REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2005 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 29 luglio 2005.
Revoca di decreti relativi all'annullamento di concessioni edilizie rilasciate dai comuni di Capo d'Orlando e Gioiosa Marea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente normativa in materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 53 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il decreto n. 445 del 14 aprile 2003, relativo all'annullamento delle concessioni edilizie nn. 158/97, 119/98 e 60/97, rilasciate dal comune di Capo d'Orlando alla ditta Miragliotta Cono Antonino;
Visto il decreto n. 952 del 4 agosto 2003, relativo all'annullamento della concessione edilizia n. 14 del 14 maggio 1993, rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Mollica Tindaro e Miragliotta Giuseppina;
Visto il decreto n. 1296 del 10 novembre 2003, relativo all'annullamento della concessione edilizia n. 22 del 13 agosto 1993, rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Raffa Vincenzo e Mancuso Domenica;
Visto il decreto n. 1297 del 10 novembre 2003, relativo all'annullamento della concessione edilizia n. 23 del 7 settembre 1993, rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Passinidi Marco e Patrizia;
Visto il decreto n. 213 del 4 marzo 2004, relativo all'annullamento della concessione edilizia n. 30 del 13 dicembre 1993, rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Benincasa Carolina;
Visto il decreto n. 276 del 15 marzo 2004, relativo all'annullamento della concessione edilizia n. 108 del 24 aprile 1998, rilasciata dal comune di Capo d'Orlando alla ditta Mangano Stefano;
Visto il parere della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa n. 383/03 del 12 marzo 2004, espresso in merito all'interpretazione della norma ex art. 53 della legge regionale n. 71/78, riguardo alla natura del procedimento di annullamento dei provvedimenti comunali illegittimi;
Rilevata la nota dir. prot. n. 392 del 10 maggio 2004, con la quale, in condivisione del parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 383/03 del 12 marzo 2004, sono state fornite le direttive relativamente alle valutazioni e alle considerazioni da tenere nell'ambito dei procedimenti di annullamento di provvedimenti comunali illegittimi ex art. 53 della legge regionale n. 71/78;
Vista la nota Dir. prot. n. 283 del 18 ottobre 2004, trasmessa all'U.O.4.1/D.R.U., con la quale si dispone l'attivazione della procedura di revoca dei provvedimenti di annullamento in argomento;
Vista la nota prot. n. 71291 del 5 novembre 2004, trasmessa al comune di Gioiosa Marea e alla ditta Panissidi Marco e Patrizia, titolare della concessione edilizia annullata, con la quale si comunica, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 10/91, ldel procedimento di revoca relativo al provvedimento di annullamento ex art. 53 della legge regionale n. 71/78, di cui al decreto n. 1297 del 10 novembre 2003;
Vista la nota prot. n. 71285 del 5 novembre 2004, trasmessa al comune di Gioiosa Marea e alla ditta Benincasa Carolina, titolare della concessione edilizia annullata, con la quale si comunica, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 10/91, l'avvio del procedimento di revoca relativo al provvedimento di annullamento ex art. 53 della legge regionale n. 71/78, di cui al decreto n. 213 del 4 marzo 2004;
Vista la nota prot. n. 71290 del 5 novembre 2004, trasmessa al comune di Gioiosa Marea e alla ditta Raffa Vincenzo e Mancuso Domenica, titolare della concessione edilizia annullata, con la quale si comunica, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 10/91, l'avvio del procedimento di revoca relativo al provvedimento di annullamento ex art. 53 della legge regionale n. 71/78, di cui al decreto n. 1296 del 10 novembre 2003;
