REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2005 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 agosto 2005.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Caltavuturo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 2352 del 4 marzo 2004, con il quale il comune di Caltavuturo ha trasmesso, per l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Vista la delibera n. 36 del 10 dicembre 2003, con la quale la commissione straordinaria per la gestione del comune di Caltavuturo ha adottato il piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive dello stesso comune;
Visti gli atti di pubblicazione, effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera n. 36 del 10 dicembre 2003;
Vista la certificazione a firma del commissario straordinario del comune di Caltavuturo, datata 5 febbraio 2004, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano regolatore generale, adottato con delibera della commissione straordinaria n. 36 del 10 dicembre 2003, nonché attestante la presentazione di n. 79 osservazioni entro i termini di legge e n. 1 osservazione pervenuta fuori termine, avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni/opposizioni relativi alla delibera della commissione straordinaria n. 33 del 10 dicembre 2003, nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dal progettista;
Vista la delibera n. 7 del 23 febbraio 2004 della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caltavuturo di controdeduzioni alle osservazioni, presentate avverso il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, adottato con delibera della commissione straordinaria del comune di Caltavuturo n. 36 del 10 dicembre 2003;
Vista la nota prot. n. 12913/2003 della sezione D, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 8585/N del 26 novembre 2003, con la quale l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 490/99, sul piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Vista la nota prot. n. 8052 del 20 novembre 2003, con la quale l'Ente parco delle Madonie ha trasmesso il parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 14/88, sulle previsioni urbanistiche relative alle zone "D" di Parco;
Vista la nota prot. n. 8 del 31 marzo 2005, con la quale l'U.O. 3.1 del servizio III/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 2 del 31 marzo 2005, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, relativa al piano regolatore generale in argomento, che di seguito parzialmente si trascrive:
""...Omissis...
Il piano regolatore generale, adottato con deliberazione della commissione straordinaria n. 36 del 10 dicembre 2003, trasmesso con nota prot. n. 2352 del 4 marzo 2004, risulta già verificato da questo stesso servizio III con verifica di carattere amministrativo che costituisce parte integrante del presente parere.
1:2.000
...Omissis...
STRUMENTO URBANISTICO DI RIFERIMENTO
Il comune di Caltavuturo in atto è dotato di un programma di fabbricazione approvato con decreto n. 258 del 27 ottobre 1970.
Vincoli
I vincoli esistenti sul territorio comunale sono visualizzati sulle tavole dei vincoli 1/1, 1/2a e 1/2b; gli stessi sono riportati sulle tavole di progetto e disciplinati dalle norme tecniche di attuazione.
Vincolo idrogeologico derivante dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; art. 64 delle norme tecniche di attuazione.
Vincolo derivante dalla legge n. 431 dell'8 agosto 1985; art. 63 delle norme tecniche di attuazione.
Vincolo derivante dall'art. 16/96, art. 4 e ss.mm.ii, relativamente alla fascia di rispetto dalle aree boscate; art. 56 delle norme tecniche di attuazione.
Vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/39;
Vincolo derivante dall'istituzione del Parco delle Madonie di cui al decreto n. 1489/89, zone B di riserva generale e zone C di protezione; art. 55 delle norme tecniche di attuazione.
Vincolo sui siti archeologici; art. 58 delle norme tecniche di attuazione.
Vincolo derivante dal decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 "Piano per l'assetto idrogeologico"; art. 64 delle norme tecniche di attuazione.
Vincolo della fascia di rispetto cimiteriale; art. 59 delle norme tecniche di attuazione.
Vincolo della fascia di rispetto del depuratore; art. 60 delle norme tecniche di attuazione.
Vincolo della fascia di rispetto del metanodotto.
Vincolo della fascia di rispetto dell'elettrodotto.
Vincolo della fascia di rispetto dell'impianto eolico.
Vincolo della fascia di rispetto del nastro autostradale.
Vincolo di verde di rispetto stradale; art. 61 delle norme tecniche di attuazione.
Vincolo della fascia di rispetto della cava.
Vincolo di rispetto infrastrutture lineari; art. 62 delle norme tecniche di attuazione.
Vincolo di rispetto fluviale; art. 57 delle norme tecniche di attuazione.
Zone caratterizzate ad elevato rischio e pericolosità geologica; art. 65 delle norme tecniche di attuazione.
Zone di rispetto della discontinuità tettonica al piede del versante roccioso che sormonta l'abitato; art. 66 delle norme tecniche di attuazione.
VINCOLI PARTICOLARI
Rispetto della vegetazione; art. 67 delle norme tecniche di attuazione.
Recinzioni; art. 68 delle norme tecniche di attuazione.
Rettifica di allineamenti stradali; art. 69 delle norme tecniche di attuazione.
Allineamenti e capisaldi; art. 70 delle norme tecniche di attuazione.
Dai dati di questo Assessorato risulta che nel territorio comunale ricade un S.I.C. "sito di importanza comunitaria", di cui alla rete Natura 2.000, individuato con decreto del 3 aprile 2000 dal Ministero dell'ambiente, ai sensi della direttiva n. 92/43 C.E.E..
Su detta area, che dovrà essere espressamente riportata sugli elaborati di piano regolatore generale, è prescritta l'assoluta inedificabilità nelle more dello studio di valutazione d'incidenza, nel rispetto del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni e della conseguente disciplina urbanistica, da effettuarsi nelle forme di legge.
IL PIANO PAESISTICO REGIONALE
Nel piano paesistico regionale, sono state individuate e catalogate una serie di emergenze storiche, archeologiche e paesaggistiche di seguito riportate, facenti parte dell'ambito n. 6 rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo.






SOTTOBACINO DEL TORRENTE SALITO
Generalità:
-  versante: settentrionale;
-  provincia: Palermo;
-  compartimento idrografico: Palermo;
-  bacino idrografico principale: F. Imera settentrionale;
-  recapito del corso d'acqua: F. Imera settentrionale;
-  superficie totale del bacino imbrifero (Kmq.): 119,5;
-  affluenti: T. Niscemi, T. S. Lorenzo, T. di Caltavuturo;
-  serbatoi ricadenti nel bacino;
-  altitudine minima (m.s.m.): 120;
-  altitudine massima (m.s.m.): 1.145;
-  altitudine media (m.s.m.): 659;
-  lunghezza dell'asta principale (Km.): 17;
-  utilizzazione prevalente del suolo: seminativo 70%.
Prato e pascolo 12%:
-  comuni ricadenti nel bacino: Caltavuturo e Sclafani Bagni
Descrizione
Il bacino del T. Salito, affluente del F. Imera Settentrionale, ricade nel versante settentrionale della Sicilia e si estende, per circa 120 Kmq., in territorio della provincia di Palermo. Nel bacino ricadono i centri abitati di Sclafani Bagni e Caltavuturo.
Il T. Salito nasce a ovest del centro abitato di Valledolmo, presso Cozzo Garginifisa, con il nome di V.ne Castellucci e confluisce nel F. Imera settentrionale in sinistra idrografica presso M. Cibele, dopo un percorso di circa 17 Km.
Nell'asta principale affluiscono piccoli corsi d'acqua, tra i quali il T. Niscemi che ha origine presso Pizzo Comune e confluisce in destra presso contrada Zagara a sud di Cozzo Zagara; il T. S. Lorenzo, che ha origine presso contrada S. Lorenzo e confluisce in destra presso contrada Zagara a nord di Cozzo Zagara e il T. di Caltavuturo, che ha origine presso contrada Corco e confluisce in destra presso Case Monte Cibello.
Il dissesto idrogeologico - Caltavuturo (PA).
Il comune invia sette schede di censimento di frane che ricadono in prossimità del centro abitato provocando danni consistenti (di cui è fornita talvolta una stima economica) a strade di accesso al centro abitato, a strade comunali alle reti idrica, fognante ed elettrica ed all'impianto di depurazione.
...Omissis...
LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI PRECEDENTI
Il comune è attualmente dotato di un P. di F. approvato con decreto n. 258 del 27 ottobre 1970.
Il P. di F. individua: una zona "A" coincidente con il centro storico di cui alla scheda "I.P.C.E. del Ministero della pubblica istruzione; una zona "B" posta a sud del centro urbano oggi totalmente edificata, una seconda zona "B" di dimensione più ridotta rispetto alla precedente posta a sud ovest, per una parte attuata e per la restante parte destinata oggi a parco urbano; le zone "C" poste a nord ovest dell'abitato non hanno trovato attuazione ad eccezione di una piccola frangia vicina all'abitato anché perché alcune di esse, parte della zona "C4", parte della zona "C5" e la parte a valle della zona "C2", per la loro configurazione morfologica essenzialmente depressa e gravitanti nella incisione dalla quale trae origine il torrente Acqua Morante, sono state escluse dall'edificazione e riclassificate zone di verde agricolo; la zona "C3", posta a sud ed incuneata tra le due zone "B", destinata ad attrezzature pubbliche risulta totalmente attuata.
LO STUDIO AGRICOLO - FORESTALE
In applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91 che interviene sulla gestione e conservazione del territorio, il comune di Caltavuturo, nel procedere alla redazione del piano regolatore generale, con delibera d'incarico n. 258 del 30 dicembre 1987, ha affidato al l'agronomo Marcello Cerasola l'incarico dello studio delle potenzialità agricole ed idriche del territorio comunale.
Con delibera di G.M. n. 450 del 17 novembre 1994, è stato dato incarico allo stesso professionista della redazione dello studio agricolo forestale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91.
Il presente studio, presentato nel '95 ed integrato nel '98 e nel 2001 propedeutico alla stesura del piano regolatore generale adottato nel 2003, risulta adeguato alla legge regionale n. 16/96, che introduce il concetto di macchia mediterranea e di imposizione del relativo vincolo di rispetto, nonché alla legge regionale n. 13/99 e al D.P.R.S. che individua i "Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea"; risulta inoltre adeguato anche all'art. 89 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001.
LO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO
Con delibera di G.M. n. 106 del 14 marzo 1986, veniva conferito al geologo Elio Senes l'incarico per la redazione dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale.
L'incarico veniva perfezionato con successive delibere e precisamente: delibera di G.M. n. 176 del 6 maggio 1986; delibera di C.C. n. 237 del 7 novembre 1988 e delibera di CC. n. 47 del 30 marzo 1989; con delibera di G.M. n. 284 del 9 ottobre 1997 è stato riconfermato l'incarico al geologo Elio Senes per lo studio di dettaglio necessario per i piani particolareggiati; in data 22 dicembre 1997 è stata trasmessa la relazione geologica e le carte geologiche aggiornate al 1997, per le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale; in data 30 agosto 1999 è stata trasmessa la relazione geologica e le prescrizioni esecutive aggiornate al 1998. Lo studio geologico in esame risulta aggiornato alla circolare assessoriale n. 2222/95.
Lo studio geologico risulta inoltre adeguato al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successive modifiche, riguardante il piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
Per quanto riguarda le considerazioni sullo studio geologico, si rimanda alle valutazioni dei geologi facenti parte del Consiglio regionale dell'urbanistica.
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE (LEGGE REGIONALE N. 28/99) - D.P.R.S.11 LUGLIO 2000
Relativamente alla programmazione commerciale, il piano in esame censisce e visualizza nella tav. PC1, in scala 1:2.000, gli esercizi commerciali esistenti, distinti per categoria merceologica, oltre ad individuare un percorso interessato dal mercatino settimanale; nella tav. PC2 invece il piano commerciale individua all'interno delle zone residenziali le possibilità insediative delle attività commerciali distinte per categoria di vendita, nello specifico in esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita; e ancora, vengono individuati il polo produttivo e commerciale 'Tre Monzelli", la zona per insediamenti commerciali e la zona P.I.P. destinata per insediamenti commerciali nelle previste zone D1, D2 e D3; le zone destinate al commercio su aree pubbliche quali fiere, mercato all'ingrosso per i prodotti dell'agricoltura e manifestazioni promozionali nelle zone D5 distinguendo l'area attualmente destinata a mercato settimanale e l'area di previsione destinata allo stesso scopo; il citato piano affronta anche la mobilità e l'accessibilità al centro urbano individuando i parcheggi pubblici previsti nel piano regolatore generale; infine individua il perimetro delle aree a maggiore vocazione commerciale proposte per l'attivazione di progetti di valorizzazione commerciale, sia nel contesto di corso Vittorio Emanuele e tessuto storico con gli esercizi di vicinato, che nel contesto di via G. Falcone - via Cerda Taormina per gli esercizi di vicinato e MSV fino a 200 mq. e le nuove centralità nelle aree di espansione "Purati C2 - P.I.P.", con la previsione dell'insediamento di MSV.
IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Obiettivo primario del piano è il riequilibrio territoriale per il quale le caratteristiche peculiari del territorio sono assunte non già come vincolo, bensì come risorsa per lo sviluppo futuro. Importanza strategica riveste a tal fine anche la presenza del Parco delle Madonie, che con la sua valenza intercomunale inserisce il comune di Caltavuturo in un contesto ed in una realtà territoriale con potenzialità di più ampio respiro.
In questa ottica, le linee guida del piano si muovono secondo le seguenti direzioni:
La valorizzazione delle risorse ambientali (storiche e paesaggistiche) quale elemento di forte connotazione territoriale, e di sviluppo economico.
Il recupero della città storica, come occasione per l'innalzamento degli standards qualitativi dell'intera città e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
L'incentivazione di attività produttive attraverso la previsione di aree attrezzate per l'artigianato e l'industria.
La previsione di servizi e attrezzature di interesse generale, nella fattispecie un notevole incremento del verde pubblico, il quale oltre a superare le problematiche legate alle particolari condizioni geologiche del territorio, propone un indirizzo specifico per il futuro sviluppo turistico di Caltavuturo, pertanto in aggiunta al verde pubblico esistente e di progetto è previsto un parco urbano che trova sede tra le zone residenziali B e C1, ai piedi della Rocca e la parte terminale del centro abitato, ed un impianto equituristico di notevoli dimensioni; tra le altre attrezzature di interesse generale sono stati previsti un campo di tiro a volo, un'area per la protezione civile, una palestra polivalente, la caserma dei Carabinieri, un'ulteriore area per insediamenti artigianali posta sulla strada per Valledolmo.
Un ulteriore obiettivo del piano è quello di potenziare la viabilità interna per fornire un migliore collegamento tra i vari nuclei abitativi e le attrezzature, di progetto ed esistenti e la creazione di una circonvallazione che possa risolvere il problema dell'attraversamento del traffico pesante, che attualmente appesantisce il centro abitato creando notevoli disagi alla circolazione interna del traffico urbano.
Dai dati ISTAT forniti dal comune la popolazione residente a Caltavuturo al 1991 risulta pari a 4.932 abitanti e di 4.970 unità nel 1992, mentre si attesta sul valore di 4.572 al 2001; l'analisi condotta sulla popolazione evidenzia un trend negativo dovuto al flusso migratorio avvenuto sopratutto negli anni '60 che man mano è andato diminuendo per arrivare ad una quasi stabilizzazione nell'ultimo decennio, con addirittura un incremento tra il '91 ed il '92 di 38 unità. Considerato pertanto che nel Comune sono intervenute realtà quali l'istituzione del Parco delle Madonie, ed il protocollo d'intesa con le amministrazioni di Polizzi Generosa e Castellana Sicula per l'espansione della zona artigianale "Tre Monzelli", il progettista ha dimensionato il piano per una popolazione residente di 5.000 abitanti per il ventennio di validità del piano, ossia dal 1993 al 2.013.
Il patrimonio edilizio esistente al 1991 risulta pari a 6.415 vani distribuiti in 1.657 abitazioni occupate e 811 abitazioni non occupate con 2.093 vani; delle abitazioni occupate circa il 50% sono antecedenti al 1945 e tra queste il 34% antecedenti al 1919; molte di queste abitazioni presentano caratteristiche di disagio abitativo in quanto sfornite di acqua potabile, di gabinetti, di scarichi, di bagno, di elettricità e di riscaldamento e quindi non idonee all'abitabilità.
La valutazione del fabbisogno residenziale al 2013 viene calcolata prendendo a riferimento il valore censito al 1991, ipotizzando quest'ultimo il più probabile per la leggera inversione di tendenza dovuta sopratutto alle nuove realtà sopra descritte ed un indice di affollamento pari a 1,7 vani/abitante, oltre alla previsione di un ulteriore fabbisogno legato alle attività del terziario nella misura del 5% circa, un fabbisogno insorgente per residenza stagionale, forme di ospitalità collegate alla presenza del Parco delle Madonie ed alla natura salubre dei luoghi ed un 5% in più per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente; per tutto quanto sopra descritto il progettista propone:

