REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2005 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 agosto 2005.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Camporeale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che: con il foglio prot. n. 752 del 31 gennaio 2002, assunto al protocollo generale di questo Assessorato con il n. 6448 del 4 febbraio 2002, il comune di Camporeale ha trasmesso, per l'approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesso il regolamento edilizio;
-  Con foglio n. 5338 del 30 luglio 2003, il comune di Camporeale ha ritrasmesso a questo Assessorato, in riscontro alla nostra nota prot. n. 22268 del 16 aprile 2002, il P.R.G. con annesso il regolamento edilizio, secondo i requisiti richiesti con la citata nota n. 22268/02;
Vista la delibera n. 33 del 6 aprile 2000, con la quale il consiglio comunale di Camporeale ha adottato il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alle delibere di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale del comune di Camporeale, datata 9 ottobre 2003, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, del piano regolatore generale e regolamento edilizio, adottato con delibera del consiglio comunale n. 33 del 6 aprile 2000, nonché attestante la presentazione di n. 6 osservazioni entro i termini di legge, avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui alla suddetta delibera, nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dal progettista;
Vista la delibera n. 3 del 20 febbraio 2001, del consiglio comunale di Camporeale, avente per oggetto "Adozione P.R.G. presa d'atto delle variazioni a seguito di emendamenti";
Vista la delibera n. 52 del 2 ottobre 2001 del consiglio comunale di Camporeale, avente per oggetto "Adozione P.R.G. presa d'atto delle variazioni apportate a seguito di osservazioni;
Vista la nota prot. n. 25136/98 del 12 luglio 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, sul piano regolatore generale in argomento;
Vista la nota prot. n. 336 del 19 luglio 2004, con la quale il servizio III/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 50 del 19 luglio 2004, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, relativa al piano regolatore generale con annesso il regolamento edilizio, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
D)  Vincoli
I vincoli esistenti sul territorio comunale sono visualizzati nella tavola AT.01 a scala 1:10.000, nelle tavole P.01bis e P.02 entrambe a scala 1:10.000, in parte nella tavola P.3ter a scala 1:2.000 e in parte nella tavola 5 dello studio agricolo forestale a scala 1:10.000 e sono:
-  vincolo idrogeologico derivante dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche;
-  vincoli discendenti dalla legge n. 1497 del 29 giugno 1939;
-  vincoli discendenti dalla legge n. 431 del 1985;
-  zona di interesse archeologico;
-  sorgenti e pozzi;
-  fasce di rispetto delle strade;
-  vincolo della fascia di rispetto cimitero;
-  vincolo fascia di rispetto depuratore.
Alcuni di questi vincoli non vengono visualizzati nella tavole di zonizzazione a scala 1:2.000, ad esempio la fascia di rispetto stradale, altri se pur citati nella leggenda vengono rappresentati soltanto parzialmente come la fascia di rispetto fluviale; si prescrive pertanto che tutti i vincoli e le relative fasce di rispetto vengano chiaramente inseriti negli elaborati di zonizzazione.
Piano paesistico regionale
Nelle linee guida del piano paesistico regionale sono state individuate e catalogate una serie di emergenze storiche e archeologiche qui di seguito riportate, facenti parte dell'ambito 3 - Area delle colline del trapanese.




Manufatti di interesse storico-ambientale tratti dall'elaborato di P.R.G. tav. P.01 "Progetto del territorio comunale suddivisione in zone territoriali omogenee e disciplina dell'uso del suolo e degli edifici":
1)  masseria Giardinello;
2)  masseria Rapitalà;
3)  case curbici;
4)  secondo casello ex linea ferroviaria;
5)  secondo ponte ex linea ferroviaria;
6)  primo ponte ex linea ferroviaria;
7)  primo casello ex linea ferroviaria.
Nel piano vengono inoltre individuate delle emergenze di carattere ambientali, paesistici e storici-culturali visualizzate nell'elaborato AT.02 carattere ambientali, paesistici e storici-culturali scala 1:10.000.