Vista la nota prot. n. 71284 del 5 novembre 2004, trasmessa al comune di Capo d'Orlando e alla ditta Mangano Stefano, titolare della concessione edilizia annullata, con la quale si comunica, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 10/91, l'avvio del procedimento di revoca relativo al provvedimento di annullamento ex art. 53 della legge regionale n. 71/78, di cui al decreto n. 276 del 15 marzo 2004;
Vista la nota prot. n. 71297 del 5 novembre 2004, trasmessa al comune di Gioiosa Marea e alla ditta Mollica Tindaro e Miragliotta Giuseppina titolare della concessione edilizia annullata, con la quale si comunica, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 10/91, l'avvio del procedimento di revoca relativo al provvedimento di annullamento ex art. 53 della legge regionale n. 71/78, di cui al decreto n. 952 del 4 agosto 2003;
Vista la nota prot. n. 79872 del 14 dicembre 2004, trasmessa al comune di Capo d'Orlando e alla ditta Miragliotta Cono Antonino, titolare della concessione edilizia annullata, con la quale si comunica, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 10/91, l'avvio del procedimento di revoca relativo al provvedimento di annullamento ex art. 53 della legge regionale n. 71/78, di cui al decreto n. 445 del 14 aprile 2003;
Vista la nota prot. n. 32 del 28 gennaio 2005, con la quale l'U.O.4.1./DRU di questo dipartimento, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 1 del 28 gennaio 2005, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che qui di seguito si trascrive:
"Con nota dirigenziale prot. n. 283 del 18 ottobre 2004, è stato disposto alla luce del rapporto prot. n. 282 del 12 ottobre 2004 del servizio 6, in relazione alla procedura in oggetto, che questa U.O.4.1 attivi le iniziative volte alla revoca dei provvedimenti emessi in ordine all'annullamento delle concessioni edilizie che di seguito si elencano:
-  n. 445 del 14 aprile 2003, art. 53 della legge regionale n. 71/78, comune di Capo d'Orlando. Procedura di annullamento C.E. nn. 158/97, 119/98 e 60/97, rilasciata dal comune di Capo d'Orlando alla ditta Miragliotta Cono Antonino;
-  n. 952 del 4 agosto 2003, art. 53 della legge regionale n. 71/78, comune di Gioiosa Marea. Procedura di annullamento C.E. n. 14 del 14 maggio 1993, rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Mollica e Miragliotta;
-  n. 1296 del 10 novembre 2003, art. 53 della legge regionale n. 71/78, comune di Gioiosa Marea. Procedura di annullamento C.E. n. 22 del 13 agosto 1993, rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Raffa e Mancuso;
-  n. 1297 del 10 novembre 2003, art. 53 della legge regionale n. 71/78, comune di Gioiosa Marea. Procedura di annullamento C.E. n. 23 del 7 settembre 1993, rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Passinidi Marco e Patrizia;
-  n. 213 del 4 marzo 2004, art. 53 della legge regionale n. 71/78, comune di Gioiosa Marea. Procedura di annullamento C.E. n. 30 del 13 dicembre 1993, rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Benincasa Carolina;
-  n. 276 del 15 marzo 2004, art. 53 della legge regionale n. 71/78, comune di Capo d'Orlando. Procedura di annullamento C.E. n. 108 del 24 aprile 1998, rilasciata dal comune di Capo d'Orlando alla ditta Mangano Stefano;
Viste le note prot. nn. 71284, 71290, 71291, 71291, 71285, rispettivamente del 5 novembre 2004 e 79872 del 14 dicembre 2004, con le quali si è dato avviso ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento della revoca degli atti concessori;
Rilevato che non risultano pervenute osservazioni in merito da parte dei soggetti interessati;
Premesso:
Questo Assessorato, con propria direttiva prot. n. 392 del 10 maggio 2004, in condivisione del parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 383/03 del 12 marzo 2004, ha confermato gli indirizzi impartiti con precedente disposizione prot. n. 132 del 28 febbraio 2003, relativamente alle valutazioni ed alle considerazioni da tenere nell'ambito dei procedimenti di annullamento di provvedimenti comunali illegittimi ex art. 53 della legge regionale n. 71/78.