Tipol. allog. al 91      Allog. al 91     Vani al 91 Abitan. al 91     Vani al 2013 Fab. vani al 91 
1 stanza/alloggio      29     29 55     93,5 65 
2 stanze/alloggio      181     362 394     670 380 
3  stanze/alloggio      453     1.359 1.160     1.972 613 
4  stanze/alloggio      514     2.056 1.624     2.761 705 
5  stanze/alloggio      271     1.355 961     1.634 279 
6 e più stanze/alloggio      209 > 1.254 726 > 1.234

Fabbisogno abitativo = (65 + 308 + 613 +- 705 + 279) = 1970 vani (fabbisogno residenziale necessario per l'adeguamento del patrimonio edilizio esistente).



Fabbisogno abitativo      1.970+ 
Fabbisogno dovuto alle attività del terziario 5% (6.709 + 1970)      435+ 
Fabbisogno per residenza stagionale 5% (6.709 + 1970)      435+ 
Rinnovo del patrimonio edilizio esistente 5% 6709      335= 
  Totale fabbisogno abitativo 3.175 

Relativamente al computo del fabbisogno abitativo previsto dal progettista, questo servizio III non ritiene condivisibile il valore dell'indice di affollamento di 1,7 in quanto lo stesso proviene dal rapporto tra il numero dei vani e il numero degli abitanti riferiti alla tipologia di abitazioni con 6 e più vani; pertanto, prendendo come parametro quello riferito alla media degli indici di affollamento di tutte le tipologie di abitazioni (nella fattispecie da 1 a 6 e più vani) il valore dedotto sarà 1,24 vano per abitante e si avrà:

Tipol. allog. al 91      Allog. al 91     Vani al 91 Abitan. al 91     Vani al 2013 Fab. vani al 91 
1 stanza/alloggio      29     29 55     68,2 39,2 
2 stanze/alloggio      181     362 394     488,5 126,5 
3  stanze/alloggio      453     1.359 1.160     1.438,4 79,4 
4  stanze/alloggio      514     2.056 1.624     2.013,7 -      42,3 
5  stanze/alloggio      271     1.355 961     1.191,8 -    163,4 
6 e più stanze/alloggio      209 > 1.254 726 > 900,0 -    353,8 

Fabbisogno abitativo = (39,2 + 126,5 + 79,4 - 42,3 - 163,4 - 353,8) = -  314,4 (fabbisogno pregresso al 91).

Come si evince dalla tabella sopra riportata il fabbisogno pregresso al 91 risulta in eccesso rispetto alla dotazione presente. Pur tuttavia, si assume tale valore in eccesso uguale a 0, si avrà:
Fabbisogno pregresso al 91     
Fabbisogno dovuto alle attività del terziario 5% (6.709 + 0)      335,45+ 
Fabbisogno per residenza stagionale 5% (6.709 + 0)      335,45+ 
Rinnovo del patrimonio edilizio esistente 5% (6.709)      335,45= 
  Totale fabbisogno abitativo 1.006,35 

Applicando 100 mc./vano, il volume residenziale necessario per il ventennio sarà pari a mc. 100.635 (1.006,35 x 100).
Verifica effettuata dal progettista sulla capacità insediativa nelle zone residenziali:
Capacità inediativa recuperata nelle aree di centro storico:
Zona A
Risorse edilizie non occupate ma recuperabili
Vani non occupati ma disponibili per l'acquisto e per l'affitto      334 
30% dei vani non occupati, da recuperare o trasformare      728 
      1.062 

Capacità insediativa residua nelle aree già consolidate:
Zone B
10% della superficie
10% <77440) = 7.744 x 5 mq./mc. = 38.720/100      vani 387+ 

Zone B1
10% della superficie x indice di densità territoriale
10% (32.063) = 3.206 x 3 mc,/mq. = 9.618/100 vani  96= 
  483= 

Capacità insediativa nelle zone residenziali di espansione:
Zone C1
Superficie x indice di densità territoriale 37.931 x 2.5 = 94.827/100 = vani      948+ 

Zone C2
Superficie x indice di densità fondiaria 64.700 x 2,00 dimensionate per un decennio si avrà 53.000 mc. oltre a 15.000 mc. (P. di lottizzazioni realizzati) 53.000+15.000 = 68.000 pari a vani      680 

Zone C3 residenziale fissa
20% superficie x indice di densità territoriale 0,20 x 57.837 x 0,15 = 1835/100 = vani      18= 
  1.646= 

Capacità insediativa totale: (1.062 + 483 + 1.648) = 3.187 vani
La dotazione complessiva di vani al 2.013 sul fabbisogno totale verificato dal Serv. III sarà:
Numero di vani occupati al 91      6.079+ 
Fabbisogno abitativo pregresso al 91      0+ 
Fabbisogno dovuto alle attività del terziario 5% (6.709 + 0)      335,45± 
Fabbisogno per residenza stagionale 5% (6.709 + 0)      335,45+ 
Rinnovo del patrimonio edilizio esistente 5% (6709)      335,45= 
  Totale 7.085,35 



Z.T.O.  Indice fondiario Superficie mq. Volume residenziale mc. 
    271.722 
5 17.440 87.200 
B1  3,50 32.063 98.220,5 
C1  3,50 37.931 132.758,5 
C2  2,00 55.300 110.600 
C3  0,20 57.837 11.567,4 