L'assetto idrogeologico
Decreto 4 luglio 2000. Piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
Estratto dell'allegata relazione - Capitolo 2 - I bacini idrografici
10a - Sottobacino del fiume Belice destro.
Generalità
-  versante: meridionale;
-  provincia: Palermo, Trapani;
-  compartimento idrografico: Palermo;
-  bacino idrografico principale: F. Belice;
-  recapito del corso d'acqua: F. Belice;
-  superficie totale del bacino imbrifero (Kmq.): 262,5;
-  affluenti: Fosso Fazio, Fosso della Patria, V.ne di Borragine, V.ne di Ravanusa;
-  serbatoi ricadenti nel bacino: Piana degli Albanesi;
-  altitudine minima (m.s.m.): 123;
-  altitudine massima (m.s.m.): 1.333;
-  altitudine media (m.s.m.): 446;
-  lunghezza dell'asta principale (Km.): 55
-  utilizzazione prevalente del suolo: seminativo 93%;
-  comuni ricadenti nel bacino: Camporeale, Piana degli Albanesi, Poggioreale, Roccamena, Santa Cristina Gela.
Descrizione
Il bacino del F. Belice destro ricade nel versante meridionale della Sicilia e si estende per circa 263 Kmq. interessando i territori delle province di Palermo e Trapani.
Il F. Belice destro, un sottobacino del F. Belice o Basso Belice che comprende anche il F. Belice sinistro. Il ramo destro trae la propria origine nella zona settentrionale del bacino del Belice, nel circondano dei comuni di Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi. In questa parte del bacino, nella stretta tra i monti di Rumeta e Maganoce, è stata costruita una diga che forma l'invaso di Piana degli Albanesi.
Il corso d'acqua, sotto il nome di F. Grande, scorre verso valle e, dopo aver ricevuto gli apporti di alcuni piccoli affluenti e aver superato la stretta di Piano del Campo, prende il nome di F. Pietralunga. In questo tratto il fiume, che si sviluppa per complessivi 55 Km. riceve numerosi torrenti, il più importante dei quali è il Fosso della Patria.
Più a sud, in sponda destra, confluiscono il V.ne di Borragine e il V.ne di Ravanusa.
Il bacino si colloca nel settore più occidentale della Sicilia, ove la serie solfifera cede definitivamente alle formazioni sedimentarie delle dorsali calcaree e calcareo-dolomitiche dei monti del palermitano e alle formazioni sedimentarie dei vari tipi geolitologici più recenti che succedono al Miocene.
Nel bacino ricadono i centri abitati di Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Camporeale, Roccamena e una parte di Poggioreale.
Il Lago di Piana degli Albanesi è il più antico serbatoio della Sicilia; il bacino imbrifero diretto sotteso dalla sezione di chiusura del lago si estende per 37,6 Kmq., mentre risultano allacciate due gronde del F. Eleuterio per una superficie complessiva di 3,75 Kmq. La capacità utile di progetto del serbatoio è di 24,6 Mmc., mentre oggi a causa del notevole interrimento, secondo i dati forniti dall'Enel, risulta una capacità utile di 17,9 Mmc.
Nel 1960, per soddisfare la crescente richiesta di energia elettrica, si costruì a valle della diga l'invaso Guadalami, con capacità di 1,0 Mmc., e gli annessi impianti di produzione idroelettrica e di pompaggio.
Caratteristiche idrogeologiche
Sul F. Belice destro è funzionante dal 1955 una stazione idrometrica a Sparacia. La stazione, posta a 250 m.s.m., sottende un bacino di circa 116 Kmq. avente una altitudine media di 555 m.s.m. Il deflusso medio annuo misurato in base a 21 anni di osservazioni (dal 1955 al 1975) risulta di 231 mm. (pari a 26,8 Mmc./anno, mentre la precipitazione risulta pari a 725 mm.
Il dissesto idrogeologico: Camporeale (PA)
Il comune comunica che, in seguito alle piogge eccezionali dell'ottobre 1998, diversi movimenti franosi hanno interessato una zona interna al centro abitato: via Pascoli, via Minghetti, via Meli e la zona lavanche di Salvo. Inoltre si sono verificati smottamenti in aree esterne (contrada Vadibella - Zuccari strada Curbici) che hanno interessato sedi varie.
Strumento urbanistico di riferimento
Il territorio comunale è in atto regolato dal programma di fabbricazione, approvato con decreto n. 304 del 10 dicembre 1969, dal P.U.C. n. 5 e dal piano particolareggiato approvato con decreto n. 76 del 19 gennaio 1976.
Lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici precedenti
Il piano di fabbricazione individua:
-  la zona B che può ritenersi satura, viene individuata nel nuovo piano come zona A, B0 e B1;
-  la zona di espansione C che viene identificata nel nuovo P.R.G., modificandone in parte la sagoma, come zona "B2" di parziale trasferimento;
-  gli spazi per attrezzature pubbliche perimetrate con un segno di tratteggio, in minima parte vengono riconfermati ed individuate come ICS ed F9 nel nuovo P.R.G. (tav. P.O3bis), la restante parte viene individuata come zona B1, C2.
Il piano particolareggiato individua:
-  zona "A", che nel nuovo piano viene ampliata la perimetrazione;
-  la zona "B" che viene individuata nel P.R.G. in parte come zona A, B0 e B1;
-  la zona "B di completamento" viene in parte riconfermata come zona "B1" nel nuovo strumento urbanistico ad esclusione della zona ad est del centro abitato che cambia la destinazione di zona divenendo nel nuovo P.R.G. "D3" e "V1";
-  le attrezzature di progetto, che non sono state attuate e non vengono riconfermate nel nuovo P.R.G.
Lo studio agricolo-forestale
In applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91, che interviene sulla gestione e conservazione del territorio, il comune di Camporeale, nel procedere alla redazione del P.R.G., ha affidato nel '94 al dott. agronomo Massimiliano Solano, l'incarico di redigere lo studio agricolo-forestale del territorio comunale, giusta delibera n. 155 del 26 luglio 1994 del consiglio comunale.
Il piano risulta tuttavia adeguato anche alla legge regionale n. 16/96, nonché alla legge n. 13/99 ed al D.P.R.S. del 28 giugno 2000, che detta i "Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea", così come dichiarato dall'agronomo, seppur in modo estremamente sintetico; tuttavia dalla relazione dello studio agricolo forestale risulta che "Nel territorio del comune di Camporeale non sono stati riscontrati né fascie forestali né boschi propriamente detti.
Le uniche superfici con copertura vegetale di tipo arboreo, peraltro individuate nella carta della vegetazione e dell'uso del suolo, non si ritiene siano da assimilare al concetto di bosco o di fascia forestale, proprio perché mancano i requisiti dettati dalle definizioni anzidette.
Tali superfici sono da considerarsi esclusivamente verde periurbano per l'esigua consistenza e per la forte presenza di strutture antropiche che presuppongono una destinazione socio-ricreativa.".
Alla luce di quanto sopra si è ritenuto che il piano regolatore possa essere ugualmente esaminato, fatto salvo il parere espresso dal C.R.U., dove sono presenti al suo interno specifiche professionalità che potranno ulteriormente valutare lo studio agricolo forestale.
Lo studio geologico e geotecnico
Con delibera n. 197/93, l'amministrazione comunale di Camporeale conferisce ai geologi Gualtiero Bellomo e Palma Pratini, di eseguire lo studio geologico del territorio comunale interessato dal P.R.G.
Con delibera n. 353 del 16 febbraio 1994, l'amministrazione comunale conferiva agli stessi l'incarico dello studio a supporto delle prescrizioni esecutive del P.R.G.
Lo studio geologico individua schematicamente delle zone ciascuna con peculiarità diverse:
-  zona A: aree di fondovalle - aree essenzialmente stabili, risultano idonee all'intervento antropico nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente (legge Galasso, vincolo idrogeologico);
-  zona B: terrazzi fluviali antichi - aree essenzialmente stabili e di conseguenza risultano idonee ad interventi antropici;
-  zona C: aree in roccia prevalentemente lapidea con buone condizioni di stabilità - aree che presentano buone condizioni di stabilità e pertanto risultano idonee ad interventi antropici; sono da escludere dall'edificazione soltanto i versanti dove l'acclività è più accentuata;
-  zona D: aree in terreni prevalentemente argillosi a debole acclività con buone condizioni di stabilità - aree stabili e idonee agli interventi antropici;
-  zona E: aree in terreni prevalentemente argillosi ad acclività medio-alta in precarie condizioni di stabilità - aree la cui stabilità è legata all'acclività dei pendii e in generale risultano idonee ad interventi antropici, ma da eseguire con opportuni accorgimenti;
-  zona F: aree interessate da fenomeni di dissesto superficiale - data la scarsa entità del fenomeno, l'edificabilità di tali aree non risulta compromessa, bisogna evidentemente intervenire con le dovute precauzioni e prescrizioni;
-  zona G: aree di frana - area in frana e instabili, si ritiene opportuno escludere dalla edificazione tali aree;
-  zona H: aree di rispetto delle incisioni fluviali - dovranno evitarsi interventi antropici in prossimità delle sponde dei corsi d'acqua lungo le quali possono verificarsi dissesti localizzati e fenomeni di esondazione.
Le zone sconsigliate all'edificazione sono quelle classificate nelle tavole dello studio geologico:
-  carta della pericolosità geologica e della zonizzazione del territorio comunale - scala 1:10.000;
-  carta geomorfologia vecchio centro abitato - scala 1:2.000;
-  carta geomorfologia nuovo centro abitato - scala 1:2.000;
-  carta della pericolosità geologica vecchio centro abitato - scala 1:2.000;
-  carta della pericolosità geologica e sismica nuovo centro abitato - scala 1:2.000;
-carta della pericolosità sismica del vecchio centro abitato - scala 1:2.000;
-  con le lettere G, H, oltre quelle definite come "aree in erosione intensiva e diffusa" ed "erosione incanalata". I progettisti del P.R.G. individuano sulle tavole di piano soltanto parte delle aree suddette, pertanto si ritiene necessario che tutti i vincoli di natura geologica vengano riportati sulle tavole della zonizzazione del P.R.G. in scala 1:2.000 e 1:10.000, e ciò al fine dell'applicazione delle prescrizioni dettate dal Genio civile, con parere n. 25136/98 del 12 luglio 1999, nonché delle indicazioni contenute nello studio geologico, anche alla luce del piano straordinario per l'assetto idrogeologico adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, modificato con decreto n. 126/41 del 9 marzo 2001, relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del territorio di Camporeale.
Edilizia commerciale (legge regionale n. 28/99) D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il piano, pur essendo stato adottato il 6 aprile 2000, non risulta adeguato alla legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e al successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000, relativo alle "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale".
Il progettista, successivamente all'adozione del piano, in relazione alla programmazione commerciale, ha verificato in una apposita scheda riassuntiva le previsioni urbanistiche del piano riferite al settore commerciale.
In merito si ritiene che la scheda riassuntiva prodotta dal progettista, ma non adottata dal consiglio comunale, possa ritenersi sufficientemente approfondita, fermo restando l'obbligo di adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99, e del successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000 relativo alle "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale". Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 7, il comune è tenuto in sede di controdeduzione ad adottare la verifica degli indirizzi di programmazione commerciale redatta dal progettista, in assenza di adozione dei suddetti adempimenti si attiveranno d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Il dimensionamento del piano
Dai dati ISTAT in possesso di questo Assessorato, la popolazione residente a Camporeale al 1991 risulta pari a 4.371 unità con un decremento di 562 unità nel 2001.
Il patrimonio edilizio esistente al 1991 risulta pari a 2.609 abitazioni (di cui 1.628 occupate e 981 non occupate), con 8.778 vani (di cui 6.347 occupate e 2.432 non occupate) con un rapporto abitanti/vani pari a 0,68.
Abitazioni non occupate al 91/motivo della non utilizzazione:
-  per vacanza      115 
-  per lavoro      45 
-  per altri motivi      24 
  Totale . . . 184 

Per cui, se alle 981 abitazioni non occupate si sottraggono 184 per le quali si conosce il motivo, otteniamo 797 abitazioni non occupate per la loro situazione di degrado, con 1.880 stanze.
Il fabbisogno pregresso relativo ai soggetti che hanno fatto richiesta di trasferimento:
-  famiglia      200 
-  abitanti (200 x 2,64)      528 
-  stanze      776 

Fabbisogno pregresso relativo ai soggetti che hanno fatto richiesta di ricostruzione dell'alloggio in sito o di loro proprietà:
-  famiglie      300 
-  abitanti (300 x 2,64)      792 
-  stanze      1.165 

Totale abitanti da insediare (528+792) 1.320, per un totale di stanze 1.941. Con il recupero del patrimonio esistente si potrà soddisfare una richiesta pari a 1.880: i 61 vani mancanti verranno recuperati nel completamento del Piano di parziale trasferimento e delle zone B.
Il piano è stato dimensionato per una popolazione residente pari a 5.156 unità al 2016, valore calcolato aggiungendo ai 4.371 abitanti censiti nel '91, 785 nuovi abitanti calcolati sulla ripresa socio-economica del paese.
I vani previsti per l'insediamento delle 785 unità in più al 2.016 sono stati cosi suddivisi:
-  Z.T.O. "BO"       97 nuovi vani 
-  Z.T.O. "B1"      489 nuovi vani 
-  Z.T.O. "BZ'      165 nuovi vani 
-  Z.T.O. "B2a"      107 nuovi vani 
-  Z.T.O. "B3"      127 nuovi vani 
-  Z.T.O. "C1"       16 nuovi vani 
-  Z.T.O. "C2"      185 nuovi vani 
-  Z.T.O. "C3"       52 nuovi vani 
  Totale. . . 1.238 nuovi vani 

