REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2005 - N. 38
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 5 agosto 2005.
Criteri di liquidazione delle parcelle per il collaudo statico di strutture in c.a. e metalliche.

L'inadeguatezza delle disposizioni della vigente tariffa ex legge n. 143/1949 ha indotto gli operatori - nei casi di non facile o improponibile ricorso al criterio analogico - a valutazioni discrezionali rivelatesi disunivoche; il che ha conseguentemente ingenerato disparità di trattamento nei riguardi dei singoli tecnici.
Si ritiene, pertanto, di dovere intervenire al riguardo al fine di consentire l'individuazione di criteri univoci, in ciò favoriti dalle indicazioni contenute nel parere espresso dalla V sez. del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 110 del 9 maggio 2001.
La suddetta Autorità si è espressa nel senso che:
-  "per le strutture aventi caratteristiche correnti, dovrebbero essere applicate, per assimilazione, le percentuali della tabella C della tariffa, con riferimento all'importo delle strutture stesse.
Dovrebbero, inoltre, essere applicate - tranne i casi in cui non se ne verificassero le circostanze, le integrazioni di cui agli articoli 19-d (incarico in corso d'opera) e 19-f (revisione dei calcoli).
Per le strutture complesse può farsi ricorso ad un compenso a discrezione, ai sensi dell'art. 5, punto h), della tariffa. Al riguardo, pur sottolineando come il criterio della discrezionale non sia assimilabile a quello del corrispettivo a percentuale, la sezione ritiene che sia necessario evitare che l'applicazione diffusa delle valutazioni discrezionali porti ad una disparità di trattamento nei riguardi dei singoli tecnici. Un utile riferimento potrebbero essere le indicazioni tariffarie predisposte dagli ordini professionali competenti, sulle quali, peraltro, si auspica che i Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti svolgano un'azione di coordinamento al fine di evitare differenziazioni sensibili di carattere geografico e fra le due categorie professionali interessate".
In relazione a quanto sopra statuito dal Consiglio superiore, questo Assessorato condivide l'opportunità di ricorrere alle indicazioni tariffarie congiuntamente e concordemente predisposte dagli ordini professionali competenti aventi sede nella Regione siciliana, al fine di evitare che criteri di discrezionalità non uniformati nel territorio portino a disparità di trattamento, e ciò anche in considerazione del fatto che il Consiglio nazionale degli ingegneri, con nota n. 14910 del 19 maggio 2004, ha espresso "...apprezzamento per l'iniziativa liberamente assunta dagli ordini degli ingegneri della Sicilia e dalla Regione siciliana in vista di un'auspicabile uniformità di indirizzo e parità di trattamento riguardo i criteri tariffari per i collaudi statici. Di tale iniziativa, peraltro, il Consiglio nazionale era stato puntualmente informato".
Le deliberazioni adottate dagli ordini professionali sono le seguenti:
-  Ordine degli ingegneri di Agrigento con delibera di Consiglio dell'1 ottobre 2002;
-  Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Agrigento con delibera di Consiglio del 17 settembre 2002;
-  Ordine degli ingegneri della provincia di Caltanissetta con delibera di Consiglio del 17 ottobre 2002;
-  Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Caltanissetta con delibera di Consiglio del 20 novembre 2002;
-  Ordine degli ingegneri della provincia di Catania con delibera di Consiglio dell'1 ottobre 2002;
-  Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Catania con delibera di Consiglio del 13 novembre 2002;
-  Ordine degli ingegneri della provincia di Enna con delibera di Consiglio del 4 ottobre 2002;
-  Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Enna con delibera di Consiglio del 21 novembre 2002;
-  Ordine degli ingegneri della provincia di Messina con delibera di Consiglio dell'1 ottobre 2002;
-  Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Messina con delibera di Consiglio dell'11 febbraio 2003;
-  Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo con delibera di Consiglio dell'11 novembre 2002;
-  Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Palermo con delibera di Consiglio dell'11 settembre 2003;
-  Ordine degli ingegneri della provincia di Ragusa con delibera di Consiglio del 3 ottobre 2002;
-  Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Ragusa con delibera di Consiglio del 28 novembre 2002;
-  Ordine degli ingegneri della provincia di Siracusa con delibera di Consiglio del 10 ottobre 2002;
-  Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Siracusa con delibera di Consiglio del 21 ottobre 2002;
-  Ordine degli ingegneri della provincia di Trapani con delibera di Consiglio del 31 ottobre 2002;
-  Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Trapani con delibera di Consiglio del 29 ottobre 2002.
Con tali delibere:
a)  sono state definite strutture complesse per le quali può darsi ricorso a compenso a discrezione "quelle strutture o parti di strutture di cui alle categorie f) e g) della classe I della tariffa che, per uniforme valutazione degli ordini professionali competenti, ricomprendono le strutture facenti parte di un complessivo organismo strutturale, con l'esclusione di elementi isolati";
b)  sono determinati gli onorari spettanti per i collaudi statici di strutture in c.a. e metalliche moltiplicando l'importo (lordo di ribasso o comprensivo di aumento d'asta) delle opere da collaudare, relativo alle sole strutture portanti (compresi gli scavi di fondazione) per la percentuale di cui alla tabella allegata:

  Importo lavori in euro     Importo lavori in milioni di lire     Percentuale applicata 
  25.822,84     50     1,53963 
  51.645,69     100     1,05315 
  77.468,53     150     0,93236 
  103.291,38     200     0,85738 
  129.114,22     250     0,80467 
  154.937,07     300     0,76484 
  206.582,76     400     0,70740 
  258.228,45     500     0,66701 
  361.519,83     700     0,54028 
  413.165,52     800     0,52279 
  464.811,21     900     0,50809 
  516.456,90     1.000     0,49549 
  774.685,35     1.500     0,42141 
  1.032.913,80     2.000     0,39592 
  1.549.370,70     3.000     0,31240 
  2.065.827,60     4.000     0,27103 
  2.582.284,50     5.000     0,26025 
  3.615.198,29     7.000     0,22635 
  5.164.568,99     10.000     0,21099 
  7.746.853,49     15.000     0,19889 
  10.329.137,98     20.000     0,16550 
  15.493.706,97     30.000     0,13939 
  20.658.275,96     40.000     0,12633 
  25.822.844,95     50.000     0,11850 
  36.151.982,94     70.000     0,10307 
  51.645.689,91     100.000     0,09150 

N.B.: - per importi compresi tra due diverse percentuali dovrà applicarsi l'interpolazione lineare;
-  per importi inferiori, si applica la percentuale prevista per l'importo di E 25.822,84 (L. 50.000.000).
Le suddette deliberazioni stabiliscono, inoltre, che agli onorari, come sopra calcolati, vanno aggiunte le seguenti maggiorazioni:
"quando, per specifiche disposizioni di legge, il collaudo riguarda strutture antisismiche, l'onorario viene maggiorato del 100%
a)  il collaudo statico di ponti, viadotti e strutture speciali, come appresso specificate, viene compensato con un'ulteriore maggiorazione del 100%.
Le maggiorazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano singolarmente sulla percentuale originaria.".
Si condividono, altresì, le seguenti specificazioni:
"Sono da considerarsi strutture speciali le opere che possiedono le seguenti caratteristiche:
a)  orizzontamenti di luce superiore a 20 metri, sottoposti a carichi statici, ovvero anche di luce inferiore ma sottoposti a carichi mobili e/o dinamici eccezionali;
b)  manufatti di forma, dimensioni e caratteristiche particolari, prive di ripetibilità, di difficile schematizzazione strutturale, quali ad esempio silos di grandi dimensioni, sfioratori a calice, dissipatori idraulici per grandi acquedotti, ecc.;
c)  tralicci complessi o comunque superiori a 20 metri d'altezza, opere di consolidamento e rinforzo di strutture preesistenti danneggiate e/o da adeguare a variate più gravose condizioni di carico o perché deteriorate;
d)  volte, strutture sottili, tensostrutture, purché di luce superiore a 20 metri, gallerie.
Si escludono dalle strutture speciali i cunicoli, i pali, le paratie, le palificate, i micropali, i consolidamenti dei terreni di fondazione e/o gli ancoraggi, salvo che facenti parte delle strutture speciali come sopra definite.
Quando il collaudatore sia nominato in corso d'opera, l'onorario, con le eventuali maggiorazioni di cui sopra, verrà maggiorato del 25%.
Spettano inoltre al collaudatore il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impiegato nei viaggi, salva la facoltà del professionista di conglobare dette spese in una cifra forfetaria che non potrà superare le percentuali previste dall'art. 3 del D.M. 4 aprile 2001, applicate all'onorario determinato come sopra.
In ogni caso l'onorario minimo non potrà essere inferiore ad E 600,00".
Per la revisione dei calcoli di stabilità - ove obbligatoria per legge e/o prevista dal dispositivo di incarico, il compenso aggiuntivo è da calcolare con il criterio di cui all'art. 19/f della T.P. di cui alla legge n. 143/49 (facendo riferimento alla tabella "A" vigente all'epoca della prestazione per la classe e categoria di appartenenza delle strutture oggetto di collaudo). Tale compenso aggiuntivo rimane comunque subordinato alla presentazione di idonea documentazione attestante la prestazione resa".
In conclusione sull'argomento, lo scrivente Assessorato è dell'avviso che nella liquidazione delle parcelle per il collaudo statico delle strutture in c.a. e metalliche, in tutti i casi in cui non sia possibile fare ricorso al criterio analogico, sia opportuno seguire i criteri di valutazione anzi riferiti.
  L'Assessore: PARLAVECCHIO 

(2005.32.2104)
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE



MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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