Per tutto quanto sopra rappresentato, pur condividendo la previsione di 5.000 abitanti al 2.013, non si ritiene condivisibile la previsione di 3.187 nuovi vani che discendono dalla capacità insediativa, prospettata dal progettista, in tutte le zone residenziali; pertanto, considerato che al 2.013 è ipotizzato un incremento di 68 nuovi abitanti rispetto al valore preso a riferimento, ossia quello del '91, ed il piano prevede di insediarne 530 soltanto nella zona C2, soggetta a prescrizione esecutiva, la stessa non si ritiene condivisibile; difatti, il fabbisogno abitativo risulta abbondantemente soddisfatto con il recupero ipotizzato nelle zone A e B. Oltre al calcolo non giustificato di fabbisogno abitativo così elevato, non si condivide la scelta operata dal progettista sulla localizzazione della zona C2, in quanto la stessa non presenta caratteristiche di una zona residenziale di espansione, pertanto questo servizio III prescrive che la zona C2 venga disattesa e che la stessa sia destinata a zona turistica C3, considerata la naturale vocazione dei luoghi, così come era previsto nello strumento urbanistico precedente, in relazione a quanto prima prescritto; la zona C3 così come localizzata nel progetto di piano va riclassificata come zona "E" di verde agricolo.
Per quanto riguarda le attrezzature previste nella zona C2 disattesa, si condividono nella misura in cui le stesse siano oggetto di osservazioni e per le quali questo Servizio III ha ritenuto che risultano compatibili con la nuova destinazione della zona.
ZONIZZAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
Il piano regolatore generale è suddiviso nelle seguenti zone:
Zona A: Nucleo di interesse storico artistico, culturale e monumentale. Artt. 30 e 31 delle norme tecniche di attuazione.
Gli interventi ammessi sono quelli previsti dal comma 10 dell'ari. 29, titolo VII, delle norme tecniche di attuazione.
Superficie: 271.722 mq.
Il perimetro della zona A individuato nel piano, coincide quasi del tutto con il centro storico perimetrato dalla scheda CSU della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo.
Questo serv. III ritiene condivisibile la zona A così come proposta e normata dal progettista, anche a seguito di accoglimento di osservazioni, salvo ulteriori valutazioni o considerazioni da parte di codesto consesso.
Si prescrive però che, poiché le emergenze architettoniche e monumentali individuate nella tav. 0/1 risultano numericamente inferiori rispetto a quelli individuati nelle linee guida del piano paesistico, si ritiene necessario che la suddetta tavola di piano venga aggiornata con le emergenze individuate dal piano paesistico.
Zone B: zone edificate e urbanizzate del centro urbano totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione residenziale, diverse dalla zona A. Artt. 30, 31 e 32 delle norme tecniche di attuazione.
La disciplina di tali zone è diversificata, in rapporto alle diverse strategie di insediamento definite nei confronti del diverso carico urbanistico esistente - Esse sono suddivise in B e B1.
Zona B: zone edificate e urbanizzate del centro urbano;
lf = <= 5,00 mc./mq.
H. max <= a quella degli edifici circostanti; max. 11,00 ml.
Numero dei piani: 3 elevazioni f.t.
Gli interventi e le destinazioni d'uso ammessi sono quelli disposti dall'art. 31 delle norme tecniche di attuazione.
Superficie: 77.440 mq.
Zona B1: zone di completamento dell'abitato; esse comprendono le aree lungo la via Terravecchia già in parte edificate ed interessate da numerosi P. di L. convenzionati con la precedente normativa del programma di fabbricazione, eseguiti o in corso di esecuzione.
lf. 3,50 mc./mq.
La zona di completamento si attua attraverso P. di L..
H. max. = non può superare il distacco; max 10,00 ml.
Numero dei piani: max 3 elevazioni completamente f.t.
Gli interventi e le destinazioni d'uso ammesse sono normati dall'art. 32 delle norme tecniche di attuazione.
Superficie: 32.063 mq.
Le zone B e B1 si condividono.
Zone C: zone di espansione dell'abitato. Artt. 33, 34, 35 e 36 delle norme tecniche di attuazione.
Parti del territorio destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali con i relativi servizi e urbanizzazioni.
La disciplina di tali zone è diversificata, in rapporto alle diverse strategie da adottare; esse Sono distinte in C1, C2 e C3.
Zona C1: zone destinate all'espansione in continuità con il centro urbano, soggette a P. di L. convenzionati o piani particolareggiati attuativi.
lf = <3,5 mc./mq.
H. max. = non può superare il distacco; max 10,00 ml.
Numero dei piani: max 3 elevazioni completamente f.t..
Gli interventi e le destinazioni d'uso ammesse sono normati dall'art. 34 delle norme tecniche di attuazione.
Superficie: 37.769 mq..
Le zone C1 si condividono.
Zona C2: zona di espansione soggetta a prescrizioni esecutive del piano regolatore generale oltre a diversi P. di L. già approvati o convenzionati ed in parte realizzati.
Per quanto riguarda l'attuazione, l'esecuzione, gli interventi e le destinazioni si rimanda alle norme di attuazione delle prescrizioni esecutive della zona C2.
Per quanto rappresentato nel superiore paragrafo relativo al dimensionamento la zona C2, oggetto di prescrizioni esecutive non si condivide e per la stessa si propone che venga riclassificata come zona C3.
Zone C3: zone residenziali estensive, stagionali e turistiche; ogni attività edificatoria è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati.
If. = 0,20 mc./mq.
H.  max. = non può superare il distacco; max 6,00 ml.
Numero dei piani: max 2 elevazioni completamente f.t.
Gli interventi e le destinazioni d'uso ammessi sono normati dall'art. 36 delle norme tecniche di attuazione.
Superficie: 57.837 mq..
Della zona C3 se ne condivide la normativa; non si condivide la localizzazione e neppure la superficie proposta, per quanto rappresentato per le zone C2 e per il dimensionamento.
Zone D a prevalente destinazione produttiva, secondaria e terziaria. Artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44.
Sono comprese nella zona territoriale omogenea D le pari del territorio, anche parzialmente o totalmente edificate, destinate ad insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale e commerciale.
La disciplina di tali zone è diversificata in rapporto alle diverse destinazioni prevalenti e alle diverse strategie nei confronti del carico urbanistico esistente.
Zona D1: parte del territorio destinata ad edifici ed attrezzature per l'attività industriale e di supporto alle attività produttive. Tale zona che è posta nei pressi dell'autostrada Palermo - Catania, è da assoggettare a piano attuativo; le attività industriali che verranno svolte in tale zona saranno disciplinate dal piano di settore e riportate nelle linee guida approvate con deliberazione di C.C. n. 11 del 7 marzo 2001; le stesse saranno distinte in:
-  attività artigianali produttive;
-  attività industriali di piccola e media impresa non nocive;
-  attività industriali non nocive.
E' altresì consenta la localizzazione di attività commerciali, con grandi e medie superfici di vendita, purché raggruppate in insediamenti integrati e secondo i limiti e le modalità imposti dalla programmazione commerciale del comune, secondo le norme della tipologia "A" del piano attuativo riportato nell'art. 38 delle norme tecniche di attuazione, previo specifico intervento urbanistico preventivo di settore.
La suddetta zona D1, che presenta tra l'altro, valenze ambientali di notevole pregio, in atto non risulta supportata da alcuna richiesta di operatori del settore che giustifichi un impegno di territorio comunale di tali proporzioni; inoltre, l'area risulta essere gravata da osservazioni presentate da proprietari di aziende agricole che rivendicano il carattere agricolo della zona; e non ultimo poiché l'area in questione risulta essere, da un esame approssimato, di circa 60 ettari, la destinazione prevista è soggetta alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del D.P.R. aprile 1996, punto 7, dell'allegato B dell'elenco delle tipologie progettuali e dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999.
Per le motivazioni sopra esposte la zona D1 non si condivide e pertanto viene disattesa.
Questo servizio III ritiene comunque che nel caso in cui si prefigurassero i presupposti necessari codesto comune potrà ricorrere alle procedure della variante allo strumento urbanistico.
Zona D2: zone destinate ad insediamenti commerciali. La zona D2, adiacente alla zona C2 è oggetto di prescrizione esecutiva. Per quanto riguarda l'attuazione, l'esecuzione, gli interventi e le destinazioni si rimanda alle norme di attuazione delle prescrizioni esecutive della zona D2 (art. 39 delle norme tecniche di attuazione).
La zona D2 non si condivide per le stesse motivazioni espresse per la zona C2.
Zona D3: zone destinate per attività produttive di tipo artigianale soggette a P.I.P.:
Parte di tale zona risulta già interessata da P.I.P. approvato; la parte restante soggetta a prescrizione esecutiva, in attuazione del piano regolatore generale. Nella parte soggetta alle prescrizioni esecutive è ammessa anche la destinazione commerciale.
Per quanto riguarda l'attuazione, l'esecuzione, gli interventi e le destinazioni si rimanda alle norme di attuazione dei relativi piani attuativi.
Infine, per l'area posta a confine tra la zona D3 e la zona C3 disattesa, vincolata dall'ufficio del Genio civile di Palermo per la presenza di una frana quiescente, nella quale vige l'inedificabilità assoluta, possono essere realizzati interventi di cui al 2° comma dell'art. 65 delle norme tecniche di attuazione (di cui al parere del Genio civile espresso in data 23 settembre 2003, prescrizioni: punto e).
Gli interventi e le destinazioni d'uso ammesse sono normati dall'art. 40 delle norme tecniche di attuazione.
La zona D3 oggetto di prescrizioni esecutive si condivide in considerazione del fatto che l'attuale zona P.I.P. e ad essa limitrofa, risulti ad oggi quasi completamente satura; si prescrive però che le prescrizioni esecutive redatte per tale zona siano rimodulate in funzione dell'accoglimento, da parte di questo serv. III, di osservazioni sulla stessa presentate.
Zona D4 puntuale, destinata ad insediamenti agrituristici, turistici e ricettivi.
Comprende i bagli e le masserie segnate nella planimetria di piano scala 1:10.000, individuate come emergenze monumentali e culturali nelle "Linee guida del piano territoriale paesistico regionale", ed altre eventuali strutture agricole assimilabili a beni di interesse monumentale e culturale, suscettibili di recupero, oltre alle aree di pertinenza fino ad una distanza di 100 ml. dalla masseria stessa. La zona D4 è disciplinata dall'art. 41 delle norme tecniche di attuazione.
La disciplina del presente articolo non si applica per le zone C puntuali e le zone B del Parco delle Madonie, ove rimane invariata la specifica normativa di tutela.
Le zone D4 puntuali si condividono.
Zona D5: destinata a mercato settimanale, parcheggi, protezione civile e attività circensi.
La suddetta area polifunzionale è individuata nella tav. di piano P3 in scala 1:2.000 e si trova tra il centro abitato e la zona di espansione C2.
Nelle aree a margine della zona D5 individuate dal Genio civile (parere espresso in data 23 settembre 2003, prescrizioni: punto c), definite ad alta pericolosità geologica e sismica e comunque individuata come area da bonificare, non sono consentite opere che comportino edificazioni o movimenti di terra di qualsiasi tipo e sono da inibire all'uso antropico.
La zona D5 è disciplinata dall'art. 42 delle norme tecniche di attuazione.
La zona D5 è condivisibile.
Zona D6: per impianti di attività estrattiva. La suddetta zona è disciplinata dalle leggi di settore. Al termine dei lavori di coltivazione della cava, dovranno essere realizzate le opere di bonifica, recupero e riqualificazione ambientale per la ricostruzione del manto vegetale e delle piantagioni, della regolarizzazione del flusso delle acque e della sistemazione ambientale (art. 43 delle norme tecniche di attuazione).
La zona D6 è condivisibile.
Zona D7: attrezzature per la distribuzione del carburante.
In tale zona trovano posto gli impianti e le attrezzature per la distribuzione dei carburanti con i relativi depositi, pensiline e piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori di autoveicoli.
La zona D5 è disciplinata dall'art. 44 delle norme tecniche di attuazione.
La zona D7 è condivisibile.
Zona E: zone a prevalente destinazione agricola e forestale. Artt. 45, 46, 47, 48, 49 e 50.
Sono comprese nella zona territoriale omogenea E le parti del territorio extraurbano destinate ad usi agricoli. Esse sono suddivise in: E1, E2, E3, E4 ed E5.
Zone E1: zone di verde agricolo della campagna produttiva. Esse sono destinate all'attività agricola e zooteonica esterne al perimetro del parco delle Madonie.
Gli interventi e le destinazioni d'uso ammesse sono normati dall'art. 46 delle norme tecniche di attuazione.
Zone E2: zone di verde agricolo della campagna produttiva all'interno delle zone D del Parco delle Madonie; sono soggette alle limitazioni discendenti dall'applicazione delle norme di salvaguardia per le zone D del Parco delle Madonie, nonché alle direttive ed ai criteri metodologici per le zone D del Parco delle Madonie, adottati come stralcio del P.T.P. dal Consiglio dell'Ente Parco, con delibera n. 13 del 16 marzo 1998.
Le zone E2 sono disciplinate come le zone E1, compatibilmente con le finalità del Parco; tutte le attività esercitabili che determinano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggette al preventivo parere dell'Ente Parco delle Madonie.