Pur condividendo la previsione di 785 nuovi abitanti al 2016, non si ritiene condivisibile la corrispondente previsione di 1.238 nuovi vani, calcolati con un rapporto di 0,68 abitante/vano, comunque in conseguenza alla non condivisione di alcune delle zone 6 e C, per la quale si rimanda ai relativi paragrafi del presente parere, il rapporto abitante/vano si riduce a 0,74, valore che si ritiene accettabile considerate le attuali condizioni abitative del comune di Camporeale.
Zonizzazione e norme di attuazione
Il P.R.G. è suddiviso nelle seguenti zone:
-  zone A e A1 (art. 22 N.T.A.): aree di interesse storico ambientale e architettonico;
-  zona A: zona urbana storica.
Gli interventi ammessi sono quelli previsti nel titolo III delle norme di attuazione.
Il perimetro del centro storico, così come individuato nella tavola P03.bis di piano si condivide, anche se risulta più grande di quello individuato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo e riportato nella scheda I.P.C.E.;
-  zona A1: edifici, ville, giardini e loro pertinenze in ambito extraurbano.
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento edilizio e di ristrutturazione edilizia, non sono ammesse demolizione e ricostruzione.
Gli immobili di interesse storico artistico classificati nel piano regolatore generale, risultano essere numericamente superiori a quelli individuati nel piano paesistico nelle linee guida.
Si ritiene necessario che tutti i manufatti di interesse storico-artistico individuati nell'elaborato ATO2 vengano riportati nella tavola di piano P.01bis;
-  zone B (art. 23 delle N.T.A.): aree a prevalente destinazione residenziale;
-  zona B0 (artt. 23 e 24 delle N.T.A.): zone contigue all'area urbana storica, che ne riprendono l'impianto tipologico e le caratteristiche edilizie. (If max 5 mc./mq. e h. max 10,00).
Si condivide quanto previsto dalle norme sia relativamente alle destinazioni d'uso, che agli interventi ammessi, nonché ai parametri urbanistico-edilizi;
-  zona B1 (artt. 23 e 25 delle N.T.A.): zone contigue all'area urbana storica, con tipologia di case in linea con tre o quattro elevazioni. (If max 5 mc./mq. e h. max 10,00).
Si condivide quanto previsto dalle norme sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi, nonché ai parametri urbanistico-edilizi;
-  zona B2 (artt. 23 e 26 delle N.T.A.): zona compresa all'interno del piano di trasferimento successivo al sisma del 1968.
Si condivide quanto previsto dalle norme sia relativamente alle destinazioni d'uso che agli interventi ammessi; non si condivide viceversa la possibilità di edificazione con 10,00 ml. di altezza e 3 piani fuori terra in considerazione che tutto il piano di trasferimento è già stato realizzato con parametri edilizi più restrittivi e che la capacità edificatoria residua della zona è minima, pertanto la tipologia edilizia consentita è quella prevista dal suddetto piano, specificatamente altezza max 7.00 ml. con due elevazioni fuori terra. Si evidenzia però che le aree non ancora edificate, nelle quali dovranno insediarsi - secondo quanto risulta dal calcolo del fabbisogno abitativo - parte dei nuovi vani previsti dal P.R.G., non vengono distinte dalle aree di pertinenza degli edifici all'interno del piano di trasferimento; tutte le aree libere infatti sono retinate come zone F "attrezzature di interesse generale" e non risultano in alcun modo normate. Si evidenzia pertanto la necessità di una rappresentazione grafica che consenta l'individuazione dei lotti ancora liberi e di una norma che definisca le caratteristiche e i parametri di intervento delle singole aree (di pertinenza degli edifici esistenti o ancora disponibili) all'interno di detto piano di trasferimento;
-  zona B2a (artt. 23 e 27 delle N.T.A.): zona di edilizia residenziale pubblica - sovvenzionata e convenzionata in contrada Signorino, oggetto di prescrizione esecutiva. (If max 4 mc./mq. e h. max 10,00).
Si condivide la zona B2a in contrada Signorino.
Non appare chiaro se la zona B2a sia soltanto quella in contrada Signorino (art. 23 delle N. di A., pag. 26) o anche quella a valle del Piano di trasferimento, classificata anch'essa B2a nella tav. P.03 ter e B2 nella tav. P.03 bis. Si prescrive pertanto che in fase di controdeduzione codesto comune chiarisca questa discrasia;
-  zona B3 (artt. 23 e 28 delle N.T.A.): zona di recente formazione parzialmente edificata, con edilizia spontanea. (It max 2 mc./mq. e h. max 7,2 m).
Il piano in esame identifica tre zone B3; la più grande di essa, posta a sud del centro storico è oggetto di Prescrizione esecutiva, la stessa risulta quasi del tutta satura.
Pur condividendo, a livello urbanistico le scelte del piano tese al riordino complessivo dell'agglomerato, non si ritiene ammissibile disciplinare urbanisticamente e classificare come Z.T.O. "B3", ai sensi decreto interministeriale n. 1444/68, ambiti territoriali interessati da edificazione abusiva di cui non si conosce né l'avvenuta sanatoria né la concreta suscettibilità alla sanatoria medesima.
Alla luce di quanto sopra, si prescrive un controllo amministrativo per l'ammissibilità alla sanatoria dei suddetti agglomerati, e alla contestuale verifica sull'esistenza dei parametri previsti per le zone "B" di cui al succitato decreto interministeriale n. 1444/68, pertanto tali zone vengono stralciate e nelle more del suddetto ristudio tali zone vengono classificate zone "E6";
-  zone C (art. 29 delle N. di A.): aree di sviluppo urbano (sup. mm. d'intervento 5000 mq.);
-  zona C1 (artt. 29 e 30 delle N. di A.): (It max 0,30 mc./mq. e h. 7,50 m., lotto mm. 1.000 mq.);
-  la zona C1 è ubicata al margine nord-ovest del centro urbano e viene inclusa nell'ambito 2 dell'area interessata da progetto norma; a seguito di emendamento, approvato con delibera CC. n. 3/2001 per la suddetta zona, già compresa nel P. di F. e recepita nel P.P. del centro urbano, viene confermata la destinazione attuale a Z.T.O. "B", anche in considerazione che l'area presenta le caratteristiche di zona di completamento di cui al decreto interministeriale n. 1444/68. Pertanto la suddetta zona classificata Z.T.O. "B1" si ritiene condivisibile. Alla luce di quanto sopra l'art. 30 delle N. di A. dovrà essere eliminato;
-  zona C2 (artt. 29 e 31 delle N. di A.).
Le zone C2 sono sottoposte a prescrizioni esecutive.
Le zone C2 sono da condividere in quanto costituiscono cerniera tra il centro urbano consolidato e la zona di parziale trasferimento.
Per i parametri urbanistici ed edilizi si rimanda alle PP.EE., le stesse non essendo pervenute, le zone C2 non vengono normate, si ritiene pertanto che le aree debbano essere ugualmente disciplinate in armonia con le restanti previsioni del piano e debbano essere supportate da apposita normativa a regime, secondo la vigente legislazione urbanistica.
Resta inteso che, in assenza ditale indicazione, è da intendersi che l'intervento attuativo a cui assoggettare la zona omogenea relativa, dovrà essere esteso all'intera area definita con il simbolo grafico corrispondente;
-  zona C3 (artt. 29 e 32 delle N. di A.): (lotto mm. 4.000 mq. e h. max 8,00, vol. max 1200 mc.)
La suddetta zona non si ritiene condivisibile alla luce di quanto considerato al paragrafo sul "Dimensionamento del piano", anche in considerazione che la suddetta area adottata a seguito di emendamento, non è assistita dal prescritto parere dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74. Pertanto la previsione di piano adottata con D.CC. n. 33/2000 e a seguito di emendamento adottato con D.CC. n. 3/2001 viene disattesa e l'area classificata verde agricolo con i parametri dell'ambito "E5" adiacente;
-  zona CT (artt. 29 e 33 delle N. di A.): residenziali-stagionali e turistici-ricettive (If max 0,20 mc./mq., lotto mm. 2000 mq. e h. max 7,20 m.).
Le suddette zone non sono supportate da uno studio accurato che possa giustificare la vasta superficie destinata a residenza con caratteristiche stagionali.
Pertanto le zone CT vengono disattese e le aree classificate verde agricolo con i parametri dell'ambito in cui ricadono ("E3" verde agricolo collinare con interesse paesaggistico ambientale).
Inoltre va rilevato che nell'elaborato "P.01 bis" la suddetta zona viene classificata con il simbolo funzionale CS in:
-  zone D (art. 34 delle N. di A.): prevalente destinazione produttiva;
-  zona D1 (artt. 34 e 35 delle N. di A.): insediamenti produttivi esistenti industriali e artigianali (If 4,00 mc./mq., rap. cop. <45%, parch. < 10% dell'area d'intervento).
La zona D1 si ritiene condivisibile;
-  zona D2 (artt. 34 e 36 delle N. di A.): insediamenti artigianali esistenti in ambito urbano.
Il piano prevede che una volta dismessi gli insediamenti esistenti a seguito di trasferimento in altre zone per insediamenti produttivi esse potranno essere utilizzate ai fini residenziali e classificate come zone "B3";
-  la zona D2 si ritiene condivisibile, tranne la norma che prevede il cambio di destinazione a zona residenziale una volta dismessa l'attività artigianale; si ritiene infatti che il riutilizzo dei manufatti possono avere finalità diverse dalla residenza, più consone alla tipologia artigianale, che l'amministrazione comunale può valutare di volta in volta;
-  zona D3 (artt. 34 e 37 delle N. di A.): insediamenti produttivi di tipo artigianali, servizi, attività commerciali ed espositive.
La zona è sottoposta a prescrizioni esecutive e non risulta normata in quanto rimanda alle norme e ai parametri che si desumo o dalle PP.EE., predisposte ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, e non trasmesse in contemporanea con il piano.
La zona D3 non si ritiene condivisibile in quanto deve essere prevista in sede di piano una norma che definisca le caratteristiche e i parametri di intervento delle singole aree. Nelle more la suddetta zona viene classificata verde agricolo con i parametri dell'ambito della zona E adiacente e pertanto "E6".
P.I.P. (art. 38 delle N. di A.): aree interessate dal piano insediamenti produttivi in contrada Serpi.
Dalla tav. "R1" - Relazione analitica dello stato di fatto - risulta che il P.I.P. previsto nelle aree di contrada Serpi è stato realizzato soltanto per le opere di urbanizzazione primaria.
L'art. 38 delle N. di A. riporta che "I parametri urbanistici ed edilizi attuattivi per la zona si desumono dal piano insediamenti produttivi (P.I.P.), che costituisce parte integrante del P.R.G., l'ampliamento del P.I.P. è regolamentato dalle PP.EE. predisposte ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78."
Dall'analisi dell'elaborato grafico delle zone territoriali omogenee tav. "P.03 ter" risulta in leggenda "zona ampliamento P.I.P." con un retino ben definito, ma lo stesso non viene inserito nel disegno di Piano e pertanto non si distingue l'ampliamento del P.I.P. Si ritiene che l'ampliamento P.I.P. debba essere riportato sulle tavole di zonizzazione.
Si prescrive, inoltre, che la suddetta zona deve essere classificata come zona territoriale omogenea, in quanto la destinazione "zona P.I.P." non viene contemplata dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68; inoltre l'art. 38 delle N. di A. deve contenere i parametri urbanistici-edilizi nonché gli interventi ammessi per la suddetta zona;
-  zone E (art. 39 delle N.di A.): verde agricolo.
Zone destinate all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio. Esse si distinguono in:
-  zone E1: (artt. 39 e 40 delle N. di A.): ambito agricolo produttivo caratterizzato da una geomorfologia moderatamente ondulata e da colture erbacee ed arboree (If 0,03 mc./mq., h. max 7,20 m.).
L'edificazione è ammessa nei limiti consentiti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78;
-  zone E2: (artt. 39 e 40 delle N. di A.): verde agricolo collinare specializzato (If 0,03 mc./mq., h. max 7,20 m.).
L'edificazione è ammessa nei limiti consentiti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78;
-  zone E3: (art. 39 e delle N.di A.): verde agricolo collinare di interesse paesaggistico ambientale (If 0,02 mc./mq.);
-  zone E4: (art. 39 e delle N.di A.): verde agricolo costituito da macchia mediterranea e di interesse storico ambientale.
Sono ammessi interventi volti allo sviluppo dell'attività agrituristica e del turismo rurale. Si applica quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 71/78;
-  zone E5: (art. 39 e delle N. di A.): verde agricolo di tutela paesaggistica, ambientale e idrogeologica interessato da evidenti condizioni di dissesto geologico ed idrogeologico (If 0,01 mc./mq.).
In questa zona è consentita l'attività agricola, la piantumazione di alberi ed assenze alboree autoctone, la bonifica idrologica e ogni altro tipo di intervento a difesa del suolo;
-  zone E6: (art. 39 e delle N. di A.): verde agricolo perturbano.
Costituisce una cortina di verde intermedia tra l'area urbana e il verde agricolo. E' ammessa la costruzione di piccoli fabbricati rurali per il ricovero dei materiali e degli attrezzi (0.05 mc./mq. della sup. fondiaria e comunque non eccedente i 30 mq. di S.L.P.). If max 0,03 mc./mq. h. max 3.50 m.
Le zone E si condividono sia quanto previsto dalle norme sia relativamente alle destinazioni d'uso, che agli interventi ammessi, nonché ai parametri urbanistico-edilizi;
-  zone F (art. 41 delle N. di A.): attrezzature di interesse generale.
Le zone F si distinguono in:
-  F1 istituti di istruzione secondaria superiore (If 3 mc./mq., h. max 10 m., sup. coperta 1/3 dell'area);
-  F2 attrezzature sportive (If 0,10 mc./mq., h. max 4 m.);
-  F3 parchi urbani e territoriali (If 2 mc./mq., h; max 7 m., sup. coperta 1/5 dell'area);
-  F4 mercati (If 1 mc./mq., h. max 7 m., sup. coperta 1/4 dell'area);
-  F5 mattatoio (If 3 mc./mq., h. max 10 m., sup. coperta 1/3 dell'area);
-  F6 cimitero;
-  F7 impianti tecnologici (If 3 mc./mq., h. max 10 m., sup. coperta 1/3 dell'area);
-  F8 attrezzature culturali, museali ed espositive (If 1 mc./mq., h. max 7 m., sup. coperta 1/4 dell'area;
-  F9 impianti sportivi di interesse sovracomunale (If 2 mc./mq., h max 7 m., sup. coperta 1/5 dell'area);
-  F10 discariche rifiuti solidi urbani;
-  F11 depuratori;
-  F12 area per spettacoli circensi (If 0,10 mc./mq., h. max 4 m.);
-  F13 terminal autolinee urbane ed extraurbane (If 0,10 mc./mq., h. max 4 m.);
-  F14 attrezzature socio sanitarie, ricettive e di accoglienza (If 3 mc./mq., h. max 10 m., sup. coperta 1/3 dell'area;
-  F15 area di protezione civile;
-  F16 Foro Boario (If 3 mc./mq., h. max 10 m., sup. coperta 1/3 dell'area;
-  F17 stazione di servizio.




