REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2005 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 agosto 2005.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Fiumefreddo di Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale n. 1444/1968;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto  l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visti  i fogli n. 3946 del 4 marzo 2005 e n. C.F. - 2005 - 0012159 dell'1 luglio 2005 assunti al protocollo di quest'Assessorato rispettivamente al n. 15525 del 9 marzo 2005 ed al n. 43545 del 12 luglio 2005, con cui il comune di Fiumefreddo di Sicilia ha trasmesso il programma costruttivo della cooperativa Cold River '87 a r.l. per la costruzione di n. 18 alloggi sociali in località Diana, approvato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 13 gennaio 2005 e riapprovato con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2005;
Visto il parere n. 9 del 20 luglio 2005, reso dal servizio 5/unità operativa 5.2, che di seguito si riporta: "Omissis...
Premesso che:
-  con nota prot. n. 3946 del 4 marzo 2005, assunta al protocollo di quest'Assessorato al n. 15525 del 9 marzo 2005, il responsabile del 3° servizio del comune di Fiumefreddo di Sicilia ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al programma costruttivo proposto dalla cooperativa Cold River '87 a r.l., per la costruzione di n. 18 alloggi sociali in località Diana, in ampliamento di un programma costruttivo già realizzato ed approvato, in variante allo strumento urbanistico vigente, con delibera di consiglio comunale n. 4 del 13 gennaio 2005;
-  dall'esame di quanto pervenuto con il superiore foglio n. 3946/2005 è emerso che:
a)  l'intervento proposto prevedeva "la realizzazione di attrezzature (parcheggi e verde pubblico) in un'area non più di proprietà della cooperativa in quanto già ceduta da questa al comune in conseguenza di una convenzione stipulata per la realizzazione di un altro programma costruttivo adiacente a quello oggi proposto";
b)  la pratica era carente di alcuni atti ed elaborati;
-  alla luce di quanto rilevato e sopra specificato, con nota prot. n. 18468 del 21 marzo 2005, questo servizio 5 ha rappresentato al comune di Fiumefreddo di Sicilia la necessità di determinarsi sulla nuova distribuzione delle attrezzature pubbliche a servizio di entrambi i pro grammi costruttivi nonché su un nuovo schema di convenzione. Inoltre, con la medesima nota, sono state rilevate tutte le carenze degli atti ed elaborati allora pervenuti, affinché il comune potesse regolarizzare la pratica;
-  in riscontro ai superiori rilievi formulati da quest'ufficio, con nota prot. n. C.F. - 2005 - 0012159 dell'1 luglio 2005, assunta al protocollo di quest'Assessorato al n. 43545 del 12 luglio 2005, il comune di Fiumefreddo di Sicilia ha trasmesso gli atti ed elaborati sotto elencati relativi al programma costruttivo riapprovato dal consiglio comunale con delibera n. 40 del 24 maggio 2005.
1)  istanza della cooperativa;
2)  parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, prot. n. 28830 del 19 ottobre 2004;
3)  delibera di consiglio comunale n. 4 del 13 gennaio 2005, avente oggetto: "Adempimenti in ordine al programma costruttivo di cui al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
4)  delibera di consiglio comunale n. 40 del 24 maggio 2005, avente oggetto: "Riapprovazione del programma costruttivo cooperativa Cold River '87 di cui al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
5)  attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale relativa alla mancata sussistenza nell'area interessata dall'intervento di vincoli discendenti dalle leggi n. 1089/39, n. 1437/37 e n. 431/85 e successive modifiche ed integrazioni;
6)  nota prot. n. CF - 2005 - 0012040 del 30 giugno 2005, con la quale il segretario comunale ha attestato la mancata presentazione, a seguito di regolare pubblicazione della superiore delibera all'albo pretorio, di osservazioni e/o opposizioni e reclami e che gli elaborati allegati alla citata delibera e depositati agli atti comunali sono stati sottoscritti oltre che da se stesso, dal presidente del consiglio e del consigliere anziano;
7)  nota prot. n. 11805 del 9 giugno 2005 a firma congiunta del responsabile del 3° servizio tecnico e del sindaco del comune di Fiumefreddo di Sicilia, dalla quale si rileva la mancata disponibilità di aree destinate dal vigente strumento urbanistico alla realizzazione di programmi costruttivi;
8)  elaborati allegati alla delibera n. 40/2005:
  a) all.  1  -  convenzione tipo integrata a seguito nota Assessorato territorio ed ambiente prot. n. 18468 del 21 marzo 2005; 
  b) all.  2  -  tav.  1:  relazione geologica tecnico esecutiva; 
  c) all.  3  -  tav.  2:  relazione tecnico finanziaria; 
  d) all.  4  -  tav.  3:  previsione dei costi di urbanizzazione; 
  e) all.  5  -  tav.    4:  norme tecniche di attuazione; 
  f) all.  6  -  tav.    5:  inquadramento urbanistico dell'intervento; 
  g) all.  7  -  tav.    6:  piano quotato del lotto; 
  h) all.  8  -  tav.    7:  assonometria dell'esistente; 