La disciplina urbanistica delle zone E2 verrà articolata in ambiti produttivi e paesaggistici, in funzione della tipologia della campagna produttiva a seconda degli ambiti individuati nello studio agricolo forestale, allegato al piano regolatore generale; gli stessi sono:
-  pascoli cespuglietti ed aree boscate, qualora esterne all'alle aree E3 di cui all'art. 48, disciplinate dall'art. 51 delle direttive per le zone D di parco;
-  seminativo estensivo: art. 52 delle direttive per le zone D di Parco;
-  arboricoltura tradizionale: art. 53 delle direttive per le zone D di Parco;
-  colture promiscue a campi chiusi e altre aree: art. 54 delle direttive per le zone D di Parco.
Nelle aree D di Parco gli insediamenti rurali a fini abitativi sono disciplinati secondo quanto stabilito nell'art. 47 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
Zone E3: aree boscate, macchia mediterranea e a vegetazione ripariale comprendono parti del territorio individuate nello studio agricolo forestale, allegato al piano regolatore generale, ai sensi della legge regionale n. 16/96 e n. 13/99, nonché adeguato anche all'art. 89 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001. Le zone E3 sono disciplinate dall'art. 48 delle norme tecniche di attuazione.
Zone E4: zone di verde agricolo in ambito archeologico, già individuate e perimetrale dalla Soprintendenza. Gli interventi, comprese le trasformazioni colturali che comportino modifiche del suolo, i cambi radicali di colture o nuovi impianti e in generale i lavori che prevedano scavi nel sottosuolo o importanti modifiche del paesaggio, sono subordinati al preventivo nulla osta da parte della competente Soprintendenza archeologica ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.
Gli interventi e le destinazioni d'uso ammesse sono normati dall'art. 49 delle norme tecniche di attuazione.
Zone E5 di verde agricolo caratterizzate da elevato rischio di pericolosità geologica, indicate nelle cartografle di piano con la dicitura "BON", sono quelle aree interessate da frane e le aree ad esse contigue, quelle definite ad alta pericolosità geologica e sismica definite ed individuate nello studio geologico di supporto al piano regolatore generale, nonché tutte le aree dichiarate a rischio elevato e molto elevato, dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente nell'ambito del piano straordinario regionale per l'assetto idrogeologico.
In tali aree si applica la disciplina per le arie agricole con le limitazioni previste dal successivo art. 65 delle norme tecniche di attuazione.
Le zone di verde agricolo contrassegnate con i simboli E1, E2, E3, E4 ed E5 si condividono.
Zone F per attrezzature pubbliche: artt. 51, 52 e 53.
Le zone F comprendono parti del territorio destinate all'insediamento di attrezzature pubbliche o di uso pubblico di interesse urbano e territoriale. Altre aree destinate a tali insediamenti si trovano all'interno delle z.t.o. A, B, C, D ed E. I tipi di servizi, connotati da specifici simboli sono raggruppati secondo la tipologia di attrezzatura in:
Aree per l'istruzione.
Aree per le attrezzature civili.
Aree per le attrezzature religiose.
Aree per gli impianti tecnologici.
Aree per l'ordine pubblico.
Altri servizi.
Per quanto riguarda l'attuazione, l'esecuzione, gli interventi e le destinazioni, si rimanda all'art. 51 delle norme di attuazione.
La presente norma si applica solamente alle attrezzature pubbliche che ricadono in Z.T.O. condivisibili con il presente parere.
Aree di verde pubblico e ad uso pubblico.
Aree riservate a spazi pubblici per la sistemazione di parchi di quartiere, giardini e ville, verde di connettivo e le relative attrezzature per il gioco lo sport ed il tempo libero. Esse sono identificate con il simbolo V1. Nelle aree destinate a verde pubblico individuate dal Genio civile (parere espresso in data 23 settembre 2003, prescrizioni: punto c), definite ad alta pericolosità geologica e sismica e comunque individuata come area da bonificare, non sono consentite opere che comportino edificazioni o movimenti di terra di qualsiasi tipo e sono da inibire all'uso antropico. In tali aree sono consentite esclusivamente gli interventi che occorrono per il miglioramento delle condizioni di stabilità che permetta la fruizione naturale di dette aree.
Tali aree sono regolamentate dall'art. 52 delle norme tecniche di attuazione.
Le aree di verde pubblico e ad uso pubblico si condividono quando le stesse ricadono in aree condivise.
Aree di parco urbano.
Le aree di parco urbano, contraddistinte con il simbolo PU, sono riservate a verde attrezzato di preminente interesse generale, in funzione del tempo libero, dello svago e della ricreazione. Particolare cura dovrà essere posta alle alberature date le caratteristiche geologiche dei versanti.
Nelle aree destinate a parco urbano e campite con il simbolo "BON", individuate dal Genio civile (parere espresso con prot. n. 19050 del 5 ottobre 1999), definite ad alta pericolosità geologica e sismica e comunque individuata come area da bonificare, non sono consentite opere che comportino edificazioni o movimenti di terra di qualsiasi tipo e sono da inibire all'uso antropico. In tali aree sono consentite esclusivamente gli interventi che occorrono per il miglioramento delle condizioni di stabilità che permetta la fruizione naturale di dette aree, previa acquisizione dei pareri degli enti preposti alla tutela idrogeologica.
Tali aree sono regolamentate dall'art. 53 delle norme tecniche di attuazione.
Le aree di parco urbano si condividono.
Vincoli, aree di particolare tutela e zone di riassetto del territorio.
Le aree di riassetto del territorio corrispondono principalmente a quelle aree non sempre evidenziate nelle tavole di piano che sono soggetti a particolari vincoli discendenti da specifiche leggi e determinate localizzazioni. Gli articoli delle norme tecniche di attuazione di riferimento di tali aree sono state inserite nella trattazione dei vincoli, nel superiore parere.
Vincoli particolari:
Rispetto della vegetazione art. 67 delle norme tecniche di attuazione.
Recinzioni art. 68 delle norme tecniche di attuazione.
Rettifica di allineamenti stradali art. 69 delle norme tecniche di attuazione.
Allineamenti e capisaldi, art. 70 delle norme tecniche di attuazione.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Il progetto di piano individua nell'ambito delle prescrizioni esecutive 3 zone che il piano regolatore generale colloca: nell'espansione urbana C2, la cui superficie complessiva risulta essere di mq. 64.700, nella zona per attività commerciale D2 dalla superficie complessiva di mq. 4.700 e nella zona D3 dalla superficie complessiva di 31.400 mq..
Prescrizione esecutiva C2
La zona C2, oggetto di prescrizione esecutiva, è stata individuata nella parte meridionale del centro abitato, compresa tra la strada statale 120 e la strada comunale Terravecchia; nell'area interessata dalla prescrizione esecutiva è stato inserito un piano di lottizzazione approvato e non ancora realizzato di 5 unità edilizie, per una cubatura complessiva di circa 5.000 mc. ed una capacità insediativa di 50 abitanti; inoltre nella zona C2 di espansione non interessata da prescrizione esecutiva sono stati approvati e realizzati altri P. di L. per una cubatura complessiva di mc. 15.000 e 150 abitanti già insediati.
La tipologia edilizia di intervento è quella a schiera che determina aggregazioni in lunghezza dell'elemento base di ml. 8x11 a due elevazioni f.t.. La suddetta tipologia consente di destinare ad ogni abitazione un'area di verde privato sia nella parte anteriore che nella parte posteriore; è prevista l'insediamento di un'altra tipologia edilizia di case bifamiliari di maggiore estensione rispetto alla prima; un viale principale alberato attraversa tutto il quartiere e che termina su uno spiazzo di pertinenza di un centro commerciale, rappresentando l'elemento aggregante di tutto l'intervento. Ogni comparto dispone di opere di urbanizzazione primaria come spazi pubblici ed attrezzati per il gioco; all'interno della suddetta zona C2 trovano posto anche le opere di urbanizzazione secondarie, quali un'area destinata all'istruzione, una casa di accoglienza per anziani ed un centro commerciale oggetto di prescrizioni esecutive.
COMPARTI EDIFICATORI:
Comparto edificatorio A, suddiviso in 10 lotti di cui 9 unità edilizie di tipo A ed 1 di tipo B, poste su una superficie di mq. 3.000 e per un volume complessivo di mc. 4.941,60.
Comparto edificatorio B, suddiviso in 8 lotti di unità edilizie di tipo A; la superficie complessiva è di mq. 2.262 ed il volume previsto risulta di 3.804,80 mc..
Comparto edificatorio Ca, suddiviso in 9 lotti, tutte di tipo A; la superficie su cui insistono è di mq. 2,400 ed il volume complessivo è di mc. 4.280,40.
Comparto edificatorio Cb, suddiviso in 2 lotti, tutte di tipo B; la superficie su cui insistono è di mq. 867 ed il volume complessivo è di mc. 1.322,40.
Comparto edificatorio D, suddiviso in 6 lotti, tutte di tipo A; la superficie su cui insistono è di mq. 1.659 ed il volume complessivo è di mc. 2.853,60.
Comparto edificatorio E, suddiviso in 7 lotti, tutte di tipo A; la superficie su cui insistono è di mq. 2.620 ed il volume complessivo è di mc. 3.329,20.
Comparto edificatorio Fa, suddiviso in 7 lotti, tutte di tipo A; la superficie su cui insistono è di mq. 2.280 ed il volume complessivo è di mc. 3.329,20.
Comparto edificatorio Fb, suddiviso in 7 lotti, di cui 5 unità edilizie di tipo A e 2 di tipo B; la superficie su cui insistono è di mq. 2.400 ed il volume complessivo è di mc. 3.700.
Comparto edificatorio Ga, suddiviso in 8 lotti, tutte di tipo A; la superficie su cui insistono è di mq. 2.130 ed il volume complessivo è di mc. 3.804,80.
Comparto edificatorio Gb, suddiviso in 7 lotti, tutte di tipo A; la superficie su cui insistono è di mq.1 .865 ed il volume complessivo è di mc. 3.329,20.
Comparto edificatorio Ha, suddiviso in 7 lotti, tutte di tipo A; la superficie su cui insistono è di mq. 1.865 ed il volume complessivo è di mc. 3.329,20.
Comparto edificatorio Hb, suddiviso in 8 lotti, di cui 7 unità edilizie di tipo A e 1 di tipo B; la superficie su cui insistono è di mq. 2.552 ed il volume complessivo è di mc. 3.990,40.
Comparto edificatorio Ia, suddiviso in 9 lotti, tutte di tipo A; la superficie su cui insistono è di mq. 2.545 ed il volume complessivo è di mc. 42.800,40.
Comparto edificatorio Ib, suddiviso in 3 lotti, di cui 2 unità edilizie di tipo A e 1 di tipo 8; la superficie su cui insistono è di mq. 1.218 ed il volume complessivo è di mc. 1.612,40.
Il volume complessivo delle unità edilizie è pari a 53.000 mc. ed insedia 530 abitanti.
La suddetta zona C2, è disciplinata dalle norme tecniche di attuazione della prescrizione esecutiva C2, nonché dall'art. 35 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
La prescrizione esecutiva della zona C2 non si condivide per le motivazioni riportate nel superiore parere relativamente al dimensionamento del piano.
Prescrizione esecutiva D2
Il centro commerciale in zona D2 è oggetto di prescrizione esecutiva.
Il suddetto centro commerciale in oggetto è composto da 8 attività commerciali suddivise in:
-  n. 6 esercizi di vicinato dalla superficie di 60 mq.;
-  n. 1 media struttura di vendita sistemata nel seminterrato dalla superficie di 960 mq.;
-  n. 1 spazio di servizio su due elevazioni destinato a servizi, ingresso e locale per la somministrazione di bevande ed alimenti, dalla superficie di 353,24 mq..
La superficie lorda è pari a 1.673,24 mq. per un volume complessivo di 6.208,65. Per quanto riguarda le urbanizzazioni primarie, ossia verde pubblico attrezzato e spazi pubblici pavimentati ed i parcheggi pubblici da reperire lungo la strada (tip. 3) e con accesso dalla S.S. 120, risultano essere di mq. 1.340; i parcheggi pertinenziali per gli esercizi di vicinato e per la media struttura di vendita sono 1.313,24.
La zona D2 è disciplinata dall'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
La zona D2 non si condivide per le stesse motivazioni relative alla zona C2.
Prescrizione esecutiva ampliamento P.I.P. D3
La prescrizione esecutiva dell'espansione dell'area artigianale prevede l'accorpamento di un'area ad una già oggetto di piano P.I.P.; l'ampliamento prevede la localizzazione di 2 blocchi lotti denominati Da e Db rispettivamente di 7 e 8 cellule lavorative, e da un nucleo di servizi ubicate nel piazzale centrale, destinato a manifestazioni, esposizioni e fiere artigianali. Il lotto base è di 352 mq. (ml. 32x11) di cui 123 coperti da una struttura modulare formata da un laboratorio con annesso magazzino di 96 mq. ed i servizi igienici ed ufficio; i lotti dall'a1 all'a7 del comparto Da ed il lotto b8 all'estremità del comparto Db hanno un'estensione di 500 mq.. I parcheggi pubblici sono stati posti a ridosso della strada di accesso alle cellule base ed al piazzale centrale, inoltre è stata prevista un'area denominata P, in adiacenza ai parcheggi pubblici riservata ai mezzi pesanti; nella parte opposta al piazzale centra le che ha una superficie di 7.000 mq. è previsto anche un insediamento commerciale a due piani. L'area a verde che ha una superficie di 7.200 mq. posta a ridosso dei parcheggi pubblici è sistemato nella zona più acclive dell'area.
La zona di espansione artigianale risulta così suddivisa:
Area totale      mq. 31.400 
Area lotti attività produttiva      mq. 5.700 
Strade e piazzali      mq. 3.090 
Parcheggi      mq. 1.400 
Attrez. collettive: piazzale e centro serv.      mq. 7.200 
Verde      mq. 7.200 
Volumi di progetto      mc. 13.797 