Si ritiene opportuno rilevare che nell'elaborato P03bis l'area ubicata a sud-ovest del centro urbano storico viene classificata F9 (impianti sportivi di interesse sovracomunale esistenti), invece nell'elaborato PO3ter la stessa area viene classificata F14 (attrezzature socio sanitarie ricettive e di accoglienza), inoltre nella tav. P03ter l'area adiacente al P.I.P. lato est viene classificata F9 (Impianti sportivi di progetto), invece nella tavola P01bis la stessa area viene classificata F2 (attrezzature sportive), si prescrive pertanto una verifica in tal senso al fine di accertare se trattasi di errore materiale.
Le zone F si condividono.
Norme zona urbana storica
Zona urbana storica (artt. 42 delle N. di A.)
La delimitazione della zona urbana storica costituisce perimetro del centro storico, all'interno di tale zona gli interventi sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente, secondo la classificazione tipologica dei seguenti articoli.
Individuazione degli edifici nell'area urbana storica (art. 43 delle N. di A.):
1)  edifici speciali e complessi:
a)  di tipo civile:
-  castello del principe di Camporeale
-  edifici della città antica destinati a funzioni specializzate e rappresentative;
b)  di tipo religioso;
2)  palazzetti: edifici residenziali unifamiliari con caratteristiche di pregio storico;
3)  cortine edilizie di valore storico ambientale: isolati storici con valore storico ambientale;
4)  edilizia recente di sostituzione: edifici costruiti dopo il sisma 1968;
5)  ruderi: isolati o parti di isolati in cui non è più riconoscibile la caratteristica storica.
Individuazione delle parti degli edifici (art. 44 delle N. di A.).
I)  Esterno degli edifici su spazi pubblici che comprendono:
a)  le fronti;
b)  le coperture;
c)  ciascun elemento prospettante uno spazio pubblico;
II)  Sistema distributivo comprendente:
a)  gli ambienti d'ingresso e di distribuzione principale orizzontale (anditi, androni, porticati, logge e gallerie);
b)  gli ambienti di distribuzione verticale (scaloni e scale interne ed esterne);
III)  Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi comprendenti:
a)  le superfici scoperte, pavimentate o piantumate;
b)  le fronti interne che delimitano gli spazi di cui al punto a).
IV)  Interno dei corpi di fabbrica comprendenti: 