  i) all.  9  -  tav.    8:  planimetria quotata e parametri urbanistici di progetto; 
  j) all. 10  -  tav.  8-bis: planimetria quotata e parametri urbanistici di progetto; 
  k) all. 11  -  tav.    9:  planimetria e profili di progetto; 
  l) all. 12  -  tav.  10:  impianti tecnologici di progetto; 
  m) all. 13  -  tav.  11:  tipo edilizio; 
  n) all. 14  -  tav.  12:  vista assonometrica di progetto da sud-est; 
  o) all. 15  -  tav.  13:  vista assonometrica di progetto da sud-ovest; 
  p) all. 16  -  tav.  14:  rendering assonometrici; 
  q) all. 17  -  tav.  15:  rendering particolar - viste progettuali; 
  r) all. 18  -  tav.  16:  copia del titolo di proprietà; 

Considerato che:
-  il comune di Fiumefreddo di Sicilia è in atto dotato di un piano di fabbricazione approvato da quest'Assessorato con decreto del 6 luglio 1981;
-  con delibera n. 4/2005 il consiglio comunale, nella considerazione che non sussistono nel territorio comunale aree destinate alla realizzazione di interventi di edilizia economica residenziale convenzionata, ha approvato il progetto, relativo alla realizzazione di n. 18 alloggi sociali in località "Diana" in ampliamento ad un programma costruttivo già realizzato dalla medesima cooperativa, che ha stipulato un atto di compravendita, registrato a Giarre il 15 aprile 2004 al n. 1038, relativamente all'area oggetto dell'intervento, destinata a zona "E" del vigente programma di fabbricazione;
-  con delibera n. 40 del 24 maggio 2005, il consiglio comunale ha riapprovato il progetto dell'ampliamento, determinandosi favorevolmente sulla distribuzione di tutte le aree destinate ad attrezzature pubbliche tanto a servizio del programma costruttivo proposto che di quello già realizzato;
-  la suddetta delibera è stata regolarmente pubblicata all'albo pretorio comunale ed avverso alla stessa non sono stati presentati, giusta attestazione del segretario comunale, opposizioni, osservazioni e/o reclami;
-  l'area oggetto dell'intervento non è sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico ambientale, giusta attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale;
-  preventivamente all'assunzione delle sopra richiamate delibere di consiglio comunale di approvazione del progetto, è stata verificata, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, la compatibilità dell'area interessata con le condizioni geomorfologiche del territorio da parte dell'ufficio del Genio civile di Catania, che con nota prot. n. 28830 del 19 ottobre 2004 ha espresso parere favorevole;
-  l'intervento si pone in variante allo strumento urbanistico, giacché localizzato in un'area destinata dal vigente programma di fabbricazione di Fiumefreddo di Sicilia a zona "E" agricola;
-  l'area oggetto dell'intervento, estesa mq. 11.557, è identificata nel catasto terreni di Fiumefreddo di Sicilia al foglio di mappa n. 3, particella n. 143, posta a nord-ovest del centro abitato, contigua con un insediamento residenziale già realizzato dalla stessa cooperativa e, pertanto, già fornito di reti viaria, elettrica, idrica, telefonica, ecc.;
-  sul lotto edificabile, esteso mq. 9.580, saranno realizzati n. 4 edifici a 2 piani fuori terra, ove saranno distribuiti in totale 18 alloggi. La superficie occupata per edifici è pari a mq. 1.225 con un volume complessivo di mc. 7.227. L'indice di densità fondiario è fissato pertanto in 0,755 mc./mq. e l'altezza massima degli edifici in m. 5,90;
-  ciascun alloggio si sviluppa su due piani fuori terra ed un piano interrato nel quale è previsto parte della quantità di pancheggio da reperire ai sensi dell'art. 18 della legge n. 765;
-  assegnando una quantità di 80 mc./ab., è stato stimato che l'intervento avrà una capacità abitativa di 91 unità;
-  le aree da destinare ad attrezzature pubbliche a servizio dell'intervento proposto, sono state accorpate in termini quantitativi alle aree che la stessa cooperativa aveva già ceduto al comune, in data 4 aprile 2001, per effetto della convenzione relativa al programma costruttivo già realizzato. Ciò al fine di rendere l'area residenziale (esistente e da realizzare) come intervento unitario assicurando una razionale fruibilità delle attrezzature pubbliche, localizzate in posizione centrale dell'insediamento, da parte di tutti gli insediati;
-  il progetto prevede pertanto un'area da destinare ad attrezzature pubbliche, estesa mq. 1.788, di cui mq. 696 già cedute e rilocalizzate e mq. 1.092 da cedere, secondo lo schema di convenzione, in rapporto ai nuovi abitanti da insediare. Da quanto si rileva dall'art. 4 delle norme tecniche di attuazione e dagli elaborati tav. 8 e tav. 8-bis, tale quantità di aree da reperire è stata calcolata in misura di 12 mq./ab., secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
-  considerato che la quantità di pancheggio privato reperito all'interno degli alloggi (garages) ammonta a mq. 324 e pertanto non sufficiente a soddisfare il fabbisogno previsto dall'art. 18 della legge n. 765/1967, sono stati opportunamente reperiti all'esterno ulteriori mq. 398,75.