I volumi di progetto sono comprensivi dei volumi destinati alle attività commerciali, un esercizio di vicinato ed il mercato ortofrutticolo composto dall'aggregamento di 4 cellule base.
La prescrizione esecutiva dell'espansione dell'area artigianale è disciplinata dalle relative norme di attuazione allegate alle tavole della prescrizione esecutiva.
La zona D3 oggetto di P.E. si condivide in considerazione del fatto che l'attuale zona P.I.P. e ad essa limitrofa, risulti ad oggi quasi completamente satura; si prescrive però che le prescrizioni esecutive redatte per tale zona siano rimodulate in funzione dell'accoglimento, da parte di questo serv. III, di osservazioni sulla stessa presentate.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Dall'esame del regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si è rilevato, in linea generale, che lo stesso rispetta quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98.
In ordine alla durata in carica del sindaco e dei componenti elettivi della commissione edilizia è stato rispettato quanto stabilito dalla legge regionale n. 25/2000, e per quanto riguarda la composizione della commissione edilizia risulta che la stessa è stata adeguata alla luce di quanto dettato dalle legge regionali n. 7/92 e n. 26/93.
Il regolamento edilizio si condivide.
OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte nei termini n. 79 osservazioni ed opposizioni nei termini di legge e n. 2 fuori i termini di legge; il gruppo di progettazione ha prodotto le proprie deduzioni sull'osservazione n. 80, mentre non si è espresso per l'osservazione n. 81 in quanto è risultata essere l'integrazione di documenti ad una osservazione già presentata e per la quale il gruppo di progettazione si è regolarmente espresso. Tutte le osservazioni, ad esclusione della n. 81 sono state visualizzate nelle apposite tavole del piano regolatore generale.
Per quanto riguarda l'esame delle osservazioni e/o opposizioni si rimanda alle cartelle di seguito riportate.
CONSIDERAZIONI
Per tutto quanto sopra rappresentato questo servizio III è del parere che il piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Caltavuturo sia da ritenersi approvabile con le prescrizioni riportate nel superiore parere.