a)  gli ambienti delimitati dalle fronti esterne e interne degli edifici e dalla copertura ad esclusione degli ambienti che formano il sistema distributivo principale.
Interventi di manutenzione ordinaria
Rientrano nella manutenzione ordinaria, in relazione alle 4 parti dell'edificio, le opere indicate nell'art. 45 delle N. di A. etc.
Interventi di manutenzione straordinaria
Rientrano nella manutenzione straordinaria, in relazione alle 4 parti dell'edificio, le opere indicate nell'art. 46 delle N. di A. etc.
Interventi di restauro conservativo
Rientrano nel restauro conservativo, in relazione alle 4 parti dell'edificio, le opere indicate nell'art. 47 delle N. di A. etc.
Interventi di risanamento conservativo
Rientrano nel risanamento conservativo, in relazione alle 4 parti dell'edificio, le opere indicate nell'art. 48 delle N. di A. etc.
Interventi di ristrutturazione edilizia
Rientrano nella ristrutturazione edilizia, in relazione alle 4 parti dell'edificio, le opere indicate nell'art. 49 delle N. di A. etc.
Interventi di demolizione senza ricostruzione (art. 50 delle N. di A.).
Gli interventi di demolizione senza ricostruzione possono essere eseguiti soltanto all'interno delle aree specificate nelle tavole del piano, essi sono finalizzati all'eliminazione di edifici incongrui o di scarso rilievo per creare migliori condizioni abitative e alla creazione e riqualificazione di spazi urbani.
Interventi di demolizione e ricostruzione e nuove costruzioni in aree libere (art. 51 delle N.di A.).
La demolizione e contestuale ricostruzione è ammessa nel rispetto delle indicazioni di piano e dei parametri urbanistici-edilizi prescritti dalle norme vigenti in materia d'intervento nei centri storici.
All'interno della zona urbana storica gli interventi ammessi (art. 52 delle N. di A.) sono quelli indicati negli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 delle N. di A., riferite alle tipologie e alle quattro parti dell'edificio, la manutenzione ordinaria e straordinaria è sempre ammessa secondo quanto previsto negli articoli 45 e 46 delle N. di A.
Per gli edifici speciali e complessi l'intervento ammesso (art. 53 delle N. di A.) è il restauro conservativo (art. 47 delle N. di A.) per ciascuna parte dell'edificio (art. 44 delle N. di A.).
Per gli edifici classificati come "Palazzetto" gli interventi ammessi (art. 54 delle N. di A.) sono:
a)  esterno degli edifici su spazi pubblici: restauro conservativo;
b)  sistema distributivo principale: risanamento conservativo Sistema distributivo secondario: ristrutturazione edilizia;
c)  cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi: risanamento conservativo;
d)  interno dei corpi di fabbrica: ristrutturazione edilizia.
Per gli edifici classificati come "Edilizia di interesse storico ambientale" gli interventi ammessi (art. 55 delle N. di A.) oltre al restauro conservativo sono:
a)  esterno degli edifici su spazi pubblici: risanamento conservativo;
b)  sistema distributivo: ristrutturazione edilizia;
c)  cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi: ristrutturazione edilizia;
d)  interno dei corpi di fabbrica: ristrutturazione edilizia.
Per gli edifici classificati come "Edilizia recente di formazione gli interventi ammessi (art. 56 delle N. di A.) sono: la ristrutturazione edilizia e la demolizione e ricostruzione.
Per la tipologia classificata come "Ruderi" è ammessa (art. 57 delle N. di A.) la demolizione e la ricostruzione (art. 51 delle N. di A.).
Le norme della zona urbana storica si ritengono condivisibili.
Aree per servizi e norme ambientali
Aree per l'istruzione (art. 59 delle N.di A.).
Comprendono le aree destinate per l'istruzione secondo i seguenti simboli funzionali:
-  S1 asilo nido;
-  S2  scuola materna;
-  S3 scuola elementare;
-  S4 scuola media.
L'edificazione nelle suddette zone avverrà nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle leggi e dai regolamenti specifici in vigore. Il rapporto di copertura non può comunque essere superiore al 30% dell'area destinata a servizi per l.
Aree per attrezzature di interesse comune (art. 60 delle N. di A.)
Comprendono le aree destinate ad attrezzature di interesse comune secondo i seguenti simboli funzionali:
-  C1. Chiese e luoghi di culto;
-  C2. Edifici pubblica amministrazione;
-  C3. Edifici per il tempo libero;
-  C4. Centri culturali;
-  C5. Centri sociali e sanitari;
-  C6.  Uffici PP.TT., Telecom, Carabinieri e forze dell'ordine;
-  C7. Edifici per spettacoli;
-  C8. Case di riposo e di accoglienza;
-  C9. Biblioteche.
Non si condivide la norma che regola il rapporto di 2 mq. di aree per attrezzature di interesse comune per ogni 170 mc di volume edificabile, in quanto esso è definito dall'art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68 per cui si deve considerare 2 mq. di aree per attrezzature di interesse comune per ogni abitante insediato o da insediare.
Aree a verde pubblico ed attrezzature sportive (art. 61 delle N. di A.)
Comprendono le aree destinate a spazi attrezzati per verde pubblico, parchi, per il gioco dei bambini e per lo sport a servizio del quartiere secondo i seguenti simboli funzionali:
-  V1. Spazi pubblici a verde;
-  V2. Attrezzature sportive;
-  V3. Spazi a verde per il gioco dei bambini;
-  V4. Aree attrezzate a parco.
In leggenda, negli elaborati di zonizzazione, le attrezzature sportive vengono classificate con il simbolo funzionale V3 e gli spazi a verde per il gioco dei bambini vengono classificati con il simbolo funzionale V2, si ritiene pertanto necessaria una verifica in tal senso al fine di accertare se trattasi di errore materiale.
Non si condivide la norma che regola il rapporto di 9,0 mq. di aree a verde pubblico ed attrezzato per ogni 170 mc. di volume edificabile, in quanto esso è definito dall'art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/68 per cui si deve considerare 9 mq. di aree a verde pubblico ed attrezzato per ogni abitante insediato o da insediare.
Aree a parcheggi (art. 62 delle N. di A.)
Comprendono le aree destinate a parcheggi e sono identificate con il simbolo P.
Non si condividono i parcheggi posti all'interno delle fasce di rispetto dell'aste fluviali, indicate come zone H "Aree di rispetto delle incisioni fluviali" nello studio geologico, le suddette zone sono sconsigliate all'edificazione, nelle quali possono verificarsi dissesti localizzati e fenomeni di esondazione.
Per una più approfondita verifica degli stessi si rimanda alle specifiche professionalità presenti all'interno del Consiglio regionale dell'urbanistica.




