REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2005 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 7 settembre 2005.
Circolare esplicativa della procedura di verifica ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI
A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI
ALL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
A TUTTI GLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
A TUTTI GLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
A TUTTE LE RIPARTIZIONI FAUNISTICO-VENATORIE
A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
ALL'ARPA
A TUTTI GLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
AL GENIO CIVILE OO.MM.
A TUTTE LE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
A TUTTE LE PROVINCE REGIONALI
A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
A TUTTI GLI ENTI PARCO REGIONALI
A TUTTI GLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI
A TUTTI I CONSORZI ASI
A TUTTI GLI ORDINI PROFESSIONALI DELLA SICILIA
AL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
e, p.c.  al ministero dell'ambiente 

Con l'art. 91 della legge regionale n. 6/2001 è stato recepito il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale", che com'è noto prevede due procedure distinte, ed in particolare:
-  all'art. 5 la procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA);
-  all'art. 10 la procedura di verifica.
In questa sede ci si sofferma sulla procedura di verifica prevista dall'art. 10 del medesimo D.P.R., a cui devono essere assoggettati preliminarmente i progetti rientranti tra le tipologie progettuali elencate nell'allegato B allo stesso.
Si premette che l'art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni al comma 4 precisa che sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, oltre ai progetti di cui all'allegato A, i progetti elencati nell'allegato B che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, mentre al punto 5 precisa che, per i progetti di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, riportate negli allegati A e B, sono ridotte del 50%.
Ciò premesso, per i progetti elencati nell'allegato B che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente, ovvero il servizio 2 VIA-VAS dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sito in via Ugo La Malfa n. 169 - 90146 Palermo, verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale.
L'art. 10 in oggetto, in particolare, prevede che per i suddetti progetti il committente (se privato) o l'autorità proponente richiede l'effettuazione della procedura di verifica, allegando alla domanda una descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente.
Si precisa, a tal proposito, che alla domanda di verifica da presentare al servizio 2 VIA-VAS di questo Assessorato dovranno essere allegati il progetto preliminare ed una relazione sui principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, redatta sviluppando i punti elencati nell'allegato A al decreto 23 marzo 2004 "Criteri di selezione dei progetti per l'applicazione delle procedure di impatto ambientale ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996" (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 23 aprile 2004).
Si fa presente che, nel caso di progetti stralcio o riguardanti lotti di progetti generali, devono essere assoggettati alla suddetta procedura di verifica contestualmente il progetto generale e quello concernente lo stralcio.
La suddetta documentazione, firmata dal legale rappresentante del committente o dell'autorità proponente e dal progettista, nel rispetto della normativa sull'esercizio delle professioni, dovrà essere presentata in duplice copia.
Il servizio 2 VIA-VAS di questo Assessorato verificherà se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale e si pronuncerà entro i successivi 60 giorni individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti.
Trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio del servizio 2 VIA-VAS, il progetto si intende escluso dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale prevista dall'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso in cui il servizio 2 VIA-VAS ritenga che il progetto vada sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, si applicheranno gli articoli 5 e seguenti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Si precisa che, nel caso in cui il servizio 2 VIA-VAS richieda integrazioni della documentazione, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
Si fa notare che, ai sensi del punto 4 dell'art. 91 della legge regionale n. 6/2001 di recepimento, la procedura di verifica in oggetto si applica alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali, di cui agli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, e che, pertanto, le perizie di variante che riguardano tali progetti devono essere sottoposte alla suddetta procedura di verifica.
Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione dalla procedura previsti dal punto 8 dell'art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1996, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 15 della legge comunitaria n. 306 del 31 ottobre 2003 e dai punti 10 e 11 del medesimo art. 1, la procedura di verifica e quella di valutazione d'impatto ambientale sono preventive e precedono il rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto ed in ogni caso l'inizio dei lavori.
Si raccomanda il puntuale rispetto delle presenti disposizioni.
  L'Assessore: CASCIO 

(2005.36.2307)
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE



MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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