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Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 441 del 9 giugno 2005, che di seguito si trascrive:
"Vista la nota prot. n. 8 del 31 marzo 2005, con la quale l'U.O. 3.1 del servizio 3 del D.R.U. ha trasmesso il parere n. 2 del 31 marzo 2005, reso ai sensi dell'art. 68 u.c. della legge regionale n. 10/99, sul piano regoltore generale segnato in oggetto;
Visti gli atti ed elaborati del piano in oggetto, allegati al suddetto parere;
Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole dell'ufficio;
Valutata l'impostazione complessiva del piano regolatore generale in esame, il Consiglio ritiene di condividere il parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con l'introduzione delle seguenti prescrizioni:
Aspetti di carattere paesistico ambientale:
-  Per le emergenze architettoniche-monumentali individuate ed elencate nella tav. 0/1 di piano, sono consentiti soltanto interventi di restauro conservativo e ripristino dei caratteri stilistici originari dei fabbricati monumentali (art. 28, norme tecniche di attuazione);
-  Per quanto riguarda i vincoli di tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali (art. 63, comma 3, delle norme tecniche di attuazione), agli elenchi allegati alle linee guida del P.T.P.R., dovranno essere aggiunti n. 2 mulini posti lungo il torrente che scorre fra Cozzo Rosso e Carro Ebro ricadenti nel foglio catastale n. 19 del comune di Caltavuturo, partt. nn. 512, 513 e 165, 166;
-  Nelle planimetrie tav. 1/2 - Tavola dei vincoli in scala 1:10.000 è schematicamente riportato un impianto eolico che ricade in prossimità di due importanti siti archeologici denominati:
Monte Piombino - area di frammenti di età greca arcaica ed ellenistica;
Cozzo Colla - area di frammenti fittili di età coloniale;
Detta previsione di carattere puramente indicativo in questa sede, potrà essere valutata ai fini della compatibilità con l'assetto territoriale, solo dopo la presentazione dì un progetto conforme alla normativa vigente in materia.
-  Per quanto concerne la richiesta avanzata con l'osservazione n. 52 circa la riduzione della zona A di centro storico, si accoglie parzialmente detta richiesta, poiché si condivide la perimetrazione proposta per la zona A1, mentre le restanti porzioni di centro storico, saranno classificate quali zona A2, anzicché B come proposto.
Nella zona A2 potranno essere consentite demolizioni e ricostruzioni, nonché edificazione di lotti liberi interclusi, sempre nel rispetto degli allineamenti e delle altezze limitrofe, nonché nel rispetto delle tipologie tradizionali.
Anche per la zona A2 gli interventi edilizi dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Zonizzazione
-  Per quanto riguarda le previsioni, non si codivide la zona D1 per attività industriali individuata schematicamente nella planimetria tav. P.4 in scala 1:10.000;
-  In assenza di documentati elementi sulla fattibilità dell'opera comparati con analisi sui costi-benefici, non si condivide la proposta di viabilità posta a sud della zona D3, il cui tracciato si svilupperebbe per la maggior parte in galleria.
Aspetti geologici
Lo studio geologico a corredo del piano regolatore generale del comune di Caltavuturo è stato redatto ai sensi della circolare n. 2222/95 dell'ARTA e contiene tutte quelle le limitazioni indotte al territorio essenzialmente per motivazioni di natura morfologica e secondariamente di natura geolitologica e geotecnica.
Tra le aree di espansione non si condivide l'individuazione della zona C1 21.519 posta a sud dell'anfiteatro in quanto esposta su di un acclive versante detritico avente una pendenza > del 36%; all'interno della zona C1 16.412 posta al margine orientale del c.a. e necessario creare una fascia di rispetto di non edificabilità a salvaguardia dell'impluvio che solca detta zona.
Analogamente all'interno dell'area P.I.P. occorrerà prevedere una fascia di rispetto, dell'ampiezza di m. 20,00, di inedificabilità assoluta in corrispondenza dell'impluvio che limita verso ovest l'area P.I.P..
Si intendono richiamate e condivise tutte le limitazioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo.
Prescrizioni a regime - L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive al presente voto, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico -tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato A di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Prescrizioni per piani esecutivi - L'edificabilità dei settori ricadenti in pendio dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle relative aree, per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in rapporto alle previsioni di piano tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come anche richiesto dal punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente.
L'attuazione delle prescrizioni esecutive sarà, quindi, subordinata all'approvazione degli studi particolareggiati di verifica geotecnica delle relative aree da parte dell'ufficio del Genio civile, da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Caltavuturo, con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottati con la deliberazione della commissione straordinaria n. 36 del 10 dicembre 2003, in conformità al parere dell'ufficio n. 2 del 31 marzo 2005 salvo quanto considerato nel presente voto.";
Vista la propria nota prot. n 39723 del 23 giugno 2005, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato chiesto al comune di Caltavuturo di adottare le controdeduzioni alle determinazioni di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 441 del 9 giugno 2005;
Vista la delibera n. 53 del 21 dicembre 2004, con la quale il consiglio comunale di Caltavuturo, ha adottato le controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato di cui al voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 440 del 9 giugno 2005;
Vista la nota prot. n. 216 del 27 luglio 2005, con la quale il servizio III/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 3 del 27 luglio 2005, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, in merito alle controdeduzioni comunali, che di seguito si trascrive:
"Con foglio n. 9188 del 25 luglio 2005, il comune di Caltavuturo ha trasmesso la delibera di C.C. n. 53 del 20 luglio 2005, con la quale sono state adottate le controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 441 del 9 giugno 2005, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Con la delibera citata, il consiglio comunale ha condiviso integralmente la proposta contenuta nel documento titolato: "Relazione e controdeduzioni da sottoporre al consiglio comunale", redatto congiuntamente dalla commissione consiliare territorio ed ambiente, dall'amministrazione comunale e dall'ufficio tecnico.
Per chiarezza si riporta di seguito il testo delle controdeduzioni comunali secondo l'ordine del documento:
"In data 28 giugno 2005, prot. n. 8089, venivano acquisite agli atti di questo comune le determinazioni adottate dall'A.R.T.A. sul piano regolatore generale di Caltavuturo, prescrizioni esecutive, regolamento edilizio, osservazioni ed opposizioni, che scaturiscono dal voto n. 441 - adunanza 9 giugno 2005 del Consiglio regionale dell'urbanistica che fa proprio, modificandolo in parte, l'allegato parere del dipartimento urbanistica, servizio III U.O. 3.1. - proposta n. 2 del 31 marzo 2005. Nel formulare le controdeduzioni da sottoporre al vaglio del consiglio comunale, da adottare e trasmettere ai sensi dell'art 4, comma 6, della legge regionale n. 71/78, gli scriventi organi si sono volutamente limitati ad argomentare e proporre in considerazione dell'assetto territoriale che scaturisce dal detto parere, senza stravolgerne l'impostazione globale ed evitando di riproporre valutazioni e richieste che, implicando scelte di merito peraltro già esita te negativamente, comporterebbero stravolgimenti sostanziali allpiano.
E' risaputo che questo piano non è né condiviso né condivisibile in molte delle sue scelte, specie in ordine alla localizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, e non risponde per nulla alle esigenze ed alle prospettive di sviluppo e crescita socio-economica del nostro territorio.
Tuttavia si è scelto di individuare in questa fase valutazioni e proposte che, nel rispetto delle scelte già delineate dall'organo deputato all'approvazione, si sforzano di introdurre idonei correttivi o eliminare contraddizioni grossolane, al fine di rendere meno gravosi gli effetti derivanti dall'applicazione di questo strumento urbanistico, in attesa di poter riformulare con gli appositi strumenti delle varianti generali un riequilibrio territoriale in linea con le reali esigenze di pianificazione e sviluppo.
Nel fare ciò, si è adottato il criterio della massima diffusione, coinvolgimento e confronto con la cittadinanza ed i diretti operatori dei settori interessati, a difterenza di quanto avvenuto in occasione della adozione dello strumento urbanistico.
CONTRODEDUZIONE DI CARATTERE GENERALE AL PARAGRAFO: "IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO" - (Relazione del serzio III DRU).
Preliminarmente, e quale osservazione di carattere generale, si rende necessario; partire dalle determinazioni dell'ARTA sul dimensionamento del piano per il periodo 1993/2013, detto organo, se da un lato non condivide opportunamente le previsioni dei progettisti sui fabbisogni abitativi, - determinati sulla base dell'indice di affollamento con riferimento alla tipologia di abitazioni con 6 o più vani (che comporta in 1,7 il rapporto vani-abitanti) - tuttavia perviene ad una determinazione particolarmente penalizzante, poiché prende a parametro quello scaturente dalla media degli indici di affollamento di tutte le tipologie di abitazioni (da quelle con 1 vano fino a quelle con 6 e più vani). Pertanto perviene alla determinazione di un indice di affollamento del valore di 1,24 vano per abitante e che "...il fabbisogno stimato vada totalmente soddisfatto con il recupero ipotizzato nelle zone A e B".
Considerato che:
Allo stato non sussistono nel nostro centro abitato nuclei familiari insediati in abitazioni con uno o due vani, non ricorrendo la tipologia dei mono/bilocali e che pertanto, sarebbe opportuno rideterminare l'indice di affollamento sulla media delle tipologie abitative da tre fino a sei e più vani. In tal modo l'indice, che con la presente controdeduzione si propone, risulta realisticamente del valore di 1,39 vani/abitanti (vedi prospetto allegato).
b) Anche a voler tentare di soddisfare le previsioni di fabbisogno abitati vo con il recupero nelle zone A e B cosi ipotizzato:
-  nella zona A attraverso il recupero o trasformazione di un 30% di vani non occupati;
-  nella zona B attraverso il recupero del 10% della superficie dei lotti interclusi e delle piccole aree residue;
-  nella zona B1 attraverso il recupero del 10% della superficie x indice di densità territoriale.
Tali previsioni non sono realisticamente realizzabili, in quanto:
-  sulla scorta della certificazione dell'UTC allegata, si può ipotizzare un recupero abitativo attualmente non superiore al 5% per le zone A1 e A2 - elevabile proporzionalmente qualora venissero accolte le apposite controdeduzioni alle zone A appresso formulate;
-  per le zone B e B1 le previsioni sono ancora più sconfortanti, alla luce delle considerazioni che verranno meglio formulate al riguardo di tale zonizzazione.
Alla luce del ragionamento superiore, che determina l'indice di affollamento in 1,39 vani/abitante, occorrerà soddisfare un fabbisogno abitativo di + 664 vani (oltre quelli già preventivati nelle aree di espansione) non recuperabile nelle sole zone A e B, ma da estendersi alle aree di espansione.
Piuttosto, le aree di espansione sono state abolite (C1 mq. 21.519 posta a sud dell'anfiteatro) ridimensionate C1 mq. 16.412, per la necessità di creare una fascia di rispetto di non edificabilità a salvaguardia dell'impluvio) o disattese (la C2 oggetto di prescrizioni esecutive, che ritorna ad essere normata come da PdF) mentre la zona C3 di insediamenti turistico-stagionali è stata riclassificata come zona E di verde agricolo.
Per tutto quanto sopra rappresentato, da valersi come premessa e riferimento per le singole zonizzazioni, si ritiene di dovere produrre le seguenti specifiche controdeduzioni - che mirano a favorire le condizioni per un maggiore e reale insediamento nelle zone A e B ( come auspicato dal DRU) ed una ridistribuzione dell'insediamento nelle limitate aree di espansione sfruttabili, al fine di ottenere il soddisfacimento del fabbisogno abitativo come sopra determinato alla luce della presente controdeduzione generale (vedi calcolo del fabbisogno - allegato n. 1).
Le zonizzazioni
La zona A1
Controdeduzione n. 1.1.:
In merito alla zona A1 si riscontra favorevolmente la decisione del Consiglio regionale dell'urbanistica che, "...accogliendo parzialmente la richiesta di riduzione della zona A di centro storico formulata con l'osservazione n. 52, ne condivide la perimetrazione proposta come zona A1. Tuttavia sulla disciplina da osservarsi per tale zona, prevista dall'art. 29 delle norme di attuazione, non può non rilevarsi oggi l'incertezza che consegue ad una formulazione oscura ed equivoca della norma, specie per quanto concerne gli interventi realizzabili in assenza di piano particolareggiato ed, in particolare, sulla individuazione delle opere esterne consentite (art. 29, comma 5). Detta norma, inoltre, non è stata mai prima d'ora oggetto di valutazione, perché la proposta originaria non prevedeva le zone di centro storico A1 e A2, ma una unica complessiva zona A. Questa era ovviamente sottoposta ad una diversa normativa di attuazione, avverso la quale parecchi cittadini e gruppi organizzati proposero osservazioni ed opposizioni, che portarono ad un riassetto del centro storico proposto dal gruppo di progettazione ed articolato per sottozone, con nuova e diversa normativa su cui solo oggi è possibile attenzionare le incongruenze alla luce del parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Per quanto precede, si avanza proposta di riscrivere in maniera chiara ed esaustiva l'intero comma 5 dell'art. 29 delle norme di attuazione: "Gli interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 3, lett.d), del D.P.R. n. 380/2001 e le nuove costruzioni sono ammissibili nell'ambito di un piano particolareggiato o di recupero. Tuttavia nella generalità dei casi sono ammissibili gli interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino le parti interne delle singole unità edilizie e, per quanto riguarda le parti esterne, quelle indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale o necessario per l'adeguamento a norme igienico-sanitarie, previo parere della competente Soprintendenza".
Controdeduzione n. 1.2
Inoltre, si rileva come il gruppo di progettazione con l'intero art. 29, in più passaggi, subordini espressamente tutta una serie di attività (tutela, valorizzazione, interventi di recupero e ristrutturazione) alla redazione di piani particolareggiati esecutivi e/o di recupero.
E' ormai assodato che "i piani particolareggiati di recupero, ...di cui solo pochissimi comuni si sono avvalsi in Sicilia..., non affrettano la soluzione dei problemi per l'attuazione del recupero anche per le incertezze sulla mobilitazione dei soggetti attuatori pubblici e privati. Pertanto, anche se essi hanno fatto crescere la conoscenza e l'esperienza nel merito, non sono da considerare strumenti irrinunciabili e gli obiettivi del recupero si possono raggiungere anche con tecniche più rapide ed efficaci, come dimostra invece l'esperienza nazionale (circolare A.R.T.A. 11 luglio 2000). Pertanto la nostra Regione ha predisposto, con la circolare A.R.T.A. 11 luglio 2000 n. 3/2000, prot. n. 4159, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 settembre 2000, n. 44) un utile strumento normativo costituito dalla variante generale per i centri storici da redigere sulla base delle disposizioni e criteri individuati nella medesima circolare.
Pertanto, si propone:
All'art. 29 "Zona omogenea A1" Norme di attuazione - di aggiungere in tutti i commi in cui si fa riferimento ai piani particolareggiati o di recupero, le seguenti parole: u... o la variante generale per i centri storici redatta ai sensi della circolare A.R.T.A. 11 luglio 2000, n. 4159".
Zona omogenea "A2"
Controdeduzione n. 2.1
Preso atto che la zona territoriale A2 va individuata alla luce del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica sulla predetta osservazione alla zona A1, lo stesso Consiglio regionale dell'urbanistica dispone che: "nelle zone A2 potranno essere consentite demolizioni e ricostruzioni, nonché edificazioni di lotti liberi interclusi, sempre nel rispetto degli allineamenti e delle altezze limitrofe, nonché nel rispetto delle tipologie tradizionali".
Detta precisazione fa giustizia delle attività consentite in zona A2, conformandole alle normative urbanistiche ed ai riferimenti giurisprudenziali ormai consolidati.
Si rende pertanto necessario adeguare ed uniformare a tale disposizione anche l'art. 29 bis - "Zona Omogenea A2" - delle norme di attuazione, che nella assurda formulazione dei progettisti è la esatta negazione di se stessa.
Mentre, infatti, nella prima parte si specifica l'attività esercitabile in conformità al testo unico D.P.R. n. 380/2001 (ad es: ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento sia pur nei limiti evidenziati dal Consiglio regionale dell'urbanistica) nella seconda parte, con l'espresso richiamo alle ormai obsolete disposizioni del decreto interministeriale n. 1444/68 artt. 7, 8 e 9, si dice l'esatto contrario, paralizzando l'operatività delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Pertanto si rende necessaria la riscrittura dell'art 29 bis zona omogenea A2 delle norme di attuazione, in modo da adeguarla alla disposizione del Consiglio regionale dell'urbanistica, eliminandone ogni contraddizione ed assurdità, nel modo seguente:
