REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2005 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 19 luglio 2005.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Militello in Val di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale n. 1444/1968;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visti i fogli n. 3503 del 17 marzo 2005 e n. 7296 del 9 giugno 2005, assunti al protocollo di questo Assessorato rispettivamente al n. 18234 del 21 aprile 2005 ed al n. 38769 del 21 giugno 2005, con cui il comune di Militello in Val di Catania ha trasmesso il programma costruttivo della cooperativa Gran Paradiso per la costruzione di n. 10 alloggi sociali in località Grottebianche, approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 25 febbraio 2005;
Visto il parere n. 7 dell'8 luglio 2005, reso dal servizio 5/unità operativa 5.2, che di seguito si riporta:
"Omissis...
Premesso che:
-  con nota prot. n. 3503 del 17 marzo 2005 assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 18234 del 21 marzo 2005, il comune di Militello in Val di Catania ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al programma costruttivo per la costruzione di n. 10 alloggi sociali in località Grottebianche, proposto dalla cooperativa Gran Paradiso, approvato in variante allo strumento urbanistico vigente con delibera di consiglio comunale n. 13 del 25 febbraio 2005;
-  dall'esame di quanto pervenuto con il superiore foglio n. 3503/2005, è emerso che la pratica era carente di alcuni atti ed elaborati e pertanto, con nota prot. n. 21286 del 4 aprile 2005, questo servizio 5 ha provveduto a richiedere l'integrazione necessaria al fine di poter procedere all'esame e valutazione di competenza;
-  con nota prot. n. 7294 del 9 giugno 2005, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 38769 del 21 giugno 2005, il comune di Militello Val di Catania ha trasmesso gli atti ed elaborati integrati e regolarizzati in conformità alle richieste di cui alla superiore nota prot. n. 21286/2005;
Visti i seguenti atti ed elaborati:
-  delibera di consiglio comunale n. 13 del 25 febbraio 2005 di approvazione del programma costruttivo proposto dalla cooperativa Grottebianche;
-  parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, prot. n. 36932 del 20 dicembre 2004;
-  attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale sulla non sussistenza di vincoli nell'area interessata dall'intervento;
-  attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale relativa alla mancata disponibilità di aree destinate dal vigente strumento urbanistico (piano di fabbricazione) alla realizzazione di programmi costruttivi ed alla destinazione di zona prevista dal medesimo piano di fabbricazione e dal piano regolatore generale adottato;
-  attestazione del segretario comunale ex art. 186 dell'Ordinamento regionale degli enti locali;
-  attestazione del segretario comunale relativa alla mancata presentazione, a seguito di regolare pubblicazione della superiore delibera all'albo pretorio, di osservazioni e/o opposizioni e reclami;
-  titolo di proprietà dell'area interessata (atto di compravendita registrato in Caltagirone al n. 2001 mod. I del 28 giugno 2002);
-  progetto composto da:
-  relazione tecnica (con incluse norme di attuazione);
-  stralcio del vigente piano di fabbricazione e del piano regolatore generale adottato;
-  tav. 1 - planimetria catastale, aerofotogrammetria di zona, planimetria impianti;
-  tav. 2 - planimetria generale del lotto, planivolumetrico, planimetria quotata, piano quotato profili longitudinali, planimetria con curve di livello;
-  stralcio catastale e aerofotogrammetria, piante, sezioni e prospetti (tipi edilizi e alloggio tipo);
-  relazione geologico-tecnica di fattibilità;
-  schema di convenzione.