Oggetto della problematica di cui a dette direttive risulta l'interpretazione della citata norma operata dall'attuale Consiglio regionale dell'urbanistica in relazione ai procedimenti di annullamento sottoposti dai servizi 3 e 4 per il parere ex art. 53 della legge regionale n. 71/78.
Sostanzialmente, secondo quanto espresso in merito dal Consiglio regionale dell'urbanistica, l'annullamento dei provvedimenti comunali per i quali sia stata accertata l'illegittimità risulterebbe obbligatorio non potendosi, da parte di questo Assessorato, assumere valutazioni in ordine al bilanciamento tra l'interesse pubblico alla rimozione degli effetti della violazione urbanistico-edilizia e l'interesse privato collegato allo stato dei lavori ed al tempo trascorso dal rilascio del provvedimento contestato, in quanto tale attività rientrerebbe - esclusivamente - nelle prerogative comunali.
Su considerazioni opposte è stata, invece, assunta la precedente direttiva di questo dipartimento prot. n. 232 del 3 aprile 2003, la quale, in aderenza a quanto espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo - con parere prot. n. 8930 del 27 marzo 2003 e confermando la prassi consolidata in precedenza e seguita da questo Assessorato, ha disposto l'invio al Consiglio regionale dell'urbanistica, per l'acquisizione di ulteriore parere, di alcune pratiche relative a procedimenti di annullamento, per le quali il Consiglio ha confermato l'orientamento sopracitato.
L'Assessorato, per i procedimenti sopra elencati ha emesso in via cautelativa il provvedimento di annullamento, al fine di non vanificare le azioni di contestazione intraprese, in condivisione dei medesimi voti del Consiglio regionale dell'urbanistica, tenuto conto dell'imminenza della scadenza dei termini di legge, ed in attesa dell'acquisizione del parere che nel frattempo è stato richiesto al Consiglio di giustizia amministrativa in merito all'orientamento del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Successivamente questo Assessorato, in coerenza con gli indirizzi adottati e sostenuto dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 383/03 del 12 marzo 2004, pervenuto dopo l'emissione dei provvedimenti citati di annullamento delle concessioni edilizie, ha sottoposto al Consiglio regionale dell'urbanistica, altre pratiche relative al procedimento di annullamento, ex art. 53 della legge regionale n. 71/78, del comune di Gioiosa Marea, in ordine ai quali, il Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 347 del 21 luglio 2004, ha ritenuto di condividere le proposte di non annullamento formulate dall'U.O.4.1, tenuto conto delle considerazioni contenute nel parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 383/03/04, ritenendo altresì non doversi procedere all'annullamento dei provvedimenti contestati, non sussistendo un interesse pubblico concreto ed attuale ed anche in "ragione del decorso del tempo che tende a consolidare irreversibilmente la posizione del privato".
Ciò premesso:
Considerato che: l'ufficio, in ordine alle pratiche oggetto di provvedimento dirigenziale di annullamento, nel merito dei singoli procedimenti, ha reso le proposte di parere che ad ogni buon fine in calce alla presente proposta si elencano, ed ha, in dette proposte, effettuato le valutazioni in ordine all'interesse pubblico e concreto all'annullamento degli atti concessori. Le proposte di parere, alla luce delle considerazioni nelle medesime contenute, si confermano integralmente, ed in conseguenza si propone di revocare in autotutela i provvedimenti di annullamento emessi, tenuto conto che, nelle proposte di parere rese dall'U.O.4.1, non risultano accertati interessi contrari all'annullamento medesimo.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dell'U.O. 4.1/ME.
