REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2005 - N. 37
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 19 luglio 2005.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Erice.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 44/D.R.U. del 2001, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Erice;
Visto il foglio prot. n. 29519 del 21 settembre 2004, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 61891 del 21 settembre 2004, con il quale il comune di Erice ha trasmesso, unitamente alla delibera consiliare n. 49 del 10 maggio 2004, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale adottata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, al fine di modificare gli artt. 3, 4, 5 e 7 del regolamento edilizio;
Vista la delibera consiliare n. 49 del 10 maggio 2004, regolarmente pubblicata all'albo pretorio, con la quale è stata approvata la modifica agli articoli del regolamento edilizio;
Visto il parere n. 1 del 14 gennaio 2005, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che le modifiche al regolamento edilizio sono relative ai seguenti articoli:
-  art. 3. Attribuzioni della commissione edilizia: viene proposta l'esclusione delle tipologie di interventi edilizi soggetti a D.I.A., ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2002 e della legge n. 443/2001;
-  art. 4. Composizione della commissione edilizia: viene proposta la riduzione a n. 7 componenti e l'attribuzione della presidenza ad un avvocato esperto di diritto urbanistico anziché al sindaco;
-  art. 5.  Esperti esterni: vengono modificate le materie relative;
-  art. 7.  Funzionamento della commissione edilizia: vengono ridefiniti gli aspetti formali (condizione di validità delle sedute, obbligo di presenza del presidente o del vicepresidente, ecc.);
Considerato che le modifiche al regolamento edilizio vengono proposte al fine dello snellimento delle procedure, maggiore trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, esprime il parere che le modifiche proposte possano considerarsi meritevoli di approvazione ad esclusione di quelle relative all'art. 3, essendo la D.I.A. sostitutiva anche della concessione edilizia ed è, pertanto, riferibile anche ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica per le quali deve restare obbligatoria l'acquisizione del relativo parere. Non è inoltre condivisibile l'esclusione del sindaco dalla presidenza della commissione edilizia;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 1 del 14 gennaio 2005, reso dall'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità e con le prescrizioni del parere n. 1 del 14 gennaio 2005 reso dall'unità operativa 3.3/D.R.U. citato in premessa, è approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Erice, adottata con delibera consiliare n. 49 del 10 maggio 2004, finalizzata alla modifica degli artt. 4, 5 e 7 del regolamento edilizio.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 1 del 14 gennaio 2005, reso dall'unità operativa 3.3/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 49 del 10 maggio 2004;
3)  visualizzazione modifica degli artt. 3, 4, 5 e 7 del regolamento edilizio;
4)  regolamento edilizio art. 3, 4, 5 e 7, modificati.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Erice resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 luglio 2005.
  LIBASSI 

(2005.31.2015)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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