Ritenuto che:
-  le procedure attivate dal comune di Fiumefreddo di Sicilia per l'approvazione, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, del programma costruttivo in argomento, sono regolari;
-  l'intervento proposto è compatibile con l'assetto urbanistico comunale in quanto l'area interessata, di proprietà della cooperativa proponente, possedendo le caratteristiche stabilite dall'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 22/1996, risulta idonea;
-  la localizzazione delle aree da destinare ad attrezzature collettive appare idonea e funzionale tanto ai programma costruttivo proposto in ampliamento che a quello già realizzato ancora privo delle stesse;
-  le previsioni del progetto di che trattasi con le relative norme di attuazione soddisfano il fabbisogno minimo di attrezzature e servizi prescritti dalle vigenti norme in materia.
Per quanto sopra premesso considerato e ritenuto, si è del parere che il programma costruttivo proposto dalla cooperativa Cold River '87 a r.l., per la costruzione di n. 18 alloggi sociali in località Diana, approvato, in variante allo strumento urbanistico vigente, con delibera n. 4 del 13 gennaio 2005 dal consiglio comunale di Fiumefreddo di Sicilia e riapprovato dallo stesso consesso con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2005, sia meritevole di approvazione";
Ritenuto di condividere il parere n. 9 del 20 luglio 2005 del servizio 5/unità operativa 5.2;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in conformità al parere n. 9 del 20 luglio 2005 reso dal servizio 5/D.R.U., è approvato il programma costruttivo della cooperativa Cold River '87 a r.l., per la costruzione di n. 18 alloggi sociali in località Diana, approvato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 13 gennaio 2005 e riapprovata con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2005.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da quest'Assessorato:
1)  istanza della cooperativa;
2)  parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, prot. n. 28830 del 19 ottobre 2004;
3)  delibera di consiglio comunale n. 4 del 13 gennaio 2005 avente oggetto: "Adempimenti in ordine al programma costruttivo di cui al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
4)  delibera di consiglio comunale n. 40 del 24 maggio 2005, avente oggetto: riapprovazione del programma costruttivo cooperativa Cold River '87, di cui al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
5)  attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale relativa alla mancata sussistenza nell'area interessata dall'intervento di vincoli discendenti dalle leggi n. 1089/39, n. 1437/37 e n. 431/85 e successive modifiche ed integrazioni;
6)  nota prot. n. CF - 2005 - 0012040 del 30 giugno 2005, con la quale il segretario comunale ha attestato la mancata presentazione, a seguito di regolare pubblicazione della superiore delibera all'albo pretorio, di osservazioni e/o opposizioni e reclami e che gli elaborati allegati alla citata delibera e depositati agli atti comunali, sono stati sottoscritti oltre che da se stesso, dal presidente del consiglio e del consigliere anziano;
7)  nota prot. n. 11805 del 9 giugno 2005 a firma congiunta del responsabile del 3° servizio tecnico e del sindaco del comune di Fiumefreddo di Sicilia, dalla quale si rileva la mancata disponibilità di aree destinate dal vigente strumento urbanistico alla realizzazione di programmi costruttivi;
8)  elaborati allegati alla delibera n. 40/2005:
  a) all.  1  -  convenzione tipo integrata a seguito nota Assessorato del territorio e dell'ambiente prot. n. 18468 del 21 marzo 2005; 
  b) all.  2  -  tav.  1:  relazione geologica tecnico esecutiva; 
  c) all.  3  -  tav.    2:  relazione tecnico finanziaria; 
  d) all.  4  -  tav.    3:  previsione dei costi di urbanizzazione; 
  e) all.  5  -  tav.    4:  norme tecniche di attuazione; 
  f) all.  6  -  tav.    5:  inquadramento urbanistico dell'intervento; 
  g) all.  7  -  tav.    6:  piano quotato del lotto; 
  h) all.  8  -  tav.    7:  assonometria dell'esistente; 
  i) all.  9  -  tav.    8:  planimetria quotata e parametri urbanistici di progetto; 
  j) all. 10  -  tav.  8-bis: planimetria quotata e parametri urbanistici di progetto; 
  k) all. 11  -  tav.    9:  planimetria e profili di progetto; 
  l) all. 12  -  tav.  10:  impianti tecnologici di progetto; 
  m) all. 13  -  tav.  11:  tipo edilizio; 
  n) all. 14  -  tav.  12:  vista assonometrica di progetto da sud-est; 
  o) all. 15  -  tav.  13:  vista assonometrica di progetto da sud-ovest; 
  p) all. 16  -  tav.  14:  rendering assonometrici; 
  q) all. 17  -  tav.  15:  rendering particolar - viste progettuali; 
  r) all. 18  -  tav.  16:  copia del titolo di proprietà. 


Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato, di proprietà della cooperativa Cold River '87 a r.l. dovranno essere utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Fiumefreddo di Sicilia per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 2 agosto 2005.
  LIBASSI 

(2005.31.2067)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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