Le aree per attrezzature risultano sufficientemente distribuite in funzione dell'esistente e dell'espansione dell'abitato, le stesse risultano però superiori rispetto ai limiti minimi di legge.
Dal verbale di consistenza delle aree vincolate, redatto dai progettisti e dall'U.T.C. risulta che le superficie complessive delle aree destinate ad attrezzature o pubblici servizi risultano diverse da quelle indicate nella relazione del Piano "R2". Si prescrive pertanto che in fase di controdeduzione codesto comune chiarisca questa discrasia.
Norme di tutela ambientale (art. 63 delle N. di A.)
Le norme dell'art. 63 si applicano in tutte le zone del territorio comunale e riguardano:
a)  modifiche dell'assetto del suolo;
b)  tutela delle alberature e del verde in genere;
c)  muri per terrazzamenti in prossimità del centro urbano;
d)  percorsi storici extraurbani.
Bonifica ambientale (art. 64 delle N. di A.)
Fasce di rispetto (art. 65 delle N. di A.)
Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale, le stesse non vengono rappresentate nell'elaborato di zonizzazione a scala 1:2000, pertanto si prescrive che le fasce di rispetto stradale vengono inserite nell'elaborato "P.03 ter".
Disposizioni transitorie e finali
Facoltà di deroga (art. 66 delle N. di A.).
Norme transitorie (art. 67 delle N. di A.).
Norme abrogate (art. 68 delle N. di A.).
Consultazione delle tavole di piano (art. 69 delle N. di A.).
Nuove disposizioni legislative (art. 70 delle N. di A.).
Regolamento edilizio
Dall'esame del regolamento edilizio, adottato contestualmente al P.R.G., si sono rilevate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si ritiene che lo stesso debba essere complessivamente adeguato alla normativa vigente.
In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98, la dicitura "il sindaco" deve essere sostituita con "il capo settore responsabile", tranne che nel caso della commissione edilizia comunale, la cui presidenza resta di competenza del sindaco o di suo delegato.
In particolare, la commissione edilizia comunale, art. 11, comma 11.3, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale n. 25/2000 in ordine alla durata in carica del sindaco, va così modificato "I Commissari di nomina sindacale durano in carica 5 anni e non possono essere rieletti.
Osservazioni
A seguito delle pubblicazioni effettuate dal 13 aprile al 3 maggio 2001, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte n. 6 osservazioni e/o opposizioni per le quali i progettisti hanno prodotto le proprie deduzioni e visualizzazioni sulle tavole di P.R.G.
L'osservazione n. 1, presentata dal sig. Sciara Antonino, accolta condividendo il parere del progettista.
L'osservazione n. 2, presentata dalla sig.ra D'Aguanno Giuseppa, non accolta condividendo il parere del progettista.
L'osservazione n. 3, presentata dall'istituto salesiano Don Bosco accolta condividendo il parere del progettista.
L'osservazione n. 4, presentata dall'ufficio tecnico, non si ritiene accoglibile in quanto la zona B3 viene disattesa per le motivazioni espresse nel superiore parere.
L'osservazione n. 5, presentata dai sigg. Giunchiglia, Fucarino, Maniaci, Pellecchia, accolta condividendo il parere del progettista.
L'osservazione n. 6, presentata dal sig. Marino Nicolò, accolta condividendo il parere del progettista.
Per quanto sopra esposto il piano regolatore generale del comune di Camporeale con annesso regolamento edilizio è da ritenere approvabile con le prescrizioni sopra riportate."";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 381 del 27 ottobre 2004, che di seguito si trascrive:
""Il Consiglio
Vista la nota prot. n. 336 del 19 luglio 2004 con la quale il servizio 3° del D.R.U., ha trasmesso il parere n. 50 del 19 luglio 2004 reso ai sensi dell'art. 68 u.c. della legge regionale n. 10/99, sul P.R.G. segnato in oggetto;
Visti gli atti ed elaborati del piano in oggetto, allegati al suddetto parere;
Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole dell'ufficio;
Valutata l'impostazione complessiva del P.R.G. in esame, il Consiglio ritiene di condividere il parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con l'introduzione delle seguenti prescrizioni:
-  Gli interventi in zona "A" devono essere trasmessi alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. per il parere di competenza;
-  in relazione alla prescrizione espressa nel parere dell'ufficio sulla limitazione del numero dei piani in zona "B2" (zona di parziale trasferimento), si ritiene che il limite di mt. 10,00 di altezza massima proposta dal P.R.G. risulta congruo rispetto alla Z.T.O. proposta, ed alle larghezze stradali del tessuto urbano interessato;
-  aspetti geologici: per le aree ricadenti nelle zone individuate nelle carte di pericolosità geologica e sismica come - "stabili ma a delicato habitus geomorfologico" - "dissesto superficiale diffuso", si prescrive che vengano attuate le raccomandazioni espresse dai geologi redattori dello studio geologico, evitando soprattutto riporti e sbancamenti;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Camporeale con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottati con la deliberazione consiliare n. 3 del 20 febbraio 2001, in conformità al parere dell'ufficio n. 50 del 19 luglio 2004 salvo quanto considerato nel presente voto."";
Vista la propria nota prot. n. 3289 del 18 gennaio 2005 con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato chiesto al comune di Camporeale di adottare le controdeduzioni alle determinazioni di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 381 del 27 ottobre 2004;
Vista la delibera n. 3 del 2 marzo 2005, con la quale il consiglio comunale di Camporeale ha adottato le controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 381 del 27 ottobre 2004;
Vista la nota prot. n. 14 del 24 marzo 2005, con la quale l'U.O. 3.2. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 3 del 24 marzo 2005 formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, in merito alle controdeduzioni comunali, che di seguito si trascrive:
""Con foglio n. 1597 del 3 marzo 2005 il comune di Camporeale ha trasmesso la delibera di C.C. n. 3 del 2 marzo 2005 con la quale sono state adottate le controdeduzioni al voto C.R.U. n. 381 del 27 ottobre 2004 ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Con la delibera citata il consiglio comunale fa proprie le controdeduzioni del progettista espresse in apposita relazione.
Per chiarezza si riporta di seguito il testo del voto C.R.U. e delle controdeduzioni secondo l'ordine del progettista.
1.  Programmazione urbanistica commerciale
Voto C.R.U. (considerazione dell'ufficio): ...In merito si ritiene che la scheda riassuntiva prodotta dal progettista, ma non adottata dal consiglio comunale possa ritenersi sufficientemente approfondita, fermo restando l'obbligo di adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99, e del successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000 relativo alle "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale". Pertanto ai sensi dell'art. 5, comma 7, il comune è tenuto in sede di controdeduzione ad adottare la verifica degli indirizzi di programmazione commerciale redatta dal progettista, in assenza di adozione dei suddetti adempimenti si attiveranno d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Controdeduzioni del consiglio comunale: adotta la verifica degli indirizzi e previsioni urbanistiche del piano relative al settore commerciale di cui alla allegata scheda redatta dal progettista.
Considerazioni: il consiglio comunale adotta la scheda riassuntiva redatta dal progettista relativa alla verifica degli indirizzi e previsioni urbanistiche del piano relative al settore commerciale di cui alla legge regionale n. 28/99 e al D.P.R.S. 11 luglio 2000.
2.  Dimensionamento del piano
Voto C.R.U. (considerazione dell'ufficio): ...Pur condividendo la previsione di 785 nuovi abitanti al 2016, non si ritiene condivisibile la corrispondente previsione di 1.238 nuovi vani, calcolati con un rapporto di 0,68 abitante/vano, comunque in conseguenza alla non condivisione di alcune delle zone B e C, per la quale si rimanda ai relativi paragrafi del presente parere, il rapporto abitante/vano si riduce a 0,74, valore che si ritiene accettabile considerate le attuali condizioni abitative del comune di Camporeale.
Controdeduzioni: la previsione di 785 nuovi abitanti si desume dallo scenario di sviluppo delineato dalla strategia del piano. Il calcolo relativo al fabbisogno di nuovi vani (1.238) discende dall'analisi dei modelli abitativi di Camporeale, per cui il rapporto di 0,68 abitante/vano scaturisce dalla peculiarità della condizione abitativa delle realtà agricole dell'entroterra. L'indice di affollamento indicato nel Piano ripropone i modelli abitativi culturali consolidati, ed è stato posto alla base dei calcoli del fabbisogno di nuovi vani.
Si ritiene, pertanto, di riproporre detto indice (0,68) al fine di mantenere la piena rispondenza tra i fabbisogni e la cultura storica dell'abitare esistente a Camporeale.
Considerazioni: La controdeduzione si ritiene ammissibile, anche alla luce della condivisione della zona B3 manifestata nel successivo punto 5 del presente parere.
3.  Zona 'A" e manufatti di interesse storico-artistico.
Voto C.R.U. (considerazione dell'ufficio): ...Il perimetro del centro storico così come individuato nella tavola P03.bis di Piano si condivide, anche se risulta più grande di quello individuato dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo e riportato nella scheda I.P.C.E. ...omissis... Gli immobili di interesse storico-artistico classificati nel P.R.G., risultano essere numericamente superiori a quelli individuati nel piano paesistico nelle linee guida.
Si ritiene necessario che tutti i manufatti di interesse storico-artistico individuati nell'elaborato AT02 vengano riportati nella tavola di piano P.01 bis.
Controdeduzioni: la zona "A" è stata perimetrata sulla base della cartografia storica (carte topografiche IGM) consultata al centro del catalogo. Il perimetro indicato dal piano coincide con la forma della città di Camporeale nel 1852. Per quanto riguarda i manufatti di interesse storico-artistico, individuati nella tavola AT02 saranno riportati nella tavola della zonizzazione 1:10.000.
Considerazioni: la controdeduzione si condivide.
4.  Zona B2a
Voto C.R.U. (considerazione dell'ufficio): zona di edilizia residenziale pubblica - sovvenzionata e convenzionata in contrada Signorino, oggetto di prescrizione esecutiva. (If max 4 mc./mq. e h. max 10.00).
Si condivide la zona B2a in contrada Signorino.
Non appare chiaro se la zona B2a sia soltanto quella in contrada Signorino (art. 23 delle N. di A. pag. 26) o anche quella a valle del piano di trasferimento, classificata anch'essa B2a nella tav. P.03 ter e B2 nella tav. P.03 bis. Si prescrive pertanto che in fase di controdeduzione codesto comune chiarisca questa discrasia.
Controdeduzioni: si chiarisce che entrambe le zone, quella in contrada Signorino e quella a sud-ovest del centro abitato, sono classificate come zona B2a - edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e convenzionata.
Considerazioni: la controdeduzione si ritiene condivisibile.
5.  Zona B3
Voto C.R.U. (considerazione dell'ufficio): ...Pur condividendo, a livello urbanistico, le scelte del piano tese al riordino complessivo dell'agglomerato, non si ritiene ammissibile disciplinare urbanisticamemte e classificare come Z.T.O. "B3", ai sensi del D.I. n. 1444/68, ambiti territoriali interessati da edificazione abusiva di cui non si conosce né l'avvenuta sanatoria né la concreta suscettibilità alla sanatoria medesima.
Alla luce di quanto sopra si prescrive un controllo amministrativo per l'ammissibilità alla sanatoria dei suddetti agglomerati, e alla contestuale verifica sull'esistenza dei parametri previsti per le zone "B" di cui al succitato D.M. n. 1444/68, pertanto tali zone vengono stralciate e nelle more del suddetto ristudio tali zone vengono classificate zone "E6".
Controdeduzioni: la zona B3 è costituita da una agglomerato di edilizia abusiva sorto in modo spontaneo e senza alcun elemento regolatore. La necessità di provvedere ad un intervento di riordino urbanistico è stata condivisa dal consiglio comunale, anche in assonanza con le circolari emanate dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente, nella fase di approvazione dello schema di massima allorquando furono individuate le zone da comprendere all'interno delle prescrizioni esecutive.
In questa fase si decise di intraprendere la strategia di riordino urbanistico e di recupero urbano in considerazione che la zona B3 è contigua ed adiacente all'area urbana centrale e storica di Camporeale.
Tale strategia è stata ulteriormente confermata con la redazione di un progetto definitivo per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie su cui è stata avviata la richiesta di finanziamento nell'ambito del decreto 28 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56/2002.
Il progetto di riqualificazione è attualmente inserito nella graduatoria di merito stilata in attuazione del suddetto decreto.
Gli elementi di conoscenza messi a disposizione dell'ufficio tecnico comunale hanno chiarito, inoltre, che sono state presentate nel tempo circa 98 istanze di sanatoria, in applicazione delle diverse leggi di condono edilizio, e che in atto non sussistono motivi ostativi all'accoglimento di dette istanze.
In ogni caso rimane confermato che l'intervento di trasformazione edilizia è ammissibile a seguito della redazione di un piano particolareggiato esecutivo e che i parametri urbanistici di riferimento sono così stabiliti:
-  indice di fabbricabilità territoriale pari a 2,5 mc./mq.
-  standard per servizi non inferiore a 18 mq./ab. insediato e/o insediabile.
-  è ammessa la costruzione in aderenza nei lotti interclusi con altezza max uguale a quella degli edifici adiacenti.
Considerazioni: la controdeduzione si ritiene condivisibile.
6.  Zona CT
Voto C.R.U. (considerazione dell'ufficio): Zona CT (artt. 29 e 33 delle N. di A.). Residenziali - stagionali e turistici - ricettive (If max 0,20 mc./mq., lotto min. 2000 mq. e h. max 7.20 m.)
Le suddette zone non sono supportate da uno studio accurato che possa giustificare la vasta superficie destinata a residenza con caratteristiche stagionali.
Pertanto le zone CT vengono disattese e le aree classificate verde agricolo con i parametri dell'ambito in cui ricadono ("E3" Verde agricolo collinare con interesse paesaggistico ambientale).
Inoltre va rilevato che nell'elaborato "P.01 bis" la suddetta zona viene classificata con il simbolo funzionale CS.
Controdeduzioni: La zona classificata come CT (edilizia residenziale stagionale) deriva essenzialmente dalla presa d'atto dell'esistenza di un fenomeno edificatorio già consolidato. Il piano ha confermato il processo che nel tempo si è sviluppato. In considerazione dell'ampia perimetrazione indicata dal piano si ritiene di potere proporre in questa sede una parziale modifica prevedendo un lotto minimo di 5.000 mq.
Considerazioni: La controdeduzione si ritiene condivisibile
7.  Zona D2
Voto C.R.U. (considerazione dell'ufficio): Zona D2 (artt. 34 e 36 delle N. di A.): Insediamenti artigianali esistenti in ambito urbano.
Il piano prevede che una volta dismessi gli insediamenti esistenti a seguito di trasferimento in altre zone per insediamenti produttivi esse potranno essere utilizzate ai fini residenziali e classificate come zone "B3". La zona D2 si ritiene condivisibile, tranne la norma che prevede il cambio di destinazione a zona residenziale una volta dismessa l'attività artigianale; si ritiene infatti che il riutilizzo dei manufatti può avere finalità diverse dalla residenza, più consone alla tipologia artigianale che l'amministrazione comunale può valutare di volta in volta.
Controdeduzioni: Le zone D2 rappresentano delle aree esistenti per attività produttive, realizzate in assenza di pianificazione urbanistica. La proposta insita nel piano è quella di una progressiva trasformazione di dette aree, ritenendo la destinazione attuale, quella di zona per attività produttiva, impropria.
Per cui il piano intende sviluppare una strategia di delocalizzazione delle attività esistenti per ubicarle nelle aree a questo precipuo scopo indicate, in questo senso si vuole incentivare il processo di delocalizzazione attraverso la scelta di trasformare la destinazione d'uso in direzione di quella residenziale che appare più coerente con le caratteristiche del contesto urbano ove si trovano le zone D2.
Considerazioni: si condivide la strategia del piano nel fatto di delocalizzazione delle attività esistenti per ubicarle nelle aree a questo principale scopo indicate, non condividendo comunque la trasformazione di destinazione d'uso in quella residenziale, e pertanto si conferma quanto già detto nel precedente parere n. 50 del 19/07/04.
8.  Zona D3
Voto C.R.U. (considerazione dell'ufficio): Zona D3 (artt. 34 e 37 delle N. di A.). Insediamenti produttivi di tipo artigianale, servizi, attività commerciali ed espositive.
La zona è sottoposta a prescrizioni esecutive e non risulta normata in quanto rimanda alle norme e ai parametri che si desumono dalle PP.EE. predisposte ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/18, e non trasmesse in contemporanea con il piano.
La zona D3 non si ritiene condivisibile in quanto deve essere prevista in sede di piano una norma che definisca le caratteristiche e i parametri di intervento delle singole aree. Nelle more la suddetta zona viene classificata verde agricolo con i parametri dell'ambito della zona E adiacente e pertanto "E6".
Controdeduzioni: La zona D3 è compresa all'interno della prescrizione esecutiva denominata nord-est, trasmessa il 15 marzo 2004 al Genio civile per il nulla-osta preventivo ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/86. In attesa di ricevere il provvedimento da parte del Genio civile ed in considerazione che la zona D3 e l'edilizia adiacente costituiscono la porta d'ingresso a Camporeale, si ritiene opportuno normare le aree comprese all'interno della prescrizione esecutiva, in piena aderenza a quanto contenuto nel piano particolareggiato, al fine di poter dare attuazione all'indirizzo espresso dal consiglio comunale relativamente all'importanza strategica che tale zona riveste nell'ambito dell'assetto urbanistico di Camporeale:
-  Zona D3
     indice di fabbricabilità territoriale      2,00 mc./mq. 
     altezza massima      ml. 6,50 
     distacco dai confini      ml. 5,00 
     parcheggi pertinenziali      30% del lotto 