-  Comune di Capo d'Orlando: ditta Miragliotta Cono Antonino - C.E. nn. 158/97, 119/98 e 60/97. Proposta di parere n. 20 del 5 giugno 2002;
-  comune di Capo d'Orlando: ditta Mangano Stefano - C.E. n. 108 del 24 aprile 1998. Proposta di parere n. 33 del 4 novembre 2002;
-  comune di Gioiosa Marea: ditta Mollica e Miragliotta - C.E. n. 14 del 14 maggio 1993. Proposta di parere n. 8 del 10 marzo 2003;
-  comune di Gioiosa Marea: ditta Panissidi Marco e Patrizia - C.E. n. 23 del 7 settembre 1993. Proposta di parere n. 17 del 7 maggio 2003;
-  comune di Gioiosa Marea: ditta Benincasa Carolina - C.E. n. 30 del 13 dicembre 2003. Proposta di parere n. 27 del 21 maggio 2003;
-  comune di Gioiosa Marea: ditta Raffa e Mancuso - C.E. n. 22 del 13 agosto 1993. Proposta di parere n. 10 del 29 marzo 2003"";
Visto il voto n. 434 dell'11 maggio 2005, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che qui di seguito si trascrive:
"Il Consiglio:
Vista la nota dell'ufficio prot. n. 32 del 28 gennaio 2005 U.O.4.1 servizio 4 del D.U., con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del citato dipartimento, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto, unitamente alla proposta di parere prot. n. 1 del 28 gennaio 2005, resa dall'U.O. 4.1 del D.U. per il prescritto parere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge regionale n. 71/78;
Vista la documentazione in fascicolo;
Vista la vigente legislazione urbanistica;
Udito il relatore;
Valutata la proposta di parere n. 1 del 28 gennaio 2005 resa dall'U.O. 4.1. del servizio 4;
E' del parere di condividere integralmente la proposta di parere resa dall'ufficio in relazione alle motivazioni in essa contenuta";
Ritenuto di dovere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 434 dell'11 maggio 2005, di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

In conformità a quanto espresso nel voto n. 434 dell'11 maggio 2005, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è disposta la revoca in autotutela dei:
a) decreto n. 445 del 14 aprile 2003, di annullamento delle concessioni edilizie n. 158/97 del 9 luglio 1997, n. 119/98 dell'8 maggio 1998 e n. 60 del 28 marzo 1997, rilasciate dal comune di Capo d'Orlando alla ditta Miragliotta Cono Antonino;
b)  decreto n. 952 del 4 agosto 2003, di annullamento della concessione edilizia n. 14 del 14 maggio 1993, rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Mollica Tindaro e Miragliotta Giuseppina;
c)  decreto n. 1296 del 10 novembre 2003, di annullamento della concessione edilizia n. 22 del 13 agosto 1993, rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Raffa Vincenzo e Mancuso Domenica;
d)  decreto n. 1297 del 10 novembre 2003, di annullamento della concessione edilizia n. 23 del 7 settembre 1993, rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Passinidi Marco e Patrizia;
e)  decreto n. 213 del 4 marzo 2004, di annullamento della concessione edilizia n. 30 del 13 dicembre 1993, rilasciata dal comune di Gioiosa Marea alla ditta Benincasa Carolina;
f)  decreto n. 276 del 15 marzo 2004, di annullamento della concessione edilizia n. 108 del 24 aprile 1998, rilasciata dal comune di Capo d'Orlando alla ditta Mangano Stefano.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 1 del 28 gennaio 2005, resa dall'U.O.4.1/D.R.U.;
2)  voto n. 434 dell'11 maggio 2005, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 3

I comuni di Capo d'Orlando e di Gioiosa Marea dovranno notificare il presente decreto alle ditte titolari delle CC.EE. ed ai soggetti interessati, di cui alle note di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca prot. n. 71284 del 5 novembre 2004, n. 79872 del 14 dicembre 2004, n. 71297 del 5 novembre 2004, n. 71290 del 5 novembre 2004, n. 71285 del 5 novembre 2004, n. 71291 del 5 novembre 2004 e n. 734 del 16 novembre 2004.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 luglio 2005.
  LIBASSI 

(2005.34.2189)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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