1. La zona A2 comprende quelle parti del centro storico al di fuori del perimetro della zona A1, comprendente il tessuto urbano e gli edifici o loro sedimi ancorché riedificati, riportati nella cartografia I.G.M. storica e perimetrato secondo le indicazioni della scheda CSU della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
2.  Nella zona A2 gli interventi edilizi si attuano direttamente mediante autorizzazione ovvero concessione edilizia, in relazione alle condizioni di degrado l'amministrazione comunale potrà individuare gli immobili, i complessi edilizi gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione di piani di recupero, di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3.  Nella zona A2 nella generalità dei casi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, come specificati negli artt. 13, 14, 15, gli interventi di ristrutturazione e trasformazioni edilizie, come definiti dall'art. 3 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, gli ampliamenti, le demolizioni e ricostruzioni nonché le nuove edificazioni di lotti liberi sempre nel rispetto degli allineamenti e delle maggiori altezze tra gli edifici limitrofii fatta salva la normativa antisismica vigente, nonché nel rispetto delle tipologie tradizionali.
4.  Ai fini del miglioramento delle condizioni abitative é consentito l'accorpamento di più unità edilizie in orizzontale in caso di ristrutturazione edilizia.
Le zone B e B1.
Le zone B e B1, nel parere espresso dal servizio dell'urbanistica, sono condivise.
Inoltre, dalla lettura del paragrafo intitolato "dimensionamento del piano", l'ufficio conclude che - a differenza di quanto dedotto dai progettisti - il "fabbisogno abitativo nel ventennio 1993/2013 risulta abbondantemente soddisfatto con il recupero ipotizzato in zona B (per il 10 della superficie di lotti interclusi e piccole aree residue) ed in zona B1 (per il 10 della superficie x indice di densità territoriale).
Tutto ciò appare francamente impossibile per le seguenti ragioni:
1) l'edificazione nelle cosiddette "aree residue", tutte ricadenti in pendio, è subordinata, secondo le prescrizioni per i piani esecutivi dettate dal Consiglio regionale dell'urbanistica, alla valutazione delle condizioni di stabilità delle aree, sia in condizioni normali che in rapporto alle previsioni di piano, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come richiesto dal punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Trattandosi, nella maggioranza dei casi, di aree di superficie ridotta, lo studio oneroso e l'incertezza dell'esito favorevole, scoraggerà l'interesse ad edificare da parte degli interessati;
2) quanto alla possibilità residua di edificare i lotti interclusi, anch'essa è allo stato più teorica che effettiva, poiché:
a)  l'indice fondiario di 5 mc./mq. é superato ed in contrasto con l'attuale normativa regionale vigente;
b)  la disposizione di lotto intercluso come individuato dall'art. 105, lett. K, del regolamento edilizio ("si definisce intercluso il lotto edificabile racchiuso da lotti già edificati e da strade pubbliche e che comunque non confina con altri lotti ancora edificabili") è eccessivamente limitante rispetto all'odierno consolidato dettato giurisprudenziale;
e)  la zona B1 risulta pressoché satura, e viene normata con l'indice fondiario di 3,5 mc./mq., mentre nella relazione dell'ufficio in ordine al dimensionamento del piano si fa riferimento all'indice di densità territoriale.
Per tutto quanto precede, si propone:
Controdeduzione 2.1
La riformulazione dell'art 105, lett. K, del "lotto intercluso" che, in mancanza di una specifica definizione legislativa, si richiami alle più recenti e consolidate decisioni giurisprudenziali (Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 1985 n. 339; Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2003 n. 7799; TAR Catania, sez. II - 2327 del 17 ottobre 1995, ed altre). "E' intercluso il lotto che è ricompreso tra edifici sorgenti e strade pubbliche su almeno tre lati...".
Controdeduzione 2.2
Autorizzare la previsione sul piano della prosecuzione delle strade già esistenti fino alla delimitazione delle zone B, alfine di determinare gli allineamenti stradali necessari alla formazione di lotti interclusi da utilizzare (vedi planimetria allegata).
Controdeduzione 2.3
La sostituzione dell'indice di densità fondiaria con l'indice di densità territoriale, da applicarsi alle norme di attuazione delle zone B1, ma anche delle zone C1 e C3, alla luce del fatto che il piano redatto dai progettisti non prevede la pianificazione stradale all'interno delle diverse zone di cui sopra.
Controdeduzione 2.4
Si propone di correggere l'art. 32 - zona omogenea B1 di completamento dell'abitato - che, probabilmente per un errore di battitura, al comma 5 non ha previsto che: "...gli interventi edilizi dei singoli edifici esistenti mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazione, ampliamenti e nuove costruzioni nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria si effettuano nel rispetto degli indici e parametri fissati dal precedente art. 31, comma 2, - condizioni particolari, lettere a), b), e), d); - che di seguito si riporta (...omissis..).
Le aree di espansione
Sulle aree di espansione si rinvia alle considerazioni di carattere generale formulate in premessa. Le aree C1, già condivise dal D.R.U. servizio III, sono state disattese dal Consiglio regionale dell'urbanistica che ne ha determinato l'eliminazione (area C1 mq. 21.519) o il ridimensionamento (area C1 mq. 16.412) per motivi incontrovertibili di natura geo-morfologica e geologica.
L'area C2 oggetto di prescrizioni esecutive è stata, anche qui per ragioni condivisibili, disattesa. La stessa, però, deve ritornare ad essere destinata a zona C3, considerata la naturale vocazione dei luoghi, così come era previsto dallo strumento urbanistico precedente, in relazione a quanto prima prescritto.
La zona C3, così come localizzata nel progetto di piano, va riclassificata come zona E di verde agricolo.
Ciò porta a ritenere che il nostro paese, alla stato attuale, è praticamente privo di aree di espansione e che, ad eccezione di parte dell'unica C1 rimasta e di alcune porzioni della ex zona C2 disattesa (in gran parte già lottizzata), non esistono altre aree destinate a soddisfare il fabbisogno edificatorio nelle zone a ridosso del centro abitato.
Poiché tale fabbisogno, determinato per 5.000 persone da insediare fino al 2013 sulla base del criterio proposto nella controdeduzione generale di cui sopra e nell'allegato prospetto, non si può soddisfare con il ricorso agli interventi nelle sole zone A e B, per i motivi che precedono.
Poiché la soppressione delle zone C3 e la loro riclassificazione a verde agricolo, non trova giustificazione alcuna, specie per la riduzione delle aree compatibili con l'intervento edificatorio, ancorché di carattere turistico-stagionale; si rende necessario non solo ridestinarle C3 secondo la previsione originaria, ma è opportuno aumentarne l'indice edificatorio (da determinarsi come indice territoriale e non fondiario) per le seguenti ragioni:
a)  si tratta di aree per lo più edificate (con indici maggiori di quelli oggi previsti) che, essendo a ridosso dell'abitato, hanno costituito in alcuni casi anche residenza abituale dei nuovi insediati;
b)  la previsione di un lotto minimo di mq. 4.000 rende pressoché nulli i nuovi interventi;
c)  è opportuno armonizzare dette aree, specie lungo la S.S. 120, con quelle già urbanizzate nella ex zona C2 di prescrizione esecutive;
d)  nessuna altra area, al momento attuale, può essere recuperata per insediamenti di espansione (C2) o turistico-stagionali (C3), per motivi geologici che ne determinano la destinazione ad "aree da bonificare".
Pertanto, si formulano le seguenti controdeduzioni:
Controdeduzione 3.1
Prevedere in maniera inequivoca che, onde evitare disarmonie e contrastanti sviluppi urbanistici con l'attuale assetto della zona e favorire nuovi insediamenti necessari al raggiungimento del fabbisogno abitativo: "Le aree C2 oggetto di prescrizione esecutive e disattese per i motivi espressi dall'ufficio, ritornate "zona "C3', non sono soggette alla presente normativa dettata per tali zone, ma alle prescrizioni in vigore sotto il vecchio strumento urbanistico (P.D.F.) di cui si riportano le previsioni:
-  indice di fabbricabilità fondiaria: 1,25;
-  superficie minima del lotto: mq. 1.000 indice di copertura 0,15 mq./mq. altezza massima: mt. 8;
-  n. massimo dei piani: 2;
-  distanza dagli edifici in rapporto all'altezza: 1,5 mt/mt.;
-  distanza assoluta dagli edifici: mt. 15.
-  distanza dai confini: in rapporto all'altezza - 1,5 mt./mt.;
- distanza assoluta dai confini: mt. 7,5;
-  lunghezza massima del prospetto: mt. 20
(in allegato, copia stralcio del PdF).
Controdeduzione 3.2
Le zone già previste C3, non condivise senza motivo alcuno e proposte per una riclassificazione di zone E verde agricolo, vanno ripristinate come aree C3; inoltre, per determinarne un effettivo insediamento abitativo, non esclusivamente di carattere stagionale, si propone di aumentarne l'indice di densità territoriale (o, nel caso di non accoglimento della superiore controdeduzione 2.3, l'indice di densità fondiaria):
a) almeno ad 1 mc./mq. nel caso di mantenimento del lotto minimo di mq. 4.000;
b)  a 0,5 mc./mq. in caso di riduzione del lotto minimo a mq. 2.000.
VARIE
Controdeduzione 4.1
Quanto alle osservazioni ed opposizioni, ed in particolare la n. 42 dell'ufficio tecnico comunale - 2/a sull'art. 105, lett. D, del regolamento edilizio:
-  si prende atto del parziale accoglimento del D.R.U., ma si rappresenta la necessità di precisare che la definizione di altezza massima è da intendere come la maggiore delle altezze riferita alla linea di gronda.
Quanto all'osservazione n. 23, relativa alla destinazione ad attrezzatura in zona ex c2 di prescrioni esecutive, l'accoglimento dell'ufficio non deve intendersi riferito esclusivamente alla previsione di una cappella religiosa, bensì della destinazione meglio specificata nell'osservazione stessa.
Infine, si rappresentano le seguenti osservazioni:
1) a monte della S.S. 120, all'incrocio con la via Pisani, - meglio individuata nell'allegata planimetria, è prevista un'area bianca, sottratta come tale a destinazione e normativa. Precedentemente detta area era prevista dal P.d.F. come zona C1 e vi è stata realizzata una lottizzazione.
Non si comprende, nella fattispecie, come dovrà comportarsi il comune di fronte ad una qualsiasi richiesta di intervento riguardante tale area. Si attende, al riguardo, la zonizzazione dell'area;
2)  come da allegata rilevazione dell'ufficio tecnico comunale, sono state riportare erroneamente in cartografia (tavola dei vincoli) delle imprecisioni rispetto alle perimetrazioni notificate a questo comune da parte degli enti apponenti i vincoli (Parco delle Madonie).
Si rende pertanto necessario che, ove si ravvisino le dette imprecisioni, facciano fede quelle ufficialmente adottate dagli enti di riferimento e non la previsione cartografica redatta dai progettisti, da rettificare;
3)  la zona settentrionale dell'abitato lungo la via Terravecchia, definita a rischio R4 nell'attuale PAI di cui all'A.R.T.A. n. 248/41 del 4 luglio 2000 e successive modifiche, per la quale il Genio civile di Palermo determinò esclusivamente la possibilità degli interventi previsti dall'artt. 7 e 8 A.R.T.A. n. 543 del 25 luglio 2002, è stata pienamente recuperata a seguito di interventi di consolidamento in fase di ultimazione su tutto il costone roccioso di Terravecchia. Pertanto, si può assoggettare tale area ricadente nel centro abitato alle normative di riferimento dell'area in cui ricadono".
Considerazioni: Le controdeduzioni sopra riportate si ritengono condivisibili. Per quanto riguarda l'osservazione n. 1 nella quale si chiede la zonizzazione di un'area non sottoposta a destinazione urbanistica nel piano regolatore generale così come adottato "area bianca", si evidenzia che il potere di pianificazione del territorio comunale è istituzionalmente demandato al comune interessato. Spetta pertanto all'amministrazione comunale porre rimedio con la predisposizione di apposita variante urbanistica da sottoporre al consiglio comunale per l'adozione previa acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente, ed a conclusione dell'iter procedurale, alla trasmissione all'Assessorato per le determinazioni di competenza.
Per quanto sopra detto si ritiene che le controdeduzioni formulate dal consiglio comunale di Caltavuturo siano condivisibili, fatte salve le considerazioni espresse nel presente parere.".
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 460 del 27 luglio 2005, che di seguito si trascrive:
"Il Consiglio, vista la nota prot. n. 216 del 27 luglio 2005, con la quale il servizio 3° del D.R.U. ha trasmesso il parere n. 3 del 27 luglio 2005, reso ai sensi dell'art. 68 ultimo comma della legge regionale n. 10/99, sulla pratica segnata in oggetto;
Vista la documentazione allegata al suddetto parere:
Visto il voto n. 441 reso da questo Consiglio nella seduta del 9 giugno 2005 sul piano regolatore generale in argomento;
Sentito il relatore che ha illustrato la proposta di parere dell'ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere le controdeduzioni comunali in adesione alla proposta dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con la prescrizione di ripristinare per la zona "C3" (controdeduzione 3.2) i parametri urbanistici previsti dal piano regolatore generale così come adottato;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Caltavuturo, con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottati con la deliberazione della commissione straordinaria n. 36 del 10 dicembre 2003, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo Consiglio n. 441 del 9 giugno 2005, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni comunali formulate con la deliberazione consiliare n. 53 del 20 luglio 2005.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 441 del 9 giugno 2005 e n. 460 del 27 luglio 2005;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 441 del 9 giugno 2005 e n. 460 del 27 luglio 2005, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Caltavuturo, adottato con delibera del commissione straordinaria n. 36 del 10 dicembre 2003.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 441 del 9 giugno 2005 e n. 460 del 27 luglio 2005.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  proposta di parere n. 2 del 31 marzo 2005 resa dal servizio III/DRU;
   2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n 441 del 9 giugno 2005;
   3)  proposta di parere n. 3 resa dall'U.O.3.1/D.R.U.;
   4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 460 del 27 luglio 2005;
   5)  delibera della commissione straordinaria n. 36 del 10 dicembre 2003;
   6)  delibera della commissione straordinaria n. 7 del 23 febbraio 2004;
   7)  delibera del consiglio comunale n. 53 del 21 dicembre 2004;
Elaborati di piano - piano regolatore generale e prescrizioni esecutive
   8)  tav.  0/1  - il centro abitato, lo stato attuale. Le emergenze architettoniche monumentali, scala:2.000; 
   9)  tav.  0/2A  - il territorio, stato attuale. Viabilità infrastrutture e reti, scala 1:10.000; 
 10)  tav.  0/2 B  - il territorio, stato attuale. Viabilità infrastrutture e reti, scala 1:10.000; 
 11)  tav.  1/1  - tavola dei vincoli, scala 1:2.000; 
 12)  tav.  1/2A  - tavola dei vincoli, scala 1:10.000; 
 13)  tav  1/2  B  - tavola dei vincoli, scala 1:10.000; 
 14)  tav. P1  - piano di massima centro abitato e zone di espansione, scala 1:2.000; 
 15)  tav.  P2A  - schema di massima il territorio, scala 1.10.000; 
 16)  tav.  P2B  - schema di massima il territorio, scala 1:10.000; 
 17)  tav   P3  - progetto il centro abitato e le zone di espansione, scala 1:2.000; 
 18)  tav. P4A  - progetto il territorio, scala 1:10.000; 
 19)  tav.  P4 B  - progetto il territorio, scala 1:10.000; 
 20)  tav.  P5  - stralcio del piano regolatore gene- 
 21)      rale con individuazione delle aree oggetto di prescrizioni esecutive in zona C2, scala 1:2.000; 
 22)  tav.  P6  - stralcio del piano regolatore generale con individuazione delle aree oggetto di prescrizioni esecutive in zona artigianale, scala 1:2.000; 
 24)  tav.  P.P.1/0  - piano particolareggiato zona C2 e 
 25)      D2 planimetria generale su base catastale, scala 1:1.000; 
 26)  tav.  P.P.1/0  - piano particolareggiato zona C2 e  
 27)      D2 planimetria generale, scala 1:500; 
 28)  tav.  P.P.1/1  - piano particolareggiato zona C2  
 29      piante, sezioni stradali tipo, profili regolatori, scala 1:200; 
 30)  tav.  P.P.1/2  - piano particolareggiato zona C2 e  
 31)      D2 impianti a rete: rete idrica e fognaria, scala 1:500; 
 32)  tav.  P.P.1/2  - piano particolareggiato zona C2 e  
 33)      D2 impianti a rete: rete elettrica e telefonica, scala 1:500; 
 34)  tav.  P.P.2/0  - piano particolareggiato P.I.P. plani- 
 35)      metria generale su base catastale, scala 1:1.000; 
 36)  tav.  P.P.2/0  - piano particolareggiato P.I.P. planimetria generale, scala 1:500; 
 37)  tav.  P.P.2/1  - piano particolareggiato P.I.P. profili  
 38)      regolatori e planimetrie tipo, scala 1:200; 
 39)  tav. P.P.1/2  - piano particolareggiato P.I.P. im- 
 40)      pianti a rete: rete idrica e fognaria, scala 1:500; 
 41)  tav.  P.P.1/2  - piano particolareggiato P.I.P. im- 
 42)      pianti a rete: rete elettrica e telefonica, scala 1:500; 
 43)  R.1  - relazione generale del piano regolatore generale; 
 44)  R.1  - relazione generale P.P. C2; 
 45)  R.1  - relazione generale P.I.P.; 
 46)  R.E. 2  - regolamento edilizio; 
 47)  N.A. 3  - norme tecniche di attuazione piano regolatore generale; 
 48)  N.A. 3  - norme tecniche di attuazione P.I.P; 
 49)  N.A. 3  - norme tecniche di attuazione P.P. C2; 
 50)  P.E. 5  - piani particellari d'esproprio (completi di relazione e stima); 