Considerazioni: la controdeduzione si ritiene condivisibile, sempre nel rispetto della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e al successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000, e si prescrive che l'attuazione della zona D3 deve avvenire per mezzo di piano particolareggiato esecutivo.
9.  Zona attività produttiva
Voto C.R.U. (considerazione dell'ufficio): P.I.P. (art. 38 delle N. di A.): Aree interessate dal piano. Insediamenti produttivi in contrada Serpi.
Dalla tav. "R.1" - Relazione analitica dello stato di fatto - risulta che il P.I.P. previsto nelle aree di contrada Serpi è stato realizzato soltanto per le opere di urbanizzazione primaria.
L'art. 38 delle N. di A. riporta che "I parametri urbanistici ed edilizi attuattivi per la zona si desumono dal piano insediamenti produttivi (P.I.P.), che costituisce parte integrante del P.R.G., l'ampliamento del P.I.P. è regolamentato dalle PP.EE. predisposte ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/18.".
Dall'analisi dell'elaborato grafico delle zone territoriali omogenee tav. "P.03 ter" risulta in leggenda "zona ampliamento P.I.P." con un retino ben definito, ma lo stesso non viene inserito nel disegno di piano e pertanto non si distingue l'ampliamento del P.I.P. Si ritiene che l'ampliamento P.I.P. debba essere riportato sulle tavole di zonizzazione.
Si prescrive inoltre che la suddetta zona deve essere classificata come zona territoriale omogenea, in quanto la destinazione "zona P.I.P." non viene contemplata dall'art. 2 del D.M. n. 1444/68; inoltre l'art. 38 delle N. di A. deve contenere i parametri urbanistici - edilizi nonché gli interventi ammessi per la suddetta zona.
Controdeduzioni: la zona denominata P.I.P. va classificata come zona "D1" assumendo i parametri urbanistici indicati dall'art. 35 delle norme tecniche di attuazione. L'ampliamento del P.I.P. assumerà anch'esso la classificazione di zona "D1" con i medesimi parametri. Su detto ampliamento esiste un progetto definitivo delle urbanizzazioni e dei capannoni, ed è in corso la richiesta di finanziamento.
Considerazioni: la controdeduzione si ritiene condivisibile.
10.  Zona F
Voto C.R.U. (considerazione dell'ufficio): ...Si ritiene opportuno rilevare che nell'elaborato P03bis l'area ubicata a sud-ovest del centro urbano storico viene classificata F9 (impianti sportivi di interesse sovracomunale esistenti), invece nell'elaborato P03ter la stessa area viene classificata F14 (attrezzature socio-sanitarie ricettive e di accoglienza), inoltre nella tav. P03ter l'area adiacente al P.I.P. lato est viene classificata F9 (impianti sportivi di progetto), invece nella tavola P01bis la stessa area viene classificata F2 (attrezzature sportive), si prescrive pertanto una verifica in tal senso al fine di accertare se trattasi di errore materiale.
Le zone F si condividono.
Controdeduzioni: per quanto concerne le zone "F" si precisa che dall'esame degli elaborati sono state riscontrate alcune inesattezze che dovranno essere corrette.
In particolare l'area ubicata a sud-ovest del centro urbano va classificata come F14 (attrezzature socio-sanitarie ricettive e di accoglienza). Inoltre ci si è accorti di una ripetizione di classificazione (F2 ed F9), per cui si ritiene che la classificazione da mantenere è quella di F2 (attrezzature sportive) e pertanto la classificazione di zona F9 va cassata.
Considerazioni: si condivide la correzione degli errori così come evidenziati.
Per quanto sopra detto si ritiene che il P.R.G. e il regolamento edilizio del comune di Camporeale siano meritevoli di approvazione secondo quanto espresso nel presente parere."";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 438 dell'11 maggio 2005, che di seguito si trascrive:
Il Consiglio
-  vista la nota prot. n. 14 del 24 marzo 2005 con la quale l'U.O. 3.2 del servizio 3° del D.R.U., ha trasmesso il parere n. 3 del 27 ottobre 2004, reso ai sensi dell'art. 68 u.c. della legge regionale n. 10/99, sulla pratica segnata in oggetto;
-  vista la documentazione allegata al suddetto parere;
-  visto il voto n. 381 reso da questo Consiglio nella seduta del 27 ottobre 2004 sul P.R.G. in argomento;
-  sentita la commissione relatrice che ha illustrato la proposta di parere dell'ufficio;
-  considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Camporeale con annesso il regolamento edilizio, adottati con la deliberazione consiliare n. 33 del 6 aprile 2000 con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo Consiglio n. 381 del 27 ottobre 2004, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni comunali formulate con la deliberazione consiliare n. 3 del 2 marzo 2005."";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 381 del 27 ottobre 2004 e n. 438 dell'11 maggio 2005;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 381 del 27 ottobre 2004 e n. 438 dell'11 maggio 2005, è approvato il piano regolatore generale con annesso il regolamento edilizio del comune di Camporeale, adottato con delibera del consiglio comunale n. 33 del 6 aprile 2000.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 381 del 27 ottobre 2004 e n. 438 dell'11 maggio 2005.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 50 del 19 luglio 2004, resa dal servizio III/D.R.U.;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 381 del 27 ottobre 2004.;
 3)  proposta di parere n. 3 del 24 marzo 2005, resa dall'U.O.3.2/D.R.U.;
 4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 438 dell'11 maggio 2005;
 5)  delibera del consiglio comunale n. 33 del 6 aprile 2000;
 6)  delibera del consiglio comunale n. 3 del 20 febbraio 2001;
 7)  delibera del consiglio comunale n. 52 del 2 ottobre 2001;
 8)  delibera del consiglio comunale n. 3 del 2 marzo 2005;
Elaborati di piano allegati alla D.C.C. n. 33/2000
 9)  Regolamento edilizio;
10)  R.1  -  relazione analitica dello stato di fatto; 
11)  R.1.1  -  schede di analisi della consistenza edilizia dell'area urbana storica; 
12)  R.2  -  relazione sui principali problemi consequenziali all'analisi dello stato di fatto, relazione illustrativa generale del progetto di piano, programma e fasi di attuazione; 
13)  R.3.1  -  norme tecniche di attuazione; 
14)  P.01  -  progetto del territorio comunale, suddivisione in zone territoriali omogenee, disciplina dell'uso del suolo e degli edifici - scala 1:10.000; 
15)  P.02  -  viabilità extraurbana di progetto - scala 1:10.000; 
16)  P.03.b  -  progetto del centro urbano, suddivisione in zone omogenee e disciplina dell'uso del suolo e degli edifici - scala 1:2.000; 
17)  P.04  -  progetto area urbana storica, disciplina dell'uso del suolo e degli edifici - scala 1:1.000; 
18)  P.05  -  viabilità urbana - scala 1:2.000; 
19)  P.05.1  -  sezioni stradali tipo - scale varie; 
20)  P.06  -  individuazione delle aree soggette a PP.EE. e progetti di norma - scala 1:2.000; 
21)  AT00  -  inquadramento territoriale - scala 1:250.000/ 1:100.000; 
22)  AT.01  -  vincoli territoriali - scala 1:10.000; 
23)  AT.02  -  caratteri ambientali-paesistici e storico-culturali - scala 1:10.000; 
24)  AS.02  -  uso pianiterra - scala 1:1.000; 
25)  AS.04  -  numero di elevazioni - scala 1:1.000; 
26)  AS.05  -  epoca di costruzione - scala 1:1.000; 
27)  AS.06  -  valore storico-ambientale - scala 1:1.000; 
28)  AU.01  -  uso del suolo urbano - scala 1:2.000; 
29)  AU.02  -  evoluzione e crescita urbana - scala 1:2.000; 
30)  AU.03  -  individuazione aree ed edifici di proprietà pubblica - scala 1:2.000; 
31)  AU.04  -  individuazione degli agglomerati - scala 1:2.000; 
32)  AS.01  -  stato di conservazione edilizia - scala 1:1.000; 
33)  AS.03  -  destinazione d'uso prevalente delle unità edilizie - scala 1:1.000: 

