto;
-  A.T.C. TP1: in tutto il territorio;
Considerato che negli ambiti territoriali di caccia ricadenti nelle province di Caltanissetta, Enna e Palermo non sono stati effettuati i relativi censimenti;
Considerato che negli ambiti territoriali di caccia ricadenti nella provincia di Catania, dalle risultanze dei censimenti effettuati sia primaverili che estivi, non ricorrono le condizioni che consentono il prelievo della specie;
Considerato che negli ambiti territoriali di caccia ricadenti nella provincia di Ragusa, dalle risultanze dei censimenti effettuati sia primaverili che estivi, non ricorrono le condizioni che consentono il prelievo della specie;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio nella seduta del 13 settembre 2005;
Ritenuto che un minimo prelievo di tipo venatorio della coturnice in un ristretto territorio ove è normalmente consentita l'attività venatoria e per un breve periodo non compromette la conservazione della specie né a livello locale né a livello regionale;
Ritenuto, pertanto, in applicazione delle disposizioni del Piano regionale faunistico-venatorio e del calendario venatorio 2005/2006, di poter autorizzare l'esercizio venatorio nei confronti della coturnice con limitazioni di luoghi e di capi da abbattere;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per quanto espresso in premessa, il prelievo della coturnice siciliana (Alectoris graeca whitakeri) nella stagione venatoria 2005/2006 è consentito nel periodo 1 ottobre-30 novembre 2005 incluso, esclusivamente nel seguente territorio:
-  A.T.C. AG1: Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Ribera e Villafranca;
-  A.T.C. AG2: Casteltermini e Licata;
-  A.T.C. ME1: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto, Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Naso, Reitano, San Fratello, San Marco D'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, San Teodoro, Torrenova e Tortorici;
-  A.T.C. ME2: in tutto il territorio;
-  A.T.C. SR1: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino;
-  A.T.C. SR2: Avola, Canicattini Bagni e Noto;
-  A.T.C. TP1: in tutto il territorio.

Art. 2

Il cacciatore può prelevare un solo capo al giorno e complessivamente non più di due capi per l'intera stagione venatoria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 settembre 2005.
  LEONTINI 

(2005.38.2423)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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