 51)  programmazione urbanistica commerciale - legge regionale n. 28/99
 52)  tav.  PC1  - programmazione commerciale: analisi, scala 1:2.000; 
 53)  tav.  PC2  - programmazione urbanistica com- 
 54)      merciale adeguamento e integrazioni al piano regolatore generale legge regionale n. 28/99, scala 1:2.000; 
 55)  tav. PC3  - disciplina urbanistica commerciale 
 56)  PC 3  - programmazione commerciale relazione; 
 57)  tav.  PCE1/4  - piano comunale generale di emergenza protezione civile, scala 1:2.000; 

Studio geologico
 58)  relazione sul territorio comunale - testo: parte I;
 59)  all.    1  -  carta geologica tav. a, scala 1:10.000;
 60)  all.    1  -  carta geologica tav. b, scala 1:10.000;
 61)  all.    1  -  carta geologica tav. c, scala 1:10.000;
 62)  all.    2  -  carta geomorfologica tav. a, scala 1:10.000;
 63)  all.    2  -  carta geomorfologica tav. b, scala 1:10.000;
 64)  all.    2  -  carta geomorfologica tav. c, scala 1:10.000;
 65)  all.    3  -  carta idrogeologica tav. a, scala 1:10.000;
 66)  all.    3  -  carta idrogeologica tav. b, scala 1:10.000;
 67)  all.    3  -  carta idrogeologica tav. c, scala 1:10.000;
 68)  all.    4  -  carta della pericolosità geologica tav. a, scala 1:10.000;
 69)  all.    4  -  carta della pericolosità geologica tav. a, scala 1:10.000;
 70)  all.    4  -  carta della pericolosità geologica tav. a, scala 1:10.000;
Relazione sul centro abitato e periferie testo - parte II
 71)  all.    1  -  carta geologica tav. a, scala 1:2.000;
 72)  all.    1  -  carta geologica tav. b, scala 1:2.000;
 73)  all.    1  -  carta geologica tav.  c, scala 1:2.000;
 74)  all.    2  -  carta geomorfologica tav. a, scala 1:2.000;
 75)  all.    2  -  carta geomorfologica tav. b, scala 1:2.000;
 76)  all.    2  -  carta geomorfologica tav. c, scala 1:2.000;
 77)  all.    3  -  carta litotecnica tav. a, scala 1:2.000;
 78)  all.    3  -  carta litoteonica tav. b, scala 1:2.000;
 79)  all.    3  -  carta litotecnica tav. c, scala 1:2.000;
 80)  all.    4  -  carta della pericolosità geologica tav. a, scala 1:2.000;
 81)  all.    4  -  carta della pericolosità geologica tav. a, scala 1:2.000;
 82)  all.    4  -  carta della pericolosità geologica tav. a, scala 1:2.000;
 83)  all.    5  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale tav. a, scala 1:2.000;
 84)  all.    5  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale tav. b, scala 1:2.000;
 85)  all.    5  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale tav. c, scala 1:2.000;
 86)  all.  18  -  carta geologica e geologico-tecnica della zona I, scala 1:500;
 87)  all.  19  -  carta geologica e geologico-tecnica della zona II, scala 1:500;
 88)  all.  24  -  carta geologica e geologico-tecnica della zona III, scala 1:500;
 89)  all.  30  -  carta delle indagini tav. a, scala 1:2.000;
 90)  all. 30  -  carta delle indagini tav. b, scala 1:2.000;
 91)  all.  30  -  carta delle indagini tav. c, scala 1:2.000;
 92)  all.    7  -  relazione sul centro abitato e periferie - sondaggi penetrometrici;
 93)  all.    8  -  relazione sul centro abitato e periferie - sezioni geologiche, scala 1:2.000;
 94)  all.  11  -  relazione sul centro abitato e periferie -indagini in contrada "sotto la rocca";
 95)  all.  14  -  relazione sul centro abitato e periferie -documentazione fotografica (1ª campagna);
 96)  all.  20  -  relazione sul centro abitato e periferie - indagini geognostiche e geoteoniche (2ª campagna);
 97)  all.  25  -  relazione sul centro abitato e periferie - indagini geognostiche e geoteoniche (3ª campagna) con fotografie;
 98)  relazione sul centro abitato e periferie 8° fascicolo;
 99)  relazione sul centro abitato e periferie 9° fascicolo;
100)  relazione sul centro abitato e periferie 10° fascicolo.
Studio agricolo forestale
101)  relazione di commento alle cartografie;
102)  relazione di commento degli elaborati cartografici;
103)  carta delle aree boscate e delle fascie di rispetto;
104)  carta delle aree interessate da coltivazioni agricolo- forestali e delle infrastrutture al servizio dell'agricoltura;
105)  integrazione allo studio agricolo - forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99 e successive modifiche ed integrazioni;
106)  adeguamento dello studio agricolo-forestale alla legge regionale n. 13/99 e successive modifiche ed integrazioni. Carta delle aree boscate, a macchia mediterranea e a vegetazione ripariale presenti nel territorio comunale e relative fascie di rispetto, scala 1:10.000;
107)  integrazione dello studio agricolo-forestale del territorio comunale ai sensi della legge regionale n. 16/96. Carta delle aree boscate e fasce di rispetto, scala 1:10.000.

Art. 4

Il comune di Caltavuturo dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e curerà che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione per pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma 5 del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 agosto 2005.
  LIBASSI 

(2005.34.2193)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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