Studio geologico-tecnico - allegati alla D.C.C. n. 33/2000
34)  relazione;
35)  all.   1 -  carta geologica e geomorfologia del territorio comunale - scala 1:10.000; 
36)  all.   2 -  carta idrogeologica del territorio comunale - scala 1:10.000; 
37)  all.   3 -  carta della pericolosità geologica e della zoniz. del territorio comunale - scala 1:10.000; 
38)  all.   4 -  carta geologica vecchio centro abitato - scala 1:2.000; 
39)  all.   5 -  carta geologica nuovo centro abitato - scala 1:2.000; 
40)  all.   6 -  carta litotecnica vecchio centro abitato - scala 1:2.000; 
41)  all.   7 -  carta litotecnica nuovo centro abitato - scala 1:2.000; 
42)  all.   8 -  carta geomorfologia vecchio centro abitato - scala 1:2.000; 
43)  all.   9 -  carta geomorfologia nuovo centro abitato - scala 1:2.000; 
44)  all.  10 -  carta delle pericolosità geologiche del vecchio centro abitato - scala 1:2.000; 
45)  all.  11 -  carta delle pericolosità geologiche e sismiche del nuovo centro abitato - scala 1:2.000; 
46)  all.  12 -  carta delle pericolosità sismiche del vecchio centro abitato - scala 1:2.000; 

Studio agricolo-forestale allegati alla D.C.C. n. 33/2000
47)  relazione;
48)  tav. 1  -  carta morfologica; 
49)  tav. 2  -  carta delle infrastrutture - scala 1:10.000; 
50)  tav. 3  -  carta della vegetazione dell'uso del suolo - scala 1:10.000; 
51)  tav. 4  -  unità di paesaggio - scala 1:25.000; 
52)  tav. 5  -  carta dei vincoli - scala 1:10.000; 

Elaborati di piano allegati alla D.C.C. n. 3/2001
53)  tav. P.01bis  -  progetto del territorio comunale, suddivisione in zone territoriali omogenee e disciplina dell'uso del suolo e degli edifici - scala 1.10.000; 
54)  tav. P.03ter  -  progetto del centro urbano, suddivisione in zone territoriali omogenee e disciplina dell'uso del suolo e degli edifici - scala 1:2.000; 
55)  tav. P.05bis  -  viabilità urbana - scala 1:2.000; 

56)  norme tecniche di attuazione;
Elaborato modificato a seguito dell'adozione del P.R.G. con deliberazione di C.C. n. 33/2000
57)  relazione integrativa a seguito dell'adozione del P.R.G. con deliberazione CC. n. 33/2000;
Elaborati allegati alla D.C.C. n. 52/2001
58)  tav. P.04bis  -  P.R.G. - Progetto area urbana storica, disciplina dell'uso del suolo e degli edifici - scala 1:2.000. 


Art. 4

Il comune di Camporeale dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e curerà che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 agosto 2005.
  LIBASSI 

(2005.34.2190)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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