Rilevato che:
-  il comune di Militello in Val di Catania è in atto dotato di un piano di fabbricazione, approvato da questo Assessorato con decreto n. 147 del 17 ottobre 1974, inoltre, con delibera del consiglio comunale n. 43 del 28 aprile 2005, è stato adottato il piano regolatore generale;
-  con delibera n. 13 del 25 febbraio 2005, il consiglio comunale, nella considerazione che non sussistono nel territorio comunale aree sufficienti o idonee destinate dal vigente piano di fabbricazione alla realizzazione di interventi di edilizia economica residenziale convenzionata, ha approvato il progetto proposto dalla cooperativa Gran Paradiso, proprietaria dell'area oggetto dell'intervento, destinata a zona E del vigente piano di fabbricazione ed a zona C1 del piano regolatore generale adottato;
-  la suddetta delibera è stata regolarmente pubblicata all'albo pretorio comunale ed avverso alla stessa non sono stati presentati, giusta attestazione del segretario comunale, opposizioni, osservazioni e/o reclami;
-  preventivamente all'assunzione della sopra richiamata delibera di consiglio comunale di approvazione del progetto, è stato acquisito sulle stesso il prescritto preventivo parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, ex art. 13 della legge n. 64/74;
Considerato che:
-  le procedure attivate dal comune di Militello in Val di Catania per l'approvazione, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, del programma costruttivo in argomento, sono regolari;
-  la compatibilità dell'area interessata con le condizioni geomorfologiche del territorio è stata verificata, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Catania, con parere favorevole prot. n. 36932 del 20 dicembre 2004;
-  l'area interessata dal progetto non è sottoposta a vincoli discendenti dalle leggi n. 1089/99, n. 1437/37 e n. 431/85;
-  l'intervento si pone in variante allo strumento urbanistico vigente giacché localizzato in un'area destinata da questo a zona E agricola e risulta conforme alle previsioni del piano regolatore generale, adottato con delibera di consiglio comunale n. 43/2005;
-  l'area prescelta per la realizzazione del programma costruttivo in esame, estesa mq. 5.500 è identificata in catasto al foglio di mappa n. 29, particella n. 623 ed è posta in contrada Grottebianche, limitrofa con aree sulle quali sono già stati realizzati o sono in corso di realizzazione alcuni programmi costruttivi da parte di altre cooperative edilizie. La zona pertanto risulta già urbanizzata e fornita di reti fognarie, idriche, elettriche e telefoniche;
-  il progetto prevede la realizzazione di n. 5 edifici a 2 piani fuori terra ove saranno distribuiti in totale 10 alloggi, con un volume complessivo di mc. 5.049. Pertanto, assegnando una quantità di 80 mc./ab., è stato stimato che l'intervento avrà una capacità abitativa di 63 unità;
-  da quanto si rileva dalla tabella urbanistica redatta dal progettista, ciascun appartamento si sviluppa, con una superficie utile netta di mq. 112,20, su 2 piani fuori terra ed un piano interrato. Il volume complessivo dell'intervento edilizio è di mc. 5.049 e l'indice di densità fondiaria risulta essere pari a 1,15 mc./mq.;
-  dalla medesima tabella si rileva inoltre che, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto interministeriale n. 1444/1968, le quantità minime di aree da destinare a verde attrezzato, parcheggio pubblico ed urbanizzazioni secondarie, in rapporto ai 63 abitanti insediabili, sarebbero dovuto essere mq. 283,50, mq. 157,50 e mq. 693, mentre il progetto ne prevede rispettivamente mq. 314, mq. 187,26 e mq. 726,25;
-  dall'elaborato tipi edilizi ed alloggio tipo si rileva che il progetto prevede la realizzazione di parcheggi privati (garages) per ciascun alloggio nella misura prevista dall'art. 18 della legge n. 765/1967.
Ritenuto che:
-  le previsioni di progetto, le relative norme di attuazione soddisfano il fabbisogno minimo di attrezzature e servizi prescritti dalle vigenti norme urbanistiche;
-  la realizzazione del programma costruttivo è compatibile con l'assetto urbanistico comunale, in quanto l'area prescelta risulta idonea perché possiede le caratteristiche stabilite dall'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 22/1996 e lo stesso risulta anticipatore delle previsioni dell'adottato piano regolatore generale, non ancora trasmesso a questo Assessorato per l'approvazione;
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa 5.2 è del parere che il programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 10 alloggi sociali in località Grottebianche di Militello in Val di Catania, su un'area identificata in catasto al foglio di mappa n. 29, particella n. 623, proposto dalla cooperativa Gran Paradiso ed approvato, in variante al vigente programma di fabbricazione, dal consiglio comunale con delibera n. 13 del 25 febbraio 2005, sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto di condividere il parere n. 7 dell'8 luglio 2005 del servizio 5/unità operativa n. 5.2;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in conformità al parere n. 7 dell'8 luglio 2005 reso dal servizio 5/D.R.U., è approvato il programma costruttivo proposto dalla cooperativa Gran Paradiso e relativo alla costruzione di n. 10 alloggi sociali in località Grottebianche, sull'area identificata in catasto al foglio n. 29, particella n. 623.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 7 dell'8 luglio 2005 del servizio 5/unità operativa n. 5.2/D.R.U.;
2)  relazione tecnica (con incluse norme di attuazione);
3)  stralcio del vigente piano di fabbricazione e del piano regolatore generale adottato;
4)  tav. 1 - planimetria catastale aerofotogrammetria di zona, planimetria impianti;
5)  tav. 2 - planimetria generale del lotto, planivolumetrico, planimetria quotata, piano quotato, profili longitudinali, planimetria con curve di livello;
6)  stralcio catastale e aerofotogrammetria, piante, sezioni e prospetti (tipi edilizi e alloggio tipo);
7)  relazione geologico-tecnica di fattibilità;
8)  schema di convenzione.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato, di proprietà della cooperativa Gran paradiso, dovranno essere utilizzate entro il termine di 2 anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Militello in Val di Catania per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 19 luglio 2005.
  LIBASSI 

(2005.31.2016)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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